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Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

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Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

CNI 27/09/2017

La linea guida per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) è il frutto di un lungo lavoro del Gdl, che ha avuto come riferimento base un documento elaborato dalla Federazione degli Ordini degli lngegneri dell'Emilia Romagna, sviluppatosi successivamente attraverso un confronto serrato e continuo con numerosi interlocutori esperti della materia, dai responsabili degli organi di vigilanza di alcune ASL regionali coinvolti nella fase iniziale, agli ingegneri della sicurezza di numerosi Ordini provinciali, nonchè di Federazioni e Consulte regionali.

II documento finale, approvato dal Consiglio Nazionale lngegneri nella seduta del 06/09/2017, si pone come utile strumento per l'esercizio della funzione di coordinatore in fase di progettazione, prima nel suo genere a diffusione nazionale.

L'obiettivo della "linea guida" è di fornire all'ingegnere, ed eventualmente a tutti i professionisti della sicurezza che si occupano della gestione dei cantieri, un valido supporto nell'ambito dell'esercizio della propria funzione, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, ma anche in veste di ausilio finalizzato all'innalzamento della qualità della prestazione, nell'ottica di un ruolo di "alta vigilanza" evidenziato con sempre maggiore frequenza dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza.

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Estratto:

Nel corso degli anni molto spesso sono state analizzate le criticità del ruolo del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera (CSE), come peraltro fatto nel lavoro interfederazione delle Federazioni Regionali Ordini degli Ingegneri della regione Emilia Romagna e Toscana relativamente alle linee guida del CSE, successivamente rielaborate dal CNI e integrate attraverso la condivisione di essi con gli Ordini Provinciali di tutto il Paese.

Tuttavia sul ruolo del coordinatore per la progettazione (in seguito CSP) non si è forse dibattuto a sufficienza, sottovalutando spesso il fondamentale momento del “progettare” la sicurezza, e dell’importanza che questo riveste nel raggiungimento dell’obbiettivo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dalla Direttiva Europea da cui discende il vigente D. LGS. 81/08 e s.m.i. (di seguito D81).

L’affidamento dell’incarico, che nella pratica (specialmente nei cantieri privati) è molto spesso tardivo e non contestuale a quello di progettazione dell’opera, porta ad uno svilimento del ruolo professionale del CSP ed a una “mera” redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) e del Fascicolo dell’Opera (di seguito FO) senza che il CSP possa intervenire in modo efficace all’atto delle scelte progettuali.

L’attività del CSP, è dunque trattata nel presente documento cercando di evidenziare il fatto che durante lo svolgimento dei suoi compiti, debba necessariamente essere in sinergia sia con il progettista che con il committente/Responsabile dei Lavori (di seguito RL) e deve interagire con essi in modo che la realizzazione dell’opera e la sua successiva manutenzione avvengano nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Nel seguito sono riportati, a titolo di promemoria, gli obblighi di legge che riguardano la figura del CSP e poi a seguire le azioni consigliate legate all’attività di coordinamento in fase di progettazione dell’opera, esse sono state riportate in un ordine tale da evidenziare come il PSC ed il FO siano in risultato conclusivo dell’attività di progettazione del CSP.

Obblighi normativi a carico del coordinatore per la progettazione (art. 90 del D81):

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP deve:

a) Redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art. 100, comma1 i cui i contenuti minimi sono specificati nell’allegato XV;

b) Predisporre il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (F.O.) i cui contenuti sono stabilitinell’Allegato XVI contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

c) Eseguire una valutazione del rischio relativa alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo (vedi anche rif. Interpello n. 14 del 2015 Commissione Consultiva);

d) Coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1 del D.Lgs 81/08, ovvero ““Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Fonte: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

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Linee guida CNI 2017
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Il rischio di esposizione a Legionella spp. in ambienti di vita e di lavoro

ID 4683 | | Visite: 8451 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il rischio di esposizione a Legionella spp. in ambienti di vita e di lavoro

La legionellosi continua ad essere una patologia poco conosciuta, soprattutto in ambito occupazionale.

Il factsheet intende promuovere la valutazione del rischio di esposizione a Legionella spp., attraverso la conoscenza delle potenziali fonti di esposizione al batterio.

Fornisce inoltre indicazioni operative per la prevenzione e la gestione del rischio in ambito occupazionale, in considerazione della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza (d.lgs. 81/2008 e s.m.i) e dell’emanazione delle recenti ‘Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi’ (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015).

Fonte: INAIL

The European Network of Cancer Registries

ID 4672 | | Visite: 4516 | Documenti Sicurezza Enti

The European Network of Cancer Registries

The European Network of Cancer Registries (ENCR), established within the framework of the Europe Against Cancer Programme of the European Commission, has been in operation since 1990. The ENCR promotes collaboration between cancer registries, defines data collection standards, provides training for cancer registry personnel and regularly disseminates information on incidence and mortality from cancer in the European Union and Europe.

The ENCR was established in 1989 within the framework of the Europe Against Cancer programme of the European Commission on the initiative of the International Agency for Research of Cancer(IARC), Association of Nordic Cancer Registries (ANCR), International Association of Cancer Registries (IACR) and Latin Language Registry Group (GRELL). 

The Network has the following objectives:

  • to improve the quality, comparability and availability of cancer incidence data,
  • to create a basis for monitoring cancer incidence and mortality in the European Union,
  • to provide regular information on the burden of cancer in Europe,
  • to promote the use of cancer registries in cancer control, health-care planning and research.

The project was supported by the European Commission (SANCO) until 31 March 2004. Funding for ENCR activities was also received from Cancéropôle Rhone-Alpes for the years 2007, 2008 and from Seventh Framework Programme of the European Commission through the EUROCOURSE project in 2009-2012. The International Agency for Research on Cancer co-funded the ENCR since its inception until the end of 2012.

The ENCR is governed by the Steering Committee; terms of reference of the Steering Committee are available here.

ENCR is hosted by the European Commission's Joint Research Centre.

ENCR is affiliated to the International Association of Cancer Registries (IACR).

http://www.encr.eu/index.php

Risk Assessment for Carcinogenic Effects Tables Dose Response

ID 4666 | | Visite: 3596 | Documenti Sicurezza Enti

Risk Assessment for Carcinogenic Effects

Table Dose Response Assessment Tables

Notizia aggiornata al 24.09.2017

The information below presents tabulated dose-response assessments that the Office of Air Quality Planning and Standards (OAQPS) uses for risk assessments of hazardous air pollutants. Two separate tables are provided.

Table 1 presents values for long-term (chronic) inhalation and oral exposures;

Table 2 presents values for short-term (acute) inhalation exposures.

It is important to note that only for the purpose of these tables that the compound categories use the CAS number for the element. However, all compounds having that element in their chemical structure are included in the compound category.

EPA's first carcinogen risk assessment guidelines [1], published in 1986, were the product of nearly two decades of experience and scientific consensus building. EPA has since gained considerable experience in applying cancer risk assessment approaches. Concurrently, the science of risk assessment and toxicological testing has continued to evolve, and EPA has had to address situations not explicitly discussed in the 1986 guidelines, e.g., children's risk assessment. The update of EPA's carcinogen risk assessment guidelines in 2005 consolidated the Agency's experience, providing more comprehensive and transparent guidance on topics not fully developed in the original guidelines, and providing flexibility to accommodate anticipated advances in the science.

During the time between 1996 and 2005, EPA applied the principles and procedures of the draft revised guidelines on a case-by-case basis for new hazard identifications and dose-response assessments using interim draft guidelines that represented the evolution of risk assessment methods rather than a dramatic shift in methodology. Since 2005, EPA has applied the new 2005 guidelines which reflect EPA's accumulated experience and advances in our knowledge on cancer assessment. On the other hand, assessments for many substances that were prepared under the 1986 guidelines continue to be valid. Therefore, the dose-response assessments of carcinogens reflect a mixture of the application of 1986 guidelines and the more recent guidelines.

Hazard Identification for Carcinogenic Effects. EPA's guidelines recognize three broad categories of data: (1) human data (primarily epidemiological); (2) results of long-term experimental animal bioassays; and (3) supporting data, including a variety of short-term tests for genotoxicity and other relevant properties, pharmacokinetic and metabolic studies, and structure-activity relationships. In hazard identification of carcinogens under the guidelines, human data, animal data, and supporting evidence are combined to characterize the weight-of-evidence (WOE) regarding the agent's potential as a human carcinogen. The current guidelines, finalized in 2005, recommend expressing WOE by narrative statements rather than only hierarchical categories, and expressing them separately for the oral and inhalation routes. The general categories recognized by the 2005 guidelines are [2]:

  • Carcinogenic to Humans
  • Likely to be Carcinogenic to Humans
  • Suggestive Evidence of Carcinogenic Potential
  • Inadequate Information to Assess Carcinogenic Potential
  • Not Likely to be Carcinogenic to Humans

Under the 1986 guidelines, this WOE was summarized as fitting one of several hierarchic categories [1]:

Group A - Carcinogenic to Humans: Agents with adequate human data to demonstrate the causal association of the agent with human cancer (typically epidemiologic data).

Group B - Probably Carcinogenic to Humans: Agents with sufficient evidence (i.e., indicative of a causal relationship) from animal bioassay data, but either limited human evidence (i.e., indicative of a possible causal relationship, but not exclusive of alternative explanations; Group B1), or with little or no human data (Group B2).

Group C - Possibly Carcinogenic to Humans: Agents with limited animal evidence and little or no human data.

Group D - Not Classifiable as to Human Carcinogenicity: Agents without adequate data either to support or refute human carcinogenicity.

Group E - Evidence of Non-carcinogenicity for Humans: Agents that show no evidence for carcinogenicity in at least two adequate animal tests in different species or in both adequate epidemiologic and animal studies.

For each HAP that has been assessed for carcinogenicity under either set of guidelines, Table 1 (PDF) (8pp, 42k) presents the category label specified by the most recent assessment (which may be via the current or past guidelines). At some point in the future, the table may also include excerpts of narrative WOEs. These WOE categories express the relative level of certainty that these agents may cause cancer in humans. The categories specifically do not connote relative levels of hazard or degree of conservatism applied in developing a dose-response assessment. For example, a substance in group C (possible human carcinogen), under the 1986 guidelines, may impart a greater cancer risk to more people than another substance in group A (known human carcinogen), yet there is a greater certainty with regard to the risk associated with the latter. EPA's WOE classifications are focused on the amount and quality of evidence regarding whether or not a substance is carcinogenic to humans, not on the level of risk a substance might present. Dose-Response Assessment for Carcinogens. Since the publication of EPA's original cancer guidelines in 1986, considerable new knowledge has been developed regarding the processes of chemical carcinogenesis and the evaluation of human cancer risk. The 2005 guidelines [2] recognize both linear and nonlinear modes of action for carcinogens. When assessing the dose-response relationship under the guidelines, cancer data in the observable range are analyzed using a common dose-response model regardless of mode of action. The method of extrapolation to lower doses from the point of departure may vary depending on whether the available data indicate a linear or nonlinear mode of action.

Under the guidelines, linear extrapolation is appropriate when the evidence supports the mode of action of gene mutation due to direct DNA reactivity or another mode of action that is thought to be linear in the low dose region. A linear mode of action will also be the approach when available evidence is not sufficient to support a nonlinear extrapolation procedure, even in the absence of evidence of DNA reactivity. Nonlinear methods are to be used if there is sufficient evidence to support a nonlinear mode of action.

For linear carcinogens, EPA's current process of estimating cancer risk is based on the unit risk estimate (URE) for inhalation, and the carcinogenic potency slope (CPS) for ingestion. The URE represents the upper-bound excess lifetime cancer risk estimated to result from continuous exposure to an agent over a lifetime at a concentration of 1 µg/m3 in air. The interpretation of the URE would be as follows: if the URE = 1.5 x 10-6 µg/m3, no more than 1.5 excess tumors are expected to develop per 1,000,000 people if exposed all day, every day for a lifetime to a concentration of 1 µg of the chemical per cubic meter of air. The CPS is an upper bound, usually approximating a 95% confidence limit, on the increased cancer risk from a lifetime oral exposure to an agent. This estimate, usually expressed in units of proportion (of a population) affected per mg/kg/day, is generally reserved for use in the low-dose region of the dose-response relationship, that is, for exposures corresponding to risks less than 1 in 100. The URE and CPS are plausible upper-bound estimates of the risk (i.e., the actual risk is likely to be lower, but may be greater). However, because the URE and CPS reflect unquantifiable assumptions about effects at low doses, their upper bounds are not true statistical confidence limits. The tabulated UREs and CPSs were developed by EPA and the California EPA, and were selected for use by a priority system.

1. U.S. EPA. 1986. Guidelines for Carcinogen Risk Assessment. 51 FR 33992-34003.
2. U.S. EPA. 2005. Guidelines for Carcinogen Risk Assessment. 70 FR 17765-17817

Fonte: EPA

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2017, n. 42294

ID 4660 | | Visite: 3357 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2017, n. 42294 - Lavori di rifacimento del manto stradale e caduta di una passante. Responsabile il coordinatore per la sicurezza

"Secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità, al coordinatore per la sicurezza fa capo la vigilanza sulla organizzazione complessiva del cantiere, con ciò intendendosi la conformazione dell'opera, dell'area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni alla necessità di sicurezza dei lavoratori. Egli, infatti, è il soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche (espressamente richieste dall'art. 10 d.lgs n.494/1996) che si interpone tra la committenza e le imprese esecutrici, quale garante della sicurezza del cantiere (Sez.4, n.38002 del 9/7/2008, RV 241217). In tal senso deve essere letto il significato del concetto di " alta vigilanza" che è stato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi specificato che certamente il coordinatore per la sicurezza non deve controllare, momento per momento, le singole attività lavorative, competendo ciò al datore di lavoro (cd vigilanza operativa) ma certamente, come esposto, deve sorvegliare sulla generale conformazione delle lavorazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza (sez. 4, n.18149 del 21/4/2010, Rv 247536; sez. 4, n.3288 del 27/9/2016, dep. 2017, Rv.269047). Sicuramente, dunque, il controllo sul rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art. 12 del citato d.lgs n.494/1996, con le relative prescrizioni più sopra citate, competeva all'odierno imputato."

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2017, n. 42294.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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Repository documentazione sindacale prevenzione SSL

ID 4652 | | Visite: 5269 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

Fact sheet INAIL 2017

La scheda informativa ripercorre la nascita e lo sviluppo del Centro ricerche e documentazione rischi e danni da lavoro (CRD), attivo dal 1974 al 1985.

Il fact sheet descrive in breve il progetto di recupero, catalogazione e digitalizzazione del materiale documentale dello stesso CRD, che ha portato alla realizzazione del Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro (Rls). La pubblicazione si rivolge a coloro che a vario titolo hanno un ruolo attivo nel sistema prevenzionale italiano e desiderano ricontestualizzare i modelli di partecipazione attuali in una dimensione storica.

Il Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro (Rls) raccoglie il materiale documentale del Centro ricerche e documentazione rischi e danni da lavoro (CRD), che è stato attivo nell’arco temporale dal 1974 al 1985. È una preziosa fonte d’interesse storiografico poiché ha al centro la partecipazione dei lavoratori, oggi affermata per legge attraverso la figura chiave del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il materiale raccolto, riordinato e digitalizzato, è ora accessibile e consente di approfondire il tema della rappresentanza sindacale nella prevenzione dei rischi per la salute dei lavoratori in azienda.

L’archivio digitale si rivolge non solo ai ricercatori in materia di storia della salute e sicurezza del lavoro in Italia, ma anche a coloro che a vario titolo hanno un ruolo attivo nel sistema prevenzionale italiano e desiderano ricontestualizzare i modelli di partecipazione attuali in una dimensione storica.
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Rls - Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

Il Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro (Rls) raccoglie il materiale documentale del Centro ricerche e documentazione rischi e danni da lavoro (Crd), che è stato attivo nell'arco temporale dal 1974 al 1985. E’ una preziosa fonte di interesse storiografico poiché ha al centro la partecipazione dei lavoratori, oggi affermata per legge attraverso la figura chiave del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il materiale raccolto, riordinato e digitalizzato è ora accessibile e consente di approfondire il tema della rappresentanza sindacale del movimento dei lavoratori.

L’archivio digitale si rivolge non solo ai ricercatori in materia di storia della prevenzione e sicurezza del lavoro in Italia, ma anche a coloro che a vario titolo hanno un ruolo attivo nel sistema prevenzionale italiano e desiderano ricontestualizzare i modelli di partecipazione attuali in una dimensione storica.

Il Repository è stato realizzato con il software open source DSpace, sviluppato dal Massachusetts institute of technology (MIT), comunemente utilizzato per creare depositi istituzionali open access, per le pubblicazioni tecniche e scientifiche digitali, garantendo il deposito a lungo termine, l'accesso e la preservazione dei contenuti digitali. In DSpace le informazioni sono organizzate in comunità, sotto-comunità, collezioni e singoli items descrittivi dei documenti.

Le informazioni bibliografiche del Repository sono state integrate, dove possibile, dai full text dei documenti in pdf.

Per il reperimento semantico, sono stati utilizzati i descrittori tratti dai seguenti thesauri:
thesaurus CIS: contiene i termini utilizzati per indicizzare i documenti in CISDOC, il database bibliografico in tema di salute e sicurezza sul lavoro dell’International labour office (Ilo);
thesaurus EU OSHA: vocabolario multilingue prodotto dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e strumento di riferimento per la catalogazione in tale ambito;
classificazione ATECO-NACE: sviluppata dall’Istat per classificare le attività economiche, costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea Nace;
soggettario CRD: contiene la lista di soggetti utilizzati nell’Archivio del CRD per la descrizione semantica della documentazione.

Il Repository è attualmente “in progress”. Ad oggi contiene circa 2095 record bibliografici dei quali circa 1328 con il full text del documento. Si sta procedendo al completamento dell’archivio ed alla sua implementazione con altre fonti di interesse, quali le quattro serie di riviste pubblicate dal CRD, ma anche di altri fondi storici documentali non soltanto sindacali. Ulteriori interventi sono in corso per ottimizzarne la navigazione.
 
Il Repository nasce nel contesto di un progetto di ricerca assegnato all’Ires – Istituto Ricerche Economiche e Sociali, in partenariato con Sindnova - Istituto per lo Studio dell’Innovazione, delle Trasformazioni Produttive e del Lavoro, e Ancs Uil – Associazione Nazionale Cooperativa Sociale. Responsabile scientifico Diego Alhaique.

Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

Per accedere al Repository occorre:

1) essere registrati al portale Inail.
Le istruzioni per registrarsi al portale secondo una delle modalità previste sono disponibili nella pagina consultabile effettuando il percorso seguente:
ccedere alla pagina Accedi ai servizi online > dal menu di sinistra, scegliere la voce Registrazione-Login > proseguire con la voce Istruzioni per l'accesso > scegliere una delle modalità esistenti

È possibile accedere al Repository della documentazione sindacale anche come utente generico
accedere alla pagina Accedi ai servizi online  >dal menu di sinistra, scegliere la voce Registrazione-Login > proseguire con la voce Istruzioni per l'accesso > selezionare la voce Registrazione utente > proseguire con Registrazione utente generico  > in fondo alla pagina selezionare il tasto Procedere alla registrazione > seguire le istruzioni;

2) mandare una email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. specificando l'ente o l'azienda di appartenenza, gli estremi dell’ente/PA (indirizzo e telefono) e la propria mansione lavorativa (RLS, sindacalista, universitario, ricercatore, studioso, associazione, studente, altro).

Fonte: INAIL

ICMM: guida per la valutazione del rischio - 2 edizione

ID 4647 | | Visite: 8839 | Sicurezza lavoro

ICMM: guida per la valutazione del rischio - 2 edizione

Valutazione del rischio per la salute dei lavoratori nelle industrie estrattive e dei metalli. 

La guida è fonte di informazione per la valutazione del rischio, dei lavoratori e dei soggetti interessati, nelle industrie estrattive e dei metalli.

Sebbene la guida si soffermi sui rischi per la salute dei lavoratori è importante notare che tali rischi possono interessare anche le comunità che vivono in prossimità dell'attività lavorativa. Lo scopo dell'HRA (health risk assessments) è quello di individuare tutti i rischi per la salute, valutarne il potenziale e determinare delle appropriate misure di controllo.

La valutazione del rischio in ambito minerario e nel settore dei metalli è particolarmente complessa a causa della complessità e durata del ciclo di vita dell'attività lavorativa stessa.

All'interno della guida viene fornito un esempio di approccio quantitativo alla valutazione del rischio. Tale approccio permette di assegnare un valore numerico alla propria valutazione e di classificare il rischio rispetto una tabella che li identifichi. Il metodo più utilizzato si basa su di una matrice bidimensionale.

Fonte

ICMM

IMPAcT-RLS: indagine modelli partecipativi aziendali e territoriali SSL

ID 4618 | | Visite: 4933 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

IMPAcT-RLS: indagine sui modelli partecipativi aziendali e territoriali per la salute e la sicurezza sul lavoro

Lo studio riportato nella pubblicazione parte dall’esperienza di INSuLa e ne amplia le basi di indagine e rilevazione, raggiungendo un’ampia platea di RLS e favorendo un processo di ricerca partecipativo attraverso il coinvolgimento, nel comitato di pilotaggio, dei sindacati più rappresentativi.

L’indagine, rivolta a tutte le figure della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, RLS aziendali, territoriali e di sito produttivo, ha riguardato tutto il territorio nazionale e i settori a dimensioni aziendali.

Il progetto, finanziato dall’Inail, è stato condotto dal Politecnico di Milano, quale capofila, insieme alla Fondazione Di Vittorio e all’Università di Perugia, con la collaborazione di Cgil, Cisl, Uil e il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambiente dell’Inail.

Le indagini conoscitive, condotte in ambito europeo e nazionale sulla percezione della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) da parte delle figure coinvolte nel sistema di prevenzione, hanno acquisito nel tempo una rilevanza sempre maggiore. In Italia la prima indagine campionaria rivolta a tutte le figure della prevenzione, con la finalità di fornire dati utili per lo sviluppo di strumenti di prevenzione finalizzati al miglioramento della vita lavorativa, è stata condotta nel 2014 dall’Inail nell’ambito del progetto Insula. Particolare attenzione è stata posta ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per ottenere un quadro ampio sulla percezione del ruolo di questi ultimi nel contesto dell’approccio integrato e partecipato con le altre figure della prevenzione aziendale previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

In tale analisi il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si amplifica rivestendo la fondamentale funzione di contribuire attivamente alla tutela del diritto alla SSL e la sua valorizzazione rappresenta sempre più un’occasione di crescita e sviluppo della cultura della sicurezza all'interno delle aziende.

Al fine di implementare l’indagine conoscitiva indirizzata ai RLS, l’Inail ha finanziato, all’interno del bando ricerche in collaborazione (BRIC) 2015, il progetto dal titolo: Indagine sui modelli partecipativi aziendali e territoriali per la salute e la sicurezza sul lavoro: il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le interazioni con gli attori della prevenzione (Impact - RLS). La ricerca è stata affidata al Politecnico di Milano (Coordinatore scientifico), insieme con Fondazione Di Vittorio, Università degli Studi di Perugia e il coinvolgimento diretto di Cgil, Cisl, Uil nazionali.

Lo studio si è posto l’obiettivo di ampliare l’indagine nazionale ad un campione rappresentativo di tutta la popolazione di RLS, approfondendo gli aspetti relativi alle relazioni, alle sinergie ed alle criticità esistenti tra il sistema di rappresentanza e il sistema di gestione della SSL.

L’indagine è stata condotta su tutto il territorio nazionale, considerando tutti i settori e le dimensioni aziendali e ponendo particolare attenzione a tutte le tipologie della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: RLS aziendali, territoriali o di comparto e di sito produttivo.

Il presente volume, che raccoglie i principali risultati raggiunti dal progetto, illustra le fasi del processo svolto e offre un quadro completo, sul ruolo del RLS nelle sue diverse forme e specificità, nell’ambito dei sistemi di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi per la SSL. In appendice sono inoltre riportati nel dettaglio gli strumenti metodologici e i questionari utilizzati per le rilevazioni. Alla luce dell’analisi complessiva dei risultati ottenuti, la ricerca fornisce alcune proposte utili per dare un ulteriore impulso alla maturazione e diffusione di modelli partecipativi per la SSL nel nostro Paese e superare le principali criticità emerse, oltre a spunti per la generalizzazione della metodologia utilizzata, anche ai fini della replicabilità dell’indagine nel tempo.

...

SINTESI INTRODUTTIVA
INTRODUZIONE ED OBIETTIVI DELLA RICERCA
Lo stato dell'arte
Il progetto IMPAcT - RLS: obiettivi
Impostazione metodologica del progetto
La struttura del rapporto di ricerca
ANALISI DELLA LETTERATURA
Introduzione
Il ruolo, le caratteristiche e le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il ruolo del RLS: analisi della letteratura in ambito giuridico
Le indagini tramite questionario standardizzato sul ruolo dei RLS: una rassegna della letteratura
La prospettiva organizzativa del sistema di gestione per la salute e la sicurezza: modello di maturità
Conclusioni
Note metodologiche
MODELLO TEORICO DELLA RICERCA
Confini e articolazione del modello teorico di riferimento
Maturità del ruolo del RLS e sue relazioni con le altre figure della prevenzione
Maturità del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL)
Le variabili di prestazione SSL e fattori contingenti generali
GLI STRUMENTI E LE METODOLOGIE DI INDAGINE PER RLS, RLST E RLSSP
Introduzione
La popolazione di riferimento e la strategia di campionamento
Il questionario per i RLS aziendali e territoriali
La somministrazione dei questionari ai RLS aziendali e territoriali
La metodologia qualitativa per l’indagine del ruolo dei RLS di sito produttivo
Orientamenti per la generalizzazione della metodologia di indagine
DESCRIZIONE E DISCUSSIONE DEI RISULTATI
Indagine sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Modelli partecipativi, sistemi di gestione e prestazioni di SSL: un’analisi quantitativa
Indagine sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
Indagine sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Criticità principali e raccomandazioni per indirizzare gli interventi, rafforzare il ruolo  dei RLS e RLST e l'efficacia dei sistemi di prevenzione alla luce dei risultati di indagine
BIBLIOGRAFIA
ALTRI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI
ABBREVIAZIONI
ALLEGATI
Allegato 1 - Strumenti e metodologia di indagine
Allegato 2 - Il questionario dell’indagine sui RLS aziendali
Allegato 3 - Il questionario dell’indagine sui RLS territoriali
Allegato 4 - Traccia intervista a RLS di sito produttivo

Fonte: INAIL

Collegati:

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

Relazione adeguamento presse piegatrici alta velocità

ID 900 | | Visite: 12199 | Documenti Riservati Sicurezza


Relazione adeguamento presse piegatrici alta velocità

Il funzionamento di presse piegatrici idrauliche ad alta velocità è possibile esclusivamente utilizzando dei sistemi di protezione della zona pericolosa unitamente ad un comando ad azione mantenuta costituito da un singolo attuatore (ad esempio il pedale) a tre posizioni di cui quella intermedia sia di marcia e le altre di arresto.

Va precisato che il comando a due mani non è più considerato un sistema di sicurezza per le presse piegatrici.

La relazione seguente redatta in conformità alla norma UNI EN 12622 descrive due possibili soluzioni per la messa in sicurezza di presse piegatrici immesse in commercio con il comando a due mani come sistema di sicurezza e funzionanti ad alta velocità. 

Macchine acquistate prima del 2000 prive di sistemi di sicurezza anche se correttamente marcate CE non sono adeguate alla regola dell'arte e pertanto il datore di lavoro è responsabile della messa a disposizione dei lavoratori di macchine pericolose.

Le soluzioni proposte sono:

- Comando ad azione mantenuta più barriere ottiche
- Comando ad azione mantenuta più laser beam solidale alla traversa mobile

Certifico Srl

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Allegato riservato Relazione adeguamento sicurezza presse piegatrici.pdf
D.Lgs. 81/2008 Allegato V
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Cassazione Penale, Sez. 7, 14 settembre 2017, n. 41811

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Cassazione Penale, Sez. 7, 14 settembre 2017, n. 41811 - Mancanza di certificato di prevenzione incendi. Responsabilità del direttore tecnico

Con sentenza del Tribunale di Catania del 16 marzo 2016 LS.A. è stato condannato alla pena di 500 euro di ammenda per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 36 e 37 D.P.R. n. 547 del 1955, sanzionato dall'art. 389 lett. b) e c) e art. 4 legge n. 966/65 per avere, quale direttore tecnico, in concorso con il legale rappresentante della società DESI viaggi srl, depositato nel parcheggio all'interno di un cassone frigorifero in disuso, un serbatoio metallico contenente litri 5.001 di gasolio, senza essere in possesso del certificato di prevenzione anti-incendi e/o nulla osta rilasciato dai VVFF di Catania, in Fiumefreddo di Sicilia, accertato il 22 settembre 2010;
che l'imputato, per il tramite del difensore, ha presentato appello, chiedendo la revoca della sentenza perché il fatto non costituisce reato ex art. 129 c 1 c.p.p., in quanto è stato emanato il decreto legislativo n. 81 del 2008 che ha abrogato il D.P.R. n. 547 del 1955 espressamente (art. 304), in subordine ha chiesto la prescrizione del reato e, in ulteriore subordine, la mitigazione della pena, essendo state negate le circostanze attenuanti generiche e non avendo il giudice considerato tutte le circostanze, tenuto conto che si trattava di un fatto lieve.

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Cassazione civile, Sez. 7
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Le Macchine in Edilizia: Caratteristiche e Uso in Sicurezza

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Le macchine in edilizia

Caratteristiche e uso in sicurezza

L’opera è composta dalle seguenti parti:

- P.1 Caratteristiche e uso in sicurezza
- P.1.1 Macchine semoventi
- P.1.2 Macchine trasportabili
- P.1.3 Utensili
- P.2 N.° 20 Schede macchina con check list pdf/doc

Ogni scheda tratta in particolare “le caratteristiche che in genere sono presenti nel tipo di macchina esaminata, tenuto conto delle pertinenti norme tecniche e dei libretti d’uso delle macchine rilevate nella fase di ricerca sul campo”. In ogni caso è “prioritariamente necessario riferirsi alle istruzioni d’uso realizzate dal fabbricante, che devono accompagnare ogni macchina”.

Alle singole schede solo poi allegate specifiche check-list riportanti le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto delle attrezzature

- Gru a torre
- Gru su autocarro
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Ascensore di cantiere
- Carrello elevatore telescopico
- Escavatore idraulico
- Pala caricatrice frontale
- Rullo compattatore
- Finitrice
- Perforatrice per micropali
- Betoniera
- Sega circolare
- Taglialaterizi
- Elevatore a bandiera
- Piastra vibrante
- Tagliasfalto a disco
- Carotatrice
- Decespugliatore
- Troncatrice portatile a disco
- Motosega

INAIL
CPT Torino
Ed. 2013

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Allegato riservato 16 TAGLIASFALTO A DISCO.zip
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Allegato riservato 15 PIASTRA VIBRANTE.zip
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Allegato riservato 14 ELEVATORE A BANDIERA.zip
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Allegato riservato 13 TAGLIALATERIZI.zip
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Allegato riservato 11 BETONIERA.zip
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Allegato riservato 10 PERFORATRICE PER MICROPALI.zip
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Allegato riservato 09 FINITRICE.zip
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Allegato riservato 08 RULLO COMPATTATORE.zip
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Allegato riservato 07 PALA CARICATRICE FRONTALE.zip
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Allegato riservato 05 CARRELLO ELEVATORE TELESCOPICO.zip
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Allegato riservato 04 ASCENSORE DA CANTIERE.zip
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 settembre 2017, n. 20769

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 settembre 2017, n. 20769 - Carcinoma dell'operaio metalmeccanico addetto alla verniciatura. La causa della malattia è il tabagismo o l'attività lavorativa?

P.C. chiedeva l'accertamento del nesso causale esistente tra l'attività lavorativa svolta (operario metalmeccanico addetto alla verniciatura, con esposizione a vernici e solventi) e la malattia da cui era affetto (carcinoma alla vescica), con conseguente attribuzione delle prestazioni di legge con riferimento ad un danno biologico pari al 65%.

Rigettata la domanda e proposto appello dall'assicurato, la Corte d'appello di Torino con sentenza dell'11.05.11 rigettava l'impugnazione relativa alla sussistenza del nesso causale, riformava la prima sentenza solo in punto di spese ed escludeva il nesso causale in base alle considerazioni svolte dei due consulenti tecnici d'ufficio, di primo e secondo grado; il secondo, in particolare, ricollegava la malattia all'elevato grado di tabagismo dell'assicurato, riscontrando prove non attendibili circa i livelli di esposizione a vernici e solventi (contenenti ammine) dallo stesso subiti nella vita lavorativa; che propone ricorso P.C. con due motivi illustrati da memoria.

L'Inail resiste con controricorso.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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La ricerca prevenzionale salute e sicurezza lavoratori agricoli serre

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La ricerca prevenzionale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre

Atti del Convegno "La ricerca prevenzionale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre", che si è svolto presso il Centro Ricerche Inail di Lamezia Terme, il 4 Luglio 2016, di cui il presente volume costituisce gli Atti.

Tra i rischi presenti nel settore agricoltura, si annovera quello chimico da esposizione a prodotti fitosanitari.

Quando le attività agricole vengono effettuate in serra si ha, da un lato, un accumulo dei contaminanti aerodispersi, dall’altro, un incremento di temperatura e umidità relativa che può potenzialmente condizionare sia la capacità inalatoria che di assorbimento cutaneo. In tale scenario di esposizione, la valutazione del rischio può risultare particolarmente complessa e gli strumenti generalmente utilizzati non risultano sempre efficaci. Malgrado l’obbligo della valutazione del rischio, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ad oggi non esiste una procedura formalizzata per la valutazione del rischio chimico per le colture in serra.

Ai pesticidi appartengono due categorie di prodotti utilizzati in campo agricolo e non.ì Dal punto di vista della regolamentazione comunitaria le due categorie si distinguono in prodotti fitosanitari (reg. CE 1107/2009) e prodotti biocidi (reg. UE 528/2012).

Tecnicamente i prodotti fitosanitari (PF) e i prodotti biocidi (PB) possono anche contenere lo stesso principio attivo, ma i primi sono sempre e solo pesticidi utilizzati in agricoltura o in campo florovivaistico, mentre ai biocidi appartengono anche i prodotti disinfettanti, preservanti e antincrostazione. Dunque per il settore agricolo il termine di pesticida viene utilizzato nella accezione di PF.

Nel mondo i PF sono noti anche come prodotti per la protezione delle piante (plant protection product, PPP); nella accezione comune sono chiamati anche agrofarmaci o fitofarmaci e talvolta sono definiti anche antiparassitari o anticrittogamici, sebbene i primi siano in prevalenza insetticidi (contro i parassiti di piante e animali) e i secondi fungicidi.

I PF sono sostanze chimiche o prodotti a base di microrganismi impiegati in agricoltura per la lotta agli organismi parassiti (animali o vegetali) che danneggiano le piante coltivate e compromettono la produttività del terreno e la qualità del raccolto, oppure impiegati sulle piante per regolarne la crescita, diradare i frutti o impedirne la caduta precoce. La protezione è intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti. Inoltre i prodotti fitosanitari sono utilizzabili per distruggere vegetali indesiderati, controllarne o evitarne la crescita.

Generalmente i PF si trovano in commercio sotto forma di preparati (con il nuovo regolamento CLP miscele) che sono composti da una o più sostanze attive, da sostanze coadiuvanti e/o da coformulanti. In Italia, solo in agricoltura si utilizzano circa 130.000 tonnellate all’anno di PF (Istat, 2014) che contengono circa 400 sostanze diverse.

I prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se autorizzati dal Ministero della salute, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1107 del 21 ottobre 2009, dal d.p.r. 28 febbraio 2012 n. 55 e dal d.p.r. 23 aprile 2001 n. 290. Il percorso autorizzativo da parte del Ministero della salute, secondo la disciplina dal reg. CE 1107/2009, prevede la valutazione del rischio di esposizione a PF per via non alimentare, soprattutto per inalazione o assorbimento cutaneo, con diversi modelli di valutazione dell’esposizione.

L’iter autorizzativo, complesso e articolato su diversi aspetti ambientali, tossicologici, di esposizione, riguarda anche l’etichetta dei prodotti: tra le disposizioni di applicazione del reg. CE 1107/2009, infatti, troviamo il reg. UE 547/2011, relativo alle prescrizioni in materia di etichettatura dei PF.

I prodotti fitosanitari, una volta autorizzati, possono essere messi in commercio ed essere utilizzati tenendo conto dei principi delle buone pratiche agricole e del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (d. interm.22 gennaio 2014).

...

Scenari di esposizione a pesticidi in serra
Campagne di misura dei pesticidi nel territorio calabrese
Procedura di valutazione del rischio chimico inalatorio in serra
Il rischio biologico nelle serre
Il rischio fisico ed ergonomico nelle attività di lavoro condotte in serra
Benessere termico e consumo metabolico nelle attività agricole in serra
Valutazione della sensibilizzazione cutanea
Lavoratori stranieri in agricoltura: la percezione del rischio  per la salute e sicurezza
Il rischio oncologico da pesticidi

Fonte INAIL

Correlati:

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

Regolamento (CE) n.1107/2009

Regolamento (UE) n. 528/2012 Biocidi (BPR)

Legge 27 marzo 1992 n. 257

ID 4567 | | Visite: 13040 | Decreti Sicurezza lavoro

Legge 257 1992

Legge 27 marzo 1992 n. 257 

ID 4567 | 03.09.2024

Legge 27 marzo 1992 n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

(GU n. 87 del 13 aprile 1992 - SO n. 64)
_________

Vedi testo aggiornato 12.09.2019:

LEGGE 27 marzo 1992, n. 257

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1. Finalita'

1. La presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonche' l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantita' massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantita' sopra indicate, nonche' determina le modalita' operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4. (4)

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo 1 ha efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

ART. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attivita' estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonche' qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

ART. 3. (Valori limite)

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita' produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivita' di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo' superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 144.

Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, che su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente:

"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' abrogato(4)


AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo 3 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

CAPO II ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE

ART. 4. Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto

1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, presso il Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanita';

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro della sanita' o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

ART. 5. Compiti della commissione

1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:

a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;

b) a predisporre entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita' e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attivita' di bonifica;

c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, successive modificazioni e integrazioni;

a) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali, in relazione alle necessita' d'uso ed a rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle universita' o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti;

e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualita' dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;

f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la commissione puo' avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanita', al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 6. Norme di attuazione

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', puo' integrare con proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.

3. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanita', il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita'.

ART. 7. Conferenza nazionale

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonche' dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle universita' e dei centri ed istituti di ricerca.

CAPO III TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

ART. 8. Classificazione, imballaggio, etichettatura

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

ART. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano e alle unita' sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica;

b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attivita' e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unita' sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanita'.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirisi anche alle attivita' dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascin anno.

ART. 10. Piani regionali e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese che operano nelle attivita' di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attivita' estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attivita' di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle areee interessate, che e' condizionato alla frequenza di tali corsi;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorita' per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

ART. 11. Risanamento della miniera di Balangero

1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanita', con la regione Piemonte, con la comunita' montana di Valle di Lanzo e con il Comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorita' di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attivita' di bonifica.

2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 e' autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".

ART. 12. Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente

1. Le unita' sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.

2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonche' alla pianificazione e alla programmazione delle attivita' di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalita' e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gia' addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, coma 2, lettera h), della presente legge.

5. Presso le unita' sanitarie locali e' istituito un registro nel quale e' indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unita' sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unita' sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unita' sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).

6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosita', come la friabilita' e la densita'.

CAPO IV MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

Art. 13 Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato.

2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a pro- cedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facolta' di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trantacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unita', il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facolta' di pensionamento anticipato puo' essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all' amianto documentate dall'Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' INAIL e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5. (6)

9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di eta' e anzianita' contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), e' dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai quali e' corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.

10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui la presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonche' nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo e' ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresi' nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in aree di crisi occupazionale".

13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n.326, ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal comma 8 del presente articolo, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

CAPO V SOSTEGNO ALLE IMPRESE ART. 14.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 (8)

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

CAPO VI SANZIONI

ART. 15. Sanzioni

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonche' l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attivita' di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attivita' delle imprese interessate.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16. Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".

2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".

4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI

TABELLA

(prevista dall'articolo 1, comma 2).

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

Collegati

Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 luglio 2017, n. 18506

ID 4561 | | Visite: 3740 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 luglio 2017, n. 18506 - Temporanea inidoneità alla mansione dopo un infortunio. Il datore ha l'onere di provare l'indisponibilità di altre posizioni lavorative utili

A fonte della richiesta del lavoratore di essere assegnato a mansioni diverse per inidoneità sopravvenuta alle mansioni originarie, è a carico del datore di lavoro l'onere di provare la indisponibilità di altre posizioni lavorative di utile collocazione (compatibili con le condizioni di salute del lavoratore) senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il lavoratore non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità. In tal senso può essere utilmente richiamata, per identità di ratio, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2016, n. 20436) formatasi in tema di ripartizione degli oneri di allegazione e prova della impossibilità di repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Amianto naturale: le pietre verdi calabresi

ID 4684 | | Visite: 4113 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Amianto naturale: le pietre verdi calabresi

Gli affioramenti ofiolitici presenti nella regione Calabria possono costituire un potenziale rischio per la salute umana.

Il factsheet intende rendere edotta la popolazione e i lavoratori che vivono nel territorio calabrese sui rischi a cui sono soggetti per la presenza di affioramenti naturali e di cave di pietra verde. Gli ofioliti possono costituire una sorgente di esposizione a fibre di amianto nell’ambiente circostante.

Vengono fornite indicazioni operative per la prevenzione e la gestione del rischio in presenza di amianto naturale evidenziando le attività lavorative che risultano più pericolose, come l’estrazione del materiale e la lavorazione dello stesso.

Fonte: INAIL

Il campionamento di legionella nei bioaerosol: un brevetto Inail

ID 4682 | | Visite: 5632 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il campionamento di legionella nei bioaerosol: un brevetto Inail

Il fatcsheet riporta la descrizione di un sistema di gorgogliamento per il campionamento dell’aria nei luoghi di lavoro, ideato e brevettato dall’Inail.

Il  sistema consente di campionare selettivamente i microrganismi di interesse con l’utilizzo di anticorpi specifici, permettendo di concentrare grandi volumi di aria in piccole quantità di sospensione.

Il rilevamento della contaminazione microbica nelle matrici ambientali e più in generale in luoghi e ambienti di lavoro e di vita, è importante per la salvaguardia dello stato di igiene e di salute della popolazione.

Esistono numerose tecniche per rilevare i microrganismi patogeni come la Legionella, nelle matrici ambientali. In quest’ambito la metodica maggiormente utilizzata è quella colturale, dopo un campionamento di acqua in bottiglie o di aria in gorgogliatori e/o piastre. Tali metodi pur permettendo l’isolamento e la quantizzazione dei microorganismi presentano una serie di svantaggi.

L’importanza di un campionamento selettivo e rapido permette di ridurre al minimo gli svantaggi analitici, come per esempio la presenza di altri microrganismi o la presenza di cellule vitali ma non coltivabili (VBNC) che non possono essere rilevati mediante i metodi colturali classici. Se invece vengono utilizzati metodi molecolari, bisogna tener conto della presenza di potenziali inibitori.

Fonte: INAIL

Guidelines for Carcinogen Risk Assessment EPA

ID 4670 | | Visite: 4611 | Documenti Sicurezza Enti

Guidelines for Carcinogen Risk Assessment EPA

The Guidelines for Carcinogen Risk Assessment provide EPA staff with guidance for developing and using risk assessments. They also provide basic information to the public about the Agency's risk assessment methods. 

These guidelines revise and replace the U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA’s, or the Agency’s) Guidelines for Carcinogen Risk Assessment, published in 51 FR 33992, September 24, 1986 (U.S. EPA, 1986a) and the 1999 interim final guidelines (U.S. EPA, 1999a; see U.S. EPA 2001b). They provide EPA staff with guidance for developing and using risk assessments. They also provide basic information to the public about the Agency's risk assessment methods.

These cancer guidelines are used with other risk assessment guidelines, such as the Guidelines for Mutagenicity Risk Assessment (U.S. EPA, 1986b) and the Guidelines for Exposure Assessment (U.S. EPA, 1992a). Consideration of other Agency guidance documents is also important in assessing cancer risks where procedures for evaluating specific target organ effects have been developed (e.g., assessment of thyroid follicular cell tumors, U.S. EPA, 1998a).

EPA 2005

https://www.epa.gov/fera/dose-response-assessment-tables

Occupatonal cancer NIOSH

ID 4667 | | Visite: 6834 | Documenti Sicurezza Enti

Occupatonal cancer NIOSH

Around the world, 12.7 million people are diagnosed with cancer every year, and the number is expected to increase due to the growth and aging of the population, as well as reductions in childhood mortality and deaths from infectious diseases in developing countries(1). Cancer is the leading cause of death in developed countries and the second leading cause of death in developing countries.

Cancer is a group of different diseases that have the same feature, the uncontrolled growth and spread of abnormal cells. Each different type of cancer may have its own set of causes. Many factors play a role in the development of cancer. The importance of these factors varies depending on the type of cancer. A person's risk of developing a particular cancer is influenced by a combination of factors that interact in ways that are not fully understood. Some of the factors include:

  • Personal characteristics such as age, sex, and race
  • Family history of cancer
  • Diet and personal habits such as cigarette smoking and alcohol consumption
  • The presence of certain medical conditions or past medical treatments, including chemotherapy, radiation treatment, or some immune-system suppressing drugs.
  • Exposure to cancer-causing agents in the environment (for example, sunlight, radon gas, air pollution, and infectious agents)
  • Exposure to cancer-causing agents in the workplace

Millions of U.S. workers are exposed to substances that have been tested as carcinogens in animal studies or found to be possibly carcinogenic in human studies. However, less than 2% of chemical or physical agents manufactured or processed in the U.S. have been evaluated by the International Agency for Research on Cancer for carcinogenicity(2). Based on well-documented associations between occupational exposures and cancer, it has been estimated that 3-6% of all cancers worldwide are caused by exposures to carcinogens in the workplace (3,4). Using cancer incidence numbers in the U.S. (5), this means that in 2012 (the most recent year available), there were between 45,872 and 91,745 new cancer cases that were caused by past exposure in the workplace. This is probably an underestimate, partly because we continue to discover new information about agents in the workplace that may cause cancer. Also, these estimates may change over time as the number of cancers increase or decrease in the U.S. Cancers that occur as a result of exposures in the workplace are preventable, if exposures to known or suspected carcinogens can be reduced(6-8).

Cancer Clusters

Cancer Cluster Scenario

Carcinogenic Agents

NIOSH Carcinogen List
International Agency for Research on Cancer (IARC)
National Toxicology Program Report on Carcinogens
NIOSH Pocket Guide
Diesel Exhaust in Miners Study (DEMS)
Recent NIOSH Research on Cancer Risk Factors

Regulation and Policy

OSHA Standards

Surveillance

NIOSH Data & Statistics by Industry Sector - Cancer

Click on one of the eight Sector Tabs at the top of the screen to find available cancer statistics for that Sector

Work-Related Lung Disease Surveillance System  

The Work-Related Lung Disease (WoRLD) Surveillance System, produced by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), presents up-to-date summary tables, graphs, and figures of occupationally-related respiratory disease surveillance data on respiratory conditions including cancers, the pneumoconioses, and occupational asthma and other airways diseases. For many of these diseases, selected data on related exposures are also presented.

Training to Improve the Industry and Occupation Information in Cancer Registries

NIOSH developed a training module to improve both the quality and the quantity of industry and occupation information captured from hospital and clinic records in order to increase the value of using this information for public health surveillance and research with the ultimate goal of decreasing the incidence of cancers related to workplace exposures.

References

1. American Cancer Society (ACS). 2011. American Cancer Society. Global Cancer Facts & Figures 2nd Edition. Atlanta: American Cancer Society; 57 pp.

2. Straif K [2008]. The burden of occupational cancer. Occupational and Environmental Medicine. 65(12):787-788.

3. Driscoll T, Takala J, Steenland K, Corvalan C, Fingerhut M. 2005. Review of estimates of the global burden of injury and illness due to occupational exposures. Am J Ind Med 48:491-502.

4. Rushton L, Hutchings SJ, Fortunato L, et al. 2012. Occupational cancer burden in Great Britain. Br J Cancer. 107(Suppl 1):S3-7.

5. Centers for Disease Control and Prevention. U.S. Cancer Incidence Statistics: an Interactive Atlas. https://nccd.cdc.gov/DCPC_INCA/. Accessed October 29, 2015.

6. Boffetta P [2004]. Epidemiology of environmental and occupational cancer. Oncogene. 23:6392-6403.

7. Landrigan PJ [1996]. The prevention of occupational cancer. CA Cancer J Clin. 46:67-69.

8. Siemiatycki J, Richardson L, Straif K, et al [2004]. Listing occupational carcinogens. Environ Health Perspect. 112(15):1447-1459.

Rischio chimico: Modello RISKOFDERM

ID 4664 | | Visite: 14538 | Documenti Sicurezza Enti

Modello RISKOFDERM

Versione non più aggiornata dal 2004

Il modello RISKOFDERM (http://product-testing.eurofins.com) è stato sviluppato da un consorzio di 15 società di 11 paesi e aventi come coordinamamento l’ente olandese TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research).
Questo modello calcola solamente l'esposizione dermica per ambienti industriali e professionali. vengono presi in considerazione sei differenti ambienti di lavoro (DEO: Dermal Occupational Units). Il modello si presenta in forma di foglio di calcolo e rilascia una stima quantitativa del carico dermico (mg/day) nei vari DEO, inoltre da la possibilità di scegliere il  valore percentile dell’esposizione.

Viene considerato il modello di riferimento per l’esposizione dermica.

Punti di forza:

  • Struttura chiara e semplice da usare; 
  • viene preso in considerazione il differente effetto sull'esposizione nei diversi DEO attraverso l'uso di diversi algoritmi; 
  • vengono valutate separatamente l’esposizione di diverse parti del corpo; 
  • possono essere immesse nel modello varie misure di gestione del rischio; 
  • vengono presi in considerazione parametri come percentuale usata del prodotto e durata di esposizione; 
  • gli algoritmi sono basati su analisi statistiche derivate da un set di dati di esposizione misurati; 
  • si possono scegliere vari percentili della distribuzione dei valori dell’esposizione; 
  • il modello fornisce avvertenze per i valori di input che sono fuori dal range usato per la costruzione del modello; 
  • il modello fornisce avvertenze se i valori di esposizione risultanti sono “non ragionevoli” rispetto alle condizione settate.


Punti di debolezza:

  • Gli algoritmi usati per le sostanze solide sono relativamente limitati; 
  • alcuni input richiesti potrebbero essere non facilmente reperibili da chi usa il modello; 
  • non viene preso in considerazione l’uso di alcuni strumenti di protezione personale; 
  • Gli algoritmi di la valutazione dell’esposizione per mani e volto non sono disponibili per tutti i DEO; 
  • la scelta dei valori dei percentili da utilizzare non è sempre chiara;  
  • le valutazioni probalistiche dei risultati non sono ancora disponibili;
  • il modello non somma le singole stime dell’esposizione fatte nei vari compiti distinti per valutare il lavoro complessivo.

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 settembre 2017, n. 21666

ID 4659 | | Visite: 3514 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 settembre 2017, n. 21666 - Indennità di rischio da radiazioni ionizzanti

La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3629/2011, respingeva l'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di C.G., già dipendente dell'ISPESL, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti per il periodo ivi individuato, con condanna al pagamento del dovuto.

A sostegno della pronuncia la Corte d'Appello affermava che l'interpretazione delle norme dei CCNL succedutesi nel tempo che regolavano l'attribuzione della predetta indennità, disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, andasse intesa anche con riferimento al mutato contesto normativo attuato con l'entrata in vigore del decreto legislativo 230/1995 alla cui stregua i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti erano classificati a seconda del rischio, in base a criteri oggettivi, in due categorie (A e B), senza richiedere più necessario il ricorso all'intervento della Commissione per l'individuazione dell'esposizione e della sua intensità; a tali classificazioni doveva quindi ritenersi avesse fatto rinvio la norma collettiva nell'attribuire l'indennità in misura piena ai lavoratori della categoria A e l'indennità in misura ridotta ai lavoratori della categoria B.

Aggiungeva pure la Corte territoriale che la Commissione istituita dall'ISPESL in data 17 aprile 2008 avesse individuato nel personale classificato in categoria A quello di cui al punto 1 dell'art. 26 del d.p.r. 171/1991 e nel personale classificato in categoria B quello di cui al punto 3 dell'art. 26; e che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la stessa individuazione - proprio perchè legata a classificazioni assolutamente oggettive del personale - spiegava effetti anche per il periodo antecedente, non essendo nel frattempo mutati i parametri per l'individuazione dei livelli di esposizione.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'INAIL con un unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria, al quale ha resistito C.G..

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Cassazione civile Sez. Lav.
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14° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche

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14° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche 

20 Settembre 2017

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 78 del 20 Settembre 2017
...

Art. 1 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione dei soggetti di seguito riportati, nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per un quinquennio decorrente dalla di scadenza delle rispettive iscrizioni:
...

Art. 2 (Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti di seguito indicati, già iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale in data 9 settembre 2016, già richiamato in premessa, sono modificate secondo le rispettive istanze di variazione:
..

Art. 3 (Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Per le motivazioni indicate in premessa e tenuto conto di quanto previsto dal decreto direttoriale n. 35 del 17 maggio 2017, limitatamente alle iscrizioni in scadenza al 18 settembre 2017, al fine di garantirne la continuità operativa, ai soggetti di cui al presente articolo è temporaneamente prorogata per un periodo non superiore a sessanta giorni la relativa iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:
...

Art. 4 (Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto è adottato l'elenco aggiornato, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, allegato al presente decreto.
Tale elenco sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale del 9 settembre 2016.
...

Art. 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.

2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011.
Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

5. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che i soggetti abilitati intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I.. 11.4.2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sui sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati

D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature

Consulta il database dei Soggetti abilitati

Collegati

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

Sicurezza al passo coi tempi

ID 4427 | | Visite: 4580 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Sicurezza al passo coi tempi

INAIL Luglio 2017

Opuscolo di carattere divulgativo, realizzato con il contributo di varie strutture dell’Istituto, sostanzialmente suddiviso in due parti:

Parte I - Principali concetti di salute e sicurezza sul lavoro: i soggetti della sicurezza aziendale secondo il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., formazione, vigilanza e consulenza, costi e benefici della prevenzione.
Parte II - Agevolazioni economiche per imprese che intendono effettuare miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza: Oscillazione del tasso per prevenzione (OT-24) e Incentivi di sostegno alle imprese (Isi).

L’Inail, accogliendo l’esigenza manifestata dall’Ordine dei Consulenti del avoro - con i quali le aziende si interfacciano per tutte le problematiche connesse all’istituzione del rapporto di lavoro e alla sua gestione nel tempo - ha realizzato l’opuscolo Sicurezza…al passo coi tempi, riguardante le principali tematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL), con un focus particolare sulle agevolazioni tariffarie e sul sostegno economico previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese che investono in prevenzione.

Sicurezza…al passo coi tempi, di cui la presente edizione costituisce un aggiornamento dell’omonimo prodotto multimediale del 2014, è stato redatto in collaborazione tra la Direzione centrale rapporto assicurativo, la Direzione centrale prevenzione e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale.

L’obiettivo che si è voluto raggiungere con quest’iniziativa è fornire un supporto che permetta non solo di conoscere le norme, le disposizioni e gli adempimenti principali in materia di SSL, ma anche - e soprattutto - di comprendere l’importanza della prevenzione e i vantaggi che ne derivano. Prevenzione, quindi, da considerare non come costo bensì come fattore di competitività per le aziende.
...

Indice
Parte prima
1. Principali disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro
2. Decreto legislativo 81/2008
2.1 Campo di applicazione
2.2 Modifiche e integrazioni
3. Organizzazione della sicurezza aziendale
3.1 Il datore di lavoro
3.2 Il dirigente
3.3 Il preposto
3.4 I lavoratori
3.5 Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
3.6 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
3.7 Il medico competente
3.7.1 La sorveglianza sanitaria
3.8 Gli addetti alle emergenze
4. Valutazione dei rischi
4.1 Valutazione dei rischi in generale
4.2 Valutazione dei rischi da interferenza
5. Formazione per i soggetti della sicurezza
5.1 Formazione per lavoratori e RLS
5.2 Formazione per dirigenti
5.3 Formazione per preposti
5.4 Formazione per datori di lavoro che intendono esercitare il ruolo di RSPP
5.5 Formazione per RSPP e ASPP
5.6 Formazione per addetti alle emergenze
6. Sistema sanzionatorio
6.1 Sanzioni per i soggetti della sicurezza
6.2 Sospensione dell’attività imprenditoriale
7. Vigilanza, controllo, consulenza
7.1 Organi di vigilanza e controllo
7.2 Modalità dell’effettuazione della vigilanza
7.3 Verifiche di conformità
7.3.1 Verifica delle attrezzature di lavoro
7.3.2 Verifica degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
7.3.3 Verifica degli impianti elettrici da utilizzarsi in luoghi con pericolo di Esplosione
7.4 Consulenza alle imprese
8. Valutazione di costi e benefici della sicurezza
8.1 Costi della sicurezza
8.2 Calcolo dei costi …
9. Responsabilità amministrativa dell’impresa
10. Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) e SGSL
10.1 Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG)
10.2 Sistemi di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL)
Parte seconda
1. Oscillazione del tasso per prevenzione (OT - 24)
1.1 Domanda OT - 24
2. Incentivi di sostegno alle imprese (Isi)
2.1 Domanda Isi
3. Isi Agricoltura
3.1 Domanda Isi Agricoltura
Glossario
Bibliografia
Appendice 1
Appendice 2

Fonte: INAIL

Normativa di riferimento:

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

ebook Codice Unico Sicurezza Ed. 35.0 Maggio 2017

Check-list a schede Movimentazione Manuale dei Carichi - AUSL Reggio Emilia

ID 788 | | Visite: 25137 | Documenti Sicurezza ASL



Check list Movimentazione Manuale dei Carichi

Check-list a schede per l’individuazione dei fattori di rischio in relazione all’applicazione del Titolo VI e dell’Allegato XXXIII del D.Lgs 81/2008 e delle misure tecniche funzionali alla progettazione ergonomica delle postazioni di lavoro di svariate tipologie produttive.

1. Sollevamento/abbassamento di carico pesante anche occasionale: superiore a 25 kg per i maschi adulti sani (sec. ISO 11228-1), superiore a 20 kg per le femmine adulte sane (sec. Legge 635/34), superiore ai 15 kg per le persone con ridotta capacità fisica (sec. ISO 11228-1);

2. Sollevamento/abbassamento di un carico da/a terra o da/a pallet collocato a terra (dislocazione verticale);

3. Sollevamento/abbassamento di un carico oltre l’altezza delle spalle o al di sotto delle mani (dislocazione verticale eccessiva);

4. Sollevamento/abbassamento col carico lontano dal corpo (sbilanciamento in avanti-dislocazione orizzontale);

5. Sollevamento/abbassamento col carico tenuto lateralmente rispetto al corpo (sbilanciamento laterale dislocazione angolare); Sollevamento/abbassamento di un carico con torsione della schiena (dislocazione angolare);

6. Movimentazione di un carico senza maniglie e/o ingombrante (tipo di presa);

7. Mancato rispetto, in condizioni ottimali di movimentazione, del rapporto ideale fra peso sollevato e frequenza di sollevamento (frequenza/durata).

Le schede, grazie alla ricchezza di foto ed immagini riguardanti situazioni reali, possono essere utilizzate in ogni situazione lavorativa, trasversalmente ai vari comparti e risultano utili:

- per gli operatori dei Servizi, come riferimento durante i sopralluoghi (omogeneità di criteri e comportamenti);
- per il datore di lavoro, nel processo di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di bonifica e di progettazione (o ri-progettazione) ergonomica delle postazioni di lavoro;
- per il datore di lavoro, nella verifica di efficacia del percorso messo in atto, in un’ottica di “evidence based prevention”.

La check-list DO20 può, infatti, rappresentare un valido strumento di verifica dei risultati ottenuti avendo, come valore aggiunto, la garanzia del rispetto dei principi ergonomici contenuti nelle Norme internazionali di riferimento per una corretta progettazione delle postazioni di lavoro. Tra tali norme possono essere citate le seguenti: ISO 11228-1, 2, 3 (1), UNI EN 1005-2, 3, 4 e 5 (2), ISO 11226 (3), UNI EN 614-1 e 2 (4), UNI EN ISO 14738 (5), EN 292-1 e 2 (6).

Si vuole, infine, sottolineare che le situazioni produttive reali, sulle quali è stata costruita la check-list, sono state selezionate per garantirne la rappresentatività e l’affidabilità in base a criteri di entità/rilevanza, diffusione e aggredibilità del problema (intesa come adozione di interventi di bonifica realizzabili).

AUSL Reggio Emilia
Elaborato Portfolio pdf Certifico S.r.l.

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Check list AUSL Reggio Emilia
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 settembre 2017, n. 21122

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 settembre 2017, n. 21122 - Nessun infortunio in itinere per la dottoressa che sceglie di prendere l'auto per un'urgenza in ospedale: il percorso a piedi sarebbe stato ben più rapido

1. La Corte d'appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha rigettato la domanda di Ma. Co. volta all'accertamento che l'infortunio subito in data 25/3/2005 si configurava quale infortunio sul lavoro in itinere con conseguente diritto nei confronti dell'Inail alle provvidenze per inabilità temporanea assoluta oltre all'eventuale inabilità permanente.

Secondo la Corte territoriale l'utilizzo dell'auto, per raggiungere il luogo di lavoro presso l'Ospedale, ove la Co. era medico responsabile del servizio di nefrologia e trapianti, non era necessario in quanto l'abitazione della stessa distava circa 500/700 metri che ben avrebbero potuto essere percorsi a piedi più facilmente invece che in auto, stante la presenza di sensi unici e di traffico. Ha osservato, inoltre, che era priva di rilievo la circostanza che l'Azienda avesse autorizzato la Co. all'uso del mezzo proprio e del posteggio all'interno dell'Ospedale trattandosi di scelte del datore di lavoro che non potevano ricadere sull'Inail.

Secondo la Corte, inoltre, non era in dubbio che quella mattina la Co. era stata chiamata in Ospedale per un' urgenza, ma percorrendo a piedi tale breve distanza avrebbe maggiormente garantito la sua presenza. Ha dedotto che l'uso della vettura fu una scelta della Co. la quale non aveva allegato che quel giorno, a differenza degli altri, vi fossero circostanze che giustificavano l'utilizzo dell'auto.

2.Avverso la sentenza ricorre in cassazione la Co. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 c.p.c. Resiste l'Inail.

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Impianti climatizzazione: salute e sicurezza attività di ispezione e bonifica

ID 4602 | | Visite: 6229 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica

La pubblicazione fornisce informazioni utili a prevenire infortuni e malattie professionali correlabili alle attività di ispezione e sanificazione degli impianti di climatizzazione. Promuove inoltre comportamenti sicuri e il corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione.

Gli impianti aeraulici sono utilizzati per controllare le condizioni termo-igrometriche degli ambienti di vita e di lavoro, per assicurare un adeguato ricambio d’aria e per abbattere le concentrazioni di polveri e altre particelle aerotrasportate; tuttavia, se non sono adeguatamente gestiti, possono diffondere nell’ambiente inquinanti di varia natura: microrganismi patogeni, allergeni, polveri, fibre e agenti chimici. Pertanto, l’impianto può divenire una fonte di rischio per gli occupanti e per i tecnici impegnati in eventuali operazioni di manutenzione e pulizia.

Per mantenere gli impianti in buono stato di conservazione e puliti è necessario controllarli regolarmente per accertarne lo stato igienico, manutenerli ed eventualmente sanificarli.

Durante qualsiasi tipo di intervento, in considerazione dei rischi specifici effettivamente o potenzialmente presenti, è necessario adottare tutte le misure preventive e protettive utili a garantire la salute e la sicurezza degli operatori.

L’opuscolo, organizzato in schede, permette di identificare tutti i rischi connessi alle singole fasi di lavoro effettuate durante:

- l’ispezione visiva
- l’ispezione tecnica
- la bonifica
e per ogni rischio associato alle diverse fasi, fornisce indicazioni circa i comportamenti, le attrezzature e i dispositivi di protezione da adottare.

Inoltre, sono fornite delle schede di sintesi relative ai DPI da utilizzare per ognuna delle fasi di lavoro e una scheda per le emergenze sulla quale annotare nomi e numeri utili da contattare in caso di emergenza.
...

1.Introduzione
2. Scopo
3. Impianti di condizionamento
3.1 Lavorare in sicurezza
3.2 Sicurezza delle attrezzature di lavoro
3.3 Normativa e prassi operative di riferimento
4. Ispezione visiva e tecnica
4.1 Ispezione visiva
4.2 Ispezione tecnica
5. Sanificazione
5.1 Unità di trattamento dell’aria
5.2 Condotte
5.3 Componenti di linea
5.4 Terminali aeraulici
5.5 Unità locali
6. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
6.1 Generalità
6.2 Requisiti dei DPI
6.3 Criteri di scelta dei DPI
6.4 Indicazioni di scelta dei DPI per le attività di ispezione e/o pulizia degli impianti di climatizzazione
Schede sui rischi
Ergonomia e movimentazione manuale dei carichi
Lavoro in altezza e caduta di materiali/oggetti dall’alto
Polveri e fibre
Rischio biologico
Rischio chimico
Rischio elettrico
Rischio da rumore
Utilizzo di attrezzature e contatto con oggetti
Schede sui DPI
Ispezione visiva e tecnica
Pulizia e sanificazione
Pulizia del cantiere - facchinaggio - trasporto
In caso di emergenza

Fonte: INAIL

Cassazione Penale, Sez. 6, 22 agosto 2017, n. 39338

ID 4589 | | Visite: 3367 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 6, 22 agosto 2017, n. 39338 - Maltrattamenti parafamiliari da parte della compagna dell'albergatore. Ruolo sostanziale di datrice di lavoro

1. Con sentenza n. 3168/2016 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Bologna a Ma. Sa. per i reati (in concorso con M. P., deceduto) di maltrattamenti, violazione di domicilio e appropriazione indebita ai danni di Dh. Gl.. Con dichiarazione dell'8/06/2016, depositata in udienza il 10/06/2016 Ma. Sa. ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione.

2. Nel ricorso di Sa. si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione circa: a) la sussistenza dei reati di violazione di domicilio (artt. 110 e 614 cod. pen.) e appropriazione indebita (artt. 110. 646 cod. pen.), perché la condanna è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e dell'allora fidanzato (oggi marito) contenenti inverosimiglianze e contraddizioni e sull'assunto, giuridicamente erroneo, di una sua responsabilità perché gestrice di fatto dell'albergo nel quale la persona offesa lavorava e alloggiava; b) la sussistenza del reato di maltrattamenti (art. 572 cod. pen.), per avere considerato la ricorrente datrice di lavoro di fatto della Gl. solo a causa del suo legame sentimentale con il proprietario dell'albergo e in una posizione di supremazia rispetto alla Gl. nella organizzazione dell'impresa; c) la determinazione della pena non nel minimo edittale, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

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Salute e Sicurezza Lavoro: guida pratica datori di lavoro

ID 3723 | | Visite: 6888 | Documenti Sicurezza UE

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro: una guida pratica per i datori di lavoro

Questo documento di orientamento integra la campagna della Commissione europea "Più sano e sicuro lavoro per tutti - Modernizzazione della sicurezza sul lavoro e della legislazione dell'UE Salute e la politica".

Si tratta di una guida pratica per i datori di lavoro, da adattare alle circostanze nazionali, che fornisce una panoramica sui principali obblighi, strumenti e risorse che possono contribuire a mettere tali obblighi in pratica.

Il suo obiettivo è quello di assistere nell'attuazione efficace ed efficiente delle direttive inerenti la sicurezza e salute sul lavoro.

Una breve parola sulla legge: a livello europeo, la normativa stabilisce requisiti minimi in tutta l'UE e comprende la direttiva quadro 89/391/CEE e più di 25 direttive particolari su vari argomenti.

Le Direttive devono essere recepite nel diritto nazionale e attuata dagli Stati membri.

I datori di lavoro devono ottemperare alla legislazione nazionale che conterrà:

- le pertinenti (trasposte) disposizioni dell'UE, e in secondo luogo,
- importanti altri requisiti aggiuntivi del diritto nazionale.

Gli Stati membri sono infatti autorizzati ad adottare misure di protezione più severe di quelle previste nelle Direttive UE.

Anche le autorità nazionali competenti sono i principali responsabili di far rispettare le disposizioni nazionali di attuazione delle direttive.

Indice
1. Salute e Sicurezza sono un bene per la vostra attività
2. Gli obblighi di legge
3. La valutazione del rischio in pratica
4. La prevenzione come principio chiave
5. Formazione in materia di SSL
6. Leadership e cultura SSL
7. Tre esempi pratici di gestione del rischio

EU 2017

Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali

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Allegato riservato Salute e Sicurezza Lavoro - Guida Datori di Lavoro UE 2017.pdf
EU 2017
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Apparecchi di sollevamento Materiali di tipo fisso - Parte I

ID 4572 | | Visite: 7557 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Apparecchi di sollevamento Materiali di tipo fisso - Parte I

Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

INAIL 2017

La pubblicazione, in questa prima parte, fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica.

Nello specifico il lavoro tratta gru a ponte, gru a cavalletto, gru Derrick e gru a braccio rotante, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011.

L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’Inail è preposto alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

Nello specifico, il presente elaborato descrive in dettaglio gru a ponte, gru a cavalletto, gru Derrick e gru a braccio rotante, illustrandone le principali caratteristiche costruttive per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire all’utenza indicazioni e comportamenti coerenti.
...

1. Introduzione
2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un  apparecchio di sollevamento di tipo fisso
3. Richiesta di prima verifica periodica
4. Campo d’applicazione: gru a ponte e gru a cavalletto
4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
4.2 Scheda tecnica gru a ponte e a cavalletto
4.3 Verbale di prima verifica periodica gru a ponte e a cavalletto
5. Campo d’applicazione: gru Derrick
5.1 Scheda tecnica gru Derrick
5.2 Verbale di prima verifica periodica gru Derrick
6. Campo d’applicazione: gru a braccio rotante
6.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
6.2 Scheda tecnica gru a braccio rotante
6.3 Verbale di prima verifica periodica gru a braccio rotante
Appendice - Liste di controllo
Appendice - Documentazione

Fonte: INAIL

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Cassazione Penale, Sez. 3, 01 agosto 2017, n. 38196

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Cassazione Penale, Sez. 3, 01 agosto 2017, n. 38196 - Omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Con sentenza in data 1.6.2016 il Tribunale di Lecce ha dichiarato B.D.D. colpevole del reato di cui all'art.17, comma 1 lett.b) d. lgs.81/2008 per omessa nomina, in qualità di legale rappresentante della M. & Co. S.r.l., del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, condannandolo alla pena di € 1.900 di ammenda ritenendo che avesse provveduto tardivamente all'adempimento della prescrizione impartitagli dalla ASL a mezzo di lettera raccomandata.

Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto appello innanzi alla Corte di Lecce la quale, attesa l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda e verificata la voluntas impugnationis, ha riqualificato l'atto in ricorso per Cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. Lamenta il ricorrente con un unico motivo di ricorso di non aver mai avuto contezza dell'accesso ASL presso la sede sociale, avendo gli ispettori trovato al momento del sopralluogo M.L. il quale aveva provveduto a nominare, a fronte della contestazione svolta, un tecnico che aveva realizzato e presentato il piano di sicurezza sul lavoro, e che non gli era stata mai comunicata l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa così da consentirgli di avvalersi della causa di non punibilità. Contesta inoltre la sospensione condizionale della pena applicatagli di ufficio senza che egli ne avesse fatto mai richiesta, intendendo avvalersi del suddetto beneficio, ove mai ne ricorressero le condizioni, solo a seguito di un'eventuale condanna a pena detentiva.

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Cassazione Penale, Sez. 3
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