Direttiva 2009/127/CE
Direttiva 2009/127/CE
ID 1653 | 13.06.2015
Direttiva 2009/127/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.
(GU L 310/29 del 25.11.2009)
[box-info]Recepimento
Decreto Legislativo n. 124 del 22 giugno 2012
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.
(GU n. 180 del 3 agosto 2012)[/box-info]
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Guideline for the Certification of Wind Turbines - GL

Guideline for the Certification of Wind Turbines
This Guideline was compiled by Germanischer Lloyd in cooperation with the Wind Energy Committee. The Wind Energy Committee consists of representatives from public authorities, wind turbine and component manufacturers, engineering consultants, institutes, universities, technical associations and insurance companies.
1 General Conditions for Approval
2 Safety System, Protective and Monitoring Devices
3 Requirements for Manufacturers, Quality Management, Materials and Production
4 Load Assumptions
5 Strength Analyses
6 Structures
7 Machinery Components
8 Electrical Installations
9 Manuals
10 Testing of Wind Turbines
11 Periodic Monitoring
GL
Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH
www.gl-group.com/GLRenewables
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Guideline for the Certification of Wind Turbines Edition 2010.pdf GL 2010 |
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Direttiva (UE) 2015/863: Modifica all'allegato II RoHS II
Direttiva Delegata (UE) 2015/863 | RoHS III
ID 1630 | 04.06.2015 / In allegato
Direttiva Delegata (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso.
(GU L 137/11 4.6.2015)
______
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 2011/65/UE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Modifica all'allegato II della direttiva 2011/65/UE RoHS II
Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:
- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1%)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | New RoHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | New RoHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | New RoHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Testo consolidato
Vedi il Testo consolidato RoHS
Collegati
[box-note]Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato
Direttiva RoHS: Evoluzioni[/box-note]
DPI Dispositivi di Protezione Individuale: La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014

DPI Dispositivi di Protezione Individuale: il nuovo Regolamento
Il Regolamento che sostituirà la Direttiva DPI 89/686/CEE.
Il campo di applicazione della proposta di regolamento è stato ampliato rispetto all'ambito di applicazione della direttiva 89/686/CEE.
Le esclusioni dei DPI progettati e fabbricati per uso privato contro il calore, l'umidità e l'acqua, di cui all'allegato I della direttiva 89/686/CEE, sono state eliminate.
Tali prodotti sono inclusi nel campo di applicazione della proposta di regolamento.
La proposta mantiene le altre esclusioni esistenti e chiarisce che non si applica ai DPI per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori dei veicoli a due o tre ruote, oggetto del regolamento UNECE pertinente.
Sono state aggiunte due definizioni specifiche di DPI al fine di chiarire le procedure di valutazione della conformità applicabili: "DPI adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura".
Inoltre, sono state inserite le definizioni generali della decisione relativa all'NQN.
La proposta semplifica la definizione delle categorie di DPI. La categoria dipende esclusivamente dal rischio da cui il DPI è destinato a proteggere. I rischi che rientrano in ciascuna categoria sono indicati nell'allegato I. I DPI fatti su misura sono definiti come categoria II.
Le procedure di valutazione della conformità da seguire dipendono dalla categoria di DPI.
La proposta di regolamento modifica la categoria di alcuni tipi di DPI rispetto alla direttiva 89/686/CEE.
I DPI destinati a proteggere l'utilizzatore dall'annegamento, dai tagli da seghe a catena portatili, dai tagli da getti d'acqua ad alta pressione, dalle ferite da proiettile o da coltello e dal rumore nocivo sono elencati nella categoria III e sono oggetto della procedura di valutazione di conformità più severa.
La proposta mantiene le procedure di valutazione della conformità applicabili di cui alla direttiva 89/686/CEE.
Aggiorna tuttavia i moduli corrispondenti in linea con la decisione relativa all'NQN. (Nuovo Quadro Normativo)
Nel modulo B, certificazione UE, sono introdotti requisiti supplementari per quanto riguarda il contenuto minimo e la durata della validità degli attestati di certificazione UE.
Il modulo prevede una procedura di riesame del certificato.
Il modulo B richiede anche misure specifiche per i DPI adattati singolarmente e per i DPI fatti su misura.
31 marzo 2016: pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
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Proposta Regolamento DPI Allegati.pdf Allegati Marzo 2014 |
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Nuovo Regolamento DPI - Proposta Marzo 2014.pdf Proposta Marzo 2014 |
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Guida pratica alla Direttiva PED sui sistemi in pressione - Parte 1,2,3

Guida pratica alla Direttiva PED sui sistemi in pressione
PED (Pressure Equipment Directive)
La Direttiva PED nel suo complesso traccia un iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione, coinvolgendo Fabbricanti, Organismi Notificati, Utenti, Stati Membri e CEN.
Si compone, nel Decreto recepito in Italia,di 22 articoli e di sette allegati.
Il “cuore”della Direttiva PED è l’allegato I dove vengono indicati i requisiti essenziali di sicurezza obbligatori ai quali devono attenersi i fabbricanti delle attrezzature a pressione.
Parte 1
Introduzione alla Direttiva PED
Principi generali
Campo di applicazione e definizioni Art.1
Definizione attrezzature a pressione
Esempi di attrezzature a pressione soggette alla PED, definizioni e requisiti tecnici di cui all’art. 3.
Parte 2
La classificazione delle attrezzature a pressione
Parte 3
Aspetti applicativi - LA PROGETTAZIONE
Aspetti applicativi - LA FABBRICAZIONE
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Guida Pratica alla Direttiva PED IPESL Parte II - III.pdf Parte II - III |
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Guida Pratica alla Direttiva PED IPESL Parte I.pdf Parte I |
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Raccolta UE Linee Guida Giocattoli - AGG. 03.2015

Raccolta Linee guida Sicurezza giocattoli giocattoli UE
Aggiornamento 03.2015
Vedi Raccolta linee sicurezza giocattoli 05.2021
L'UE conta circa 80 milioni di bambini di età inferiore a 14 anni e approssimativamente 2.000 aziende, con oltre 100.000 dipendenti, operanti direttamente nel settore dei giocattoli e dei giochi. Si tratta nella maggior parte dei casi di piccole e medie imprese (PMI).
Giochi e giocattoli sono strumenti fondamentali per lo sviluppo di un bambino. Mentre i fabbricanti sono responsabili della sicurezza dei propri prodotti, gli importatori, gli organismi notificati e le autorità nazionali svolgono un ruolo nel garantire che i giocattoli venduti nei negozi europei soddisfino tutti i requisiti di sicurezza.
Fondamentale è assicurare che le norme e i requisiti di sicurezza rimangano al passo con le ultime tendenze del settore dei giocattoli, specialmente considerato lo sviluppo costante di nuovi materiali e processi di produzione.
Il mercato interno dei giocattoli ha contribuito positivamente allo sviluppo del settore e alla tutela dei consumatori, grazie all'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza dei giocattoli in tutta l'UE.
La nuova Direttiva in materia di sicurezza dei giocattoli rafforza le disposizioni esecutive e sui nuovi requisiti di sicurezza, garantendo che i bambini continuino a godere dei massimi livelli di protezione.
La nuova direttiva migliora le norme vigenti in materia di commercializzazione dei giocattoli prodotti o importati nell'UE, al fine di ridurre gli incidenti ad essi associati e conseguire benefici sanitari a lungo termine.
Oggi, i partner commerciali più importanti per l'Europa rimangono gli Stati Uniti, per le esportazioni, e l'Estremo Oriente, per le importazioni.
Tra le principali opportunità per l'industria europea dei giocattoli figura il potenziale d'esportazione dei prodotti europei di alta qualità, sostenuto dalla Commissione migliorando le condizioni di accesso ai mercati dei paesi terzi.
Indice raccolta
In arancio i Documenti aggiornati 03.2015
N°1 - Guidance document on scooters - 20/01/2012
N°2 - Community legislation applicable to "floating seats" - 26/04/2001
N°3 - The guidance document on the relationship between the Safety of Toys Directive and the Cadmium Directive (Directive 91/338/EEC) has become obsolete after the Court of Justice has given its judgment in case C-9/04 - 03/02/2003
N°4 - Guidelines on the treatment of "grey zone" products - is a specific product covered by Directive 88/378/EEC or not? - 14/03/2007
N°5 - Guidelines on the treatment of "grey zone" products - criteria to classify products consisting of miniatures to be assembled and painted and their support products - 13/02/2003
N°6 - Guidelines on the treatment of "grey zone" products - criteria for differentiating dolls for adult collectors from toys - 13/02/2003
N°7 - Guidance document on toys used in and on the water - 15/01/2014
N°8 - Guidance document on pools covered by the Toys Safety Directive - 30/06/2008
N°9 - Guidance document on the classification of books - 10/12/2013
N°10 - Guidance document on the classification of music instruments - 21/12/2010
N°11 - Guidance document on the classification of toys intended children under 3 years - 06/04/2009
N°12 - Guidance document on packaging - 09/07/2012
N°13 - Guidance document on crafts - 19/04/2011
N°14 - Guidance document on sports equipments - 18/01/2012
N°15 - Guidance document on writing instruments and stationary - 20/01/2012
N°16 - Guidelines on electronic equipments - 09/07/2012
N° 17 - Guidance document on disguise costumes - 04/12/2012
A. Guideline on the interpretation of the concept “which can be placed in the mouth” as laid down in the entry 52 of Annex XVII to REACH Regulation 1907/2006 - 08/01/2014
A.1. TSD explanatory guidance document in ENGLISH (Rev 1.8) - 04/02/2015
A.2. Technical documentation guidance document in ENGLISH (Version 1.4) - 04/02/2015
B. Template of the EC Declaration of Conformity - 13/07/2011
C1. Overview of the warnings required by the Toy Safety Directive 2009/48/EC in the different languages - 12/09/2014
C2. Overview of the national language requirements for warnings, information and documentation as foreseen by the Member States' transposition legislation of Directive 2009/48/EC on the safety of toys - 02/10/2014
In arancio Documenti aggiornati 03.2015
Raccolta Adobe portfolio
Data: 20.03.2015
Dim: 40Mb
Collegati
[box-note]Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | 05.2021
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | 02.2020
Direttiva 2009/48/CE giocattoli
Giocattoli | Direttiva 2009/48/CE e NTA[/box-note]
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Toys - Guidance documents from the Expert Group on Toy Safety - Agg. 03.2015 Raccolta.pdf Agg. 03.2015 |
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Toys - Guidance documents from the Expert Group on Toy Safety - Agg. 02.2014 Raccolta.pdf Agg. 02.2014 |
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RAPEX Report 19 del 15/05/2015 N.1 A12/0612/15 Danimarca

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 19 del 15/05/2015
N.1 A12/0614/15 Danimarca
Approfondimento tecnico: Seggiolino per bambini
Il prodotto seggiolino da auto per bambini “Ferrari” Mod. D9 2014, 140.940 è stato sottoposto alla procedura di richiamo dal mercato perché contiene e rilascia tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCP) dannosa per i bambini.
I valori misurati equivalgono ad una quantità di 31500 mg/Kg con una migrazione di 150 mg/m2.
Il TDCP è una sostanza cancerogena non ancora sottoposta a restrizione da parte del Reg. 1907/2006 REACH.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 136 c.3, esiste una strategia per la riduzione del rischio connesso all’uso di questa sostanza consultabile al seguente link:
http://echa.europa.eu/docum…/…/13630/trd_ireland_tdcp_en.pdf
Art. 136 c.3 Reg. 1907/2006
3. Uno Stato membro il cui relatore non ha trasmesso, entro il 1 giugno 2008, la valutazione dei rischi e, se del caso, la strategia per limitare i rischi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 793/93:
a) documenta le informazioni sui rischi e pericoli a norma dell'allegato XV, parte B, del presente regolamento;
b) applica l'articolo 69, paragrafo 4, del presente regolamento sulla base delle informazioni di cui alla lettera a); e
c) prepara una documentazione indicando come ritiene necessario che ogni altro rischio individuato sia affrontato da un'azione diversa da una modifica dell'allegato XVII del presente
regolamento.
Le informazioni suddette sono trasmesse all'Agenzia entro il 1 dicembre 2008.
La sostanza, utilizzata come ritardante di fiamma, è stata già inserita nell’elenco di prodotti chimici pericolosi utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.
L’elenco è presente all’Appendice C della Dir. 2009/48/CE ai sensi dell’art. 46, paragrafo 2.
Le disposizioni indicate in tabella si applicano dal 21 Dicembre 2015.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Guida Blu: Nuovo Approccio e Approccio Globale

Guida Blu: Nuovo Approccio e Approccio Globale
La Guida Blu è una pubblicazione realizzata dalla Direzione Generale delle Imprese della Commissione Europea per favorire la comprensione delle Direttive basate sul "Nuovo Approccio" e sull' "approccio globale" e garantirne un'applicazione più uniforme e coerente nei vari settori ed in tutto il mercato interno.
La Guida si rivolge agli Stati membri, ma può senz'altro rappresentare un vero e proprio manuale per tutti coloro che vogliono essere informati sulle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei prodotti muniti della marcatura CE e un alto livello di protezione in tutta la Comunità europea: fabbricanti, importatori, distributori, associazioni del commercio oltre che organismi di normazione, organismi di valutazione della conformità e organizzazioni sindacali.
Ovviamente solo il testo delle direttive ha valore giuridico, per cui è il testo della direttiva che viene applicato qualora emergano eventuali differenze tra le disposizioni della direttiva ed il contenuto della guida.
Certe differenze possono essere dovute alla presenza di disposizioni leggermente divergenti nelle singole direttive , disposizioni che non possono essere presentate ed approfondite in maniera esaustiva nella guida stessa.
Le informazioni fornite dalla guida valgono, oltre che per gli Stati membri, anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, che hanno firmato l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
I riferimenti, quindi, alla "Comunità" o al "Mercato unico" vanno intesi quindi come riferimenti anche al SEE (o al mercato SEE).
Commissione europea
European ATEX Guidelines for the Valve Industry
European ATEX Guidelines for the Valve Industry
These Guidelines are professional ones, they complete or precise those published by the European Commission in July 2005.
Their aim is to fix common interpretations within the European Valve Industry for issues that have still not yet been clarified.
These points are detailed in Part B of this document, Part A being a reminder of the general ATEX concepts.
The European Valve Industry
The valve industry in Europe is a powerful and responsible industry. Annually it contributes 19 billion Euro to the European economy (source: Eurostat – data for 2009).
Our people are employed as both white collar and blue collar workers. In France alone there are 12,500 employees(source Profluid).
They create for consumers and business actors valued products such as safety or relief valves, taps, cocks and valves for sinks or water cisterns, central heating radiator thermostatic valves and pressure-reducing valves.
CEIR represents 14 National Associations with a total of 340 Member Companies (95 in the sanitary valves sector, 60 in building valves and 185 in industrial valves).
CEIR
The European Committee for the Valve Industry
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CEIR ATEX Guidelines - Valve Industry.pdf CEIR |
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Check list Igiene macchine alimentari Rev. 01.2013

Check list Igiene macchine alimentari
Direttiva macchine 2006/42/CE All. I RESS Cap. 2
EN 1672-2 Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Requisiti di igiene
EN ISO 14159 Sicurezza del macchinario - Requisiti per la progettazione del macchinario relativi all’igiene.
EHEDG Doc. 8 Criteri per la progettazione igienica delle apparecchiature
European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)
L’European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) è un consorzio di produttori di apparecchiature (impianti, macchine ed attrezzature), aziende alimentari, istituiti di ricerca, nonché di autorità per la sanità pubblica, fondato nel 1989, il cui scopo è promuovere l'igiene durante la lavorazione e l'imballaggio dei prodotti alimentari.
L’obiettivo principale dell’EHEDG è la promozione di alimenti sicuri ottenuti migliorando la progettazione igienica in tutti gli aspetti della produzione alimentare.
L’EHEDG sostiene attivamente le leggi europee che prevedono che la movimentazione, la preparazione, la lavorazione e l’imballaggio degli alimenti avvenga in modo igienico utilizzando macchinari igienici e in luoghi igienici (Direttiva CE 2006/42/CE per i Macchinari, Requisiti di igiene EN 1672-2 e EN ISO 14159).
www.ehedg.org
Download file CEM importabile in Certifico Macchine 4
Download file CEM importabile in Certifico Macchine 4 sito cem4.eu
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Check list Igiene macchine alimentari EHEDG 8 EN 1672-2 EN ISO 14159.pdf EHEDG 8 EN 1672-2 EN ISO 14159 |
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Check list EN 13985 Cesoie a ghigliottina
Check list EN 13985 Cesoie a ghigliottina
EN 13985 Macchine utensili - Sicurezza Cesoie a ghigliottina
La norma specifica le misure e i requisiti di sicurezza che devono essere adottati da coloro che si occupano della progettazione, fabbricazione e fornitura delle cesoie a ghigliottina destinate alla lavorazione a freddo di metalli o di materiali parzialmente metallici lavorati a freddo, nonché dei dispositivi ausiliari che sono parte integrante delle macchine.
Le cesoie a ghigliottina trattate nella presente norma variano per dimensione dalle macchine piccole a quelle più grandi con un solo operatore o con numerosi operatori.
I metodi o le misure da implementare per eliminare i pericoli significativi o ridurne i rischi associati sono riportati in dettaglio nel presente punto, nel modo seguente:
- considerazioni di progettazione di base per i componenti o i sistemi principali della ghigliottina (vedere punto 5.2);
- protezioni contro i pericoli di natura meccanica nell’area delle lame nelle diverse modalità di produzione (vedere punto 5.3);
- protezione contro i pericoli causati da guasti nel sistema di comando o di componenti di comando (vedere punto 5.4);
- protezioni contro i pericoli che possono verificarsi durante la messa a punto, corse di prova, manutenzione e lubrificazione (vedere punto 5.5);
- protezioni contro altri pericoli (vedere punti da 5.6 a 5.8).
Inoltre, la macchina deve essere progettata secondo i principi della EN ISO 12100 per i pericoli pertinenti, ma non significativi, non trattati dalla presente norma.
Download file CEM importabile Certifico Macchine 4
Download file CEM importabile Certifico Macchine 4 sito cem4.eu
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Check list EN 13985 Cesoie a ghigliottina.pdf Testo Requisiti |
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Testo Requisiti EN 12999:2011 Gru caricatrici autoveicoli

Testo Requisiti EN 12999:2011
EN 12999 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione, il calcolo, le verifiche e le prove delle gru caricatrici idrauliche ed il loro montaggio su autoveicoli o su fondazioni statiche.
Requisiti:
3. Termini e definizioni
5. Requisiti e/o misure di sicurezza
6. Verifica dei requisiti e/o delle misure di sicurezza
7. Informazioni per l'uso
Attenzione: aggiornare con EN 12999 Ed. 2012
UNI Edizione 2012: http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-12999-2012.html
Download file CEM sito cem4.eu
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EN 12999 Sicurezza Gru caricatrici Testo Requisiti.pdf Testo requisiti |
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RAPEX Report 16 del 24/04/2015 N.22 A12/0533/15 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 16 del 24/04/2015
N.22 A12/0533/15 Finlandia
Approfondimento tecnico: Tornio per legno
Il prodotto “tornio per il legno” Einhell Mod. TC-WW 1000 è stato volontariamente ritirato dal marcato.
A causa di un surriscaldamento eccessivo, la macchina tende ad arrestarsi da sola. Successivamente, in seguito al raffreddamento, il motore si avvia automaticamente con il rischio di lesioni per l’operatore.
Il prodotto non risulta conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE ed alla norma tecnica EN 61029.
La Dir. 2006/42/CE al RESS (Requisito Essenziale di Sicurezza e Salute) 1.2.3 dell’Allegato I, prevede che:
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto tramite un'azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine.
Lo stesso dicasi:
- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine,
- per l'effettuazione di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento.
Tuttavia, purché ciò non generi situazioni pericolose, la rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento può essere effettuata tramite un'azione volontaria su un dispositivo diverso dal dispositivo di comando previsto a tal fine.
Per le macchine a funzionamento automatico, l'avviamento della macchina, la rimessa in marcia dopo un arresto o la modifica delle condizioni di funzionamento possono essere effettuati senza intervento esterno, se ciò non produce situazioni pericolose.
Quando la macchina è munita di vari dispositivi di comando dell'avviamento e gli operatori possono pertanto mettersi mutuamente in pericolo, devono essere installati dispositivi supplementari per eliminare tali rischi. Se per ragioni di sicurezza l'avviamento e/o l'arresto devono essere effettuati in una sequenza specifica, opportuni dispositivi devono garantire che queste operazioni siano eseguite nell'ordine corretto.
Il prodotto non risulta, inoltre, conforme alla norma tecnica EN 61029-1 “Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili — Parte 1: Prescrizioni generali”.
Di seguito la famiglia di norme EN 61029:
- EN 61029-1:2009 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 1: Prescrizioni generali;
- EN 61029-2-1:2012 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2: Norme particolari per banchi di seghe circolari;
- EN 61029-2-3:2011 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2-3: Specifiche particolari per piallatrici e piallatrici a spessore;
- EN 61029-2-4:2011 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2: Prescrizioni particolari per mole da banco;
- EN 61029-2-6:2010 Sicurezza degli utensili a motore trasportabili - Parte 2-6: Prescrizioni particolari per trapani con corona diamantata con alimentazione ad acqua;
- EN 61029-2-8:2010 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2-8: Prescrizioni particolari per formatrice verticale a singolo mandrino;
- EN 61029-2-9:2012 Sicurezza degli utensili a motore trasportabili - Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici;
- EN 61029-2-10:2010 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2:-10 Norme particolari per le smerigliatrici da taglio;
- EN 61029-2-11:2012 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe da banco;
- EN 61029-2-12:2011 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2: Prescrizioni particolari per filettatrici
SAPAF 2014: Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione

SAPAF 2014: Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
Gli atti del convegno biennale SAPAF sulle attrezzature a pressione
L’evento Safap rappresenta per gli addetti ai lavori un appuntamento atteso e un punto di riferimento nazionale di confronto tecnico-scientifico nel settore delle attrezzature a pressione.
La presentazione dei risultati delle ricerche e dei nuovi studi, condotti sulle tematiche di sicurezza delle attrezzature a pressione e delle relative esperienze maturate nella pratica della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, suscitano infatti uno straordinario interesse ed una comprensibile attrazione per i soggetti pubblici e privati a vario titolo impegnati.
Il volume raccoglie le relazioni presentate in occasione della VI edizione Safap 2014, particolarmente utili a rappresentare, sotto diversi punti di vista, il contesto, le implicazioni, le problematiche e gli scenari a breve-medio termine, analizzando i vari aspetti della vita delle attrezzature a pressione, dalla progettazione alla fabbricazione, dall’ispezione alla manutenzione.
Edizioni INAIL
Novembre 2014
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Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione SAPAF 2014.pdf SAPAF 2014 |
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A guideline to EN ISO 13849-1

A guidelines EN ISO 13849-1
ID 978 | 16.03.2015
How to design safe machine control systems - A guideline to EN ISO 13849-1
The aim of this report is to give guidance when applying EN ISO 13849-1:2008 in projects, both for companies developing subsystems and for companies that are developing complete machines.
The report will give support in different areas in EN ISO 13849-1:2008 that are difficult to understand or parts that are described briefly.
The first part of the report gives some general information about the new EU machinery directive 2006/42/EC.
The following part of the report is focused on management of functional safety which means how to maintain a high degree of safety during the different steps of the safety lifecycle, all the way from risk assessment until modifications of the safety function is done.
The next part of the report describes shortly how to perform a risk assessment and define an appropriate PLr (Performance Level required) for each identified safety function.
A central part of EN ISO 13849-1:2008 is to choose an appropriate category for the identified safety functions. Categories were used also in the earlier machinery safety standard EN 954-1:1996.
The report describes in detail the meaning of each category and also gives an example of a category 2 safety function.
The next step after the identification of an appropriate category is to determine the hardware reliability for each safety function. The report gives both background information about reliability theory and how to perform these calculations in practice.
Diagnostic coverage is another important are in EN ISO 13849-1:2008 that together with the category and MTTFd determines which PL that is possible to reach.
The report gives a number of examples on how different diagnostic coverage techniques can look like.
The report also briefly discusses systematic failures, what it means and how to handle these during design and use of safety functions.
Software requirements are another area that is described in the report, where the report describes the difference between different kinds of programming languages and what it means to follow the V-model defined in EN ISO 13849-1:2008.
Finally the report describes a number of different methods to check that the PLr is reached.
This report shall be considered as an complement to the standard EN ISO 13849-1:2008 that gives examples on how different requirements can be interpreted.
Johan Hedberg Andreas Söderberg Jan Tegehall
SP Technical Research Institute of Sweden
SP Rapport 2011:81
ISBN 978-91-87017-14-8
Certifico Macchine 4: file generale Update norme 3.0 Gennaio 2015
File generale Update norme 3.0 Gennaio 2015
Il file CEM di aggiornamento normativo per ogni RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE
E' manutenuto un file di Update normativo di tipo “CEM”, con il quale possiamo garantire un aggiornamento desincronizzato di tipo “normativo CEM” da un aggiornamento di tipo “software exe” di CEM4.
Con l’aggiornamento Update normativo, è possibile aggiornare il DB con richiamo dei dati delle norme utilizzate nella gestione della Valutazione dei Rischi in “Presunzione di Conformità”: tale funzione garantisce nel tempo un migliore controllo sui dati puri normativi.
Eventuali modifiche alle norme riportate nei ducumenti interessati, sia dovute a personalizzazioni Utente o precedenti l’importazione di file Update norme CEM, sono "congelate", ed è anche adottato un sistema di “Change tracking” relativo a modifiche, sostituzioni e cessazioni delle norme nel tempo.
Importando il file Update norme CEM, saranno aggiornate le norme di riferimento (titoli ed eventuale descrizione) sottostanti ad ogni RESS.
In allegato i file di esportazione pdf disponibili Clienti+ o Abbonati
Download file CEM Update norme 3.0 CEM4
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EHSR Machinery Directive - Standards Rules 3.0 2015.PDF Ed. 3.0 2015 - Requirements CEM4 |
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Direttiva Macchine RESS-Norme Tecniche 3.0 2015.pdf Ed. 3.0 2015 - Testo esportato CEM4 |
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Quadri elettrici: il 1° novembre è stata abrogata la EN 60439-1 e sostituita da EN 61439-1 e 61439-2

Quadri elettrici: il 1° novembre è stata abrogata la EN 60439-1 e sostituita da EN 61439-1 e 61439-2.
Un estratto degli allegati informativi C e D della nuova norma (doc)
Allegato C:
- Argomenti soggetti ad accordo tra il costruttore del QUADRO e l’utilizzatore
- Questo Allegato facilita la consultazione della presente Norma ed è previsto come modello per l’applicazione delle specifiche Norme dei quadri.
- In alcuni casi l’informazione fornita dal costruttore del QUADRO può sostituire l’accordo tra le parti.
Allegato D:
- Verifiche di progetto
Il primo novembre 2014 la norma relativa ai quadri elettrici di bassa tensione la norma EN 60439-1 è stata definitivamente abrogata, e sostituita dalla nuova EN 61439-1.
Con queste nuove norme è completamente cambiata la struttura della "normativa quadri", infatti con la vecchia struttura della 60439 ogni sottonorma era totalmente autonoma, ad esempio per realizzare un quadro di cantiere era sufficiente rispettare la 60439-4 che comprende anche le specifiche generali.
Con la nuova struttura la EN 61439-1 viene ad assumere una posizione “madre” che detta esclusivamente le regole generali da considerarsi come norme di riferimento per tutte quelle successive “sottorme” 2-3-4-5-6 relative ad una particolare tipologia di quadro.
Questo significa che per la rispondenza alle norme di un quadro elettrico occorreranno almeno due norme: la CEI EN 61439-1 più quella specifica alla tipologia del quadro elettrico da realizzare, ad esempio CEI EN 61439-2 per i quadri di potenza.
La serie della EN 61439 è strutturata come segue:
EN 61439-1 Regole generali valide per tutti i tipi di quadro elettrico per bassa tensione (in vigore 01.11.2014)
EN 61439-2 Quadri di potenza (in vigore 01.11.2014)
EN 61439-3 Quadri di distribuzione finale (in vigore 22.03.2015)
EN 61439-4 Quadri per cantieri (in vigore 20.12.2014)
EN 61439-5 Quadri di distribuzione di potenza (in vigore 03.01.2016)
EN 61439-6 Quadri per sistemi di sbarre (in vigore 27.06.2015)
Fonti CEI
Norma It. CEI EN 61439-1 - Class. CEI 17-113 - CT 121 - Fascicolo 11782 - Anno 2012
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali
Norma It. CEI EN 61439-2 - Class. CEI 17-114 - CT 121 - Fascicolo 11783 - Anno 2012
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza
Norma It. CEI EN 61439-3 - Class. CEI 17-116 - CT 121 - Fascicolo 12607 - Anno 2012
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)
Norma It. CEI EN 61439-3/EC - Class. CEI 17-116;EC1 - CT 121 - Fascicolo 13618 - Anno 2014
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)
Norma It. CEI EN 61439-4 - Class. CEI 17-117 - CT 121 - Fascicolo 13092 - Anno 2013
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)
Norma It. CEI EN 61439-5 - Class. CEI 17-115 - CT 121 - Fascicolo 11663 - Anno 2011
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche
Norma It. CEI EN 61439-6 - Class. CEI 17-118 - CT 121 - Fascicolo 13025 - Anno 2013
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Part 6: Busbar trunking systems (busways)
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Estratto CEI EN 61439-1_2010 Accordo Costruttore Utilizzatore e Lista Verifiche progetto.doc Accordo Costruttore Utilizzatore e Lista Verifiche |
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The guidelines about Simple Pressure Vessels Directive (SPVD)
The guidelines about Simple Pressure Vessels Directive (SPVD)
In order to ensure a coherent application of the Simple Pressure Vessels Directive, the Guidelines are established and agreed in the framework of the Commission's working group.
This working group is chaired by a representative of the Commission services.
These guidelines are elaborated by the Commission services based upon the results from the working group on the application of the directive.
The aim of this guidance is to clarify certain matters and procedures referred to in directive 2009/105/EC on the harmonisation of the laws of Member States.
The guide has an informal status and its loose-leaf format permits the introduction, updating or withdrawal of individual documents when appropriate.
The guidance contained in this document is not mandatory. Although it sets out that information on matters relating to the directive it is for guidance only, aimed at helping you, whether you are a manufacturer, notified body or other interested parties, meet your obligations.
You may, if you wish, take alternative effective steps to meet the requirements of the directive.
The formal document remains the text of directive 2009/105/EC together with any officially published supporting or amending documents.
The guidelines about Simple Pressure Vessels Directive (SPVD) (adopted in June 2000)
New guideline about Simple Pressure Vessels Directive (SPVD) (art16) (final version adopted on 18/03/2004)
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Guideline Directive 87_404_EEC SPV 2004.pdf Update 2004 |
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Guideline Directive 87_404_EEC SPV.pdf Ed. 2000 |
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Decisione ritiro dal mercato decespugliatore: Non Conformità RESS 1.4.1, 1.4.2, 1.7.3
Decisione ritiro dal mercato decespugliatore
del 10.06.2015
Non Conformità RESS 1.4.1, 1.4.2, 1.7.3
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/903 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2015 relativa a una misura adottata dalla Spagna in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per proibire l'immissione sul mercato di un decespugliatore fabbricato dalla NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd (Cina)
notificata con il numero C(2015) 3800
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue:
(1) La Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a proibire l'immissione sul mercato del decespugliatore modello N1E-SPK-200 (CB200-08), fabbricato dalla NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd (Cina), importato dalla ADEO SERVICES (Francia) e distribuito in Spagna dalla LEROY MERLIN (Spagna).
(2) Il decespugliatore recava la marcatura «CE» in conformità alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.
(3) L'adozione di tale misura era giustificata dalla non conformità del decespugliatore alle prescrizioni essenziali in materia di salute e sicurezza stabilite all'allegato I, punti:
- 1.4.1 (Requisiti generali per i ripari e i dispositivi di protezione),
- 1.4.2 (Requisiti particolari per i ripari)
- 1.7.3 (Marcatura delle macchine),
della direttiva 2006/42/CE, in quanto la distanza tra il piano di taglio e il bordo di protezione dello strumento era inferiore a 10 mm, con il conseguente rischio di taglio.
(4) La Spagna ha informato il distributore di tale carenza. Il distributore ha adottato le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi.
(5) La documentazione disponibile, le osservazioni formulate e le misure adottate dalle parti interessate dimostrano che il decespugliatore modello N1E-SPK-200 (CB200-08) non soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alla direttiva 2006/42/CE.
Decisione Esecuzione Commissione UE 2015/903
del 12.06.2015
Foto Archivio
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Decisione Esecuzione Commissione UE 2015_903.pdf Ritiro mercato decespugliatore |
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API Standard 610/ISO 13709 Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries
Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries
ISO 13709:2009 (Identical), Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries
API Standard 610/ISO 13709
This International Standardspecifies requirements for centrifugalpumps, including pumps running in reverse as hydraulic power recovery turbines,for use in petroleum, petrochemical and gas industry process services.
This International Standard is applicable to over hung pumps,between-bearings pumps and vertically suspended pumps (see Table 1).
Clause provides requirements applicable to specificty pes of pumps.
All other clauses of this International Standardar e applicableto all pump types. Illustrations are provided of the various specific pump types and the designations assigned to each specific type.
Relevant industry operating experience suggests pumps produced to this International Standard are cost effective when pump ingliquids at conditions exceeding anyone ofthefollowing:
- dischargepressure (gauge) 1 900 kPa(275 psi; 19,0 bar)
- suction pressure (gauge) 500 kPa(75 psi; 5,0 bar)
- pumping temperature 150 oC (300 oF)
- rotative speed 3 600 r/min
- rated totalhead 120 m(400ft)
- impeller diameter, overhungpumps 330 mm(13 in)
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ANSI-API 610-11th.pdf Centrifugal Pumps Petroleum - Petrochemical - Natural Gas Industries |
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Energy-Efficiency with Electric Drive Systems - CEMEP

Energy-Efficiency with Electric Drive Systems
The Energy-Using Products (EuP) Directive (2005/32/EC) of 6 July 2005 defines the requirements for the eco-friendly design of energy-using products. On 21 October 2009, a revised version of this directive came into force, and the EuP Directive became the Energy-Related Products (ErP) Directive (2009/125/EC).
The ErP Directive extends the requirements to cover the eco-friendly design of products relevant to energy consumption, but otherwise remains unchanged. As a framework directive, however, it is valid only for those products for which there is what is called an ‘implementing measure’ with product-specific requirements.
For three-phase asynchronous motors, this is the case with the Regulation (EC) 640/2009 and the amending Regulation (EU) 4/2014.
Product-related statutory regulations The Regulation (EC) 640/2009 of 22 July 2009 is the product-related regulation governing drive system technology.
It defines the efficiency classes for motors supplied directly from the mains, the requirements for the use of variable speed drive technology and the time schedule for implementation.
Scope
The Regulation (EC) 640/2009 applies to threephase asynchronous motors with a squirrelcage rotor for 50 Hz or 50/60 Hz with the following properties:
- Rated voltage up to 1,000 V;
- Rated output from 0.75 to 375 kW;
- Number of poles 2, 4 or 6;
- Rated for continuous operation.
Time schedule for implementation
The individual requirements come into force in accordance with the following time schedule (Fig. A):
- Since 1 January 2015, motors with a nominal output power from 7.5 to 375 kW placed for the fi rst-time on the market must either be effi ciency class IE3 or efficiency class IE2, but may then be operated/equipped only with a variable speed drive.
Motors with a nominal output power from 0.75 to 7.5 kW placed for the first-time on the market must be at least efficiency class IE2.
- From 1 January 2017, the following regulation will apply: motors with a nominal output power from 0.75 to 375 kW placed for the fi rst-time on the market must either be at least effi ciency class IE3 or efficiency class IE2, but may then be operated only with a variable speed drive.
The most energy-effi cient solution depends on the application involved, and should be determined in each individual case by the operator or planner of the system concerned.
With fullload applications, an IE3 motor should be selected, while with variable load systems speed control with a variable speed drive can produce substantial savings.
Ongoing standardisation
Standards are recommendations and become legally binding when used in statutory instruments and/or business agreements.
The international standard IEC 60034-30-1, defines the efficiency classes (IE Code) for three-phase low-voltage motors directly connected to the mains:
- IE1 (standard efficiency)
- IE2 (high efficiency)
- IE3 (premium efficiency)
In future, the IEC 60034-30 standard will be divided into two parts:
- Part 1: Efficiency classes of line operated motors
- Part 2: Efficiency classes of inverter operated motors
April, 2015
CEMEP
European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics
Diamant Building
Boulevard A. Reyers 80
1020 Brussels, Belgium
www.cemep.eu
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CEMEP Energy Efficiency with Drive Systems 2015.pdf CEMEP 2015 |
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Libro Bianco Confindustria-Accredia
Libro Bianco
Le Prove, i Controlli, le Valutazioni e le Certificazioni per i prodotti, i servizi, le aziende ed i professionisti
Il Libro Bianco è il risultato di un’analisi effettuata su due importanti famiglie di servizi di attestazione della conformità: la sfera cogente e la sfera volontaria.
Le direttive e le norme,che stabiliscono la regolamentazione tecnica rispetto alla quale viene operata la valutazione di conformità di terza parte indipendente, sono state scelte analizzando quelle che maggiormente vengono richieste dal mercato agli Organismi di Certificazione (OdC) o Organismi Notificati (ON).
Ciò che viene presentato rappresenta solo un campione dell’intero pacchetto normativo, rispetto al quale si opera l’attestazione di conformità e l’attività di ispezione tecnica in genere.
Per ognuno di questi prodotti normativi è stato individuato, tra le Associazioni degli OdC, un esperto disponibile a fornire il suo contributo a predisporre un primo documento, da condividere successivamente con almeno altri due/ tre esperti di altre associazioni, in modo da elaborare documenti armonizzati che evidenziassero una serie di aspetti caratterizzanti: la norma, il mercato dei clienti utilizzatori delle attestazioni di conformità, gli operatori dei servizi di attestazione della conformità, il sistema di sorveglianza (azione di controllo operato sugli OdC e ON) e di vigilanza (azione operata sui costruttori/distributori).
L’obiettivo principale dell’analisi è stato quello di raccogliere gli aspetti caratteristici della attestazione di conformità, delcontrollo e della vigilanza, in forma scritta e armonizzata, redatta da un insiemesignificativo di professionisti e di addetti ai lavori che operano nelle società di certificazione, ispezione e nei laboratori di controllo autorizzati, accreditati o notificati.
La quantità delle norme analizzateela numerosità deisoggetticoinvoltirappresentano il valore dell’iniziativa: ciò infatti rende possibile il confronto tra le schede realizzate dai diversi relatori, permette di fare confronti e misurare la ricorrenza di alcune delle caratteristiche carenti, così come consente di cogliere la ricorrenza di alcune richieste di intervento o di proposte.
Il documento è dinamico, pronto ad essere periodicamente aggiornato, semplice nella sua organizzazione e nella sua lettura, proprio per richiamarel’attenzione, anche dichi non ha competenza, sui requisiti normativi e le relativecertificazioni, ma checomunque è chiamato in causa e, in quanto imprenditore o manager, deve prendere decisionicheimpattano con requisiti normativicogenti o volontarie aspetti diforma o dicontenuto, facendo scelte di opportunità e di gestione del rischio.
Confindustria - Accredia
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Libro Bianco Confindustria-Accredia.pdf Confindustria-Accredia |
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RAPEX Report 20 del 22.05.2015 N. 12 A12/0643/15 Portogallo

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 20 del 22/05/2015
N.22 A12/0643/15 Portogallo
Approfondimento tecnico: Crema illuminante
Il prodotto “crema illuminante per la pelle” di marca sconosciuta è stato respinto alla frontiera durante l’importazione in Portogallo.
Secondo quanto riportato in etichetta, il prodotto contiene Idrochinone, che può causare irritazioni cutanee e dermatiti.
L'uso dell'Idrochinone fa sì che la crema non sia conforme con il Regolamento per i Prodotti Cosmetici (Reg. 1223/2009).
Secondo l’Art. 14 del Regolamento, l’uso di determinate sostanze è vietato o sottoposto a restrizione nella produzione di prodotti cosmetici.
ARTICOLO 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l’articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a. sostanze vietate:
• sostanze vietate di cui all’allegato II;
b. sostanze soggette a restrizioni:
• sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III;
c. ….omissis.
L’Idrochinone è una sostanza soggetta a restrizioni, per l’uso previsto dalla tabella presente all'All.III del Reg. 1223/2009, ed è vietato in tutti gli altri casi all’interno di prodotti cosmetici.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Risk Analysis - The Key to Safe Machinery

Risk Analysis - The Key to Safe Machinery
Machines meant for professional use that are made operational, and were completed after 1995, are required to fulfil the Directive 2006/42/EC on machinery unless they are unequivocally excluded*.
In annex I of the directive, the very first sentence reads:
“The manufacturer of machinery or his authorised representative must ensure that a risk assessment is carried out in order to determine the health and safety requirements which apply to the machinery. The machinery must then be designed and constructed taking into account the results of the risk assessment.”
The interpretation is that a risk analysis is an essential part in the design and evaluation process before a machine is released on the market within the European Community. Risk assessment is the overall process of risk analysis and risk evaluation [ISO 12100:2010].
The directive also states that the process should be iterative and that appropriate measures should be taken for risk reduction. The principle for risk reduction in the machine directive reads as follows:
“In selecting the most appropriate methods, the manufacturer or his authorised representative must apply the following principles, in the order given:
- eliminate or reduce risks as far as possible (inherently safe machinery design and construction),
- take the necessary protective measures in relation to risks that cannot be eliminated,
- inform users of the residual risks due to any shortcomings of the protective measures adopted, indicate whether any particular training is required and specify any need to provide personal protective equipment.”
For practical purposes the directive states that equipment that has been manufactured in conformance with a harmonised standard that has been referenced in the Official Journal of the European Union, shall be presumed to fulfil essential health and safety requirements.
Conforming to a standard can be of great benefit to the manufacturer, since it makes it easier to prove that necessary precautions have been taken.
In conclusion a risk analysis is the foundation that safety always has to be built on; a complete risk assessment is the approach to show confirmation with applicable laws and directives for safety of machinery and working environment.
SP Technical Research Institute of Sweden
Erik Torstensson
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SP Report 2012 21 Risk Analysis - the Key to Safe Machinery.pdf SP Technical Research Institute of Sweden |
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IEC/EN 62061 - Testo Allegati

IEC/EN 62061 - Allegati
Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza
Parametro chiave della norma è il SIL (Safety Integrity Level), esso descrive sia l’entità del rischio da ridurre che la capacità di un sistema di controllo di ridurre quel rischio.
Sono tre i SIL usati nel settore delle macchine, in ordine crescente:
SIL 1 +
SIL 2 ++
SIL 3 +++
Dal momento che il termine SIL è utilizzato nella stessa accezione anche in altri settori industriali, come quello petrolchimico, della generazione dell’energia e ferroviario, lo standard IEC/EN 62061 si rivela molto utile quando le macchine vengono utilizzate in tali settori.
[panel]IEC/EN 62061 - Allegati
Allegato A - Assegnazione del SIL
Allegato B - Esempio di progettazione di sistemi elettrici di controllo relativi alla sicurezza (SRECS) utilizzando concetti e prescrizioni degli Articoli 5 e 6
Allegato C - Guida alla progettazione e allo sviluppo del software incorporato
Allegato D - Modalità di guasto dei componenti elettrici/elettronici[/panel]
Specificamente dedicata agli equipaggiamenti elettrici delle macchine e derivata dalla IEC 61508 "Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza - Requisiti Generali".
La Norma si basa sull’importante concetto di sicurezza funzionale che vuole ridurre i rischi o i danni alla salute di persone direttamente coinvolte nell'uso della macchina o che si trovino nelle immediate vicinanze del macchinario, con l’esclusione delle prescrizioni per le prestazioni di elementi di controllo non elettrici dei macchinari e dei rischi elettrici specifici della apparecchiatura di controllo (ad esempio shock elettrico).
A tale scopo, la Norma definisce le prescrizioni e le raccomandazioni per la progettazione, l’integrazione, la validazione e l’eventuale modifica in corso di realizzazione dei sistemi di controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili relativi alla sicurezza per il macchinario e, partendo dall’analisi del rischio, fornisce le prescrizioni per la realizzazione di tali sistemi conformemente al livello di integrità della sicurezza idoneo alla funzione di sicurezza ad esso realizzata.
Si applica ai sistemi di controllo utilizzati individualmente o in associazione per eseguire funzioni di controllo relative alla sicurezza durante il funzionamento dei macchinari, ad esclusione dei macchinari portatili a mano ma compresi i gruppi di macchinari che operano insieme in modo coordinato.
Destinatari della Norma sono i progettisti di macchinario, i costruttori e gli integratori di sistemi di controllo e tutte quelle parti coinvolte in un processo di definizione, progettazione, implementazione e validazione di un sistema elettrico di controllo relativo alla sicurezza.
Download file CEM sito cem4.eu
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IEC EN 61061 Allegati - No immagini.PDF Certifico |
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Check list Istruzioni Uso di apparecchi in ATEX in accordo con EN 1127-1

Apparecchi: Strutturare le Istruzioni d’Uso in ATEX
Check List EN 1127-1 Istruzioni d'Uso apparecchi ATEX
Check list sulla norma tecnica armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE:
EN 1127-1:2007 - Atmosfere esplosive
Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - Concetti fondamentali e metodologia
La norma specifica tra gli altri aspetti generali ATEX, le informazioni per l’uso, inclusa la manutenzione, che devono essere fornite insieme ad apparecchi, sistemi di protezione e componenti o come parte delle istruzioni per l’uso, per esempio il manuale di istruzioni.
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Check list Istruzioni Uso Apparecchi in ATEX.PDF EN 1127-1 |
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Impact Assessment Study on the alignment of the Pressure Equipment Directive to the CLP Regulation

Impact Assessment Study on the alignment of the Pressure Equipment Directive to the CLP Regulation
The Impact Assessment Study on the alignment of the Pressure Equipment Directive to the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation was conducted in 2012-2013.
The study analyses the changes required to Article 9 of the Directive in view of the classification of the fluids on the basis of the CLP Regulation which is going to replace the current classification under the Dangerous Substances Directive 67/548/EEC (DSD).
The CLP Regulation is implementing the Globally Harmonised System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals in the EU.
The CLP Regulation will replace the Dangerous Substances Directive over a transitional period that will end on 31 May 2015.
Downstream legislation that refers to the Dangerous Substances Directive - including the PED - will need to be aligned to the CLP Regulation.
Please note that the alignment options in the study are presented by the contractor and do not necessarily reflect the position of the European Commission services.
Final Report - February 2013
Prepared for DG Enterprise & Industry
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Impact Assessment Study Alignment PED to CLP Regulation.pdf Commissione UE 2013 |
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Vita residua di attrezzature in pressione

Vita residua di attrezzature in pressione
Analisi e determinazione della vita residua di attrezzature in pressione
Riferimenti di base nelle pratiche di ulteriore esercizio dei componenti ad alta temperatura
I materiali da costruzione degli apparecchi a pressione costituiscono il campo di applicazione delle cosiddette “tecnologie di vita residua”, risultato degli ultimi decenni di attività di ricerca della Comunità Scientifica internazionale sulla materia.
Lo scopo del lavoro è pertanto una guida alle acquisizioni teoriche ed un riferimento allo stato dell’arte delle tecnologie nel complesso, con attenzione a quelle sperimentali acquisite di recente.
Include un primo livello di conoscenze per chi è impegnato nella certificazione dei componenti ad alta temperatura trattando anche argomenti che si prevede possano diventare rilevanti per la sicurezza quali fatica, interazione con lo scorrimento viscoso e crescita di cricche.
Le informazioni potrebbero essere utilizzate inoltre da tecnici e responsabili della sicurezza che vogliano organizzare e gestire in ambito aziendale l’insieme di interventi di verifica resi obbligatori dalle norme vigenti per l’ulteriore esercizio.
INAIL
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Dipartimento Processi Organizzativi
U.F. Comunicazione - Redazione
Giugno 2013
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Analisi e determinazione vita residua attrezzature pressione INAIL.pdf INAIL |
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Decisione UE 2015/681
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/681 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2015 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Check list Ergonomia posti lavoro manuali Rev. 01.2013

Check list Ergonomia posti lavoro manuali Rev. 01.2013
Direttiva macchine 2006/42/CE All. I RESS 1.1.6
RESS 1.1.6
Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.
Check list estratta da:
Manuale raccomandazioni ergonomiche per le postazioni di lavoro metalmeccaniche - INAIL 2008
Fridericiana Editrice Universitaria
Immagini tratte da Attanaiese E, Progettare la manutenibilità, Liguori Editore, Napoli, 2008
La check-list dell’ergonomia per i sistemi di lavoro manuali - BOSCH Rexoth
File CEM importabile Certifico Macchine 4
File CEM importabile Certifico Macchine 4 sito dedicato cem4.eu
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Check List Ergonomia Posti di lavoro manuali Rev. 01.2013.pdf Check List Ergonomia |
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Check list Trapani - EN 12717 (stato della tecnica al TUSL)

Trapani: Check list adeguamento/costruzione
La EN 12717 (tipo C) è "Buona tecnica" alla conformità dei requisiti dell'All. V del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza Lavoro.
EN 12717:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Trapani
La norma, di tipo C, specifica le misure e i requisiti di sicurezza che devono essere adottati da coloro che si occupano della progettazione, fabbricazione e fornitura (inclusi installazione e smontaggio, con disposizioni per trasporto e manutenzione) di trapani fissi.
Check list sulla norma tecnica EN 12717, parte relativa all’elenco dei requisiti di sicurezza e/o delle misure di protezione per i tutti i tipi di pericoli di natura:
- meccanica;
- elettrica;
- altro,
associati ai trapani automatici.
Attenzione, i requisiti estrapolati potrebbero avere carattere non esaustivo, consultare la norma tecnica.
File CEM importabile in Certifico Macchine 4
File CEM importabile in Certifico Macchine 4 sito cem4.eu
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EN 12717 Sicurezza Trapani Testo requisiti.PDF Testo requisiti |
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Incentive to bypass protective devices
Incentive to bypass protective devices
Assessment matrix
Contents
Approximately 37% of all protective devices on metalworking machines are bypassed by defeating.
This substantially increases the potential hazard and the likelihood and severity of accidents, and has already resulted in fatal accidents. Reliable statistics, data and facts on the subject of "bypassing of protective devices on machinery" appeared for the first time in 2006 in the HVBG Report of the same name.
The bypassing of protective devices can be avoided completely only if machines are designed such that tampering presents no advantages, i.e. no incentive exists. Whether this (ideal) situation has been reached on a machine or not is an issue of crucial importance to the designers, purchasers and operators of machines.
The IFA presents an assessment matrix by means of which the incentive to bypass protective devices on machines can be evaluated.
For practical use, an Excel table is available by means of which the benefits gained from the bypassing of a protective device can be identified. The section of the assessment matrix entitled "Corrective measures" contains recommendations for measures which can be identified, from the results obtained, for the phases of a machine's design, purchase and operation.
Use
The software was developed with care in accordance with the state of the art.
It is made available to the user free of charge. Users may use it at their own risk.
Liability
To the extent permissible by law, all legal liability is excluded. In particular, no liability will be accepted for material defects or defects of title, whether in the software itself or in the associated information, and in particular with regard to its accuracy, freedom from errors, freedom from violation of the intellectual property rights and copyright of third parties, obsolescence, completeness and/or suitability for use, except where premeditation or fraudulent intent exists.
The IFA endeavours to keep its Internet service free of viruses. No guarantee can however be given that the software and information provided are virus-free.
Users are therefore advised to take appropriate precautions of their own and to use a virus scanner before downloading software, documentation or information.
IFA
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Division 5
Ralf Apfeld
Alte Heerstr. 111
53757 Sankt Augustin
Germany
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Incentive to bypass protective devices.zip Assessment matrix |
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Linee guida tubazioni PED - ISPESL

Linee guida tubazioni PED
Esempi di tubazioni e recipienti rientranti o meno nell'applicazione dell’art. 16 del D.M. 329/04
Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
1. TUBAZIONI IN ESERCIZIO NON RIENTRANTI nell’Art. 16 del D.M. 329/04
2. RIENTRANTI nell’art. 16 del D.M. 329/04
3. RECIPIENTI PER LIQUIDI IN ESERCIZIO NON RIENTRANTI nell’art. 16 del D.M. 329/04
4. RIENTRANTI nell’Art. 16 del D.M. 329/04
ISPESL
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
Dipartimento Omologazione e Certificazione
Org. Notificato n. 100 per le Direttive 94/9/CE, 97/23/CE e 99/36/CE
Consiglio Tecnico ISPESL “Impianti a pressione"
Collegati
[box-note]Lettera Circolare Prot. 5411 del 10 novembre 2008[/box-note]
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Linee guida Recipienti e tubazioni PED - ISPESL.pdf ISPESL |
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RAPEX Report 09 del 06/03/2015 N.42 A12/0311/15 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 9 del 06/03/2015
N.42 A12/0311/15 Svezia
Approfondimento tecnico: Passeggino
Il prodotto “Passeggino Adil” Mod.JX2510/2512, proveniente dalla Cina, è stato respinto alla frontiera con la conseguente distruzione dello stesso.
Il passeggino presentava un non sufficiente sistema di ritenuta per proteggere il bambino da caduta ed, inoltre, nella parte anteriore, erano presenti dei punti dove i rischi di taglio, schiacciamento, intrappolamento risultavano probabili.
Il prodotto non è risultato conforme alla norma Europea EN 1888.
La norma specifica i requisiti di sicurezza ed i metodi di prova per passeggini e carrozzine progettati per il trasporto di uno o più bambini.
Per quanto riguarda il sistema di ritenuta, la norma specifica, al punto 8.1.3.1.1, che il sistema di chiusura deve essere regolabile per ogni posizione che il bambino può occupare. Le cinghie devono avere una lunghezza minima di 19 mm.
I test che il sistema deve superare sono specificati al punto 8.1.3.2.1:
- Test con massa D;
- Test con massa D0.
Durante i test, il sistema di ritenuta non si deve rompere, deformare, allentarsi, strapparsi.
Massa di prova D.
La massa di prova D è costituita da un materiale rigido con una finitura liscia e massa totale di (9 ± 0,1) Kg.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
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RAPEX Report 9 del 06 03 2015 N.42 A12 0311 15 Svezia.pdf Approfondimento Tecnico |
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Procedures for the Development and Maintenance of 3-A SSI Standards and 3-A Accepted Practices

Procedures for the Development and Maintenance of 3-A SSI Standards and 3-A Accepted Practices
Purpose 3-A Sanitary Standards (for equipment) or 3-A Accepted Practices (for systems) establish criteria for equipment, materials, hygienic design, and fabrication to assure the cleanability of equipment used for dairy, food, pharmaceutical, or other comestible processing, packaging and handling. 3-A Accepted Practices may include installation, control and regulatory criteria.
Equipment performance and operator safety are not included. The procedures shall govern the activities of 3-A SSI related to the development, approval, revision, reaffirmation or withdrawal of 3-A Sanitary Standards and 3-A Accepted Practices for the sanitary design, fabrication and installation of equipment and machinery for dairy, food or other comestibles.
When submitting standards for ANSI approval, 3-A SSI will submit all required ANSI forms (or their equivalent) and comply with all required ANSI administrative practices in accordance with the ANSI Essential Requirements: Due Process Requirements for American National Standards.
3-A Sanitary Standards, Inc.
2014
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3-A-SSI-ANSI-Standards-Procedures.pdf 2014 |
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Application guide to the amended recreational craft directive
Application guide to the amended recreational craft directive
A consolidated guide to the application of Directive 94/25/EC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft, as amended by Directive 2003/44/EC.
This document is the first edition of the consolidated guide to the application of Directive 94/25/EC on recreational craft as amended by Directive 2003/44/EC and sets out and comments on the provisions of the amended Directive relating to the design and construction requirements for recreational craft, personal watercraft and components, and to the exhaust and noise emission requirements.
This document consolidates the second edition of the guide to the application of Directive 94/25/EC with the first edition of the guide to the application of Directive 2003/44/EC, and replaces these two guides.
This guide is intended to be a reference document for all parties directly or indirectly involved with the recreational craft, personal watercraft, component and marine engine industry.
It should be read and used as an aid to the application of the provisions of Directive 94/25/EC as amended by Directive 2003/44/EC, which have entered into application as from 1 January 2005. It does not, however, substitute for these Directives.
It is the intention that it should explain and clarify certain important issues related to their application.
In addition these guidelines are intended to promote a common understanding on the conditions for the free movement in the EU/EEA internal market of the products covered by the amended Recreational Craft Directive, and have for this purpose been presented to Member States’ government experts, industry, notified bodies, users and other parties for comment.
The services of the Commission very much appreciate the assistance given by all stakeholders during the preparation of the consolidated edition of this guide.
The Guide is publicly available, but it is not binding in the same sense as legal acts adopted by the Community.
The legally binding provisions are those transposing the Directive and its amendments into the national legislation of the EU/EEA Member States. Directive 2003/44/EC and Directive 94/25/EC are "New Approach" Directives.
Additional guidance on the principles of the new approach can be found in the Guide to the implementation of Directives on the New Approach and the Global Approach. This guide has been published by the European Commission and can be downloaded from the Commission's website at the following URL:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/index.htm
It should be noted that the text of the Directive speaks of the “Community”, “EU” or “EEA” in the sense of trade area this should be read to mean both the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA).
First edition Endorsed by the RCD Experts group at its meeting of 20 February 2008
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Guida Direttiva 94_25_CE Imbarcazioni diporto.pdf Update 2008 |
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