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Decreto 21 febbraio 2025

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Decreto 21 febbraio 2025 / Prestazione universale assistenziale persone anziane non autosufficienti

ID 23865 | 23.04.2025

Decreto 21 febbraio 2025 

Istituzione di una prestazione universale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, per il sostegno della domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti. 

(GU n.93 del 22.04.2025)
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Art. 1. Prestazione universale

1. È istituita, in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33».

2. Per consentire l’avvio della sperimentazione di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità attuative e operative della prestazione universale, dei relativi controlli e dell’eventuale revoca, nonché le connesse attività preparatorie e organizzative, anche a carattere informativo, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2024.

3. Ai fini del comma 2, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere informativo, attraverso i canali di comunicazione istituzionale, nonché ogni altro strumento di comunicazione efficace in relazione alla prestazione universale e alle relative modalità di accesso.

4. L’INPS, con specifico riguardo alle persone anziane non autosufficienti, in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e d), del presente decreto e titolari dell’indennità di accompagnamento, può procedere ad inviare anche proattivamente comunicazioni informative in relazione alla prestazione universale e alle relative modalità di accesso.

Art. 2 Requisiti e beneficiari

1. La prestazione universale di cui all'art. 1 e' erogata dall'INPS ed e' riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti:

a) un'eta' anagrafica pari o superiore a 80 anni;
b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato secondo le modalita' di cui al comma 2;
c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', non superiore ad euro 6.000;
d) la titolarita' dell'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale di cui all'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

2. L'INPS provvede all'individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo di cui al comma 1, lettera b), sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

3. Il beneficiario deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Ai fini della verifica del mantenimento del requisito ISEE di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, l'INPS accerta, successivamente alla scadenza del periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la presenza di un ISEE in corso di validita'. In caso di mancata presentazione di una nuova DSU, l'erogazione del beneficio e' sospesa e la stessa riprende regolarmente, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione della nuova DSU da parte del richiedente, correttamente attestata, e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1.

4. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2025, in assenza di un ISEE in corso di validita', la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno e' effettuata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validita' per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi. Per le domande presentate fino al mese di febbraio 2026 e per quelle in corso di pagamento, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno e' realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2025, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validita' per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi.

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