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DVR 2013: La modulistica standard per la redazione del documento

ID 869 | | Visite: 25448 | Documenti Sicurezza Enti



DVR 2013: La modulistica standard per la redazione del documento

DVR 2013: Indicazioni stesura DVR - [doc]

Allegato 1: Ambiente di lavoro - lista controllo - [doc]
Allegato 2: Macchine-Impianti-Attrezzature-lista controllo - [doc]
Allegato 2: bis: Macchine-imp-attrez settore pubblici esercizi-commercio al dettaglio-lista controllo - [doc]
Allegato 3: Movimentazione manuale carichi-lista controllo - [doc]
Allegato 4: Rischio rumore-lista controllo - [doc]
Allegato 5: Rischio Vibrazioni-lista controllo - [doc]
Allegato 6: Rischio chimico-lista controllo - [doc]
Allegato 7: Rischio cancerogeno-mutageno-lista controllo - [doc]
Allegato 8: Rischio esplosione-lista controllo - [doc]
Allegato 9: Rischio Incendio-lista controllo - [doc]
Allegato 10: Rischio Stress lavoro correlato-lista controllo-MA - [doc]
Allegato 11: Formazione - lista controllo - [doc]
Allegato 11A: Esempio registrazione attività formative - [xls]
Allegato 12: Sorveglianza sanitaria-lista controllo - [doc]
Allegato 13: Dispositivi protezione individuale-lista controllo - [doc]

UPA - Padova

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UPA Padova
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Bozza di DDL Revisione Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008

ID 2847 | | Visite: 8961 | Decreti Sicurezza lavoro



Bozza di DDL Revisione Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008

Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori

Disponibile presso gli Atti del Senato una prima Bozza di DDL per la Revisione sostanziale del D. Lgs. 81/2008.

Il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

In breve sintesi:

1. Semplificazione struttura:

L'impianto si ridurrebbe notevolmente sul numero degli Articoli e sulla struttura che dovrebbe essere meno rigida del D.Lgs. 81/2008.

2. Norme più flessibili:

Il datore di lavoro adempiere ai propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottando ed efficacemente attuando le migliori soluzioni tecniche ed organizzative disponibili, contenute nelle pertinenti “norme tecniche”, “linee guida” o “buone prassi” o nelle indicazioni delle associazioni professionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché validate dalla Commissione nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.

3. Adozione di MOGSL come adempimento obblighi sicurezza

L’adempimento si considera ottemperato in caso di adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. Certificazione di medici e Professionisti sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola azienda:

Il datore di lavoro può chiedere a un medico del lavoro o a un professionista competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in possesso dei requisiti previsti, di certificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione da essa previste.

5. Abilitazioni Professionisti competenti sicurezza:

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni unicamente gli iscritti all’elenco nazionale dei professionisti competenti in materia di sicurezza del lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’elenco nazionale è composto da sezioni riservate a professionisti appartenenti ad ordini professionali, tra i quali i medici del lavoro, e da sezioni riservate a professionisti non appartenenti ad ordini professionali, tra i quali i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.
I criteri per l’iscrizione all’elenco, che devono comprendere il possesso di adeguata esperienza professionale, per un periodo non inferiore a tre anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e per il mantenimento dell’iscrizione sono definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Periodo transitorio:

Per un periodo di tre anni successivo alla entrata in vigore della presente legge il datore di lavoro può dimostrare, in tutto o in parte, di avere adempiuto ai propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro attuando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e i relativi provvedimenti di attuazione.

- Bozza del del DDL in allegato (18.09.2016)
- Atto depositato (01.12.2016)

Tutte le Revisioni del TUS D.Lgs. 81/2008 MLPS

Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 marzo 2016, n. 5233

ID 3009 | | Visite: 3833 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 marzo 2016, n. 5233 - Operaio viene colpito all'occhio da un bullone: totale omissione di controllo sull’uso di lampade mobili e occhiali protettivi da parte dei lavoratori

Con sentenza del 9.11.06 il Tribunale di Napoli condannava Poste Italiane S.p.A. a pagare a G.P., a titolo risarcitorio dei danni derivatigli da un infortunio sul lavoro occorso il 9.1.98, la somma di euro 105.000,00 per danno esistenziale e biologico e quella di euro 23.000,00 per danno morale, il tutto oltre interessi.

Con sentenza depositata il 10.1.12 la Corte d’appello di Napoli riduceva a complessivi euro 105.000,00 il risarcimento dovuto al lavoratore, confermando nel resto le statuizioni di prime cure.
Accertavano i giudici di merito che il G.P., nell'eseguire le operazioni di revisione del gruppo leveraggio cambio di un automezzo aziendale, era stato colpito da un bullone che si accingeva ad estrarre, riportando una cecità assoluta all'occhio sinistro e uno stress cronico moderato post-traumatico, con conseguente inabilità permanente del 37%.

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a due motivi.

G.P. resiste con controricorso.

L’infortunio in itinere

ID 3002 | | Visite: 7725 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

L’infortunio in itinere

Nel pieghevole sono riportate ‘pillole’ informative su un argomento di grande interesse, l’infortunio in itinere.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

L’infortunio presenta alcune peculiari caratteristiche di cui non sempre si è al corrente e che si è cercato qui di evidenziare per un primo approfondito contatto informativo.

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l’uso del mezzo privato è sempre necessitato.

Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verificarsi:
-  durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;
- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell’assicurazione?

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità.

Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:

- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.

INAIL 2016

Minimising chemical risk to workers through substitution

ID 2991 | | Visite: 3360 | Documenti Sicurezza UE

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU.

Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome.

It recognises that various approaches to substitution - as well as challenges to these approaches - exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document.

EU 2012

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 maggio 2016, n. 20056

ID 2975 | | Visite: 3905 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 maggio 2016, n. 20056 - Lesioni ad una mano per la caduta di un'apparecchiatura. L'importanza della valutazione dei rischi

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha riformato unicamente nel trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Aosta nei confronti di G.D., giudicato responsabile delle lesioni personali gravi patite da F.D..  Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito il F.D., dipendente della Meccanique L.s.r.l. della quale era legale rappresentante G.D., stava ripulendo il piano destinato all'appoggio di una fresa meccanica quando a causa della rottura di una braga che sosteneva l'apparecchiatura questa gli cadeva sulla mano destra determinandogli lesioni guarite in oltre quaranta giorni. All'imputato é stato ascritto di non aver impartito specifiche istruzioni al lavoratore e di non aver provveduto alla elaborazione della valutazione dei rischi, identificandosi tali violazioni alla normativa prevenzionistica quali antecedenti causalmente efficienti rispetto all'evento verificatosi.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione G.D. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Omissis.

2.1. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale in relazione al ruolo causale della incompletezza del documento di valutazione del rischio. Rileva il ricorrente che stante l'estemporaneità della movimentazione del macchinario il datore di lavoro aveva ritenuto correttamente di provvedere a dare istruzioni direttamente ai lavoratori anziché inserirle all'interno di un documento che essi avrebbero con maggiore difficoltà conosciuto. La Corte di Appello non ha ritenuto valida l'argomentazione assumendo una posizione formale, affermando che la valutazione deve riguardare tutti i rischi, ma non ha approfondito il tema della rilevanza causale della ritenuta omissione.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale in merito all'incidenza del comportamento colposo del lavoratore per aver omesso integralmente la Corte di Appello di esaminare il tema posto con l'atto di impugnazione.

Depositi prodotti petroliferi e olio d'oliva: esenzioni prevenzione incendi attività agricole

ID 2964 | | Visite: 11004 | Prevenzione Incendi

 

Depositi di prodotti petroliferi e olio d'oliva: esenzioni dagli obblighi di prevenzione incendi per le attività agricole

Le attività agricole che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva (cosi aggiunto dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154) di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti per la Prevenzione Incendi dal DPR 151/2011.
 
Legge 28 luglio 2016, n. 154: all’articolo 1 -bis , comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva»:

«Art. 1 -bis . (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni) 
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13 -bis e 13 -ter , del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.


Legge 28 luglio 2016, n. 154. Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Legge 11 agosto 2014, n. 116.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Modulistica Verifiche impianti e attrezzature - INAIL Agg. 09.2016

ID 2965 | | Visite: 11499 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Modulistica Verifiche impianti e attrezzature INAIL 

Aggiornamento 8 Settembre 2016

Iscrizione dei soggetti abilitati nella lista Inail

1. Attrezzature a pressione

Forni
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Generatori di vapore
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Recipienti
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Tubazioni
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Insiemi
Insiemi considerati unità indivisibili (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Insiemi non considerati unità indivisibili (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio

2. Riscaldamento

Denuncia impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda
Mod. RD
Mod. RR
Mod. RR/Circuiti
Mod. RR/Generatori

Richiesta di verifica impianto di riscaldamento ad acqua calda 
Richiesta verifica periodica impianti con potenzialità superiore a 116 Kw

3. Impianti di messa a terra

Modello di trasmissione dichiarazione di conformità per impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche
Guida tecnica

4. Sollevamento

Materiali con portata superiore a 200 Kg
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
Precisazioni del Ministero del Lavoro dell'11 dicembre 2009

Ascensori e montacarichi da cantiere
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Carrelli semoventi a braccio telescopico
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Carri raccoglifrutta
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Idroestrattori
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Ponte mobile sviluppabile su carro
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Ponti sospesi e relativi argani
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Scale aeree ad inclinazione variabile
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Ponti sollevatori per veicoli
Riconoscimento idoneità ponti pesanti (officina)
Riconoscimento idoneità ponti pesanti (fabbricante)
Riconoscimento idoneità ponti leggeri (officina)
Riconoscimento idoneità ponti leggeri (fabbricante)

Apposizione della marca da bollo sui moduli di richiesta
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

5 Gas radon
Modulo per la richiesta di consulenza tecnica
Vademecum dell'attività di consulenza espletata dall'Inail per la richiesta di consulenza tecnica

Ultimo aggiornamento: 8 Settembre 2016

Elenco Soggetti Abilitati Verifiche periodiche

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Allegato riservato Modulistiva verifiche impianti-attrezzature 09.2016.pdf
Certifico Srl - 09.2016
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 aprile 2016, n. 7126

ID 2953 | | Visite: 3512 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 aprile 2016, n. 7126 - L'inalazione delle polveri di silicio non è la causa della neoplasia polmonare del deceduto. La forte abitudine tabagica lo è

Con sentenza del 9/1 - 11/2/2014 la Corte d'appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado dello stesso Tribunale ed in accoglimento dell'impugnazione dell'Inail, ha rigettato le domande proposte da R.S., R.L. e R.A., nella qualità di eredi di R.G., volte ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un nesso causale tra la morte del loro dante causa e la malattia professionale dell'adenocarcinoma della lingula e l'accertamento, per la sola vedova R.A., del diritto alla rendita ai superstiti sulla base dell'asserita natura professionale della patologia rappresentante la causa o la concausa del decesso.

La Corte territoriale ha respinto le domande dopo aver escluso che l'inalazione delle polveri di silicio fosse stata la causa della neoplasia polmonare che aveva provocato il decesso del R.G., dovendo questa patologia ritenersi secondaria alla forte abitudine tabagica del lavoratore il quale aveva sofferto, per effetto della suddetta esposizione, solo di una lieve broncopneumopatia con danno funzionale del 6%, già indennizzato dall'Inall.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso R.S., R.L. e R.A. con un solo motivo.

Resiste con controricorso l'Inail.

Decreto 159/2016 Rischio EMC Lavoro: cosa cambia nel TUS

ID 2927 | | Visite: 20946 | Documenti Riservati Sicurezza

Decreto 159/2016 Rischio EMC Lavoro: cosa cambia nel TUS D.Lgs. 81/2008

PREMESSA
1. ARTICOLI TESTO UNICO SICUREZZA D.LGS. 81/08 MODIFICATO 
2. NORME TECNICHE | BUONE PRASSI | BANCHE DATI | ALTRO
3. PITTOGRAMMI EN ISO 7010

Documento completo in allegato

_________________________

Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159
Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Entra in vigore il 2 Settembre 2016

Il Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159, attuazione della Direttiva 2013/35/UE (XX Direttiva particolare sicurezza lavoro) reca modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 inerente il rischio EMC lavoro, in particolare:

TITOLO VIII - AGENTI FISICI
....

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Articolo 206 - Campo di applicazione (N)

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) , come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1 -bis , ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 182 e 210 del presente decreto, il sistema di protezione equivalente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) , della direttiva 2013/35/UE è costituito dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei criteri ivi previsti.

Articolo 207 - Definizioni (N)

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) “campi elettromagnetici”, campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;

b) “effetti biofisici diretti”, effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:
1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;
2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;
3) correnti negli arti;

c) “effetti indiretti”, effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
5) correnti di contatto;

d) “Valori limite di esposizione (VLE)”, valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti; e) “VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

f) “VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;

g) “valori di azione (VA)”, livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo.

Nell’allegato XXXVI, parte II:

1) per i campi elettrici, per “VA inferiori” e “VA superiori” s’intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;

2) per i campi magnetici, per “VA inferiori” s’intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per “VA superiori” i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.

Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori d’azione (N)

1. Le grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III.

2. Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all’allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all’allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 209. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell’articolo 210, comma 7.

3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l’esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell’articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell’articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l’esposizione può superare: a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all’allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

1) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2;

2) siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 210, comma 5;

3) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210 -bis , comma 1, lettera b) ; b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l’eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo; 2) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 3) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma;

4) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210 -bis , comma 1, lettera b) .

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l’esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3;

c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all’articolo 210, comma 6;

d) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma;

e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210 -bis , comma 1, lettera b) .

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:

a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;

b) il livello di esposizione dei lavoratori e l’entità del superamento;

c) il numero di lavoratori interessati;

d) le tecniche di valutazione utilizzate;

e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all’articolo 210;

f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;

g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210 -bis , comma 1, lettera b).

Articolo 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione (N)

1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.

2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica.

3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d’uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell’Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura.

5. Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all’articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208;

c) effetti biofisici diretti;

d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;

e) qualsiasi effetto indiretto di cui all’articolo 207, comma 1, lettera c) ;

f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 211;

i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;

l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;

m) sorgenti multiple di esposizione;

n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

6. Il datore di lavoro precisa, nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28, le misure adottate, previste dall’articolo 210.

7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210 e 210 -bis del presente decreto, il datore di lavoro privato può consentire l’accesso al documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui vi sia interesse e in conformità alle disposizioni vigenti e lo può negare qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e in conformità alle disposizioni vigenti. Per i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i dati personali dei lavoratori, l’accesso avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Sanzioni a carico del datore di lavoro
Art. 209, co. 1 e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 219, co. 1, lett. a)].
Art. 209, co. 2 e 4: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 219, co. 1, lett. b)].

Articolo 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi (N)

1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;

h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;

i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.

2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo 207.

3. Il datore di lavoro, in conformità all’articolo 183, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 210 -bis , di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l’uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.

4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA sono indicati con un’apposita segnaletica conforme a quanto stabilito nel titolo V del presente decreto, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna.

5. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3 e 4, sono adottate misure di protezione specifiche, quali l’informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 210-bis , l’uso di strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonché, se del caso e a norma degli articoli 75, 76 e 77, con l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.

6. Nel caso di cui all’articolo 208, comma 5, sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.

7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 212, e all’articolo 208, commi 3, 4 e 5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all’articolo 53.

8. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. Ai fini del presente comma, i sintomi transitori possono comprendere:

a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo;

b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 210, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 219, co. 2, lett. a)].
Art. 210, co. 2, 3: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [Art. 219, co. 2, lett. b)].

Articolo 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (N)

1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b) , il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

a) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;

b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;

c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Articolo 211 - Sorveglianza sanitaria (N)

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.

2. Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all’articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.

3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.

Articolo 212 - Deroghe (N)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

2. L’autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;

b) tenuto conto dello stato dell’arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;

c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;

d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;

e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;

f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.”

ALLEGATO XXXVI

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Parte I - Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici
Parte II - Effetti non termici
Parte III - Effetti termici


Documento completo in allegato

PREMESSA
1. ARTICOLI TESTO UNICO SICUREZZA D.LGS. 81/08 MODIFICATO
2. NORME TECNICHE | BUONE PRASSI | BANCHE DATI | ALTRO
3. PITTOGRAMMI EN ISO 7010


(N)
Sostituito dal D.lgs 1° agosto 2016, n.159  "Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE". 

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Indirizzi operativi Lavori in quota su elettrodotti

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Indirizzi operativi Lavori in quota su elettrodotti

Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l’accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente.

Prevenzione del rischio di caduta dall’alto nelle attività non configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aerei.

Il documento, elaborato dalla Commissione Interministeriale per i Lavori Sotto Tensione (LST), costituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in accordo al Decreto 4 febbraio 2011 e dalla Commissione Tecnica per  i Lavori Sotto Tensione (CT-LST) dell’Inail,  rappresenta uno strumento di ausilio alle imprese operanti nell’ambito della costruzione, demolizione, manutenzione ed esercizio di elettrodotti aerei.

L’obiettivo è quello di indirizzare le aziende nella stesura di procedure operative che consentano di ridurre il rischio di caduta nei lavori in quota. Lo strumento ha carattere volontario e non si sostituisce a quanto disposto dalla legislazione vigente.

Nelle attività lavorative in quota nell’ambito degli interventi per la costruzione, demolizione, esercizio e manutenzione delle linee elettriche aeree, particolarmente grave per la salute e sicurezza dei lavoratori è il rischio caduta dall’alto. Inoltre, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle situazioni di emergenza connesse al recupero e al soccorso dei lavoratori che si dovessero trovare in condizioni di non autosufficienza per muoversi autonomamente.

Per affrontare la problematica, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di detto Ministero, da rappresentanti del Ministero della Salute, da rappresentanti dell’INAIL (CONTARP e DIT), da rappresentanti del Coordinamento tecnico delle Regioni e del Comitato Elettrotecnico Italiano.

Tale gruppo ha elaborato gli indirizzi di seguito riportati con l’intento di fornire indicazioni per favorire l’uniformità di comportamento sull’intero territorio nazionale da parte di professionisti, gestori, imprese, manutentori e organi di vigilanza, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, al fine di prevenire il rischio di caduta dall’alto durante le predette attività lavorative.

Oltre a fornire elementi per la stesura di specifiche procedure aziendali, vengono anche proposti esempi di metodi di scalata, discesa, spostamento, posizionamento e recupero dei lavoratori non più autosufficienti. Vengono altresì fornite indicazioni per la corretta scelta e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro.

Il presente documento, la cui applicazione assume carattere volontario, non si sostituisce a quanto disposto dalla legislazione vigente, con particolare riguardo al Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, ma rappresenta un utile atto di indirizzo.

INAIL 2016

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Circolare n. 28 del 30 Agosto 2016

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Cassazione Penale, Sez. 4, 10 giugno 2016, n. 24124

ID 2938 | | Visite: 3601 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 giugno 2016, n. 24124 - Infortunio ad addetto alla linea di estrusione: responsabilità del datore di lavoro e del costruttore della macchina

1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza in data 4.12.2013, all'esito di giudizio abbreviato, in parziale riforma della la sentenza del Gup - Tribunale di Brescia in data 28.3.2013 la quale dichiarava B.G. e M.A. responsabili del delitto di omicidio colposo loro ascritto e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti e applicata la riduzione per la scelta del rito li condannava alla pena di mesi dieci di reclusione, riduceva il trattamento a mesi otto di reclusione.

2. La contestazione trae origine dall'infortunio occorso a B.P., dipendente della società R.P. s.r.l. con sede in Alfianello, di cui B.G. era presidente del consiglio di amministrazione, il quale, addetto alla linea di estrusione Tecnova, macchinario utilizzato per l'attività di rigenerazione di materiale plastico, mentre era intento, prima di riprendere il ciclo di lavorazione, a liberare il camino di degasaggio dell'impianto dall'otturazione rappresentata da materiale plastico solidificatosi, veniva violentemente colpito al torace da un blocco di materiale plastico del peso di circa due kg il quale era violentemente espulso all'esterno del camino.

3. B.G. era chiamato a rispondere, quale titolare di delega alla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 28 comma 2 lett.b) T.U. 81/2008per omissione nella valutazione del rischio della proiezione del suddetto materiale fuso e per conseguente omessa predisposizione di presidi idonei a prevenire il rischio; nonché ai sensi degli art. 70 e 71 TU 81/2008 per avere messo a disposizione degli operai una attrezzatura non conforme alle specifiche disposizioni legislative e comunque inadeguata ai fini della sicurezza e della salute per la specifica attività demandata ai lavoratori; nonché per avere omesso di fornire loro informazioni sui rischi, istruzioni necessarie e in particolare la indicazione delle procedure operative e la formazione necessaria per operare in sicurezza; veniva altresì contestata la omessa adozione di cautela rappresentata da una copertura appropriata sul camino di degasaggio dell'impianto idonea a deviare o comunque a intercettare il composto estruso (come invece previsto da disposizioni regolamentari riconducibile a Direttiva macchineDPR 459/96), laddove il condotto era orientato orizzontalmente e ad altezza di uomo; risultava altresì contestata al datore di lavoro la mancata progettazione, costruzione ed equipaggiamento della macchina con misure idonee a limitare l'intervento manuale dell'operatore ovvero a consentire le specifiche operazioni richieste in condizione di sicurezza, ovvero a macchina spenta, ovvero al di fuori della zona pericolosa.

4. M.A. era chiamato a rispondere quale amministratore della società Tecnova s.r.l., costruttrice della macchina, per violazione degli art.22 e 23 T.U. 81/2008 trattandosi di macchina non conforme a specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive comunitarie in relazione ai due profili di carenze progettuali più sopra evidenziati sia in relazione alla assenza di una copertura appropriata sul camino del degasaggio, sia in assenza di presidi e accorgimenti al fine di limitare l'intervento degli operatori o comunque di consentire ad essi di operare in condizione di sicurezza; veniva altresì contestato al costruttore venditore della macchina il fatto che nel manuale di istruzioni e manutenzione non risultava idoneamente segnalato il pericolo di proiezione di materiale fuso o solido dal camino di degasaggio, che poteva provenire da particolari modalità di uso della macchina (come invece previsto dal DPR 459/96), come nella ipotesi verificatasi allorquando l'operaio era intento a rimuovere con strumenti manuali l'otturazione di materiale plastico realizzatasi all'interno del camino di degasaggio.

D. Lgs 159/2016 EMC lavoro

ID 2807 | | Visite: 20762 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 1 agosto 2016 n. 159 / EMC lavoro

ID 2807 | 19.08.2016

Pubblicato il Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159, attuazione della Direttiva 2013/35/UE (XX Direttiva particolare sicurezza lavoro) che reca modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 inerente il rischio EMC lavoro.

Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159
Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (GU 192 del 18.08.2016)

Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2016
________

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

Campo di applicazione (Art. 206)

a) l’articolo 206 è sostituito dal seguente:

«Art. 206 (Campo di applicazione).

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) , come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1 -bis, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 182 e 210 del presente decreto, il sistema di protezione equivalente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/35/UE è costituito dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei criteri ivi previsti.»;

Definizioni (Art. 207)

b) l’articolo 207 è sostituito dal seguente:

«Art. 207 (Definizioni).

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) “campi elettromagnetici”, campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;

b) “effetti biofisici diretti”, effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:

1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;
2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni.
Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e infl uenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;
3) correnti negli arti;

c) “effetti indiretti”, effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
5) correnti di contatto;

d) “Valori limite di esposizione (VLE)”, valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;

e) “VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

f) “VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;

g) “valori di azione (VA)”, livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo. Nell’allegato XXXVI, parte II:

1) per i campi elettrici, per “VA inferiori” e “VA superiori” s’intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;
2) per i campi magnetici, per “VA inferiori” s’intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per “VA superiori” i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»;
...

Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione (Art. 209)

d) L'articolo 209 è sostituito dal seguente:

«Art. 209 (Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione).

1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.

2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica.

3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d’uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell’Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura.

5. Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all’articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208;
c) effetti biofisici diretti;
d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;
e) qualsiasi effetto indiretto di cui all’articolo 207, comma 1, lettera c);
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 211;
i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;
m) sorgenti multiple di esposizione;
n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

6. Il datore di lavoro precisa, nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28, le misure adottate, previste dall’articolo 210.

7. Fatti salvi gli articoli 50, 184210210-bis del presente decreto, il datore di lavoro privato può consentire l’accesso al documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui vi sia interesse e in conformità alle disposizioni vigenti e lo può negare qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e in conformità alle disposizioni vigenti. Per i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i dati personali dei lavoratori, l’accesso avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

segue
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Vedi il Documento: Decreto EMC lavoro nel TUS

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27051

ID 2918 | | Visite: 3187 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27051 - Utilizzo errato di un trans pallet per velocizzare le operazioni di carico

1. La Corte di Appello di Ancona con sentenza pronunciata in data 4 Dicembre 2014 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva riconosciuto la responsabilità di G.S.P. per il reato di lesioni colpose gravi con violazione di norme antinfortunistiche ai danni di DG.A. e della contravvenzione di cui all'art.71 comma 4 lett. a del D.Lgs 81/2008 e lo aveva condannato alla pena di mesi uno di reclusione, sull'appello proposto dall'imputato e dalla parte civile, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato contravvenzionale in quanto ne era stata disposta l'archiviazione a seguito del pagamento della sanzione amministrativa, rideterminava la pena in giorni venti di reclusione e, ritenuto che il primo giudice aveva omesso di provvedere sulla domanda della parte civile, condannava l'imputato al risarcimento del danno a favore di DG.A. e liquidava le spese sostenute da questi nel doppio grado.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato che articolava quattro motivi di ricorso. 
Con i primi due motivi deduceva violazione di legge in relazione agli art. 546 lett.g) e comma III, e dell'art. 547 cod.proc.pen. in quanto il primo giudice aveva munito la sentenza di una statuizione sugli interessi civili priva di sottoscrizione e senza che la cancelleria avesse indicato l'origine del provvedimento che disponeva la correzione e comunque in maniera illegittima in quanto il provvedimento di correzione non poteva sopperire alla omissione di statuizioni fondamentali.
Con un terzo motivo denunciava violazione di legge per omessa applicazione, in sede di esame della persona offesa, del procedimento di cui all'art. 210 cod.proc.pen atteso che il DG.A. risultava indagato in procedimento connesso per violazione di norma contravvenzionale prevista a carico del lavoratore sul luogo di lavoro.
Con il quarto motivo deduceva manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto la attendibilità della deposizione della persona offesa, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, a fronte dell'interesse che la stessa aveva nel procedimento. In particolare assumeva che difettava la dimostrazione della ricorrenza dell'elemento psicologico con particolare riferimento alla consapevolezza del G.S.P. della presenza del DG.A. sul mezzo utilizzato per caricare il camion.

Pianificazione manutenzione materiali contenenti amianto e Informazione lavoratori

ID 1354 | | Visite: 6147 | Buone Prassi



La pianificazione della manutenzione dei materiali contenenti amianto e l’informazione ai lavoratori

Uno strumento operativo per il controllo e il coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto

ENEA Buona Prassi Validata MLPS 30 maggio 2012

La presenza di m.c.a. costituisce un pericolo in quanto un’eventuale aerodispersione di fibre di amianto può comportare un rischio cancerogeno. La dispersione di fibre in aria può verificarsi in caso di degrado e/o in caso di disturbo dei m.c.a. Pertanto, il Responsabile per il controllo e la manutenzione dei m.c.a. deve monitorare lo stato di conservazione dei m.c.a. e autorizzare espressamente eventuali interventi sui m.c.a. onde evitare i rischi derivanti dal disturbo dei materiali suddetti.

Per raggiungere il primo obiettivo, ovvero per monitorare lo stato di conservazione dei m.c.a., si possono prevedere analisi di campioni di massa, analisi di campioni d’aria ambiente, esami visivi, che possono riguardare più componenti strutturali di uno stesso edificio.

Per raggiungere il secondo obiettivo, ovvero efficaci misure di sicurezza, gli esiti di tali indagini devono essere trasmessi agli occupanti degli edifici interessati al problema, agli addetti alle manutenzioni, ad eventuali appaltatori esterni, e devono essere definiti specifici permessi di lavoro.

E’ pertanto essenziale che il trattamento ed il trasferimento delle informazioni avvenga secondo modalità che non inducano in errori involontari o in errate interpretazioni dei dati da parte di persone prive di esperienza specifica in materia; quindi è necessario individuare modalità di comunicazione semplici ed efficaci.

Buona prassi validata dalla Commissione Consultiva Permanente MLPS
30 maggio 2012

Cassazione Civile, Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12728

ID 2897 | | Visite: 4133 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12728 - Infortunio con una attrezzatura fornita dal subappaltante

1. Con sentenza n. 768/2009 il Tribunale di Pordenone, a seguito di domanda di risarcimento di danni derivati da un infortunio sul lavoro del 24 aprile 1998 proposta da B.A. nei confronti di S. S.p.A. (l'attore aveva subappaltato dalla convenuta un'attività di manutenzione di ascensori, nella cui esecuzione con un attrezzo - un estrattore - da essa fornitogli si era leso la mano destra), riteneva sussistente la responsabilità di S. S.p.A. nella causazione del sinistro condannandola pertanto a risarcire l'attore per i danni non patrimoniali subiti nella misura di € 39.454,96, oltre accessori.

Avendo S. S.p.A. proposto appello principale contro tale sentenza e il B.A. proposto appello incidentale, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 4 luglio-10 agosto 2012, in parziale riforma, respingeva l’appello principale e accoglieva parzialmente l'appello incidentale, condannando S. S.p.A. a risarcire a controparte anche il danno patrimoniale per lucro cessante, liquidato in € 15.000 oltre accessori.

2. Ha presentato ricorso S. S.p.A., sulla base di cinque motivi.

Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo rappresentato dall'asserita mancanza di prova di idonee istruzioni al B.A. sull’uso della attrezzatura di cui la ricorrente l'aveva munito. Il giudice d'appello al riguardo avrebbe omesso di considerare tutte le risultanze probatorie e, in particolare, quel che avrebbe rilevato il c.t.u. sulla semplicità dell'attrezzo e sul suo uso normale da parte degli esperti manutentori, e l'articolo 5 del capitolato d'appalto per cui il B.A. sarebbe stato a conoscenza dei rischi.

Il secondo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2697 c.c. e 116 c.p.c. nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, cioè sulla asserita mancata indicazione delle corrette modalità d'uso della attrezzatura e sulla dinamica del sinistro. Osserva la ricorrente che l'onere di provare il nesso causale nell'ambito dell'Infortunio sarebbe stato comunque del B.A., trattandosi di azione ex articolo 2043 c.c.; e che la dinamica del sinistro non avrebbe potuto essere quella indicata dal c.t.u. nella consulenza disposta dal giudice di merito, come dimostrerebbero i rilievi ad essa mossi dal c.t.p. della ricorrente: pertanto, non vi sarebbe prova del nesso causale. Il motivo opera, poi, una ricostruzione fattuale del sinistro, per concludere nel senso che questo avvenne per un uso improprio del dispositivo estrattore. 

Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2049 c.c. e 116 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo, cioè sulle valutazioni delle modalità operative del dipendente della S., D.N., nell’evento. Non sarebbe configurabile responsabilità ex articolo 2049 c.c. (la relativa azione era stata infatti respinta dal giudice di prime cure) perché sarebbe stato semmai il B.A. ad avvalersi sotto le proprie direttive del D.N., essendo infatti il B.A. del tutto autonomo dalla S., nei cui confronti era appaltatore.

Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2056 e 1227 c.c. nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo rappresentato dalla condotta imprudente del B.A., essendo egli, come subappaltatore, soggetto autonomo nelle sue valutazioni professionali.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2056, 1223, 1226, 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, cioè la sussistenza di una perdita reddituale che il B.A. avrebbe riportato per l'infortunio, avendo il giudice d'appello esperito una valutazione contraria agli esiti probatori.

Si è difeso con controricorso il B.A., chiedendone il rigetto.

La ricorrente ha poi depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.

13° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche

ID 3020 | | Visite: 8135 | Decreti Sicurezza lavoro


13° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche 

Settembre 2016

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 9 Settembre 2016

Con il decreto direttoriale del 9 settembre  2016 è stato adottato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale del 18 marzo 2016.

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 19 settembre 2016

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati

D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature

Consulta il database dei Soggetti abilitati

Codice internazionale di etica operatori di medicina del lavoro

ID 3011 | | Visite: 5579 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro

La ICOH, International commission on occupational health, ha redatto la terza edizione del "Codice internazionale di etica".

La presente edizione è la versione in lingua italiana, curata dall'Inail, del testo originale in lingua inglese.

Il Codice è richiamato dall'art. 39 del d.lgs. 81/2008 ed esplicita i principi etici che sono alla base dell’attività professionale del medico competente.

D.lgs. 81/2008
...
Art. 39 Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Inail 2016

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Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27060

ID 3008 | | Visite: 3027 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27060 - Infortunio durante la pulizia del silos. Nessun comportamento abnorme se manca la formazione ed informazione specifica dei rischi insiti nell'uso della macchina

1. La Corte d'Appello di Sassari confermava la pronuncia di condanna nei confronti di G.A., legale rappresentante della Subersarda S.p.a., poi confluita nella Sugherificio G.A. S.p.a., per le lesioni colpose gravissime subite dal lavoratore B.G., anche relativamente ai danni, da risarcire in solido con il responsabile civile, in favore delle costituite parti civili - INAIL, persona offesa e suoi familiari - con parziale riduzione della pena inflitta in prime cure.

2. Secondo l'ipotesi accusatoria il G.A., datore di lavoro del B.G. quale legale rappresentante della detta società, aveva cagionato all'operaio lesioni personali consistite nell'amputazione della gamba destra all'altezza della coscia ed ampie ferite lacero contuse alla gamba sinistra, per colpa generica consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché colpa specifica consistita nella violazione dell'obbligo di informazione, formazione e addestramento del personale dipendente sull'uso e sui rischi delle attrezzature e dei macchinari di lavoro (art.55 D.Lgs.n.81/08, in riferimento agli artt.18 e 37), e dell'obbligo di approntare idonee misure di sicurezza delle attrezzature e di macchinari di lavoro medesimi (art.87 cit.D.Lgs. in riferimento all'art.71), così che l'operaio generico B.G., mentre si trovava all'interno del silos destinato alla raccolta delle polveri di sughero provenienti dalle varie lavorazioni - polveri da convogliarsi in una caldaia a vapore a mezzo di una coclea azionata da un motore elettrico - per effettuare, secondo disposizioni a lui impartite, operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia dei macchinari, era stato agganciato agli arti inferiori dalla coclea, attivatasi improvvisamente per l'assenza di un dispositivo di blocco ed aveva subito le dette gravissime lesioni.

Decreto 9 agosto 2016

ID 2930 | | Visite: 24698 | Prevenzione Incendi

Decreto 9 agosto 2016: Regola Tecnica Verticale Prevenzione Incendi alberghi

Regola Tecnica Verticale (RVT) Prevenzione Incendi attività ricettive turistico - alberghiere con oltre 25 posti letto.

Entra in vigore: 22 Settembre 2016

Update 06 Marzo 2020

Pubblicato il Decreto 14 Febbraio 2020 che sostituisce integralmente il Decreto 9 agosto 2016 e la Sezione V.5 Alberghi del Codice
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020).
 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

A. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere

Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive - turistico alberghiere di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le norme tecniche si possono applicare alle attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini.

Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.

B. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

All'allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere.

La presente regola tecnica verticale reca norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti le seguenti attività ricettive turistico - alberghiere, con oltre 25 posti letto:

- alberghi,
- pensioni,
- motel,
- villaggi albergo,
- residenze turistico - alberghiere,
- studentati,
- alloggi agrituristici,
- ostelli per la gioventù,
- bed & breakfast, dormitori,
- case per ferie.

segue

GU 193 del 23 Agosto 2016
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Le possibili strade per la progettazione antincendio


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Vedi Codice di Prevenzione Incendi RTO II

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 aprile 2016, n. 8237

ID 2976 | | Visite: 3615 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 aprile 2016, n. 8237 - Caduta da un'impalcatura autoreggente in occasione di una scossa tellurica: difetto di vigilanza e di controllo datoriale. L'imprevedibilità della scossa non ha reciso il nesso di causalità

Con sentenza del 27/1 - 10/4/2014 la Corte d'appello di Bari, in parziale accoglimento dell'impugnazione principale proposta da G.M. avverso la sentenza di primo grado del giudice del lavoro del Tribunale di Trani, ha riformato tale decisione ed ha condannato la società Mont. Ar. Metal s.a.s di L.G. & C. s.a.s, della quale l'appellante era dipendente, al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 79.117,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale derivatogli dall'incidente sul lavoro occorsogli il 15/10/1996, mentre ha respinto l'appello incidentale col quale la predetta società aveva chiesto di essere manlevata, in caso di condanna, dalla società assicuratrice Milano Assicurazioni s.p.a. .

Ha osservato la Corte che non poteva escludersi una responsabilità della datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. nella verificazione dell'incidente occorso al G.M., il quale era caduto da un'impalcatura autoreggente di due piani in occasione di una scossa tellurica, in quanto dagli atti di causa si potevano ricavare elementi tali da far ritenere sussistente una latenza del controllo datoriale sul comportamento del lavoratore ed un difetto di vigilanza nell'aver consentito lo svolgimento di attività lavorativa senza aver predisposto un opportuno riparo al rischio di caduta.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso società Mont. Ar. Metal di L.G. & C. s.a.s con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso G.M..

Rimane solo intimata la società Milano Assicurazioni s.p.a.

Verifica impianti e attrezzature: la Procedura

ID 1700 | | Visite: 19738 | Documenti Riservati Sicurezza



Verifica impianti e attrezzature: la Procedura

La prima verifica periodica 
Il datore di lavoro deve rivolgersi all’Inail per la prima verifica, per le successive ad ASL/ARPA o ai soggetti, pubblici o privati, abilitati; la periodicità con la quale dette verifiche devono essere effettuate è indicata nell'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i...
Per l’effettuazione della prima verifica periodica l’Inail può avvalersi dei soggetti pubblici o privati abilitati, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011.
Sono di competenza del datore di lavoro:
- la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT) secondo l’apposita modulistica specifica per ciascuna tipologia di attrezzatura. 
- la richiesta della prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT), almeno sessanta giorni prima della scadenza, attraverso i moduli specifici.
Entro 45 giorni dalla richiesta di I verifica periodica l’Inail, in qualità di titolare dell’attività, può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi del soggetto, pubblico o privato, abilitato scelto dal datore di lavoro nell’elenco regionale pertinente e specificato nella richiesta. 

Denuncia e verifica di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici 
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (art.2 del D.P.R. 462/01) ai sensi del D.M. 37/08 all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT).
In base all’art. 3 del D.P.R. 462/2001 risulta attribuito all'Inail il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".
La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile ad un nuovo impianto ed è volta all’accertamento della rispondenza degli impianti alle norme applicabili.

Riconoscimento d’idoneità di ponti sollevatori per veicoli
L’Inail provvede al riconoscimento d’idoneità dei ponti sollevatori per veicoli, sia leggeri (fino a 3,5 t) che pesanti (sopra 3.5 t), destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a revisione a specifiche disposizioni (art. 241 comma 2 del D.P.R. 495/1992 e Decreto Direttoriale (D.D.) prot. R.D. 202 del 21.05.2013).
Il fabbricante del ponte sollevatore ovvero l’officina autorizzata deve richiedere all’Inail il riconoscimento d’idoneità secondo l'apposita modulistica.

Modulistica Verifiche impianti e attrezzature - INAIL Agg. 09.2016

Elenchi dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche

Il Documento Procedure verifiche periodiche attrezzature Ed. 2017 

Vedi il Documento 2017

Salute e Sicurezza Imprese artigiane e PMI: cosa sapere e cosa fare

ID 2963 | | Visite: 7228 | Documenti Sicurezza Enti



Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare

Volume, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia (OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), che vuole favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge, con particolare riferimento ai titolari e lavoratori delle imprese artigiane.

INTRODUZIONE
L’Organismo Paritetico Territoriale Artigiano;
II Il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza (RLS);
III La Valutazione dei Rischi;
VI CAP. 01: Formazione, Informazione e addestramento dei Lavoratori e formazione dei dirigenti e dei Preposti
CAP. 02: Lavoratori minorenni
CAP. 03: Lavoratrici gestanti e puerpere
CAP. 04: Alcol e tossicodipendenze
CAP. 05: Caratteristiche luoghi di lavoro
CAP. 06: Rischio elettrico
CAP. 07: Rischio incendio
CAP. 08: Attrezzature di lavoro
CAP. 09: Rischio rumore
CAP. 10: Esposizione a vibrazioni
CAP. 11: Movimentazione manuale dei carichi
CAP. 12: Movimenti ripetitivi
CAP. 13: Microclima
CAP. 14: Lavori in esterno
CAP. 15: Rischio chimico
CAP. 16: Esposizione ad agenti cancerogeni
CAP. 17: Lavoro a videoterminale
CAP. 18: Radiazioni ottiche artificiali
CAP. 19: Stress
CAP. 20: Piano Operativo Sicurezza (POS)
CAP. 21: SGSL

OPRA Lombardia

Alcol e stupefacenti: la bozza di Linee di indirizzo salute e sicurezza sul lavoro

ID 2110 | | Visite: 24421 | Conferenza Stato-Regioni

Alcol e stupefacenti: la bozza di Linee di indirizzo salute e sicurezza sui lavoro

Schema di intesa, ai sensi dell'articolo 8, Comma 6. della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le  Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento:

"Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza"

del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività  di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81.

Le categorie
Non ci sarà più distinzione, come attualmente in essere, tra elenchi " alcol" e "droghe" ma si tratta di un unico elenco comprendente:

- impiego gas tossici
- fabbricazione e uso di fuochi artificiali
- direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari
- attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi
- attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08
- attività comportanti l'obbligo dotazione di armi
- autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose
- circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa
- personale navigante sulle navi delle acqua interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
- personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi
- controllori di volo
- personale aeronautico di volo
- collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del DLG 81/08 (che sono 
- addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- addetto alla conduzione di gru per autocarro
- addetto alla conduzione di gru a torre
- addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- addetto alla conduzione di gru mobili
- addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali
- addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo)
- attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi
- attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri
- attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili
- attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere

Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, scompaiono i conducenti di camion (eccetto per le merci pericolose) ma vengono inseriti il personale aeronautico (piloti e personale aeronautico di volo), i sanitari a rischio lesioni da taglio o punta (a questo punto anche chi fa i prelievi o gli igienisti dentali), tutti gli edili che effettuano lavori in quota (praticamente tutti), gli agricoltori che conducono un trattore, ecc.
 
Per tutti questi soggetti sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro o, meglio, non dovranno essere rilevabili alcol e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro. La tracciabilità nella saliva delle droghe è nettamente inferiore, in termini di tempo, rispetto alle urine. Ma attenzione: i cut-off sono inferiori rispetto all'urina e quindi si può risultare positivi con un assunzione nel giorno precedente al test e, per alcune classi di sostanze anche di più.
Il limite per l'alcol è di 0,3 g/l. 
Le sostanze stupefacenti e i relativi cut-off sono:
Oppiacei: 40 ng/ml
Morfina, codeina, diidrocodeina 40 ng/ml
6-MAM 4 ng/ml
Idrocodone e ossicodone 40 ng/ml
Cocaina, benzoilecgonina 30 ng/ml
Cannabinoidi (TCH) 25 ng/ml
MDMA, MDA, MDEA, MBDB 50 ng/ml

Scompare quindi la buprenorfina causa di tante false positività.

Le aziende ove operano le suddette mansioni dovranno attuare dei piani informativi ai lavoratori, mettere a disposizione dei lavoratori (ma non è un obbligo) test rapidi riguardo al tasso alcolemico, attivare i controlli per mezzo del medico competente.
Almeno 1 volta ogni 3 anni tutti i lavoratori suddetti devono essere visitati dal medico competente che prevederà un'anamnesi ed un esame obiettivo specifico.
Nel caso di sospetto abuso alcolico possono essere effettuati esami ematochimici della funzionalità epatica, emopoiesi (MCV, gammagt, transaminasi). La CDT non è contemplata.
Nel caso di sospetta tossico-alcoldipendenza possono essere richiesti test sul capello e/o avviati test rapidi a sorpresa al momento della visita. Tali test possono essere anche avviati su richiesta del datore di lavoro al medico competente.
Quindi, alla visita medica, effettuata dal medico competente almeno ogni 3 anni, non necessariamente egli effettua il drug/alcol test ma solo se c'è un sospetto.
Però. indipendentemente da quanto citato sopra, i test rapidi a sorpresa saranno effettuati ogni anno su almeno il 10% delle suddette mansioni, con modalità casuale.
Alcol: aria espirata (etilometro)
Droghe: saliva
Nei casi di lavoratori difficilmente intercettabili con il test a sorpresa (come possono essere quelli che escono dall'azienda per la guida di mezzi) sarà ammesso il test urinario con preavviso massimo di 48 ore (garantito al lavoratore). Tale scelta deve essere motivata nel piano sanitario.
In caso di positività all'etilometro superiore a 0,3 g/l, non è possibile l'ammissione del lavoratore alla prestazione lavorativa fino a che il tasso alcolemico è  sceso a 0 g/l. La positività alle droghe invece comporta l'astensione dal turno. Quindi il lavoratore sarà sottoposto a controlli a sorpresa (monitoraggio individuale) a discrezione del medico competente e potrà essere inviato, se ci sono elementi, ad effettuare test del capello per confermare pregresse assunzioni presso il Ser.T. o i Servizi Alcologici) e giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione ed adibito, ove possibile, a mansione diversa.
Se l'esame presso i Servizi Pubblici sarà negativo per condizione di dipendenza da droghe o abuso alcolico, sarà riammesso al lavoro. rimangono valide le procedure di monitoraggio cautelativo del 18 settembre 2008 del lavoratore con certificazione di remissione completa.

Pare chiaro che i test non potranno più essere effettuati in laboratorio sia per la matrice biologica utilizzata (aria espirata per l'alcol e saliva per le sostanze stupefacenti), sia per l'immediatezza del risultato: occorre un risultato immediato in quanto il lavoratore positivo non può riprendere il turno lavorativo. Occorrerà capire quali strumenti rapidi utilizzare che sicuramente dovranno essere dotati di stampa oggettiva dell'esito.

Fonte: medicocompetente.blogspot.it
 
 

Cassazione Penale, Sez. 6, 06 giugno 2016, n. 23358

ID 2952 | | Visite: 4040 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 6, 06 giugno 2016, n. 23358 - Sfuriate del datore di lavoro: il mobbing integra il delitto di maltrattamenti solo in caso di rapporto avente natura parafamiliare

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello, riqualificato il fatto - ab origine contestato e ritenuto nella sentenza di primo grado quale maltrattamenti in danno dei suo dipendente F.P. - come reato di ingiurie continuata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.F. per mancanza di querela. 

La Corte d'appello, a differenza del giudice di primo grado, ha ritenuto non configurabile nei confronti G.F. il delitto di maltrattamenti consistito nell'avere sottoposto il dipendente F.P. a continui comportamenti ostili, umilianti e ridicolizzanti, insultandolo e rimproverandolo e minacciandolo in caso di errori. In particolare, la sentenza impugnata rileva che non hanno alcuna importanza le dimensioni dell'impresa assunte, poichè il reato è integrato dalla para- famigliarità, nel senso più volte indicato dalla giurisprudenza di legittimità; rapporto che, da ciò che emerge dalla dichiarazioni desti, non vi è mai stato, poiché il dipendente F.P. era inserito una normale realtà aziendale tanto che le cd. sfuriate di F. erano collegate soltanto a ragioni di lavoro e riguardavano in genere tutti i lavoratori.

Per tale ragione, non è configurabile il delitto di maltrattamenti, bensì quello di ingiurie continuate, da dichiarare estinte per intervenuta prescrizione.

2. Il Procuratore generale ricorrente deduce:

- violazione di legge, in relazione all'art. 572 c.p. per avere la Corte d'appello escluso la configurazione di tale delitto per mancanza del requisito dei rapporto di para-familiarità tra l'imprenditore e il dipendente. Mentre, l'istruttoria ha anzitutto accertato che l'impresa era di piccole dimensioni, e, inoltre, che le relazioni tra l'imprenditore e la persona offesa era abituali, tale da essere stato quest'ultimo designato quale responsabile degli altri dipendenti addetti al magazzino

- violazione di legge in relazione all'art. 43 e 572 c.p., perché la Corte d'appello ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitto, previsto di maltrattamenti.

Il giudice d'appello, pur prendendo atto di quanto emerso nel giudizio di primo grado, ha escluso il rapporto di para-famigliarità.

La corte di cassazione è univoca nel comprendere nel rapporto di para--famigliarità, anche quando le relazioni tra il dipendente e il datore di lavoro sono intense e caratterizzate da consuetudini di vita, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole in quello che ha rapporti di supremazia. Sono elementi estranei sia i risultati economici dell'impresa e il lavoro esteso anche all'estero, che la dimensione del nucleo famigliare medio. Il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità sulla base del rapporto triennale di para-familiarità tra il datore di lavoro e il dipendente, mentre il giudice d'appello si è espresso in termini contrari. Quanto all'elemento soggettivo è da ritenere che la condotta era tale da dimostrare l'esistenza di una precisa volontà di maltrattare il dipendente, ritendo integrato solo il dolo richiesto per il delitto dì ingiurie.

3. Il difensore dell'imputato, avvocato A.R., a presenta memoria con la quale contesta specificamente i motivi di ricorso del Procuratore generale, chiedendone il rigetto.

Quesito riguardante il DM 15/07/2014 - Locali esterni e requisito di non propagazione dell'incendio

ID 2949 | | Visite: 6015 | Prevenzione Incendi

Prevenzione Incendi Quesito n. 891

Quesito riguardante il DM 15/07/2014 - Locali esterni e requisito di non propagazione dell'incendio. Riscontro

ln riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l 'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Laddove le stazioni elettriche siano realizzate in edifici isolati comprendenti anche locali di servizio servizi igienici, spogliatoi, ristoro ad uso degli addetti che temporaneamente lavorano presso l'impianto. si ritiene che sia rispettato il requisito di ubicazione in locale esterno di cui al punto 3 del Capo II del decreto in argomento.

In tale ipotesi il requisito di non propagazione dell'incendio chiamato allo stesso punto 3 del Capo U è assicurato dal rispetto delle distanze di sicurezza prescritte al Titolo II Capo II (installazioni nuove) ovvero al Titolo lll Capo II (installazioni esistenti).
Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Nota 10226 del 10 Agosto 2016

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 aprile 2016, n. 7313

ID 2939 | | Visite: 3765 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 aprile 2016, n. 7313 - Cinquecento metri tra lavoro e casa. Lavoratore in bicicletta viene centrato da un motociclo. Infortunio in itinere?

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida ".

Decreto 16 giugno 2016

ID 2928 | | Visite: 5597 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 16 giugno 2016

Attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi.

Disciplina generale per la formazione sanitaria del personale navigante marittimo

Il presente decreto definisce, in attuazione dell’art. 5, comma 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi.

L’addestramento e la formazione sanitaria dei lavoratori marittimi, imbarcati o in attesa di imbarco su navi battenti bandiera italiana, è strutturata su due livelli formativi, da aggiornare ad intervalli non superiori a cinque
anni.

Le competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili sono comprovate dalle certificazioni di primo e di secondo livello, conseguibili a seguito della frequenza di corsi e del superamento di esami finali.

I corsi sono gestiti da strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee con decreto del Ministero della salute.

I costi relativi alla formazione e all’aggiornamento dei due livelli formativi sono a totale carico dei richiedenti.

GU 195 del 22 Agosto 2016

Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71

 

Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 giugno 2016, n. 13060

ID 2919 | | Visite: 3817 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 giugno 2016, n. 13060 - Inalazione di polveri nocive: nessun nesso causale tra la morte e la malattia professionale riconosciuta

1. Con sentenza depositata in data 20 dicembre 2010 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pesaro tra M.C., in proprio e quale erede di M.B., e l'INAIL, ha riconosciuto la natura professionale della malattia denunciata dal M.B. in data 28/12/2001 con menomazione dell'integrità nella misura dell'11% e, per l'effetto, ha condannato l'Inail al pagamento in favore dell'erede dell'Indennizzo in capitale oltre accessori di regge. Ha invece confermato la statuizione del Tribunale di rigetto della domanda proposta dalla ricorrente avente ad oggetto la rendita al superstiti. Infine ha compensato tra le parti un quinto delle spese processuali, mentre ha condannato l'Istituto previdenziale ai pagamento della restante parte.

2. A fondamento del decisum, la Corte ha posto il rilievo che la malattia da cui era affetto il lavoratore (pneumoconiosi complicata da broncopneumopatia cronica ostruttiva, con invalidità dell'11%) era da ricollegarsi con elevato grado di probabilità all'attività lavorativa svolta e alla incontestata e comunque comprovata esposizione cronica del lavoratore al rischio di inalazioni di polveri nocive. Ha invece escluso, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta in grado di appello - ritenuta sul punto sovrapponibile a quella disposta in primo grado -, che la morte del lavoratore, avvenuta per neoplasia del pancreas, fosse da porsi in collegamento causale o concausale con la malattia professionale riconosciuta, neppure nei senso di averne accelerato il decorso infausto.

3. Contro la sentenza, la M.C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste l'Inail con controricorso.

Applications manual for the revisid niosh lifting equation

ID 1021 | | Visite: 10569 | Documenti Sicurezza Enti

Applications manual for the revisid niosh lifting equation / RNLE 1994

ID 1021 | 18.08.2016

This Manual was developed to provide users of the revised NIOSH lifting equation (1991 version) with methods for accurately applying the lifting equation to a variety of lifting tasks.

All necessary terms, definitions, and data requirements for the revised equation are provided in Section 1.  Procedures for analyzing single-task and multi-task lifting jobs are described in Section 2.
A series of ten lifting tasks is included in Section 3 to illustrate application of the procedure.

For each task, a brief job description is provided, follow by a job analysis, and a hazard assessment, including a completed Suggestions for redesign of the task are also provided.

Thomas R Waters, Ph.D.
Vern Putz-Anderson, Ph.D.
Anm Garg, Ph.D.

U.S. DEPARTMENIT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service
Centers for Disease Control and Prevention
National Institute for Occupational Safety and Health
Division of Biomedical and Behavioral Science
Cincinnati, Ohio 45226
January 1994

See:

Applications manual for the revisid niosh lifting equation / RNLE 2021

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Check list autovalutazione Sicurezza

ID 2266 | | Visite: 26176 | Documenti Sicurezza ASL

Check list autovalutazione Sicurezza

Aggiornamento: Aprile 2016

4 Check list elaborate da ULSS 9 Treviso relative all'autovalutazione ottemperanza obblighi sicurezza per ispezione e controllo da parte Organi di vigilanza locali.

Le check list sono finalizzate a favorire la trasparenza dell'attività di controllo e l'ottemperanza alle misure di prevenzione da parte delle aziende; poichè alcuni argomenti sono molto complessi, si è cercato di mantere contemporaneamente la completezza e la semplicità delle informazioni ma non sempre ciò è stato possibile.

Si ribadisce che l'unico riferimento valido è il testo della legge citato nei documenti; è raccomandato, pertanto, di prenderne visione ed avere a disposizione il testo completo della normativa durante la lettura delle schede

1. Elenco della documentazione sulla sicurezza di cui l'azienda deve disporre (versione 14 - del 19/04/2016).
Questa Check List è stata condivisa dai tre SPISAL della provincia di Treviso e dagli Enti che costituiscono il Comitato di Coordinamento Provinciale al fine di rendere uniforme l'azione di vigilanza.

2. Criteri di valutazione dei piani di bonifica amianto (versione 1 del 29 maggio 2014).  
Questa check list viene utilizzata dal personale SPISAL che valuta i piani di bonifica amianto presentati dalle ditte bonificatrici 30 giorni prima dell'effettuazione dei lavori. In caso di carenza o incompletezza di informazione, può essere effettuata una richiesta di integrazione o un'ispezione in cantiere. La lista consente al datore di lavoro di autovalutare la completezza e coerenza dei propri piani di lavoro, prima dell'invio allo SPISAL, sulla base dei criteri seguiti dall'organo di vigilanza per gli aspetti di maggior rilevanza. Ciò non esclude l'obbligo di rispettare comunque tutte le indicazioni previste dalla normativa.

3. Autovalutazione dei DPI (Versione 1.3 con istruzioni V. 1.3 del 07/01/2016).
Questa check list è prevista per l'autovalutazione da parte delle aziende. E' stata costruita con riferimento alle problematiche più frequenti e alle modalità con cui viene usulamente effettuato il controllo in azienda da parte dello SPISAL.  Ciò non esclude l'obbligo di rispettare comunque tutte le indicazioni previste dalla normativa. 

4. Autovalutazione della sicurezza delle macchine  (Versione 1.4 del 22/04/2016)
Questa check list è prevista per l'autovalutazione da parte delle aziende. E' stata costruita con riferimento alle problematiche più frequenti e alle modalità con cui viene usulamente effettuato il controllo in azienda da parte dello SPISAL. Ciò non esclude l'obbligo di rispettare comunque tutte le indicazioni previste dalla normativa.

ULSS 9 Treviso

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2016, n. 27150

ID 2896 | | Visite: 3782 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2016, n. 27150 - Scheggia metallica si stacca dalla macchina fresatrice manuale. Mancanza di DPI

1. Con sentenza dell'11 maggio 2015 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bassano del Grappa del 13 giugno 2013 nei confronti di F.P., imputato del reato di lesioni colpose gravi con violazione di disciplina anti-infortunistica, contestato come commesso il 27 giugno 2008, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ha ridotto la pena detentiva che era stata applicata in primo grado ed ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Dalla lettura delle sentenze di merito, costituenti doppia valutazione conforme sull'an della responsabilità dell'imputato, risulta che l'infortunio sul lavoro per cui è processo è stato causato da una scheggia metallica che si è staccata dalla macchina fresatrice manuale alla quale stava lavorando l'operaio G.S. per andarsi a conficcare nell'occhio del lavoratore, il quale non indossava gli appositi occhiali di protezione, pur forniti dal datore di lavoro a tutti i dipendenti, così procurando allo stesso la rottura all'orbita oculare, con conseguente malattia durata 428 giorni, con residuo di indebolimento permanente dell'organo visivo ed inabilità permanente riconosciuta al 28%.
Procedutosi separatamente nei confronti del responsabile della prevenzione e dell'anti-infortunistica (A.P.), il Tribunale e la Corte di appello hanno riconosciuto che l'imputato, legale rappresentante della s.p.a. C.S., produttrice di macchine edili, di elettrodomestici e di mobili e datore di lavoro della vittima, fosse in posizione di garanzia rispetto a G.S. in relazione ad eventi del tipo di quelli verificatisi.

Si sono ritenuti sussistenti a carico dell'imputato profili di colpa generica e specifica, consistiti nell'avere adibito il lavoratore, senza idonea informazione sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare, all'uso di una fresatrice manuale, riconosciuta dagli ispettori del lavoro come un vecchio modello, obsoleto e mai adeguato, privo di un interruttore di sicurezza (circostanza che è stata ritenuta di dubbia rilevanza sotto il profilo causale) e, soprattutto, di una paratia di protezione, detta anche carter, al fine di impedire la proiezione di frammenti metallici (violazione questa che la Corte ha ritenuto in sicuro rapporto causale con l'evento).

Il datore di lavoro è stato ritenuto manchevole anche sotto il profilo della diligenza nella vigilanza affinché in un'azienda di piccole dimensioni (circa otto dipendenti), in cui è emerso che G.S. rispondesse direttamente a lui, non aveva con sufficiente cura vigilato per prevenire gli infortuni, tanto che in passato ogni anno se ne erano verificati circa due o tre. Quanto al fatto che il lavoratore non indossasse in quel momento gli occhiali, la sentenza di primo grado aveva preso atto di quanto dichiarato dall'ispettore del lavoro, cioè che rimaneva dubbio che i soli dispositivi individuali di protezione avrebbero impedito l'evento, in quanto la resistenza di tali oggetti non è in genere particolarmente elevata.

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