Slide background
Slide background




Decreto 18 Ottobre 2005

ID 8111 | | Visite: 5565 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/8111

Decreto 18 Ottobre 2005

Decreto 18 Ottobre 2005

Criteri applicativi, modalita', termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle societa' operatrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche e integrazioni.

(GU n. 298 del 23-12-2005)

Note ISPRA

Tutte le attività di tipo industriale, medico di ricerca o legate alla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nelle quali è previsto l'impiego di materie radioattive o fissili, impongono necessariamente il trasporto dai luoghi di produzione di tali materie a quelli di utilizzazione e da questi ultimi verso i luoghi di trattamento e/o deposito dei rifiuti radioattivi.

La legislazione italiana stabilisce che il trasporto di materie radioattive e fissili speciali debba essere effettuato, salvo particolari esenzioni, da parte di vettori autorizzati (art. 5 Legge 31.12.1962, n. 1860 come modificato dal D.P.R. 30.12.1965, n. 1704).

L’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 230/95 stabilisce l’obbligo, per ogni vettore autorizzato al trasporto di materie radioattive, di inviare all’ISPRA un riepilogo dei trasporti effettuati con l’indicazione delle materie trasportate.

Il Decreto Ministeriale del 18/10/2005 del Ministero delle attività produttive, pubblicato sulla GU. n° 252 del 28/10/2005 ed emesso in attuazione dell’art. 21 comma 3 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, stabilisce i criteri applicativi e le modalità del riepilogo contenente i dati sui trasporti effettuati. L’art. 2 del sopra citato Decreto Ministeriale prevede inoltre che l’ISPRA renda disponibili sul proprio sito internet apposite linee guida per la preparazione e l’invio dei dati.

Altre info

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 18 ottobre 2005.pdf)Decreto 18 ottobre 2005
 
IT117 kB681

Tags: Chemicals Radioattivi

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Linea Guida Assogastecnici GMP   Gas alimentari 2024
Gen 06, 2025 78

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari 2024 ID 23253 | 06.01.2024 / Assogatecnici Giugno 2024 Il Comitato Gas Alimentari di Assogastecnici ha predisposto la presente Linea Guida per fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE sulle Buone Pratiche di… Leggi tutto
Gen 04, 2025 104

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23247 | 04.01.2025 Decreto 11 giugno 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 11.5 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.144 del 21.06.2024) Collegati[box-note]Decreto… Leggi tutto
Gen 04, 2025 126

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23246 | 04.01.2025 Decreto 10 dicembre 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.6 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.3 del 04.01.2025)… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Dic 23, 2024 141

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024 ID 23183 | Last update: 20.12.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 3121
Dic 17, 2024 161

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 ID 23137 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 89179

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto