Cassazione Penale, Sez. 4, 10 giugno 2016, n. 24124
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Cassazione Penale, Sez. 4, 10 giugno 2016, n. 24124 - Infortunio ad addetto alla linea di estrusione: responsabilità del datore di lavoro e del costruttore della macchina
1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza in data 4.12.2013, all'esito di giudizio abbreviato, in parziale riforma della la sentenza del Gup - Tribunale di Brescia in data 28.3.2013 la quale dichiarava B.G. e M.A. responsabili del delitto di omicidio colposo loro ascritto e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti e applicata la riduzione per la scelta del rito li condannava alla pena di mesi dieci di reclusione, riduceva il trattamento a mesi otto di reclusione.
2. La contestazione trae origine dall'infortunio occorso a B.P., dipendente della società R.P. s.r.l. con sede in Alfianello, di cui B.G. era presidente del consiglio di amministrazione, il quale, addetto alla linea di estrusione Tecnova, macchinario utilizzato per l'attività di rigenerazione di materiale plastico, mentre era intento, prima di riprendere il ciclo di lavorazione, a liberare il camino di degasaggio dell'impianto dall'otturazione rappresentata da materiale plastico solidificatosi, veniva violentemente colpito al torace da un blocco di materiale plastico del peso di circa due kg il quale era violentemente espulso all'esterno del camino.
3. B.G. era chiamato a rispondere, quale titolare di delega alla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 28 comma 2 lett.b) T.U. 81/2008per omissione nella valutazione del rischio della proiezione del suddetto materiale fuso e per conseguente omessa predisposizione di presidi idonei a prevenire il rischio; nonché ai sensi degli art. 70 e 71 TU 81/2008 per avere messo a disposizione degli operai una attrezzatura non conforme alle specifiche disposizioni legislative e comunque inadeguata ai fini della sicurezza e della salute per la specifica attività demandata ai lavoratori; nonché per avere omesso di fornire loro informazioni sui rischi, istruzioni necessarie e in particolare la indicazione delle procedure operative e la formazione necessaria per operare in sicurezza; veniva altresì contestata la omessa adozione di cautela rappresentata da una copertura appropriata sul camino di degasaggio dell'impianto idonea a deviare o comunque a intercettare il composto estruso (come invece previsto da disposizioni regolamentari riconducibile a Direttiva macchineDPR 459/96), laddove il condotto era orientato orizzontalmente e ad altezza di uomo; risultava altresì contestata al datore di lavoro la mancata progettazione, costruzione ed equipaggiamento della macchina con misure idonee a limitare l'intervento manuale dell'operatore ovvero a consentire le specifiche operazioni richieste in condizione di sicurezza, ovvero a macchina spenta, ovvero al di fuori della zona pericolosa.
4. M.A. era chiamato a rispondere quale amministratore della società Tecnova s.r.l., costruttrice della macchina, per violazione degli art.22 e 23 T.U. 81/2008 trattandosi di macchina non conforme a specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive comunitarie in relazione ai due profili di carenze progettuali più sopra evidenziati sia in relazione alla assenza di una copertura appropriata sul camino del degasaggio, sia in assenza di presidi e accorgimenti al fine di limitare l'intervento degli operatori o comunque di consentire ad essi di operare in condizione di sicurezza; veniva altresì contestato al costruttore venditore della macchina il fatto che nel manuale di istruzioni e manutenzione non risultava idoneamente segnalato il pericolo di proiezione di materiale fuso o solido dal camino di degasaggio, che poteva provenire da particolari modalità di uso della macchina (come invece previsto dal DPR 459/96), come nella ipotesi verificatasi allorquando l'operaio era intento a rimuovere con strumenti manuali l'otturazione di materiale plastico realizzatasi all'interno del camino di degasaggio.