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Contraffazione: 6 vademecum per il consumatore

ID 1729 | | Visite: 9913 | Non Conformità CE

 

Contraffazione: 6 vademecum per il consumatore

Come si traduce la contraffazione in cifre, quale dimensione occupa nel mercato e nell'economia, come difendersi dai danni che provoca, qual è la normativa che tutela i consumatori in caso di acquisti “falsi”, come distinguere il vero dal falso, questo l’obiettivo dei nuovi VADEMECUM per i CONSUMATORI, che il Ministero ha realizzato insieme alle Associazioni dei Consumatori iscritte al CNCU.

‘Conoscere il problema per affrontarlo meglio' è lo slogan di tutti i vademecum, in lingua italiana e inglese, per guidare il consumatore nella scelta dei prodotti nei diversi settori, imparando a riconoscere gli originali a vantaggio della qualità e della salute.

Leggi i Vademecum, in Italiano o in Inglese, selezionando le parole ITA e ENG:

1. ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
2. INFORMATICA (Apparecchiature)
3. CALZATURE
4. OCCHIALI
5. OROLOGI e OREFICERIA
6. PELLETTERIA

Considerazioni sull'applicazione della Direttiva ATEX Prodotti ad equipaggiamenti specifici

ID 1704 | | Visite: 8313 | Guide Nuovo Approccio



Considerazioni sull'applicazione della Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE ad equipaggiamenti specifici

Consideration Papers by the ATEX Committee Directive 94/9/EC Product

Consideration Papers concern the application of the Directive to specific equipment, as well as procedures for marking and conformity assessment:

- Filter Units and Vented Silo bins (revised version)
- Gas Turbines (revised version)
- Steam Turbines
- Petrol Pumps (revised version)
- Cables
- Rotating Mechanical Seals
- Safe Openingspdf
- Bucket Elevators
- Fork Lift Trucks (revised version)
- Transportable, pressurised cabins ("modules")
- Clarification for equipment with categories two or three
- Automatically lubricating systems
- Electrical Trace Heating Systems (revised version)
- Different categories within one product, or mixes of equipment and protective systems
- Certificates and CE marking without the name of the original manufacturer(revised version)
- Marking of components with the Notified Body's number
- ExNBG Clarification Sheets: Status and use

Raccolta Adobe Portfolio
Elaborato Certifico 2015

Tutte le Guide Ufficiali UE Nuovo Approccio

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Consideration Papers
6677 kB 155

Le indagini Cliniche sui Dispositivi Medici - Ministero Salute

ID 1696 | | Visite: 11918 | Documenti Marcatura CE ENTI



Le indagine Cliniche Dispositivi Medici

La normativa italiana recepisce le specifiche Direttive Comunitarie che regolamentano in modo uniforme, in tutti i paesi della UE, il complesso settore dei dispositivi medici in tutti i suoi molteplici aspetti (requisiti essenziali, caratteristiche tecniche, produzione, indagini cliniche, registrazione dei fabbricanti, organismi notificati, immissione in commercio, vigilanza e sorveglianza sul mercato).

I riferimenti normativi fondamentali sono:

- Decreto legislativo 46/97 (di recepimento della Direttiva Generale 93/42/CEE sui dispositivi medici delle classi III, II e I), modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37.
- Decreto legislativo 507/92 (di recepimento della Direttiva Generale 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi), modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37.
- Decreto legislativo 332/00 (di recepimento della Direttiva Generale 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro), modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37.

Con la presente pubblicazione si intende fornire una breve e pratica illustrazione della vigente normativa nazionale ed europea - comprese le linee guida europee (MEDDEV) - in materia di indagini cliniche con dispositivi medici e di chiarire il ruolo del Ministero della salute nel processo di autorizzazione di tali indagini.

Questo volume, dedicato alla sperimentazione clinica, sarà seguito da ulteriori documenti rivolti ad argomenti di particolare rilevanza quali ad esempio la vigilanza, i dispositivi diagnostici in vitro ed altre tematiche. Esso è rivolto a tutti gli operatori che possono essere interessati all’argomento: Fabbricanti, Sponsor, Comitati Etici, Sperimentatori, Clinici, Associazioni di pazienti ed ulteriori soggetti interessati e non pretende di costituire una guida su questioni etiche o decisionali relative alle indagini cliniche dei dispositivi.

1. Sintesi della normativa rilevante
2. Definizione di dispositivo medico
2.1 Classificazione dei dispositivi medici
3. Requisiti essenziali dei dispositivi medici
4. Valutazione clinica
4.1 Valutazione clinica ai fini della marcatura CE
4.2 Valutazione clinica post-commercializzazione (Post - market Clinical follow-up)
5. L’autorizzazione allo svolgimento di indagini cliniche di dispositivi medici
5.1 Riferimenti normativi specifici
5.2 Indagini condotte con dispositivi privi di marcatura CE per l’uso cui sono destinati
5.3 Indagini condotte con dispositivi marcati per l’uso cui sono destinati
5.4 L’autorizzazione allo svolgimento di indagini cliniche dei dispositivi medici
5.5 Indagini cliniche per le quali è necessario presentare la notifica al Ministero della salute
5.6 Tipologie di indagini
6. La notifica di indagine clinica al Ministero della salute
6.1 Documentazione che il Fabbricante/Sponsor deve inviare al Ministero per avviare un’indagine clinica con dispositivo non marcato CE
6.2 Documentazione in caso di indagini no profit di dispositivi non marcati per l’utilizzo cui sono destinati.
6.3 Documentazione necessaria per la valutazione della idoneità delle strutture allo svolgimento di indagini cliniche.
7. Le strutture Sanitarie idonee allo svolgimento delle indagini cliniche.
7.1 Idoneità delle strutture allo svolgimento delle indagini cliniche pre- market 
7.2 Idoneità delle strutture allo svolgimento delle indagini cliniche post market
8. Alcune considerazioni relative ai comitati etici
9. Emendamenti
9.1 Emendamenti alla indagine clinica pre-market su iniziativa dello Sponsor.
9.1.La domanda di emendamento sostanziale 
9.2 Emendamenti alla indagine clinica pre-market su iniziativa del Ministero
10. Sospensione, conclusione anticipata, Conclusione di una indagine clinica premarket
10.1 Sospensione o interruzione di una indagine clinica da parte del Ministero
10.2 Sospensione o conclusione anticipata di una indagine clinica da parte dello Sponsor
10.3 Sospensione in seguito ad ottenimento della marcatura CE.
10.4 Conclusione di una indagine clinica- Report Finale
11. Segnalazione degli eventi avversi occorsi durante una indagine clinica.
11.1 Situazioni particolari.
12. Impiego di dispositivi medici non marcati al di fuori di una indagine clinica.
12.1 Impiego ad uso compassionevole.
12.2 Impiego “non certificato”.
13. Particolari categorie di dispositivi medici.
13.1 Prove precliniche
13.2 Dispositivi medici che incorporano tessuti di origine animale
13.3 Dispositivi medici che incorporano una sostanza medicinale o un derivato del sangue umano con un'azione accessoria
13.4 Dispositivi attivi
13.5 Software e dispositivi programmabili
13.6 Dispositivi medici sterili o da sterilizzare al momento dell’utilizzo.
14. Quesiti più frequenti sulle indagini cliniche
14. 1 Quesiti Generali
14.2 Quesiti relativi all’avvio di indagini cliniche pre-market.
14.3 Quesiti relativi alla documentazione
da allegare alla notifica di indagini pre market.
14.5 Quesiti relativi alla comunicazione di avvio di indagini post-market tramite modulo on line
14.6 Quesiti relativi alle comunicazioni da inviare durante lo svolgimento di indagini cliniche pre e post market.
14.7 Quesiti relativi alla idoneità delle Strutture sanitarie
APPENDICE A - Normativa rilevante
APPENDICE B - Definizioni relative ai dispositivi medici
Definizioni generali
Definizioni relative alla valutazione clinica e alle indagini cliniche
Definizioni relative alla vigilanza e alla sorveglianza del mercato e agli eventi avversi occorsi in una indagine clinica:
APPENDICE C - Esempi di emendamenti sostanziali e non sostanziali
APPENDICE D - Schema per la redazione di un protocollo clinico in una indagine clinica di dispositivi medici
APPENDICE E - Schema per la redazione del Clinical investigator’s
Brochure (IB)/dossier per lo sperimentatore.

Ministero della Salute
2015

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Ministero Salute 2015
1368 kB 58

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/975 della Commissione del 19 giugno 2015

ID 1681 | | Visite: 8007 | Non Conformità CE



Decisione di Esecuzione (UE) 2015/975 della Commissione del 19 giugno 2015

relativa a una misura adottata dalla Spagna in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un trapano a percussione importato in Spagna da HIDALGO'S GROUP, Spagna.

Divieto di immissione sul mercato, per non conformità ai RESS della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Il motivo per l'adozione della misura era la non conformità del trapano a percussione con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE,

- 1.3.2 - Rischio di rottura durante il funzionamento,
- 1.7.3 - Marcatura delle macchine,
- 1.7.4.2 - Contenuto delle istruzioni,

con la motivazione che l'apparecchio non ha superato la prova di resistenza: il telaio si è rotto con il conseguente rischio per l'utente di tagliarsi e/o venire a contatto con gli elementi attivi.

Foto Archivio

Guidance on application of WEEE2 RoHS2 Lifting Equipment (EOTs)

ID 1672 | | Visite: 5839 | Documenti Marcatura CE ENTI



Guidance on application of WEEE2 RoHS2 Lifting Equipment (EOTs)

Position paper of FEM Product Group Cranes and Lifting Equipment Sub-Group Lifting Equipment (EOT) and Hoisting Equipment FEM PG CLE EOT POSITION ON WEEE & RoHS (Recast)

This publication is only for guidance and gives an overview regarding the assessment of WEEE 2 and RoHS 2.

The purpose of this position paper is to provide a assistance of the interpretation of the principles of the 2012/19/EU (WEEE 2) and Directive2011/65/EU (RoHS 2) Recast Directives and guidance on their application of winches, chain hoist or rope hoists and EOT cranes (used professional/industrial).

It is based on the European Commission’s FAQ and Orgalime Guide on RoHS 22, which it complements and refers to.

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FEM
196 kB 30

RAPEX Report 24 del 19/06/2015 N. 4 A12/0753/15 Germania

ID 1670 | | Visite: 7073 | RAPEX 2015

Temi: RAPEX


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 24 del 19/06/2015 
N.1 A12/0753/15 Germania

Approfondimento tecnico: Orecchini

Il prodotto orecchini “WOMEN’s accessories” Mod. T 556/141212/144 è stato ritirato dal mercato perché contenente una quantità eccessiva di Nickel.

Il Nickel misurato nel prodotto corrisponde a 3,28 µg/cm²/settimana e può causare reazioni allergiche a contatto con la pelle.

Il prodotto, pertanto, non è risultato conforme al Regolamento (CE) 1907/2006 REACH.

Il Nickel fa parte delle sostanze presenti nell’elenco dell’All.XVII del suddetto regolamento. Le sostanze presenti in questo elenco sono sottoposte a ben precise restrizioni in materia di fabbricazione ed immissione sul mercato.

All.XVII Reg. 1097/2007 Sostanza n. 27 - Nickel

N. CAS 7440-02-0
N. CE 231-111-4 e suoi composti

Restrizioni

1. Non è consentito l’uso:

a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;

c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX Report 23 del 12.06.2015 N. 12 A12/0723/15 Danimarca

ID 1655 | | Visite: 7772 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 23 del 12/06/2015 
N.1 A12/0723/15 Danimarca

Approfondimento tecnico: Sega elettrica

Il prodotto sega elettrica “Garden” Mod. 77726 (YD-RU01-45A) è stato volontariamente richiamato dal mercato perché non conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE ed alla norma tecnica armonizzata EN 11681-1.

La sega elettrica, difatti, non dispone di un freno catena adeguato ed ha una resistenza meccanica insufficiente sulla protezione anteriore della mano.

Per quanto riguarda la protezione dell’impugnatura anteriore deve avere (in accordo alla norma tecnica EN 11681-1) dimensioni conformi alla norma ISO 6533 e resistenza conforme alla norma ISO 6534.

Inoltre, sempre secondo quanto previsto dalla norma tecnica EN 11681-1, la sega deve essere munita di un sistema non manuale che attivi il freno catena qualora si verifichi un contraccolpo.

L’angolo calcolato di contraccolpo e l’angolo di arresto della catena devono essere determinati con apparati di taglio secondo quanto prescritto dalla norma tecnica ISO 9518.

L’angolo calcolato di contraccolpo o l’angolo di arresto della catena, il minore, non deve essere maggiore di 45°, per motoseghe con cilindrata del motore fino a 80 cm3. La forza di attivazione del freno catena deve essere compresa tra 20 N e 60 N.

Il valore medio dei tempi di frenata non deve essere maggiore di 0,12 s ed il valore massimo dei tempi di frenata non deve essere maggiore di 0,15 s.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Direttiva 2009/127/CE

ID 1653 | | Visite: 13718 | Direttiva macchine

Direttiva 2009/127/CE

ID 1653 | 13.06.2015

Direttiva 2009/127/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

(GU L 310/29 del 25.11.2009)

[box-info]Recepimento

Decreto Legislativo n. 124 del 22 giugno 2012 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

(GU n. 180 del 3 agosto 2012)[/box-info]

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

Guideline for the Certification of Wind Turbines - GL

ID 1545 | | Visite: 11198 | Documenti Riservati Marcatura CE



Guideline for the Certification of Wind Turbines

This Guideline was compiled by Germanischer Lloyd in cooperation with the Wind Energy Committee. The Wind Energy Committee consists of representatives from public authorities, wind turbine and component manufacturers, engineering consultants, institutes, universities, technical associations and insurance companies.

1 General Conditions for Approval
2 Safety System, Protective and Monitoring Devices
3 Requirements for Manufacturers, Quality Management, Materials and Production
4 Load Assumptions
5 Strength Analyses
6 Structures
7 Machinery Components
8 Electrical Installations
9 Manuals
10 Testing of Wind Turbines
11 Periodic Monitoring

GL
Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH
www.gl-group.com/GLRenewables

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Allegato riservato Guideline for the Certification of Wind Turbines Edition 2010.pdf
GL 2010
3125 kB 56

Direttiva (UE) 2015/863: Modifica all'allegato II RoHS II

ID 1630 | | Visite: 57742 | Direttiva RoHS II

Direttiva UE 2015 863 RoHS III

Direttiva Delegata (UE) 2015/863 | RoHS III

ID 1630 | 04.06.2015 / In allegato

Direttiva Delegata (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso. 

(GU L 137/11 4.6.2015)
______

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2011/65/UE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Modifica all'allegato II della direttiva 2011/65/UE RoHS II

Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1%)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | New RoHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | New RoHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | New RoHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Testo consolidato

Vedi il Testo consolidato RoHS

Collegati
[box-note]Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato
Direttiva RoHS: Evoluzioni[/box-note]

DPI Dispositivi di Protezione Individuale: La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014

ID 951 | | Visite: 15698 | Regolamento DPI


DPI Dispositivi di Protezione Individuale: il nuovo Regolamento 

Il Regolamento che sostituirà la Direttiva DPI 89/686/CEE.

Il campo di applicazione della proposta di regolamento è stato ampliato rispetto all'ambito di applicazione della direttiva 89/686/CEE. 

Le esclusioni dei DPI progettati e fabbricati per uso privato contro il calore, l'umidità e l'acqua, di cui all'allegato I della direttiva 89/686/CEE, sono state eliminate. 

Tali prodotti sono inclusi nel campo di applicazione della proposta di regolamento. 

La proposta mantiene le altre esclusioni esistenti e chiarisce che non si applica ai DPI per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori dei veicoli a due o tre ruote, oggetto del regolamento UNECE pertinente. 

Sono state aggiunte due definizioni specifiche di DPI al fine di chiarire le procedure di valutazione della conformità applicabili: "DPI adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura". 

Inoltre, sono state inserite le definizioni generali della decisione relativa all'NQN.

La proposta semplifica la definizione delle categorie di DPI. La categoria dipende esclusivamente dal rischio da cui il DPI è destinato a proteggere. I rischi che rientrano in ciascuna categoria sono indicati nell'allegato I. I DPI fatti su misura sono definiti come categoria II. 

Le procedure di valutazione della conformità da seguire dipendono dalla categoria di DPI.

La proposta di regolamento modifica la categoria di alcuni tipi di DPI rispetto alla direttiva 89/686/CEE. 

I DPI destinati a proteggere l'utilizzatore dall'annegamento, dai tagli da seghe a catena portatili, dai tagli da getti d'acqua ad alta pressione, dalle ferite da proiettile o da coltello e dal rumore nocivo sono elencati nella categoria III e sono oggetto della procedura di valutazione di conformità più severa. 

La proposta mantiene le procedure di valutazione della conformità applicabili di cui alla direttiva 89/686/CEE. 

Aggiorna tuttavia i moduli corrispondenti in linea con la decisione relativa all'NQN. (Nuovo Quadro Normativo)

Nel modulo B, certificazione UE, sono introdotti requisiti supplementari per quanto riguarda il contenuto minimo e la durata della validità degli attestati di certificazione UE. 

Il modulo prevede una procedura di riesame del certificato.

Il modulo B richiede anche misure specifiche per i DPI adattati singolarmente e per i DPI fatti su misura.

31 marzo 2016: pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

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Allegato riservato Proposta Regolamento DPI Allegati.pdf
Allegati Marzo 2014
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Allegato riservato Nuovo Regolamento DPI - Proposta Marzo 2014.pdf
Proposta Marzo 2014
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Guida pratica alla Direttiva PED sui sistemi in pressione - Parte 1,2,3

ID 422 | | Visite: 24904 | Guide Marcatura CE INAIL


Guida pratica alla Direttiva PED sui sistemi in pressione
PED (Pressure Equipment Directive)

La Direttiva PED nel suo complesso traccia un iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione, coinvolgendo Fabbricanti, Organismi Notificati, Utenti, Stati Membri e CEN. 

Si compone, nel Decreto recepito in Italia,di 22 articoli e di  sette allegati. 
Il “cuore”della Direttiva PED è l’allegato I dove vengono indicati i requisiti essenziali di sicurezza obbligatori ai quali devono attenersi i fabbricanti delle attrezzature a pressione.

Parte 1
Introduzione alla Direttiva PED
Principi generali
Campo di applicazione e definizioni Art.1
Definizione attrezzature a pressione 
Esempi di attrezzature a pressione soggette alla PED, definizioni e requisiti  tecnici di cui all’art. 3.

Parte 2
La classificazione delle attrezzature a pressione 

Parte 3
Aspetti applicativi - LA PROGETTAZIONE 
Aspetti applicativi - LA FABBRICAZIONE

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Allegato riservato Guida Pratica alla Direttiva PED IPESL Parte II - III.pdf
Parte II - III
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Allegato riservato Guida Pratica alla Direttiva PED IPESL Parte I.pdf
Parte I
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Raccolta UE Linee Guida Giocattoli - AGG. 03.2015

ID 940 | | Visite: 16448 | Guide Nuovo Approccio



Raccolta Linee guida Sicurezza giocattoli giocattoli UE

Aggiornamento 03.2015

Vedi Raccolta linee sicurezza giocattoli 05.2021

L'UE conta circa 80 milioni di bambini di età inferiore a 14 anni e approssimativamente 2.000 aziende, con oltre 100.000 dipendenti, operanti direttamente nel settore dei giocattoli e dei giochi. Si tratta nella maggior parte dei casi di piccole e medie imprese (PMI).

Giochi e giocattoli sono strumenti fondamentali per lo sviluppo di un bambino. Mentre i fabbricanti sono responsabili della sicurezza dei propri prodotti, gli importatori, gli organismi notificati e le autorità nazionali svolgono un ruolo nel garantire che i giocattoli venduti nei negozi europei soddisfino tutti i requisiti di sicurezza.

Fondamentale è assicurare che le norme e i requisiti di sicurezza rimangano al passo con le ultime tendenze del settore dei giocattoli, specialmente considerato lo sviluppo costante di nuovi materiali e processi di produzione.

Il mercato interno dei giocattoli ha contribuito positivamente allo sviluppo del settore e alla tutela dei consumatori, grazie all'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza dei giocattoli in tutta l'UE. 

La nuova Direttiva in materia di sicurezza dei giocattoli rafforza le disposizioni esecutive e sui nuovi requisiti di sicurezza, garantendo che i bambini continuino a godere dei massimi livelli di protezione.

La nuova direttiva migliora le norme vigenti in materia di commercializzazione dei giocattoli prodotti o importati nell'UE, al fine di ridurre gli incidenti ad essi associati e conseguire benefici sanitari a lungo termine.

Oggi, i partner commerciali più importanti per l'Europa rimangono gli Stati Uniti, per le esportazioni, e l'Estremo Oriente, per le importazioni. 

Tra le principali opportunità per l'industria europea dei giocattoli figura il potenziale d'esportazione dei prodotti europei di alta qualità, sostenuto dalla Commissione migliorando le condizioni di accesso ai mercati dei paesi terzi.

Indice raccolta

In arancio i Documenti aggiornati 03.2015

N°1 - Guidance document on scooters - 20/01/2012
N°2 - Community legislation applicable to "floating seats" - 26/04/2001
N°3 - The guidance document on the relationship between the Safety of Toys Directive and the Cadmium Directive (Directive 91/338/EEC) has become obsolete after the Court of Justice has given its judgment in case C-9/04 - 03/02/2003
N°4 - Guidelines on the treatment of "grey zone" products - is a specific product covered by Directive 88/378/EEC or not? - 14/03/2007
N°5 - Guidelines on the treatment of "grey zone" products - criteria to classify products consisting of miniatures to be assembled and painted and their support products - 13/02/2003
N°6 - Guidelines on the treatment of "grey zone" products - criteria for differentiating dolls for adult collectors from toys - 13/02/2003
N°7 - Guidance document on toys used in and on the water -  15/01/2014
N°8 - Guidance document on pools covered by the Toys Safety Directive - 30/06/2008
N°9 - Guidance document on the classification of books - 10/12/2013
N°10 - Guidance document on the classification of music instruments - 21/12/2010
N°11 - Guidance document on the classification of toys intended children under 3 years - 06/04/2009
N°12 - Guidance document on packaging - 09/07/2012
N°13 - Guidance document on crafts - 19/04/2011
N°14 - Guidance document on sports equipments - 18/01/2012
N°15 - Guidance document on writing instruments and stationary - 20/01/2012 
N°16 - Guidelines on electronic equipments - 09/07/2012
N° 17 - Guidance document on disguise costumes - 04/12/2012

A. Guideline on the interpretation of the concept “which can be placed in the mouth” as laid down in the entry 52 of Annex XVII to REACH Regulation 1907/2006 - 08/01/2014
A.1.
TSD explanatory guidance document in ENGLISH (Rev 1.8) - 04/02/2015
A.2. Technical documentation guidance document in ENGLISH (Version 1.4) - 04/02/2015

B. Template of the EC Declaration of Conformity - 13/07/2011

C1. 
Overview of the warnings required by the Toy Safety Directive 2009/48/EC in the different languages - 12/09/2014
C2. Overview of the national language requirements for warnings, information and documentation as foreseen by the Member States' transposition legislation of Directive 2009/48/EC on the safety of toys - 02/10/2014

In arancio Documenti aggiornati 03.2015

Raccolta Adobe portfolio
Data: 20.03.2015
Dim: 40Mb

Collegati
[box-note]Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | 05.2021
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | 02.2020
Direttiva 2009/48/CE giocattoli
Giocattoli | Direttiva 2009/48/CE e NTA[/box-note]

RAPEX Report 19 del 15/05/2015 N.1 A12/0612/15 Danimarca

ID 1585 | | Visite: 8163 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 19 del 15/05/2015
N.1 A12/0614/15 Danimarca

Approfondimento tecnico: Seggiolino per bambini

Il prodotto seggiolino da auto per bambini “Ferrari” Mod. D9 2014, 140.940 è stato sottoposto alla procedura di richiamo dal mercato perché contiene e rilascia tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCP) dannosa per i bambini.

I valori misurati equivalgono ad una quantità di 31500 mg/Kg con una migrazione di 150 mg/m2.

Il TDCP è una sostanza cancerogena non ancora sottoposta a restrizione da parte del Reg. 1907/2006 REACH.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 136 c.3, esiste una strategia per la riduzione del rischio connesso all’uso di questa sostanza consultabile al seguente link:

http://echa.europa.eu/docum…/…/13630/trd_ireland_tdcp_en.pdf

Art. 136 c.3 Reg. 1907/2006

3. Uno Stato membro il cui relatore non ha trasmesso, entro il 1 giugno 2008, la valutazione dei rischi e, se del caso, la strategia per limitare i rischi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 793/93:

a) documenta le informazioni sui rischi e pericoli a norma dell'allegato XV, parte B, del presente regolamento;

b) applica l'articolo 69, paragrafo 4, del presente regolamento sulla base delle informazioni di cui alla lettera a); e

c) prepara una documentazione indicando come ritiene necessario che ogni altro rischio individuato sia affrontato da un'azione diversa da una modifica dell'allegato XVII del presente
regolamento.

Le informazioni suddette sono trasmesse all'Agenzia entro il 1 dicembre 2008.

La sostanza, utilizzata come ritardante di fiamma, è stata già inserita nell’elenco di prodotti chimici pericolosi utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.

L’elenco è presente all’Appendice C della Dir. 2009/48/CE ai sensi dell’art. 46, paragrafo 2.

Le disposizioni indicate in tabella si applicano dal 21 Dicembre 2015.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Guida Blu: Nuovo Approccio e Approccio Globale

ID 704 | | Visite: 8283 | Documenti Marcatura CE UE


Guida Blu: Nuovo Approccio e Approccio Globale

La Guida Blu è una pubblicazione realizzata dalla Direzione Generale delle Imprese della Commissione Europea per favorire la comprensione delle Direttive basate sul "Nuovo Approccio" e sull' "approccio globale" e garantirne un'applicazione più uniforme e coerente nei vari settori ed in tutto il mercato interno.

La Guida si rivolge agli Stati membri, ma può senz'altro rappresentare un vero e proprio manuale per tutti coloro che vogliono essere informati sulle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei prodotti muniti della marcatura CE e un alto livello di protezione in tutta la Comunità europea: fabbricanti, importatori, distributori, associazioni del commercio oltre che organismi di normazione, organismi di valutazione della conformità e organizzazioni sindacali.

Ovviamente solo il testo delle direttive ha valore giuridico, per cui è il testo della direttiva che viene applicato qualora emergano eventuali differenze tra le disposizioni della direttiva ed il contenuto della guida.

Certe differenze possono essere dovute alla presenza di disposizioni leggermente divergenti nelle singole direttive , disposizioni che non possono essere presentate ed approfondite in maniera esaustiva nella guida stessa.

Le informazioni fornite dalla guida valgono, oltre che per gli Stati membri, anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, che hanno firmato l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

I riferimenti, quindi, alla "Comunità" o al "Mercato unico" vanno intesi quindi come riferimenti anche al SEE (o al mercato SEE).

Commissione europea

European ATEX Guidelines for the Valve Industry

ID 1581 | | Visite: 7696 | Documenti Marcatura CE ENTI

European ATEX Guidelines for the Valve Industry

These Guidelines are professional ones, they complete or precise those published by the European Commission in July 2005. 
Their aim is to fix common interpretations within the European Valve Industry for issues that have still not yet been clarified. 
These points are detailed in Part B of this document, Part A being a reminder of the general ATEX concepts.

The European Valve Industry

The valve industry in Europe is a powerful and responsible industry. Annually it contributes 19 billion Euro to the European economy (source: Eurostat – data for 2009).

Our people are employed as both white collar and blue collar workers. In France alone there are 12,500 employees(source Profluid).

They create for consumers and business actors valued products such as safety or relief valves, taps, cocks and valves for sinks or water cisterns, central heating radiator thermostatic valves and pressure-reducing valves.

CEIR represents 14 National Associations with a total of 340 Member Companies (95 in the sanitary valves sector, 60 in building valves and 185 in industrial valves).

CEIR
The European Committee for the Valve Industry

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Allegato riservato CEIR ATEX Guidelines - Valve Industry.pdf
CEIR
830 kB 26

Check list Igiene macchine alimentari Rev. 01.2013

ID 895 | | Visite: 14384 | Documenti Riservati Marcatura CE



Check list Igiene macchine alimentari

Direttiva macchine 2006/42/CE All. I RESS Cap. 2

EN 1672-2 Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Requisiti di igiene 
EN ISO 14159 Sicurezza del macchinario - Requisiti per la progettazione del macchinario relativi all’igiene.
EHEDG Doc. 8 Criteri per la progettazione igienica delle apparecchiature

European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)
L’European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) è un consorzio di produttori di apparecchiature (impianti, macchine ed attrezzature), aziende alimentari, istituiti di ricerca, nonché di autorità per la sanità pubblica, fondato nel 1989, il cui scopo è promuovere l'igiene durante la lavorazione e l'imballaggio dei prodotti alimentari. 

L’obiettivo principale dell’EHEDG è la promozione di alimenti sicuri ottenuti migliorando la progettazione igienica in tutti gli aspetti della produzione alimentare.

L’EHEDG sostiene attivamente le leggi europee che prevedono che la movimentazione, la preparazione, la lavorazione e l’imballaggio degli alimenti avvenga in modo igienico utilizzando macchinari igienici e in luoghi igienici (Direttiva CE 2006/42/CE per i Macchinari, Requisiti di igiene EN 1672-2 e EN ISO 14159).

www.ehedg.org

Download file CEM importabile in Certifico Macchine 4

Download file CEM importabile in Certifico Macchine 4 sito cem4.eu

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Allegato riservato Check list Igiene macchine alimentari EHEDG 8 EN 1672-2 EN ISO 14159.pdf
EHEDG 8 EN 1672-2 EN ISO 14159
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Check list EN 13985 Cesoie a ghigliottina

ID 1551 | | Visite: 10604 | Documenti Riservati Marcatura CE

Check list EN 13985 Cesoie a ghigliottina

EN 13985 Macchine utensili - Sicurezza Cesoie a ghigliottina

La norma specifica le misure e i requisiti di sicurezza che devono essere adottati da coloro che si occupano della progettazione, fabbricazione e fornitura delle cesoie a ghigliottina destinate alla lavorazione a freddo di metalli o di materiali parzialmente metallici lavorati a freddo, nonché dei dispositivi ausiliari che sono parte integrante delle macchine.

Le cesoie a ghigliottina trattate nella presente norma variano per dimensione dalle macchine piccole a quelle più grandi con un solo operatore o con numerosi operatori.

I metodi o le misure da implementare per eliminare i pericoli significativi o ridurne i rischi associati sono riportati in dettaglio nel presente punto, nel modo seguente:

- considerazioni di progettazione di base per i componenti o i sistemi principali della ghigliottina (vedere punto 5.2);

- protezioni contro i pericoli di natura meccanica nell’area delle lame nelle diverse modalità di produzione (vedere punto 5.3);

- protezione contro i pericoli causati da guasti nel sistema di comando o di componenti di comando (vedere punto 5.4);

- protezioni contro i pericoli che possono verificarsi durante la messa a punto, corse di prova, manutenzione e lubrificazione (vedere punto 5.5);

- protezioni contro altri pericoli (vedere punti da 5.6 a 5.8).

Inoltre, la macchina deve essere progettata secondo i principi della EN ISO 12100 per i pericoli pertinenti, ma non significativi, non trattati dalla presente norma.

Download file CEM importabile Certifico Macchine 4

Download file CEM importabile Certifico Macchine 4 sito cem4.eu

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Allegato riservato Check list EN 13985 Cesoie a ghigliottina.pdf
Testo Requisiti
660 kB 107

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1085

ID 1706 | | Visite: 9141 | Non Conformità CE



Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1085

Non conformità di macchine per la preparazione di legna da ardere

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1085 della Commissione del 2 luglio 2015 concernente una misura adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per vietare l'immissione sul mercato di macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB.

[notificata con il numero C(2015) 4428]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione Europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue:

La Svezia ha comunicato alla Commissione una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia.

Le macchine per la preparazione di legna da ardere erano munite della marcatura CE, conformemente alla direttiva 2006/42/CE.

Il motivo comunicato dalla Svezia per l'adozione della misura era la non conformità delle macchine per la preparazione di legna da ardere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui ai punti dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

1.1.2 (principi d'integrazione della sicurezza)
1.3.7 (elementi mobili)

le macchine non sono infatti munite di ripari o dispositivi di protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili.

La Commissione ha invitato la Hammars Verkstad AB a presentare le sue osservazioni in merito alla misura adottata dalla Svezia.

La Hammars Verkstad ha risposto alla Commissione che il dispositivo per tagliare i tronchi che ha sostituito sia una sega che un apposito dispositivo spaccalegna presenta nel suo insieme un rischio di lesione per gli utilizzatori nettamente inferiore.

La Commissione ha richiesto al fabbricante documenti giustificativi che comprovino l'argomento concernente la classificazione del rischio nell'ambito della valutazione di conformità svolta.

Non è pervenuta alcuna risposta.

L'esame delle prove fornite dalla Svezia dimostra che le macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE- 790 20 Grycksbo, Svezia, non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 2006/42/CE e che tale mancata conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori.

È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Svezia, di vietare l'immissione sul mercato delle macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia.

Divieto immissione mercato seghetto alternativo - Decisione di esecuzione (UE) 2015/1067

ID 1703 | | Visite: 13745 | Non Conformità CE



Divieto immissione sul mercato di un seghetto alternativo - Spagna

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1067 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1067 della Commissione del 10 luglio 2015 relativa a una misura adottata dalla Spagna, in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd (Cina)
[notificata con il numero C(2015) 4360]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione Europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- La Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF-55-1, fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd (Cina), importato da Adeo Service (Francia) e distribuito in Spagna da Leroy Merlin (Spagna).

- Il seghetto alternativo era provvisto della marcatura «CE», in conformità alla direttiva 2006/42/CE.

La misura è stata adottata poiché il seghetto alternativo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, punti:

1.3.2 - Rischio di rottura durante il funzionamento,
1.3.4 - Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli,
1.4.1 - Requisiti generali per i ripari ed i dispositivi di protezione
1.4.2 - Requisiti particolari per i ripari.

L'apparecchio non ha infatti superato la prova di resistenza e presenta rischi di taglio e di accesso alle parti attive.

La Spagna ha informato il distributore e l'importatore di tali carenze.

L'importatore ha adottato volontariamente le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi.

La documentazione disponibile, le osservazioni formulate e le misure adottate dalle parti interessate dimostrano che il seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF-55-1, non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE.

È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Spagna.

La misura adottata dalla Spagna per vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF- 55-1, fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd, è giustificata.

RAPEX Report 25 del 26/06/2015 N. 14 A12/0784/15 Francia

ID 1689 | | Visite: 8087 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 25 del 26/06/2015 
N.14 A12/0784/15 Francia

Approfondimento tecnico: set per manicure

Il prodotto “set manicure per bambini” S&Li Cosmetics – Kimyon, Mod. SLI 22055, è stato ritirato dal mercato e distrutto, perché contenente antimonio (180 mg/kg).

Presentando un rischio chimico, il prodotto non risulta conforme alla Dir. 2009/48/CE - Sicurezza dei Giocattoli.

La Dir. 2009/48/CE al CAPO III, art.10, p.1-2, specifica che:

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti, per quanto riguarda i requisiti generali di sicurezza, dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i requisiti specifici di sicurezza, dall’allegato II.

2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

Parte III, All.II, p.13 (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute dei Giocattoli – Proprietà chimiche):

Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Rettifica della direttiva PED 2014/68/UE del 23.10.2015

ID 1677 | | Visite: 6605 | Direttiva PED

Rettifica della direttiva PED 2014/68/UE

23.06.2015

Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

A pagina 184, articolo 14, paragrafo 7:

anziché: «7.In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo le autorità competenti possono, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.»,

leggi: «7.In deroga ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo le autorità competenti possono, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.»;

a pagina 200, articolo 48, paragrafo 2:

anziché: «2.Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 1o giugno 2015.»,

leggi: «2.Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 19 luglio 2016.»

Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

Evoluzione Direttiva 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato"

ID 1671 | | Visite: 15285 | Direttiva Sicurezza Prodotti

Evoluzione Direttiva sulla Sicurezza generale dei Prodotti 2001/95/CE

ID 1671 | 21.06.2015

Evoluzione Direttiva sulla Sicurezza generale dei Prodotti 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato"

[box-info]GU 23.05:2023: Pubblicato il Regolamento (UE) 2023/988 (GSPR)

Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (GU L 135/1 del 23.5.2023)

La direttiva 2001/95/CE è abrogata dal 13 dicembre 2024.[/box-info]

La direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) contiene le principali disposizioni in materia di sicurezza che devono essere rispettate per molti prodotti di consumo: dispone che i prodotti di consumo siano sicuri, regolamenta la normazione, impone obblighi agli Stati membri e alle autorità nazionali di vigilanza del mercato e stabilisce procedure per lo scambio di informazioni e per l'intervento rapido relativo ai prodotti non sicuri.

La direttiva 2001/95/CE va rivista per aggiornare le disposizioni sulla sicurezza dei prodotti e adeguarle, per quanto possibile, a quelle in vigore per i prodotti armonizzati.

In particolare, gli obblighi degli operatori economici (soprattutto le disposizioni in tema di identificazione e tracciabilità) vanno rafforzati per dare alle autorità di vigilanza del mercato i mezzi necessari per svolgere le loro attività in modo efficace.

Oggi la Commissione ha adottato il pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato", un insieme di misure per semplificare e rendere più omogenee le norme di sicurezza applicabili ai prodotti non alimentari, per razionalizzare le procedure e migliorare il coordinamento e il monitoraggio delle attività di vigilanza del mercato nell'UE.

Il pacchetto comprende:

- una proposta di nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo;
- una proposta di regolamento unico sulla vigilanza del mercato dei prodotti;
- la comunicazione "prodotti più sicuri e conformi per l'Europa", che delinea un piano pluriennale per la vigilanza del mercato;
- una relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008, compresa una valutazione finanziaria.

Collegati
[box-note] Regolamento (UE) 2023/988
Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale Prodotti
Evoluzione Direttiva 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del Consumo[/box-note]

EN ISO 14119 | Interblocchi

ID 324 | | Visite: 29243 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN ISO 14119 2025

EN ISO 14119:2025 Dispositivi di interblocco associati ai ripari / Rev. 2.0 Giugno 2025

ID 324 | Rev. 2.0 del 19.06.2025 / Documento di lavoro e foglio di calcolo in allegato

Documento di approfondimento basato sulla norma EN ISO 14119:2025. La norma specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari. 

Allegato foglio di calcolo per la valutazione della possibile elusione dei dispositivi di interblocco di cui all'allegato G.
________

L’edizione 2025 sostituisce la EN ISO 14119:2013. Le principali novità della nuova edizione riguardano:

- integrazione dei dispositivi di interblocco a chiave intrappolata coperti della norma ISO/TS 19837:2018 “Sicurezza del macchinario - Dispositivo di interblocco a chiave intrappolata - Principi di progettazione e selezione”. Le chiavi intrappolate sono classificate come “dispositivi di interblocco di Tipo 5". La ISO/TS 19837:2018 è stata ritirata a Dicembre 2024;
- inclusione dei criteri di Fault Masking, fino ad ora coperti dalla norma 
ISO/TR 24119:2015 “Safety of machinery - Evaluation of the serial link for masking faults of interlocking devices associated with protections with potential free contacts”;
- test e procedure sono descritte nel nuovo allegato I;
- indicazioni specifiche per la Tabella 5: “Misure aggiuntive contro la disattivazione dei dispositivi di interblocco a seconda del tipo” (Tabella 6 del presente documento).

[box-info]Foglio di calcolo .xlsx

La norma EN ISO 14119:2025 con l'allegato G, e la tabella di riferimento G.1, propone un metodo valutativo per l'analisi e l'identificazione di possibili incentivi per l'elusione dei dispositivi di interblocco.

Nel file .xlsx allegato, il metodo della norma è stato integrato con una proposta per un'analisi quantitativa del problema andando ad individuare 3 livelli per l'analisi dei motivi che possano portare all'elusione dei dispositivi di interblocco: basso, medio, alto. Il file è completamente modificabile dall'utente in modo da poterlo adeguare al proprio metodo di lavoro.[/box-info]

[panel]EN ISO 14119:2025 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta

Data entrata in vigore: 12 marzo 2025

Sostituisce: EN ISO 14119:2013

Recepita in Italia con UNI EN ISO 14119:2025 (Entrata in vigore: 05 giugno 2025)

Alla data di pubblicazione del presente documento la nuova edizione non è ancora armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE Macchine.[/panel]

I requisiti per i ripari che proteggono le persone dai pericoli di natura meccanica sono trattati dalla ISO 14120:2015 mentre l’elaborazione del segnale dal dispositivo di interblocco per l’arresto e l’immobilizzazione della macchina è trattato dalla EN ISO 13849-1:2023 o EN 62061:2005.

La norma è di tipo B2.

Tabella ZA 1 EN ISO 14119

Tabella ZA.1 EN ISO 14119:2025 – Corrispondenza tra la norma e l’allegato I della Direttiva 2006/42/CE

[...]

Classificazione

Un dispositivo di interblocco è costituito da 3 elementi:

[panel]- attuatore,
- sistema di azionamento,
- sistema di uscita.[/panel]

Tabella 1 Panoramica dispositivi di interblocco

Tabella 1 – Panoramica dispositivi di interblocco

Tipo 1: dispositivo di interblocco con un interruttore di posizione attuato meccanicamente con un attuatore non codificato

Figura 1 Tipo 1

Fig. 1 - Tipo 1 interblocco con azionamento a camma (riparo aperto)

Tipo 2: dispositivo di interblocco con un interruttore di posizione attuato meccanicamente con un attuatore codificato

Figura 2 Tipo 2

Fig. 2 - Tipo 2 interblocco con azionamento a chiavetta (riparo aperto)

Tipo 3: dispositivo di interblocco con un interruttore di posizione attuato senza contatto con un attuatore non codificato

Tipo 4: dispositivo di interblocco con un interruttore di posizione attuato senza contatto con un attuatore codificato

Figura 3 Tipo 3 o 4

Fig. 3 - Tipo 3 o 4 interblocco con azionamento senza contatto codificato o non codificato (riparo chiuso)

Tipo 5: sistema di interblocco a chiave intrappolata

Figura 4 Tipo 5

Fig. 4 - Tipo 5 sistema di interblocco a chiave intrappolata comprendente rispettivamente due dispositivi di interblocco a chiave intrappolata. Dispositivi di interblocco di tipo 5 (riparo aperto)

[...]

Valutazione della forza di ritenuta

Tabella 4 Valutazione forza ritenuta

Tabella 4 – Valutazione della forza di ritenuta

[...]

Analisi elusione dispositivi

Figura 13 Analisi elusione dispositivi

Fig. 13 – Analisi possibilità elusione dispositivi

Tabella 5 Valutazione dei motivi per l elusione

Note
a Modi operativi
b Vantaggi senza riparo: 0 = nessuno; + = limitati; ++ = sostanziali

Tabella 5 – Matrice analisi possibile elusione

[...]

Scelta del dispositivo

Il seguente diagramma di flusso riepiloga tutti i passaggi necessari per la valutazione del rischio e l’applicazione della norma EN ISO 14119:2025.

La scelta del dispositivo deve essere effettuata in base a:

- Temperatura
- Umidità
- Sporco
- Shock/vibrazioni
- Atmosfera esplosiva
- Forze di ritenuta necessarie
- PLr
- Indicazioni allegati A-G EN ISO 14119:2025

Fig  14 Scelta dispositivo

Fig. 14 - Scelta del dispositivo, valutazione del rischio e applicazione EN ISO 14119:2025

[...] Segue in allegato (Documento di lavoro | Foglio di calcolo valutazione elusioni)

Fonti
EN ISO 14119:2025
EN ISO 14119:2013
Linea guida INAIL - Il defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2025
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2.0 19.06.2025 Aggiornamento in accordo EN ISO 14119:2025 Certifico Srl
1.0 25.11.2020 Aggiornamento normativo Certifico Srl
0.0 18.06.2015 --- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento

Collegati
[box-note]EN ISO 14119:2025
Direttiva Macchine 2006/42/CE

Norme Armonizzate Direttiva Macchine 2006/42/CE (DM)
Macchine: misure di protezione e dispositivi complementari
ISO/TS 19837:2018 - Trapped key interlocking devices
EN ISO 14119 Allegato I: analisi della forza di tenuta interblocchi
Interblocchi e sicurezza positiva: esempi di installazione
Defeating dispositivo di interblocco associato ai ripari
[/box-note]

Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124

ID 1654 | | Visite: 12445 | Direttiva macchine

Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

(GU n. 180 del 3 agosto 2012)

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva 2009/127/CE[/box-note]

Decisione ritiro dal mercato decespugliatore: Non Conformità RESS 1.4.1, 1.4.2, 1.7.3

ID 1647 | | Visite: 9314 | Non Conformità CE

Decisione ritiro dal mercato decespugliatore

del 10.06.2015

Non Conformità RESS 1.4.1, 1.4.2, 1.7.3

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/903 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2015 relativa a una misura adottata dalla Spagna in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per proibire l'immissione sul mercato di un decespugliatore fabbricato dalla NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd (Cina)

notificata con il numero C(2015) 3800
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) La Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a proibire l'immissione sul mercato del decespugliatore modello N1E-SPK-200 (CB200-08), fabbricato dalla NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd (Cina), importato dalla ADEO SERVICES (Francia) e distribuito in Spagna dalla LEROY MERLIN (Spagna).

(2) Il decespugliatore recava la marcatura «CE» in conformità alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

(3) L'adozione di tale misura era giustificata dalla non conformità del decespugliatore alle prescrizioni essenziali in materia di salute e sicurezza stabilite all'allegato I, punti:

- 1.4.1 (Requisiti generali per i ripari e i dispositivi di protezione),
- 1.4.2 (Requisiti particolari per i ripari)
- 1.7.3 (Marcatura delle macchine),

della direttiva 2006/42/CE, in quanto la distanza tra il piano di taglio e il bordo di protezione dello strumento era inferiore a 10 mm, con il conseguente rischio di taglio.

(4) La Spagna ha informato il distributore di tale carenza. Il distributore ha adottato le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi.

(5) La documentazione disponibile, le osservazioni formulate e le misure adottate dalle parti interessate dimostrano che il decespugliatore modello N1E-SPK-200 (CB200-08) non soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alla direttiva 2006/42/CE.

Decisione Esecuzione Commissione UE 2015/903
del 12.06.2015

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Ritiro mercato decespugliatore
310 kB 51

API Standard 610/ISO 13709 Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries

ID 1196 | | Visite: 24114 | Documenti Riservati Marcatura CE

Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries

ISO 13709:2009 (Identical),  Centrifugal pumps  for petroleum, petrochemical and natural gas industries

API Standard 610/ISO 13709

This  International  Standardspecifies  requirements  for  centrifugalpumps,  including  pumps  running  in  reverse  as hydraulic power recovery turbines,for use in petroleum, petrochemical and gas industry process services.

This International Standard is applicable to over hung pumps,between-bearings pumps and vertically suspended pumps (see Table 1).

Clause provides requirements applicable to specificty pes of pumps.

All other clauses of this International Standardar e applicableto all pump types. Illustrations are provided of the various specific pump types and the designations assigned to each specific type.

Relevant industry operating experience suggests pumps produced to this International Standard are cost effective when pump ingliquids at conditions exceeding anyone ofthefollowing:

- dischargepressure (gauge)                    1 900 kPa(275 psi; 19,0 bar)

- suction pressure (gauge)                      500 kPa(75 psi; 5,0 bar)

- pumping temperature                          150 oC (300 oF)

-  rotative speed                                    3 600 r/min

- rated totalhead                                   120 m(400ft)

- impeller diameter, overhungpumps        330 mm(13 in)

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Centrifugal Pumps Petroleum - Petrochemical - Natural Gas Industries
4406 kB 83

Energy-Efficiency with Electric Drive Systems - CEMEP

ID 1629 | | Visite: 6659 | Documenti Marcatura CE ENTI



Energy-Efficiency with Electric Drive Systems

The Energy-Using Products (EuP) Directive (2005/32/EC) of 6 July 2005 defines the requirements for the eco-friendly design of energy-using products. On 21 October 2009, a revised version of this directive came into force, and the EuP Directive became the Energy-Related Products (ErP) Directive (2009/125/EC). 

The ErP Directive extends the requirements to cover the eco-friendly design of products relevant to energy consumption, but otherwise remains unchanged. As a framework directive, however, it is valid only for those products for which there is what is called an ‘implementing measure’ with product-specific requirements.

For three-phase asynchronous motors, this is the case with the Regulation (EC) 640/2009 and the amending Regulation (EU) 4/2014.

Product-related statutory regulations The Regulation (EC) 640/2009 of 22 July 2009 is the product-related regulation governing drive system technology.

It defines the efficiency classes for motors supplied directly from the mains, the requirements for the use of variable speed drive technology and the time schedule for implementation.

Scope
The Regulation (EC) 640/2009 applies to threephase asynchronous motors with a squirrelcage rotor for 50 Hz or 50/60 Hz with the following properties:

- Rated voltage up to 1,000 V;
- Rated output from 0.75 to 375 kW;
- Number of poles 2, 4 or 6;
- Rated for continuous operation.

Time schedule for implementation

The individual requirements come into force in accordance with the following time schedule (Fig. A):

- Since 1 January 2015, motors with a nominal output power from 7.5 to 375 kW placed for the fi rst-time on the market must either be effi ciency class IE3 or efficiency class IE2, but may then be operated/equipped only with a variable speed drive.
Motors with a nominal output power from 0.75 to 7.5 kW placed for the first-time on the market must be at least efficiency class IE2.

- From 1 January 2017, the following regulation will apply: motors with a nominal output power from 0.75 to 375 kW placed for the fi rst-time on the market must either be at least effi ciency class IE3 or efficiency class IE2, but may then be operated only with a variable speed drive.
The most energy-effi cient solution depends on the application involved, and should be determined in each individual case by the operator or planner of the system concerned.
With fullload applications, an IE3 motor should be selected, while with variable load systems speed control with a variable speed drive can produce substantial savings.

Ongoing standardisation 

Standards are recommendations and become legally binding when used in statutory instruments and/or business agreements.

The international standard IEC 60034-30-1, defines the efficiency classes (IE Code) for three-phase low-voltage motors directly connected to the mains:

- IE1 (standard efficiency)
- IE2 (high efficiency)
- IE3 (premium efficiency)

In future, the IEC 60034-30 standard will be divided into two parts:

- Part 1: Efficiency classes of line operated motors
- Part 2: Efficiency classes of inverter operated motors


Fig. A

 

April, 2015

CEMEP

European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics
Diamant Building
Boulevard A. Reyers 80
1020 Brussels, Belgium
www.cemep.eu
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Allegato riservato CEMEP Energy Efficiency with Drive Systems 2015.pdf
CEMEP 2015
2915 kB 34

Libro Bianco Confindustria-Accredia

ID 1600 | | Visite: 6749 | Documenti Marcatura CE ENTI

Libro Bianco

Le Prove, i Controlli, le Valutazioni e le Certificazioni per i prodotti, i servizi, le aziende ed i professionisti

Il Libro Bianco è il risultato di un’analisi effettuata su due importanti famiglie di servizi di attestazione della conformità: la sfera cogente e la sfera volontaria.

Le direttive e le norme,che stabiliscono la regolamentazione tecnica rispetto alla quale viene operata la valutazione di conformità di terza parte indipendente, sono state scelte analizzando quelle che maggiormente vengono richieste dal mercato agli Organismi di Certificazione (OdC) o Organismi Notificati (ON).

Ciò che viene presentato rappresenta solo un campione dell’intero pacchetto normativo, rispetto al quale si opera l’attestazione di conformità e l’attività di ispezione tecnica in genere.

Per ognuno di questi prodotti normativi è stato individuato, tra le Associazioni degli OdC, un esperto disponibile a fornire il suo contributo a predisporre un primo documento, da condividere successivamente con almeno altri due/ tre esperti di altre associazioni, in modo da elaborare documenti armonizzati che evidenziassero una serie di aspetti caratterizzanti: la norma, il mercato dei clienti utilizzatori delle attestazioni di conformità, gli operatori dei servizi di attestazione della conformità, il sistema di sorveglianza (azione di controllo operato sugli OdC e ON) e di vigilanza (azione operata sui costruttori/distributori).

L’obiettivo principale dell’analisi è stato quello di raccogliere gli aspetti caratteristici della attestazione di conformità, delcontrollo e della vigilanza, in forma scritta e armonizzata, redatta da un insiemesignificativo di professionisti e di addetti ai lavori che operano nelle società di certificazione, ispezione e nei laboratori di controllo autorizzati, accreditati o notificati.

La quantità delle norme analizzateela numerosità deisoggetticoinvoltirappresentano il valore dell’iniziativa: ciò infatti rende possibile il confronto tra le schede realizzate dai diversi relatori, permette di fare confronti e misurare la ricorrenza di alcune delle caratteristiche carenti, così come consente di cogliere la ricorrenza di alcune richieste di intervento o di proposte.

Il documento è dinamico, pronto ad essere periodicamente aggiornato, semplice nella sua organizzazione e nella sua lettura, proprio per richiamarel’attenzione, anche dichi non ha competenza, sui requisiti normativi e le relativecertificazioni, ma checomunque è chiamato in causa e, in quanto imprenditore o manager, deve prendere decisionicheimpattano con requisiti normativicogenti o volontarie aspetti diforma o dicontenuto, facendo scelte di opportunità e di gestione del rischio.

Confindustria - Accredia

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Allegato riservato Libro Bianco Confindustria-Accredia.pdf
Confindustria-Accredia
5746 kB 120

RAPEX Report 20 del 22.05.2015 N. 12 A12/0643/15 Portogallo

ID 1598 | | Visite: 7597 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 20 del 22/05/2015 
N.22 A12/0643/15 Portogallo

Approfondimento tecnico: Crema illuminante

 

Il prodotto “crema illuminante per la pelle” di marca sconosciuta è stato respinto alla frontiera durante l’importazione in Portogallo.

Secondo quanto riportato in etichetta, il prodotto contiene Idrochinone, che può causare irritazioni cutanee e dermatiti.

L'uso dell'Idrochinone fa sì che la crema non sia conforme con il Regolamento per i Prodotti Cosmetici (Reg. 1223/2009).

Secondo l’Art. 14 del Regolamento, l’uso di determinate sostanze è vietato o sottoposto a restrizione nella produzione di prodotti cosmetici.

ARTICOLO 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1. Fatto salvo l’articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:

a. sostanze vietate:
• sostanze vietate di cui all’allegato II;

b. sostanze soggette a restrizioni:
• sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III;

c. ….omissis.

L’Idrochinone è una sostanza soggetta a restrizioni, per l’uso previsto dalla tabella presente all'All.III del Reg. 1223/2009, ed è vietato in tutti gli altri casi all’interno di prodotti cosmetici.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Risk Analysis - The Key to Safe Machinery

ID 1591 | | Visite: 6749 | Documenti Marcatura CE ENTI



Risk Analysis - The Key to Safe Machinery

Machines meant for professional use that are made operational, and were completed after 1995, are required to fulfil the Directive 2006/42/EC on machinery unless they are unequivocally excluded*.

In annex I of the directive, the very first sentence reads:

“The manufacturer of machinery or his authorised representative must ensure that a risk assessment is carried out in order to determine the health and safety requirements which apply to the machinery. The machinery must then be designed and constructed taking into account the results of the risk assessment.”

The interpretation is that a risk analysis is an essential part in the design and evaluation process before a machine is released on the market within the European Community. Risk assessment is the overall process of risk analysis and risk evaluation [ISO 12100:2010].

The directive also states that the process should be iterative and that appropriate measures should be taken for risk reduction. The principle for risk reduction in the machine directive reads as follows:

“In selecting the most appropriate methods, the manufacturer or his authorised representative must apply the following principles, in the order given:
- eliminate or reduce risks as far as possible (inherently safe machinery design and construction),
- take the necessary protective measures in relation to risks that cannot be eliminated,
- inform users of the residual risks due to any shortcomings of the protective measures adopted, indicate whether any particular training is required and specify any need to provide personal protective equipment.”

For practical purposes the directive states that equipment that has been manufactured in conformance with a harmonised standard that has been referenced in the Official Journal of the European Union, shall be presumed to fulfil essential health and safety requirements.

Conforming to a standard can be of great benefit to the manufacturer, since it makes it easier to prove that necessary precautions have been taken.

In conclusion a risk analysis is the foundation that safety always has to be built on; a complete risk assessment is the approach to show confirmation with applicable laws and directives for safety of machinery and working environment.


SP Technical Research Institute of Sweden
Erik Torstensson

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Allegato riservato SP Report 2012 21 Risk Analysis - the Key to Safe Machinery.pdf
SP Technical Research Institute of Sweden
1668 kB 119

IEC/EN 62061 - Testo Allegati

ID 307 | | Visite: 31212 | Documenti Riservati Marcatura CE


IEC/EN 62061 - Allegati

Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza

Parametro chiave della norma è il SIL (Safety Integrity Level), esso descrive sia l’entità del rischio da ridurre che la capacità di un sistema di controllo di ridurre quel rischio.

Sono tre i SIL usati nel settore delle macchine, in ordine crescente:

SIL 1 +
SIL 2 ++
SIL 3 +++

Dal momento che il termine SIL è utilizzato nella stessa accezione anche in altri settori industriali, come quello petrolchimico, della generazione dell’energia e ferroviario, lo standard IEC/EN 62061 si rivela molto utile quando le macchine vengono utilizzate in tali settori.

[panel]IEC/EN 62061 - Allegati

Allegato A - Assegnazione del SIL
Allegato B - Esempio di progettazione di sistemi elettrici di controllo relativi alla sicurezza (SRECS) utilizzando concetti e prescrizioni degli Articoli 5 e 6
Allegato C - Guida alla progettazione e allo sviluppo del software incorporato
Allegato D - Modalità di guasto dei componenti elettrici/elettronici[/panel]

Specificamente dedicata agli equipaggiamenti elettrici delle macchine e derivata dalla IEC 61508 "Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza - Requisiti Generali".

La Norma si basa sull’importante concetto di sicurezza funzionale che vuole ridurre i rischi o i danni alla salute di persone direttamente coinvolte nell'uso della macchina o che si trovino nelle immediate vicinanze del macchinario, con l’esclusione delle prescrizioni per le prestazioni di elementi di controllo non elettrici dei macchinari e dei rischi elettrici specifici della apparecchiatura di controllo (ad esempio shock elettrico).

A tale scopo, la Norma definisce le prescrizioni e le raccomandazioni per la progettazione, l’integrazione, la validazione e l’eventuale modifica in corso di realizzazione dei sistemi di controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili relativi alla sicurezza per il macchinario e, partendo dall’analisi del rischio, fornisce le prescrizioni per la realizzazione di tali sistemi conformemente al livello di integrità della sicurezza idoneo alla funzione di sicurezza ad esso realizzata.

Si applica ai sistemi di controllo utilizzati individualmente o in associazione per eseguire funzioni di controllo relative alla sicurezza durante il funzionamento dei macchinari, ad esclusione dei macchinari portatili a mano ma compresi i gruppi di macchinari che operano insieme in modo coordinato.

Destinatari della Norma sono i progettisti di macchinario, i costruttori e gli integratori di sistemi di controllo e tutte quelle parti coinvolte in un processo di definizione, progettazione, implementazione e validazione di un sistema elettrico di controllo relativo alla sicurezza.

Download file CEM

Download file CEM sito cem4.eu

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Allegato riservato IEC EN 61061 Allegati - No immagini.PDF
Certifico
68 kB 274

Check list Istruzioni Uso di apparecchi in ATEX in accordo con EN 1127-1

ID 1389 | | Visite: 13695 | Documenti Riservati Marcatura CE



Apparecchi: Strutturare le Istruzioni d’Uso in ATEX

Check List EN 1127-1 Istruzioni d'Uso apparecchi ATEX

Check list sulla norma tecnica armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE:
EN 1127-1:2007 - Atmosfere esplosive
Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - Concetti fondamentali e metodologia

La norma specifica tra gli altri aspetti generali ATEX, le informazioni per l’uso, inclusa la manutenzione, che devono essere fornite insieme ad apparecchi, sistemi di protezione e componenti o come parte delle istruzioni per l’uso, per esempio il manuale di istruzioni.

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Allegato riservato Check list Istruzioni Uso Apparecchi in ATEX.PDF
EN 1127-1
52 kB 107

Impact Assessment Study on the alignment of the Pressure Equipment Directive to the CLP Regulation

ID 998 | | Visite: 6551 | Documenti Marcatura CE UE


Impact Assessment Study on the alignment of the Pressure Equipment Directive to the CLP Regulation

The Impact Assessment Study on the alignment of the Pressure Equipment Directive to the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation was conducted in 2012-2013.

The study analyses the changes required to Article 9 of the Directive in view of the classification of the fluids on the basis of the CLP Regulation which is going to replace the current classification under the Dangerous Substances Directive 67/548/EEC (DSD).

The CLP Regulation is implementing the Globally Harmonised System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals in the EU.  

The CLP Regulation will replace the Dangerous Substances Directive over a transitional period that will end on 31 May 2015.  

Downstream legislation that  refers to the Dangerous Substances Directive - including the PED - will need to be aligned to the CLP Regulation.

Please note that the alignment options in the study are presented  by the contractor and do not necessarily reflect the position of the European Commission services.

Final Report  - February 2013 
Prepared for DG Enterprise & Industry

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Allegato riservato Impact Assessment Study Alignment PED to CLP Regulation.pdf
Commissione UE 2013
1535 kB 13

Vita residua di attrezzature in pressione

ID 592 | | Visite: 15282 | Guide Marcatura CE INAIL


Vita residua di attrezzature in pressione

Analisi e determinazione della vita residua di attrezzature in pressione

Riferimenti di base nelle pratiche di ulteriore esercizio dei componenti ad alta temperatura

I materiali da costruzione degli apparecchi a pressione costituiscono il campo di applicazione delle cosiddette “tecnologie di vita residua”, risultato degli ultimi decenni di attività di ricerca della Comunità Scientifica internazionale sulla materia.

Lo scopo del lavoro è pertanto una guida alle acquisizioni teoriche ed un riferimento allo stato dell’arte delle tecnologie nel complesso, con attenzione a quelle sperimentali acquisite di recente.

Include un primo livello di conoscenze per chi è impegnato nella certificazione dei componenti ad alta temperatura trattando anche argomenti che si prevede possano diventare rilevanti per la sicurezza quali fatica, interazione con lo scorrimento viscoso e crescita di cricche.

Le informazioni potrebbero essere utilizzate inoltre da tecnici e responsabili della sicurezza che vogliano organizzare e gestire in ambito aziendale l’insieme di interventi di verifica resi obbligatori dalle norme vigenti per l’ulteriore esercizio.

INAIL
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Dipartimento Processi Organizzativi
U.F. Comunicazione - Redazione
Giugno 2013

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Allegato riservato Analisi e determinazione vita residua attrezzature pressione INAIL.pdf
INAIL
14740 kB 374

Decisione UE 2015/681

ID 1550 | | Visite: 4620 | Direttiva Sicurezza Prodotti

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/681 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2015 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

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