~ 2000 / 2026 ~
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Sono molteplici le azioni messe in atto negli ultimi anni al fine di garantire un miglioramento dei livelli di sicurezza nel comparto lapideo.
Nonostante questo, sono stati registrati molti infortuni gravi o mortali negli ambienti di lavoro di tale comparto.
È nata quindi l’esigenza di elaborare un testo specifico che descriva le ‘buone pratiche’ (quale strumento fondamentale previsto dal comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. 81/2008) per le operazioni di movimentazione del materiale nei piazzali dei laboratori di seconda lavorazione del lapideo.
Le buone prassi sono definite dalla norma citata quali “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro”.
INAIL 2013
Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legg...

ID 804 | 18.07.2014
La dichiarazione di rispondenza, così come indicato dal DM 37/08, è un documento sostitutivo alla dichiarazione ...

Regione Emilia Romagna 2008-2016
Settembre 2017
Indice
1. REACH
1.1 REACH 2016
L’applicazione dei regolamenti REACH e...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024