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Circolare Min. della Salute n. 37560 del 18 agosto 2021

ID 14354 | | Visite: 1431 | News Sicurezza

Circolare Min  della Salute n  37560 del 18 agosto 2021

Circolare Min. della Salute n. 37560 del 18 agosto 2021 | Requisiti minimi di formazione della gente di mare

Estensione validità della certificazione dei corsi di primo e secondo livello First Aid e Medical Care per il personale imbarcato o in malattia

Premesso che il decreto legislativo 12 maggio 2015, n.71, emanato in attuazione della Direttiva 2012/35/UE, che modifica la Direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, individua il Ministero della Salute quale Autorità competente per il rilascio dei certificati di addestramento di cui al Capo VI, Regola VI/4, allegato I, definiti ai sensi dell’articolo 11, comma 2 (First Aid e Medical Care), si ricorda che le disposizioni contenute nella predetta normativa sono state rese operative dal Decreto del Ministro della Salute 16 giugno 2016 pubblicato nella gazzetta Ufficiale serie generale del 22 agosto 2016 n. 195.

Ai sensi dell’art 7 e dell’art 10 del predetto decreto, è stata effettuata una attività di verifica e di ricognizione dei corsi di formazione First Aid e Medical Care attivati sul territorio nazionale dal quale è emersa una sostanziale saturazione dei posti disponibili per i corsi di aggiornamento (c.d. refresh training), in particolare per quelli Medical care refresh per il secondo semestre 2021, nonostante l’aumento dei posti messi a disposizione da parte degli enti autorizzati. Si auspica che gli Enti sanitari accreditati possano venire incontro alla crescente domanda di corsi di aggiornamento First Aid e Medical Care anche rafforzando e flessibilizzando le modalità di erogazione dei corsi on-line, sincrona e asincrona, in sinergia con gli Usmaf-Sasn territorialmente competenti.

Tenuto conto di quanto sopra riportato e del perdurare dell’emergenza sanitaria, al fine di consentire anche al personale navigante imbarcato o in malattia di poter programmare in tempo la frequenza dei corsi di aggiornamento First Aid e Medical Care presso gli Enti sanitari autorizzati, si dispone che per quei marittimi ai quali il certificato di addestramento scade mentre sono imbarcati o in malattia, comunque entro la data del 31/12/2021, l’ammissione al solo corso di aggiornamento (sia First Aid che Medical Care) possa essere accettata entro il termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla data di sbarco o dalla data di fine della malattia. Pertanto, il 60° giorno successivo allo sbarco o alla data di fine malattia è da considerarsi il termine ultimo entro cui poter essere ammessi alla frequenza dei previsti corsi di aggiornamento (c.d. refresh training) senza necessità di ripetere il relativo corso di addestramento nella sua interezza. Decorsi i 60 gg. di cui sopra, si dovrà necessariamente ripetere l’intero corso di addestramento.

Al riguardo, appare opportuno ribadire che tale termine, utile per la frequenza del previsto aggiornamento (refresh), non deve essere inteso quale prolungamento della validità del relativo certificato di addestramento il quale, pertanto, alla scadenza, non consentirà più al marittimo di poter prendere imbarco.

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Fonte: Ministero della Salute

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Convenzione ILO C100 del 06 giugno 1951

ID 14329 | | Visite: 1354 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C100 del 06 giugno 1951

ID 14329 | 17.08.2021

Convenzione ILO C100 Uguaglianza di retribuzione, 1951.

Ginevra, 06 giugno 1951

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al principio di uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale, questione che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventinove giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951.

Articolo 1
Ai fini della presente convenzione:
a) il termine «retribuzione» comprende il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri emolumenti, pagati direttamente o indirettamente, in moneta o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo;
b) l’espressione «uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale» si riferisce ai tassi di retribuzione fissati senza discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 2
1. Ogni Stato membro dovrà, con mezzi conformi ai metodi in vigore per la fissazione dei tassi di retribuzione, incoraggiare e, nella misura in cui ciò sia compatibile con detti metodi, assicurare la applicazione a tutti i lavoratori del principio dell’uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale.
2. Questo principio potrà essere applicato mediante:
a) la legislazione nazionale;
b) qualsiasi sistema di fissazione della retribuzione stabilito o riconosciuto dalla legislazione;
c) contratti collettivi stipulati fra datori di lavoro e lavoratori;
d) una combinazione di questi diversi mezzi.

Articolo 3
1. Quando tali misure saranno di natura tale da facilitare l’applicazione della presente convenzione, saranno prese misure per incoraggiare la valutazione obiettiva degli impieghi sulla base delle attività che comportano.
2. I metodi da seguire per questa valutazione potranno costituire l’oggetto di decisioni, adottate sia dalle autorità competenti per quanto riguarda la fissazione dei tassi di retribuzione sia, qualora i tassi di retribuzione siano fissati mediante convenzioni collettive, dalle parti stipulanti queste convenzioni.
3. Le differenze fra i tassi di retribuzione che corrispondono, senza considerazione di sesso, a differenze risultanti da una tale valutazione obiettiva nei lavori da effettuare, non dovranno essere considerate come contrarie al principio di uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale.

Articolo 4
Ogni Stato membro collaborerà nel modo più conveniente con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, allo scopo di dare effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 5
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 6
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 7
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
b) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche;
c) i territori ai quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, i motivi per cui è inapplicabile;
d) i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione nei confronti di detti territori.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a. e b. del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b., c. e
d. del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 9, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 8
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche quando la dichiarazione indichi che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 9, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione della presente convenzione.

Articolo 9
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolata per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 12
Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.

Articolo 13
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 11 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 22 Maggio 1956, n. 741
Entrata in vigore: 23 Maggio 1953

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Allegato riservato Convenzione ILO C100 del 06 giugno 1951.pdf
ILO 1951
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Convenzione ILO C98 del 08 giugno 1949

ID 14322 | | Visite: 1276 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C98 del 08 giugno 1949

ID 14322 | 16.08.2021

Convenzione ILO C98 Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949.

Ginevra, 08 giugno 1949

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi l’8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte sull’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi primo luglio millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949.

Articolo 1
1. I lavoratori devono beneficiare di un’adeguata protezione contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a compromettere la libertà sindacale in materia di impiego.
2. Tale protezione deve in particolare applicarsi a quanto concerne gli atti che abbiano lo scopo di:
a) subordinare l’impiego di un lavoratore alla condizione che egli non aderisca ad un sindacato o smetta di far parte di un sindacato;
b) licenziare un lavoratore o portargli pregiudizio con ogni altro mezzo, a causa della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione ad attività sindacali al di fuori delle ore di lavoro, o, con il consenso del datore di lavoro, durante le ore di lavoro.

Articolo 2
1. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro devono beneficiare di un’adeguata protezione contro tutti gli atti di ingerenza delle une verso le altre, che si realizzino sia direttamente sia per mezzo di loro funzionari o membri, nella loro formazione, nel loro funzionamento e nella loro amministrazione.
2. Sono considerati in particolare atti di ingerenza ai sensi del presente articolo le misure tendenti a provocare la creazione di organizzazioni di lavoratori dominate da un datore di lavoro o da una organizzazione di datori di lavoro, o a sostenere delle organizzazioni di lavoratori con mezzi finanziari o in altro modo, allo scopo di porre queste organizzazioni sotto il controllo di un datore di lavoro o di una organizzazione di datori di lavoro.

Articolo 3
Ove necessario, devono essere creati organismi adeguati alle condizioni nazionali per garantire il rispetto del diritto di organizzazione definito dai precedenti articoli.

Articolo 4
Ove necessario, devono essere adottate misure adeguate alle condizioni nazionali per incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l’uso più vasti di procedimenti di negoziazione volontaria di convenzioni collettive fra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato, e le organizzazioni di lavoratori dall’altro, allo scopo di regolare con questo mezzo le condizioni di impiego.

Articolo 5
1. La legislazione nazionale dovrà determinare la misura delle garanzie previste dalla presente convenzione per quanto si riferisce alla loro applicazione alle forze armate e alla polizia.
2. In conformità ai principi stabiliti dal paragrafo 8 dell’articolo 19 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la ratifica di questa convenzione da parte di uno Stato membro non pregiudicherà alcuna legge, sentenza, consuetudine o accordo già esistenti che concedano ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente convenzione.

Articolo 6
La presente convenzione non concerne la condizione dei funzionari pubblici e non potrà, in alcun modo, essere interpretata a pregiudizio dei loro diritti o del loro Statuto.

Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 8
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 9
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
b) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche;
c) i territori ai quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, i motivi per cui è inapplicabile;
d) i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione nei confronti di detti territori.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a. e b. del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b., c. e d. del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di qualsiasi precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 10
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche quando la dichiarazione indichi che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione della presente convenzione.

Articolo 11
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 12
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 13
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 14
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e deciderà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 11 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 16
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 23 Marzo 1958, n. 367
Entrata in vigore: 18 Luglio 1951

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Allegato riservato Convenzione ILO C98 del 08 giugno 1949.pdf
ILO 1949
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Legge 4 agosto 2021 n. 116

ID 14294 | | Visite: 11284 | News Sicurezza

Legge 04 agosto 2021 n  116

Legge 4 agosto 2021 n. 116 / DAE extraospedalieri

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

(GU n.193 del 13.08.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 28.08.2021

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Art. 1. Programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

1. La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):

a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

4. Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali.

5. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2. Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all’articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l’installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.

2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

3. Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

Art. 3. Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»;
b) il titolo è sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici».

Art. 4. Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici
Art. 5. Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all’uso del DAE
Art. 6. Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»
Art. 7. Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni
Art. 8. Campagne di informazione e di sensibilizzazione
Art. 9. Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche 

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Convenzione ILO C96 del 08 giugno 1949

ID 14306 | | Visite: 1518 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C96 del 08 giugno 1949

ID 14244 | 14.08.2021

Convenzione ILO C96 Uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949.

Ginevra, 08 giugno 1949

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-second Session on 8 June 1949, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Fee-Charging Employment Agencies Convention, 1933, adopted by the Conference at its Seventeenth Session, which is included in the tenth item on the agenda of the session, and Having resolved that these proposals shall take the form of an international Convention, complementary to the Employment Service Convention, 1948, which provides that each Member for which the Convention is in force shall maintain or ensure the maintenance of a free public employment service, and Considering that such a service should be available to all categories of workers, adopts this first day of July of the year one thousand nine hundred and forty-nine the following Convention, which may be cited as the Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949:

Part I. General provisions

Article 1

1. For the purpose of this Convention the expression fee-charging employment agency means:
(a) employment agencies conducted with a view to profit, that is to say, any person, company, institution, agency or other organisation which acts as an intermediary for the purpose of procuring employment for a worker or supplying a worker for an employer with a view to deriving either directly or indirectly any pecuniary or other material advantage from either employer or worker; the expression does not include newspapers or other publications unless they are published wholly or mainly for the purpose of acting as intermediaries between employers and workers;
(b) employment agencies not conducted with a view to profit, that is to say, the placing services of any company, institution, agency or other organisation which, though not conducted with a view to deriving any pecuniary or other material advantage, levies from either employer or worker for the above services an entrance fee, a periodical contribution or any other charge.
2. This Convention does not apply to the placing of seamen.

Article 2
1. Each Member ratifying this Convention shall indicate in its instrument of ratification whether it accepts the provisions of Part II of the Convention, providing for the progressive abolition of fee-charging employment agencies conducted with a view to profit and the regulation of other agencies, or the provisions of Part III, providing for the regulation of fee-charging employment agencies including agencies conducted with a view to profit.
2. Any Member accepting the provisions of Part III of the Convention may subsequently notify the Director General that it accepts the provisions of Part II; as from the date of the registration of such notification by the Director-General, the provisions of Part III of the Convention shall cease to be applicable to the Member in question and the provisions of Part II shall apply to it.

Part II. Progressive abolition of fee-charging employment agencies conducted with a view to profit and regulation of other agencies

Article 3
1. Fee-charging employment agencies conducted with a view to profit as defined in paragraph 1 (a) of Article 1 shall be abolished within a limited period of time determined by the competent authority.
2. Such agencies shall not be abolished until a public employment service is established.
3. The competent authority may prescribe different periods for the abolition of agencies catering for different classes of persons.

Article 4
1. During the period preceding abolition, fee-charging employment agencies conducted with a view to profit:
(a) shall be subject to the supervision of the competent authority; and
(b) shall only charge fees and expenses on a scale submitted to and approved by the competent authority or fixed by the said authority.
2. Such supervision shall be directed more particularly towards the elimination of all abuses connected with the operations of fee-charging employment agencies conducted with a view to profit.
3. For this purpose, the competent authority shall consult, by appropriate methods, the employers' and workers' organisations concerned.

Article 5
1. Exceptions to the provisions of paragraph 1 of Article 3 of this Convention shall be allowed by the competent authority in exceptional cases in respect of categories of persons, exactly defined by national laws or regulations, for whom appropriate placing arrangements cannot conveniently be made within the framework of the public employment service, but only after consultation, by appropriate methods, with the organisations of employers and workers concerned.
2. Every fee-charging employment agency for which an exception is allowed under this Article--
(a) shall be subject to the supervision of the competent authority;
(b) shall be required to be in possession of a yearly licence renewable at the discretion of the competent authority;
(c) shall only charge fees and expenses on a scale submitted to and approved by the competent authority or fixed by the said authority;
(d) shall only place or recruit workers abroad if permitted to do so by the competent authority and under conditions determined by the laws or regulations in force.

Article 6
Fee-charging employment agencies not conducted with a view to profit as defined in paragraph 1 (b) of Article 1:
(a) shall be required to have an authorisation from the competent authority and shall be subject to the supervision of the said authority;
(b) shall not make any charge in excess of the scale of charges submitted to and approved by the competent authority or fixed by the said authority, with strict regard to the expenses incurred; and
(c) shall only place or recruit workers abroad if permitted so to do by the competent authority and under conditions determined by the laws or regulations in force.

Article 7
The competent authority shall take the necessary steps to satisfy itself that non-fee-charging employment agencies carry on their operations gratuitously.

Article 8
Appropriate penalties, including the withdrawal when necessary of the licences and authorisations provided for by this Convention, shall be prescribed for any violation of the provisions of this Part of the Convention or of any laws or regulations giving effect to them.

Article 9
There shall be included in the annual reports to be submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation all necessary information concerning the exceptions allowed under Article 5, including more particularly information concerning the number of agencies for which such exceptions are allowed and the scope of their activities, the reasons for the exceptions, and the arrangements for supervision by the competent authority of the activities of the agencies concerned.

Part III. Regulation of fee-charging employment agencies

Article 10
Fee-charging employment agencies conducted with a view to profit as defined in paragraph 1 (a) of Article 1:
(a) shall be subject to the supervision of the competent authority;
(b) shall be required to be in possession of a yearly licence renewable at the discretion of the competent authority;
(c) shall only charge fees and expenses on a scale submitted to and approved by the competent authority or fixed by the said authority;
(d) shall only place or recruit workers abroad if permitted so to do by the competent authority and under conditions determined by the laws or regulations in force.

Article 11
Fee-charging employment agencies not conducted with a view to profit as defined in paragraph 1 (b) of Article 1:
(a) shall be required to have an authorisation from the competent authority and shall be subject to the supervision of the said authority;
(b) shall not make any charge in excess of the scale of charges submitted to and approved by the competent authority or fixed by the said authority with strict regard to the expenses incurred; and
(c) shall only place or recruit workers abroad if permitted so to do by the competent authority and under conditions determined by the laws or regulations in force.

Article 12
The competent authority shall take the necessary steps to satisfy itself that non-fee-charging employment agencies carry on their operations gratuitously.

Article 13
Appropriate penalties, including the withdrawal when necessary of the licences and authorisations provided for by this Convention, shall be prescribed for any violation of the provisions of this Part of the Convention or of any laws or regulations giving effect to them.

Article 14
There shall be included in the annual reports to be submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation all necessary information concerning the arrangements for supervision by the competent authority of the activities of fee-charging employment agencies including more particularly agencies conducted with a view to profit.

Part IV. Miscellaneous provisions

Article 15
1. In the case of a Member the territory of which includes large areas where, by reason of the sparseness of the population or the stage of development of the area, the competent authority considers it impracticable to enforce the provisions of this Convention, the authority may exempt such areas from the application of this Convention either generally or with such exceptions in respect of particular undertakings or occupations as it thinks fit.
2. Each Member shall indicate in its first annual report upon the application of this Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any areas in respect of which it proposes to have recourse to the provisions of the present Article and shall give the reasons for which it proposes to have recourse thereto; no Member shall, after the date of its first annual report, have recourse to the provisions of the present Article except in respect of areas so indicated.
3. Each Member having recourse to the provisions of the present Article shall indicate in subsequent annual reports any areas in respect of which it renounces the right to have recourse to the provisions of the present Article.

Part V. Final provisions

Article 16
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 17
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 18
1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate --
(a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
(b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
(c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
(d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the position.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservation made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 20, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 19
1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.
2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.
3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 20, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

Article 20
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 21
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 22
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 23
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 24
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 20 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 25
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 18 Luglio 1951

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ILO 1949
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Convenzione ILO C94 del 08 giugno 1949

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Convenzione ILO C94 del 08 giugno 1949

ID 14291 | 13.08.2021

Convenzione ILO C94 Clausole di lavoro (contratti pubblici), 1949.

Ginevra, 08 giugno 1949

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l’8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alle clausole di lavoro nei contratti stipulati da un’autorità pubblica, questione che costituisce il sesto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventinove giugno millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulle clausole di lavoro (contratti pubblici), 1949.

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica ai contratti che riuniscono le seguenti condizioni:
a) una almeno delle parti nel contratto sia un’autorità pubblica;
b) l’esecuzione del contratto comporti:
i) l’impiego di fondi da parte di un’autorità pubblica,
ii) l’impiego di lavoratori dall’altra parte del contratto;
c) il contratto sia stipulato in vista
i) della costruzione, trasformazione, riparazione o demolizione di opere pubbliche,
ii) della fabbricazione, montaggio, manutenzione o trasporto di materiali, forniture o utensili,
iii) dell’esecuzione o fornitura di servizi;
d) il contratto sia stipulato da un’autorità centrale di uno Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la convenzione.
2. L’autorità competente stabilirà i quale misura e a quali condizioni la convenzione si applicherà ai contratti stipulati dalle autorità che non siano le autorità centrali.
3. La presente convenzione si applica alle opere eseguite da subtraenti o da cessionari di contratti; l’autorità competente adotterà misure appropriate per garantire l’applicazione della convenzione a dette opere.
4. I contratti che comportano l’impiego di fondi pubblici per un importo che non superi un limite fissato dall’autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ove tali organizzazioni esistano, potranno essere esonerati dall’applicazione della presente convenzione.
5. L’autorità competente potrà, previa consultazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ove tali organizzazioni esistano, escludere dal campo di applicazione della presente convenzione le persone che occupano posti direttivi o di carattere tecnico o scientifico, le cui condizioni di impiego non sono regolate dalla legislazione nazionale, da una convenzione collettiva o da una sentenza arbitrale, e che non effettuano normalmente un lavoro manuale.

Articolo 2
1. I contratti ai quali si applica la presente convenzione dovranno contenere delle clausole che garantiscano ai lavoratori interessati salari (incluse le indennità), durata di lavoro e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle stabilite per un lavoro dello stesso genere nella professione o nell’industria interessate della stessa regione:
a) sia per mezzo di contratti collettivi o per mezzo di un’altra procedura concordata di contrattazione fra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che rappresentano rispettivamente una proporzione considerevole dei datori di lavoro e dei lavoratori della professione o dell’industria interessate;
b) sia per mezzo di sentenza arbitrale;
c) sia per mezzo della legislazione nazionale.
2. Quando le condizioni di lavoro menzionate al paragrafo precedente non siano regolate, nella regione in cui il lavoro viene effettuato, in una delle forme indicate più sopra, le clausole che dovranno essere inserite nei contratti garantiranno ai lavoratori interessati salari (incluse le indennità), durata di lavoro e altre condizioni di lavoro che non siano meno favorevoli:
a) delle condizioni stabilite per mezzo di convenzione collettiva o per mezzo di un’altra procedura concordata di contrattazione, per mezzo di sentenza arbitrale per mezzo della legislazione nazionale, per un lavoro dello stesso genere nella professione o nell’industria interessate della regione analoga più vicina;
b) del livello generale cui si attengono i datori di lavoro che appartengono alla stessa professione o alla stessa industria della parte con la quale il contratto viene stipulato e che si trovano in analoghe circostanze.
3. L’autorità competente stabilirà le modalità delle clausole da inserire nei contratti e tutte le modifiche di tali modalità nella forma considerata più appropriata alle condizioni nazionali, previa consultazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ove tali organizzazioni esistano.
4. L’autorità competente adotterà misure appropriate, quali la pubblicazione di annunci relativi ai capitolati d’oneri o qualsiasi altra misura che permetta ai concorrenti di conoscere i termini delle clausole.

Articolo 3
Quando disposizioni appropriate relative alla salute, alla sicurezza e al benessere dei lavoratori occupati nell’esecuzione di contratti non siano già applicabili in virtù della legislazione nazionale, di una convenzione collettiva o di una sentenza arbitrale, l’autorità competente deve adottare misure adeguate per garantire ai lavoratori interessati condizioni di salute, di sicurezza e di benessere giuste e ragionevoli.

Articolo 4
Le leggi, i regolamenti o altri strumenti che danno effetto alle disposizioni della presente convenzione:
a) devono:
i) essere portati a conoscenza di tutti gli interessati,
ii) precisare le persone incaricate di garantirne l’esecuzione,
iii) esigere che siano collocati avvisi in modo visibile negli stabilimenti o in altri luoghi di lavoro, allo scopo di informare i lavoratori sulle loro condizioni di lavoro;
b) devono, a meno che non siano in vigore altre misure che garantiscano una applicazione effettiva delle disposizioni considerate, prevedere:
i) il mantenimento di registri adeguati che indichino la durata di lavoro effettuata e i salari pagati ai lavoratori interessati,
ii) un sistema di ispezione atto a garantirne l’applicazione effettiva.

Articolo 5
1. Sanzioni adeguate, quali il rifiuto di contrattare o qualsiasi altra misura pertinente, saranno applicate nel caso in cui non si siano osservate e applicate le disposizioni delle clausole di lavoro incluse nei contratti pubblici.
2. Si dovranno adottare misure appropriate, sia per mezzo di ritenute sui pagamenti dovuti ai termini del contratto, sia in qualsiasi altro modo, allo scopo di permettere ai lavoratori interessati di ottenere i salari ai quali hanno diritto.

Articolo 6
I rapporti annuali che devono essere presentati ai termini dell’articolo 22 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro dovranno contenere informazioni complete sulle misure che danno effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 7
1. Quando il territorio di uno Stato membro comprenda vaste regioni in cui, data la scarsità dell’insediamento della popolazione o il livello di sviluppo, l’autorità competente ritenga impraticabile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, essa può, previa consultazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori ove tali organizzazioni esistano, esonerare dette regioni dall’applicazione della convenzione, sia in via generale, sia con le eccezioni che essa giudichi appropriate nei confronti di determinate imprese e di determinati lavori.
2. Ogni Stato membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale da sottoporre sull’applicazione della presente convenzione in virtù dell’articolo 22 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le regioni per le quali si proponga di far ricorso alle disposizioni del presente articolo, e deve precisare i motivi che lo inducono a far ricorso a queste disposizioni. In seguito, nessuno Stato membro potrà ricorrere alle disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.
3. Ogni Stato membro che faccia ricorso alle disposizioni del presente articolo deve riconsiderare, ad intervalli che non superino i tre anni e in consultazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ove tali organizzazioni esistano, la possibilità di estendere l’applicazione della presente convenzione alle regioni esonerate in virtù del paragrafo 1.
4. Ogni Stato membro che faccia ricorso alle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi successivi rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia al diritto di ricorrere a dette disposizioni, e qualsiasi progresso che potrà essere stato effettuato in vista dell’applicazione progressiva della presente convenzione in tali regioni.

Articolo 8
L’autorità competente potrà sospendere temporaneamente l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione previa consultazione con le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori, ove tali organizzazioni esistano, in casi di forza maggiore o di avvenimenti che presentino un pericolo per il benessere o la sicurezza nazionali.

Articolo 9
1. La presente convenzione non si applica ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della convenzione per lo Stato membro interessato.
2. La denuncia della convenzione non pregiudicherà l’applicazione delle disposizioni ai contratti stipulati prima che la denuncia abbia avuto effetto.

Articolo 10
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 11
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la rispettiva ratifica sarà stata registrata.

Articolo 12
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna a che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
b) i territori per i quali esso si impegna a che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche;
c) i territori ai quali la convenzione è inapplicabile e, in questi casi, i motivi per cui essa non è applicabile;
d) i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione nei confronti di detti territori.
2. Gli obblighi di cui ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare mediante una nuova dichiarazione totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b), c) e
d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 14, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di qualsiasi dichiarazione precedente e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 13
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante una successiva dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una precedente dichiarazione.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata, in conformità alle disposizioni dell’articolo 14, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di una precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione di questa convenzione.

Articolo 14
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale in cui essa è entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 15
1. II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro renderà nota a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 16
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 17
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 18
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione per la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 14 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 19
II testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 20 Settembre 1952

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ILO 1949
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Convenzione ILO C91 del 08 giugno 1949

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Convenzione ILO C91 del 08 giugno 1949

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Convenzione ILO C91 Ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949.

Ginevra, 18 giugno 1949

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l’8 giugno 1949 per la sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione parziale della convenzione sulle ferie pagate dei marittimi, 1946, adottata dalla Conferenza nella sua ventottesima sessione, questione compresa nel dodicesimo punto all’ordine del giorno della sessione,
Considerato che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949.

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave che effettua la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprietà pubblica o privata, destinata, per fini commerciali, al trasporto di merci o di passeggeri e immatricolata in un territorio per il quale sia in vigore la presente convenzione.
2. La legislazione nazionale determinerà in quali casi si considererà che una nave effettui la navigazione marittima.
3. La presente convenzione non si applica:
a. ai battelli in legno di costruzione primitiva, quali sambuchi o giunche;
b. alle navi destinate alla pesca o ad operazioni in diretta relazione con questa attività, alle navi destinate alla caccia alla foca o ad operazioni similari;
c. alle imbarcazioni che navigano nelle acque di un estuario.
4. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive potranno prevedere l’esenzione dalle disposizioni della presente convenzione per le navi la cui stazza lorda registrata è inferiore a 200 tonnellate. 

Articolo 2
1. La presente convenzione si applica a tutte le persone che sono impiegate con una qualsiasi funzione a bordo di una nave, ad eccezione:
a. del pilota che non sia membro dell’equipaggio;
b. del medico che non sia membro dello stato maggiore;
c. del personale infermiero o ospedaliero impiegato esclusivamente in lavori di infermeria e che non faccia parte dell’equipaggio;
d. delle persone che lavorino esclusivamente per proprio conto o rimunerate solo mediante partecipazione;
e. delle persone che non ricevano rimunerazione per i loro servizi o che siano rimunerate unicamente con un salario o stipendio nominale;
f. delle persone impiegate a bordo da un datore di lavoro che non sia l’armatore, ad eccezione degli ufficiali o operatori di radio al servizio di una società di radiotelegrafia;
g. dei lavoratori portuali itineranti che non siano membri dell’equipaggio;
h. delle persone impiegate a bordo delle navi destinate alla caccia alla balena, a bordo delle officine galleggianti, o a qualsiasi altro titolo per i fini della caccia alla balena o di operazioni similari, alle condizioni regolate dalle disposizioni di una speciale convenzione collettiva per balenieri o di una convenzione analoga stipulata da un’organizzazione della gente di mare, che determini i tassi di salario, la durata del lavoro e le altre condizioni di servizio;
i. delle persone impiegate nel porto, che non siano ordinariamente impiegate in navigazione.
2. L’autorità competente può previa consultazione con le organizzazioni interessate di armatori e di gente di mare, esentare dall’applicazione della presente convenzione i capitani, i capitani in seconda e i comandanti di macchina ai quali la legislazione nazionale o le convenzioni collettive assicurino condizioni di servizio almeno altrettanto favorevoli, per quanto riguarda le ferie pagate, di quelle previste dalla presente convenzione.

 Articolo 3
1. Ogni persona alla quale si applichi la presente convenzione ha diritto dopo dodici mesi di servizio continuo, a ferie annuali pagate la cui durata sarà:
a. per i capitani o gli ufficiali dell’equipaggio, nonché per gli ufficiali o operatori di radio, di almeno diciotto giorni lavorativi per ogni anno di servizio;
b. per gli altri membri dell’equipaggio, di almeno dodici giorni lavorativi per ogni anno di servizio.
2. Ogni persona che abbia prestato almeno sei mesi di servizio ininterrotto avrà diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell’equipaggio, nonché di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell’equipaggio
3. Ogni persona licenziata, senza che vi sia stata alcuna colpa da parte sua, prima di aver prestato sei mesi di servizio ininterrotto, avrà diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell’equipaggio, nonché di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell’equipaggio.
4. Al fine di determinare l’epoca alla quale le ferie sono dovute:
a. qualsiasi servizio effettuato che non sia prescritto nel contratto di assunzione marittimo è incluso nel calcolo del periodo di servizio ininterrotto;
b. le interruzioni di servizio di breve durata, che non siano imputabile ad atto o colpa dell’interessato e che non superino un totale di sei settimane in tutto il periodo di dodici mesi, non devono essere considerate un’interruzione alla continuità del periodo di servizio che le precede o che le segue;
c. la continuità del servizio non deve essere considerata interrotta da qualsiasi cambiamento nella gestione o proprietà della nave o delle navi a bordo della quale o delle quali l’interessato ha prestato servizio.
5. Non sono calcolati agli effetti delle ferie annuali pagate:
a. i giorni festivi ufficiali o stabiliti dalla consuetudine;
b. le interruzioni di servizio dovute a malattia o ad infortunio.
6. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere il frazionamento delle ferie annuali dovute in virtù della presente convenzione o l’accumularsi delle ferie acquisite nel corso di un anno con ferie successive.
7. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere che le ferie annuali dovute in virtù della presente convenzione potranno essere sostituite, in casi molto eccezionali quando lo richiedano le necessità del servizio, da un’indennità in danaro almeno equivalente alla rimunerazione prevista all’articolo 5.

Articolo 4
1. Quando delle ferie annuali sono dovute, esse verranno concesse di comune accordo alla prima occasione, tenuto conto delle necessità del servizio.
2. Nessuno potrà essere obbligato senza il proprio consenso a prendere le ferie annuali che gli sono dovute in un porto che non appartenga al territorio in cui egli è stato assunto o a quello in cui egli risiede. Con riserva di questa disposizione, le ferie saranno accordate in un porto previsto dalla legislazione nazionale o dalle convenzioni collettive.

Articolo 5
1. Ogni persona che prenda le ferie in virtù dell’articolo 3 della presente convenzione deve ricevere per tutta la durata delle ferie la sua abituale remunerazione.
2. La remunerazione abituale pagabile in conformità al paragrafo precedente, che potrà comprendere una indennità adeguata per il cibo, sarà calcolata nel modo prescritto dalla legislazione nazionale o fissato da una convenzione collettiva.

Articolo 6
Con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 dell’articolo 3, sarà considerato nullo qualsiasi accordo che implichi rinuncia al diritto alle ferie annuali pagate o rinuncia a dette ferie.

Articolo 7
Ogni persona che abbandoni il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di aver preso le ferie che le spettano, deve ricevere per ogni giorno di ferie dovute in virtù della presente convenzione l’ammontare della rimunerazione prevista all’articolo 5.

Articolo 8
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve garantire l’applicazione effettiva delle sue disposizioni.

Articolo 9
Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l’efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine od accordo tra gli armatori e la gente di mare che assicuri condizioni più favorevoli di quelle previste dalla convenzione stessa.

Articolo 10
1. Si potrà dar esecuzione alla presente convenzione per mezzo: a) di norme legislative: b) di convenzioni collettive stipulate tra armatori e gente di mare; c) di una combinazione della legislazione nazionale e delle convenzioni collettive stipulate tra armatori e gente di mare. Salvo disposizione contraria, le norme della presente convenzione si applicheranno a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di uno Stato membro che abbia ratificato la convenzione e a qualsiasi persona impiegata su una tale nave.
2. Quando sia data esecuzione ad una disposizione della presente convenzione per mezzo di una convenzione collettiva, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio sia in vigore la convenzione collettiva, nonostante le disposizioni previste all’articolo 8 della presente convenzione, non sarà obbligato ad adottare le misure previste in detto articolo per quanto riguarda le disposizioni della convenzione che saranno entrate in vigore per mezzo della convenzione collettiva.
3. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione fornirà al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro informazioni sulle misure adottate per l’applicazione, e in particolare indicazioni precise su tutte le convenzioni collettive che danno effetto a tale o a tal’altra disposizione e che sono in vigore alla data alla quale lo Stato membro ratifica la presente convenzione.
4. Ogni Stato membro che abbia ratificato la convenzione si impegna a partecipare, per mezzo di una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che venga istituito al fine di prendere in esame le misure adottate per dare esecuzione alla convenzione, nel quale siano rappresentati i governi e le organizzazioni degli armatori e della gente di mare e al quale assistano, a titolo consultivo, rappresentanti della Commissione paritaria marittima dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
5. Il Direttore generale sottoporrà al comitato un riassunto delle informazioni che avrà ricevute in esecuzione al paragrafo 3 di cui sopra.
6. Il comitato esaminerà se le convenzioni collettive, sulle quali esso sarà provvisto di un rapporto, prevedono delle condizioni che diano piena esecuzione alle disposizioni della convenzione. Ogni Stato membro che abbia notificato la convenzione si impegna a tener conto di ogni osservazione o suggerimento sull’applicazione della convenzione fatti dal comitato; esso si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare che facciano parte di una convenzione collettiva, prevista al paragrafo 1, ogni osservazione o suggerimento del suddetto comitato circa l’idoneità di tale convenzione collettiva ai fini della esecuzione delle disposizioni della convenzione.

Articolo 11
Ai fini dell’articolo 17 della convenzione sulle ferie pagate dei marittimi, 1936, la presente convenzione deve essere considerata convenzione di revisione di detta convenzione.

Articolo 12
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 13
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui saranno state registrate le ratifiche di nove dei seguenti paesi: Stati Uniti d’America, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia. Portogallo, Svezia e Turchia, essendo inteso che, di questi nove paesi cinque almeno dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di una stazza lorda di almeno un milione di tonnellate registrate. Questa disposizione ha lo scopo di facilitare, incoraggiare ed affrettare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro sei mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 14
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della tacoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 15
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione dell’ultima ratifica necessaria per l’entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 16
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione dell’ultima ratifica necessaria per l’entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 17
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

 Articolo 18
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 14 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b. a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 19
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 19 ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 14 settembre 1967

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26° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 14280 | | Visite: 2547 | Decreti Sicurezza lavoro

26° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche 

ID 14280 | 11 Agosto 2021

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 52 dell'11 Agosto 2021

Con il Decreto direttoriale n. 52 dell' 11 agosto2021, è stato adottato il ventiseiesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto è composto da sei articoli:

- Articolo 1 Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati
- Articolo 2 Variazione delle abilitazioni
- Articolo 3 Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati
- Articolo 4 Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati
- Articolo 5 Elenco dei soggetti abilitati
- Articolo 6 Obblighi dei soggetti abilitati

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Collegati:

Messaggio INPS n. 2842 del 6 agosto 2021

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Messaggio INPS n  2842 del 6 agosto 2021

Messaggio INPS n. 2842 del 6 agosto 2021

COVID-19: proroga al 31 ottobre 2021 dello smartworking per i lavoratori fragili

Con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, l'INPS ha fornito indicazioni sulla tutela per la quarantena dei lavoratori cosiddetti "fragili" e per la malattia da COVID-19, come prevista dall'art. 26 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).

Nel ribadire che la tutela accordata dal comma 2 dell'art. 26 è riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, l'Istituto evidenzia invece l'avvenuta proroga fino al 31 ottobre 2021 della previsione secondo cui i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art. 9 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105).

...

Fonte: MLPS

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Convenzione ILO C90 del 17 giugno 1948

ID 14237 | | Visite: 1306 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C90 del 17 giugno 1948

ID 14237 | 07.08.2021

Convenzione ILO C90 Lavoro notturno dei fanciulli (industria) (riveduta), 1948.

San Francisco, 17 giugno 1948

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at San Francisco by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-first Session on 17 June 1948, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919, adopted by the Conference at its First Session, which is the tenth item on the agenda of the session, and Considering that these proposals must take the form of an international Convention, adopts this tenth day of July of the year one thousand nine hundred and forty-eight the following Convention, which may be cited as the Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1
1. For the purpose of this Convention, the term industrial undertaking includes particularly:
(a) mines, quarries, and other works for the extraction of minerals from the earth;
(b) undertakings in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up or demolished, or in which materials are transformed, including undertakings engaged in shipbuilding or in the generation, transformation or transmission of electricity or motive power of any kind;
(c) undertakings engaged in building and civil engineering work, including constructional, repair, maintenance, alteration and demolition work;
(d) undertakings engaged in the transport of passengers or goods by road or rail, including the handling of goods at docks, quays, wharves, warehouses or airports.
2. The competent authority shall define the line of division which separates industry from agriculture, commerce and other non-industrial occupations.
3. National laws or regulations may exempt from the application of this Convention employment on work which is not deemed to be harmful, prejudicial, or dangerous to young persons in family undertakings in which only parents and their children or wards are employed.

Article 2
1. For the purpose of this Convention the term night signifies a period of at least twelve consecutive hours.
2. In the case of young persons under sixteen years of age, this period shall include the interval between ten o'clock in the evening and six o'clock in the morning.
3. In the case of young persons who have attained the age of sixteen years but are under the age of eighteen years, this period shall include an interval prescribed by the competent authority of at least seven consecutive hours falling between ten o'clock in the evening and seven o'clock in the morning; the competent authority may prescribe different intervals for different areas, industries, undertakings or branches of industries or undertakings, but shall consult the employers' and workers' organisations concerned before prescribing an interval beginning after eleven o'clock in the evening.

Article 3
1. Young persons under eighteen years of age shall not be employed or work during the night in any public or private industrial undertaking or in any branch thereof except as hereinafter provided for.
2. For purposes of apprenticeship or vocational training in specified industries or occupations which are required to be carried on continuously, the competent authority may, after consultation with the employers' and workers' organisations concerned, authorise the employment in night work of young persons who have attained the age of sixteen years but are under the age of eighteen years.
3. Young persons employed in night work in virtue of the preceding paragraph shall be granted a rest period of at least thirteen consecutive hours between two working periods.
4. Where night work in the baking industry is prohibited for all workers, the interval between nine o'clock in the evening and four o'clock in the morning may, for purposes of apprenticeship or vocational training of young persons who have attained the age of sixteen years, be substituted by the competent authority for the interval of at least seven consecutive hours falling between ten o'clock in the evening and seven o'clock in the morning prescribed by the authority in virtue of paragraph 3 of Article 2.

Article 4
1. In countries where the climate renders work by day particularly trying, the night period and barred interval may be shorter than that prescribed in the above articles if compensatory rest is accorded during the day.
2. The provisions of Articles 2 and 3 shall not apply to the night work of young persons between the ages of sixteen and eighteen years in case of emergencies which could not have been controlled or foreseen, which are not of a periodical character, and which interfere with the normal working of the industrial undertaking.

Article 5
The prohibition of night work may be suspended by the government, for young persons between the ages of sixteen and eighteen years, when in case of serious emergency the public interest demands it.

Article 6
1. The laws or regulations giving effect to the provisions of this Convention shall:
(a) make appropriate provision for ensuring that they are known to the persons concerned;
(b) define the persons responsible for compliance therewith;
(c) prescribe adequate penalties for any violation thereof;
(d) provide for the maintenance of a system of inspection adequate to ensure effective enforcement; and
(e) require every employer in a public or private industrial undertaking to keep a register, or to keep available official records, showing the names and dates of birth of all persons under eighteen years of age employed by him and such other pertinent information as may be required by the competent authority.
2. The annual reports submitted by Members under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation shall contain full information concerning such laws and regulations and a general survey of the results of the inspections made in accordance therewith.

PART II. SPECIAL PROVISIONS FOR CERTAIN COUNTRIES

Article 7
1. Any Member which, before the date of the adoption of the laws or regulations permitting the ratification of this Convention, had laws or regulations restricting the night work of young persons in industry which provide for an age-limit lower than eighteen years may, by a declaration accompanying its ratification, substitute an age-limit lower than eighteen years, but in no case lower than sixteen years, for the age-limit prescribed in paragraph 1 of Article 3.
2. Any Member which has made such a declaration may at any time cancel that declaration by a subsequent declaration.
3. Every Member for which a declaration made in virtue of paragraph 1 of this Article is in force shall indicate each year in its annual report upon the application of this Convention the extent to which any progress has been made with a view to the full application of the provisions of the Convention.

Article 8
1. The provisions of Part I of this Convention shall apply to India subject to the modifications set forth in this Article.
2. The said provisions shall apply to all territories in respect of which the Indian legislature has jurisdiction to apply them.
3. The term industrial undertaking shall include:
(a) factories as defined in the Indian Factories Act;
(b) mines to which the Indian Mines Act applies;
(c) railways and ports.
4. Article 2, paragraph 2, shall apply to young persons who have attained the age of thirteen years but are under the age of fifteen years.
5. Article 2, paragraph 3, shall apply to young persons who have attained the age of fifteen years but are under the age of seventeen years.
6. Article 3, paragraph 1, and Article 4, paragraph 1, shall apply to young persons under the age of seventeen years.
7. Article 3, paragraphs 2, 3 and 4, Article 4, paragraph 2, and Article 5 shall apply to young persons who have attained the age of fifteen years but are under the age of seventeen years.
8. Article 6, paragraph 1 (e), shall apply to young persons under the age of seventeen years.

Article 9
1. The provision of Part I of this Convention shall apply to Pakistan subject to the modifications set forth in this Article.
2. The said provisions shall apply to all territories in respect of which the Pakistan legislature has jurisdiction to apply them.
3. The term industrial undertaking shall include:
(a) factories as defined in the Factories Act;
(b) mines to which the Mines Act applies;
(c) railways and ports.
4. Article 2, paragraph 2, shall apply to young persons who have attained the age of thirteen years but are under the age of fifteen years.
5. Article 2, paragraph 3, shall apply to young persons who have attained the age of fifteen years but are under the age of seventeen years.
6. Article 3, paragraph 1, and Article 4, paragraph 1, shall apply to young persons under the age of seventeen years.
7. Article 3, paragraphs 2, 3 and 4, Article 4, paragraph 2, and Article 5 shall apply to young persons who have attained the age of fifteen years but are under the age of seventeen years.
8. Article 6, paragraph 1 (e), shall apply to young persons under the age of seventeen years.

Article 10
1. The International Labour Conference may, at any session at which the matter is included in its agenda, adopt by a two-thirds majority draft amendments to any one or more of the preceding articles of Part II of this Convention.
2. Any such draft amendment shall state the Member or Members to which it applies and shall, within the period of one year or, in exceptional circumstances, of eighteen months from the closing of the session of the Conference, be submitted by the Member or Members to which it applies to the authority or authorities within whose competence the matter lies, for the enactment of legislation or other action.
3. Each such Member will, if it obtains the consent of the authority or authorities within whose competence the matter lies, communicate the formal ratification of the amendment to the Director-General of the International Labour Office for registration.
4. Any such draft amendment shall take effect as an amendment to this Convention on ratification by the Member or Members to which it applies.

PART III. FINAL PROVISIONS

Article 11
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 12
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 13
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 14
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 15
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 16
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 13 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 18
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 08 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 12 Giugno 1951 

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Allegato riservato Convenzione ILO C90 del 17 giugno 1948.pdf
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Convenzione ILO C87 del 17 giugno 1948

ID 14235 | | Visite: 1471 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C87 del 17 giugno 1948

ID 14235 | 07.08.2021

Convenzione ILO C87 Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948.

San Francisco, 17 giugno 1948

La Conferenza internazionale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazio­nale del lavoro, e riunitasi il 17 giugno 1948 nella sua trentunesima sessione; dopo aver deciso d’adottare sotto forma di convenzione diverse proposte relative alla libertà sindacale e alla protezione del diritto sindacale, problema che costituisce il settimo punto dell’ordine del giorno della sessione; considerato che il preambolo della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro enuncia, fra i mezzi suscettibili di migliorare le condizioni dei lavoratori e di garantire la pace, «l’affermazione del principio della libertà sindacale»; considerando che la dichiarazione di Filadelfia ha nuovamente proclamato che «la libertà d’espressione e d’associazione è una condizione indispensabile per un progresso sostenuto»; considerando che la Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua trentesima sessione, ha adottato unanimamente i principi che devono essere la base del discipli­namento internazionale; considerando che l’assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua dodicesima sessione, ha adottato tali principi e ha invitato l’Organizzazione internazionale del Lavoro a continuare tutti gli sforzi per adottare il più presto possibile una o più convenzioni internazionali; adotta, nel presente giorno di luglio millenovecentoquarantotto, la convenzione che segue denominata Convenzione sulla libertà e la protezione del diritto sindacale, 1948.

Parte I Libertà sindacale

Art. 1
Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale entra in vigore la presente convenzione s’impegna a dar effetto alle disposizioni seguenti.

Art. 2
I lavoratori e i datori di lavoro, senza alcuna distinzione di sorta, hanno il diritto, senza alcuna preautorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta come anche il diritto di affiliarsi a tali organizzazione, all’unica condizione di conformarsi agli statuti di quest’ultime.

Art. 3
1. Le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri rappresentanti, di organizzare la loro gestione e attività e di formulare il proprio programma d’azione.
2. Le autorità pubbliche devono astenersi da qualsiasi intervento di natura tale da limitare tale diritto o da pregiudicarne l’esercizio legale.

Art. 4
Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro non soggiaciono a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.

Art. 5
Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni come anche il diritto di affiliarsi; ogni organizzazione, federazione e confederazione ha il diritto di affiliarsi a organizzazioni internazionali di lavoratori e datori di lavoro.

Art. 6
Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 che precedono s’applicano alle federazioni e alle confederazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 7
L’acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro, delle loro federazioni e confederazioni, non può essere subordinata a condizioni di natura tale da porre in causa l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 8
1. Nell’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, i datori di lavoro e le loro rispettive organizzazioni devono rispettare la legalità verso altre persone o collettività organizzate.
2. La legislazione nazionale non dev’essere pregiudicata né applicata in modo da recare pregiudizio alle garanzie previste nella presente convenzione.

Art. 9
1. Le garanzie previste dalla presente convenzione s’applicano alle forze armate e alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale.
2. Conformemente ai principi sanciti dal paragrafo 8 dell’articolo 19 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la ratificazione di questa convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, costume o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente convenzione.

Art. 10
Nella presente convenzione, il termine «organizzazione» significa ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che persegue la finalità di promuovere e tutelare gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Parte II Protezione del diritto sindacale

Art. 11
Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione si obbliga ad adottare tutti i provvedimenti necessari adeguati per assicurare ai lavoratori e ai datori di lavoro il libero esercizio del diritto sindacale.

Parte III Provvedimenti diversi

Art. 12
1. Riguardo ai territori menzionati nell’articolo 35 della Costituzione dell’Organiz­zazione internazionale del Lavoro così come è stata emendata mediante l’istru­mento d’emendamento alla costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, 1946, esclusi i territori di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto emendato articolo, ciascun membro dell’Organizzazione che ratifica la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, contemporaneamente con la ratificazione, o entro il più breve termine possibile dopo di essa, una dichiarazione che menzioni:
a. i territori per i quali esso si impegna a far applicare immodificate le disposizioni della convenzione;
b. i territori per i quali esso si impegna a far applicare le disposizioni modificate della convenzione e la menzione di tali modificazioni;
c. i territori per i quali la convenzione è inapplicabile e, in tal caso, la motivazione dell’inapplicabilità;
d. i territori per i quali esso riserva la propria decisione.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a e b del paragrafo 1 del presente articolo sono considerati parti integranti della ratificazione e produrranno effetti identici.
3. Ciascun Membro può rinunciare mediante nuova dichiarazione a tutte le riserve o a parte di esse contenute nella dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b, c e d, del presente articolo.
4. Ciascun Membro può, durante il periodo nel quale la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi il termine di qualsiasi dichiarazione precedente e menzionante le situazioni in determinati territori.

Art. 13
1. Se i problemi trattati dalla presente convenzione entrano nel quadro delle competenze di autorità di un territorio non metropolitano, il membro responsabile dei rapporti internazionali di tale territorio, d’intesa con il governo del medesimo, può comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione d’accettazione, in nome di detto territorio, degli obblighi della presente convenzione.
2. La dichiarazione d’accettazione degli obblighi della presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:
a. da due o più Membri dell’Organizzazione per un territorio collocato sotto la loro autorità congiunta;
b. da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell’amministrazione di un territorio in virtù di disposizioni della Carta delle Nazioni Unite3 o di qualsiasi altra disposizione vigente per questo territorio.
3. Le dichiarazioni fatte al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione sono applicate al territorio con o senza modificazione; se la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazione, essa deve specificare in che consistono tali modificazioni.
4. Il membro o i membri o l’autorità internazionale interessati possono rinunciare interamente o parzialmente mediante dichiarazione successiva al diritto d’invocare una modificazione indicata in una dichiarazione precedente.
5. Il membro o i membri o l’autorità internazionale interessati possono, durante i periodi per i quali la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi qualsiasi dichiarazione precedente e menzioni la situazione riguardante l’applicazione della convenzione.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 14
Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 15
1. La presente convenzione vincola unicamente i membri dell’Organizzazione inter­nazionale del Lavoro che han fatto registrare la ratificazione da parte del Direttore generale.
2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni dei due membri sono state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entra in vigore per ciascun membro, dodici mesi in cui è stata registrata la ratificazione.

Art. 16
1. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla scaduto che sia il periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione mediante un atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La disdetta prende effetto a contare dopo la registrazione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione il quale dopo un anno del decennio menzionato al paragrafo precedente non ricorre alla facoltà di disdetta prevista nel presente articolo è vincolato per un nuovo decennio e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni decennio nelle condizioni previste al presente articolo.

Art. 17
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni di tutte le ratifi­cazioni, dichiarazioni e disdette che gli vengono comunicate dai membri dell’Orga­niz­zazione.
2. Con la notifica della registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiama l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entra in vigore.

Art. 18
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4, informazioni complete in merito a qualsiasi ratificazione, dichiarazione e atti di disdetta registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 19
Alla scadenza di ogni decennio a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e decide se occorre iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della revisione totale o parziale.

Art. 20
1. Qualora la Conferenza dovesse adottare una nuova convenzione riguardante la revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione disponga altrimenti:
a. la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione concernente la revisione comporta di pieno diritto, nonostante l’articolo 16 che precede, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore;
b. a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova convenzione riguardante la revisione, la presente convenzione cessa d’essere aperta alla ratificazione dei membri.
2. La presente convenzione permane in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i membri che l’avessero ratificata e che non ratifichino la convenzione riguardante la revisione.

Art. 21
Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 23 Marzo 1958, n. 367
Entrata in vigore: 04 Luglio 1950 

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ILO 1948
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Manuale di prevenzione incendi - VVF

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Manuale Prevenzione Incendi

Manuale di prevenzione incendi - VVF

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Allegati:
Ed. 2018
Ed. 2009

Corso per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze 

(Art. 37 comma 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

CAPITOLO 1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI

L’INCENDIO
La combustione
Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
I rischi alle persone e all’ambiente
PREVENZIONE INCENDI
Premessa
Le specifiche misure di prevenzione incendi
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi

CAPITOLO 2 LA PROTEZIONE ANTINCENDIO

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA
Isolamento dell'edificio
Distanze di sicurezza
Muri tagliafuoco
Resistenza al fuoco e compartimentazione
Reazione al fuoco dei materiali
Vie di esodo (sistemi di vie d’uscita)
I sistemi di ventilazione
MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA
Estintori
Rete idrica antincendio
Impianti di spegnimento automatici
Sistemi di allarme incendio
Segnaletica di sicurezza

CAPITOLO 3 PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

CHE COSA È UN PIANO DI EMERGENZA
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI ALLARME
MODALITÀ DI EVACUAZIONE (IL PIANO DI EVACUAZIONE)
LE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO
COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO IN CASO DI INTERVENTO
ESEMPLIFICAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA
CAPITOLO 4 ESERCITAZIONI PRATICHE
PRINCIPALI ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
Estintori portatili d’incendio
Tubazioni ed accessori degli impianti idrici antincendio
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERE, AUTORESPIRATORI, TUTE, ECC.)
MASCHERE ANTIGAS
AUTORESPIRATORI
USO DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Manovre di incendio con estintori e idranti
Manovre con i D.P.I.

Art. 37 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
....

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

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Convenzione ILO C80 del 19 settembre 1946

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Convenzione ILO C80 del 19 settembre 1946

ID 14202 | 03.08.2021

Convenzione ILO C80 Revisione degli articoli finali delle convenzioni adottate nelle prime 28 sessioni, 1946.

Montreal, 19 settembre 1946

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Montreal by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-ninth Session on 19 September 1946, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Conventions adopted by the Conference at its first twenty-eight sessions for the purpose of making provision for the future discharge of certain chancery functions entrusted by the said Conventions to the Secretary-General of the League of Nations and introducing therein certain further amendments consequential upon the dissolution of the League of Nations and the amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, a question which is included in the second item on the agenda of the Session, and Considering that these proposals must take the form of an international Convention, adopts this ninth day of October of the year one thousand nine hundred and forty-six the following Convention, which may be cited as the Final Articles Revision Convention, 1946:

Article 1
1. In the texts of the Conventions adopted by the International Labour Conference in the course of its first twenty-five sessions the words "the Director-General of the International Labour Office" shall be substituted for the words "the Secretary-General of the League of Nations", the words "The Director-General" shall be substituted for the words "the Secretary-General", and the words "the International Labour Office" shall be substituted for the words "the Secretariat" in all passages where these various expressions respectively occur.
2. The registration by the Director-General of the International Labour Office of the ratifications of Conventions and amendments, acts of denunciation, and declarations provided for in the Conventions adopted by the Conference in the course of its first twenty-five sessions shall have the same force and effect for all purposes as the registration of such ratifications, acts of denunciation and declarations by the Secretary-General of the League of Nations in accordance with the terms of the original texts of the said Conventions.
3. The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, acts of denunciation and declarations registered by him in accordance with the provisions of the Conventions adopted by the Conference at its first twenty-five sessions as amended by the foregoing provisions of this Article.

Article 2
1. The words "of the League of Nations" shall be deleted from the first paragraph of the Preamble of each of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first eighteen sessions.
2. The words "in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation" shall be substituted for the words "in accordance with the provisions of Part XIII of the Treaty of Versailles and of the corresponding Parts of the other Treaties of Peace" and the variants thereof contained in the Preambles of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first seventeen sessions.
3. The words "under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation" shall be substituted for the words "under the conditions set forth in Part XIII of the Treaty of Versailles and the corresponding Parts of the other Treaties of Peace" or any variant thereof in all articles of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first twenty-five sessions in which the latter words or any variant thereof occur.
4. The words "Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation" shall be substituted for the words "Article 408 of the Treaty of Versailles and the corresponding Articles of the other Treaties of Peace" or any variant thereof in all Articles of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first twenty-five sessions in which the latter words or any variant thereof occur.
5. The words "Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation" shall be substituted for the words "Article 421 of the Treaty of Versailles and the corresponding Articles of the other Treaties of Peace" in all Articles of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first twenty-five sessions in which the latter words or any variant thereof occur.
6. The word "Draft" shall be omitted from the expression "Draft Convention" in the Preambles of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first twenty-five sessions and in all Articles of the said Conventions in which the said expression occurs.
7. The title "Director-General" shall be substituted for the title "Director" in all articles of the Conventions adopted by the Conference in the course of its twenty-eighth session which refer to the Director of the International Labour Office.
8. In each of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first seventeen sessions there shall be included in the Preamble the words "which may be cited as" together with the short title currently used by the International Labour Office for the Convention in question.
9. In each of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first fourteen sessions all unnumbered paragraphs of Articles containing more than one paragraph shall be consecutively numbered.

Article 3
Any Member of the Organisation which, after the date of the coming into force of this Convention, communicates to the Director-General of the International Labour Office its formal ratification of any Convention adopted by the Conference in the course of its first twenty-eight sessions shall be deemed to have ratified that Convention as modified by this Convention.

Article 4
Two copies of this Convention shall be authenticated by the signature of the President of the Conference and of the Director-General of the International Labour Office. Of these copies one shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General shall communicate a certified copy of this Convention to each of the Members of the International Labour Organisation.

Article 5
1. The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office.
2. The Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been received by the Director-General.
3. On the coming into force of this Convention and on the subsequent receipt of further ratifications of the Convention, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation and the Secretary-General of the United Nations.
4. Each Member of the Organisation which ratifies this Convention thereby recognises the validity of any action taken thereunder during the interval between the first coming into force of the Convention and the date of its own ratification.

Article 6
On the first coming into force of this Convention the Director-General of the International Labour Office shall cause official texts of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first twenty-eight sessions as modified by the provisions of this Convention to be prepared in two original copies, duly authenticated by his signature, one of which shall be deposited in the archives of the International Labour Office and one of which shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations; the Director-General shall communicate certified copies of these texts to each of the Members of the Organisation.

Article 7
Notwithstanding anything contained in any of the Conventions adopted by the Conference in the course of its first twenty-eight sessions, the ratification of this Convention by a Member shall not, ipso jure, involve the denunciation of any such Convention, nor shall the entry into force of this Convention close any such Convention to further ratification.

Article 8
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides--
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall, ipso jure, involve the denunciation of this Convention if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its present form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 9
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 13 Novembre 1947, n. 1622
Entrata in vigore: 28 Maggio 1947 

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ILO 1946
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Convenzione ILO C78 del 19 settembre 1946

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Convenzione ILO C78 del 19 settembre 1946

14194 | 02.08.2021

Convenzione ILO C78 Esame medico degli adolescenti (lavori non industriali), 1946.

Montreal, 19 settembre 1946

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Montreal dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 19 settembre 1946, per la sua ventinovesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’esame medico di attitudine all’impiego nei lavori non industriali, dei ragazzi e degli adolescenti, questione compresa al terzo punto all’ordine del giorno, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove ottobre millenovecentoquarantasei, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’esame medico degli adolescenti (lavori non industriali), 1946.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica ai ragazzi e adolescenti impiegati in lavori non industriali che percepiscano un salario o un guadagno diretto o indiretto.
2. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, saranno considerati « lavori non industriali » tutti i lavori che non sono riconosciuti dall’autorità competente quali lavori industriali, agricoli o marittimi.
3. L’autorità competente stabilirà la distinzione tra i lavori non industriali, da una parte, i lavori industriali, i lavori agricoli e i lavori marittimi, dall’altra.
4. La legge nazionale potrà esonerare dall’applicazione della presente convenzione l’impiego nelle imprese familiari in cui sono occupati unicamente i genitori e i loro figli o pupilli, per l’esecuzione di lavori che sono riconosciuti non pericolosi per la salute dei ragazzi o adolescenti.

Articolo 2
1. I ragazzi e gli adolescenti di età inferiore a diciotto anni non potranno essere ammessi all’impiego o al lavoro nelle occupazioni non industriali a meno che non siano riconosciuti atti al lavoro in questione in seguito ad un minuzioso esame medico.
2. L’esame medico di attitudine all’impiego dovrà essere effettuato da un medico qualificato riconosciuto dall’autorità competente e dovrà essere attestato sia con un certificato medico, sia con una annotazione scritta sul permesso di impiego o sul libretto di lavoro.
3. II documento attestante l’attitudine all’impiego potrà:
a) prescrivere determinate condizioni di impiego;
b) essere rilasciato per un lavoro specifico o un gruppo di lavori o occupazioni che comportino rischi similari per la salute e che siano stati classificati in gruppi dall’autorità incaricata dell’applicazione della legislazione relativa all’esame medico di attitudine all’impiego.
4. La legge nazionale determinerà l’autorità competente per il rilascio del documento attestante l’attitudine all’impiego e preciserà le modalità di stesura e di rilascio di questo documento.

Articolo 3
1. L’attitudine dei ragazzi e degli adolescenti all’impiego che essi esercitano dovrà essere oggetto di un controllo medico sino all’età di diciotto anni.
2. L’impiego di un ragazzo o di un adolescente non potrà continuare che a seguito di un rinnovo dell’esame medico ad intervalli che non superino un anno.
3. La legge nazionale dovrà:
a) sia prevedere le circostanze particolari nelle quali, oltre all’esame annuale, l’esame medico dovrà essere ripetuto o effettuato con una periodicità più frequente, per garantire l’efficacia del controllo in relazione ai rischi che il lavoro presenta nonché allo stato di salute del ragazzo o dell’adolescente, quale e risultato dagli esami precedenti;
b) sia conferire all’autorità competente il potere di esigere rinnovi eccezionali dell’esame medico.

Articolo 4
1. Per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l’esame medico di attitudine all’impiego e i suoi rinnovi periodici devono essere richiesti sino all’età di ventun anni almeno.
2. La legge nazionale dovrà determinare gli impieghi o categorie di impieghi per i quali saranno richiesti sino a ventun anni almeno l’esame medico di attitudine all’impiego e i suoi rinnovi periodici, oppure attribuire ad un’autorità appropriata il potere di determinarli.

Articolo 5
Gli esami medici richiesti dagli articoli precedenti non devono comportare alcuna spesa per il ragazzo o adolescente o per i suoi genitori.

Articolo 6
1. Misure appropriate dovranno essere adottate dalla autorità competente per l’orientamento o il riadattamento fisico e professionale dei ragazzi e degli adolescenti nei cui confronti l’esame medico avrà rivelato delle inattitudini, delle anomalie, o delle deficienze.
2. L’autorità competente determinerà la natura e l’estensione di queste misure; a tale scopo, i servizi di lavoro, i servizi medici, i servizi d’istruzione e i servizi sociali dovranno collaborare, e tra questi servizi dovranno mantenersi contatti effettivi per mettere in pratica queste misure.
3. La legge nazionale potrà prevedere la concessione ai ragazzi e adolescenti, la cui attitudine all’impiego non sia chiaramente riconosciuta:
a) di permessi di impiego o di certificati medici temporanei valevoli per un periodo limitato, al termine del quale il giovane lavoratore dovrà sottoporsi ad un nuovo esame;
b) di permessi o certificati che impongano particolari condizioni di impiego.

Articolo 7
1. Il datore di lavoro dovrà conservare e tenere a disposizione degli ispettori del lavoro sia il certificato medico di attitudine all’impiego, sia il permesso di impiego o libretto di lavoro attestanti che non esistono obiezioni mediche all’impiego, in conformità a ciò che stabilirà la legge.
2. La legge nazionale determinerà:
a) le misure di identificazione che dovranno essere adottate per controllare l’applicazione del sistema di esame medico di attitudine ai ragazzi e adolescenti delicati, per proprio conto o per conto dei loro genitori, al commercio ambulante o a qualsiasi altra occupazione esercitata sulla via pubblica o in un luogo pubblico;
b) gli altri metodi di sorveglianza che dovranno essere adottati per garantire una stretta applicazione della convenzione.

PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI A DETERMINATI PAESI

Articolo 8
1. Quando il territorio di uno Stato membro comprende vaste regioni in cui, dato lo scarso insediamento della popolazione o il livello di sviluppo, l’autorità competente ritenga impraticabile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, essa può esonerare dette regioni dall’applicazione della convenzione, sia in modo generale, sia con le eccezioni che essa ritenga appropriate nei confronti di determinate imprese o di determinati lavori.
2. Ogni Stato membro deve indicare, nel primo rapporto annuale che dovrà sottoporre sull’applicazione della presente convenzione, in virtù dell’articolo 22 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le regioni per le quali si proponga di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. Successivamente, nessuno Stato membro potrà ricorrere alle disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.
3. Ogni Stato membro che si sia avvalso delle disposizioni del presente articolo deve indicare nei suoi successivi rapporti annuali le regioni per le quali rinuncia al diritto di ricorrere a dette disposizioni.

Articolo 9
1. Ogni Stato membro che, prima della data alla quale adotta una legislazione che permetta la ratifica della presente convenzione, non possegga alcuna legge sull’esame medico di attitudine all’impiego dei ragazzi e degli adolescenti nei lavori non industriali, può, mediante una dichiarazione allegata alla sua ratifica, sostituire l’età di diciotto anni imposta dagli articoli 2 e 3 con un’età inferiore a diciotto anni, ma in nessun caso inferiore a sedici anni, e l’età di ventun anni imposta dall’articolo 4 con un’età inferiore a ventun anni, ma in nessun caso inferiore a diciannove anni.
2. Ogni Stato membro che avrà formulato tale dichiarazione potrà annullarla in qualsiasi momento mediante una successiva dichiarazione.
3. Ogni Stato membro nei cui confronti sia in vigore una dichiarazione formulata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare ogni anno, nel suo rapporto sull’applicazione della presente convenzione, in quale misura un qualsiasi progresso sia stato realizzato per l’applicazione totale delle disposizioni della convenzione.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10
Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudicherà l’efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o accordo tra i datori di lavoro e i lavoratori che assicuri condizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente convenzione.

Articolo 11
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 12
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, questa convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 13
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, al termine di un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla scadere di ogni periodo di dieci, anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 14
1. II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate da parte degli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 15
II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 16
Allo scadere di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 17
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 13 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 18
II testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 29 Dicembre 1950 

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ILO 1946
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Convenzione ILO C74 del 06 giugno 1946

ID 14188 | | Visite: 1492 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C74 del 06 giugno 1946

ID 14188 | 31.07.2021

Convenzione ILO C77 Certificati di marinaio qualificato, 1946.

Seattle, 06 giugno 1946

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Seattle dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1946, per la sua ventottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai certificati di marinaio qualificato, tema che figura al punto quinto dell’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi, ventinove giugno millenovecentoquarantasei, la seguente convenzione, che verrà denominata Convenzione relativa ai certificati di marinaio qualificato, 1946.

Articolo 1
Nessuno può essere arruolato a bordo di una nave in qualità di marinaio qualificato se non viene considerato competente, ai sensi della legislazione nazionale, cioè in grado di eseguire mansioni il cui adempimento può venire richiesto a qualsiasi membro dell’equipaggio addetto al servizio in plancia (all’infuori di un ufficiale, di un membro della maestranza o di un marinaio specializzato), e se non è titolare di un certificato di marinaio qualificato rilasciato in conformità alle disposizioni dei seguenti articoli.

Articolo 2
1. L’autorità competente adotterà le disposizioni necessarie per organizzare gli esami e per il rilascio dei certificati di qualifica.
2. Nessuno potrà ottenere il certificato di qualifica:
a) se non ha raggiunto l’età minima che sarà fissata dalla autorità competente ;
b) se non è stato imbarcato, in qualità di membro del personale di plancia, durante un periodo minimo che verrà fissato dall’autorità competente;
c) se non ha sostenuto con esito positivo l’esame di qualifica prescritto dall’autorità competente.
3. L’età minima fissata dall’autorità competente non sarà inferiore agli anni diciotto.
4. Il periodo minimo di servizio a bordo fissato dall’autorità competente non sarà inferiore ai trentasei mesi. Tuttavia l’autorità competente potrà:
a) accettare, nel caso di persone che sono state effettivamente imbarcate durante un periodo minimo di ventiquattro mesi e che hanno seguito con risultati soddisfacenti un corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto, che il periodo dedicato alla suddetta formazione, od una parte di tale periodo, sia considerato come servizio imbarcato;
b) permettere, in base ai buoni voti ottenuti, il rilascio di certificati di marinaio qualificato agli alunni delle navi-scuole marittime riconosciute, i quali abbiano prestato servizio durante diciotto mesi a bordo di tali navi.
5. L’esame prescritto comporterà una prova pratica sulle cognizioni marittime del candidato e sulla sua capacità di svolgere in modo efficace tutte le mansioni che possono essere richieste ad un marinaio qualificato, ivi compresa la manovra delle imbarcazioni di salvataggio. Il suddetto esame dovrà essere tale da consentire ad un candidato che lo avrà sostenuto con esito positivo di ottenere il brevetto di « pilota di scialuppa » previsto dall’articolo 22 della convenzione internazionale del 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare o dalle corrispondenti disposizioni di ogni convenzione successiva che modifichi o sostituisca la convenzione suddetta, in vigore in un determinato territorio.

Articolo 3
Un certificato di marinaio qualificato può essere rilasciato ad ogni persona la quale, all’entrata in vigore della presente convenzione in un territorio determinato, svolge od ha svolto tutte le mansioni di marinaio qualificato o di capociurma o una mansione equivalente.

Articolo 4
L’autorità competente può prevedere il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri territori.

Articolo 5
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 6
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la ratifica.

Articolo 7
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 8
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutte le denunce che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale attirerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 9
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale
delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e atti di denuncia che egli avrà registrati in base agli articoli precedenti.

Articolo 10
Allo scadere di ciascun periodo di dieci anni a partire dalla entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e deciderà se iscrivere o meno all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

Articolo 11
1. Qualora la conferenza adotti una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà di pieno diritto, nonostante l’articolo 7 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia già entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei Membri.
2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per quei Membri che l’abbiano ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.

Articolo 12
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 14 Luglio 1951 

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ILO 1974
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Check list uso in sicurezza impianti e attrezzature di lavoro

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Check list

Check list uso in sicurezza impianti e attrezzature di lavoro

Check per i principali obblighi connessi all’uso in sicurezza degli impianti e attrezzature di lavoro soggette al regime delle verifiche periodiche

Regione Lombardia, ATS Brianza

Le seguenti schede, di supporto alla valutazione di rischi, hanno una finalità VALUTATIVA e contengono una serie di domande mirate a riscontrare il rispetto dei principali obblighi connessi all’uso in sicurezza degli impianti e attrezzature di lavoro soggette al regime delle verifiche periodiche.

1. attrezzature di sollevamento
2. attrezzature in pressione
3. impianti elettrici
4. impianti termici
5. ascensori

...

Fonte: ATS Brianza

Collegati

Convenzione ILO C101 del 04 giugno 1952

ID 14330 | | Visite: 1655 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C101 del 04 giugno 1952

14330 | 17.08.2021

Convenzione ILO C101 Ferie pagate (agricoltura), 1952.

Ginevra, 04 giugno 1952

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-fifth Session on 4 June 1952, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to holidays with pay in agriculture, which is the fourth item on the agenda of the session, and Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-two the following Convention, which may be cited as the Holidays with Pay (Agriculture) Convention, 1952:

Article 1
Workers employed in agricultural undertakings and related occupations shall be granted an annual holiday with pay after a period of continuous service with the same employer.

Article 2
1. Each Member which ratifies this Convention shall be free to decide the manner in which provision shall be made for holidays with pay in agriculture.
2. Such provision may be made, where appropriate, by means of collective agreement or by entrusting the regulation of holidays with pay in agriculture to special bodies.
3. Wherever the manner in which provision is made for holidays with pay in agriculture permits:
(a) there shall be full preliminary consultation with the most representative organisations of employers and workers concerned, where such exist, and with any other persons, specially qualified by their trade or functions, whom the competent authority deems it useful to consult;
(b) the employers and workers concerned shall participate in the regulation of holidays with pay, or be consulted or have the right to be heard, in such manner and to such extent as may be determined by national laws or regulations, but in any case on a basis of complete equality.

Article 3
The required minimum period of continuous service and the minimum duration of the annual holiday with pay shall be determined by national laws or regulations, collective agreement, or arbitration award, or by special bodies entrusted with the regulation of holidays with pay in agriculture, or in any other manner approved by the competent authority.

Article 4
1. Each Member which ratifies this Convention shall be free to determine, after consultation with the most representative organisations of employers and workers concerned, where such exist, to which undertakings, occupations, and categories of persons referred to in Article 1 the provisions of the Convention shall apply.
2. Each Member which ratifies this Convention may exclude from the application of all or any of the provisions of the Convention categories of persons whose conditions of employment render such provisions inapplicable to them, such as members of the farmer's family employed by him.

Article 5
Where appropriate, provision shall be made, in accordance with the established procedure for the regulation of holidays with pay in agriculture, for:
(a) more favourable treatment for young workers, including apprentices, in cases in which the annual holiday with pay granted to adult workers is not considered adequate for young workers;
(b) an increase in the duration of the annual paid holiday with the length of service;
(c) proportionate holidays or payment in lieu thereof, in cases where the period of continuous service of a worker is not of sufficient duration to qualify him for an annual holiday with pay but exceeds such minimum period as may be determined in accordance with the established procedure;
(d) the exclusion from the annual holiday with pay of public and customary holidays and weekly rest periods, and, to such extent as may be determined in accordance with the established procedure, temporary interruptions of attendance at work due to such causes as sickness or accident.

Article 6
The annual holiday with pay may be divided within such limits as may be laid down by national laws or regulations, collective agreement, or arbitration award, or by special bodies entrusted with the regulation of holidays with pay in agriculture, or in any other manner approved by the competent authority.

Article 7
1. Every person taking a holiday in virtue of this Convention shall receive, in respect of the full period of the holiday, not less than his usual remuneration, or such remuneration as may be prescribed in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article.
2. The remuneration payable in respect of the holiday shall be calculated as prescribed by national laws or regulations, collective agreement, or arbitration award, or by special bodies entrusted with the regulation of holidays with pay in agriculture, or in any other manner approved by the competent authority.
3. Where the remuneration of the person taking a holiday includes payments in kind, provision may be made for the payment in respect of holidays of the cash equivalent of such payments in kind.

Article 8
Any agreement to relinquish the right to an annual holiday with pay, or to forgo such a holiday, shall be void.

Article 9
A person dismissed for a reason other than his own misconduct before he has taken a holiday due to him shall receive in respect of every day of holiday due to him in virtue of this Convention the remuneration provided for in Article 7.

Article 10
Each Member which ratifies this Convention undertakes to maintain, or satisfy itself that there is maintained, an adequate system of inspection and supervision to ensure the application of its provisions.

Article 11
Each Member which ratifies this Convention shall communicate annually to the International Labour Office a general statement indicating the manner in which the provisions of the Convention are implemented, and in summary form, the occupations, categories and approximate number of workers covered, the duration of the holidays granted, and the more important of the other conditions, if any, established relevant to holidays  with pay in agriculture.

Article 12
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 13
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 14
1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate:
(a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
(b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
(c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
(d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the position.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservation made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 16, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 15
1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.
2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.
3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 16, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

Article 16
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 17
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 18
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United  Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 19
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 20
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 16 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 21
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 22 Maggio 1956, n. 741
Entrata in vigore: 24 Luglio 1954

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ILO 1952
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Convenzione ILO C99 del 06 giugno 1951

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Convenzione ILO C99 del 06 giugno 1951

ID 14323 | 16.08.2021

Convenzione ILO C99 Metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951.

Ginevra, 06 giugno 1951

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951, per la sua trentaquattresima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai metodi di fissazione dei salari minimi nell’agricoltura, questione che costituisce l’ottavo punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951.

Articolo 1
1. Ogni Stato membro della Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna a istituire o a mantenere metodi appropriati che permettano di fissare dei livelli minimi di salario per i lavoratori impiegati nelle imprese agricole nonché nelle attività collegate.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la libertà, dopo consultazioni con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, di determinare le imprese, le occupazioni e le categorie di persone a cui saranno applicati i metodi di fissazione dei salari minimi previsti al paragrafo precedente.
3. L’autorità competente potrà escludere dall’applicazione dell’insieme o di talune delle disposizioni della presente convenzione le categorie di persone riguardo alle quali queste disposizioni sono inapplicabili per la loro condizione di impiego, come i membri della famiglia del conduttore impiegati da quest’ultimo.

Articolo 2
1. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali potranno permettere il pagamento parziale del salario minimo in natura nel caso in cui questo modo di pagamento sia auspicabile o di pratica abituale.
2. Nei casi in cui il pagamento parziale del salario minimo in natura è autorizzato, saranno presi idonei provvedimenti affinché:
a) le prestazioni in natura servano all’uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi ai loro interessi;
b) il valore attribuito a queste prestazioni sia giusto e ragionevole.

Articolo 3
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la libertà di determinare, con riserva delle condizioni previste ai paragrafi seguenti, i metodi di fissazione dei salari minimi nonché le modalità della loro applicazione.
2. Prima che venga presa una decisione si dovrà procedere ad una consultazione preliminare approfondita delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, e di qualunque altra persona particolarmente qualificata a questo scopo per la sua professione o le sue funzioni a cui l’autorità competente ritenga utile rivolgersi.
3. I datori di lavoro e i lavoratori interessati dovranno partecipare all’applicazione dei metodi, o essere consultati, o avere il diritto di essere ascoltati, nella forma e nella misura che potranno essere determinate dalla legislazione ma in ogni caso sulla base di una eguaglianza assoluta.
4. I livelli minimi di salario che saranno stati fissati saranno obbligatori per i datori di lavoro e i lavoratori interessati; essi non potranno essere diminuiti.
5. L’autorità competente potrà, ove necessario, ammettere deroghe individuali ai livelli minimi di salario per evitare la diminuzione delle possibilità di impiego dei lavoratori caratterizzati da una capacità fisica o mentale ridotta.

Articolo 4
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve adottare i provvedimenti necessari affinché, da un lato, i datori di lavoro e i lavoratori interessati abbiano conoscenza dei livelli minimi dei salari in vigore e che, d’altro lato, i salari effettivamente pagati non siano inferiori ai tassi minimi applicabili ; questi provvedimenti devono comprendere le misure di controllo, di ispezione e le sanzioni, necessari e più opportuni in relazione alle condizioni dell’agricoltura del paese interessato.
2. Ogni lavoratore a cui siano applicabili i livelli minimi e che abbia ricevuto salari inferiori a tali livelli deve avere il diritto, mediante via giudiziale o altra via appropriata, di ricuperare la somma che gli è dovuta nel periodo di tempo che potrà essere fissato dalla legislazione nazionale.

Articolo 5
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve comunicare ogni anno all’Ufficio internazionale del Lavoro una relazione generale con la quale fa conoscere le modalità di applicazione di questi metodi ed i loro risultati. Questa relazione comprenderà indicazioni sommarie sulle occupazioni e il numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, i livelli di salari minimi fissati e, se del caso, le altre misure più importanti relative ai salari minimi.

Articolo 6
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 7
1. La presente convenzione non vincolerà che gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 8
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;
b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;
c) i territori per i quali la Convenzione non è applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non è applicabile;
d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame più approfondito della situazione riguardo a detti territori. 2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parte integrante della ratifica ed avranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante nuove dichiarazioni, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione anteriore in virtù dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica in un qualsiasi altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in territori determinati.

Articolo 9
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.
3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi in un qualsiasi altro senso i termini di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione di questa convenzione.

Articolo 10
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del
Lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dallo spirare del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo sarà obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 11
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale attirerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 12
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite a scopo di registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche, a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 13
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e determinerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o di una sua modifica.

Articolo 14
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o di modifica della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto malgrado l’articolo 10 precedente denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 15
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 23 Agosto 1953

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ILO 1951
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Servizi igienici luoghi di lavoro: N° bagni e WC

ID 9690 | | Visite: 355812 | Documenti Riservati Sicurezza

Servizi igieni luoghi di lavoro   Bagni e WC

Servizi igienico assistenziali nei luoghi di lavoro: N° bagni e WC

ID 9690 | 12.12.2019 Documento completo allegato

La normativa relativa ai Servizi igienico assistenziali nei luoghi di lavoro, in particolare al numero di bagni e WC che devono essere presenti in un luogo di lavoro (non sono presi in considerazione i cantieri), si è evoluta nel tempo con contenuti anche contrastanti, in particolare con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e l'introduzione del concetto di "Valutazione del Rischio", si è passati da "prescrizioni" a più generici concetti valutativi. 

Ad oggi il riferimento di legge in vigore è il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con l'Art. 63 e Allegato IV (1.13).

Inoltre devono essere presi in esame i riferimenti dei Regolamenti d'igiene locale (regionali/comunali) qualora riportino indicazioni.

Si riporta, ad esempio, il Regolamento d'igiene della R. FVG.

Excursus

Evoluzione normativa

1. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - (Testo nativo)

La norma per i servizi igienico assistenziali dei luoghi di lavoro, risale al Titolo II capo IV del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 riportava (testo nativo):

Art. 37. Lavandini

La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.

I lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 dipendenti occupati in un turno, ed i lavandini collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60 centimetri per ogni posto.

Agli operai che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 il datore di lavoro deve fornire anche adatti mezzi detersivi e per asciugarsi.

DPR 303 1956 Lavandini

Fig. 1 Riferimento N. lavandini cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303

Art. 39. Latrine e orinatoi  

Nelle aziende industriali e commerciali, e nelle loro immediate adiacenze, deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e per donne.

Il numero delle latrine nell'azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone in essa occupate. Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine non deve essere inferiore ad una per ogni 30 persone occupate per un turno.

I locali delle latrine non devono, di norma, comunicare direttamente coi locali di lavoro; le pareti divisorie e le porte delle latrine devono essere di altezza sufficiente a salvaguardare la decenza. Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in questi contenute, devono rispondere alle norme consigliate dalla ingegneria sanitaria.

DPR 303 1956

Fig. 2 Riferimento N. Bagni di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303

2. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - (Sostituito dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626)

L'Articolo 39 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e, successivamente sostituito dall'art. 16, comma 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 è così modificato:

Art. 39 (Gabinetti e lavabi)

1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

DLGS 626 1994

Fig. 3 Riferimento N. Bagni di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (modificato da D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)

(*) Bagno inteso almeno come vaso WC e lavabo

3. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII, riporta:

Art. 63.Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
...

Allegato IV
...

1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
1.13.2. Docce
1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente

DLGS 81 2008

Fig. 4 Riferimento N. Bagni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

(*) Bagno inteso almeno come vaso WC e lavabo

4. Regolamenti d'igiene regionali/locali 

Esempio, L. R. 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell’edilizia FVG

Linee guida requisiti igienico sanitari attività di produzione FVG
...

Per servizi igienici si intendono i locali adibiti all’igiene della persona; la dotazione minima deve comprendere gabinetto (wc) e lavabo adeguatamente disimpegnati.
In merito alle caratteristiche dell’acqua, si fa esclusivo riferimento alle norme di settore; in ogni luogo di lavoro, o nelle immediate vicinanze, deve essere garantita la disponibilità di acqua potabile corrente.

1.1 Servizi igienici ad uso dei dipendenti nei locali ad uso direzionale, commerciale, industriale, artigianale
Deve essere previsto almeno un servizio igienico (wc e lavamani) ogni 10 dipendenti, comprensivi del titolare e/o dei soci.
Oltre i 10 dipendenti i servizi igienici devono essere divisi per sesso.

1.1.1 Requisiti di illuminazione e ventilazione
Nel servizio igienico e nell’antibagno, ove possibile, va assicurata l’illuminazione e la ventilazione naturale, dotando ogni locale di finestra apribile di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie in pianta.
La finestra deve essere apribile, se del caso con idonei dispositivi di apertura (manuali o automatici), facilmente accessibili e manovrabili.
In mancanza di illuminazione e ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche;
l’aspirazione deve essere avviata contestualmente all’accensione della luce o all’apertura della porta di accesso e temporizzata con durata tale da garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo.
L’antibagno deve essere aereato evitando che il flusso d’aria si diriga dal wc a una zona pulita.

1.1.2 Requisiti strutturali e dotazioni
I servizi igienici devono corrispondere ai seguenti requisiti e disporre delle seguenti dotazioni:
- il servizio igienico deve essere dotato di antibagno, qualora non sia accessibile da corridoi o disobblighi o locali deposito (purché non di generi alimentari); qualora i servizi igienico assistenziali del personale siano divisi per sesso, l’accesso al servizio igienico potrà avvenire attraverso il rispettivo spogliatoio; in tal caso il servizio igienico dovrà essere adeguatamente dimensionato in modo da consentire anche l’installazione del lavamani;

- sia il servizio igienico che l’anti-bagno devono avere superficie non inferiore a 1.20 mq, con il lato minore di almeno 1.00 m;
- l’altezza interna non può essere inferiore a 2.40 m, fatte salve le deroghe previste dalle normative vigenti;
- i locali wc devono essere separati tra loro e dall’antibagno da pareti, di regola, a tutta altezza;
- le porte di accesso devono avere larghezza non inferiore a 0.75 m e direzione di apertura preferibilmente verso l’esterno, devono essere dotate di serratura di emergenza (azionabile dall’esterno e con indicatore di presenza) ove necessario e di idonea griglia di aerazione nella parte inferiore o sollevate rispetto al pavimento di almeno 5 cm;
- il pavimento deve essere realizzato in materiale resistente impermeabile, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile;
- per particolari tipologie lavorative o particolari attività va prevista l’installazione di un idoneo sistema di deflusso delle acque a pavimento, pilette o griglie, ed una presa d’acqua per lancia di lavaggio;
- le pareti devono essere rivestite in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, fino all’altezza di 2.00 m;
- il servizio igienico deve essere dotato di tazza o turca a filo di pavimento;
- i lavamani, posizionati preferibilmente all’interno del locale wc, devono essere dotati di acqua calda e fredda;
- il numero dei lavamani deve essere, preferibilmente, non inferiore al numero di tazze o turche;
- il servizio igienico può essere realizzato in locali sotterranei e semisotterranei, purché adeguatamente areato e protetto dall’umidità.

Inoltre, nelle attività che prevedono la manipolazione di alimenti (ad esclusione delle rivendite di tabacchi con vendita di caramelle e similari):
- i servizi devono essere interni all’esercizio o comunque collegati con passaggio interno;
- i comandi di erogazione dell’acqua dei lavamani devono essere non manuali (a pedale, a ginocchio, a fotocellula);
- le aperture di finestre devono essere dotate di reti antinsetti a fitte maglie, facilmente amovibili per la pulizia, e/o altri dispositivi antinsetto e antiroditori;
- qualora vi sia un’accessibilità diretta dal locale di somministrazione, vendita, produzione o deposito, la porta dell’antibagno deve essere dotata di chiusura automatica (molla di ritorno), ad eccezione del caso in cui il servizio igienico sia accessibile ai disabili.

Regolamento igiene locale

Fig. 5 Riferimento N. Bagni Regolamento d’Igiene locale FVG

(*) Bagno inteso almeno come vaso WC e lavabo

Bagni chimici mobili 

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede l'utilizzo di "bagni mobili chimicinei luoghi di lavoro solo al servizio dei cantieri edili (Allegato XIII p. 3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti), nel numero di 1 ogni 10 lavoratori (Allegato XIII 3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere).

I Bagni chimici mobili devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN 16194:2012.

UNI EN 16194:2012

Bagni mobili non collegati alla rete fognaria - Requisiti per i prodotti ed i servizi necessari per l’utilizzo di bagni mobili e relativi prodotti sanitari

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16194 (edizione febbraio 2012). La norma si applica ai bagni mobili (esclusi i bagni a secco) non collegati alla rete fognaria. Essa specifica i requisiti per i servizi relativi all'installazione dei bagni mobili e i requisiti pertinenti ai bagni mobili e ai prodotti sanitari, tenendo conto di fattori quali igiene, salute e sicurezza. Essa specifica i requisiti di qualità minimi relativi ai bagni mobili e ai prodotti sanitari e correlati inoltre alle misure di pulizia richieste, al numero di bagni mobili da fornire, alle ubicazioni nonché agli intervalli di pulizia e smaltimento.

Servizi igienico assistenziali: interpello n. 4/2013
....
segue in allegato

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Convenzione ILO C97 del 08 giugno 1949

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Convenzione ILO C97 del 08 giugno 1949

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Convenzione ILO C97 Lavoratori migranti (riveduta), 1949.

Ginevra, 08 giugno 1949

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l’8 giugno 1949 nella sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Convenzione sui lavoratori emigranti, 1939, adottata dalla Conferenza alla sua venticinquesima sessione, questione compresa nello undicesimo punto all’ordine del giorno della sessione ; Considerato che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi primo luglio millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sui lavoratori emigranti (riveduta), 1949.

Articolo 1
Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a porre a disposizione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e di qualsiasi altro Stato membro, dietro loro richiesta:
a) informazioni sulla politica e sulla legislazione nazionali relative all’emigrazione e all’immigrazione;
b) informazioni sulle disposizioni particolari relative al movimento dei lavoratori emigranti e alle loro condizioni di lavoro e di vita;
c) informazioni sugli accordi generali e i provvedimenti particolari in queste materie adottati dallo Stato membro in questione.

Articolo 2
Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a mantenere o ad assicurarsi che esista, un servizio gratuito appropriato incaricato di prestar aiuto ai lavoratori emigranti e in particolare di fornir loro informazioni esatte.

Articolo 3
1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna, nella misura in cui lo permetta la legislazione nazionale, ad adottare tutte le misure appropriate contro la propaganda sull’emigrazione e l’immigrazione che possa indurre in errore.
2. A questo scopo, egli collaborerà, ove sia necessario, con gli altri Stati membri interessati.

Articolo 4
Quando sia opportuno, ogni Stato membro dovrà adottare delle misure, nei limiti della sua competenza, al fine di facilitare la partenza, il viaggio e l’arrivo dei lavoratori emigranti.

Articolo 5
Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a mantenere, nei limiti della sua competenza, dei servizi medici appropriati incaricati di:
a) assicurarsi, ove necessario, sia al momento della partenza che a quello dell’arrivo, del soddisfacente stato di salute dei lavoratori emigranti e dei membri della loro famiglia autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli;
b) provvedere affinché i lavoratori emigranti e i membri della loro famiglia godano di una protezione medica sufficiente e di buone condizioni di igiene al momento della loro partenza, durante il viaggio e al loro arrivo nel paese di destinazione.

Articolo 6
1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna ad applicare, senza discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso, agli immigranti che si trovano legalmente entro i limiti del suo territorio, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che esso applica ai propri dipendenti in relazione alle seguenti materie:
a) nella misura in cui queste questioni sono regolate dalla legislazione o dipendono dalle autorità amministrative:
i) la rimunerazione, inclusi gli assegni familiari quando questi assegni fanno parte della rimunerazione, la durata del lavoro, le ore straordinarie, le ferie pagate, le limitazioni al lavoro a domicilio, l’età di ammissione all’impiego, l’apprendistato e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti;
ii) l’affiliazione alle organizzazioni sindacali e il godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;
iii) l’alloggio;
b) l’assicurazione sociale (cioè le disposizioni legali contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la maternità, la malattia, la vecchiaia e la morte, la disoccupazione e gli obblighi familiari, nonché contro qualsiasi altro rischio che, in conformità alla legislazione nazionale, sia coperto da un sistema di assicurazione sociale), con riserva:
i) degli accordi appropriati circa la conservazione dei diritti acquisiti e dei diritti in corso di acquisizione;
ii) delle disposizioni speciali prescritte dalla legislazione nazionale del paese di immigrazione sulle prestazioni o frazioni di prestazioni pagabili esclusivamente con fondi pubblici, nonché sulle indennità pagate alle persone che non riuniscono le condizioni di contributo richieste per l’attribuzione di una normale pensione ;
c) le imposte, le tasse e i contributi relativi al lavoro, percepiti per ogni lavoratore;
d) le azioni giudiziarie concernenti le questioni menzionate nella presente convenzione.
2. Nel caso in cui si tratti di uno Stato federale, le disposizioni del presente articolo dovranno essere applicate nella misura in cui le questioni alle quali esse si riferiscono sono regolate dalla legislazione federale o dipendono dalle autorità amministrative federali. Sarà compito di ogni Stato membro determinare in quale misura e a quali condizioni queste disposizioni saranno applicate alle materie regolate dalla legislazione degli Stati membri, province o cantoni, o che dipendono dalle loro autorità amministrative. Lo Stato membro indicherà, nel suo rapporto annuale sull’applicazione della convenzione, in quale misura le materie previste al presente articolo sono regolate dalla legislazione federale o dipendono dalle autorità amministrative federali. Per quanto riguarda le materie regolate dalla legislazione degli Stati membri, province o cantoni, o che dipendono dalle loro autorità amministrative, lo Stato membro agirà in conformità alle disposizioni previste al paragrafo 7 b) dell’articolo 19 dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 7
1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a che il proprio servizio di collocamento e gli altri suoi servizi che si occupano di emigrazione cooperino con i servizi corrispondenti degli altri Stati membri.
2. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a che le operazioni effettuate dal proprio servizio pubblico di collocamento non comportino spese per i lavoratori migranti.

Articolo 8
1. Un lavoratore emigrante che sia stato ammesso a titolo permanente e i membri della sua famiglia che siano stati autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo non potranno essere rinviati nel loro territorio di origine o nel territorio da cui essi sono emigrati, quando a causa di malattia o di infortunio il lavoratore emigrante si trovi nell’impossibilità di esercitare il proprio mestiere, a condizione che la malattia o l’infortunio sia sopravvenuto dopo il i suo arrivo, a meno che la persona interessata lo desideri o che lo stabiliscano degli accordi internazionali che vincolano lo Stato membro interessato.
2. Quando i lavoratori emigranti siano, sin dal loro arrivo nel paese di immigrazione, ammessi a titolo permanente, l’autorità competente di questo paese può decidere che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non abbiano effetto che dopo un periodo ragionevole che non sarà, in alcun caso, superiore a cinque anni, a partire dalla data di ammissione di tali migranti.

Articolo 9
Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a permettere, tenendo conto dei limiti fissati dalla legislazione nazionale relativa all’esportazione e all’importazione di valuta, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e delle economie del lavoratore migrante che questi desideri trasferire.

Articolo 10
Quando il numero degli emigranti che vanno dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro sia rilevante, le autorità competenti dei territori in questione devono, ogni volta che ciò sia necessario o opportuno, concludere degli accordi per regolare le questioni di interesse comune che possono sorgere con l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 11
1. Ai fini della presente convenzione, il termine «lavoratore emigrante» designa una persona che emigra da un paese verso un altro paese allo scopo di occupare un impiego che non dovrà esercitare per proprio conto e comprende qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore emigrante.
2. La presente convenzione non si applica:
a) ai lavoratori frontalieri;
b) all’entrata, per un breve periodo, di persone che esercitano una professione libera e di artisti;
c) alla gente di mare.

Articolo 12
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 13
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 14
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione può, con una dichiarazione allegata alla sua ratifica, escludere da quest’ultima i vari allegati alla convenzione o uno di loro.
2. Con riserva del contenuto di una dichiarazione così formulata, le disposizioni degli allegati avranno lo stesso effetto delle disposizioni della convenzione.
3. Ogni Stato membro che formuli una tale dichiarazione può successivamente, mediante una nuova dichiarazione, notificare al Direttore generale che esso accetta i vari allegati menzionati nella dichiarazione o uno di loro; a partire dalla data di registrazione da parte del Direttore generale di una tale notifica, le disposizioni di detti allegati diventeranno applicabili allo Stato membro interessato.
4. Mentre una dichiarazione formulata in conformità ai termini del paragrafo 1 del presente articolo rimane in vigore rispetto ad un allegato, lo Stato membro può dichiarare che egli ha l’intenzione di accettare un tale allegato come avesse il valore di una raccomandazione.

Articolo 15
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno indicare:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna a che le disposizioni della convenzione e dei suoi vari allegati o di uno di essi siano applicate senza modifiche;
b) i territori per i quali esso si impegna a che le disposizioni della convenzione e dei suoi vari allegati o di uno di essi siano applicate con modifiche, e in che cosa consistano dette modifiche;
c) i territori ai quali la convenzione e i suoi vari allegati o uno di essi non sono applicabili e in questi casi i motivi per i quali sono inapplicabili;
d) i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di aver meglio studiato la situazione.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b), c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo. 4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 17, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di qualsiasi precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 16
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in virtù dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno indicare se le disposizioni della convenzione e dei suoi vari allegati o di uno di essi saranno applicate nel territorio interessato con o senza modifiche ; se la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione e dei suoi vari allegati o di uno di essi si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare in che cosa consistano dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante una successiva dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione o i suoi vari allegati o uno di essi possono essere denunciati in conformità alle disposizioni dell’articolo 17, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di qualsiasi precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione di questa convenzione.

Articolo 17
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
3. Mentre la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei paragrafi precedenti, ogni Stato membro per il quale sia in vigore la convenzione e che non la denunci, può in qualsiasi momento comunicare al Direttore generale una dichiarazione che denunci unicamente uno degli allegati a detta convenzione.
4. La denuncia della presente convenzione, dei suoi vari allegati o di uno di essi non pregiudicherà i diritti che essi accordano al lavoratore emigrante o alle persone della sua famiglia se egli è immigrato quando la convenzione o l’allegato erano in vigore nei confronti del territorio in cui si pone la questione del mantenimento della i validità di questi diritti.

Articolo 18
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro renderà nota a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 19
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 20

Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 21
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione per la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 17 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 22
1. La Conferenza internazionale del Lavoro può, in qualsiasi sessione in cui la questione sia compresa nell’ordine del giorno, adottare, a maggioranza dei due terzi, un testo riveduto di uno o più allegati alla presente convenzione.
2. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione dovrà, entro un anno o, in circostanze eccezionali, nel termine di diciotto mesi a partire dalla chiusura della sessione della Conferenza, sottoporre questo testo riveduto all’autorità o alle autorità competenti, affinché si promulghino le leggi corrispondenti o si adottino altre misure.
3. Questo testo riveduto avrà effetto, per ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione, al momento della comunicazione da parte di questo Stato membro al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro di una dichiarazione che notifichi la sua accettazione del testo riveduto.
4. A partire dalla data di adozione del testo riveduto dell’allegato da parte della Conferenza, solo il testo riveduto rimarrà aperto all’accettazione degli Stati membri.

Articolo 23
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Allegato I
Reclutamento, collocamento e condizioni di lavoro dei lavoratori emigranti che non sono reclutati in virtù di accordi relativi ad emigrazioni collettive stipulati con controllo governativo

Articolo 1

Il presente allegato si applica ai lavoratori emigranti che non sono reclutati in virtù di accordi relativi a migrazioni collettive stipulati con controllo governativo.

Articolo 2
Ai fini del presente allegato:
a) il termine «reclutamento» indica:
i) l’assunzione di una persona che si trova in un territorio, per conto di un datore di lavoro che si trova in un altro territorio;
ii) il fatto di impegnarsi, nei confronti di una persona che si trova in un territorio, a garantirle un impiego in un altro territorio, nonché l’adozione di misure relative alle operazioni previste sotto i) e ii), incluse la ricerca e la selezione degli emigranti, nonché la loro partenza.
b) il termine «introduzione» indica tutte le operazioni effettuate allo scopo di assicurare o di facilitare l’arrivo o l’ammissione, in un territorio, di persone reclutate alle condizioni enunciate al capoverso a) di cui sopra;
c) il termine «collocamento» indica tutte le operazioni effettuate allo scopo di assicurare o di facilitare l’impiego di persone introdotte alle condizioni enunciate al punto b) di cui sopra.

Articolo 3
1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato e la cui legislazione autorizzi le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento. Quali sono definite all’articolo 2, deve regolare quelle di dette operazioni che sono autorizzate dalla sua legislazione, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. Con riserva delle disposizioni previste al paragrafo seguente, saranno i soli autorizzati ad effettuare le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento:
a) gli uffici pubblici di collocamento o altri organismi ufficiali del territorio in cui hanno luogo le operazioni;
b) gli organismi ufficiali di un territorio che non sia quello in cui hanno luogo le operazioni e che sono autorizzati ad effettuare tali operazioni su questo territorio, in virtù di un accordo stipulato fra i governi interessati;
c) qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale.
3. Nella misura in cui la legislazione nazionale o un accordo bilaterale lo permettano, le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento potranno essere effettuate:
a) dal datore di lavoro o da una persona che si trovi al suo servizio e che agisca a suo nome, con riserva, ove sia necessario nell’interesse dell’emigrante, dell’approvazione e della sorveglianza dell’autorità competente;
b) da un ufficio privato, se l’autorizzazione preliminare a procedere a queste operazioni sia accordata dall’autorità competente del territorio in cui le operazioni devono aver luogo, nei casi e secondo le modalità che saranno determinati:
i) sia dalla legislazione di questo territorio,
ii) sia da un accordo fra l’autorità competente del territorio di emigrazione o qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale, da una parte, e l’autorità competente del territorio di immigrazione, dall’altra.
4. L’autorità competente del territorio in cui hanno luogo le operazioni deve esercitare una sorveglianza sull’attività delle persone o degli organismi muniti di un’autorizzazione rilasciata in applicazione del paragrafo 3 b), ad eccezione di qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e la cui situazione continuerà ad essere retta dai termini di detto strumento o da accordi intervenuti tra detto organismo e l’autorità competente interessata.
5. Nessuna disposizione, nel presente articolo, deve essere interpretata nel senso di autorizzare una persona o un organismo che non sia l’autorità competente del territorio di immigrazione a permettere l’entrata di un lavoratore emigrante sul territorio di uno Stato membro.

Articolo 4
Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato si impegna a garantire la gratuità delle operazioni effettuate dai servizi pubblici di collocamento in relazione al reclutamento, all’introduzione ed al collocamento dei lavoratori emigranti.

Articolo 5
1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato e che disponga di un sistema per controllare i contratti di lavoro conclusi tra un datore di lavoro o una persona che agisca a suo nome ed un lavoratore emigrante, si impegna ad esigere:
a) che un esemplare del contratto di lavoro sia rilasciato all’emigrante prima della sua partenza o, se i governi interessati ne convengono, in un centro di raccolta al momento dell’arrivo nel territorio di immigrazione;
b) che il contratto contenga le disposizioni indicanti le condizioni di lavoro e, in particolare, la rimunerazione offerta all’emigrante;
c) che l’emigrante riceva, per iscritto, prima della sua partenza, per mezzo di un documento che si riferisca a lui individualmente o al gruppo di cui fa parte, informazioni sulle condizioni generali di vita e di lavoro cui dovrà sottostare nel territorio di immigrazione.
2. Quando un esemplare del contratto debba essere rilasciato all’emigrante al suo arrivo nel territorio di immigrazione, egli deve, prima della sua partenza, essere informato, mediante un documento scritto che si riferisca a lui individualmente o al gruppo di cui fa parte, della categoria professionale nella quale è assunto e delle altre condizioni di lavoro, in particolare della rimunerazione minima che gli è garantita.
3. L’autorità competente adotterà le misure necessarie affinché le disposizioni dei paragrafi precedenti siano rispettate e sanzioni siano applicate in caso di infrazione.

Articolo 6
Le misure previste all’articolo 4 della convenzione devono, nei casi appropriati, comprendere:
a) la semplificazione delle formalità amministrative;
b) l’istituzione di servizi di interpreti;
c) qualsiasi assistenza necessaria, nel corso di un periodo iniziale, per la sistemazione degli emigranti e dei membri della loro famiglia autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli;
d) la protezione del benessere degli emigranti e dei membri della loro famiglia autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli durante il viaggio e in articolare a bordo delle navi.

Articolo 7
1. Quando il numero del lavoratori emigranti che vanno dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro sia assai elevato, le autorità competenti dei territori interessati devono, ogni volta che ciò sia necessario od opportuno, concludere degli accordi per regolare le questioni di interesse comune che possono sorgere con l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione.
2. Quando gli Stati membri dispongano di un sistema per controllare i contratti di lavoro, detti accordi dovranno indicare i metodi da seguire allo scopo di garantire l’esecuzione degli obblighi contrattuali del datore di lavoro.

Articolo 8
Qualsiasi persona che incoraggi un’immigrazione clandestina o illegale sarà passibile di sanzioni adeguate.

Allegato II
Reclutamento, collocamento e condizioni di lavoro dei lavoratori emigranti reclutati in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati con controllo governativo

Articolo 1
Il presente allegato si applica ai lavoratori emigranti reclutati in virtù di accordi relativi a migrazioni collettive stipulati con controllo governativo.

Articolo 2
Ai fini del presente allegato:
a) il termine «reclutamento» designa:
i) l’assunzione di una persona che si trova in un territorio per conto di un datore di lavoro che si trova in un altro territorio, in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo;
ii) il fatto di impegnarsi, nei confronti di una persona che si trova in un territorio, a garantirle un impiego in un altro territorio, in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo, nonché la conclusione di accordi relativi alle operazioni previste ai punti i) e ii), comprese la ricerca e la selezione degli emigranti, nonché la loro partenza;
b) il termine «introduzione» designa tutte le operazioni effettuate allo scopo di assicurare o di facilitare l’arrivo o l’ammissione, in un territorio, di persone reclutate alle condizioni enunciate al capoverso a) di cui sopra in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo;
c) il termine «collocamento» designa tutte le operazioni effettuate allo scopo di assicurare o di facilitare l’impiego di persone introdotte alle condizioni enunciate al capoverso b) di cui sopra in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo.

Articolo 3
1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato e la cui legislazione autorizzi le operazioni di reclutamento di introduzione e di collocamento, quali sono definite all’articolo 2, deve regolare quelle di dette operazioni che sono autorizzate dalla sua legislazione, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. Con riserva delle disposizioni previste al paragrafo seguente, saranno i soli autorizzati ad effettuare le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento:
a) gli uffici pubblici di collocamento o altri organismi ufficiali del territorio in cui hanno luogo le operazioni;
b) gli organismi ufficiali di un territorio che non sia quello in cui hanno luogo le operazioni e che sono autorizzati ad effettuare tali operazioni su questo territorio, in virtù di un accordo stipulato fra i governi interessati;
c) qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale.
3. Nella misura in cui la legislazione nazionale o un accordo bilaterale lo permettano, e con riserva, se l’interesse dell’emigrante lo esige, dell’approvazione e della sorveglianza dell’autorità competente, le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento potranno essere effettuate:
a) dal datore di lavoro o da una persona al suo servizio che agisca a suo nome;
b) dagli uffici privati.
4. Il diritto di effettuare le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collocamento sarà sottoposto all’autorizzazione preventiva dell’autorità competente del territorio in cui queste operazioni devono aver luogo, nei casi e secondo le modalità che saranno determinati:
a) o dalla legislazione di questo territorio,
b) o da un accordo fra l’autorità competente del territorio di emigrazione, o qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale, da una parte, e l’autorità competente del territorio di immigrazione, dall’altra.
5. L’autorità competente del territorio in cui hanno luogo le operazioni deve, in applicazione a qualsiasi accordo concluso dalle autorità competenti interessate, esercitare una sorveglianza sull’attività delle persone o degli organismi muniti di un’autorizzazione rilasciata in virtù del paragrafo precedente, ad eccezione di qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale e la cui situazione continuerà ad essere retta dai termini di detto strumento o da accordi intervenuti fra detto organismo e l’autorità competente interessata.
6. Prima di autorizzare l’introduzione di lavoratori emigranti, l’autorità competente del territorio di immigrazione deve verificare se non vi sia già un numero sufficiente di lavoratori capaci di occupare gli impieghi a cui si tratti di provvedere.
7. Nessuna disposizione, nel presente articolo, deve essere interpretata nel senso che autorizzi una persona o un organismo che non sia l’autorità competente del territorio di immigrazione a permettere l’entrata di un lavoratore emigrante sul territorio di uno Stato membro.

Articolo 4
1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato si impegna a garantire la gratuità delle operazioni effettuate dai servizi pubblici dell’impiego in relazione al reclutamento, all’introduzione ed al collocamento dei lavoratori emigrati
2. Le spese amministrative occasionate dal reclutamento, dall’introduzione e dal collocamento non saranno a carico dell’emigrante.

Articolo 5
Quando si tratti di un trasporto collettivo di emigranti da un paese ad un altro che necessiti un passaggio di transito attraverso un terzo paese, l’autorità competente del territorio di transito dovrà adottare dei provvedimenti che permettano di affrettare il passaggio di transito allo scopo di evitare ritardi e difficoltà amministrative.

Articolo 6
1. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore il presente allegato e che disponga di un sistema per controllare i contratti di lavoro conclusi tra un datore di lavoro o una persona che agisca a suo nome, e un lavoratore emigrante si impegna ad esigere:
a) che un esemplare del contratto di lavoro sia rilasciato all’emigrante prima della sua partenza o, se i governi interessati ne convengono, in un centro di raccolta al momento del suo arrivo nel territorio di immigrazione;
b) che il contratto contenga delle disposizioni che indichino le condizioni di lavoro e, in particolare, la rimunerazione offerta all’emigrante;
c) che l’emigrante riceva, per iscritto, prima della sua partenza, per mezzo di un documento che si riferisca a lui individualmente o al gruppo di cui fa parte, delle informazioni sulle condizioni generali di vita e di lavoro alle quali dovrà sottostare nel territorio di immigrazione.
2. Quando un esemplare del contratto debba essere rilasciato all’emigrante al suo arrivo nel territorio di immigrazione, egli deve, prima della sua partenza essere informato, mediante un documento scritto che si riferisca a lui individualmente, o al gruppo di cui fa parte, della categoria professionale nella quale è assunto e delle altre condizioni di lavoro, in particolare della rimunerazione minima che gli è garantita.
3. L’autorità competente adotterà le misure necessarie affinché le disposizioni dei paragrafi precedenti siano rispettate e sanzioni siano applicate in caso di infrazione.

Articolo 7
Le misure previste all’articolo 4 della convenzione devono, nei casi appropriati, comprendere:
a) la semplificazione delle formalità amministrative;
b) l’istituzione di servizi di interpreti;
c) qualsiasi assistenza necessaria, nel corso di un periodo iniziale, per la sistemazione dei migranti e dei membri della loro famiglia autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli;
d) la protezione del benessere degli emigranti e dei membri della loro famiglia autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli durante il viaggio e in particolare a bordo delle navi;
e) l’autorizzazione per liquidare e trasferire la proprietà degli emigranti ammessi a titolo permanente.

Articolo 8
L’autorità competente dovrà adottare misure appropriate allo scopo di assistere i lavoratori emigranti durante un periodo iniziale nella regolamentazione delle questioni che concernono le loro condizioni di impiego; ove sia necessario, queste misure potranno essere adottate in collaborazione con le organizzazioni volontarie interessate.

Articolo 9
Se un lavoratore emigrante introdotto nel territorio di uno Stato membro in conformità alle disposizioni dell’articolo 3 del presente allegato non ottiene, per una causa di cui non è responsabile, l’impiego per il quale è stato reclutato o un altro impiego conveniente, le spese per il suo ritorno e per quelle dei membri della sua famiglia che sono stati autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, incluse le tasse amministrative, il trasporto e il mantenimento sino a destinazione finale, nonché il trasferimento degli utensili domestici, non devono essere a carico dell’emigrante.

Articolo 10
Se l’autorità competente del territorio di immigrazione considera che l’impiego per il quale l’emigrante è stato reclutato in virtù dell’articolo 2 del presente allegato si è rivelato inadeguato, questa autorità dovrà adottare le misure necessarie per assistere detto emigrante nella ricerca di un impiego conveniente che non pregiudichi i lavoratori nazionali; essa dovrà adottare delle disposizioni che garantiscono sia il suo mantenimento, in attesa che egli ottenga un tale impiego, sia il suo ritorno nella regione in cui è stato reclutato, se l’emigrante è d’accordo o ha accettato il suo ritorno a queste condizioni quando fu reclutato, sia il suo stabilimento in un altro luogo.

Articolo 11
Se un lavoratore emigrante che possegga la qualità di rifugiato o di persona trasferita è in soprannumero in un qualsiasi impiego su un territorio di immigrazione in cui egli è entrato in conformità all’articolo 3 del presente allegato, l’autorità competente di questo territorio dovrà fare tutto il possibile per permettergli di ottenere un impiego conveniente che non pregiudichi i lavoratori nazionali e adotterà delle misure che garantiscano il suo mantenimento, in attesa del suo collocamento in un impiego conveniente o del suo stabilimento in un altro luogo.

Articolo 12
1. Le autorità competenti dei territori interessati devono concludere accordi per regolare le questioni di comune interesse che possono sorgere con l’applicazione delle disposizioni del presente allegato.
2. Quando gli Stati membri dispongano di un sistema per controllare i contratti di lavoro, detti accordi dovranno indicare i metodi da seguire per garantire l’esecuzione degli obblighi contrattuali del datore di lavoro.
3. Questi accordi dovranno prevedere, nei casi appropriati, una collaborazione per l’assistenza da prestarsi agli emigranti in relazione al regolamento delle questioni concernenti le loro condizioni di impiego, in virtù dell’articolo 8, fra l’autorità competente del territorio di emigrazione o un organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale, da un lato, e l’autorità competente del territorio di immigrazione, dall’altro.

Articolo 13
Qualsiasi persona che incoraggi l’immigrazione clandestina o illegale sarà passibile di sanzioni adeguate.

Allegato III
Importazione degli effetti personali, degli utensili e dell’equipaggiamento dei lavoratori migranti

Articolo 1
1. Gli effetti personali appartenenti ai lavoratori emigranti reclutati e ai membri della loro famiglia che sono stati autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli devono essere esenti dai diritti di dogana all’entrata nel territorio di immigrazione.
2. Gli utensili manuali portatili e l’equipaggiamento portatile del tipo di quelli che sono abitualmente in possesso dei lavoratori per l’esercizio del loro mestiere, appartenenti ai lavoratori emigranti e ai membri della loro famiglia che sono stati autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, devono essere esenti dai diritti di dogana all’entrata nel territorio di immigrazione, a condizione che, al momento dell’importazione, possa essere provato che gli utensili e l’equipaggiamento in questione sono effettivamente di loro proprietà o in loro possesso, sono stati per un periodo considerevole in loro possesso per loro uso, e sono destinati ad essere da loro usati nell’esercizio della loro professione.

Articolo 2
1. Gli effetti personali appartenenti ai lavoratori emigranti e ai membri della loro famiglia che sono stati autorizzati ad accompagnarli o à raggiungerli devono essere esenti dai diritti di dogana al ritorno di dette persone nel loro paese di origine sempre che abbiano conservato la nazionalità di questo paese.
2. Gli utensili manuali portatili e l’equipaggiamento portatile del tipo di quelli che sono abitualmente in possesso dei lavoratori per l’esercizio del loro mestiere, appartenenti ai lavoratori emigranti ed ai membri della loro famiglia che sono stati autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, devono essere esenti dai diritti di dogana al ritorno di dette persone nel loro paese di origine, se esse hanno conservato la nazionalità di questo paese, e a condizione che al momento dell’importazione possa essere provato che gli utensili e l’equipaggiamento in questione sono effettivamente di loro proprietà o in loro possesso, sono stati per un periodo considerevole in loro possesso per loro uso, e sono destinati ad essere da loro usati nell’esercizio della loro professione.

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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 22 Gennaio 1952

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Allegato riservato Convenzione ILO C97 del 08 giugno 1949.pdf
ILO 1949
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Convenzione ILO C95 del 08 giugno 1949

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Convenzione ILO C95 del 08 giugno 1949

ID 14292 | 13.08.2021

Convenzione ILO C95 Protezione del salario, 1949.

Ginevra, 08 giugno 1949

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-second Session on 8 June 1949, and Having decided upon the adoption of certain proposals concerning the protection of wages, which is the seventh item on the agenda of the session, and Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this first day of July of the year one thousand nine hundred and forty-nine the following Convention, which may be cited as the Protection of Wages Convention, 1949:

Article 1
In this Convention, the term wages means remuneration or earnings, however designated or calculated, capable of being expressed in terms of money and fixed by mutual agreement or by national laws or regulations, which are payable in virtue of a written or unwritten contract of employment by an employer to an employed person for work done or to be done or for services rendered or to be rendered.

Article 2
1. This Convention applies to all persons to whom wages are paid or payable.
2. The competent authority may, after consultation with the organisations of employers and employed persons directly concerned, if such exist, exclude from the application of all or any of the provisions of the Convention categories of persons whose circumstances and conditions of employment are such that the application to them of all or any of the said provisions would be inappropriate and who are not employed in manual labour or are employed in domestic service or work similar thereto.
3. Each Member shall indicate in its first annual report upon the application of this Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any categories of persons which it proposes to exclude from the application of all or any of the provisions of the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph; no Member shall, after the date of its first annual report, make exclusions except in respect of categories of persons so indicated.
4. Each Member having indicated in its first annual report categories of persons which it proposes to exclude from the application of all or any of the provisions of the Convention shall indicate in subsequent annual reports any categories of persons in respect of which it renounces the right to have recourse to the provisions of paragraph 2 of this Article and any progress which may have been made with a view to the application of the Convention to such categories of persons.

Article 3
1. Wages payable in money shall be paid only in legal tender, and payment in the form of promissory notes, vouchers or coupons, or in any other form alleged to represent legal tender, shall be prohibited.
2. The competent authority may permit or prescribe the payment of wages by bank cheque or postal cheque or money order in cases in which payment in this manner is customary or is necessary because of special circumstances, or where a collective agreement or arbitration award so provides, or, where not so provided, with the consent of the worker concerned.

Article 4
1. National laws or regulations, collective agreements or arbitration awards may authorise the partial payment of wages in the form of allowances in kind in industries or occupations in which payment in the form of such allowances is customary or desirable because of the nature of the industry or occupation concerned; the payment of wages in the form of liquor of high alcoholic content or of noxious drugs shall not be permitted in any circumstances.
2. In cases in which partial payment of wages in the form of allowances in kind is authorised, appropriate measures shall be taken to ensure that--
(a) such allowances are appropriate for the personal use and benefit of the worker and his family; and
(b) the value attributed to such allowances is fair and reasonable.

Article 5
Wages shall be paid directly to the worker concerned except as may be otherwise provided by national laws or regulations, collective agreement or arbitration award or where the worker concerned has agreed to the contrary.

Article 6
Employers shall be prohibited from limiting in any manner the freedom of the worker to dispose of his wages.

Article 7
1. Where works stores for the sale of commodities to the workers are established or services are operated in connection with an undertaking, the workers concerned shall be free from any coercion to make use of such stores or services.
2. Where access to other stores or services is not possible, the competent authority shall take appropriate measures with the object of ensuring that goods are sold and services provided at fair and reasonable prices, or that stores established and services operated by the employer are not operated for the purpose of securing a profit but for the benefit of the workers concerned.

Article 8
1. Deductions from wages shall be permitted only under conditions and to the extent prescribed by national laws or regulations or fixed by collective agreement or arbitration award.
2. Workers shall be informed, in the manner deemed most appropriate by the competent authority, of the conditions under which and the extent to which such deductions may be made.

Article 9
Any deduction from wages with a view to ensuring a direct or indirect payment for the purpose of obtaining or retaining employment, made by a worker to an employer or his representative or to any intermediary (such as a labour contractor or recruiter), shall be prohibited.

Article 10
1. Wages may be attached or assigned only in a manner and within limits prescribed by national laws or regulations.
2. Wages shall be protected against attachment or assignment to the extent deemed necessary for the maintenance of the worker and his family.

Article 11
1. In the event of the bankruptcy or judicial liquidation of an undertaking, the workers employed therein shall be treated as privileged creditors either as regards wages due to them for service rendered during such a period prior to the bankruptcy or judicial liquidation as may be prescribed by national laws or regulations, or as regards wages up to a prescribed amount as may be determined by national laws or regulations.
2. Wages constituting a privileged debt shall be paid in full before ordinary creditors may establish any claim to a share of the assets.
3. The relative priority of wages constituting a privileged debt and other privileged debts shall be determined by national laws or regulations.

Article 12
1. Wages shall be paid regularly. Except where other appropriate arrangements exist which ensure the payment of wages at regular intervals, the intervals for the payment of wages shall be prescribed by national laws or regulations or fixed by collective agreement or arbitration award.
2. Upon the termination of a contract of employment, a final settlement of all wages due shall be effected in accordance with national laws or regulations, collective agreement or arbitration award or, in the absence of any applicable law, regulation, agreement or award, within a reasonable period of time having regard to the terms of the contract.

Article 13
1. The payment of wages where made in cash shall be made on working days only and at or near the workplace, except as may be otherwise provided by national laws or regulations, collective agreement or arbitration award, or where other arrangements known to the workers concerned are considered more appropriate.
2. Payment of wages in taverns or other similar establishments and, where necessary to prevent abuse, in shops or stores for the retail sale of merchandise and in places of amusement shall be prohibited except in the case of persons employed therein.

Article 14
Where necessary, effective measures shall be taken to ensure that workers are informed, in an appropriate and easily understandable manner:
(a) before they enter employment and when any changes take place, of the conditions in respect of wages under which they are employed; and
(b) at the time of each payment of wages, of the particulars of their wages for the pay period concerned, in so far as such particulars may be subject to change.

Article 15
The laws or regulations giving effect to the provisions of this Convention shall:
(a) be made available for the information of persons concerned;
(b) define the persons responsible for compliance therewith;
(c) prescribe adequate penalties or other appropriate remedies for any violation thereof;
(d) provide for the maintenance, in all appropriate cases, of adequate records in an approved form and manner.

Article 16
There shall be included in the annual reports to be submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation full information concerning the measures by which effect is given to the provisions of this Convention.

Article 17
1. In the case of a Member the territory of which includes large areas where, by reason of the sparseness of the population or the stage of development of the area, the competent authority considers it impracticable to enforce the provisions of this Convention, the authority may, after consultation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, exempt such areas from the application of this Convention either generally or with such exceptions in respect of particular undertakings or occupations as it thinks fit.
2. Each Member shall indicate in its first annual report upon the application of this Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any areas in respect of which it proposes to have recourse to the provisions of the present Article and shall give the reasons for which it proposes to have recourse thereto; no Member shall, after the date of its first annual report, have recourse to the provisions of the present Article except in respect of areas so indicated.
3. Each Member having recourse to the provisions of this Article shall, at intervals not exceeding three years, reconsider in consultation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, the practicability of extending the application of the Convention to areas exempted in virtue of paragraph 1.
4. Each Member having recourse to the provisions of this Article shall indicate in subsequent annual reports any areas in respect of which it renounces the right to have recourse to the provisions of this Article and any progress which may have been made with a view to the progressive application of the Convention in such areas.

Article 18
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 19
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 20
1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate --
(a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
(b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
(c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
(d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the position.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservation made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 22, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 21
1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.
2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.
3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 22, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

Article 22
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 23
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 24
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 25
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 26
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 22 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 27
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 24 Settembre 1952

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Convenzione ILO C92 del 08 giugno 1949

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Convenzione ILO C92 del 08 giugno 1949

ID 14290 | 13.08.2021

Convenzione ILO C92 Alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949.

Ginevra, 08 giugno 1949

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi l’8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla parziale revisione della Convenzione sugli alloggi degli equipaggi, 1946, adottata dalla Conferenza nel corso della sua ventottesima sessione, tema che costituisce il punto dodici dell’ordine del giorno della sessione; Considerato che tali proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sugli alloggi degli equipaggi (riveduta), 1949.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave per la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprietà pubblica o privata, adibita a fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri e registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione.
2. La legge nazionale definirà i casi in cui una nave è da ritenersi adibita alla navigazione marittima ai fini dell’applicazione della presente convenzione.
3. La presente convenzione non si applica:
a. alle navi con stazza inferiore alle cinquecento tonnellate;
b. alle navi il cui principale mezzo di propulsione è costituito da vele, anche se dotate di un motore ausiliare;
c. alle navi adibite alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe;
d. ai rimorchiatori.
4. La presente convenzione si applicherà, tuttavia, per quanto ragionevole e fattibile:
a. alle navi dalle 200 alle 500 tonnellate di stazza;
b. agli alloggi del personale adibito al normale lavoro di bordo su navi baleniere o navi destinate ad analoghe operazioni.
5. Inoltre, si potrà derogare dall’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte III della presente convenzione e per qualsiasi nave, qualora, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, la competente autorità ritenga che le modalità di deroga comportino vantaggi tali da creare condizioni complessivamente non meno favorevoli di quelle provenienti dalla piena applicazione della convenzione. Dati dettagliati su qualsiasi deroga di questo tipo dovranno essere trasmessi dal Membro al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, che ne informerà i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 2
In vista dell’applicazione della presente convenzione:
a. per « nave » s’intende qualsiasi imbarcazione cui la convenzione si applica;
b. per « tonnellaggio » si intendono le tonnellate di stazza lorda;
c. per « nave passeggeri » si intende qualsiasi nave dotata di certificato di sicurezza valido rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana per mare, o di certificato per il trasporto passeggeri;
d. per « ufficiale » si intende chiunque, ad esclusione del comandante, ricopra il rango di ufficiale in base alla legge nazionale o, in suo difetto, in base ai contratti collettivi o alla consuetudine;
e. per « personale subalterno » si intendono i membri dell’equipaggio ad eccezione degli ufficiali;
f. per « membro del personale di maestranza » si intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilità, e che venga considerato tale dalla legge nazionale o, in suo difetto, dai contratti collettivi o dalla consuetudine;
g. per « alloggi dell’equipaggio » si intendono le cuccette, le mense, gli impianti sanitari, le infermerie ed i luoghi di ricreazione previsti per l’equipaggio;
h. per « prescritto » si intende prescritto dalla legge nazionale o dalla competente autorità;
i. per « approvato », si intende approvato dalla competente autorità;
j. per « nuova immatricolazione », si intende una nuova immatricolazione in occasione del cambiamento congiunto di bandiera e di proprietà di una nave.

Articolo 3
1. Ogni Membro per il quale vige la presente convenzione si impegna a mantenere in vigore una legge atta ad assicurare l’applicazione delle disposizioni di cui alle Parti II, III e IV della presente convenzione.
2. Detta legge:
a. farà obbligo alla competente autorità di notificare le disposizioni adottate a tutti gli interessati;
b. specificherà le persone incaricate di assicurarne l’applicazione;
c. prescriverà adeguate sanzioni per qualsiasi infrazione;
d. dovrà prevedere l’istituzione ed il mantenimento di un sistema d’ispezione in grado di garantire l’effettivo rispetto delle disposizioni adottate;
e. farà obbligo alla competente autorità di consultare le organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, onde elaborare regolamenti e collaborare per quanto possibile con le parti interessate per l’applicazione di essi.

PARTE II – ACCERTAMENTO DEI PROGETTI E VERIFICA DEGLI ALLOGGI DELL’EQUIPAGGIO

Articolo 4
1. Prima dell’inizio della costruzione di una nave, il progetto di quest’ultima indicante, in base alla scala prescritta, la dislocazione nonché le disposizioni generali concernenti gli alloggi dell’equipaggio, dovrà esser sottoposto all’approvazione della competente autorità.
2. Prima che inizi la costruzione degli alloggi dell’equipaggio, ovvero la modifica o la ricostruzione di detti alloggi a bordo di una nave già esistente, il progetto dettagliato di questi alloggi, unitamente a tutti i dati utili, dovrà essere sottoposto all’approvazione della competente autorità; tale progetto dovrà specificare, su scala prescritta e nei termini prescritti, la destinazione di ogni locale, la disposizione dell’arredo e di altri impianti, la natura e la dislocazione dei dispositivi di ventilazione, illuminazione e riscaldamento nonché degli impianti sanitari. Nondimeno, in casi di emergenza o in caso di modifiche o ricostruzioni provvisorie eseguite fuori del paese di immatricolazione, basterà, ai fini del presente articolo, che i progetti siano successivamente sottoposti all’approvazione della competente autorità.

Articolo 5
La competente autorità sarà tenuta ad ispezionare ciascuna nave e ad assicurarsi che gli alloggi dell’equipaggio siano conformi alle misure imposte da leggi e regolamenti, ogni qualvolta:
a. si procederà alla prima immatricolazione o ad una nuova immatricolazione di una nave;
b. gli alloggi dell’equipaggio saranno stati consistentemente modificati o ricostruiti;
c. un’organizzazione dei marittimi, riconosciuta tale bona fide e rappresentante tutto o parte dell’equipaggio, ovvero un numero prescritto o una prescritta percentuale dei membri dell’equipaggio, avrà denunciato alla competente autorità, nei termini prescritti e prontamente onde evitare ritardi alla nave, che gli alloggi dell’equipaggio non sono conformi alle disposizioni contemplate dalla convenzione.

PARTE III – MISURE PRESCRITTE RELATIVE AGLI ALLOGGI DELL’EQUIPAGGIO

Articolo 6
1. La dislocazione, i mezzi di accesso, la costruzione nonché la disposizione degli alloggi dell’equipaggio rispetto alle altre parti della nave dovranno essere tali da garantire un’adeguata sicurezza e protezione contro le intemperie ed il mare, ed un adeguato isolamento contro il caldo, il freddo, l’eccessivo rumore, gli odori o le emanazioni provenienti da altre parti della nave stessa.
2. Sarà vietato qualsiasi passaggio diretto che colleghi la zona notte ai compartimenti adibiti al carico, alla sala macchine o ai locali caldaie, alle cucine, alla lampisteria, ai depositi vernici, ai depositi di coperta e di macchinari ed altri depositi in genere, agli stenditoi, e ai locali adibiti ai servizi igienici comuni. I tramezzi che separano questi locali dai locali adibiti alla zona notte, come pure le paratie esterne della zona notte, dovranno essere opportunamente costruiti in acciaio o altro materiale approvato, ed essere impermeabili all’acqua ed ai gas.
3. Le pareti esterne della zona notte e delle mense dovranno essere opportunamente isolate termicamente. L’incassatura delle macchine come pure le paratie delimitanti le cucine e gli altri locali sprigionanti calore dovranno essere opportunamente isolate nella misura in cui il calore che emanano può disturbare i locali e i corridoi adiacenti. Disposizioni dovranno pure essere prese per la realizzazione di un sistema protettivo contro il calore emanato dalle condutture di vapore e di acqua calda.
4. I tramezzi interni dovranno essere costruiti in un materiale approvato, non attaccabile dai parassiti.
5. La zona notte, le mense, i locali di svago ed i corridoi siti all’interno degli alloggi dell’equipaggio dovranno essere opportunamente isolati onde evitare condensazioni o eccessivo calore.
6. Le tubature di vapore e di scarico degli argani e di altri impianti ausiliari analoghi non dovranno passare attraverso gli alloggi dell’equipaggio né, ove tecnicamente possibile, attraverso i corridoi che ad essi conducono. Qualora ciò non fosse realizzabile, le tubature dovranno essere opportunamente isolate e incassate.
7. I quadrati o il serrettame interno dovranno essere di un materiale la cui superficie consenta una facile pulizia. Sarà vietato l’impiego di tavolato scanalato o altro tavolato suscettibile di accogliere parassiti.
8. La competente autorità dovrà decidere in che modo dovranno essere adottate disposizioni atte a prevenire gli incendi o a ritardarne la propagazione nella costruzione degli alloggi.
9. Le pareti ed i soffitti delle cabine e delle mense dovranno poter essere mantenuti facilmente puliti e, se verniciati, dovranno essere di colore chiaro; sarà vietato l’impiego di intonaci a calce.
10. La tinteggiatura delle pareti interne dovrà essere rifatta o ripresa ogni qualvolta necessario.
11. I materiali e le tecniche usati per i rivestimenti di coperta dei locali adibiti ad alloggio dell’equipaggio dovranno essere del tipo approvato; tali rivestimenti dovranno essere refrattari all’umidità e la loro manutenzione dovrà essere facile.
12. Qualora i rivestimenti di coperta siano di materiale composito, le giunture con le pareti dovranno essere arrotondate onde evitare fenditure.
13. Dispositivi adeguati dovranno essere previsti per lo scolo delle acque. 

Articolo 7
1. La zona notte e le mense dovranno essere opportunamente ventilate.
2. Il sistema di ventilazione dovrà essere regolabile per mantenere l’aria in condizioni soddisfacenti e per garantire una circolazione adeguata con qualsiasi tempo e clima.
3. Le navi adibite regolarmente alla navigazione ai tropici o nel golfo Persico dovranno essere dotate di impianti meccanici di ventilazione e di ventilatori elettrici, affinché, a seconda del luogo, si abbia ricorso a uno di questi mezzi per assicurare una giusta ventilazione.
4. Le navi adibite alla navigazione fuori dei tropici dovranno essere dotate o di un sistema di ventilazione meccanico, o di ventilatori elettrici. La competente autorità potrà esentare da tale obbligo le navi che normalmente traversano le acque fredde degli emisferi nord o sud.
5. La forza motrice necessaria al funzionamento dei sistemi di ventilazione previsti ai paragrafi 3 e 4 dovrà essere disponibile, se possibile, per tutta la durata del tempo in cui l’equipaggio si trova a bordo della nave o vi lavora, e ogni qualvolta le circostanze lo esigano.

Articolo 8
1. Eccezion fatta per le navi esclusivamente adibite ai viaggi ai tropici o nel golfo Persico, un adeguato impianto di riscaldamento dovrà essere previsto a bordo delle navi per gli alloggi dell’equipaggio.
2. L’impianto di riscaldamento dovrà funzionare quanto necessario allorché l’equipaggio vive o lavora a bordo, e nella misura in cui le circostanze lo esigano.
3. A bordo di qualsiasi nave per la quale è obbligatorio l’impianto di riscaldamento, questo potrà funzionare a vapore, ad acqua calda, ad aria calda o ad elettricità.
4. A bordo di qualsiasi nave ove il riscaldamento è assicurato da una stufa, disposizioni dovranno esser prese perché questa sia di dimensioni adeguate, opportunamente installata e protetta e perché l’aria non risulti viziata.
5. L’impianto di riscaldamento dovrà essere in grado di mantenere negli alloggi dell’equipaggio una temperatura soddisfacente per le normali condizioni di tempo e di clima che la nave è suscettibile di incontrare nel corso della navigazione; la competente autorità sarà tenuta a prescrivere le condizioni cui attenersi.
6. I radiatori ed altri impianti di riscaldamento dovranno essere installati in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio e da non costituire una fonte di pericolo o di disturbo per gli occupanti i locali. Se necessario, dovranno esser dotati di uno schermo protettivo.

Articolo 9
1. Fatte salve le deroghe speciali eventualmente accordate alle navi passeggeri, la zona notte e le mense dovranno essere rischiarate dalla luce naturale ed essere inoltre dotate di un impianto di illuminazione artificiale.
2. Tutti i locali riservati all’equipaggio dovranno essere convenientemente illuminati. L’illuminazione naturale nei locali di abitazione dovrà permettere ad una persona con vista normale di leggere, con tempo chiaro e in pieno giorno, un giornale stampato ordinario in ogni punto dello spazio a disposizione per circolare. Un sistema di illuminazione artificiale che dia lo stesso risultato verrà installato allorché sarà impossibile ottenere una conveniente illuminazione naturale.
3. Ogni nave sarà fornita di una installazione che permetta di illuminare elettricamente l’alloggio dell’equipaggio. Se a bordo non esistono due fonti indipendenti di produzione di elettricità, un sistema supplementare di illuminazione di soccorso sarà previsto per mezzo di lampade o di apparecchi di illuminazione di modello appropriato.
4. L’illuminazione artificiale sarà disposta in modo che gli occupanti del posto ne beneficino al massimo.
5. Nella zona notte, ogni cuccetta sarà fornita di una lampada elettrica da comodino.

Articolo 10
1. La zona notte sarà situata al di sopra della linea di carico, nel mezzo o nella parte posteriore della nave.
2. In casi eccezionali, la competente autorità potrà autorizzare la dislocazione della zona notte nella zona prodiera della nave — in nessun caso tuttavia oltre la paratia d’attracco — qualora nessun’altra dislocazione risulti soddisfacente o pratica per via del tipo di nave, delle sue dimensioni o del servizio cui è adibita.
3. Purché adeguate disposizioni siano prese per l’illuminazione e la ventilazione, la competente autorità potrà permettere che la zona notte risulti al di sotto della linea di caricamento sulle navi passeggeri, ma mai in alcun caso immediatamente al di sotto dei corridoi di servizio.
4. La superficie per occupante della zona notte destinata al personale subalterno non dovrà essere inferiore a:
a. 1,85 metri quadri (ovvero 20 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza inferiore alle 800 tonnellate;
b. 2,35 metri quadri (o 25 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza pari o oltre le 800 tonnellate, ma con stazza inferiore alle 3 000 tonnellate;
c. 2,78 metri quadri (o 30 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza pari o oltre le 3 000 tonnellate. Tuttavia, a bordo delle navi passeggeri ove più di quattro membri del personale subalterno alloggiano in una stessa cabina, la superficie minima per occupante potrà essere pari a 2,22 metri quadri (24 piedi quadri).
5. Per le navi su cui prestano servizio varie categorie di personale subalterno e che richiedano l’imbarco di un effettivo nettamente maggiore rispetto a quello solitamente impiegato, la competente autorità potrà, per questo personale, ridurre la superficie obbligatoria della zona notte per occupante, purché tuttavia:
a. la superficie complessiva della zona notte destinata a queste categorie di lavoratori non sia inferiore a quella ad esse attribuita se l’effettivo non fosse stato aumentato;
b. la superficie minima per occupante della zona notte sia pari almeno a:
i. 1,67 metri quadri (18 piedi quadri) per le navi con stazza inferiore alle 3 000 tonnellate;
ii. 1,85 metri quadri (20 piedi quadri) per le navi con stazza pari o superiore alle 3 000 tonnellate.
6. Lo spazio occupato da cuccette, armadi, comò e sedili sarà compreso nel computo della superficie. Gli spazi esigui o di forma irregolare che non accrescono effettivamente lo spazio disponibile per la circolazione o destinato alla mobilia non saranno inclusi in tale computo.
7. L’altezza libera delle cabine destinate ad alloggi dell’equipaggio dovrà essere di almeno 1,90 metro (6 piedi 3 pollici).
8. Le cabine destinate ad alloggi dell’equipaggio dovranno essere in numero sufficiente affinché ogni categoria disponga di una o più cabine a se stanti; la competente autorità potrà tuttavia concedere deroghe a questa disposizione per le navi di modesto tonnellaggio.
9. Ogni cabina potrà ospitare un massimo di:
a. ufficiali al dettaglio, ufficiali di coperta, ufficiali macchinisti, ufficiali di guardia e primi ufficiali od operatori radio: un occupante per cabina;
b. altri ufficiali: un occupante per cabina ove possibile, e in nessun caso più di due;
c. personale di maestranza: uno o due occupanti per cabina e in nessun caso più di due;
d. altro personale subalterno: due o tre persone per cabina ove possibile, e in nessun caso più di quattro.
10. Onde garantire un adeguato e più confortevole alloggiamento, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, concedere l’autorizzazione ad alloggiare un massimo di dieci membri dell’equipaggio nella stessa cabina per talune navi passeggeri.
11. Il numero massimo di occupanti per cabina dovrà essere indicato in modo leggibile ed indelebile su di una scritta chiaramente visibile all’interno della cabina.
12. I membri dell’equipaggio dovranno disporre di cuccette singole.
13. Le cuccette non dovranno essere affiancate in modo da accedere all’una scavalcando l’altra.
14. È vietata la sovrapposizione di più di due cuccette. Ove le cuccette siano poste lungo la fiancata della nave, sarà vietato sovrapporre le cuccette in modo tale che l’oblò figuri al di sopra di una di esse.
15. Ove vi siano cuccette sovrapposte, la cuccetta inferiore non dovrà essere posta a meno di 0,30 metro (12 pollici) da terra; la cuccetta superiore dovrà essere posta a mezza altezza circa dal fondo della cuccetta inferiore alla parte bassa dei bagli del soffitto.
16. Le dimensioni interne minime di una cuccetta dovranno essere di 1,90 metro per 0,68 metro (ossia 6 piedi 3 pollici per 2 piedi 3 pollici).
17. Il telaio e, in sua assenza, la sponda di protezione della cuccetta dovranno essere di un materiale approvato, duro, liscio, non soggetto a corrosione o attaccabile dai parassiti.
18. Ove siano stati utilizzati telai tubolari per le cuccette, questi dovranno essere assolutamente sigillati e non perforati onde non accogliere parassiti.
19. Ogni cuccetta sarà dotata di un fondo elastico o di una rete elastica, come pure di un materasso imbottito con un materiale approvato. L’impiego, per l’imbottitura, di paglia o altro materiale soggetto ad accogliere parassiti sarà vietato.
20. Ove le cuccette siano sovrapposte, un fondo impermeabile alla polvere, in legno, tela o altro materiale soddisfacente, dovrà essere fissato al di sotto della rete elastica della cuccetta superiore.
21. Ogni cabina dovrà essere sistemata ed arredata in modo da poter essere mantenuta facilmente in ordine e da garantire una certa comodità ai suoi occupanti.
22. L’arredo sarà costituito da un armadio per ognuno degli occupanti. Dovrà avere un’altezza minima di 1,52 metro (5 piedi) ed una sezione trasversale pari a 19,30 decimetri quadri (300 pollici quadri). Sarà dotato di un ripiano e di una chiusura con lucchetto. Al lucchetto dovrà provvedere l’occupante.
23. Ogni cabina dovrà essere dotata di un tavolo o scrittoio del tipo fisso, a ribalta o scorrevole, nonché di sedili confortevoli secondo le esigenze.
24. La mobilia sarà di un materiale liscio e duro, non deformabile e non soggetto a corrosione.
25. Ogni occupante disporrà di un cassetto o spazio analogo la cui capienza sarà almeno pari a 0,56 metro cubo (2 piedi cubi).
26. Gli oblò delle cabine saranno dotati di tendine.
27. Ogni cabina sarà dotata di specchio, di mensoline per gli oggetti di toletta, di un ripiano per libri e di un certo numero di attaccapanni.
28. Ove possibile, le cuccette saranno suddivise in modo da separare i turni ed evitare che chi faccia il turno di giorno si trovi a dividere la cabina con chi fa altri turni.

Articolo 11
1. Un numero sufficiente di mense dovrà essere previsto a bordo di ogni nave.
2. A bordo delle navi con stazza inferiore alle 1 000 tonnellate, mense separate saranno previste per:
a. il comandante e gli ufficiali;
b. il personale di maestranza ed il restante personale subalterno.
3. A bordo delle navi con stazza pari o superiore alle 1 000 tonnellate, mense separate saranno previste per:
a. il comandante e gli ufficiali;
b. il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di coperta;
c. il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di macchina.
Tuttavia:
i. una delle due mense previste per il personale di maestranza ed il restante personale subalterno potrà essere riservata al personale di maestranza, mentre l’altra sarà riservata al restante personale subalterno;
ii. un’unica mensa potrà essere prevista per il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di coperta e di macchina qualora gli armatori e/o le loro organizzazioni nonché le organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, così preferiscano.
4. Adeguate disposizioni dovranno esser prese per il personale addetto ai servizi generali, sia allestendo per esso una mensa a se stante, o riconoscendogli il diritto di avvalersi delle mense destinate ad altre categorie; a bordo delle navi con stazza pari o superiore alle 5 000 tonnellate, che imbarchino oltre cinque persone addette ai servizi generali, sarà fatto obbligo di prevedere una mensa loro destinata.
5. Dimensioni ed attrezzature delle mense dovranno essere adeguati al numero di persone da ospitare contemporaneamente.
6. Ogni mensa dovrà essere dotata di tavoli e sedie del tipo approvato in numero sufficiente rispetto alle persone che le utilizzeranno contemporaneamente.
7. La competente autorità potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui sopra riguardo all’allestimento delle mense, nella misura in cui lo consentano le particolari condizioni esistenti a bordo delle navi passeggeri.
8. Le mense dovranno essere nettamente separate dalla zona notte e poste quanto più possibile vicino alle cucine.
9. Un adeguato impianto di lavaggio delle stoviglie e armadi sufficienti per riporle dovranno essere previsti quando le dispense eventualmente predisposte non siano direttamente accessibili dalle mense.
10. La superficie delle tavole e delle sedie dovrà essere in materiale resistente all’umidità, compatto e di facile pulizia.

Articolo 12
1. A bordo di ogni nave, uno o più spazi di dimensioni adeguate rispetto alla portata della nave e all’effettivo che costituisce l’equipaggio dovranno essere predisposti su di un ponte scoperto, affinché l’equipaggio vi possa accedere allorché non è di servizio.
2. Locali di ricreazione opportunamente situati e arredati convenientemente dovranno essere previsti per gli ufficiali e per il personale subalterno. Qualora, oltre alle mense, non si sia provveduto a predisporre tale tipo di locali, le mense dovranno essere arredate e sistemate in modo da farne le veci.

Articolo 13
1. Adeguati impianti sanitari, provvisti di lavandini, vasche e/o docce, dovranno essere predisposti a bordo di ogni nave.
2. Gabinetti distinti dovranno essere installati nella proporzione minima che segue:
a. a bordo di navi con stazza inferiore alle 800 tonnellate: tre;
b. a bordo di navi con stazza pari o superiore alle 800 tonnellate, ma inferiore alle 3 000 tonnellate: quattro;
c. a bordo di navi con stazza pari o superiore alle 3 000 tonnellate: sei;
d. a bordo di navi con alloggi distinti per gli ufficiali o operatori radio, impianti sanitari contigui o posti in prossimità degli alloggi dovranno essere predisposti.
3. La legge nazionale dovrà fissare la ripartizione dei gabinetti fra le varie categorie di lavoratori che compongono l’equipaggio, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Impianti sanitari per tutti i membri dell’equipaggio che non godono di camere o cabine con impianto sanitario privato dovranno essere predisposti per ognuna delle categorie dei componenti l’equipaggio, in ragione di:
a. una vasca e/o doccia ogni otto persone o meno;
b. un gabinetto ogni otto persone o meno;
c. un lavabo ogni sei persone o meno.
Qualora, tuttavia, il numero degli effettivi di una data categoria superi di meno della metà della cifra indicata un multiplo della stessa, l’eccedenza potrà essere trascurata per quanto riguarda l’applicazione di questa disposizione.
5. Qualora complessivamente l’equipaggio superi i 100 effettivi o trattandosi di navi passeggeri adibite a traversate di una durata non superiore alle quattro ore, la competente autorità potrà prevedere speciali disposizioni o richiedere un numero ridotto di impianti sanitari.
6. Acqua dolce, calda e fredda, o attrezzatura per il riscaldamento dell’acqua, dovranno essere fornite in tutti i locali comuni adibiti all’igiene. La competente autorità avrà la facoltà di fissare, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, la quantità massima di acqua dolce che potrà essere richiesta all’armatore per uomo e per giorno.
7. I lavabo e le vasche dovranno essere di dimensioni adeguate e di materiale del tipo approvato, a superficie compatta, non suscettibile di incrinarsi, di scheggiarsi o corrodersi.
8. L’aerazione di ogni gabinetto avverrà attraverso un passaggio comunicante direttamente con l’aria libera, indipendentemente dalle altre parti dei locali ad uso abitazione.
9. I gabinetti dovranno essere del tipo approvato e dotati di sciacquone potente, costantemente in funzione e individualmente controllabile.
10. I tubi discendenti e di scarico dovranno essere di dimensioni adeguate e installati in modo da ridurre al minimo le possibilità di ostruzione e da facilitarne la pulizia.
11. Gli impianti sanitari destinati a più di una persona dovranno essere conformi alle seguenti norme:
a .i rivestimenti di coperta dovranno essere di materiale duraturo del tipo approvato, di facile pulizia e impermeabili all’umidità; un efficace sistema di scolo delle acque dovrà essere predisposto;
b. le paratie saranno in acciaio o altro materiale del tipo approvato, stagne per un’altezza di almeno 0,23 metro (9 pollici) da terra;
c. i locali dovranno essere adeguatamente illuminati, riscaldati ed areati;
d. i gabinetti saranno situati in un punto facilmente accessibile dalla zona notte e dai locali adibiti all’igiene, ma da questi separati; non dovranno affacciarsi direttamente sulla zona notte né su di un corridoio che immetta unicamente alla zona notte. Tuttavia, quest’ultima disposizione non si applica ai gabinetti posti fra due cabine, con un totale di occupanti non superiore a quattro;
e. qualora più gabinetti siano installati in uno stesso locale, essi dovranno essere adeguatamente riparati per garantirne l’isolamento.
12. A bordo di ogni nave saranno predisposti impianti di lavaggio ed asciugatura biancheria in proporzione agli effettivi che compongono l’equipaggio e alla normale durata delle traversate.
13. L’impianto di lavaggio comprenderà adeguate vasche dotate di dispositivo di scolo, che potranno essere installate nei locali adibiti all’igiene, ove non sia ragionevolmente possibile allestire una lavanderia vera e propria. Le vasche saranno alimentate adeguatamente con acqua dolce, calda e fredda. In mancanza di acqua calda, impianti di riscaldamento dell’acqua saranno predisposti.
14. L’impianto di asciugatura sarà allestito in un locale separato dalla zona letto e dalle mense, adeguatamente aerato e fornito di corde o altro sistema di stenditura.

Articolo 14
1. Un’infermeria a se stante sarà predisposta a bordo di ogni nave che imbarchi un equipaggio di quindici o più persone ed effettui traversate di più di tre giorni. La competente autorità potrà concedere deroghe a questa disposizione per quanto concerne le navi adibite alla navigazione costiera.
2. L’infermeria sarà situata in un punto di facile accesso, e sarà sistemata in modo da ospitare confortevolmente i suoi occupanti e fornir loro, ad ogni istante, le necessarie cure.
3. L’accesso, le cuccette, l’illuminazione, la ventilazione, il riscaldamento e l’impianto d’acqua saranno predisposti in modo da garantire la comodità degli occupanti e facilitarne il trattamento.
4. Il numero di cuccette dell’infermeria sarà stabilito dalla competente autorità.
5. Gli occupanti l’infermeria disporranno, per loro uso esclusivo, di gabinetti situati nell’ambito dell’infermeria o in prossimità della stessa.
6. Sarà vietato adibire l’infermeria ad un uso che non sia l’eventuale trattamento di malati.
7. Ogni nave che non imbarchi un medico a bordo dovrà disporre di un armadietto per medicinali del tipo approvato, munito di istruzioni di facile comprensione.

Articolo 15
1. Guardaroba adeguati e opportunamente areati destinati ad accogliere le incerate dovranno essere predisposti al di fuori della zona notte, ma da questa facilmente accessibili.
2. A bordo di ogni nave con stazza superiore alle 3000 tonnellate, sarà predisposto un locale per il servizio di coperta ed uno per il servizio di macchina, ad uso ufficio.
3. A bordo delle navi che toccano normalmente porti infestati da zanzare, dovranno essere prese disposizioni per la protezione degli alloggi dell’equipaggio, che prevedano l’utilizzo di appropriate zanzariere per oblò, aperture destinate alla ventilazione e porte che si affaccino su di un ponte aperto.
4. Ogni nave che viaggi normalmente ai tropici o nel golfo Persico, o che raggiunga tali regioni, dovrà essere munita di tendoni da installare sui ponti scoperti siti direttamente sopra gli alloggi dell’equipaggio, come pure su quella o quelle zone di ponte scoperto adibite a luogo di svago.

Articolo 16
1. Trattandosi di navi contemplate al paragrafo 5 dell’articolo 10, la competente autorità potrà, relativamente ai membri dell’equipaggio ivi considerati, modificare i termini fissati nei precedenti articoli onde tener conto delle abitudini o degli usi locali; in particolare, essa potrà adottare disposizioni speciali riguardo al numero di occupanti per cabina, o riguardo all’allestimento delle mense e degli impianti sanitari.
2. Nel modificare i termini così stabiliti, la competente autorità sarà tuttavia tenuta a rispettare le disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, nonché i minimi richiesti di superficie per questo personale, di cui all’articolo 10, paragrafo 5.
3. A bordo di navi su cui una qualsiasi categoria di membri dell’equipaggio sia composta di gente con abitudini ed usi nazionali molto diversi, alloggi ed altri locali abitativi distinti ed adeguati dovranno essere predisposti onde rispondere alle esigenze delle varie categorie.
4. Trattandosi di navi contemplate all’articolo 10, paragrafo 5, infermerie, mense ed impianti sanitari dovranno essere predisposti, quanto a numero e ad utilizzo pratico, sulla stessa base di quelli di navi di tipo analogo immatricolate nello stesso paese.
5. In occasione dell’elaborazione di regolamenti speciali in conformità delle disposizioni del presente articolo, l’autorità competente consulterà le organizzazioni riconosciute bona fide dei marittimi interessate e le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori loro datori di lavoro.

Articolo 17
1. Gli alloggi dell’equipaggio dovranno essere mantenuti puliti e in condizioni di abitabilità convenienti, essi non dovranno essere utilizzati come luogo di immagazzinaggio delle merci o di viveri che non siano di proprietà personale dei loro occupanti.
2. Il comandante o un ufficiale da lui espressamente incaricato a tale scopo, accompagnato da uno o più membri dell’equipaggio, procederà almeno una volta alla settimana all’ispezione di tutti i locali che costituiscono l’alloggio dell’equipaggio; i risultati della ispezione saranno messi per iscritto.

PARTE IV – APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ALLE NAVI ESISTENTI

Articolo 18
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la presente convenzione si applicherà alle navi la cui chiglia sia stata collocata successivamente all’entrata in vigore della convenzione per il paese in cui la nave è stata immatricolata.
2. Trattandosi di nave completamente ultimata alla data di entrata in vigore di questa convenzione nel territorio di immatricolazione della nave e non rispondendo questa alle norme formulate nella Parte III di questa convenzione, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche affinché risponda alle disposizioni contemplate dalla convenzione, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco, allorché:
a. la nave sia nuovamente immatricolata;
b. importanti modifiche strutturali o importanti riparazioni siano effettuate alla nave in ottemperanza ad un piano prestabilito e non a seguito di un incidente o di un’emergenza.
3. Trattandosi di nave in costruzione e/o in via di trasformazione alla data di entrata in vigore della presente convenzione nel territorio in cui la nave è immatricolata, la competente autorità potrà previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche affinché risponda alle disposizioni contemplate dalla convenzione, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco; tali modifiche costituiranno una applicazione definitiva dei termini della convenzione, a meno che non si proceda ad una nuova immatricolazione della nave.
4. Allorché una nave — fatte salve le navi contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo nonché le navi cui la presente convenzione si applicava nel corso della loro costruzione — è nuovamente immatricolata in un territorio successivamente alla data di entrata in vigore della convenzione, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco. Tali modifiche costituiranno una applicazione definitiva dei termini della convenzione fintantoché non si sarà proceduto ad una nuova immatricolazione della nave.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19
Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potrà pregiudicare leggi, sentenze, consuetudini o intese intercorse fra gli armatori ed i marittimi che garantiscano condizioni più favorevoli di quelle previste da questa convenzione.

Articolo 20
Gli strumenti formali di ratifica della presente convenzione saranno trasmessi al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 21
1. La presente convenzione non vincolerà che i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di registrazione degli strumenti di ratifica di sette dei seguenti paesi: Stati Uniti d’America, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Turchia e Iugoslavia, essendo inteso che di questi sette paesi, quattro almeno dovranno possedere una propria marina mercantile con stazza lorda non inferiore ad un milione di tonnellate. Questa disposizione ha come scopo quello di facilitare, incoraggiare e accelerare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro sei mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 22
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo non si sia avvalso della facoltà di denuncia concessagli dal presente articolo, sarà da ritenersi vincolato per un altro periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, secondo i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 23
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e di tutte le denuncie pervenutegli dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione dell’ultimo strumento di ratifica necessario per l’entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 24
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e a tutte le denuncie da lui registrate in conformità degli articoli precedenti.

Articolo 25
Allo scadere di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sarà tenuto a presentare alla Conferenza generale un rapporto circa l’applicazione della presente convenzione e deciderà se e il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

Articolo 26
1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione, salvo che diversamente disposto dalla nuova convenzione:
a. la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà di diritto, nonostante l’articolo 22 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, purché la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.
2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso vigente nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non intendessero ratificare la convenzione riveduta.

Articolo 27
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 10 aprile 1981, n. 158
Entrata in vigore: 29 gennaio 1953

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Allegato riservato Convenzione ILO C92 del 08 giugno 1949.pdf
ILO 1949
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Circolare Ministero della Salute n. 28862 del 28 giugno 2021

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Circolare Ministero della Salute n  28862 del 28 giugno 2021

Circolare Ministero della Salute n. 28862 del 28 giugno 2021

OGGETTO: Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form.

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Certificazioni verdi COVID-19 e loro verifica

Si rende noto che a partire dal 1° luglio 2021 entrerà in vigore in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea il Regolamento europeo in materia di EU Digital Covid Certificate. Tale Regolamento prevede che tra gli Stati dell’Unione europea ci si possa spostare attraverso la presentazione di una certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, guarigione da COVID-19 o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare.

Tali certificazioni, che potranno essere emesse in forma cartacea o digitale, avranno un format unico e saranno almeno bilingue per tutti gli Stati membri, e conterranno un QR code. La strutturazione delle suddette certificazioni, nonché dei soggetti atti ad emetterli e a verificarli è approfonditamente trattata nel DPCM del 17 giugno 2021. Tra i verificatori sono stati individuati i vettori aerei, marittimi o terrestri o loro delegati, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.

Per la verifica di tali certificazioni sarà necessario dotarsi di un’applicazione gratuita (VerificaC19) che è possibile scaricare dagli store (App “VerificaC19”). 

Poiché il Regolamento entra in vigore in tutti gli Stati Membri in data 1 luglio 2021, fino a tale data sarà possibile accettare certificazioni verdi riconosciute ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge del 22 aprile 2021, n.52.

Inoltre, il Regolamento UE n.2021/953 prevede una fase di transizione fino al 12 agosto, in quanto non tutti gli Stati Membri al primo luglio 2021 saranno in grado di rilasciare certificati di cui all’articolo 3, comma 1 del suddetto Regolamento. Fino a tale data, sarà quindi possibile accettare certificati in un formato conforme a quanto stabilito dal medesimo Regolamento, laddove però riportassero le serie di dati ivi indicate.

In merito alle certificazioni rilasciate da Stati non UE (Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti) si precisa che in relazione alle certificazioni vaccinali emesse dalle Autorità sanitarie dei suddetti Paesi, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/912 del 20 maggio 2021, esse dovranno riportare almeno i seguenti dati:

- Identificativi della persona;
- Relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione del vaccino.

Si ricorda che i certificati dovranno essere accettati se in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Nel caso il certificato non fosse stato rilasciato in forma bilingue e non in una delle quattro lingue indicate dall’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021, si ribadisce la necessità che venga accompagnato da una traduzione giurata.

I vaccini ad oggi accettati in Italia ai fini dell’ingresso dai Paesi della lista C, Canada, Giappone e Stati Uniti sono:
1. Comirnaty di Pfizer-BioNtech;
2. Moderna;
3. Vaxzevria di AstraZeneca;
4. Janssen (Johnson & Johnson).

Con completamento del ciclo vaccinale prescritto si intendono due dosi per i primi tre vaccini della lista e una dose per il quarto. Tuttavia, per i soggetti guariti da COVID-19 la fine del ciclo vaccinale prescritto corrisponde all’aver ricevuto una dose di uno dei quattro vaccini.

Ai sensi del DL 65 del 18 maggio 2021, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione è pari a 9 mesi dal completamento del ciclo.

Ad ogni buon fine, si allegano i format dei certificati vaccinali rilasciati dalle Autorità statunitensi e israeliane. Per quanto riguarda i certificati emessi dal Giappone, ad oggi sussistono solo in giapponese, e nelle prossime settimane saranno emessi anche in inglese.

Per quelli canadesi, invece, il rilascio delle certificazioni è imputato alle Autorità delle single province canadesi.

I certificati di guarigione hanno uno standard comune, per gli Stati Membri dell’Unione europea, che li rilasceranno in ottemperanza al Regolamento europeo n. 2021/953, in vigore dal 1 luglio. Si rammenta che alcuni Stati, tra i quali l’Italia, stanno già rilasciando tali certificati, conformemente al regolamento e con una validità di 180 giorni a partire dal tampone molecolare positivo.

Inoltre, il Regolamento UE n.2021/953 prevede una fase di transizione fino al 12 agosto, in quanto non tutti gli Stati Membri al primo luglio 2021 saranno in grado di rilasciare certificati di cui all’articolo 3, comma 1 del suddetto Regolamento. Fino a tale data, sarà quindi possibile accettare certificati in un formato conforme a quanto stabilito dal medesimo Regolamento, laddove però riportassero le serie di dati ivi indicate.

Per i certificati rilasciati dagli Stati terzi individuati dall’ordinanza del Ministro del 18 giugno c.a. si chiede ai soggetti deputati ad effettuare i controlli di verificarne autenticità, integrità e lingua di rilascio ai sensi dell’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021.

[...] Segue in allegato

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VerifierApp “VerificaC19” - Manuale d'uso per i verificatori

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VED7AB 1

Certificazioni verdi COVID-19 - VerifierApp “VerificaC19” | Manuale d'uso per verificatori

ID 14283 | 12.08.2021 / In allegato Manuale d'uso

Il presente documento descrive il funzionamento della App di verifica, denominata “VerificaC19”, che verifica l’autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital Covid Certificate, inizialmente Digital Green Certificate), introdotte in Italia dal decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021 anche in relazione alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su “Un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di Covid19 (EU digital COVID certificate)”, COM (2021) 130, presentata dalla Commissione europea in data 17 marzo 2021 e approvata nella sua formulazione finale il 21 maggio 2021.

La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

E’ una certificazione digitale stampabile, emessa da una piattaforma nazionale del Ministero della salute, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

Attraverso la app VerificaC19 è possibile leggere il QR code e verificare l’autenticità e validità della Certificazione sia di quelle rilasciate in Italia che negli altri Stati Membri dell’Unione Europea.

COME FUNZIONA LA APP VERIFICAC19: PROCESSO DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Il processo di verifica di una Certificazione verde COVID-19 prevede l’utilizzo di una applicazione mobile (APP) di verifica che in Italia è stata rilasciata dal Ministero della Salute ed è denominata VerificaC19. La app è gratuita, scaricabile dagli store per essere installata sul dispositivo mobile del verificatore. Il logo di VerificaC19 è mostrato in figura 1.

VerificaC19 figura1

Figura 1 Logo della App ufficiale italiana VerificaC19 pubblicata dal Ministero della Salute

La App VerificaC19 permette agli operatori di verificare il QR code associato alla Certificazione verde COVID-19 di una persona anche in modalità offline, ovvero senza la necessità di una connessione internet, e non prevede la memorizzazione dei dati sensibili del cittadino sul dispositivo mobile del verificatore o l’inoltro di informazioni verso terzi.

SCHERMATE DI VERIFICAC19

Nelle figure seguenti vengono mostrate le schermate principali di VerificaC19

VerificaC19 figura2

Figura 4 Schermate Verifica C19 - Home                         Figura 3 Schermate Verifica C19 - scansione di un QR code

Di seguito i possibili esiti della verifica del QR Code:

- in caso di Certificazione valida (autentico e in corso) si visualizza una spunta verde con i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione;
- in caso di Certificazione non valida perché scaduta o non autentica si visualizza una X rossa e, nel caso sia valida ma scaduta, anche i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione;

VerificaC19 figura 3

La validità delle certificazioni varia in relazione all’evento che le ha generate.

Al momento le regole di validazione prevedono le seguenti durate:

- Per la VACCINAZIONE in cui è stato completato il ciclo vaccinale la Certificazione è valida 270 giorni (9 mesi) dalla data dell'ultima somministrazione
- Per la VACCINAZIONE dopo la prima dose (di un vaccino a più dosi e nel caso la persona non abbia avuto una pregressa infezione COVID tra 90 e 180 giorni) la Certificazione viene emessa dopo 14 giorni dalla somministrazione ed è valida fino al tempo massimo per la dose successiva (42 giorni per Comirnaty e Moderna, 84 giorni per Vaxzevria (ex Astrazeneca)
- Per TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RAPIDO la Certificazione è valida 48 ore dall'ora del prelievo del tampone
- Per GUARIGIONE la Certificazione è valida per 180 giorni (6 mesi) dalla data di primo tampone positivo.

 [...] Segue in allegato

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INDICE
1. INTRODUZIONE 
2. COME FUNZIONA LA APP VERIFICAC19: PROCESSO DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
3. SCHERMATE DI VERIFICAC19
4. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN FORMATO CARTACEO 
5. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN FORMATO DIGITALE NELLE APP IMMUNI E IO 
6. FLUSSO DI SINCRONIZZAZIONE DI VERIFICAC19

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Decreto Ministeriale n.170 del 06 del agosto 2021

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Decreto Ministeriale n 170 del 06 del agosto 2021

Decreto Ministeriale n.170 del 06 del agosto 2021

Adottato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 170 del 6 agosto 2021 e relativi Allegati, in attesa di registrazione da parte della Corte di Conti, che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.

In particolare, le previsioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima (di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016), nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata (di cui all'art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. n. 136/2016, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 122/2020).

Successivamente alla registrazione, il Decreto sarà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero nella Sezione Pubblicità Legale, con contestuale abrogazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2016.

...

Fonte: Ministero del Lavoro

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Convenzione ILO C89 del 17 giugno 1948

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Convenzione ILO C89 del 17 giugno 1948

ID 14236 | 07.08.2021

Convenzione ILO C89 Lavoro notturno (donne) (riveduta), 1948.

San Francisco, 17 giugno 1948

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at San Francisco by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-first Session on 17 June 1948, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Night Work (Women) Convention, 1919, adopted by the Conference at its First Session, and the Night Work (Women) Convention (Revised), 1934, adopted by the Conference at its Eighteenth Session, which is the ninth item on the agenda of the session, and Considering that these proposals must take the form of an international Convention. adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred and forty-eight the following Convention, which may be cited as the Night Work (Women) Convention (Revised), 1948:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1
1. For the purpose of this Convention, the term industrial undertakings includes particularly:
(a) mines, quarries, and other works for the extraction of minerals from the earth;
(b) undertakings in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up or demolished, or in which materials are transformed, including undertakings engaged in ship-building or in the generation, transformation or transmission of electricity or motive power of any kind;
(c) undertakings engaged in building and civil engineering work, including constructional, repair, maintenance, alteration and demolition work.
2. The competent authority shall define the line of division which separates industry from agriculture, commerce and other non-industrial occupations.

Article 2
For the purpose of this Convention the term night signifies a period of at least eleven consecutive hours, including an interval prescribed by the competent authority of at least seven consecutive hours falling between ten o'clock in the evening and seven o'clock in the morning; the competent authority may prescribe different intervals for different areas, industries, undertakings or branches of industries or undertakings, but shall consult the employers' and workers' organisations concerned before prescribing an interval beginning after eleven o'clock in the evening.

Article 3
Women without distinction of age shall not be employed during the night in any public or private industrial undertaking, or in any branch thereof, other than an undertaking in which only members of the same family are employed.

Article 4
Article 3 shall not apply:
(a) in cases of force majeure, when in any undertaking there occurs an interruption of work which it was impossible to foresee, and which is not of a recurring character;
(b) in cases where the work has to do with raw materials or materials in course of treatment which are subject to rapid deterioration when such night work is necessary to preserve the said materials from certain loss.

Article 5
1. The prohibition of night work for women may be suspended by the government, after consultation with the employers' and workers' organisations concerned, when in case of serious emergency the national interest demands it.
2. Such suspension shall be notified by the government concerned to the Director-General of the International Labour Office in its annual report on the application of the Convention.

Article 6
In industrial undertakings which are influenced by the seasons and in all cases where exceptional circumstances demand it, the night period may be reduced to ten hours on sixty days of the year.

Article 7
In countries where the climate renders work by day particularly trying, the night period may be shorter than that prescribed in the above articles if compensatory rest is accorded during the day.

Article 8
This Convention does not apply to:
(a) women holding responsible positions of a managerial or technical character; and
(b) women employed in health and welfare services who are not ordinarily engaged in manual work.

PART II. SPECIAL PROVISIONS FOR CERTAIN COUNTRIES

Article 9
In those countries where no government regulation as yet applies to the employment of women in industrial undertakings during the night, the term night may provisionally, and for a maximum period of three years, be declared by the government to signify a period of only ten hours, including an interval prescribed by the competent authority of at least seven consecutive hours falling between ten o'clock in the evening and seven o'clock in the morning.

Article 10
1. The provisions of this Convention shall apply to India subject to the modifications set forth in this Article.
2. The said provisions shall apply to all territories in respect of which the Indian legislature has jurisdiction to apply them.
3. The term industrial undertaking shall include:
(a) factories as defined in the Indian Factories Act; and
(b) mines to which the Indian Mines Act applies.

Article 11
1. The provisions of this Convention shall apply to Pakistan subject to the modifications set forth in this Article.
2. The said provisions shall apply to all territories in respect of which the Pakistan legislature has jurisdiction to apply them.
3. The term industrial undertaking shall include:
(a) factories as defined in the Factories Act;
(b) mines to which the Mines Act applies.

Article 12
1. The International Labour Conference may, at any session at which the matter is included in its agenda, adopt by a two-thirds majority draft amendments to any one or more of the preceding articles of Part II of this Convention.
2. Any such draft amendment shall state the Member or Members to which it applies, and shall, within the period of one year, or, in exceptional circumstances, of eighteen months from the closing of the session of the Conference, be submitted by the Member or Members to which it applies to the authority or authorities within whose competence the matter lies, for the enactment of legislation or other action.
3. Each such Member will, if it obtains the consent of the authority or authorities within whose competence the matter lies, communicate the formal ratification of the amendment to the Director-General of the International Labour Office for registration.
4. Any such draft amendment shall take effect as an amendment to this Convention on ratification by the Member or Members to which it applies.

PART III. FINAL PROVISIONS

Article 13
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 14
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 15
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 16
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 17
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 18
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 19
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 15 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 20
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 08 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 27 Febbraio 1951 

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ILO 1948
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Piano scuola 2021-2022

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Piano scuola 2021 2022

Piano scuola 2021-2022  / Adottato con Decreto 257 del 06/08/2021

ID 14232 | 07.08.2021 / In allegato Piano scuola 2021-2022

Adozione:

Decreto 257 del 06/08/2021
Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione

Le scuole riceveranno un apposito Piano operativo predisposto dal Ministero, approvato il 06 agosto 2021 in Conferenza Unificata, insieme ad un Protocollo di sicurezza per il settore scolastico.

Somministrazione dei pasti, cura degli ambienti, la conferma della figura del referente Covid, le regole relative all’educazione fisica, all’utilizzo delle palestre, alle assemblee studentesche, a studentesse e studenti con disabilità sono alcuni dei temi toccati dal Piano che consente alle scuole di organizzare le loro attività per il prossimo anno.

Il Decreto-Legge 06 Agosto 2021 n. 111 prevede che nell’anno scolastico 2021/2022 l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado dovrà essere svolta in presenza. La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali.

Restano il metro di distanza e l’uso delle mascherine. Dove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici non consentono il distanziamento di sicurezza interpersonale di un metro, è previsto sempre l’obbligo delle mascherine. Queste ultime non dovranno essere indossate dai bambini di età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di questi dispositivi. Resta ferma, come lo scorso anno, l’impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5°.

Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green pass, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati. Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse.

La somministrazione dei pasti nelle scuole dovrà essere effettuata da personale anch’esso dotato di Green pass che indossi dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico che, nell’adempimento dei doveri d’ufficio, debba trovare soluzione a problemi tecnico scientifici di particolare difficoltà.

...

Fonte: Ministero dell'Istruzione

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Convenzione ILO C81 del 19 giugno 1947

ID 14203 | | Visite: 1554 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C81 del 19 giugno 1947

14203 | 03.08.2021

Convenzione ILO C81 Ispezione del lavoro, 1947.

Ginevra, 19 giugno 1947

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 19 giugno 1947 per la sua trentesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi undici luglio millenovecentoquarantasette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’ispezione del lavoro, 1947.

PARTE I - ISPEZIONE DEL LAVORO NELL’INDUSTRIA

Articolo 1
Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente convenzione deve mantenere un sistema di ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali.

Articolo 2
1. Il sistema di ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali si applicherà a tutti gli stabilimenti per i quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione.
2. La legge nazionale potrà esentare dall’applicazione della presente convenzione le imprese minerarie e di trasporto o parti di tali imprese.

Articolo 3
1. Il sistema di ispezione del lavoro provvederà a:
a) garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione, quali le disposizioni relative alla durata del lavoro, ai salari, alla sicurezza, all’igiene ed al benessere, all’impiego dei fanciulli e degli adolescenti, e ad altre materie connesse, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione di dette disposizioni;
b) fornire informazioni e consigli tecnici ai datori di lavoro ed ai lavoratori sui mezzi più efficaci per osservare le disposizioni di legge;
c) sottoporre all’attenzione dell’autorità competente le insufficienze o gli abusi che non sono specificamente coperti dalle disposizioni di legge esistenti.
2. Qualsiasi altro compito che venga affidato agli ispettori del lavoro non dovrà ostacolare l’esercizio delle loro principali funzioni né pregiudicare, in qualsiasi modo, l’autorità o l’imparzialità necessarie agli ispettori nelle loro relazioni con i datori di lavoro e i lavoratori.

Articolo 4
1. Per quanto compatibile con la pratica amministrativa dello Stato membro, l’ispezione del lavoro dovrà essere posta sotto la sorveglianza ed il controllo di un’autorità centrale.
2. Se si tratta di uno Stato federale, il termine «autorità centrale» potrà designare sia l’autorità federale, sia un’autorità centrale di uno Stato federato.

Articolo 5
L’autorità competente dovrà adottare le misure appropriate per favorire:
a) una effettiva cooperazione tra i servizi di ispezione, da un lato, e altri servizi governativi e le istituzioni pubbliche e private che esercitano attività similari, dall’altro;
b) la collaborazione dei funzionari dell’ispezione del lavoro, con i datori di lavoro ed i lavoratori o le loro organizzazioni.

Articolo 6
Il personale di ispezione sarà composto di funzionari pubblici la cui situazione giuridica e le cui condizioni di servizio garantiscano la stabilità del loro impiego e li rendano indipendenti da qualsiasi cambiamento di governo e da qualsiasi indebita influenza esterna.

Articolo 7
1. Fatta riserva delle condizioni alle quali la legge nazionale sottoporrà il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, gli ispettori del lavoro saranno reclutati unicamente in base all’attitudine del candidato ad adempiere ai compiti che gli saranno affidati.
2. L’autorità competente determinerà il modo per verificare queste attitudini.
3. Gli ispettori del lavoro dovranno ricevere una formazione adeguata per l’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 8
Le donne, quanto gli uomini, potranno essere designate quali membri del personale del servizio di ispezione; ove necessario, alcune funzioni particolari potranno essere assegnate rispettivamente agli ispettori o alle ispettrici.

Articolo 9
Ogni Stato membro adotterà le misure necessarie per garantire la collaborazione di esperti e di tecnici debitamente qualificati, fra i quali tecnici in medicina, in meccanica, in elettrotecnica e in chimica, al funzionamento dell’ispezione, secondo i metodi considerati più appropriati alle condizioni nazionali, al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative all’igiene ed alla sicurezza dei lavoratori nell’esercizio della loro professione, e di accertare i risultati dei procedimenti applicati, dei materiali utilizzati e dei metodi di lavoro, in materia di igiene e di sicurezza dei lavoratori.

Articolo 10
Il numero degli ispettori del lavoro dovrà essere sufficiente a garantire l’esercizio efficace delle funzioni del servizio di ispezione e sarà determinato tenendo conto:
a) dell’importanza dei compiti ai quali gli ispettori dovranno adempiere, e in particolare:
i) del numero, della natura, dell’importanza e della situazione degli stabilimenti soggetti al controllo dell’ispezione;
ii) del numero e della diversità delle categorie di lavoratori che sono occupati in questi stabilimenti;
iii) del numero e della complessità delle disposizioni di legge la cui applicazione deve essere garantita;
b) dei mezzi materiali di esecuzione messi a disposizione degli ispettori;
c) delle condizioni pratiche nelle quali si dovranno effettuare le visite di ispezione affinché siano efficaci.

Articolo 11
1. L’autorità competente adotterà le misure necessarie al fine di fornire agli ispettori del lavoro:
a) uffici locali sistemati in modo adeguato alle necessità del servizio e accessibili a tutti gli interessati;
b) le facilitazioni di trasporto necessarie all’esercizio delle loro funzioni nel caso che non esistano facilitazioni di trasporto pubblico adeguate.
2. L’autorità competente adotterà le misure necessarie per rimborsare agli ispettori del lavoro ogni spesa di trasporto ed ogni altra spesa necessaria all’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 12
1. Gli ispettori del lavoro, muniti di documenti giustificativi delle loro funzioni, saranno autorizzati:
a) ad accedere liberamente senza preavviso, in ogni ora del giorno e della notte, in qualsiasi stabilimento soggetto al controllo dell’ispezione;
b) ad accedere di giorno in qualsiasi locale, quando abbiano motivo ragionevole di supporre che esso sia soggetto al controllo dell’ispezione;
c) a procedere a qualsiasi esame, controllo o inchiesta che ritengano necessari per sincerarsi che le disposizioni di legge vengano effettivamente osservate, e in particolare:
i) ad interrogare, soli o in presenza di testimoni, il datore di lavoro o il personale dell’impresa su tutte le questioni relative all’applicazione delle disposizioni di legge;
ii) a richiedere la presentazione di tutti i libri, registri e documenti che la legislazione relativa alle condizioni di lavoro prescrive di tenere, al fine di verificare che siano in conformità con le disposizioni di legge e di copiarli o ottenerne degli estratti;
iii) ad esigere l’affissione degli avvisi la cui apposizione è richiesta dalle disposizioni di legge;
iv) a prelevare ed a portare via, al fine di farli analizzare, campioni dei materiali e delle sostanze utilizzate o manipolate nello stabilimento, purché il datore di lavoro o il suo rappresentante sia avvertito che materiali o sostanze sono stati prelevati e portati via a tale scopo.
2. In occasione di una visita di ispezione, l’ispettore dovrà informare della sua presenza il datore di lavoro o il suo rappresentante, a meno che egli ritenga che tale avviso possa pregiudicare l’efficacia del controllo.

Articolo 13
1. Gli ispettori del lavoro saranno autorizzati a fare adottare misure destinate ad eliminare i difetti riscontrati negli impianti, nelle installazioni o nei metodi di lavoro, quando abbiano un ragionevole motivo per considerarli una minaccia alla salute o alla sicurezza dei lavoratori.
2. Al fine di essere in grado di fare adottare queste misure, gli ispettori avranno il potere, con riserva di qualsiasi ricorso giudiziario o amministrativo previsto dalla legislazione nazionale, di ordinare o far ordinare :
a) che vengano apportate alle installazioni, in un termine fissato, le modifiche che sono necessarie per garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni di legge relative alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori ;
b) che vengano adottate misure di immediata applicazione in caso di pericolo imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Quando il procedimento prescritto al paragrafo 2 non sia compatibile con la prassi amministrativa e giudiziaria dello Stato membro, gli ispettori avranno il diritto di rivolgersi all’autorità competente affinché formuli ingiunzioni o faccia adottare misure di immediata applicazione.

Articolo 14
L’ispezione del lavoro dovrà essere informata degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nei casi e nel modo che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.

Articolo 15
Fatta riserva delle eccezioni che la legislazione nazionale potrebbe prevedere, gli ispettori del lavoro:
a) non dovranno avere interessi di qualsiasi genere, diretti o indiretti, nelle imprese poste sotto il loro controllo;
b) saranno obbligati, sotto pena di sanzioni penali o di misure disciplinari appropriate, a non rilevare, anche dopo aver lasciato il servizio, i segreti commerciali o di fabbricazione o i procedimenti di sfruttamento di cui essi possono essere venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni;
c) dovranno considerare assolutamente confidenziale l’origine di qualsiasi reclamo che segnali loro un difetto nelle installazioni o un’infrazione alle disposizioni di legge e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro o al suo rappresentante che la visita di ispezione è stata effettuata in seguito ad un reclamo.

Articolo 16
Gli stabilimenti dovranno essere ispezionati con la frequenza e la cura necessarie per garantire l’applicazione effettiva delle disposizioni di legge in questione.

Articolo 17
1. Le persone che violeranno, o trascureranno di osservare, le disposizioni di legge la cui esecuzione incombe agli ispettori del lavoro saranno passibili di procedimenti legali immediati, senza alcun preavviso. Tuttavia la legislazione nazionale potrà prevedere eccezioni per i casi in cui si dovrà dare un preavviso affinché si apporti rimedio alla situazione o si adottino misure preventive.
2. È lasciata alla discrezione degli ispettori del lavoro la libera decisione di dare avvertimenti o consigli anziché intentare o promuovere un procedimento legale.

Articolo 18
La legislazione nazionale prescriverà sanzioni appropriate che dovranno essere effettivamente applicate nei casi di violazione delle disposizioni di legge, la cui applicazione è sottoposta al controllo di ispettori del lavoro, e nei casi di ostruzionismo nei confronti degli ispettori del lavoro nell’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 19
1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici di ispezione locali, a seconda dei casi, saranno obbligati a sottoporre all’autorità centrale di ispezione rapporti periodici di carattere generale sui risultati delle loro attività.
2. Questi rapporti saranno redatti nella forma prescritta dall’autorità centrale e verteranno su materie indicate di volta in volta dall’autorità centrale; saranno presentati, con la frequenza determinata dall’autorità centrale e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

Articolo 20
1. L’autorità centrale di ispezione pubblicherà un rapporto annuale di carattere generale sui lavori dei servizi di ispezione posti sotto il suo controllo.
2. Questi rapporti saranno pubblicati entro un termine ragionevole che non superi in alcun caso dodici mesi, a partire dalla fine dell’anno al quale si riferiscono.
3. Copie dei rapporti annuali verranno presentate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro entro un termine ragionevole dalla loro pubblicazione, non superiore in alcun caso a tre mesi.

Articolo 21
Il rapporto annuale pubblicato dall’autorità centrale di ispezione riguarderà le seguenti questioni:
a) leggi e regolamenti concernenti la competenza dell’ispezione del lavoro;
b) personale del servizio di ispezione del lavoro;
c) statistiche degli stabilimenti soggetti al controllo dell’ispezione e numero dei lavoratori occupati in questi stabilimenti;
d) statistiche delle visite di ispezione;
e) statistiche delle infrazioni commesse e delle sanzioni imposte;
f) statistiche degli infortuni sul lavoro;
g) statistiche delle malattie professionali, nonché qualsiasi altro aspetto relativo a queste materie nei limiti in cui tali questioni e aspetti siano di competenza del controllo di tale autorità centrale.

PARTE II - ISPEZIONE DEL LAVORO NEL COMMERCIO

Articolo 22
Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore questa parte della presente convenzione deve avere un sistema di ispezione del lavoro nelle imprese commerciali.

Articolo 23
Il sistema di ispezione del lavoro nelle imprese commerciali si applica alle imprese per le quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione.

Articolo 24
Il sistema di ispezione del lavoro nelle imprese commerciali dovrà essere conforme alle disposizioni degli articoli 3 a 21 della presente convenzione, per quanto applicabili.

PARTE III - MISURE DIVERSE

Articolo 25
1. Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione può, mediante una dichiarazione annessa alla sua ratifica, escludere dalla sua accettazione la parte II della convenzione.
2. Ogni Stato membro che abbia formulato tale dichiarazione può annullarla in qualsiasi momento mediante un’ulteriore dichiarazione.
3. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore una dichiarazione formulata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo indicherà ogni anno, nel suo rapporto annuale sull’applicazione della presente convenzione, la situazione della sua legislazione e della sua prassi rispetto alle disposizioni della parte II della presente convenzione, precisando in quale misura è stato dato seguito o ci si propone di dare seguito a dette disposizioni.

Articolo 26
Nei casi in cui vi siano dubbi sul fatto che la presente convenzione sia applicabile ad un’impresa o ad una parte o ad un servizio di un’impresa, spetterà all’autorità competente risolvere la questione.

Articolo 27
Nella presente convenzione il termine « disposizioni di legge » comprende, oltre alla legislazione, le sentenze arbitrali e i contratti collettivi aventi forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione.

Articolo 28
Informazioni dettagliate concernenti tutta la legislazione nazionale che pone in esecuzione le disposizioni della presente convenzione saranno contenute nei rapporti annuali da presentare in conformità all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 29
1. Quando il territorio di uno Stato membro comprende vaste regioni in cui, dato lo scarso insediamento della popolazione o il livello di sviluppo, l’autorità competente consideri impraticabile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, essa può esonerare dette regioni dall’applicazione della convenzione in modo generale, oppure con le eccezioni che essa ritenga appropriate nei confronti di determinate imprese o di determinati lavori.
2. Ogni Stato membro deve indicare, nel primo rapporto annuale che dovrà sottoporre sull’applicazione della presente convenzione in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, ogni regione per la quale si proponga di far ricorso alle disposizioni del presente articolo e deve precisare i motivi che lo inducono a far ricorso a dette disposizioni. In seguito nessuno Stato membro potrà invocare le disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.
3. Ogni Stato membro che faccia ricorso alle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi successivi rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia al diritto di ricorrere a dette disposizioni.

Articolo 30
1. Per quanto riguarda i territori menzionati dall’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro quale è stato emendato dallo strumento di emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, 1946, ad esclusione dei territori di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto articolo quale emendato, ogni Stato membro dell’Organizzazione che ratifichi la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, nel più breve termine possibile dopo la sua ratifica, una dichiarazione che indichi:
a) i territori per i quali si impegna ad applicare le disposizioni della convenzione senza modifiche;
b) i territori per i quali si impegna ad applicare le disposizioni della Convenzione con modifiche, ed il contenuto di tali modifiche;
c) i territori nei cui confronti la convenzione non è applicabile e, in questi casi, le ragioni per le quali essa è inapplicabile;
d) i territori per i quali si riserva una decisione.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno i medesimi effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare mediante una nuova dichiarazione a tutte o parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b), c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, nei periodi in cui la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi, sotto ogni altro riguardo, i termini di qualsiasi dichiarazione precedente e che renda nota la situazione di determinati territori.

Articolo 31
1. Quando le questioni trattate dalla presente convenzione rientrano nella sfera di competenza propria della autorità di un territorio non metropolitano, lo Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di questo territorio, in accordo col governo di detto territorio, potrà comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione, a nome di questo territorio, degli obblighi della presente convenzione.
2. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi della presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:
a) da due o più Stati membri dell’Organizzazione per un territorio posto sotto la loro autorità congiunta;
b) da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell’amministrazione di un territorio in virtù delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite o di qualsiasi altra disposizione in vigore nei riguardi di questo territorio.
3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in conformità alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche essa deve specificare la natura di dette modifiche.
4. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una precedente dichiarazione.
5. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto concerne l’applicazione di questa convenzione.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 33
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 34
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 35
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 36
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 37
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 38
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 34 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 39
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 07 Aprile 1950 

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Convenzione ILO C79 del 19 settembre 1946

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Convenzione ILO C79 del 19 settembre 1946

ID 14195 | 02.08.2021

Convenzione ILO C79 Lavoro notturno degli adolescenti (lavori non industriali), 1946.

Montreal, 19 settembre 1946

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Montreal by the Governing Body of the International Labour Office and having met in its Twenty-ninth Session on 19 September 1946, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the restriction of night work of children and young persons in non-industrial occupations, which is included in the third item on the agenda of the Session, and Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this ninth day of October of the year one thousand nine hundred and forty-six the following Convention, which may be cited as the Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1
1. This Convention applies to children and young persons employed for wages, or working directly or indirectly for gain, in non-industrial occupations.
2. For the purpose of this Convention, the term non-industrial occupation includes all occupations other than those recognised by the competent authority as industrial, agricultural or maritime occupations.
3. The competent authority shall define the line of division which separates non-industrial occupations from industrial, agricultural and maritime occupations.
4. National laws or regulations may exempt from the application of this Convention:
(a) domestic service in private households; and
(b) employment, on work which is not deemed to be harmful, prejudicial, or dangerous to children or young persons, in family undertakings in which only parents and their children or wards are employed.

Article 2
1. Children under fourteen years of age who are admissible for full-time or part-time employment and children over fourteen years of age who are still subject to full-time compulsory school attendance shall not be employed nor work at night during a period of at least fourteen consecutive hours, including the interval between eight o'clock in the evening and eight o'clock in the morning.
2. Provided that national laws or regulations may, where local conditions so require, substitute another interval of twelve hours of which the beginning shall not be fixed later than eight thirty o'clock in the evening nor the termination earlier than six o'clock in the morning.

Article 3
1. Children over fourteen years of age who are no longer subject to full-time compulsory school attendance and young persons under eighteen years of age shall not be employed nor work at night during a period of at least twelve consecutive hours, including the interval between ten o'clock in the evening and six o'clock in the morning.
2. Provided that, where there are exceptional circumstances affecting a particular branch of activity or a particular area, the competent authority may, after consultation with the employers' and workers' organisations concerned, decide that in the case of children and young persons employed in that branch of activity or area, the interval between eleven o'clock in the evening and seven o'clock in the morning may be substituted for that between ten o'clock in the evening and six o'clock in the morning.

Article 4
1. In countries where the climate renders work by day particularly trying, the night period may be shorter than that prescribed in the above articles if compensatory rest is accorded during the day.
2. The prohibition of night work may be suspended by the Government for young persons of sixteen years of age and over when in case of serious emergency the national interest demands it.
3. National laws or regulations may empower an appropriate authority to grant temporary individual licences in order to enable young persons of sixteen years of age and over to work at night when the special needs of vocational training so require, subject to the period of rest being not less than eleven consecutive hours in every period of twenty-four hours.

Article 5
1. National laws or regulations may empower an appropriate authority to grant individual licences in order to enable children or young persons under the age of eighteen years to appear at night as performers in public entertainments or to participate at night as performers in the making of cinematographic films.
2. The minimum age at which such a licence may be granted shall be prescribed by national laws or regulations.
3. No such licence may be granted when, because of the nature of the entertainment or the circumstances in which it is carried on, or the nature of the cinematographic film or the conditions under which it is made, participation in the entertainment or in the making of the film may be dangerous to the life, health, or morals of the child or young person.
4. The following conditions shall apply to the granting of licences:
(a) the period of employment shall not continue after midnight:
(b) strict safeguards shall be prescribed to protect the health and morals, and to ensure kind treatment of, the child or young person and to avoid interference with his education;
(c) the child or young person shall be allowed a consecutive rest period of at least fourteen hours.

Article 6
1. In order to ensure the due enforcement of the provisions of this Convention, national laws or regulations shall:
(a) provide for a system of public inspection and supervision adequate for the particular needs of the various branches of activity to which the Convention applies;
(b) require every employer to keep a register, or to keep available official records, showing the names and dates of birth of all persons under eighteen years of age employed by him and their hours of work; in the case of children and young persons working in the streets or in places to which the public have access, the register or records shall show the hours of service agreed upon in the contract of employment;
(c) provide suitable means for assuring identification and supervision of persons under eighteen years of age engaged, on account of an employer or on their own account, in employment or occupations carried on in the streets or in places to which the public have access;
(d) provide penalties applicable to employers or other responsible adults for breaches of such laws or regulations.
2. There shall be included in the annual reports to be submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation full information concerning all laws and regulations by which effect is given to the provisions of this Convention and, more particularly, concerning--
(a) any interval which may be substituted for the interval prescribed in paragraph 1 of Article 2 in virtue of the provisions of paragraph 2 of that Article;
(b) the extent to which advantage is taken of the provisions of paragraph 2 of Article 3;
(c) the authorities empowered to grant individual licences in virtue of the provisions of paragraph 1 of Article 5 and the minimum age prescribed for the granting of licences in accordance with the provisions of paragraph 2 of the said Article.

PART II. SPECIAL PROVISIONS FOR CERTAIN COUNTRIES

Article 7
1. Any Member which, before the date of the adoption of the laws or regulations permitting the ratification of this Convention, had no laws or regulations restricting the night work of children and young persons in non-industrial occupations may, by a declaration accompanying its ratification, substitute an age limit lower than eighteen years, but in no case lower than sixteen years, for the age limit prescribed in Article 3.
2. Any Member which has made such a declaration may at any time cancel that declaration by a subsequent declaration.
3. Every Member for which a declaration made in virtue of paragraph 1 of this Article is in force shall indicate each year in its annual report upon the application of this Convention the extent to which any progress has been made with a view to the full application of the provisions of the Convention.

Article 8
1. The provisions of Part I of this Convention shall apply to India subject to the modifications set forth in the present Article:
(a) the said provisions shall apply to all territories in respect of which the Indian Legislature has jurisdiction to apply them;
(b) the competent authority may exempt from the application of the Convention children and young persons employed in undertakings employing less than twenty persons;
(c) Article 2 of the Convention shall apply to children under twelve years of age who are admissible for full time or part-time employment and to children over twelve years of age who are subject to full-time  compulsory school attendance;
(d) Article 3 of the Convention shall apply to children over twelve years of age who are not subject to full time compulsory school attendance and to young persons under fifteen years of age;
(e) the exceptions permitted by paragraph 2 and 3 of Article 4 shall apply to young persons of fourteen years of age and over;
(f) Article 5 shall apply to children and young persons under fifteen years of age.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall be subject to amendment by the following procedure:
(a) the International Conference may, at any session at which the matter is included in its agenda, adopt by a two-thirds majority draft amendments to paragraph 1 of this Article;
(b) any such draft amendment shall, within the period of one year, or, in exceptional circumstances, of eighteen months, from the closing of the session of the Conference, be submitted in India to the authority or authorities within whose competence the matter lies, for the enactment of legislation or other action;
(c) India will, if it obtains the consent of the authority or authorities within whose competence the matter lies, communicate the formal ratification of the amendment to the Director-General of the International Labour Office for registration;
(d) any such draft amendment shall take effect as an amendment to this Convention on ratification by India.

PART III. FINAL ARTICLES

Article 9
Nothing in this Convention shall affect any law, award, custom or agreement between employers and workers which ensures more favourable conditions than those provided by this Convention.

Article 10 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 11
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation  whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 12
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 13
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 14
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 15
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 16
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 12 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 17
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 29 Dicembre 1950 

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ILO 1946
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Convenzione ILO C77 del 19 settembre 1946

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Convenzione ILO C77 del 19 settembre 1946

ID 14189 | 31.07.2021

Convenzione ILO C77 Esame medico degli adolescenti (industria), 1946.

Montreal, 19 settembre 1946

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Montreal dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 19 settembre 1946 per la sua ventinovesima sessione, avendo deciso di adottare varie proposte relative all’esame medico di attitudine all’impiego nell’industria dei ragazzi e degli adolescenti, questione che e compresa nel terzo punto all’ordine del giorno della sessione, avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove ottobre millenovecentoquarantasei, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’esame medico degli adolescenti (industria), 1946.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica ai ragazzi ed adolescenti che sono impiegati o che lavorano nelle imprese industriali, pubbliche o private, o in relazione al loro funzionamento.
2. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione saranno considerate « imprese industriali », in particolare:
a) le miniere, cave e industrie estrattive di qualsiasi specie;
b) le imprese nelle quali i prodotti vengono manufatti, modificati, puliti, riparati, decorati, rifiniti, preparati per la vendita, distrutti o demoliti, o nelle quali i materiali subiscono una trasformazione, ivi comprese le imprese dedicate alla costruzione di navi, o alla produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica e di forza motrice in generale;
c) le imprese edili e del genio civile, ivi compresi i lavori di costruzione, di riparazione, di manutenzione, di trasformazione e di demolizione;
d) le imprese di trasporto di persone o di merci per strada, ferrovia, via d’acqua interna o via aerea, ivi compresa la manutenzione delle merci nei dock, sulle banchine, su navi in bacino, nei magazzini o aeroporti.
3. L’autorità competente determinerà il criterio di distinzione tra attività industriali, da una parte, e l’agricoltura, il commercio e le altre attività non industriali, dall’altra.

Articolo 2
1. I ragazzi e gli adolescenti di età inferiore a diciotto anni non potranno essere ammessi all’impiego in un’impresa industriale a meno che non siano stati riconosciuti atti all’impiego al quale saranno occupati in seguito ad un esame medico minuzioso.
2. L’esame medico di attitudine all’impiego dovrà essere effettuato da un medico qualificato riconosciuto dall’autorità competente e dovrà essere attestato sia con un certificato medico, sia con un’annotazione scritta sul permesso di impiego o sul libretto di lavoro.
3. Il documento attestante l’attitudine all’impiego potrà:
a) prescrivere condizioni determinate di impiego;
b) essere rilasciato per un lavoro specifico o per un gruppo di lavori o di occupazioni che comportino rischi similari per la salute e che siano stati classificati in gruppi dall’autorità cui e applicata l’esecuzione delle disposizioni relative all’esame medico di attitudine all’impiego.
4. La legge nazionale determinerà l’autorità competente per il rilascio del documento attestante l’attitudine all’impiego e preciserà le modalità di compilazione e di rilascio di questo documento.

Articolo 3
1. L’attitudine dei ragazzi e degli adolescenti all’impiego che essi esercitano dovrà essere oggetto di un controllo medico sino all’età di diciotto anni.
2. L’impiego di un ragazzo o di un adolescente non potrà essere continuato che a seguito di un rinnovo dell’esame medico ad intervalli che non superino un anno.
3. La legislazione nazionale dovrà:
a) sia prevedere le circostanze particolari nelle quali, oltre all’esame annuale, l’esame medico dovrà essere ripetuto o effettuato con una periodicità più frequente, per garantire l’efficacia del controllo in relazione ai rischi che il lavoro presenta nonché allo stato di salute del ragazzo o dell’adolescente quale è risultato dagli esami precedenti;
b) sia conferire all’autorità competente il potere di esigere in casi eccezionali il rinnovo dell’esame medico.

Articolo 4
1. Per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l’esame medico di attitudine all’impiego e i suoi rinnovi periodici devono essere richiesti sino all’età di ventun anni almeno.
2. La legge nazionale dovrà determinare gli impieghi o le categorie di impieghi per i quali l’esame medico di attitudine all’impiego sarà richiesto sino a ventun anni almeno, oppure conferire ad una autorità appropriata il potere di determinarli.

Articolo 5
Gli esami medici richiesti dagli articoli precedenti non devono comportare alcuna spesa per il ragazzo o adolescente, o per i suoi genitori.

Articolo 6
1. Misure appropriate dovranno essere adottate dall’autorità competente per l’orientamento o il riadattamento fisico e professionale dei ragazzi e degli adolescenti per i quali l’esame medico avrà rilevato inattitudini, anomalie o deficienze.
2. L’autorità competente stabilirà la natura e l’estensione di queste misure; a tale scopo, i servizi di lavoro, i servizi medici, i servizi di istruzione e i servizi sociali dovranno collaborare, e dovranno mantenersi contatti effettivi fra questi servizi per mettere in pratica tali misure.
3. La legge nazionale potrà prevedere per i ragazzi e adolescenti la cui attitudine all’impiego non e chiaramente riconosciuta la concessione:
a) di permessi di impiego o di certificati medici temporanei valevoli per un limitato periodo, allo scadere del quale il giovane lavoratore dovrà sottoporsi ad un nuovo esame;
b) di permessi o certificati che impongano particolari condizioni di impiego.

Articolo 7
1. Il datore di lavoro dovrà classificare e tenere a disposizione degli ispettori del lavoro sia il certificato medico di attitudine all’impiego, sia il permesso di impiego o libretto di lavoro dimostranti che non esistono controindicazioni mediche all’impiego, in conformità a ciò che la legge stabilirà.
2. La legge nazionale determinerà gli altri metodi di sorveglianza idonei a garantire una rigida applicazione della presente convenzione.

PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI A DETERMINATI PAESI

Articolo 8
1. Quando il territorio di uno Stato membro comprende vaste regioni in cui, data lo scarso insediamento della popolazione e il livello di sviluppo, l’autorità competente ritenga impraticabile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, essa può esonerare dette regioni dall’applicazione della convenzione, sia in modo generale, sia con le eccezioni che essa ritenga appropriate nei riguardi di determinate imprese o di determinati lavori.
2. Ogni Stato membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale che dovrà sottoporre sull’applicazione della presente convenzione, in virtù dell’articolo 22 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le regioni per le quali esso ha intenzione di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In seguito, nessuno Stato membro potrà invocare le disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.
3. Ogni Stato membro che si avvalga delle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi successivi rapporti annuali, le regioni per le quali egli rinuncia al diritto di ricorrere a dette disposizioni.

Articolo 9
1. Ogni Stato membro che, prima della data alla quale adotta una legislazione che permetta la ratifica della presente convenzione, non possegga alcuna legislazione sull’esame medico di attitudine all’impiego dei ragazzi e degli adolescenti nell’industria, può, mediante una dichiarazione allegata alla sua ratifica, sostituire l’età di diciotto anni prescritta negli articoli 2 e 3 con un’età inferiore a diciotto anni, ma in nessun caso inferiore a sedici anni, e l’età di ventun anni prescritta nell’articolo 4 con un’età inferiore a ventun anni, ma in nessun caso inferiore a diciannove anni.
2. Ogni Stato membro che avrà formulato tale dichiarazione potrà annullarla in qualsiasi momento mediante una successiva dichiarazione.
3. Ogni Stato membro nei cui confronti sia in vigore una dichiarazione formulata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare ogni anno, nel suo rapporto sull’applicazione della presente convenzione, in quale misura un qualsiasi progresso sia stato realizzato per l’applicazione totale delle disposizioni della convenzione.

Articolo 10
1. Le disposizioni della parte I della presente convenzione si applicano all’India con riserva delle modifiche previste nel presente articolo:
a) dette disposizioni si applicano a tutti i territori nei cui confronti la « Indian Legislature » abbia competenza ad applicarle;
b) saranno considerate « imprese industriali »:
i) le fabbriche secondo le definizioni stabilite dalla legge dell’India sulle fabbriche;
ii) le miniere secondo le definizioni stabilite dalla legge dell’India sulle miniere;
iii) le ferrovie;
iv) tutti gli impieghi previsti dalla legge del 1938 sull’impiego dei ragazzi;
c) gli articoli 2 e 3 si applicheranno ai ragazzi ed adolescenti di età inferiore ai sedici anni;
d) nell’articolo 4, le parole « diciannove anni » saranno sostituite dalle parole « ventun anni »;
e) i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 6 non si applicheranno all’India.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo potranno essere emendate con seguente procedura:
a) la Conferenza Internazionale del Lavoro può, ad ogni sessione in cui la questione figuri nel suo ordine del giorno, adottare a maggioranza dei due terzi progetti di emendamento al paragrafo 1 del presente articolo;
b) tale progetto di emendamento dovrà, nel termine di un anno o, in caso di circostanze eccezionali, nel termine di diciotto mesi a partire dalla chiusura della sessione della Conferenza, essere sottoposto in India all’autorità o alle autorità competenti per la questione, al fine della trasformazione in legge o per l’ adozione di altre misure;
c) se l’India ottiene il consenso dell’autorità o delle autorità competenti, comunicherà la sua ratifica formale dell’emendamento al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione;
d) tale progetto di emendamento, una volta ratificato dall’India, entrerà in vigore quale emendamento della presente convenzione.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11
Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudicherà l’efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o accordo tra i datori di lavoro e i lavoratori che assicuri condizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente convenzione.

Articolo 12
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 13
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore
generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopa che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 14
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore
iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che
un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo
precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà
denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 15
1. II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di
tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà
l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 16
II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità
all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato in conformità agli
articoli precedenti.

Articolo 17
Al termine di ogni periodo di dieci anni dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro
dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno
della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 18
Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione
non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 14 di cui sopra, denuncia
immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati
membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non
ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 19
II testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 29 Dicembre 1951 

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ILO 1946
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Convenzione ILO C73 del 06 giugno 1946

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Convenzione ILO C73 del 06 giugno 1946

ID 14187 | 31.07.2021

Convenzione ILO C73 Esame medico dei marittimi, 1946.

Seattle, 06 giugno 1946

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Seattle by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-eighth Session on 6 June 1946, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the medical examination of seafarers, which is included in the fifth item on the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-ninth day of June of the year one thousand nine hundred and forty-six the following Convention, which may be cited as the Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946:

Article 1
1. This Convention applies to every sea-going vessel, whether publicly or privately owned, which is engaged in the transport of cargo or passengers for the purpose of trade and is registered in a territory for which this Convention is in force.
2. National laws or regulations shall determine when vessels are to be regarded as sea-going.
3. This Convention does not apply to:
(a) vessels of less than 200 tons gross register tonnage;
(b) wooden vessels of primitive build such as dhows and junks;
(c) fishing vessels;
(d) estuarial craft.

Article 2
Without prejudice to the steps which should be taken to ensure that the persons mentioned below are in good health and not likely to endanger the health of other persons on board, this Convention applies to every person who is engaged in any capacity on board a vessel except:
(a) a pilot (not a member of the crew);
(b) persons employed on board by an employer other than the shipowner, except radio officers or operators in the service of a wireless telegraphy company;
(c) travelling dockers (longshoremen) not members of the crew;
(d) persons employed in ports who are not ordinarily employed at sea.

Article 3
1. No person to whom this Convention applies shall be engaged for employment in a vessel to which this Convention applies unless he produces a certificate attesting to his fitness for the work for which he is to be employed at sea signed by a medical practitioner or, in the case of a certificate solely concerning his sight, by a person authorised by the competent authority to issue such a certificate.
2. Provided that, for a period of two years from the date of the entry into force of this Convention for the territory concerned, a person may be so engaged if he produces evidence that he has been employed in a sea-going vessel to which this Convention applies for a substantial period during the previous two years.

Article 4
1. The competent authority shall, after consultation with the shipowners' and seafarers' organisations concerned, prescribe the nature of the medical examination to be made and the particulars to be included in the medical certificate.
2. When prescribing the nature of the examination, due regard shall be had to the age of the person to be examined and the nature of the duties to be performed.
3. In particular, the medical certificate shall attest:
(a) that the hearing and sight of the person and, in the case of a person to be employed in the deck department (except for certain specialist personnel, whose fitness for the work which they are to perform is not liable to be affected by defective colour vision), his colour vision, are all satisfactory; and
(b) that he is not suffering from any disease likely to be aggravated by, or to render him unfit for, service at sea or likely to endanger the health of other persons on board.

Article 5
1. The medical certificate shall remain in force for a period not exceeding two years from the date on which it was granted.
2. In so far as a medical certificate relates to colour vision it shall remain in force for a period not exceeding six years from the date on which it was granted.
3. If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage the certificate shall continue in force until the end of that voyage.

Article 6
1. In urgent cases the competent authority may allow a person to be employed for a single voyage without having satisfied the requirements of the preceding articles.
2. In such cases the terms and conditions of employment shall be the same as those of seafarers in the same category holding a medical certificate.
3. Employment in virtue of this Article shall not be deemed on any subsequent occasion to be previous employment for the purpose of Article 3.

Article 7
The competent authority may provide for the acceptance in substitution for a medical certificate of evidence in a prescribed form that the required certificate has been given.

Article 8
Arrangements shall be made to enable a person who, after examination, has been refused a certificate to apply for a further examination by a medical referee or referees who shall be independent of any shipowner or of any organisation of shipowners or seafarers.

Article 9
Any of the functions of the competent authority under this Convention may, after consultation with the organisations of shipowners and seafarers, be discharged by delegating the work, or part of it, to an organisation or authority exercising similar functions in respect of seafarers generally.

Article 10
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration 

Article 11
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force six months after the date on which there have been registered ratifications by seven of the following countries: United States of America, Argentine Republic, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finland, France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece, India, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Turkey and Yugoslavia, including at least four countries each of which has at least one million gross register tons of shipping. This provision is included for the purpose of facilitating and encouraging early ratification of the Convention by Member States.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member six months after the date on which its ratification has been registered.

Article 12
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 13
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the last of the ratifications required to bring the Convention into force, Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 14
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 15
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 16
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 12 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 17
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 17 Agosto 1955 

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Allegato riservato Convenzione ILO C73 del 06 giugno 1946.pdf
ILO 1946
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Convenzione ILO C71 del 06 giugno 1946

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Convenzione ILO C71 del 06 giugno 1946

ID 14180 | 30.07.2021

Convenzione ILO C71 Pensioni dei marittimi, 1946.

Seattle, 06 giugno 1946

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Seattle by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-eighth Session on 6 June 1946, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to seafarers' pensions, which is included in the second item on the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-eighth day of June of the year one thousand nine hundred and forty-six the following Convention, which may be cited as the Seafarers' Pensions Convention, 1946:

Article 1
In this Convention the term seafarer includes every person employed on board or in the service of any sea-going vessel, other than a ship of war, which is registered in a territory for which the Convention is in force.

Article 2
1. Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force shall, in accordance with national laws or regulations, establish or secure the establishment of a scheme for the payment of pensions to seafarers on retirement from sea service.
2. The scheme may embody such exceptions as the Member deems necessary in respect of--
(a) persons employed on board or in the service of--
(i) vessels of public authorities when such vessels are not engaged in trade;
(ii) vessels which are not engaged in the transport of cargo or passengers for the purpose of trade;
(iii) fishing vessels;
(iv) vessels engaged in hunting seals;
(v) vessels of less than 200 gross register tons;
(vi) wooden ships of primitive build such as dhows and junks;
(vii) in so far as ships registered in India are concerned and for a period not exceeding five years from the date of the registration of the ratification of the Convention by India, home-trade vessels of a gross register tonnage not exceeding 300 tons;
(b) members of the shipowner's family;
(c) pilots not members of the crew;
(d) persons employed on board or in the service of the ship by an employer other than the shipowner, except radio officers or operators and catering staff;
(e) persons employed in port who are not ordinarily employed at sea;
(f) salaried employees in the service of a national public authority who are entitled to benefits at least equivalent on the whole to those provided for in this Convention;
(g) persons not remunerated for their services or remunerated only by a nominal salary or wage, or remunerated exclusively by a share of profits;
(h) persons working exclusively on their own account;
(i) persons employed on board or in the service of whale-catching, floating factory or transport vessels or otherwise for the purpose of whaling or similar operations under conditions regulated by the provisions of a special collective whaling or similar agreement determining the rates of pay, hours of work and other conditions of service concluded by an organisation of seafarers concerned;
(j) persons not resident in the territory of the Member;
(k) persons not nationals of the Member.

Article 3
1. The scheme shall comply with one of the following conditions:
(a) the pensions provided by the scheme--
(i) shall be payable to seafarers having completed a prescribed period of sea service on attaining the age of fifty-five or sixty years as may be prescribed by the scheme; and
(ii) shall, together with any other social security pension payable simultaneously to the pensioner, be at a rate not less than the total obtained by computing for each year of his sea service 1.5 per cent. of the remuneration on the basis of which contributions were paid in respect of him for that year if the scheme provides pensions on attaining the age of fifty-five years or 2 per cent. of such remuneration if the scheme provides pensions at the age of sixty years; or
(b) the scheme shall provide pensions the financing of which, together with the financing of any other social security pension payable simultaneously to the pensioner and any social security benefits payable to the dependants (as defined by national laws or regulations) of deceased pensioners, requires a premium income from all sources which is not less than 10 per cent. of the total remuneration on the basis of which contributions are paid to the scheme.
2. Seafarers collectively shall not contribute more than half the cost of the pensions payable under the scheme.

Article 4
1. The scheme shall make appropriate provision for the maintenance of rights in course of acquisition by persons ceasing to be subject thereto or for the payment to such persons of a benefit representing a return for the contributions credited to their account.
2. The scheme shall grant a right of appeal in any dispute arising thereunder.
3. The scheme may provide for the forfeiture or suspension of the right to a pension in whole or in part if the person concerned has acted fraudulently.
4. The shipowners and the seafarers who contribute to the cost of the pensions payable under the scheme shall be entitled to participate through representatives in the management of the scheme.

Article 5
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force six months after the date on which there have been registered ratifications by five of the following countries: United States of America, Argentine Republic, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finland, France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece, India, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Turkey and Yugoslavia, including at least three countries each of which has at least one million gross register tons of shipping. This provision is included for the purpose of facilitating and encouraging early ratification of the Convention by Member States.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member six months after the date on which its ratification has been registered.

Article 7
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 8
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the last of the ratifications required to bring the Convention into force, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 9
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 10
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 11
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 7 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 12
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: DPR 23 Ottobre 1961, n. 1548
Entrata in vigore: 10 Ottobre 1962 

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Allegato riservato Convenzione ILO C71 del 06 giugno 1946.pdf
ILO 1946
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