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Con sentenza del 9/1 - 11/2/2014 la Corte d'appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado dello stesso Tribunale ed in accoglimento dell'impugnazione dell'Inail, ha rigettato le domande proposte da R.S., R.L. e R.A., nella qualità di eredi di R.G., volte ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un nesso causale tra la morte del loro dante causa e la malattia professionale dell'adenocarcinoma della lingula e l'accertamento, per la sola vedova R.A., del diritto alla rendita ai superstiti sulla base dell'asserita natura professionale della patologia rappresentante la causa o la concausa del decesso.
La Corte territoriale ha respinto le domande dopo aver escluso che l'inalazione delle polveri di silicio fosse stata la causa della neoplasia polmonare che aveva provocato il decesso del R.G., dovendo questa patologia ritenersi secondaria alla forte abitudine tabagica del lavoratore il quale aveva sofferto, per effetto della suddetta esposizione, solo di una lieve broncopneumopatia con danno funzionale del 6%, già indennizzato dall'Inall.
Per la cassazione della sentenza propongono ricorso R.S., R.L. e R.A. con un solo motivo.
Resiste con controricorso l'Inail.
ID 13982 | 11.07.2021
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