Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1027

ID 2218 | | Visite: 6224 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2218

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1027 - Mola in cattivo stato e ferita di un lavoratore. Ruolo del responsabile della filiale in presenza di una delega di funzione

1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente, R.G., con sentenza del 20.6.2014, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Prato emessa in data 15.1.2013, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Il Tribunale di Prato aveva dichiarato in primo grado R.G. responsabile del reato p. e p. dagli artt. 113, 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. perché, in cooperazione colposa, per colpa (imprudenza, negligenza ed imperizia) e in violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro (artt. 374 co. 2 e 91 co. 1 DPR 547/55), N. quale datore di lavoro della ditta CGT Logistica Sistemi Spa, R.G. quale responsabile della filiale di Calenzano della medesima ditta, cagionavano al dipendente T.L. lesioni personali gravi, non adottando e non facendo adottare nell’esercizio delle attività di lavoro le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

In particolare, omettevano di mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza la mola matricola 47396 del 1990 e di munirla di idoneo poggiapezzi, così T.L., mentre stava operando la riduzione dello spessore di un pezzo detto "boccola" con la mola indicata, a causa del cattivo stato della stessa che presentava abrasioni anomale, veniva ferito alla mano sinistra, con la quale teneva la ’boccola’, dalla mola, riportando gravi lesioni personali consistite nella sub amputazione F3 sub amputazione 2° dito della mano sinistra dalle quali derivava una malattia con inabilità di gg. 188, da definire nella durata complessiva. In Calenzano l'11.4.2007.

L'imputato veniva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestate aggravanti, alla pena di mesi 1 di reclusione, sostituita, ex art. 53 L.689/91, con la pena pecuniaria di € 1.140,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (n. 1027 del 13 gennaio 2016.pdf)n. 1027 del 13 gennaio 2016
Cassazione Penale, Sez. 4
IT245 kB954

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Dati INAIL n  11 2024   Focus settore costruzioni
Dic 12, 2024 53

Dati INAIL n. 11/2024 - Focus settore costruzioni

Dati INAIL n. 11/2024 - Focus settore costruzioni ID 23099 | 12.12.2024 / In allegato Costruzioni: un settore in espansione - Costruzioni: settore trainante dell’economia ma sempre rischioso - I dati confermano la crescita delle malattie professionali nelle costruzioni - L’influenza del fattore… Leggi tutto
DPCM 23 ottobre 2024
Dic 05, 2024 136

DPCM 23 ottobre 2024

DPCM 23 ottobre 2024 / Programma pluriennale diffusione defibrillatori semiautomatici e automatici ID 23064 | 05.12.2024 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (GU n.285 del 05.12.2024)________ Art. 1 Programma pluriennale per la diffusione e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza