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Comunicato INAIL del 4 gennaio 2021

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Comunicato INAIL del 4 gennaio 2021

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini

Sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

L’art. 19 del Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cd. decreto Milleproroghe) ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Fonte: INAIL

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Circolare Inail n. 49 del 30 dicembre 2020

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Circolare Inail n. 49 del 30 dicembre 2020

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020.

Con la presente circolare vengono illustrati, come negli anni passati, i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente11 sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operari e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.4113.

Per l’anno 2019, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale - nel settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti - è stata approvata dai decreti ministeriali del 2 agosto 2019, con decorrenza 1° luglio 2019.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 25 giugno 2020, n. 32, è stata adottata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2020, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura e navigazione, sulla base della variazione percentuale dello 0,5% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2018 e il 2019.

Tale determina è stata approvata con i decreti ministeriali n. 91 e 92 del 3 agosto 2020 citati nel quadro normativo, relativi, rispettivamente, al settore industria, compreso il settore marittimo e al settore agricoltura a decorrere dal 1° luglio 2020.

Con la presente circolare vengono illustrati, come negli anni passati, i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

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Fonte: INAIL

Comunicato INAIL 29 dicembre 2020 - OT23 anno 2021

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Comunicato INAIL 29 dicembre 2020 - OT23 anno 2021

Modello OT23 Anno 2021 (ultimo aggiornamento 23.12.2020) - FAQ

Intervento B-5. L'azienda ha installato, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale.
1. L'intervento può essere selezionato da un'azienda che abbia effettuato in proprio l'installazione dei sistemi di comunicazione per i propri mezzi aziendali e che quindi disponga delle fatture di acquisto ma non delle fatture di installazione?
La richiesta nella documentazione probante delle fatture di installazione, oltre che di acquisto, trova ragione nella necessità di verificare l'effettiva e corretta installazione di tali sistemi. In questo senso possono anche essere accettate le sole fatture di acquisto se corredate, oltre che dall'elenco dei mezzi aziendali e dalle fatture di acquisto dei sistemi di comunicazione, dai seguenti documenti:
a) evidenze della presenza di un'officina interna alla ditta
b) evidenze dell'installazione (per esempio, fotografie) sui mezzi di proprietà dell'impresa richiedente.

Intervento C-5.1. L'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori.
1. Cosa si intende per “struttura sanitaria”?
Ai fini dell'attuazione dell'intervento C-5.1, per “struttura sanitaria” si intende una struttura fisica, pubblica o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all'attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale.
Intervento D-3. L'azienda ha attuato interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. Cosa si intende per micro formazione?
Per micro-formazione si intende l'erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. La modalità di realizzazione dell'intervento da parte dell'azienda deve dimostrare un suo impegno nel mantenere il livello di conoscenze acquisito dai lavoratori durante i corsi di formazione e di avere in tal modo effettuato un intervento migliorativo oltre quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. Se l'azienda ha 10 dipendenti, ma nell'anno 2019-2020 solamente un lavoratore ha effettuato corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si può ritenere valido un intervento di micro-formazione solo al lavoratore interessato?
L'intervento fa esplicito riferimento ai lavoratori. Anche se non è stabilito un numero minimo di lavoratori, la micro-formazione per definizione deve essere erogata diffusamente e coinvolgere quindi una quota significativa di dipendenti, al fine di ottenere un miglioramento nelle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso in cui sia destinatario della micro-formazione un solo lavoratore.
3. I video di pochi minuti con cui sono erogati i contenuti formativi possono essere riprodotti sugli smartphone/cellulari di proprietà dei singoli lavoratori, o l'azienda deve mettere a loro disposizione idonea strumentazione per poter seguire l'intervento formativo?
Tutti i supporti necessari alla micro-formazione, inclusi smartphone/cellulari, devono essere messi a disposizione dall'azienda.
4. La micro-formazione può essere effettuata anche in presenza di docente o solamente attraverso la riproduzione di video di pochi minuti?
La micro-formazione è finalizzata a richiamare e rinforzare i contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell'anno precedente. Pertanto l'intervento formativo di aula in presenza di un docente non soddisfa i requisiti dell'intervento D-3.

Intervento E-3. L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione del sistema).
1. Nel caso di prima adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale, è possibile inviare un verbale di riesame datato gennaio o febbraio 2021?
No, nel caso di prima implementazione del sistema di gestione, il riesame deve essere effettuato entro l'anno 2020 in quanto, in sua assenza, le fasi del sistema non sarebbero complete.

Intervento E-5. L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014
1. Quali documenti servono a dimostrare l'attività di controllo del modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., svolta dai componenti dell'organismo di vigilanza (OdV)?
I componenti dell'OdV, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, per poter effettuare al meglio la loro funzione di vigilanza, devono essere tenuti costantemente informati sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio e devono avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; pertanto è opportuno che il modello di organizzazione disciplini efficaci procedure di reportistica interna indirizzate all'OdV e dall'Odv al management.
Ai fini della verifica dell'attuazione di quanto sopra detto, le “evidenze dell'attuazione” del sistema di controllo richieste dal modulo dovranno essere riferite alle procedure di reportistica interna relative, ad esempio, all'analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli RLS, ai report degli audit del sistema, al riesame della direzione, ecc., e dovranno evidenziare la valutazione dell'OdV di tale reportistica.

Intervento E-17. L'azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.
1. Quali caratteristiche devono avere i quasi infortuni per essere ritenuti tali ai fini dell'attuazione dell'intervento?
I quasi infortuni sono strettamente connessi all'attività aziendale e ai luoghi di lavoro e pertanto sono specifici per ogni impresa.
In generale, i quasi infortuni sono eventi (e non situazioni di potenziale pericolo) che devono avere le seguenti caratteristiche:
a) non comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, tali da non richiedere l'assenza del lavoratore anche solo per 1 giorno;
b) essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le cause che li hanno determinati;
c) comportare misure, intraprese per evitare al ripetersi di un analogo evento, che portino a un miglioramento della sicurezza in azienda.

Intervento F-2. L'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un defibrillatore, ha effettuato nel 2020 la specifica formazione per lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD - Basic Life Support early Defibrillation).
1. I corsi BLSD effettuati nel 2019 possono avere valenza biennale ai fini della realizzazione dell'intervento e quindi essere considerati idonei per la selezione dell'intervento secondo il modulo di domanda OT23 2021?
No, ai fini della realizzazione dell'intervento è necessario che almeno un dipendente dell'impresa abbia partecipato a uno specifico corso di formazione BLSD (Basic Life Support early Defibrillation) nell'anno 2020.

Intervento F-6. L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito.
Nel caso in cui l'intervento sia realizzato su una sola PAT aziendale, è possibile fare riferimento al numero di lavoratori di tale PAT e non al numero complessivo dei lavoratori dell'azienda?
No, l'intervento F-6 è dedicato alle aziende in cui sono occupati meno di 10 lavoratori. Nelle Note all'intervento è specificato che il numero dei lavoratori da riferire all'anno 2020 è da calcolare sulla base dell'articolo 4 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia in relazione all'intera azienda.

Interventi A-1.4 e A-5.1; B-1; C-4.1 e C-4.4; C-5.1 e C-5.2; D-1, D-2 e D-3; F-2 e F-5. Interventi che prevedono attività di formazione.
Qualora gli interventi prevedano attività formative, queste devono necessariamente essere svolte in presenza o possono essere svolte in modalità “formazione a distanza”?
Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal modulo OT23 2021, l'erogazione di corsi tramite modalità “a distanza”, ossia tramite l'utilizzo di piattaforme informatiche che evitino la compresenza di docenti e discenti nel medesimo ambiente, è ammessa laddove i corsi non prevedano addestramento pratico. In tal senso, la formazione a distanza può essere ritenuta idonea per l'attuazione degli interventi C-5.1, C-5.2, D-1, D-2, D-3, F-5. Viceversa, la formazione a distanza non può essere ritenuta idonea per l'attuazione degli interventi A-1.4, A-5.1, B-1, C-4.1, C-4.4, F-2.

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Fonte: INAIL

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Chiarimento VVF n. P180/4107 sott. 14/3 del 22 febbraio 2001

ID 12450 | | Visite: 2347 | News Prevenzioni Incendi

Chiarimento n. P180/4107 sott. 14/3 del 22 febbraio 2001

OGGETTO: Impianto di produzione BIOGAS. - Applicabilità D.M. 24 novembre 1984. - Quesito.

Con riferimento al chiarimento richiesto in merito all’argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. nella nota che si riscontra, ritenendo che le misure di sicurezza da adottare debbano scaturire da una valutazione dei rischi di incendio e/o esplosione ove siano esaminati i possibili malfunzionamenti dell’impianto nonché l’entità delle conseguente degli eventi incidentali presi a riferimento.

Parere dell’Ispettorato

Si trasmette l’unita richiesta di chiarimenti pervenuta dal Comando Provinciale di Mantova relativa alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica presso la ditta XXXXXXXX.

Trattasi di un impianto con produzione di biogas da trattamento di bucce e fanghi biologici da produzione di patatine fritte della capacità di 100 mc/giorno.

L’impianto è descritto nella relazione tecnica ed elaborati grafici allegati.

L’oggetto del quesito riguarda uno dei due reattori anaerobici (il secondario) all’interno del quale possono formarsi circa 150 mc. di biogas alla pressione valutabile attorno ai 300 mm. di colonna d’acqua.

Il primo reattore può contenere circa 52 mc. di biogas alla pressione di 300 mm. di colonna d’acqua.

Non si tratta pertanto di gasometri con funzioni di depositi di accumulo, come definiti nella parte seconda sezione seconda punto 2.2 lettera c) del D.M. 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.).

È parere di questo Ispettorato che l’impianto debba essere esaminato, per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione da adottare, attraverso una analisi del rischio da condurre secondo i criteri di cui al D.M. 04 maggio 1998 (allegato I lettera A) e D.M. 10 marzo 1998.

Le norme tecniche di cui al D.M. 24 novembre 1984 possono rappresentare, nel caso, in specie, un utile riferimento e non disposizioni cogenti.

Quanto sopra in analogia al parere espresso da codesto Ispettorato con Chiarimento VVF n. P422/4107 sott. 14/3 del 07 maggio 1999.

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Fonte: VVF

Chiarimento VVF n. 0003197 del 09 Marzo 2011

ID 12448 | | Visite: 2483 | News Prevenzioni Incendi

Chiarimento VVF n. 0003197 del 09 Marzo 2011

Chiarimento n. 0003197-365/032101 01 4188 002 del 09 Marzo 2011

OGGETTO: Quesito di prevenzione incendi - Intestazione del Certificato di Prevenzione Incendi nel caso di specie: “Intestazione, da parte di ditte specializzate, di impianti di cogenerazione all’interno di aziende a diversa ragione sociale”.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, in allegato, il quesito in oggetto, ricevuto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino in data 30 novembre 2010.

A parere di questa Direzione, i vari casi che descrive il Comando possono essere regolati da appositi accordi contrattuali tra le parti, individuando il titolare degli impianti comuni. I soggetti possono richiedere anche separatamente il CPI, purché adempiano gli obblighi di legge (art. 26 del D.Lgs 81/08, art. 5 del D.P.R. 37/98, ecc..) e concordino gradi di responsabilità, obblighi di cooperazione, obblighi di esercizio, divieti e quant’altro negli accordi citati.

Si prega di voler far conoscere le determinazioni conclusive di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Pervengono a questo Comando istanze di ditte specializzate nella produzione di energie da fonti rinnovabili o combustibili biologici per l’installazione di impianti di cogenerazione (attività inquadrabili in genere ai punti 1, 63, 64 e 91 del D.M. 16/02/1982) all’interno del sedime di altre aziende a diversa ragione sociale. Questi casi riguardano in genere aziende che installano impianti per lo sfruttamento del biogas da discarica o dalla fermentazione di prodotti naturali ovvero impianti per la produzione di energia o gas dalla combustione di biomasse per il successivo impiego in impianti di cogenerazione.

In quasi tutti i casi, ancorché la zona di installazione degli impianti dell’azienda ospitata sia ben definita e recintata, alcuni impianti o parti di impianto possono essere in comune oppure insistenti su aree dell’azienda ospitante (per esempio: impianti di cogenerazione per lo sfruttamento del biogas da discarica - azienda X all’interno dell’azienda Y - la cui rete di captazione e convogliamento insiste nel corpo della discarica appartenente all’azienda Y) oppure può addirittura esistere una connessione nella parte impiantistica (esempio: fornitura di biomasse dell’azienda ospitante a quella ospitata e la conseguente restituzione di parte dell’energia termica od elettrica prodotta dall’azienda ospitata a quella ospitante). In alcuni casi anche i presidi antincendio possono essere in comune (ad esempio, l’impianto idrico antincendio, di proprietà e gestito dall’azienda ospitante, può essere unico per entrambe le aziende).

Poiché l’approvazione di tali progetti, ed il conseguente rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, comporta sia una modifica sostanziale dell’attività ospitante sia oneri e responsabilità per entrambe le aziende, questo Comando ritiene opportuno che le istanze di cui all’art. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 debbano essere presentate congiuntamente dalle aziende interessate. In sede di richiesta di rilascio C.P.I. dovrebbe inoltre essere presentato anche il documento unico di valutazione dai rischi di interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09.

Non sempre però tale orientamento trova accoglimento presso le aziende proponenti gli impianti che, per non avere commistioni nella gestione delle attività e soprattutto nella responsabilità legale in caso di incidenti, continuano a presentare istanze di parere di conformità e rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in maniera disgiunta.

Premesso quanto sopra si chiede a codesto Ministero di esprimere con cortese sollecitudine il proprio parere in merito ed indicare la procedura da seguire, nei casi di che trattasi, nell’espressione dei pareri di conformità e di rilascio del C.P.I., atteso che sono pendenti presso questo Comando istanze riguardanti il quesito.

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Fonte: VVF

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Allegato riservato Chiarimento n. 0003197 del 09 Marzo 2011.pdf
 
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Chiarimento VVF n. 0010828 del 13 Luglio 2010

ID 12446 | | Visite: 3903 | News Prevenzioni Incendi

Chiarimento n. 0010828-362/032101.01.4183.010.0B7 032101.014122.046A del 13 Luglio 2010

OGGETTO: Quesiti sulle attività 1 e 91 del D.M.16 febbraio 1982.

Quesiti sulla reazione al fuoco di copriletto e coperte nelle strutture sanitarie.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l’oggetto, per chiarire che, ai sensi del D.M. 14 aprile 1996

Restano esclusi da tale computo gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW., devono essere sommate le portate termiche di più apparecchi a servizio di un unico impianto comunque installati, nonché le portate termiche di più apparecchi installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, seppure non a servizio di un impianto unico.

Si concorda, inoltre, con codesta Direzione Regionale nel ritenere che essendo gli aspetti di sicurezza dell’impianto interno di adduzione del gas stabiliti dalla regola tecnica di cui al citato decreto, il certificato di prevenzione incendi possa essere ricondotto all’attività 91 di cui al D.M. 16 febbraio 1982 anche nel caso in cui la rete di adduzione del gas a servizio degli impianti termici abbia una portata >50Nm3 /h.

Per quanto concerne, infine, la definizione delle caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e copriletto da utilizzare presso strutture sanitarie, si conferma che il D.M. 18 settembre 2002 non prevede una esplicita prescrizione del requisito di classe 1.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmettono i quesiti pervenuti attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Lecco riguardanti i seguenti argomenti:

1. definizione della potenza termica complessiva di più apparecchi a gas ai fini dell’applicazione del DM 12/04/1996 e dell’eventuale richiesta di certificato di prevenzione incendi, con riferimento a specifiche condizioni di installazione;
2. sussistenza dell’attività 1 dell’elenco allegato al DM 16.02.1982 nel caso in cui la rete di adduzione del gas a servizio degli impianti termici abbia una portata> 50 Nm3/h.
3. requisiti di reazione al fuoco di coperte e copriletto nel caso di strutture sanitarie.

Nel merito, esaminata la documentazione prodotta, si ritiene che:

• Quesito 1. Con riferimento alle specifiche condizioni di installazione descritte nel quesito proposto dal professionista si ritiene che le portate termiche dei singoli apparecchi non debbano essere sommate, sia ai fini dell’applicazione del DM 12/04/1996 che dell’eventuale richiesta di c.p.i.

• Quesito 2. L’attività di cui al punto 1 del DM 16.02.1982 è riferita alla produzione e/o utilizzazione di gas combustibili e/o comburenti all’interno di stabilimenti o impianti. Nel caso degli impianti termici a gas la regola tecnica di prevenzione incendi comprende anche l’aspetto relativo all’impianto interno di adduzione del gas. Pertanto, indipendentemente dal valore della portata dell’impianto interno, si ritiene che gli aspetti di sicurezza della rete gas siano compresi negli adempimenti previsti per l’attività 91.

• Quesito 3. Si condivide il parere espresso dal Comando, ritenendo che il DM 18.09.2002 non faccia esplicito riferimento alle caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e copriletto.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

A) Sono pervenuti a questo Comando due quesiti (in allegato), uno da parte dell’ing. XXXXX e l’altro da parte del YYYYY circa l’applicabilità delle attività n. 1 e 91 del DM 16.2.82 ad alcuni casi pratici.

Con riguardo al punto n. 1 di entrambi i quesiti e al punto n. 2 del quesito dell’ing. XXXXX, il Comando è del parere che la rete di adduzione del metano - qualora superiore a 50 Nmc/h - possa ricadere nell’attività n. 1 del DM 16.2.82, indipendentemente dal fatto che gli impianti termici possano o meno ricadere nell’attività n. 91 e prescindendo dall’utilizzo tecnologico o per riscaldamento nel computo della portata complessiva del gas.

Con riguardo ai vari esempi, rappresentati in entrambi i quesiti, di più apparecchi installati all’esterno, si chiede se possa applicarsi la sommabilità delle potenze termiche (al fine di verificare l’assoggettabilità all’attività n. 91 del DM 16.2.82) quando gli stessi apparecchi sono alimentati da un’unica rete di distribuzione del gas, quale impianto interno come definito alla lett h) del DM 12.4.96, cioè la tubazione dal contatore fino alle utenze.

L’assoggettabilità all’attività n. 91 non esclude comunque l’assoggettabilità alla n. 1 o viceversa.

B) Il punto 2 del quesito del YYYYY riguarda invece il requisito di reazione al fuoco di copriletti e coperte delle strutture sanitarie. Le stesse non sono esplicitamente menzionate al punto 3.2 della regola tecnica (DM 18.9.02).

Facendo un confronto con le strutture alberghiere, i copriletti e le coperte in classe di reazione al fuoco l sono richiesti solo tra le misure compensative del rischio, a fronte di una minore capacità di deflusso (vedi punto 20.2) per alberghi esistenti.

[...] Segue in allegato

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Allegato riservato Chiarimento VVF n. 0010828 del 13 Luglio 2010.pdf
 
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Chiarimento VVF n. P1133/4188 sott. 2 del 25 Ottobre 2001

ID 12444 | | Visite: 2667 | News Prevenzioni Incendi

Chiarimento VVF n. P1133/4188 sott. 2 del 25 Ottobre 2001

OGGETTO: Impianto di cogenerazione a celle a combustibile da 200 Kw. – Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci”. - Milano. 

Con riferimento alla richiesta di parere, inoltrata da codesto Ispettorato Regionale sulla proposta progettuale pervenuta al Comando VV..F. di Milano dell’impianto in oggetto indicato, si ritiene la stessa accettabile, ai fini della sicurezza antincendi, alle condizioni avanzate dal Comando medesimo.

Si precisa altresì che l’impianto di che trattasi, è ricompreso nell’attività n° 1 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e come tale soggetto alle procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n° 37/1998.

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Linee guida prevenzione e controllo organismi resistenti ai carbapenemi strutture sanitarie

ID 12431 | | Visite: 2900 | Documenti Sicurezza

Linee guida enterobatteri

Linee guida prevenzione e controllo organismi resistenti ai carbapenemi strutture sanitarie

Ministero della Salute, 12.11.2020

Linee guida per la prevenzione e il controllo di Enterobatteri, Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa resistenti ai carbapenemi nelle strutture sanitarie

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) rappresentano uno degli eventi avversi più frequenti dell’assistenza sanitaria, sia per la diffusione endemica di alcuni microrganismi che per il verificarsi di epidemie, e costituiscono un problema di salute pubblica rilevante. Le ICA hanno un significativo impatto su morbilità, mortalità e qualità di vita e rappresentano un fardello economico che ricade sulla società. Tuttavia, un’elevata percentuale di ICA sono prevenibili e vi è un numero crescente di prove che aiutano a far aumentare la consapevolezza del peso globale di pericolo provocato da tali infezioni, incluse strategie per ridurne la diffusione.

La prevenzione e il controllo delle infezioni (IPC) è una componente universalmente importante di tutti i sistemi sanitari e influenza la salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono dei servizi e di coloro che li forniscono. Spinti da una serie di fattori emergenti nel campo della salute pubblica globale, è necessario sostenere gli Stati membri nello sviluppo e nel rafforzamento delle strategie di IPC per offrire sistemi sanitari resilienti, a livello nazionale e di struttura. Questi fattori sono strettamente legati alle conseguenze delle emergenze di salute pubblica globali recenti di portata internazionale, quali l’epidemia del virus Ebola nel 2013-2015 e l’attuale revisione del regolamento sanitario internazionale (IHR), insieme al programma d’azione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l’antimicrobico-resistenza (AMR) e il suo ruolo guida nell’implementazione del Piano d’azione globale correlato.

Gli obiettivi di queste linee guida sono quelli di fornire:

- raccomandazioni basate sull’evidenza riguardo al riconoscimento precoce e alle pratiche e procedure specifiche di prevenzione e controllo necessarie a prevenire in maniera efficace la comparsa e a controllare la diffusione delle colonizzazioni e infezioni da CRE-CRAB-CRPsA nelle strutture sanitarie per acuti;
- un quadro basato sull’evidenza che aiuti a informare riguardo allo sviluppo e/o il rafforzamento delle politiche e programmi di prevenzione e controllo nazionali e di struttura per controllare la trasmissione di CRE-CRAB-CRPsA nei diversi tipi di strutture sanitarie.

Le raccomandazioni incluse in queste linee guida sono state create a partire dagli standard globali di IPC definiti dalle Linee guida dell’OMS sulle componenti centrali di un programma di prevenzione e controllo delle infezioni a livello nazionale e di strutture sanitarie per acuti (WHO guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility level) e, in questo contesto, sono pensate per allinearsi ai principi fondamentali di IPC e per rafforzarne la diffusione.

Le linee guida sono state sviluppate secondo il metodo delineato dal Manuale OMS per lo sviluppo delle linee guida del 2014.

Il processo di sviluppo ha incluso sei passaggi principali:

(1) identificazione delle questioni PICO (popolazione/partecipanti, intervento, indicatore, esito/i), un approccio comunemente utilizzato per formulare domande di ricerca;
(2) esecuzione di una revisione sistematica per il reperimento delle evidenze;
(3) realizzazione di un inventario dei piani d’azione IPC e dei documenti strategici nazionali e regionali;
(4) valutazione e sintesi delle evidenze;
(5) formulazione di raccomandazioni utilizzando l’approccio di classificazione delle raccomandazioni, sviluppo e valutazione GRADE;
(6) stesura delle linee guida e pianificazione delle strategie di diffusione e implementazione.

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In allegato:

Manuale pratico ad interim per l'implementazione delle Linee Guida per la prevenzione e il controllo di Enterobatteri, Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa resistenti ai carbapenemi nelle strutture sanitarie.

 Manuale

Il presente manuale pratico è pensato per sostenere i programmi di IPC nazionali e le strutture sanitarie nel raggiungere un’implementazione efficace delle Linee guida dell’OMS per la prevenzione e il controllo di Enterobatteri, A. baumannii e P. aeruginosa resistenti ai carbapenemi, nelle strutture sanitarie per migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari offerti e gli effetti sulla salute delle persone che accedono a tali servizi. I principi e le indicazioni forniti nel presente manuale sono validi per qualsiasi Paese, ma includono anche dei riferimenti particolari ai contesti con risorse limitate.

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Fonte: Ministero della Salute

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Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 30 Novembre 2020

ID 12416 | | Visite: 2517 | News Sicurezza

Contagi sul lavoro denunciati all INAIL Schede regionali 30 Novembre 2020

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 30 Novembre 2020

INAIL, 22.12.2020

I contagi sul lavoro da Covid-19 oltre quota 100mila. Il picco dei casi nell’ultimo bimestre
Online il nuovo report curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail e le schede regionali aggiornate: alla data del 30 novembre denunciate 37.547 infezioni di origine professionale in più rispetto al monitoraggio del mese precedente, di cui 27.788 riferite a novembre e 9.399 a ottobre.

Schede nazionale 31 Novembre 2020

Schede regionali Novembre 2020

ROMA - I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 30 novembre sono 104.328, pari al 20,9% del complesso delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute dall’inizio dell’anno e al 13% dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 66.781 denunce rilevate alla data del 31 ottobre i casi in più sono 37.547, di cui 27.788 riferiti a novembre e 9.399 a ottobre. La “seconda ondata” delle infezioni da Covid-19 ha avuto un impatto più significativo della prima anche in ambito lavorativo. Nel bimestre ottobre-novembre, infatti, si rileva il picco dei contagi di origine professionale, con quasi 49mila denunce di infortunio (pari al 47% del totale) rispetto alle circa 46.500 registrate nel bimestre marzo-aprile. Il divario, peraltro, è destinato ad aumentare nella prossima rilevazione per effetto del consolidamento particolarmente influente sull’ultimo mese della serie.

I decessi sono 366, la metà è avvenuta ad aprile. Come segnalato dall’11esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, i casi mortali sono 366, pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’Inail dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,7% rispetto ai deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall’Iss alla stessa data. Rispetto ai 332 decessi rilevati dal monitoraggio al 31 ottobre, i casi mortali segnalati all’Istituto sono 34 in più, di cui 20 nel solo mese di novembre. La metà dei decessi (50,3%) è avvenuta ad aprile, il 33,1% a marzo, il 6,0% a maggio, il 5,5% a novembre, l’1,6% a luglio e a ottobre, l’1,4% a giugno e lo 0,3% ad agosto e settembre.

I maggiori incrementi registrati nelle province meridionali. L’analisi territoriale conferma che le denunce ricadono soprattutto nel Nord del Paese: il 50,3% nel Nord-Ovest (il 30,5% in Lombardia), il 21% nel Nord-Est, il 13,7% al Centro, l’11,1% al Sud e il 3,9% nelle Isole. Le province con il maggior numero di contagi sono Milano (11,9%), Torino (7,6%), Roma (4,2%), Napoli (3,9%), Brescia (3,2%), Genova (2,8%), Varese (2,7%) e Bergamo (2,6%). In termini relativi, però, sono le province meridionali a registrare i maggiori incrementi: Reggio Calabria, Caltanissetta, Caserta e Salerno vedono più che triplicare i casi denunciati rispetto alla rilevazione di fine ottobre. Concentrando l’analisi esclusivamente sui decessi, la percentuale del Nord-Ovest sale al 53,8% (il 39,3% in Lombardia), ma rispetto al totale delle denunce si osserva una quota più elevata al Sud, che con il 16,9% dei casi mortali precede il Centro (13,7%), il Nord-Est (12,8%) e le Isole (2,8%). Le province che contano più decessi si confermano essere quelle di Bergamo (11,2%), Milano (8,5%), Brescia (6,8%), Napoli (6,3%), Roma (5,5%) e Cremona (4,9%).

Quasi sette denunce su 10 nel settore della sanità e assistenza sociale. Rispetto alle attività produttive coinvolte dalla pandemia, il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – con il 68,7% delle denunce e il 23,7% dei casi mortali codificati precede l’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), in cui ricadono il 9,2% delle infezioni denunciate e il 10,3% dei decessi. Gli altri settori più colpiti sono i servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il manifatturiero (tra cui gli addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione e il commercio.

Dopo la tregua estiva da settembre la “seconda ondata” di contagi. Ripartendo l’intero periodo di osservazione in tre intervalli – fase di “lockdown” (fino a maggio compreso), fase “post lockdown” (da giugno ad agosto) e fase di “seconda ondata” di contagi (settembre-novembre) – per l’insieme dei settori della sanità, assistenza sociale e amministrazione pubblica (Asl) si osserva una progressiva riduzione dell’incidenza delle denunce tra le prime due fasi e una risalita nella terza (si è passati dall’80,5% dei casi codificati nel primo periodo al 49,2% del trimestre giugno-agosto, per poi risalire al 76,3% nel trimestre settembre-novembre). Viceversa altri settori, con la graduale ripresa delle attività, in particolare nel periodo estivo, hanno visto aumentare l’incidenza dei casi di contagio tra le prime due fasi e una riduzione nella terza.

Il fenomeno in aumento in tutti i settori di attività. È il caso, per esempio, dei servizi di alloggio e ristorazione (passati dal 2,5% del primo periodo, al 6,3% del trimestre successivo e al 2,4% nel trimestre settembre-novembre) e dei trasporti (passati dall’1,2%, al 5,8% e al 2,4%). Il decremento osservato in questi settori nell’ultimo trimestre analizzato non deve però trarre in inganno. In ottobre e, in particolare, a novembre il numero dei contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail è tornato ad aumentare vigorosamente in tutti i settori di attività. A diminuire è la quota di questi casi sul totale, a fronte del più consistente aumento che caratterizza nuovamente la sanità, sia in valore assoluto che relativo.

Più casi tra i tecnici della salute e gli operatori socio-sanitari. La categoria professionale più colpita continua a essere quella dei tecnici della salute, con il 38,6% delle infezioni denunciate, circa l’82% delle quali relative a infermieri, e il 9,3% dei casi mortali, seguita dagli operatori socio-sanitari (18,6%), dai medici (9,5%), dagli operatori socio-assistenziali (7,6%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,7%). Le altre categorie più coinvolte sono quelle degli impiegati amministrativi (4,3%), degli addetti ai servizi di pulizia (2,2%), dei conduttori di veicoli (1,2%) e dei dirigenti amministrativi e sanitari (1,0%).

Nella terza fase dell’epidemia torna ad aumentare l’incidenza delle professioni sanitarie. Dall’analisi dei dati per mese di accadimento emerge una progressiva riduzione dell’incidenza dei casi di contagio per le professioni sanitarie nelle prime due fasi e una risalita nella terza. La categoria dei tecnici della salute, in particolare, è passata dal 39,3% del primo periodo, fino a maggio compreso, al 21,4% del trimestre giugno-agosto, per poi risalire al 38,6% nell’ultimo trimestre. I medici, scesi dal 10,2% della fase di “lockdown” al 3,7% in quella “post lockdown”, hanno fatto registrare il 9,0% nella “seconda ondata” dei contagi. Con la ripresa delle attività, altre professioni hanno invece visto aumentare l’incidenza dei casi di contagio tra le prime due fasi e registrato una riduzione nella terza. Gli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione, per esempio, sono passati dallo 0,6% del primo periodo al 4,2% di giugno-agosto e allo 0,8% tra settembre e novembre. Gli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia, tra la prima e la seconda fase hanno raddoppiato la percentuale dei contagi rispetto al totale (dallo 0,6% all’1,2%), per poi attestarsi allo 0,9% nell’ultimo trimestre. Le infezioni relative agli artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, invece, sono aumentate dallo 0,2% al 7,1%, per poi tornare allo 0,2% dei contagi denunciati tra settembre e novembre.

L’identikit dei lavoratori contagiati. La maggioranza dei lavoratori contagiati sono donne (69,4%), con un’età media dall’inizio dell’epidemia di 46 anni per entrambi i sessi. Il 42,5% delle denunce riguarda la classe 50-64 anni, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,8%), 18-34 anni (18,8%) e over 64 anni (1,9%). I decessi, invece, sono concentrati soprattutto tra gli uomini (84,2%) e nella fascia 50-64 anni, con il 71,6% del totale dei casi. Seguono le fasce over 64 anni (18,6%) e 35-49 anni (8,7%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. L’85,6% dei contagi denunciati riguarda lavoratori italiani. Il restante 14,4% sono stranieri (otto su 10 donne), concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 20,2% dei contagiati stranieri), peruviani (15,0%), albanesi (7,8%) ed ecuadoregni (5,1%).

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Fonte: INAIL

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Nota DCPREV Prot. n. 4872 del 30.03.2020

ID 12393 | | Visite: 2645 | News Prevenzioni Incendi

Nota  DCPREV Prot. n. 4872 del 30.03.2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi di cui al D.M 5 agosto 2011 e s. m.i. Metodologie di "formazione a distanza ".

Con riferimento all'oggetto, in riscontro a richieste pervenute da parte di alcune strutture territoriali del Corpo, si rappresenta che l'aggiornamento a distanza dei professionisti antincendio è una modalità formativa già possibile ed attuabile tramite "streaming sincrono" con presenza in una o più sedi collettive (uffici e sedi degli Ordini o dagli stessi individuati).

Tale modalità stata autorizzata con nota prot. D.C.PREV. n. 7888 del 22/06/2016 (consultabile anche presso ii sito www.vigilfuoco.it alla sezione professionisti antincendio - raccolta norme e circolari) a cui si rimanda per la puntuale descrizione delle modalità operative e procedure autorizzative.

Inoltre, per la durata della fase emergenziale COVID-19 possono essere utilizzate, anche, le sedi individuali (studio o abitazioni dei professionisti).
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segue in allegato

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Rapporto ISS COVID-19 n. 62/2020 | Indicazioni negli hospice

ID 12312 | | Visite: 2210 | Documenti Sicurezza Enti

Rapporto ISS 62 2020

Indicazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 negli hospice e nelle cure palliative domiciliari

Rapporto ISS COVID-19 n. 62/2020 - Versione del 15 dicembre 2020

Il presente documento propone indicazioni per la prevenzione e la gestione delle infezioni da SARS-CoV-2 negli hospice e nelle cure palliative domiciliari. Queste strutture si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale e come tali rappresentano realtà assistenziali per le quali è necessario prevedere misure organizzative in grado di far fronte all’emergenza COVID-19.

Il documento fornisce indicazioni su come regolamentare l’accesso dei visitatori nelle strutture, sulla gestione gli assistiti, sui controlli cui sottoporre il personale sanitario, sulla comunicazione tra l’assistito e la famiglia e sulla gestione complessiva delle strutture hospice in corso di pandemia. Specifiche indicazioni sono fornite per le strutture di hospice pediatrico e per le cure palliative domiciliari. 

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Fonte: ISS

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Relazione 2019 Legge quadro alcol e problemi correlati

ID 12308 | | Visite: 3058 | News Sicurezza

Relazione 2019 Legge quadro alcol e problemi correlati

Relazione 2019 Legge quadro alcol e problemi correlati

Otto milioni e 700mila consumatori a rischio, 65mila persone alcoldipendenti prese in carico dai servizi alcologici, oltre 5.000 incidenti stradali rilevati soltanto da Polizia e Carabinieri. Questi alcuni dati contenuti nella Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nel 2019 in materia di alcol e problemi correlati, trasmessa dal ministro della Salute Roberto Speranza alle Camere il 1° dicembre 2020.

Il fenomeno

Il consumo di alcol rappresenta un importante problema di salute pubblica, in quanto responsabile in Europa di circa il 4% di tutte le morti e di circa il 5% degli anni di vita persi per disabilità. Secondo i dati ISTAT, anche per 2018, si conferma la tendenza degli ultimi anni, che mostra un aumento del consumo di alcol occasionale (dal 44% al 46%) e del consumo fuori pasto (dal 29% al 30%) mentre si osserva una diminuzione del consumo giornaliero (da 21,4% a 20,6%).

Consumatori a rischio, minori e over 65 i più inconsapevoli

La prevalenza dei consumatori a rischio, elaborata attraverso l’indicatore di sintesi dall’Istituto Superiore di Sanità, mostra che nel 2018 il 23,4% degli uomini e l’8,9% delle donne di età superiore a 11 anni, per un totale di quasi 8.700.000 individui (M=6.200.000, F=2.500.000) non si sono attenuti alle indicazioni di salute pubblica sul consumo di bevande alcoliche (Linee Guida per una sana alimentazione – Centro di Ricerca e Nutrizione anno 2018).

La fascia di popolazione più a rischio per entrambi i generi è quelle dei 16-17enni (M=48,3%, F=40,7%), seguita dagli anziani ultra 65enni. Verosimilmente a causa di una carente conoscenza o consapevolezza dei rischi che l’alcol causa alla salute, circa 800.000 minorenni e 2.700.000 ultra sessantacinquenni sono individui da considerare a rischio per patologie e problematiche alcol-correlate, esattamente quei target di popolazione sensibile per i quali gli OMS e Commissione Europea raccomandano azioni di intervento, volte a sensibilizzare le persone sulla non conformità dei loro consumi alle raccomandazioni di sanità pubblica.

La prevalenza di consumatori a rischio di sesso maschile è superiore a quelle delle donne per tutte le classi di età a eccezione dei ragazzi.

Binge drinking

Tra i comportamenti a rischio nel consumo di bevande alcoliche tra i giovani il binge drinking rappresenta ancora l’abitudine più diffusa e consolidata. Secondo lo studio sui modelli di consumo tra i giovani, nel 2018 il fenomeno del binge drinking ha riguardato il 17,2% dei giovani tra i 18 ed i 24 anni di età, di questi il 22,6% maschi e l’11,1% femmine, dati sovrapponibili a quelli dell’anno precedente (ISTAT).

Dipendenza dall'alcol, più di 65 mila persone hanno fatto ricorso servizi alcologici, circa 18 mila sono nuovi utenti

Nel 2018 sono stati presi in carico presso i servizi 65.520 persone. I nuovi utenti sono stati 17.887 (13.754 maschi e 4.133 femmine), gli utenti già in carico sono stati 47.633 (36.440 maschi e 11.193 femmine). L’analisi per età evidenzia che la classe modale è 40-49 anni con 19.390 utenti sia per l’utenza totale che per le due categorie dei nuovi e vecchi utenti.

Si osserva una diminuzione del consumo esclusivo di vino e birra mentre aumenta l’abitudine a consumare altri alcolici insieme al vino e birra, specialmente tra le donne di 45 anni e più. Il consumo di alcol è più forte nel Centro-Nord, soprattutto nel Nord-est, e tra i maschi.

Alcol e titolo di studio

La quota di consumatori di bevande alcoliche aumenta al crescere del titolo di studio conseguito, ciò avviene soprattutto per le donne e, soprattutto, in relazione al consumo fuori pasto. Andamento inverso ha, invece, il consumo quotidiano, che risulta crescente al diminuire del titolo di studio, soprattutto per gli uomini.

Accessi in Pronto Soccorso e ricoveri ospedalieri

Nel corso del 2018 si sono verificati complessivamente 40.083 accessi in Pronto Soccorso (quasi 1.000 accessi in più rispetto all’anno precedente), caratterizzati da una diagnosi principale o secondaria attribuibile all’alcol. Di questi il 70% si riferisce ad accessi di maschi e il restante 30% ad accessi di femmine. La distribuzione degli accessi in Pronto Soccorso per triage medico mostra che il 66% degli accessi avviene in codice verde, il 22% in codice giallo, il 10% in codice bianco e il 2% in codice rosso.

Dai dati ricavati dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) nel 2018 si rilevano complessivamente 55.032 dimissioni ospedaliere, caratterizzate dall’avere indicata almeno una patologia attribuibile all’alcol. Delle 55.032 dimissioni ospedaliere, il 59% presenta tale diagnosi come principale motivo del ricovero, mentre per il restante 41% tale diagnosi è indicata come secondaria. La distribuzione mostra la netta prevalenza delle patologie epatiche croniche, come steatosi, epatite e cirrosi (56,2% delle dimissioni); seguono le sindromi da dipendenza da alcol, come intossicazione acuta (ubriacatezza acuta in corso di alcolismo) e alcolismo cronico e dipsomania (22,4%). I ricoveri per abuso di alcol, effetti postumi all’eccessiva assunzione più o meno occasionale di alcol, hangover, ebbrezza ed ubriachezza, si collocano al terzo posto (15,6%).

Decessi attribuiti all’alcol

I dati relativi ai decessi totalmente alcol-attribuibili attualmente disponibili si riferiscono ai decessi avvenuti in Italia nel 2016. Nell’anno 2016 il numero di decessi è stato pari a 1.290, di cui 1.032 (80,0%) uomini e 258 donne (20,0%); questi dati sono in leggero aumento rispetto all’anno precedente. Le due patologie che causano il numero maggiore di decessi, sia tra gli uomini che tra le donne, sono le epatopatie alcoliche (M=759; F=203) e sindromi psicotiche indotte da alcol (M=201; F=42) che, nel complesso, causano il 93,0% dei decessi alcol-attribuibili tra gli uomini e il 95,0% tra le donne. La mortalità alcol-attribuibile è più elevata nella popolazione di età più avanzata sia per gli uomini che per le donne. L’analisi della mortalità alcol attribuibile a livello regionale fa emergere una variabilità territoriale piuttosto elevata. Le regioni che nel 2016 hanno fatto registrare i livelli statisticamente più elevati di mortalità sono state la Valle D’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, il Molise. Le regioni che viceversa hanno fatto registrare valori inferiori alla media nazionale in maniera statisticamente significativa sono state la Sicilia, la Toscana, l’Umbria e l’Emilia Romagna.

Incidenti stradali, nel 7,8% dei casi un conducente era in stato di ebbrezza

Carabinieri e Polizia Stradale, organi che rilevano circa un terzo del totale degli incidenti stradali con lesioni, hanno reso disponibili i dati riferiti all’anno 2018 sulle contravvenzioni elevate per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti in occasione di incidente stradale. Da tali dati risulta che, in totale per i due organi di rilevazione, sono 5.097 gli incidenti stradali per i quali almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti era in stato di ebbrezza, quindi l’8,7% degli incidenti rilevati dai Carabinieri e dalla Polizia Stradale risulta essere alcol-correlato, in aumento rispetto al 2017, quando tale percentuale era pari al 7,8%.

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Fonte: Ministero della Salute

Relazioni precedenti

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Allegato riservato Relazione al Parlamento Alcol 2019.pdf
 
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Circolare INAIL n. 44 dell'11 dicembre 2020

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Circ  INAIL n  44 11 dicembre 2020

Circ. INAIL n. 44 dell'11 dicembre 2020 | Sorveglianza sanitaria eccezionale: istruzioni

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.

Con circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020 sono fornite ulteriori istruzioni in merito al servizio di Sorveglianza sanitaria eccezionale.

La circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020 precisa che la legge n. 126 del 13 ottobre 2020, di conversione del d.l. n. 104/2020, ha previsto la proroga dei termini delle disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 dicembre 2020 (art. 83 d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

Ribadisce, inoltre, che la Sorveglianza sanitaria eccezionale ha ampliato, nei limiti dell’emergenza sanitaria, le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 81/2008, estendendola a situazioni di particolare fragilità riscontrate nelle fasce di età più elevate in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che, in caso di infezione da Sars-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.

Le visite mediche sono svolte con le modalità descritte nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 e, all’esito, il medico competente esprime il giudizio di idoneità, fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative e riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative. Eventuali richieste già pervenute alle strutture territoriali Inail, anche nei mesi precedenti, con modalità diversa da quella telematica, devono essere ritrasmesse attraverso l’apposito servizio online.

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Fonte: INAIL

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DD MLPS del 28 Ottobre 2020 n. 226

ID 12290 | | Visite: 1915 | News Sicurezza

DD MLPS del 28 Ottobre 2020 n  226

DD MLPS del 28 Ottobre 2020 n. 226

Incentivazione al Lavoro agile

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Articolo 1 (Incentivazione del lavoro agile)

1. A decorrere dalla data del 28 ottobre 2020 la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari programma la propria attività assicurando il massimo ricorso al lavoro agile per le attività compatibili con tale modalità lavorativa, anche oltre i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del Decreto del Segretario generale n.143 del 16 ottobre 2020 e del proprio Decreto n.221 del 16 ottobre 2020, adeguando a tal fine l'organizzazione dei propri uffici per garantire la continuità del servizio.

Articolo 2 (Modalità organizzative)

1. A garanzia della funzionalità delle sedi, sono individuate le seguenti attività che devono essere svolte in presenza, assicurate con gli indicati contingenti minimi di personale per ciascuna giornata lavorativa, a rotazione e mediante ricorso alle misure di flessibilità dell'orario di lavoro previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi, secondo modalità concordate tra i dirigenti preposti ai predetti servizi e i dipendenti interessati:
• Segreteria Direzione generale: un dipendente
• Gestione archivi del personale: un dipendente
• Portinerie: un dipendente per turno per la sede di via Veneto, due dipendenti per turno per la sede di via Flavia, un dipendente per turno per la sede di via Fornovo in modo da garantire la presenza di un solo dipendente a presidio di ciascun accesso, senza momenti di compresenza con l'esclusione del tempo strettamente necessario per il passaggio di consegne
• Ufficio del consegnatario: un dipendente, addetto alla verifica della quotidiana esecuzione dei contratti di manutenzione e di pulizia delle sedi, nonché alla gestione dei fornitori di beni e servizi
• Servizio automobilistico: due autisti disponibili con le rispettive autovetture
• Servizio postale: un dipendente, per ciascuna delle sedi di via Flavia e di via Fornovo, per il ritiro e la partenza della corrispondenza cartacea
• Servizio di custodia: assicurato con le ordinarie modalità e con reperibilità secondo i turni.
2. I dipendenti assegnati ai servizi di cui al comma 1, per le giornate nelle quali la prestazione lavorativa non è svolta in presenza, svolgono attività di lavoro agile e sono impegnati nei compiti a loro assegnati, secondo le rispettive competenze, dalla Direzione generale nonché nei percorsi formativi necessari per la valorizzazione professionale, a tal fine organizzati per i medesimi dipendenti con partecipazione da remoto.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i dirigenti programmano, organizzano e concordano con i propri collaboratori le attività che richiedano la presenza in sede, limitando la compresenza nella medesima giornata lavorativa in modo tale da assicurare la presenza di non più di un dipendente per ciascuna stanza e comunque limitando l'attività in sede a quella strettamente necessaria per evitare l'interruzione del servizio. In ogni caso, l'attività in presenza non può svolgersi, per ciascun dipendente, per più di due giorni nella settimana lavorativa. Nell'esercizio della programmazione i dirigenti privilegiano, per lo svolgimento dell'attività in presenza, il personale che ne faccia volontariamente richiesta.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia fino al 24 novembre 2020.
2. I propri precedenti decreti n. 188 del 15 settembre 2020 e n.221 del 16 ottobre 2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili.
3. Il presente decreto deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti della Direzione generale e pubblicato sulla intranet istituzionale.

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Modifiche:

Decreto Direttoriale n.58 del 24.02.2021

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Fonte: MLPS

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 34734 | 07 Dicembre 2020

ID 12278 | | Visite: 1346 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 07 dicembre 2020, n. 34734

Malore mortale all'interno della cella di surgelazione. Impianto privo di ossimetro e di segnalazione acustica o luminosa e deficienze del DVR sui rischi in Ambiente confinato

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34734 Anno 2020Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: NARDIN MAURA
Data Udienza: 24/09/2020

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 settembre 2018 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Treviso con cui F.F., nella qualità legale rappresentante della Surgenuin s.n.c., è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2A cod. pen., per avere causato, con colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 66 d.lgs. 81/2008, la morte -per insufficienza multiorgano post ipotermia accidentale- di R.B., che, entrato nella cella di surgelazione I.Q.F. n.6 e, in particolare, nell'apertura di ispezione, a seguito di malore, non era in grado di rispondere al collega L.D., il quale, provvedeva a chiudere la porta aperta, ritenendo che la cella fosse vuota, prima di avviare nuovamente l'immissione di azoto.
2. Il fatto per come accertato dalla sentenza di primo grado -e ripreso dalla Corte territoriale- può essere riassunto come segue. L'operaio R.B., cui erano attribuite mansioni generiche, venne rinvenuto alle ore 18,25 del 9 agosto 2012, all'interno della cella di surgelazione IQF, dove si raccoglieva il prodotto in lavorazione, in stato di incoscienza, dai colleghi di lavoro, intenti a cercarlo da circa 20 minuti. Immediatamente soccorso, decedeva il giorno successivo per insufficienza multiorgano post ipotermia accidentale. Nessuno poté osservare la dinamica del sinistro e, tuttavia, nel corso delle ricerche del lavoratore il dipendente L.D., trovata la cella aperta e l'erogatore dell'azoto chiuso, dopo avere chiamato il R.B., non ottenendo risposta, richiuse la porta e riavviò l'azoto. Furono riscontrate dalle indagini dello SPISAL le seguenti carenze: assenza nel DVR della valutazione dei rischi connessi all'uso dell'azoto in ambiente chiuso, con conseguente mancata specifica formazione del personale sul punto; assenza di un sistema di sicurezza -ossimetro- finalizzato alla segnalazione di un livello di ossigeno ed idoneo ad impedire l'apertura della porta in condizioni di rischio od a disattivare il funzionamento degli apparati meccanici in caso di porta aperta; assenza di strumenti di protezione individuale (autorespiratori), per coloro che dovevano accedere alla cella, anche per interventi di soccorso. Le sentenze danno atto che nell'impossibilità di ricostruire le esatte ragioni dell'ingresso di R.B. nella cella, nonché la dinamica della caduta all'interno della vasca, attraverso un foro della misura di cm. 40X40, è stato, nondimeno, appurato che R.B. osservò due delle tre prescrizioni impartite per l'accesso- mantenimento della porta aperta, disattivazione dell'azoto- senza però provvedere a dare avviso ad almeno un collega del suo ingresso nella cella, come previsto. Mentre non è risultato possibile accertare quanto tempo il lavoratore attese dal momento dall'apertura della porta e dello spegnimento dell'azoto, prima di accedere all'interno, essendo stato stabilito, nelle prescrizioni impartite, un intervallo minimo di almeno un minuto. Dunque, il lavoratore, le cui mansioni generiche includevano anche l'accesso alla vasca per effettuare controlli sul prodotto in lavorazione, si introdusse nella cella, ivi perdendo i sensi per l'eccessiva quantità di azoto presente, scivolando attraverso il pertugio nella vasca di lavorazione, dove venne rinvenuto dai colleghi. Sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado escludono l'intenzione suicidiaria del lavoratore, avendo il medesimo spento i macchinari, prima di introdursi nella cella, azione questa incompatibile con una simile volontà. Parimenti hanno ritenuto non incompatibile con la caduta accidentale la ridotta larghezza dell'apertura di ispezione, considerandola sufficiente al passaggio del corpo di un uomo di medie dimensioni, soprattutto se posto di fianco. Le decisioni hanno escluso, altresì, l'abnormità del comportamento del lavoratore, posto che, seppure questi disattese le regole fondamentali prescritte per evitare infortuni all'interno della cella -la cui pericolosità era nota ai lavoratori- il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere che un lavoratore, anche per mera superficialità, ponesse in essere condotte errate. Sicché la mancata adozione di misure preventive efficaci, idonee ad impedire l'accesso alla cella, in presenza di concentrazioni di azoto tossiche per l'uomo, è stata ritenuta condotta colposa causalmente connessa all'evento dannoso.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello F.F., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.
4. Con il primo fa valere, ex art. 606, primo comma, lett. e), il vizio di motivazione, rilevabile dal provvedimento impugnato e dagli atti del procedimento, in ordine alla ritenuta accidentalità della caduta ed alla causa della morte. Osserva che la Corte territoriale nel discostarsi dalla ricostruzione del primo giudice, secondo il quale R.B. sarebbe entrato nella vasca intenzionalmente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto prive di supporto scientifico, ed avulse da accertamenti anche sperimentali, che la caduta e la posizione finale del corpo non fossero incompatibili con un evento accidentale, senza tenere in considerazione la relazione dei funzionari Spisal. Secondo il parere espresso dai tecnici, infatti, nell'impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro, appare 'inverosimile che una persona possa, nella postazione sopra la scala a gradini di ispezione al contenitore, cadere completamente all'interno del contenitore stesso ad esempio a seguito di uno svenimento, di un malore o del semplice scivolamento. Al massimo, infatti, l'operatore potrebbe rimanere incastrato all'interno dell'apertura quadra della tramoggia. A fronte di ciò la decisione della Corte d'appello si limita ad asserire che, contrariamente a quanto affermato nel rapporto Spisal, l'apertura fosse sufficientemente larga da consentire il passaggio della parte inferiore del corpo, dal bacino in giù, di un uomo di medie dimensioni, soprattutto se posto di fianco. E ciò senza basarsi su dati di alcun genere. Assume che, d'altro canto, R.B. fu rinvenuto riverso all'interno della vasca con l'intero corpo e non solo dal bacino in giù, il che dimostra l'inconsistenza dell'apparato argomentativo della sentenza, nella parte in cui riconosce l'assenza di ragioni di un accesso volontario all'interno della vasca, ma poi conclude per una caduta accidentale, incompatibile con la conformazione del luogo. Il che implica quale unica spiegazione plausibile l'accesso volontario all'interno del vascone. Sostiene che solo dalla supposta caduta accidentale, non sorretta da alcuna evidenza processuale, la Corte trae che il lavoratore fosse entrato nella cella quando l'aria era ancora satura di azoto, così perdendo i sensi. La motivazione, pertanto, si dimostra gravemente illogica e del tutto assertiva.
5. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1" lett. b) ed e) cod. proc. pen. la violazione della legge penale in relazione agli artt. 40 e 41, comma 2 cod. pen., nonché il vizio di motivazione rilevabile dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti specificamente indicati nei motivi di gravame. Deduce che la Corte territoriale omette di dar conto delle ragioni per le quali l'adozione del comportamento alternativo lecito -ovverosia l'installazione di dispositivi che non consentissero l'accesso alla cella in presenza di una concentrazione di azoto incompatibile con l'organismo umano- avrebbe consentito di evitare l'evento. Infatti, R.B. disattivò l'azoto prima di entrare nella cella, decidendo volontariamente di accedere alla vasca, utilizzando la scaletta per accedere ad un foro di ispezione largo appena 40 centimetri. Il collega L.D., tuttavia, passando davanti alla cella e vedendo la porta. aperta, ritenendo che dentro non vi fosse nessuno, chiuse la porta e riavviò l'azoto. L'andamento dei fatti, pertanto, dimostra che la morte di R.B. non derivò dalla mancata adozione del dispositivo indicato dalla Corte, ma dal comportamento -pur incolpevole- di un altro lavoratore. La condotta ritenuta 'appropriata' dal giudice del merito, dunque, non sarebbe stata idonea ad evitare l'evento. Aggiunge che la perdita completa dei sensi da parte di R.B., che avrebbe causato la caduta accidentale, è una mera asserzione, non giustificata in alcun modo dal giudice d'appello. Così come del tutto priva di sostegno scientifico è l'affermazione secondo la quale, una volta disattivato l'azoto, senza attendere un tempo sufficiente, il livello di saturazione dell'aria può indurre la perdita di coscienza, anziché provocare solo un vago stordimento. Rileva che per affermare la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta doverosa omessa e l'evento occorre immaginare che cosa sarebbe accaduto se la cella fosse stata dotata del dispositivo indicato dalla Corte come salvifico, e cioè tale da impedire l'accesso del lavoratore alla cella prima che della discesa dell'azoto sotto determinati livelli., In questo caso, se il lavoratore si fosse introdotto nella cella solo dopo il raggiungimento del livello di azoto non nocivo ed avesse, del tutto volontariamente, deciso di accedere all'interno della vasca tramite il foro di ispezione, utilizzando la scaletta per raggiungerlo, la semplice adozione del dispositivo non avrebbe consentito di evitare l'evento, qualora un collega di lavoro, non avvertito della presenza di altro lavoratore all'interno della cella, trovando la porta aperta, l'avesse chiusa ed avesse riavviato l'azoto. Inoltre, l'abnormità del comportamento del lavoratore -che decide, del tutto imprevedibilmente e senza alcuna ragione legata ad esigenze produttive, di introdursi nella cella, senza avvertire nessuno- dimostra la sussistenza del c.d. 'rischio elettivo', avendo R.B. scelto di porsi deliberatamente in pericolo, per motivi diversi da finalità produttive e dal funzionamento del macchinario. Queste, invero, sono le conclusioni risultanti anche dalla lettura del rapporto dei funzionari dello Spisal e dalla relazione INAIL, che danno atto dell'inverosimiglianza della caduta accidentale e completa dalla postazione sopra la scala all'interno del contenitore.
6. Con il terzo motivo, contesta il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione, risultante dal provvedimento impugnato, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio o con rinvio.

[panel]Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.
2. I primi due motivi, che vanno trattati insieme in quanto strettamente connessi, non sono fondati.
3. La decisione impugnata, infatti, preliminarmente rinvia alla sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione delle violazioni delle regole prevenzionistiche (come constate dallo Spisal, e consistenti, secondo il primo giudice, nelle deficienze del D.V.R. sui rischi tecnici legati all'uso dell'azoto in 'Ambiente sospetto di inquinamento-Ambiente confinato', sulle dimensioni degli accessi per il recupero delle persone, e sulle caratteristiche tecniche dell'impianto -sprovvisto di documentazione tecnica- e delle procedure di accesso alla cella da parte dei lavoratori; nell'inidoneità della procedura di accesso alla cella essendo stabilito - come indicato nel cartello posto all'esterno- un tempo minimo di attesa dal distacco dell'azoto di un minuto, anziché di tre, come necessario; nell'assenza di un dispositivo di blocco dei macchinari legato all'apertura della porta; nella mancanza di un ossimetro, al fine di conoscere la qualità dell'area all'interno della cella, nell'assenza di dispositivi di autoprotezione per l'accesso, quali gli autorespiratori; nell'assenza di adeguata formazione dei lavoratori).
Indi dato atto della non contestazione delle violazioni da parte dell'imputato, ritiene di escludere l'abnormità del comportamento del lavoratore, posto che dalle testimonianze raccolte in giudizio è emerso che la verifica della lavorazione all'interno della cella fosse pratica comune fra i lavoratori, e che l'ingresso da parte di R.B. - pur gravemente imprudente, per non avere il medesimo avvertito i propri compagni di lavoro, contravvenendo alle istruzioni impartite­ era compatibile con esigenze connesse alla produzione, quali la verifica del prodotto ancora rimanente nella vasca-tramoggia, collocata all'interno della cella. E ciò, tenuto conto che il medesimo aveva eseguito una specifica fase produttiva, e che le sue mansioni generiche, includevano il processo realizzato all'interno della cella di congelamento. Il giudice di seconda cura dà, altresì, atto della correttezza del rilievo difensivo, secondo il quale il corpo, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, era rivolto con il capo verso l'apertura di ispezione della tramoggia, ma rileva che ciò non confuta, in alcun modo, la tesi della caduta accidentale. Secondo la Corte, infatti, è logico pensare che trovandosi il lavoratore sull'ultimo gradino di accesso al vascone, con la linea della cintura più alta della bocca di apertura, posizionato di fianco, a seguito di un malore, sia caduto di testa, trascinando la parte inferiore del corpo e consentendo alle gambe di superare il bordo inferiore del pertugio. Questa dinamica, dunque, smentisce la tesi dell'imputato, secondo cui la posizione del corpo sarebbe incompatibile con la caduta accidentale, rappresentando, invece, la prova dell'ingresso volontario, legato alla realizzazione di comportamenti personali (suicidio o scherzo finito male).
4. La motivazione, che collega l'evento alla caduta accidentale dovuta alla presenza all'interno della cella di un quantità di azoto non compatibile con un accesso sicuro al suo interno, non è persuasivamente contraddetta dalle osservazioni contenute nel ricorso, essendo la perdita di coscienza, effetto tipico dell'alto livello di azoto nell'aria e restando la tesi dell'ingresso volontario, determinato da impulsi anticonservativi, una mera ipotesi non supportata da alcuna evidenza, la cui esclusione viene efficacemente argomentata dalla Corte territoriale. La sentenza osserva, infatti, che l'intenzione suicida mostra segni premonitori o comportamenti esteriori che ne preludono l'attuazione, del tutto assenti, nel caso di specie, non potendo considerarsi tale una frase del tutto equivoca pubblicata su facebook, qualche tempo prima del fatto. Peraltro, il Collegio, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, giustifica, ancora una volta in modo del tutto condivisibile, la compatibilità della caduta accidentale con le ridotte dimensioni dell'apertura del vascone, valutandone la compatibilità con le dimensioni di un uomo medio, posto di fianco. E ciò perché la considerazione dello Spisal -secondo cui l'evento accidentale non avrebbe potuto produrre l'effetto della caduta nella tramoggia, rimanendo, al più, il corpo incastrato nell'apertura- su cui si concentra il ricorrente, viene smentita, sotto il profilo logico -sotteso alla decisione- dalla constatazione per la quale se l'apertura fosse stata effettivamente troppo piccola, non avrebbe consentito neppure l'introduzione volontaria.
5. Fatte queste premesse sulla coerenza della ricostruzione della Corte territoriale, va da sé che la tesi dell'ascrivibilità dell'evento al comportamento del collega di lavoro L.D. -che, rinvenendo la porta della cella aperta, chiamato R.B. senza ricevere risposta, la richiuse e riavviò l'azoto- perde qualsiasi consistenza. Ciò perché, anche se la Corte non affronta direttamente l'argomento, è del tutto implicito che la perdita di coscienza impedisca a chiunque di rispondere, ma, come mette bene in evidenza il primo giudice, se l'impianto fosse stato dotato da un ossimetro e di una segnalazione acustica o luminosa indicante la presenza di una persona al suo interno, l'evento avrebbe potuto essere scongiurato, evitando a terzi di chiudere inconsapevolmente la porta di accesso, nonostante la presenza di una persona all'interno.
6. Le motivazioni dei giudici di merito -che si integrano formando un unico corpo argomentativo- forniscono, dunque, risposte convincenti alle domande proposte dalla difesa dell'imputato.
7. Neppure l'ultimo motivo può trovare accoglimento. Va, preliminarmente osservato che al ricorso in esame non è allegato l'atto di appello, il che impedisce il vaglio della doglianza. Invero, "In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica" (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 25/02/2019, C, Rv. 275853; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Al di là di siffatta considerazione, nondimeno, vi è che la Corte, che riporta il motivo in modo diverso da quello qui rappresentato, senza fare riferimento alla richiesta di diverso bilanciamento delle circostanze, dà adeguata risposta sull'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, sottolineando che il comportamento di R.B. è stato tenuto in considerazione dal primo giudice, nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio, ai fini della valutazione della gravità della colpa e per la concessione delle attenuanti generiche. La condivisione del giudizio del primo giudice, espresso con la valutazione di 'equità' della pena inflitta, esclude il vaglio di questa Corte, anche in relazione alla doglianza in esame, temuto conto dei principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui: "Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
8. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite omissis che si liquidano in complessivi euro tremilaseicento, oltre accessori come per legge./panel]

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Omissis che liquida in complessivi euro tremilaseicento oltre accessori come per legge.
Così deciso il 24 settembre 2020

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 34734 Anno 2020.pdf
 
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Misure VVF per il contrasto contagio SARS-CoV-2 luoghi di lavoro

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VVF 27 10 2020

Misure per il contrasto contagio SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

Ministero dell'interno, Dipartimento VVF

27 ottobre 2020 (aggiornamento)

Misure per il contrasto al rischio da contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

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Sommario
1. PREMESSA
2. ELEMENTI RELATIVI ALLA NORMATIVA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI DEL C.N.VV.F.
3.1. Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti
3.1.1. Revisione della organizzazione del lavoro e turni
3.1.2. Distanziamento nell’attività lavorativa e nella pausa pranzo
3.1.3. Distanziamento nelle fasi di recupero psico-fisico/dormitori
3.1.4. Effettuazione di attività in presenza: riunioni e corsi di formazione
3.1.5. Gestione entrata/uscita dei lavoratori
3.1.6. Revisione del lay-out e percorsi
3.1.7. Gestione sistemi di ricambio dell’aria
3.1.8. Gestione dei casi sintomatici
3.1.9. Buone pratiche di igiene
3.1.10. Rientro dallo smart working
3.1.11. Buone pratiche per il trasporto con veicoli dell’Amministrazione
3.1.12. Attività svolte all’esterno della sede di servizio
3.1.13. Accesso degli esterni nelle sedi di servizio
3.2. Utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio
3.2.1. Mascherina di “comunità” o “generica” o “sociale”
3.2.2. Mascherina “DM chirurgica di tipo I, tipo II e tipo IIR”
3.2.3. Maschere respiratorie filtranti FFP
3.2.4. Come indossare e togliere le mascherine
3.2.5. Guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici o in lattice
3.2.6. Rischi secondari associati all’utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio
3.3. Pulizia/igienizzazione luoghi e attrezzature di lavoro e sanificazione straordinaria
3.3.1. Attività di pulizia/igienizzazione
3.3.2. Attività di sanificazione straordinaria
3.4. Quadro sintetico delle misure di prevenzione e protezione
4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
4.1. Generalità sulle attività di informazione e formazione
5. PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO AL CONTAGIO DA SARS-COV-2
5.1. Fasi procedura per l’individuazione di ulteriori misure di prevenzione e protezione
5.1.1. Analisi dell’organizzazione del lavoro (ad es. attività in presenza, turnazione e modalità di svolgimento dell’attività)
5.1.2. Individuazione delle attività che possono essere eseguite con lo smart working
5.1.3. Attività che devono essere eseguite in sede ed individuazione dei percorsi interni
5.1.4. Classificazione dei luoghi di lavoro
5.1.5. Classificazione luoghi in base all’affollamento
5.1.6. Analisi del lay-out dei luoghi classificati
5.1.7. Individuazione del personale che opera all’esterno
5.1.8. Individuazione della presenza di utenti esterni e lavoratori in attività in appalto
5.1.9. Analisi dei rischi secondari
5.1.10. Revisione dei piani e delle procedure di emergenza
6. CONCLUSIONI
7. APPENDICE 1 - Studio della modulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle sedi VF centrali e territoriali – misure di prevenzione e DPI
8. APPENDICE 2 – Scelta tipologia mascherine e relative certificazioni
8.1. Tipi di mascherine
8.1.1. Mascherine chirurgiche
8.1.2. Maschere respiratorie filtranti
8.1.3. Altri tipi di mascherine
8.1.4. Certificazione mascherine CE
8.1.5. Le altre certificazioni
9. APPENDICE 3 – La protezione individuale delle vie respiratorie nella pandemia da SARS-CoV-2 in Italia
10. BIBLIOGRAFIA
11. VADEMECUM
Allegato - MODULO PER INGRESSO VISITATORI

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Fonte: VVF

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Ministero dell\'interno Dipartimento VVF 27.10.2020
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Legge di Bilancio 2021: Le previsioni in materia di lavoro

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Legge di Bilancio 2021

Legge di Bilancio 2021: Le previsioni in materia di lavoro

ID 12502 | 04.01.2021 / Documento pdf in allegato

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, che prevede numerosi interventi in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell'emergenza da COVID- 19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese:

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (commi 10-19)
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.
Analogo incentivo è previsto per l'assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.

Fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (commi 20-22)
Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (commi 23-26)
Incremento pari a 50 milioni di euro del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Per il padre lavoratore, introdotto anche l'obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

Misure a favore del lavoro giornalistico (commi 29-32)
Sono estesi gli incentivi alla salvaguardia dell'occupazione dei dipendenti iscritti all'INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 36)
Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.

Fondo a sostegno dell'impresa femminile (commi 97-117)
È istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria. Sono previsti interventi diversificati che vanno da contributi a fondo perduto, finanziamenti senza interessi, incentivi per rafforzare le imprese femminili costituite da almeno 36 mesi nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi, percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative.
Pertanto, al Fondo di sostegno al venture capital, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

Fondo per le piccole e medie imprese creative (commi 109-115)
È prevista la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse del Fondo sono destinate alle attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Credito d'imposta per i cuochi professionisti (comma 117)
Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, spetta un credito d'imposta fino al 40% del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (commi 124-126)
È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.

Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (comma 128)
Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura », con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (comma 160)
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Ampliamento della misura c.d. "Resto al Sud" (comma 170)
Viene elevata da 45 a 55 anni l'età massima per l'accesso ai contributi a fondo perduto volti a promuovere la costituzione di nuove attività libero professionali o imprenditoriali da parte di giovani nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Proroga dei crediti di imposta per le imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia (commi 171-172)
Prorogato al 31 dicembre 2022 i crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Proroga anche per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle stesse regioni.

Credito d'imposta maggiorato per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (commi 185-187)
Proroga con maggiorazione, fino al 31 dicembre 2022, per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Ammessi anche i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente legati a strutture produttive ubicate nelle stesse regioni. Il credito d'imposta viene maggiorato e spetta in misura pari al: 25 per cento per le imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone e hanno un fatturato annuo di almeno 50 milioni, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (comma 276)
Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Proroga sostegno al reddito per le imprese del territorio del Comune di Genova (comma 278)
È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito per le imprese ubicate nel territorio del Comune di Genova.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)
È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

Proroga sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 280)
Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

Misure a favore dei lavoratori della pesca (comma 282)
Introduzione di disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290)
È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l'anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria;

Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania (comma 291)
È ampliata la platea dei beneficiari dell'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

Misure in materia di lavoratori socialmente utili (comma 292-295)
È prevista la facoltà per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità impiegati al 31 dicembre 2016.

Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (commi 300-306)
I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308)
Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Blocco dei licenziamenti (commi 309-311)
Esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325)
È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

Fondo per i caregiver familiari (comma 334)
È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

Nona salvaguardia dei lavoratori esodati (comma 346)
Estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l'entrata in vigore della legge Fornero.

Contratto di espansione interprofessionale (comma 349)
Implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto (commi 356-358)
Riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all'amianto attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale.

Proroga APe Sociale (commi 360-361)
È estesa al 31 dicembre 2021 l'indennità a carico dell'INPS di anticipazione del trattamento pensionistico.

Congedo obbligatorio di paternità (comma 363)
Incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l'anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

Indennità di continuità reddituale e operativa (commi 386-401)
È istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi della Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività dei lavoratori autonomi.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481)
Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell'esercizio dell'attività lavorativa in smartworking anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Misure a sostegno del settore aeroportuale (commi 714-721)
È prevista l'erogazione di prestazioni integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.

Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali (comma 797)
Sono stanziati 180 milioni di euro per finanziare l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali.

Anticipo utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro (commi 1099-1100)
Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio) è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Si tratta del credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore (comma 1135)
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, e a sostenere tali attività colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19.

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Decreto 23 dicembre 2020 | PA Smart working

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Decreto 23 dicembre 2020

Decreto 23 dicembre 2020

Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020 recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale».

(GU n.323 del 31.12.2020)

Art. 1. Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 sono prorogate fino al 31 gennaio 2021.

...

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Chiarimento VVF n. 150 del 05 Marzo 2009

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Chiarimento VVF n. 150 del 05 Marzo 2009

Chiarimento n. 150 032101.01.4107.014.003 del 05 Marzo 2009

OGGETTO: D.M. 24 novembre 1984.

Impianti per la produzione di energia mediante processi di digestione anaerobica di biomasse.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l’oggetto, per concordare con codesta Direzione Regionale VF sulla possibilità di dare seguito all’istanza di deroga finalizzata a consentire l’installazione di un impianto per la produzione di energia mediante processi di digestione anaerobica di biomasse.

Quanto sopra, anche in considerazione delle finalità del D. Lgs. 387/03 in materia di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Si rappresenta che - nelle more di una revisione del D.M. 24 novembre 1984 che, in ragione del tempo trascorso, è allo studio a cura di uno specifico gruppo di lavoro - le misure atte a compensare il rischio derivante dall’installazione proposta dovranno essere valutate e validate dal Comitato Tecnico Regionale ai sensi dell’art. 22, lettera b) del D. Lgs. 139/06.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Mantova relativo alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante processi di digestione anaerobica di biomasse non completamente rispondenti alle prescrizioni tecniche del DM 24/11/1984, con riferimento ai punti 2.4, 2.7, 2.10 e 2.12.

Per quanto di competenza si ritengono condivisibili le valutazioni contenute nella relazione tecnica allegata, osservando che al fine di ridurre la probabilità di formazione di miscele infiammabili dovrebbe essere valutata la possibilità di sostituire, nello spazio esistente tra la membrana fissa e quella mobile del gestore, l’aria con un gas inerte.

Con riferimento alle procedure, salvo il caso della concessione di una deroga in via generale per i punti indicati da parte di codesto Ministero, dovrà essere presentata richiesta di deroga per ogni singola installazione.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Si trasmette l’allegato quesito della Ditta XX XXX XXXX, volto ad ottenere una deroga in via generale alle prescrizioni tecniche di cui al DM 24/11/1984, Parte Seconda, punti 2.4, 2.7, 2.10 e 2.12 lettera C.

L’Azienda richiedente ha infatti in programma di realizzare alcuni impianti in Provincia di Mantova, per i quali vorrebbe appunto derogare rispetto alle prescrizioni tecniche di cui al DM predetto.

Sempre più frequentemente pervengono a questo Comando richieste di installazione di analoghi impianti con altrettante analoghe problematiche relative alla difficoltà di osservare quanto prescritto dalla norma tecnica di riferimento.

Si trasmette a tal fine in allegato la relazione tecnica e gli elaborati grafici redatti necessari ad inquadrare puntualmente la problematica e ad evidenziare le misure compensative predisposte.

In particolare:

Punto 2.4 - capacita di accumulo: si concorda con le valutazioni proposte e descritte a pagina 2, 3, 4 e 5 della relazione tecnica, consistenti nel determinare la capacità di accumulo non considerando il volume geometrico di tutto il contenitore, bensì della calotta sferica.

Punto 2.7 - recinzione: si concorda con la soluzione proposta (pagina 6 della relazione tecnica) consistente nella realizzazione di una recinzione metallica in sostituzione di quella prevista in muratura continua.

Punto 2.10 - distanze di sicurezza: si concorda con le soluzioni progettuali proposte e descritte a pagina 6, 7, 8 e 9 della relazione tecnica, in linea con quanto già indicato da codesta Direzione Regionale Lombardia con nota protocollo n° 13793 del 18/07/2008, in risposta ad analogo quesito.

Punto 2.12, lettera c) - capacità massima del singolo accumulatore: si concorda con la soluzione proposta e descritta a pagina 5 e 6 della relazione tecnica.

Tutto ciò premesso, questo Comando, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla concessione della deroga in via generale.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesti Uffici.

...

Fonte: VVF

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Chiarimento VVF n. P422/4107 sott. 14/3 del 07 maggio 1999

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Chiarimento n. P422/4107 sott. 14/3 del 07 maggio 1999

OGGETTO: Utilizzo tubazioni in polietilene ad alta densità in impianti di captazione biogas presso le discariche. Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, questo Ufficio è del parere che, in un impianto di captazione e combustione di biogas, le condotte che non fuoriescono dai confini dell’impianto medesimo non sono ricomprese ne campo di applicazione del D.M. 24 novembre 1984 che è relativo “agli impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale dai campi di produzione alle utenze”.

Quanto sopra anche in considerazione della composizione del biogas, la cui densità può superare il valore di 0.8, e della circostanza che il gas è generalmente trasportato dai pozzi di estrazione alla stazione di utilizzo, in leggera depressione

Pertanto si ritiene che le norme tecniche di cui al D.M. 24 novembre 1984 debbano rappresentare, per il caso in specie, un utile riferimento e non disposizioni cogenti.

Fonte: VVF

Chiarimento VVF n. 5289 del 23 Aprile 2014

ID 12447 | | Visite: 4875 | News Prevenzioni Incendi

Chiarimento VVF n. 5289 del 23 Aprile 2014

OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche.

Con riferimento alle note concernenti l’oggetto a margine citate, e nel ribadire che la richiesta di determinazioni da parte di questa Direzione Centrale su questioni per le quali si è già espresso un organo tecnico consultivo collegiale quale il Comitato Tecnico Regionale non appare coerente con le procedure e i principi indicati dal D.Lgs.139/06, si esprime condivisione con quanto rappresentato nella nota di codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Sondrio inerente l’oggetto, esaminato dal Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell’art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 31/10/2013.

Il C.T.R, nell’esprimere il parere di seguito riportato, ha ritenuto necessario acquisire quello della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

“Il quesito riguarda l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli impianti frigoriferi industriali nei quali è utilizzata l’ammoniaca come fluido refrigerante.

Si conferma, secondo la vigente classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, la caratteristiche di gas infiammabile attribuito all’ammoniaca anidra. Si ritiene infine che l’assoggettabilità dell’impianto debba essere valutata in funzione dei parametri di portata previsti al punto 1 dell’Allegato al DPR 151/2011 o, in alternativa, di capacità di deposito previsti al punto 4.

Ulteriore quesito riguarda la corretta individuazione ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di depositi di olio per la lubrificazione ed il raffreddamento di organi in rotazione delle centrali idroelettriche. Vista la descrizione fornita dal Comando si ritiene che l’attività possa essere compresa al punto 12 dell’allegato al DPR 151/2011.”

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

A. Impianti frigoriferi industriali con fluido refrigerante di ammoniaca anidra

Il per. ind . XXXXX ha formulato il quesito allegato alla presente, relativamente agli impianti frigoriferi industriali che utilizzano come fluido refrigerante l’ammoniaca anidra, chiedendo se gli stessi possano ricadere per caratteristiche tecniche nell’elenco delle attività soggette dell’allegato I al d.P.R. del 1 agosto 2011, n. 151 ai numeri l, 2, 3 o 4.

Nel medesimo quesito il professionista antincendi nei punti indicati con le lettere a), b) e c), disquisisce in merito alla definizione di “gas infiammabile” evidenziando l’assenza di una precisa definizione normativa.

In considerazione della presenza nella provincia di Sondrio di numerose aziende specializzate nella lavorazione farmaceutica, agroalimentare, vinicola, carne e salumifici, ortofrutticolo ecc, nel cui ciclo produttivo è indispensabile garantire una corretta “catena del freddo” attraverso la realizzazione di grandi impianti frigoriferi, ed al fine di uniformare il corretto inquadramento degli stessi, si premette quanto segue:

1. la definizione normativa di gas infiammabile è reperibile al punto 2.2. dell’allegato 1 al Regolamento n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose). Nelle numerose schede di sicurezza riferite all’ammoniaca anidra, l’indicazione di pericolo da parte del produttore della sostanza coincide con la sigla H 221 ovvero gas infiammabile;

2. in linea di massima esistono due tipologie di vani frigoriferi, la classica cella assemblata con pannelli coibentati e generalmente utilizzata come deposito, e grandi vani frigoriferi che utilizzano come “cella” interi locali o settori dello stabilimento opportunamente isolati termicamente. Generalmente questi grandi vani comprendono intere catene di lavorazioni e/o grandi depositi di prodotti. In particolare per quest’ultima tipologia risulta in termini di economicità ed efficienza realizzare impianti di raffreddamento funzionanti ad ammoniaca anidra. All’interno degli impianti stessi lo stato di aggregazione dell’ammoniaca anidra varia continuamente da vapore surriscaldato all’uscita del compressore, liquido dopo il condensatore, per poi tornare sotto forma di vapore all’uscita dell’evaporatore. Il quantitativo del refrigerante all’interno dell’impianto è espresso dalle aziende costruttrici in chilogrammi;

3. con F.A.Q. pubblicata sul sito internet istituzionale dei Vigili del Fuoco del 28/02/2012 un utente chiedeva se “un impianto di raffreddamento funzionante con ammoniaca costituisce o meno attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi”, ottenendo come chiarimento che “l’attività potrebbe essere ricompresa al punto 1, ed eventualmente al punto 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in funzione del livello di portata o di stoccaggio”.

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, con particolare riferimento alla F.A. Q. richiamata, si chiede di conoscere se questa tipologia di impianto possa coincidere o meno con le definizioni indicate nelle attività numero 1 oppure numero 4 dell’allegato I al D.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151.

B. impianti di raffreddamento e lubrificazione dei corpi in rotazione delle turbine idrauliche nelle centrali idroelettriche.

Con l’entrata in vigore del d.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151 e l’introduzione della nuova attività n. 48 “macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 ” i maggiori gestori degli impianti idroelettrici presenti nella provincia di Sondrio, hanno prontamente attivato le procedure previste dall’art. 3 del decreto richiamato. In tale occasione questo Comando attraverso i progetti presentati ha avuto modo di approfondire il funzionamento nel dettaglio del “sistema” centrale idroelettrica venendo a conoscenza che la tecnica di lubrificazione e raffreddamento dei corpi in rotazione delle turbine idrauliche (cuscinetti portanti reggispinta), avviene attraverso un sistema composto in linea di massima da condutture, scambiatore di calore e deposito/i fisso/i.

Il sistema è generalmente alimentato da olio combustibile con punto di infiammabilità superiori a 65°C ed il deposito, o anche più depositi, connesso può detenere discreti quantitativi di olio (generalmente di capacità geometrica superiore a 1 mc).

Si chiede pertanto di conoscere se questa tipologia particolare di impianto possa coincidere o meno con le definizioni indicate nell’attività numero 10 oppure 12 dell’allegato I al D.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesta Direzione per entrambi i quesiti .

Richiesta del tecnico

Considerato che l’allegato al D.P.R. 151/2011 comprende i “gas infiammabili”, si chiede di conoscere se l’ammoniaca anidra possa riguardare o meno i punti 1-2-3-4 del suddetto D.P.R. tenendo conto che:

a) una definizione formale di “gas infiammabile” è rintracciabile nella norma ADR che regola il trasporto su strada delle merci pericolose e che recita: “gas che, ad una temperatura di 20°C ed alla pressione standard di 101,3 KPa; sono infiammabili quando sono in miscela uguale o inferiore al 13% (volume) in aria; oppure: hanno un campo di infiammabilità con l’aria di almeno 12 punti percentuali qualunque sia il loro limite inferiore di infiammabilità”;

b) la guida ATEX pubblicata dall’I.S.P.E.S.L. contiene una tabella con le caratteristiche chimico-fisiche di alcune sostanze infiammabili tratta dalla Guida CEI 31-35 e che non include l’ammoniaca nonostante il suo significativo impiego nell’industria;

c) le schede di sicurezza dell’ammoniaca anidra, ai fini del straporto1

Infatti dichiarano che il limite di infiammabilità è compreso fra il 15% ed il 27%. su strada, non indicano il pericolo di infiammabilità del prodotto, né come principale, né come secondario.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se i citati punti 1-2-3-4 del D.P.R. possono comprendere gli impianti frigoriferi industriali regolati dall’ex Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 giugno 1980.

[...] Segue in allegato

Fonte: VVF

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Chiarimento VVF n. P1565 032101 01 4107 014 003 del 12 Dicembre 2008

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Chiarimento VVF n. P1565 032101 01 4107 014 003 del 12 Dicembre 2008

OGGETTO: Quesito ascrivibilità impianti biogas alle attività elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982.

Si riscontra la nota, a margine indicata, di codesta Direzione Regionale inerente l’individuazione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, relativamente al caso prospettato di un impianto di produzione ed utilizzazione di biogas.

In particolare si ritiene che, in linea di massima, le attività presenti nel suddetto impianto, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco siano le seguenti:

- (attività n. 4a): Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi compressi di capacità complessiva superiore a 0,75 m3;
- (attività n. 17): Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m3 qualora il serbatoio non sia incorporato al cogeneratore;
- (attività n. 64): Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW

Infine si rappresenta che, qualora la quantità globale di gas in ciclo o in deposito sia superiore a 50 Nm3 /h, dovrà essere considerata l’attività n. 1: “Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3 /h” in sostituzione della citata attività n. 4a.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Cremona volto a chiarire la corretta individuazione delle attività soggette ai controlli VVF nel caso di un impianto di produzione ed utilizzazione di biogas.

Facendo riferimento alla descrizione dell’impianto riportata nella nota del Comando si ritiene che nella richiesta di parere di conformità antincendio siano state correttamente individuate le attività soggette al controllo VVF tra quelle di cui all’elenco allegato al DM 16.02.1982, condividendo inoltre le considerazioni espresse dal Comando in relazione al deposito di olio lubrificante a servizio del cogeneratore qualora il serbatoio non sia di tipo incorporato.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Gli impianti di biogas a fermentazione anaerobica sono costituiti da un digestore anaerobico da cui esala il biogas (composto in varie percentuali da CO2, CH4 e piccole quantità di H2S), da un feltro facente funzione di filtro per l’H2S, un accumulo pressostatico con membrana in “Biolene” da cui si aspira tale gas con una soffiante e si invia, previa deumidificazione, ai gruppi di cogenerazione e/o caldaie.

Facendo seguito all’istanza per la richiesta di parere di conformità antincendio dell’Azienda XXXX XXXXX di YYYYY (CR), preparata dal tecnico dott. ing. ZZZZ ZZZZZ, si evince che l’attività di produzione di biogas da fermentazione anaerobica di liquami viene ascritta dallo stesso all’attività di cui al punto n° 1 del D.M. 16/02/1982. Si ascrivono inoltre, l’accumulo pressostatico all’attività di cui al punto n° 4/a, la soffiante per la pressurizzazione del gas nella rete di tubazioni al punto n° 2, ed i gruppi di cogenerazione all’attività n° 64.

La tipologia impiantistica in questione è frequente tra le istanze rivolte a questo Comando, e le attività individuate sono spesso difformi tra i vari progetti di analoga conformazione. È pertanto necessario chiarire quali siano effettivamente le attività cui ascrivere tale tipologia di impianto.

È opinione di questo Comando che la produzione di biogas da fermentazione anaerobica tramite digestore associato ad accumulo pressostatico, soffiante di pressurizzazione, rete di tubazioni si configura eminentemente quale quella riportata al punto n° l del D.M. 16/02/1982:

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h.

Mentre l’accumulo pressostatico si configura quale attività di cui al punto 4/a:

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a) compressi:

- per capacita complessiva superiore a 2 m3

Spesso i cogeneratori sono provvisti di impianto autonomo di ricambio dell’olio lubrificante con serbatoi di contenimento di capacita superiore a 1 m3, tale attività, se considerata come dissociata dal cogeneratore, potrebbe essere ascritta al punto n° 17:

Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacita superiore ad 1 m3

Si chiede conferma dell’interpretazione suesposta ai fini dell’attribuzione delle corrette attività.

...

Fonte: VVF

Chiarimento VVF prot. n. 11595 del 29 Luglio 2020

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Chiarimento VVF prot. n. 11595 del 29 Luglio 2020

OGGETTO: Quesito - impianti di produzione biogas - DM 24/11/1984

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si ritiene che:

1) il DM 24/11/1984 è da considerare cogente nel caso di depositi di accumulo pressostatico in quanto ricompresi tra quelli definiti nella Sezione 2° al punto 2.2 lettera d); per gli impianti che presentano caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa potrà comunque essere applicato il procedimento di cui all’art. 6 del D.P.R n. 37/98 ai sensi dell’art. 22 lettera b) del D.Lgs. 139/06 .

2) il DM succitato è da considerare un utile riferimento nei casi di impianti di tipo fisso per la produzione e deposito di biogas in quanto assimilabili a quelli definiti nella Sezione 2° al punto 2.2 lettera c) e le misure da adottarsi devono comunque scaturire da una valutazione dei rischi di incendio e/o esplosione.

3) le attività soggette al controllo VVF sono quelle indicate nella nota ministeriale Prot. P1565 del 12.12.2008;

in particolare si ritiene che in caso di produzione di energia elettrica con potenza complessiva dei motori endotermici superiore a 25 KW si configuri l’attività di cui al punto 64 dell’allegato al DM 16 febbraio 1982.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Mantova relativo all’applicabilità del DM 24/11/1984 ad impianti di produzione di biogas mediante digestione anaerobica di biomasse.

Si precisa anche che per tali impianti sono state presentate numerose richieste di deroga a detta normativa, con riferimento ai punti 2.4 (capacità di accumulo), 2.7 (recinzione), 2.10 (distanze di sicurezza) e 2.12 (capacità del singolo accumulatore), come meglio specificato nel precedente quesito proposto dallo stesso Comando in data 16.12.2008 ed allegato in copia.

Ciò premesso si ritiene che gli impianti in oggetto non siano classificabili come accumulatori pressostatici di biogas come definiti al punto 2.2 del DM 24.11.1984, sia perché non destinati all’accumulo ma alla produzione di biogas e sia perché costruttivamente diversi da quanto indicato nella definizione stessa. Pertanto, a parziale modifica di quanto rappresentato nella nota di questo ufficio prot. n. 1179 del 22.11.2009 ed a conferma di quanto espresso in quella prot. n. 11809 del 26.01.2001, si ritiene che per gli impianti in oggetto le norme tecniche del DM 24.11.1984 possano rappresentare un utile riferimento e non disposizioni cogenti.

Si ritiene infine che gli impianti in oggetto non possano essere ascrivibili al punto 63 del DM 16.02.1982 (centrali termoelettriche) e che le attività soggette al controllo VVF siano quelle indicate nella nota ministeriale prot. P1565 del 12.12.2008.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Sempre più di frequente vengono presentati a questo Comando progetti relativi ad impianti di produzione biogas per la formulazione del prescritto parere di conformità. Come noto gli stessi, sulla base dei chiarimenti forniti da codesto Ministero con note protocollo n° 1159/4107 sott. 14 del 18/02/1989, n° P1565 del 12/12/2008 e n° 150 del 05/03/2009, vengono assoggettati al DM 24/11/1984, configurando le attività 64, 17, 4a o 1 del DM 16/02/1982, con conseguente applicazione della procedura di deroga di cui all’articolo 6 del DPR 12/01/1998, n° 37, in merito ai punti 2.4, 2.7, 2.10 e 2.12, lettera c del predetto DM 24/11/1984.

I tecnici estensori di tali pratiche spesso evidenziano una diversa trattazione delle pratiche presentate a questo Comando rispetto ad analoghe pratiche presentate a Comandi VF di Regioni limitrofe. In particolare, si è potuto appurare che le pratiche in questione, sulla base di un chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno con nota protocollo n° P180/4107 sott. 14/3 del 22/02/2001, non vengono assoggettate al DM 24/11/1984 e vengono quindi approvate direttamente dal Comando, senza alcuna procedura di deroga. Inoltre per tale tipologia di impianti, gli stessi Comandi configurano l’attività 63 (centrali termoelettriche) del DM 16/02/1982, anziché l’attività 64.

Vedasi adesso il DM 03/02/2016. N.d.R.

Tale differenza di comportamento tra Comandi VF relativamente vicini determina come ovvio lamentele da parte dei professionisti, nonché trattamenti diversi nei confronti delle aziende con conseguente aggravio di costi e perdite di tempo.

Tutto ciò premesso, si chiede di valutare i quesiti sopra richiamati e di fornire un chiarimento sulla procedura da seguire nella trattazione delle pratiche di che trattasi.

In particolare si chiede di conoscere:

a) se risulta applicabile o meno il DM 24/11/1984 con conseguente applicazione o meno della procedura di deroga di cui all’articolo 6 del DPR 12/01/1998, n° 37;

b) quale attività configurare tra la 63 e la 64 del DM 16/02/1982.

[...] Segue in allegato

Fonte: VVF

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Nota DCPREV Prot. n. 17073 del 14.12.2020

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Nota DCPREV Prot  n  17073 del 14 12 2020

Nota DCPREV Prot. n. 17073 del 14.12.2020

OGGETTO: Eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di "Formazione a Distanza".

Con precedenti disposizioni questa Amministrazione ha definito le modalità di erogazione degli eventi formativi previsti dal decreto ministeriale 5 agosto 2011, condivise con i Consigli e Federazioni nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 dello stesso decreto.

La presente Nota è integrata dalla Nota DCPREV n. 4071 del 18/03/2021

In particolare, con le note D.C. PREV. prot. 4872 del 30 marzo 2020 e prot. 5322 del 16 aprile 2020, relative alla possibilità di erogazione dei corsi base e corsi/seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono, è stato possibile il prosieguo dell'attività di formazione e di aggiornamento per i professionisti antincendio, nonostante il particolare momento storico contraddistinto dalle misure sanitarie finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sulla base delle positive esperienze maturate in tale contesto emergenziale ma anche di alcune segnalazioni pervenute sia dalle strutture del C.N. VV. F. che dagli Ordini/Collegi professionali, si è avviata una fase di attenta valutazione sia delle problematiche che delle nuove esigenze manifestatesi nonché di rivisitazione di alcuni aspetti di carattere organizzativo gestionale che hanno caratterizzato la tradizionale formazione rivolta ai professionisti antincendio.

Nella consapevolezza che una formazione erogata secondo sistemi "alternativi" rispetto alla più tradizionale modalità in presenza rappresenta un tema di particolare rilevanza e delicatezza, attesa anche la necessità di garantire una corretta interazione tra docente e discente alla luce della complessità interdisciplinare insita nella materia della prevenzione incendi, si forniscono, di seguito, specifiche direttive, elaborate di concerto con i Consigli e Federazioni nazionali delle professioni interessate, finalizzate all'uniformità di azione su tutto il territorio nazionale ed al raggiungimento di una concreta e verificabile partecipazione ed apprendimento da parte dei discenti.
Sono fatte salve, comunque, le indicazioni relative ai contenuti degli eventi formativi previsti dalle precedenti disposizioni emanate in materia ed i corsi/seminari già precedentemente autorizzati.
...
Direttive per l'erogazione dei corsi base e dei corsi/seminari di aggiornamento di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., in modalità streaming diretto (videoconferenza) 
...
1. Caratteristiche delle piattaforme telematiche di erogazione degli eventi formativi.
...
2. Adempimenti a carico del soggetto organizzatore in termini di archiviazione degli atti correlati al corso, attestazione presenza dei discenti, esami finali, ecc.
...
3. Individuazione degli obblighi a carico dei soggetti organizzatori non delegabili a società esterne
...
4. Standardizzazione delle modalità dei test finali dei corsi di aggiornamento in modalità streaming diretto
...
5. Numero dei partecipanti per gli eventi formativi in modalità streaming diretto
...
6. Indicazioni specifiche per i corsi base di prevenzione incendi
...
7. Indicazioni finali per i corsi base ed i corsi di aggiornamento di prevenzione incendi
...
segue in allegato
...
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Nota DCPREV Prot. n. 5322 del 16.04.2020

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Nota  DCPREV Prot. n. 5322 del 16.04.2020

OGGETTO: Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi in attuazione dell 'articolo 4 del D.M 5 agosto 2011 e s.m.i., erogati in modalità streaming diretto.

Con riferimento all'oggetto, si segnala che la Rete delle Professioni Tecniche ha recentemente avanzato richiesta affinché le lezioni dei corsi base di prevenzione incendi, in analogia a quanta già avviene per i corsi e seminari di aggiornamento, potessero essere svolte con modalità a distanza.

Al riguardo, tenuto canto del particolare contesto emergenziale e delle correlate misure di distanziamento sociale finalizzate al contenimento della diffusione epidemica da Covid 19, si ritiene che anche per le lezioni dei corsi base di prevenzione incendi possa essere adottata la modalità dello streaming diretto (videoconferenza), consentendo, quindi, ai discenti la partecipazione all'evento formativo da sedi individuali (studio o abitazione).

Sarà cura del soggetto organizzatore predisporre quanta necessario per garantire ii riconoscimento dell'identità del discente e la relativa frequenza obbligatoria nonché una corretta interazione tra docenti e discenti, necessaria per un'efficace attività formativa.

Resta inteso, infine, che le visite tecniche previste al modulo n.10 cosi come gli esami di fine corso, che prevedono modalità di effettuazione tradizionali, dovranno essere posticipati al temine della fase emergenziale.

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Decreto 27 ottobre 2020 n. 170

ID 12350 | | Visite: 2486 | News Prevenzioni Incendi

Decreto 27 ottobre 2020 n  170

Decreto 27 ottobre 2020 n. 170

Regolamento recante la disciplina delle modalita' di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU n.311 del 16.12.2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2020

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Allergie da pollini: approccio integrato per la tutela della salute pubblica e occupazionale

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Allegrie da pollini

Allergie da pollini: approccio integrato per la tutela della salute pubblica e occupazionale

Le allergie rappresentano condizioni multifattoriali che necessitano di un approccio integrato, multidisciplinare e condiviso prendendo in considerazione i fattori di esposizione ambientali di origine fisica, chimica, biologica, nonché i co-fattori in grado di modulare gli effetti, le condizioni fisio-patologiche di ciascun individuo e la capacità di risposta individuale.

Il fact sheet rappresenta un prodotto realizzato nell’ambito delle collaborazioni in un progetto di ricerca sulle esposizioni a inquinanti aerodispersi di varia natura tra cui i pollini. La realizzazione di materiale informativo da indirizzare ai lavoratori e ad altri gruppi a rischio ha rappresentato uno degli obiettivi del progetto.

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Fonte: INAIL

Covid-19 | Documento tecnico prevenzione attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing

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Indicazioni SARS COV 2   tatuaggio

Covid-19 | Documento tecnico per la prevenzione nelle attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing

INAIL/ISS, Dicembre 2020

La nuova pubblicazione, realizzata dall’Istituto superiore di sanità in collaborazione con l’Inail, integra le indicazioni generali fornite in maggio per il contenimento del contagio nel settore della cura alla persona.

È online il nuovo documento tecnico che contiene indicazioni per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, intesa come micropigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente e tricopigmentazione. La pubblicazione, realizzata dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con l’Inail, prende spunto dal documento relativo a parrucchieri, barbieri e centri estetici pubblicato in maggio, integrato dalle specifiche attività del settore tatuaggio, dermopigmentazione e piercing che, pur mantenendo elementi in comune relativi alla modalità di lavoro a distanza ravvicinata dal cliente, presentano particolari caratteristiche intrinseche e maggiore invasività.

Per quanto riguarda le misure di sistema e le misure organizzative generali, l’approfondimento rimanda a quanto già riportato nel documento dello scorso maggio, in cui sono riportate anche alcune indicazioni per gli operatori che effettuano micropigmentazione.

La disinfezione delle attrezzature non monouso. Il tatuatore/dermopigmentatore/piercer, come l’estetista, lavora in ambienti generalmente singoli e/o separati (box o cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici, alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale. Ove possibile, è consigliato l’uso di macchine per tatuare completamente autoclavabili. Tutte le attrezzature non monouso che non possono essere inserite in autoclave (macchina tatuatrice non autoclavabile, lampada, cavi, alimentatori...), devono essere protette da appositi copricavi, guaine o custodie, da sostituire dopo ogni singolo cliente. Al termine di ogni giornata di lavoro, si deve comunque provvedere a pulizia e disinfezione con disinfettanti ad azione battericida, fungicida, virucida, seguendo le indicazioni d’uso previste in etichetta/scheda tecnica. Le attrezzature non monouso che possono essere inserite in autoclave (macchine per tatuare autoclavabili, manipoli/grip, puntali/tip, tubi, pinze, forbici chirurgiche, altri utensili...), dovranno essere decontaminate, pulite e sterilizzate con un’autoclave a vapore idonea per strumenti cavi e porosi (tipo B a vuoto frazionato) conforme alle norme tecniche di riferimento.

Dpi e dispositivi medici. L’operatore deve utilizzare idonei dispositivi medici e di protezione individuale che includono mascherina chirurgica, guanti e occhiali o visiera, dotati di marchio CE ovvero autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l’emergenza Covid-19. In base al tipo di trattamento può essere previsto anche l’utilizzo di camici e/o grembiuli di plastica monouso, se vi è la possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti, e manicotti di plastica monouso, se il braccio dell’operatore entra a contatto con la zona da tatuare. Per le attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing, l’uso della mascherina chirurgica deve essere associato a visiere o schermi facciali. In caso di trattamenti che non consentono l’utilizzo della mascherina da parte del cliente, i dpi per le vie respiratorie e per gli occhi da indossare sono la semimaschera filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria e maschere o schermi facciali che garantiscano anche la protezione laterale.

L’importanza della formazione del personale. Al personale deve inoltre essere garantita un’adeguata informazione e formazione sull’utilizzo di dispositivi medici e dpi, con particolare riferimento alla necessità dell’uso esclusivo del dispositivo, all’importanza di non toccarne la parte esterna durante l’utilizzo e di procedere all’immediata igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili, come schermi facciali e visiere, fra un utilizzo e l’altro, e all’importanza di un’accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e gettato o manipolato per la sanificazione, se riutilizzabile. Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, Inail e Iss sottolineano anche la necessità di un’informazione adeguata per la collaborazione attiva dei clienti, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti dai Dpcm in vigore e da eventuali decreti e ordinanze regionali per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

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Fonte: INAIL

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DD MLPS del 9 dicembre 2020 n. 276

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DD MLPS del 9 dicembre 2020 n  276

DD MLPS del 9 dicembre 2020 n. 276

Misure incentivazione del lavoro agile

Efficacia del decreto direttoriale n. 276/2020 prorogata al 06.04.2021 dal Decreto Direttoriale n.67 del 09/03/2021

...

Articolo 1 (Misure in materia di lavoro agile in forma semplificata)

1. L'art. 2, comma 3, del decreto direttoriale n.226 del 28 ottobre 2020 è sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i dirigenti programmano, organizzano e concordano con i propri collaboratori le attività che richiedano la presenza in sede, limitando la compresenza nella medesima giornata lavorativa in modo tale da assicurare la presenza di non più di un dipendente per ciascuna stanza e comunque limitando l'attività in sede a quella strettamente necessaria per evitare l'interruzione del servizio. In ogni caso, l'attività in presenza non può svolgersi, per ciascun dipendente, per più di due giorni nella settimana lavorativa o, per i dipendenti impegnati in attività che devono essere svolte in presenza, come individuate dal presente decreto, per più di tre giorni a settimana. Nell'esercizio della programmazione i dirigenti privilegiano, per lo svolgimento dell'attività in presenza, il personale che ne faccia volontariamente richiesta.”

2. In applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2020 e del Decreto del Segretario generale n.176 del 7 dicembre 2020, l'efficacia delle disposizioni del decreto n.268 del 25 novembre 2020 della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari, con le integrazioni di cui al presente decreto, è prorogata fino al 15 gennaio 2021.
3. Il presente provvedimento è portato a conoscenza di tutti i dipendenti della Direzione generale e pubblicato sulla intranet istituzionale.

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Fonte: MLPS

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 34348 | 03 Dicembre 2020

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 03 dicembre 2020 n. 34348

Braccio incastrato nel rullo del nastro trasportatore.

La formazione e l'esperienza della vittima non hanno reso imprevedibile - fino all'abnormità - il pur incauto comportamento

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34348 Anno 2020
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE
Data Udienza: 18/11/2020

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bari, in data 16 maggio 2019, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bari, il 5 marzo 2018, aveva condannato V.P. alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (in specie artt. 70, comma 1, e 71, comma 3, d.lgs. n. 81/2008) contestato come commesso il 13 gennaio 2010 in danno di A.S.
Secondo la tesi accusatoria accolta nel giudizio di merito, in occasione dell'incidente che gli costò la vita, lo A.S., dipendente della Betonimpianti (società di cui il V.P. era amministratore delegato), stava rimuovendo materiali inerti dalla parte sottostante un nastro trasportatore (denominato linea A) della cui manutenzione egli era incaricato; contemporaneamente veniva segnalato da un centralinista a V.S. (nipote della vittima e a sua volta dipendente dalla stessa Società) l'arrivo di una betoniera da caricare sulla stessa linea; V.S. chiedeva allo zio se non fosse il caso di procedere al carico su altra linea (la B), ma A.S. rispondeva che era meglio provare il funzionamento della linea A. Perciò poco dopo V.S., che non aveva più in quel momento la possibilità di comunicare con la sala tecnica dove era posizionato il nastro della linea A, lo rimetteva in funzione, attivando i comandi per effettuare due cicli di carico; ma, dopo avere fermato la macchina al termine del primo ciclo e avendola nuovamente azionata per il secondo, notava sul monitor la comparsa del segnale di allarme tecnico; si recava quindi presso la sala tecnica, ove scopriva il corpo dello zio in posizione supina e adagiato sul nastro trasportatore, con il braccio sinistro incastrato nel rullo; gli operatori del 118 non potevano fare altro che constatarne il decesso.
Al V.P., nell'anzidetta qualità apicale, si rimprovera in sostanza di non avere adottato le necessarie cautele e misure, nonché i necessari dispositivi di sicurezza, per impedire infortuni del tipo di quello occorso allo A.S., dovuti al contatto del lavoratore con gli organi in movimento dell'impianto; di non avere indicato, nel redigere il documento di valutazione dei rischi relativi all'uso del macchinario, l'obbligo di procedere alle operazioni di manutenzione a macchina ferma; e di non avere posizionato nella zona dell'impianto qualsiasi segnaletica di sicurezza e di avviso di pericolo e di divieto.
La Corte barese ha disatteso la prospettazione difensiva, confermando la configurabilità delle violazioni addebitate al V.P. nella sua posizione datoriale ed escludendo che l'infortunio - che pure era stato cagionato anche dal comportamento imprudente dello A.S. - fosse dovuto a condotta eccezionale e imprevedibile del lavoratore, tale da interrompere il nesso causale e da esonerare da colpe l'imputato.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il V.P.. Il ricorso, corredato da un'ampia premessa riassuntiva, é articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, in primo luogo, con riguardo alla disposta inutilizzabilità delle dichiarazioni di V.S. (che aveva assunto la qualità di coimputato), sulle quali pure si era basata la ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte del perito e dei consulenti tecnici; in secondo luogo, con riguardo al fatto che l'incidente fu cagionato dalla condotta della persona offesa, gravemente imprudente e del tutto imprevedibile - e non meramente concausale -, a considerare che lo A.S. era soggetto compiutamente formato e informato per le mansioni che stava svolgendo; che il DVR indicava la specifica procedura di manutenzione del macchinario, che nella specie lo A.S. non aveva osservato, non avendo egli provveduto ad azionare l'apposita cordicella di fermo nastro. Conseguentemente non poteva parlarsi di manchevolezze nella redazione del D.V.R., tant'é che gli stessi giudici dell'appello riconoscono che, per la linea di carico contrassegnata dalla lettera B (del tutto identica a quella ove si verificò l'infortunio), il rischio affrontato dalla vittima era stato correttamente affrontato.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte distrettuale ha ritenuto fondato il rimprovero mosso al V.P. di non avere adottato le necessarie cautele, laddove l'incidente fu provocato unicamente dall'imprudente e imprevedibile operazione posta in essere dallo A.S., dipendente esperto e specificamente formato in ordine al rischio in esame: quand'anche il locale ove era posizionata la linea A fosse stato chiuso con porta e serratura e vi fossero ripari fissi quali carter, gabbie e reti rigide invalicabili, ciò non avrebbe influito sulla dinamica dell'evento; lo stesso é a dirsi per la minore o maggiore distanza del cordino di fermo nastro. Contesta poi il ricorrente che l'ispettore dello SPISAL M. abbia dichiarato che la partenza del secondo ciclo non fosse stata segnalata acusticamente, avendo egli dichiarato anche l'esatto contrario; ed allega altresì l'esponente che non ha avuto alcuna rilevanza concausale la censurata assenza di possibilità di comunicazione audio o visiva tra la sala tecnica e la centrale di comando dell'impianto.
2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al decorso causale, ribadendo l'imprevedibilità e l'imprevenibilità della condotta dello A.S., il quale, nonostante la sua comprovata esperienza e la sua formazione, non azionò la cordicella di fermo impianto. Una condotta, conclude l'esponente, qualificabile come causa esclusiva dell'accaduto.

3. Si dà atto che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria, in data 2 novembre 2020, una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso si appalesa manifestamente infondato nella parte in cui si censura la decisione di qualificare come inutilizzabili le dichiarazioni rese dal coimputato V.S., laddove - lo si ricava agevolmente dalla lettura della motivazione della sentenza - era stata la stessa difesa a sollevare la questione dell'inutilizzabilità di dette dichiarazioni. L'argomento é tanto più privo di consistenza in quanto é lo stesso ricorrente a dare per acquisito che la dinamica del sinistro (ossia ciò su cui V.S. avrebbe potuto riferire) «non é oggetto di rilievi o censure» (pag. 9 ricorso).
Nel prosieguo, il motivo di ricorso in esame risulta comunque infondato nell'enunciare due argomenti che costituiscono a ben vedere l'oggetto (anche) dei motivi di ricorso successivi: ossia l'idoneità del D.V.R. a delineare e prevenire il rischio nella specie concretizzatosi, nonché la natura eccezionale e imprevedibile del comportamento imprudente della vittima.
1.1. Invero, quanto al primo aspetto, é noto che il documento di valutazione dei rischi, previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; é compito del datore di lavoro, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l'evento (cfr. la recente Sez. 4, n. 27186 del 10/01/2019, D'Ottavio, Rv. 276703). La Corte di merito, con ampio e conducente percorso argomentativo, ha escluso che tale compito sia stato correttamente assolto dal V.P. nella sua qualità datoriale, evidenziando una serie di manchevolezze che, tra loro coordinate, hanno assunto rilevanza sul decorso causale dell'infortunio e che, ove non vi fossero state, avrebbero ragionevolmente evitato l'esito mortale dell'incidente. Il D.V.R., osserva la Corte barese (pag. 16 sentenza), non si é fatto carico di chiarire quali fossero le modalità comunicative audio-video tra la sala tecnica - ove si trovava il nastro trasportatore - e il comando della macchina ove operava il nipote della vittima: é chiaro che, se vi fosse stata la possibilità di comunicare fra i due protagonisti dell'episodio, V.S. non avrebbe azionato l'impianto mentre lo zio vi stava operando per rimuovere il materiale inerte. La Corte di merito ha altresì chiarito che il cordino di sicurezza era posizionato in modo del tutto inadeguato rispetto a quanto stabilito dalla normativa, sia per essere collocato solo su un lato del nastro, sia per la distanza eccessivamente ravvicinata rispetto al rullo (pag. 12 sentenza). Inoltre, é stato evidenziato che vi era totale carenza di dispositivi di sicurezza (sensori, fotocellule per far scattare l'arresto automatico dell'impianto, ecc.) che sollevassero il lavoratore da un onere di attenzione che si traduceva, di fatto, in un affidamento esclusivo del rischio a suo carico (pp. 13 e 20 sentenza). La Corte di merito ha altresì richiamato le prescrizioni di cui agli allegati V e VI al D.Lgs. 81/2008 (con particolare riguardo, rispettivamente, ai requisiti di sicurezza di elementi mobili e all'uso delle attrezzature di lavoro in cui siano presenti elementi mobili) per evidenziare come nel caso di specie le cautele ivi prescritte non fossero state adeguatamente attuate (pp. 15 - 16 sentenza). In definitiva, la Corte distrettuale ha ampiamente evidenziato gli elementi di lacunosità rispetto alle misure da adottare per prevenire i rischi del tipo di quello concretizzatosi in occasione dell'incidente.
1.2. Quanto all'aspetto concernente l'asserita esclusività della colpa dell'accaduto in capo alla vittima, tale da integrare un comportamento di tale abnorme imprudenza da non essere prevedibile né prevenibile, si rammenta il principio, affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 - dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247); oppure, quanto meno, che il rischio concretizzatosi rientri bensì nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, Sentenza n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222).
Di contro, l'impugnata sentenza (pp. 17 - 20) rende ampiamente ragione dell'impossibilità di qualificare il comportamento dello A.S. - quantunque indubbiamente caratterizzato da imprudenza e, come tale, idoneo a concorrere causalmente all'infortunio e al suo esito letale - come idoneo ad assorbire l'intera incidenza causale dell'evento mortale, rilevando di contro la prevedibilità ed evitabilità di un simile comportamento da parte dell'odierno ricorrente, ed essendo del resto di tutta evidenza che nell'ambito della sfera di rischio nella specie concretizzatasi rientrava anche la circostanza che l'operatore, nell'effettuare la manutenzione e la pulizia del nastro trasportatore in base alle sue mansioni, posizionasse la mano e il braccio all'interno di un macchinario pericoloso. Risulta comunque evidente, ed ampiamente argomentato dalla Corte di merito, che la formazione e l'esperienza del lavoratore non hanno reso imprevedibile fino all'abnormità il pur incauto comportamento dello A.S..

2. Gli aspetti fin qui evidenziati rendono evidente anche l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, in cui il ricorrente si diffonde nel cercare di argomentare circa l'asserita imprevedibilità del comportamento della vittima, di cui si é però rilevata l'insussistenza, nonché a proposito dell'asserita interruttività di detto comportamento nel decorso causale dell'infortunio: interruttività che, per le considerazioni appena svolte, non é in alcun modo configurabile.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 34348 Anno 2020.pdf
 
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COVID-19 | Documento tecnico scuola e trasporto pubblico locale

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Documento Tecnico sulla gestione del rischio SAR COV 2 trasporto pubblico

COVID-19 | Documento tecnico scuola e trasporto pubblico locale

INAIL, 7 dicembre 2020

Realizzato dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità, è stato condiviso con il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Coronavirus allo scopo di fornire elementi di riflessione in previsione del riavvio delle attività in presenza per tutti gli studenti di ogni ordine e grado, concentrando l’attenzione sul percorso casa-scuola, sullo studio in condivisione e sugli assembramenti in prossimità degli edifici scolastici.

In previsione della ripresa delle attività in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, l’Inail e l’Istituto superiore di sanità hanno elaborato un nuovo documento tecnico che fornisce dati ed elementi utili per la riflessione sulle misure di contrasto alla diffusione del nuovo Coronavirus nelle attività che avvengono al di fuori degli edifici scolastici, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, che può rappresentare una rilevante occasione di contagio per gli studenti e, più in generale, per tutta la popolazione.

Orari differenziati, mezzi aggiuntivi e più personale per i controlli. Nel documento, condiviso con il Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta del 4 dicembre, si sottolinea la necessità di creare un sistema di collaborazione diretta tra il mondo della scuola e chi assicura i servizi di mobilità per identificare e attivare misure organizzative specifiche, finalizzate a modulare la domanda, anche attraverso un’idonea differenziazione degli orari di accesso rispetto alle fasce orarie di punta, a rafforzare l’offerta di trasporto pubblico, anche mediante l’impiego di mezzi aggiuntivi di superficie resi disponibili dal privato in maniera mirata rispetto alla mappatura delle criticità emerse per linee, stazioni e orari, a potenziare il personale dedicato alle stazioni di scambio più critiche per afflusso, allo scopo di assicurare maggiore controllo per la prevenzione di assembramenti, e a incentivare la mobilità sostenibile, anche tramite accordi e/o sovvenzioni per l’utenza scolastica.

Importante promuovere la responsabilità individuale e il ricorso a forme alternative di mobilità. Altrettanto importanti sono le iniziative di comunicazione per promuovere la responsabilità individuale degli studenti e di tutti gli utenti dei servizi di trasporto, per la prevenzione di comportamenti che possano aumentare il rischio di contagio attraverso il rispetto delle regole cardine anti-Covid (uso costante e corretto della mascherina, distanziamento, igiene personale) e per favorire forme alternative di mobilità sostenibile, soprattutto nei contesti ad alta urbanizzazione, privilegiando il ricorso al trasporto pubblico da parte di chi ne ha realmente bisogno.

Limitare le iniziative di aggregazione spontanea extrascolastica. Anche i contesti di aggregazione non connessi ai trasporti, pur offrendo meno dati di analisi, meritano approfondimenti e azioni dedicate, soprattutto per il rischio di assembramenti nei luoghi di ritrovo in entrata e in uscita dalla scuola e in occasione di attività di studio in contesto extrascolastico. Le aggregazioni nei pressi della scuola, in entrata e in uscita, seppure minimizzate dalle misure organizzative messe in atto con la diversificazione degli orari, rappresentano un punto di criticità e richiedono l’applicazione di misure di prevenzione. In questi contesti è auspicabile il potenziamento di personale dedicato al controllo dei punti di accesso alle scuole e dei luoghi limitrofi agli istituti scolastici, per limitare le iniziative di aggregazione spontanea degli studenti.

Per lo studio in ambiente domestico valgono le regole per i contatti tra “non congiunti”. Per quanto riguarda le attività di studio in collaborazione, che sono parte del percorso di apprendimento e hanno un intrinseco valore positivo anche per l’interazione e la socialità che si crea tra coetanei, è nella responsabilità individuale degli studenti e dei loro genitori assicurare che, anche in questi momenti di aggregazione che si concretizzano prevalentemente in ambiente domestico, siano attuate le indicazioni e le misure di prevenzione previste per i contatti tra “non congiunti”, come il distanziamento e l’uso della mascherina.

...

Fonte: INAIL

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Nota MLPS n.18860 del 04/12/2020

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Nota MLPS n 18860 del 04 12 2020

Nota MLPS n.18860 del 04/12/2020

Oggetto: Aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.

Si informa che le tariffe adottate con il decreto interdirettoriale del 23 novembre 2012, per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, sono state aggiornate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di novembre 2020, pari a 0,996%.

Le tariffe aggiornate sono riportate nelle tabelle allegate.

[...] Segue in allegato

_______

Fonte: MLPS

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