Trasporto materie radioattive: Quadro normativo e autorizzativo
ID 8117 | | Visite: 29972 | Documenti Riservati Trasporto ADR | Permalink: https://www.certifico.com/id/8117 |
Trasporto materie radioattive: Quadro normativo e autorizzativo | Rev. 1.0 Dicembre 2023
ID 8117 | Rev. 1.0 del 12.12.2023 / Documento completo in allegato
In allegato Documento completo sul regime normativo/autorizzativo per il trasporto di materiale radioattivo o rifiuti di materiale radioattivo, con Esempio di autorizzazione, dati ufficiali ISIN trasporto radioattivi 2022, e altra documentazione.
- Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
- Aggiornati dati di cui al documento Attività nucleari e radioattività ambientale - ISIN Ed. 2023 (dati 2022)
- Inseriti paragrafi etichettatura e imballaggio.
Excursus
Premessa
Con il termine radioattività si intende la disintegrazione spontanea o provocata di un nucleo atomico, accompagnata dall'emissione di particelle subatomiche e di radiazioni elettromagnetiche. La radioattività residua è la radioattività provocata in un materiale per effetto di un irraggiamento radioattivo e che permane anche quando cessa l'irraggiamento. Il fenomeno della radioattività spontanea o naturale fu scoperto nel 1896 da H. Becquerel che ebbe occasione di osservare che un sale di uranio, pur avvolto in una carta opaca, emette radiazioni capaci di impressionare una lastra fotografica posta nelle sue vicinanze. Più tardi si scoprì che anche il torio è radioattivo ma il progresso più importante in questo campo è legato alle indagini dei coniugi Curie che nel 1898 trovarono che la pechblenda, un particolare minerale dell'uranio, presenta un'attività sensibilmente più intensa, a parità di massa, di un sale puro di uranio.
Gli elementi radioattivi vengono classificati in quattro famiglie:
- famiglia dell'uranio o del radio: inizia con l'uranio 238 e, attraverso processi successivi di decadimento, dà luogo a una successione di elementi radioattivi che finisce al piombo 206, stabile;
- famiglia dell'attinio: inizia con l'uranio 235 e si conclude con il piombo 207;
- famiglia del torio: inizia con il torio 232 e si conclude con il piombo 208;
- famiglia del nettunio: risultato di reazioni prodotte artificialmente, inizia con il nettunio 237 e termina con il bismuto 209.
In queste famiglie avvengono processi di decadimento con caratteristiche diverse:
- la radioattività alfa consiste nell'emissione di nuclei di elio (particelle alfa) costituiti da due neutroni e due protoni. Questo processo riduce di due unità la carica positiva del nucleo e origina un nuovo elemento che precede di due caselle, nella tavola periodica, quello di partenza;
- la radioattività beta consiste nell'emissione di un elettrone positivo o negativo. Questo processo altera di un'unità la carica del nucleo e produce un nuovo elemento che precede o segue quello di partenza di una casella nella tavola periodica;
- la radioattività gamma consiste nell'emissione di un quanto di radiazione elettromagnetica. Questo processo fa passare un nucleo, che inizialmente si trova in uno stato eccitato, in un nuovo stato meno eccitato o stabile.
In un dato elemento campione i singoli processi radioattivi si susseguono con una frequenza statistica che può essere più o meno elevata e che dipende esclusivamente dalla natura del materiale e non dalle condizioni fisiche e chimiche in cui si trova. Si chiama periodo o tempo di dimezzamento l'intervallo di tempo necessario affinché la metà dei nuclei presenti nel campione si sia disintegrata. Si tratta di una grandezza che può assumere valori molto diversi al variare dell'elemento: si sono misurati periodi che vanno da un millesimo di miliardesimo di secondo fino a miliardi di anni. Il fenomeno della radioattività artificiale è stato scoperto nel 1934 dai coniugi Joliot-Curie. Numerosi sono i procedimenti che consentono di produrre radioisotopi artificiali: tra i più importanti occorre citare quello scoperto e studiato da E. Fermi e dai suoi collaboratori, fondato sull'interazione tra nuclei e neutroni.
Praticamente tutti i campi della scienza e della tecnica fanno uso di isotopi radioattivi per studiare ed eventualmente modificare le strutture, il comportamento di moltissime sostanze, di cellule, di tessuti e di organismi viventi.
Tra le più note applicazioni della radioattività sono quelle mediche, che formano l'oggetto della radiologia. Con l'ausilio di sostanze marcate è possibile investigare il metabolismo di sostanze alimentari, farmaci, ecc. Lo studio dei fenomeni chimici indotti dalle radiazioni forma l'oggetto della radiochimica. Uno dei più interessanti campi di applicazione, nell'ambito della biologia, è quello della genetica, che sfrutta le radiazioni come agenti mutageni. Provocando infatti mutazioni cromosomiche mediante irradiazione si possono costituire varietà e razze con caratteristiche nuove. Nel campo dell'agronomia si usano le radiazioni per sterilizzare insetti dannosi; questi, successivamente rimessi in libertà, agiscono competitivamente nei confronti di individui fecondi, realizzando una diminuzione della prolificità della specie senza turbare eccessivamente l'equilibrio ecobiologico e soprattutto limitando l'uso di insetticidi. Le radiazioni vengono inoltre utilizzate per la conservazione di prodotti agricoli.
Fig. 1 Applicazioni della radioattività in radiologia
Alcuni isotopi radioattivi sono usati per studiare le reazioni metallurgiche, il meccanismo della solidificazione dell'acciaio in forma, la diffusione dei metalli, ecc., in particolare, misurando l'attenuazione dei raggi gamma ?nel materiale in questione oppure usando il radioisotopo come tracciante. Questa seconda tecnica permette di seguire, per esempio, la ripartizione di un metallo in una determinata lega, con registrazione fotografica. L'impiego di sorgenti intense di cobalto 60 permette di fare vere radiografie di grossi pezzi metallici per scoprirne gli eventuali difetti interni.
Vengono inoltre realizzati apparecchi per la misurazione del livello di un liquido, viscosimetri e altri dispositivi che sfruttano in modo ingegnoso le proprietà delle radiazioni. Un dispositivo che si basa sull'attenuazione, ad esempio, permette di controllare il livello di un liquido in un recipiente a pareti opache. Un'altra applicazione è il controllo dello spessore di pezzi piatti costruiti in serie, anch'esso per misurazione dell'attenuazione della radiazione, che è funzione dello spessore dello schermo interposto tra la sorgente e il rivelatore.
La radioattività viene utilizzata anche in geologia e nello studio di civiltà antiche. È infatti possibile datare con una certa precisione un oggetto di legno o un tessuto, determinando la quantità di carbonio 14 che contengono. Il metodo si basa sul fatto che il tempo di dimezzamento del carbonio14 è noto (5.730 anni), che la sua concentrazione nell'atmosfera, nell'idrosfera e nella biosfera viene ritenuta costante, che il numero di particelle emesse da una sostanza in un dato intervallo di tempo è proporzionale al numero di atomi di carbonio14. Quindi il confronto, mediante un contatore di Geiger, fra l'attività di un campione d'età nota e quella di un campione d'età incognita, consente di determinare l'età di quest'ultimo.
Trasporto materie radioattive
Per poter trasportare materie radioattive, occorre prima di tutto essere in possesso di un Decreto autorizzativo (vedi esempio in allegato), a seguire si veda cap. Riepilogo step dell'autorizzazione vettore trasporto materie radioattive.
Il trasporto delle materie radioattive è regolamentato da un insieme di norme tecniche ed amministrative che garantiscono, attraverso l’adozione di stringenti standard di sicurezza, un’elevato livello di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Il quadro normativo tecnico, sia nazionale che internazionale, si basa sulla “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” pubblicata dalla AIEA - Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica - Ultima Ed. 2018).
La normativa stabilisce che il trasporto delle materie radioattive sia effettuato utilizzando contenitori adeguati alla quantità, attività, stato fisico e chimico del contenuto radioattivo. I contenitori devono inoltre garantire, sia nelle condizioni normali di trasporto che nelle condizioni incidentali previste nelle norme tecniche, adeguati livelli di schermaggio dalle radiazioni, di contenimento dei materiali radioattivi, di sufficiente smaltimento del calore e, nel caso di materie fissili, di condizioni di sottocriticità.
Le condizioni normali ed incidentali di trasporto a fronte delle quali progettare i contenitori sono definite dalle norme tecniche e sono verificate attraverso complesse campagne di prove, atte a simulare le diverse condizioni operative, alle quali vengono sottoposti prototipi, normalmente in scala, dei contenitori.
Norme di riferimento
Oltre ai requisiti e agli standard di sicurezza da rispettare, a livello nazionale sono stabilite norme che prescrivono un regime autorizzativo per svolgere il trasporto di materiale radioattivo e, coloro che intendano trasportare materie radioattive sul territorio italiano devono essere in possesso del decreto di autorizzazione al trasporto rilasciato dal Ministero della transizione ecologica, emesso di concerto con le altre amministrazioni responsabili per le varie modalità di trasporto, come stabilito all’articolo 43 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101.
In data 22.10.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato con cui ISIN ha reso noto l’operatività di STRIMS - Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti radioattivi dei Materiali e delle Sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’art. 241 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101.
Ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, tutti i soggetti che operano a vario titolo con le sorgenti di radiazione ionizzanti devono registrarsi a STRIMS e in particolare tutti i vettori autorizzati al trasporto di materie radioattive dal gennaio del 2022 comunicano a STRIMS, secondo le tempistiche stabilite nel Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, le informazioni relative al trasporto delle materie radioattive e ciò in sostituzione di quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 217 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che sanciva l’obbligo per i vettori autorizzati di inviare, trimestralmente all’ISIN, il riepilogo dei trasporti effettuati secondo le modalità e nei termini di compilazione riportati nel Decreto del 18 ottobre 2005 del Ministero delle attività produttive (riepiloghi trimestrali).
Legge 14 ottobre 1957 n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25.03.1957;
Legge 31 dicembre 1962 n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.l 975, n. 519, e dal decreto ministeriale 20.03.1979. Articoli 3, 4 e 5 abrogati dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
Legge 24 aprile 1975 n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;
Legge 07 agosto 1982 n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;
Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 e dal decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 901641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari''; Abrogato dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose" (GU n. 58 del 11 marzo 2010)
Circolari n. 162 del 16.12.1996 e n. 31 del 04.04.1997 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti le prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada di materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B del precitato decreto ministeriale 04.09.1996);
Circolare n. 244/F del 26.05.1997 del Ministero delle Attività Produttive ( ora Ministero dello Sviluppo Economico) (G.U. n. 134 del 11.06.1997) concernente le disposizioni amministrative relative all'autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.02.2006, recante "Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione del 'art. 125 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i.";
Decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
Documento lNFClRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AlEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari;
Decreto ministeriale del 18.10.2005 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), recante "Criteri applicativi, modalità, termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle società operatrici, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, e s.m.i."(G.U. n. 252 del
Nota del 16.06.2008 dell'Ufficio XVII della DGERM del Dipartimento per la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Linee dì indirizzo sulle procedure amministrative relative al! 'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni"', modificate con determina dirigenziale del 12.10.2011;
Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ed in particolare l'articolo 29 ("Agenzia per la sicurezza nucleare"), comma 20, il quale stabilisce che "Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente perioda sino alla medesima data.";
Decreto legislativo n. 45/2014 recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce Quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi"; l'art. 6 del suddetto decreto legislativo n. 45/2014 individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN e, in particolare, il comma 14 del citato art. 6 ove si stabilisce l'emanazione di un regolamento che definisca l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato.
Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
Art. 43 Trasporto di materiali radioattivi
(legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 21).
1. Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui, attività di trasporto di materiali radioattivi, deve essere autorizzato come vettore con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e l'ISIN.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati.
3. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione è responsabile:
a) della corretta classificazione dei materiali radioattivi conferiti al vettore;
b) dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai materiali radioattivi trasportati e del rispetto del limite in quantità di radioattività dei materiali radioattivi che l'imballaggio può contenere;
c) del rispetto dei limiti dell'irraggiamento esterno e della contaminazione sulla superficie esterna del collo;
d) della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo;
e) delle certificazioni richieste per il trasporto;
f) del corretto confezionamento del collo.
4. Il vettore è responsabile:
a) della verifica della presenza della marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo;
b) del rispetto delle distanze di sicurezza dell'imballaggio dai luoghi occupati dai lavoratori o dalle persone durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il transito, ove previste dai pertinenti regolamenti modali;
c) della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto.
5. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione, deve registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell'inizio della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione.
6. Il vettore deve essere registrato e, entro le settantadue ore successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario.
7. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato X.
[...]
Trasporto merci pericolose radioattive ADR
L'ADR è un accordo internazionale che riguarda unicamente il trasporto stradale a carattere nazionale ed internazionale delle merci pericolose (elencate sull’Orange Book conservato all’ONU) e viene rinnovato ogni due anni (quelli dispari). Ogni Stato partecipante (tra cui l’Italia) recepisce e attua con apposito Decreto Ministeriale, il regolamento ADR. Il codice della strada ne stabilisce poi le sanzioni alle violazioni. Le eventuali sanzioni sono molto pesanti e colpiscono quasi esclusivamente il trasportatore (ammenda, decurtazione punti dalla patente, ritiro della patente e della carta di circolazione) ma sono frequenti i ricorsi e querele civili a carico dello speditore che risulta corresponsabile della violazione
Nel caso del materiale radioattivo, non esistono esenzioni totali legate alla quantità da inviare al trasporto o alla tipologia di sostanza. Le uniche esenzioni dichiarate (per le quali non si applica l’ADR) sono le seguenti:
- Materie radioattive che sono parti integranti dei mezzi di trasporto
- Materie radioattive movimentate all’interno di stabilimenti (non su suolo pubblico)
- Materie radioattive impiantate in persone o animali per diagnosi o terapia
- Materie radioattive presenti in prodotti di consumo con approvazione dell’autorità competente per la vendita finale
- Materie e minerali presenti in natura contenenti materie radioattive con attività specifica superiore a 10 volte ……
- Oggetti solidi non radioattivi per i quali le quantità di materiali radioattivi presenti su una qualunque superficie non superano il limite indicato nella definizione di "contaminazione"
Ogni qual volta si spedisce una sostanza ovvero un apparecchio che contiene materiale radioattivo, per qualsiasi quantità (attività) è indispensabile osservare tutte le disposizioni dell'ADR. Chiaramente le macchine radiogene in quanto tali non sono soggette alle normative in questione. Per materiale radioattivo, si intende qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l’attività specifica e l’attività totale della spedizione superano i valori specificati. Al di sopra dei valori che si riscontano in una tabella ADR, i dettati del regolamento ADR si applicano sempre e comunque.
Il presupposto di base è che si è a conoscenza della natura (radionuclide/i) e delle quantità (attività) delle merci pericolose (materiale radioattivo) da inviare al trasporto.
La prima fase richiede una classificazione della merce ossia l’attribuzione di una classe di pericolosità tra le 9 classi esistenti: il materiale radioattivo rientra nella classe 7.
Successivamente sarà necessario stabilire la designazione della merce cioè un riconoscimento univoco e quindi l’assegnazione di un “nome” codificato valido per il trasporto. Il nome è anche accompagnato da un numero di 4 cifre e dal prefisso UN. Ad esempio:
UN 2908 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - IMBALLAGGI VUOTI
UN 2909 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE o URANIO IMPOVERITO o TORIO NATURALE
UN 2910 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - QUANTITA LIMITATE
UN 2911 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - STRUMENTI o ARTICOLI
UN 2912 - MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITA SPECIFICA (LSA-I) non fissili o fissili esenti
UN 2913 - MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II) non fissili o fissili esenti
UN 2915 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, non in forma speciale, non fissili o fissili esenti
UN 2916 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), non fissili o fissili esenti
UN 2917 - MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), non fissili o fissili esenti
UN 2919 - MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, non fissili o fissili esenti
[...]
Imballaggio
Nel caso di trasporto di materiale radioattivo, la tipologia di imballaggio e il suo grado di resistenza dipendono dalla quantità di radioattività trasportata.
Tra gli imballaggi più comuni vi sono:
Colli esenti, privi di caratteristiche di resistenza e non soggetti a obblighi di prove specifiche, sono usati per quantitativi molto piccoli di materiale radioattivo. La manipolazione dei colli chiusi non comporta pericoli;
Colli di tipo A, devono superare prove di resistenza minime;
Colli di tipo B, devono superare prove di resistenza medie, sono usati per il trasporto di combustibile nucleare, rifiuti radioattivi, radionuclidi per radiografie industriali e altri materiali di elevata attività;
Colli di tipo C, devono superare prove di resistenza molto severe e sono utilizzati solo per materiali fissili.
Etichettatura
I colli di Tipo A e B sono classificati in tre diverse categorie a seconda dell’intensità di dose sulla superficie esterna del collo. Quest’ultima deve essere riportata sottoforma di indice di trasporto (IT) sull’etichetta.
L’indice di trasporto è costituito da un numero compreso tra 1 e 10 e indica l’intensità di dose a 1 metro dalla superficie del collo. La formula per il calcolo è:
IT = Intensità di dose massima a 1 m in mSv/h x 100
Fig. 2 - Etichette per imballaggi in trasporto di materiale radioattivo
Regolamentazione IAEA per il Trasporto in Sicurezza del Materiale RadioattivoRegulations for the Safe Transport of Radioactive Material” Ed. 2018.
La Regolamentazione IAEA contiene le disposizioni e stabilisce i requisiti per garantire il trasporto in sicurezza delle materie radioattive. Essa rappresenta il testo di riferimento, per le materie radioattive, di tutti i regolamenti internazionali (ADR, RID, ADN, IMDG Code e ICAO TI) che governano il trasporto delle merci pericolose per le diverse modalità di trasporto (terrestre, marittimo ed aereo). Questa Regolamentazione è introdotta, nel sistema legislativo nazionale, attraverso differenti provvedimenti normativi specifici per ogni modalità di trasporto. Scopo della pubblicazione è quello di offrire uno strumento agile e di immediata consultazione sia per gli operatori del settore che per le pubbliche amministrazioni coinvolte nel trasporto di materie radioattive.
Nota MISE del 16.06.2008 modificate con determina dirigenziale MIT del 12.10.2011
Linee dì indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni"', modificate con determina dirigenziale del 12.10.2011.
Art. 1 Campo di applicazione
Le presenti linee di indirizzo riguardano la procedura di:
- autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per qualunque modalità di trasporto (stradale, ferroviaria, aerea, marittima e vie navigabili interne);
- autorizzazione per singolo trasporto di materie radioattive e di materie fissili speciali ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. Le condizioni per l’applicazione dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 sono quelle indicate nell’allegato I al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. In caso di trasporto per via aerea, marittima, o per vie navigabili interne l’autorizzazione comprende anche le attività relative all’imbarco, allo sbarco ed al transito di materie radioattive e fissili speciali.
Art. 2 Regime di autorizzazione
2.1 Generalità
2.1.1 Il trasporto di materie radioattive e fissili speciali sul territorio nazionale è subordinato al rilascio del decreto di autorizzazione al trasporto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le modalità stradale, ferroviaria e vie navigabili interne, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per la modalità marittima, e con l’ENAC per la modalità aerea, sentiti l’ISPRA ed il Ministero dell'Interno.
2.1.2 Nel decreto di autorizzazione al trasporto, di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, possono essere stabilite dall’ISPRA particolari prescrizioni.
2.2 Norme di riferimento
Al trasporto delle materie radioattive e fissili speciali si applicano le norme che regolano questa attività nel campo dell’uso pacifico dell’energia nucleare, legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dell’esercizio di pratica come stabilito all’articolo 1 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché la circolare 26 maggio 1997 n. 244/F del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre alle norme sopra citate, che stabiliscono il regime autorizzativo e le disposizioni di radioprotezione, al trasporto di materie radioattive e fissili speciali si applicano:
- le disposizioni nazionali che recepiscono le direttive dell’Unione Europea, gli accordi o convenzioni internazionali relativi al trasporto di merci pericolose ADR, RID, ICAO TI, IMDG Code e ADN in relazione alle diverse modalità di trasporto di materie della classe 7 (materie radioattive);
- le disposizioni emanate da altre amministrazioni (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno) che regolamentano alcuni aspetti del trasporto di materie radioattive e fissili speciali;
- il codice della strada. di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della Strada).
[...]
Decreto Ministeriale del 18/10/2005
Criteri applicativi, modalita', termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle societa' operatrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche e integrazioni. (GU n. 298 del 23-12-2005)
Tutte le attività di tipo industriale, medico di ricerca o legate alla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nelle quali è previsto l'impiego di materie radioattive o fissili, impongono necessariamente il trasporto dai luoghi di produzione di tali materie a quelli di utilizzazione e da questi ultimi verso i luoghi di trattamento e/o deposito dei rifiuti radioattivi.La legislazione italiana stabilisce che il trasporto di materie radioattive e fissili speciali debba essere effettuato, salvo particolari esenzioni, da parte di vettori autorizzati (art. 5 Legge 31.12.1962, n. 1860 come modificato dal D.P.R. 30.12.1965, n. 1704).
L’art. 21 comma 3 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 stabilisce l’obbligo, per ogni vettore autorizzato al trasporto di materie radioattive, di inviare all’ISPRA un riepilogo dei trasporti effettuati con l’indicazione delle materie trasportate.
Il Decreto Ministeriale del 18/10/2005 del Ministero delle attività produttive, pubblicato sulla GU. n° 252 del 28/10/2005 ed emesso in attuazione dell’art. 21 comma 3 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, stabilisce i criteri applicativi e le modalità del riepilogo contenente i dati sui trasporti effettuati. L’art. 2 del sopra citato Decreto Ministeriale prevede inoltre che l’ISPRA renda disponibili sul proprio sito internet apposite linee guida per la preparazione e l’invio dei dati.
Altre info
[...]
1. Presentazione azienda Istanza di l'autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive di cui ai numeri ONU 2908, 2910, 2911 e 2915 (ecc)
2. Istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati.
3. Autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e l'ISIN.
Trasporti materie radioattive - Attività nucleari e radioattività ambientale ISIN Dati 2022
L’Indice di Trasporto (IT) esprime la misura del rateo di dose alla distanza di un metro dall’imballaggio contenente la materia radioattiva. Le principali elaborazioni effettuate sull’indice di trasporto sono riassunte nelle figure che seguono e rappresentano un valido indicatore del rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori del trasporto e della popolazione.
Oltre a fornire una misura del rateo di dose, l’IT è indispensabile per stabilire la corretta etichettatura del collo (etichetta di pericolo) ed è impiegato per stabilire la distanza di segregazione al fine di limitare l’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e, più in generale, della popolazione nel corso del trasporto e nell’immagazzinamento in transito delle materie radioattive. La conoscenza dei dati relativi all’Indice di Trasporto consente inoltre di valutare l’efficacia delle procedure attuate dai vettori autorizzati allo scopo di limitare le dosi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.
L’indicatore (Indice di Trasporto) consente di ricavare una valida e significativa informazione sull’impatto radiologico relativo al trasporto di materie radioattive e presenta una buona copertura temporale. La comparabilità nel tempo, che risale al 1987, è garantita dalla sistematicità della raccolta dei dati effettuata dall’ISIN e, prima della sua istituzione, dagli enti che lo hanno preceduto. I dati relativi all’IT e tutti gli altri che completano le informazioni relative al trasporto confluiscono in un database denominato TraRad sviluppato e gestito dall’ISIN.
La buona qualità dell’indicatore è dovuta al fatto che i riepiloghi dei dati sul trasporto sono inviati all’ISIN per mezzo di un applicativo web dell’ISIN (TraDaWeb) che effettua un esame di coerenza dei dati e restituisce all’utente un report e una ricevuta. Come si è già detto dal gennaio del 2022 è operante il sito web STRIMS che implementa numerose procedure di controllo che contribuiranno al generale miglioramento dei dati sull’impiego, detenzione e trasporto di sorgenti, dei materiali e dei rifiuti radioattivi.
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 “Attuazione della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”, che si applica per le modalità di trasporto su strada, per ferrovia e per via navigabile interna, fissa per l’Indice di Trasporto un valore massimo che, per un collo nelle condizioni di trasporto non esclusivo, è pari a 10. Tale valore corrisponde a un rateo di dose di 0,1 mSv/h a un metro di distanza dalla superficie esterna del collo. Questi valori fissati dalla normativa, che garantiscono un’adeguata protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, devono comunque essere ottimizzati in modo tale che il livello delle dosi individuali, il numero delle persone esposte e la probabilità di incorrere nell’esposizione siano mantenute basse per quanto ragionevolmente ottenibile come richiesto dai principi di radioprotezione[...] Segue in allegato
Rev. 0.0 2019 - Dati ISPRA 2017
Tabella 1: Numero di colli/tratte nelle regioni e province, e Indice di Trasporto (2017)
Tabella 2: Numero di colli/tratte per impiego e Indice di Trasporto (2017)
Figura 1: Carta tematica della somma degli Indici di Trasporto per provincia (2017)
Figura 2: Distribuzione dei colli trasportati in Italia in base alla tipologia (2017)
Figura 3: Andamento della somma degli Indici di Trasporto in funzione dell'impiego (2017)
Figura 4: Andamento della somma degli Indici di Trasporto totale (2017)
Figura 5: Andamento della somma degli Indici di Trasporto per i 5 radionuclidi che più contribuiscono al totale (2017)
Figura 6: Andamento percentuale della somma degli Indici di Trasporto per i 5 radionuclidi che più contribuiscono alla somma totale (2017)
... segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 12.12.2023 | - Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 - Aggiornati dati di cui al documento: Attività nucleari e radioattività ambientale - ISIN Ed. 2023 (dati 2022) - Inseriti paragrafi etichettatura e imballaggio |
Certifico Srl |
0.0 | 05.04.2019 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Legge 31 dicembre 1962 n. 1860
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230
D.Lgs. 230/1995 Radiazioni ionizzanti | Consolidato 2019
D.Lgs. 230/1995 Radiazioni ionizzanti | Consolidato 2018
Linee indirizzo autorizzazione trasporto radioattivi
D.P.C.M. 10 febbraio 2006
Decreto 18 Ottobre 2005
Safety Guides on Radiation Protection IAEA 2018
ADR 2019: Tutti i file ed emendamenti
Deposito nazionale rifiuti radioattivi
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Trasporto radioattivi - Quadro normativo e autorizzativo Rev. 1.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2023 |
844 kB | 48 | ||
Trasporto radioattivi - Quadro normativo e autorizzativo Rev. 00 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
252 kB | 96 | ||
Decreto Autorizzazione Trasporto Radioattivi - Esempio.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
711 kB | 70 |
Tags: Merci Pericolose Abbonati Trasporto ADR Trasporto radioattivi