Slide background
Slide background




DPI Dispositivi di Protezione Individuale: La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014

ID 951 | | Visite: 12971 | Regolamento DPIPermalink: https://www.certifico.com/id/951


DPI Dispositivi di Protezione Individuale: il nuovo Regolamento 

Il Regolamento che sostituirà la Direttiva DPI 89/686/CEE.

Il campo di applicazione della proposta di regolamento è stato ampliato rispetto all'ambito di applicazione della direttiva 89/686/CEE. 

Le esclusioni dei DPI progettati e fabbricati per uso privato contro il calore, l'umidità e l'acqua, di cui all'allegato I della direttiva 89/686/CEE, sono state eliminate. 

Tali prodotti sono inclusi nel campo di applicazione della proposta di regolamento. 

La proposta mantiene le altre esclusioni esistenti e chiarisce che non si applica ai DPI per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori dei veicoli a due o tre ruote, oggetto del regolamento UNECE pertinente. 

Sono state aggiunte due definizioni specifiche di DPI al fine di chiarire le procedure di valutazione della conformità applicabili: "DPI adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura". 

Inoltre, sono state inserite le definizioni generali della decisione relativa all'NQN.

La proposta semplifica la definizione delle categorie di DPI. La categoria dipende esclusivamente dal rischio da cui il DPI è destinato a proteggere. I rischi che rientrano in ciascuna categoria sono indicati nell'allegato I. I DPI fatti su misura sono definiti come categoria II. 

Le procedure di valutazione della conformità da seguire dipendono dalla categoria di DPI.

La proposta di regolamento modifica la categoria di alcuni tipi di DPI rispetto alla direttiva 89/686/CEE. 

I DPI destinati a proteggere l'utilizzatore dall'annegamento, dai tagli da seghe a catena portatili, dai tagli da getti d'acqua ad alta pressione, dalle ferite da proiettile o da coltello e dal rumore nocivo sono elencati nella categoria III e sono oggetto della procedura di valutazione di conformità più severa. 

La proposta mantiene le procedure di valutazione della conformità applicabili di cui alla direttiva 89/686/CEE. 

Aggiorna tuttavia i moduli corrispondenti in linea con la decisione relativa all'NQN. (Nuovo Quadro Normativo)

Nel modulo B, certificazione UE, sono introdotti requisiti supplementari per quanto riguarda il contenuto minimo e la durata della validità degli attestati di certificazione UE. 

Il modulo prevede una procedura di riesame del certificato.

Il modulo B richiede anche misure specifiche per i DPI adattati singolarmente e per i DPI fatti su misura.

31 marzo 2016: pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Proposta Regolamento DPI Allegati.pdf
Allegati Marzo 2014
119 kB 219
Allegato riservato Nuovo Regolamento DPI - Proposta Marzo 2014.pdf
Proposta Marzo 2014
154 kB 247

Tags: Marcatura CE Regolamento DPI

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mag 24, 2023 64

Regolamento delegato (UE) 2023/807

Regolamento delegato (UE) 2023/807 ID 19674 | 24.05.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione del 15 dicembre 2022 che rivede il fattore di energia primaria per l’energia elettrica in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 101/16 del… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2023 975
Mag 17, 2023 105

Decisione di esecuzione (UE) 2023/975

in RAPEX
Decisione di esecuzione (UE) 2023/975 / Modifiche Linee guida RAPEX ID 19640 | 17.05.2023 Decisione di esecuzione (UE) 2023/975 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE