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Interpello ambientale 14.04.2025 - Bonifiche / Applicazione limiti concentrazione soglia di contaminazione

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Interpello ambientale 14 04 2025

Interpello ambientale 14.04.2025 - Bonifiche / Applicazione limiti concentrazione soglia di contaminazione

ID 23838 | 14.04.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 14.04.2025

Oggetto: Provincia di Potenza - Tematica Bonifiche. Applicazione dei limiti concentrazione soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, dell’allegato 5, parte IV, Titolo V del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152”.

Per tramite della nota in oggetto, la Provincia di Potenza ha formulato istanza di interpello, in merito a quattro quesiti, a loro volta articolati in sub-quesiti, afferenti all’applicazione dei limiti concentrazione soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

In particolare, la Provincia di Potenza, ha evidenziato le seguenti criticità:

1) Applicazione delle definizioni sulla destinazione d’uso dei suoli e l’uso effettivo degli stessi.

1.1 Nella Tabella 1, dell’allegato 5, parte IV, Titolo V del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 vengono specificati quei limiti di “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare”. Con l’emanazione della L.R. n. 35 del 16/11/2018, la Regione Basilicata ha affidato la competenza sulla corretta attribuzione dei limiti della colonna A o B della Tabella ai Comuni. Gli stessi, nella stragrande maggioranza dei casi, trasmettono su richiesta il certificato urbanistico del terreno interessato dai superamenti.

1.1.1 Richiesta => Per una corretta applicazione delle due colonne (verde pubblico/residenziale o commerciale/industriale) occorre riferirsi alla destinazione urbanistica o all’uso effettivo di quel determinato suolo?

1.1.2 Richiesta => Se un suolo ricade in una zona a destinazione urbanistica “agricola”, sul quale è ubicato un impianto di produzione di energia rinnovabile, quale limite occorre tener presente prima della sua ubicazione e durante il suo esercizio?

1.1.3 Richiesta => Un Comune, su una data particella catastale, certifica urbanisticamente che la stessa è destinata a servizi di rete e infrastrutture, in cui viene successivamente rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato a uso commerciale. Sullo stesso fabbricato - in aggiunta - insiste un servizio di accoglienza residenziale. Nel caso di campionamento dei suoli interessanti la particella in questione, svolto a seguito di un evento accidentale che potrebbe aver provocato un potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (di seguito CSC), quale limite della tabella 1 occorre tener presente?

2) Interpretazione di “verde pubblico”.

2.1 Il Legislatore ha probabilmente racchiuso nella descrizione di “verde pubblico” della colonna A della tabella 1 in oggetto quello che potrebbe essere pensato come a un’area destinata allo “svago” e attività ricreative, in cui si può accedere liberamente e trascorrere un determinato periodo di tempo a contatto con l’ambiente circostante. In tal caso, il limite di concentrazione deve essere rispettato proprio per salvaguardare gli utenti che sostano per un periodo piuttosto prolungato al contatto con la matrice ambientale.

2.1.1 Richiesta => Lungo i bordi delle strade che costeggiano i parchi urbani, sui quali viene effettuato un campionamento della matrice suoli superficiali, eseguito a seguito di un evento incidentale, con accesso libero a qualsiasi utente, quale limite della CSC occorre prendere in considerazione?

2.2 Nella fattispecie del punto 2.1.1, potrebbe capitare, indipendentemente da eventuali incidenti stradali, che i terreni delle intersezioni viarie potrebbero essere interessati da accertamenti analitici sia dell’ARPA che da laboratori privati.

2.2.1 Richiesta => Considerando come uniche attività antropiche quelle correlate al transito dei veicoli su gomma, per i terreni ricompresi nelle intersezioni stradali a quale CSC delle due colonne della Tabella 1 occorre far riferimento?

[...] Segue in allegato

***

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3 septies TUA, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Bonifiche Interpello ambientale

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