Interpello ambientale 17.04.2025 - Conclusioni migliori tecniche disponibili grandi impianti di combustione
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Interpello ambientale 17.04.2025 - BAT grandi impianti di combustione
ID 23852 | 21.04.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale Valutazioni ed autorizzazioni ambientali
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 17.04.2025
Con nota che si riscontra codesta Provincia ha proposto un interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 in ordine ai più pertinenti BAT-AEL da considerare nel fissare i valori limite di emissione in caso di sostituzione della turbina a gas in una centrale termoelettrica a ciclo combinato soggetta ad AIA.
A riguardo, anche alla luce dell’esperienza relativa a procedimenti simili gestiti a livello statale, si riportano di seguito le considerazioni della scrivente direzione generale al fine di dare compiuto riscontro al citato interpello.
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Provincia di Cuneo ha richiesto un indirizzo in ordine alla possibilità di continuare a considerare “esistente” una centrale termoelettrica a ciclo combinato nella quale è progettata la sostituzione della sola turbina a gas. Ciò al fine di individuare le più pertinenti migliori tecniche disponibili di riferimento e conseguentemente i BAT-AEL applicabili.
Si rammenta che i BAT-AEL sono gli intervalli dei livelli emissivi che i documenti comunitari “Conclusioni sulle BAT” associano alle migliori tecniche disponibili di riferimento ed entro i quali devono essere generalmente collocati i valori limite di emissione, ai sensi dell’articolo 29.sexies, comma 4.bis, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Il quesito riveste carattere generale poiché si tratta di una casistica potenzialmente diffusa per la quale una trattazione uniforme risulta opportuna.
RIFERIMENTI NORMATIVI
La norma nazionale in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), alla luce delle modifiche introdotte con la direttiva 2010/75/UE, ha esplicitamente introdotto, con l’articolo 29.sexties, comma 4.bis, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, l’obbligo di fissare in autorizzazione (salvo esplicite deroghe) limiti di emissione scelti negli intervalli BAT-AEL indicati nei documenti comunitari Conclusioni sulle BAT, pubblicati dalla Commissione Europea.
Tali intervalli sono quelli tipicamente associati, per ciascun inquinante significativo, alle migliori tecniche disponibili di riferimento, individuate per lo specifico settore industriale durante la stesura dei documenti BREF nell’ambito del cosiddetto “processo di Siviglia” condotto dalla DG Ricerca della Commissione UE.
Peraltro, non di rado non è possibile individuare, per ciascun inquinante significativo, un solo intervallo BAT-AEL per l’intero settore, e in tali casi le Conclusioni sulle BAT riportano diversi BAT-AEL da applicare ai diversi sottosettori.
Per il caso oggetto dell’interpello sono pertinenti le conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione UE del 30 novembre 2021, nelle quali per le emissioni di NOx sono indicati diversi intervalli BAT- AEL in funzione, del combustibile utilizzato (gas naturale, gas siderurgici, off-gas chimici, gasolio, torba, lignite..), del tipo di combustore (turbine, motori, caldaie…) e dell’età della unità (nuova; esistente alla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT; già esistente nel 2003).
La connotazione dell’unità come nuova od esistente risulta pertanto rilevante sia per l’autorità competente sia per i gestori, poiché modifica il riferimento normativo da considerare.
In particolare nel caso specifico il riferimento è la tabella 24 riportata nella BAT 44 delle citate Conclusioni sulle BAT, che si richiama per memoria.
Il dubbio che muove l’interpello è la decisione sulla riga della tabella da prendere a riferimento che potrebbe essere o la riga “Turbine a gas messe in funzione non oltre il 27 novembre 2003, o turbine a gas esistenti per uso di emergenza e in funzione < 500 ore/anno” oppure differenziata per tipo di assetto applicando al ciclo combinato quella relativa alle “Nuove CCGT” o quella relativa a “CCGT esistenti con consumo totale netto di combustibile ≥ 75 %”, mentre in assetto della centrale a ciclo aperto la riga di riferimento potrebbe essere quella relativa a “Nuove OCGT”, o a “OCGT esistenti (escluse le turbine per applicazioni con trasmissione meccanica) - Tutte eccetto gli impianti in funzione < 500 ore/anno”.
[...]
CONSIDERAZIONI
Nel caso illustrato dalla provincia di Cuneo l’intervento è limitato solo ad un componente (la turbina) del gruppo turbogas, e non interessa altre unità dell’installazione (come le eventuali caldaie ausiliarie).
Risulta, pertanto, essenziale comprendere se l’intervento progettato (la sostituzione della turbina a gas) si configura come un completo rifacimento dell’unità “gruppo turbogas”, ovvero solo una manutenzione, se pure straordinaria, di una componente della “unità di combustione” i cui risultati (in termini prestazionali) rimangono significativamente limitati dalle componenti non sostituite, anche considerando che in alcuni casi la sostituzione di tali ulteriori componenti potrebbe non essere possibile (ad esempio per vincoli VIA o palese insostenibilità economica).
A riguardo la valutazione spetta all’autorità competente che, valutando caso per caso, deve apprezzare la portata dell’intervento e dunque decidere se connotarlo come modifica (verosimilmente non sostanziale in quanto comunque migliorativa) o istanza di completo rifacimento di una unità (con richiesta di applicazione delle BAT previste per nuove unità).
Si aggiunge che questo Ministero, poichè competente al rilascio di AIA per centrali di potenza superiore ai 300 MW termici, ha autorizzato in vari casi interventi di sostituzione di turbine a gas, connotandoli di volta in volta o “modifiche” o “riesame su istanza di completo rifacimento di unità” con valutazioni sviluppate caso per caso analizzando il progetto assieme al gestore.
RISPOSTA ALL’INTERPELLO
Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta al quesito posto con l’interpello in oggetto.
Quesito - Si richiede quali siano i valori limite da rispettare per un CCGT esistente al 2003, per il quale è prevista la sostituzione della sola turbina a gas con una turbina nuova di ultima generazione, ad elevata efficienza (TG), mentre la parte di generatore di vapore a recupero (GVR), ad eccezion fatta per l’aggiunta del ricircolo sui fumi che viene realizzato al fine di mantenere le condizioni di funzionamento della caldaia analoghe a quelle attuali, rimane invariata nelle sue caratteristiche principali, in particolare non vendono modificate le parti a pressione quali tubazioni, corpi cilindrici, banchi di scambio, nonché le parti strutturali in carpenteria e di contenimento.
L’autorità competente, previo confronto con il gestore, deve valutare se l’intervento si configura come completo rifacimento dell’unità, in tal caso le BAT di riferimento diverranno quelle relative ad impianti nuovi (righe “Nuove CCGT” o “Nuove OCGT” della su riportata tabella).
In caso contrario, se le prestazioni rimangono significativamente condizionate dalle componenti tecnologiche non modificate (o addirittura non modificabili), le BAT di riferimento rimangono quelle relative ad impianti esistenti, ovvero quelle in precedenza utilizzate nel definire i contenuti dell’AIA vigente.
Ciò ferma restando la facoltà per l’autorità competente di definire i valori limite di emissione utilizzando a riferimento l’intero intervallo dei BAT-AEL e in prospettiva (alla luce di quanto introdotto dalla direttiva UE 2024/1785) giustificando la scelta di valori limite non allineati con quelli più ambiziosi posti a riferimento.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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Risposta prot. 74316 del 17.04.2025.pdf |
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Interpello prot. 28062 del 13.02.2024.pdf |
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