Circolare Min Interno Prot. n. 12116 del 18 aprile 2025
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Circolare Min Interno Prot. n. 12116 del 18 aprile 2025
ID 23870 | 25.04.2025 / In allegato
Ministero dell'Interno
Assolvimento dell’obbligo di esibizione dei documenti. Possibilità di utilizzare il documento informatico
(Prot. 300/STRAD/1/0000012116.U/2025 del 18 aprile 2025)
Sono pervenuti alcuni quesiti in merito alla possibilità di soddisfare, in sede di controllo su strada, l’obbligo di esibizione della documentazione attestante la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro tra il conducente e l’impresa di trasporto viaggiatori che svolge servizi di linea o servizi di noleggio con conducente attraverso documenti in formato digitale.
L’obbligo di comprovare il rapporto di lavoro sussistente tra l’impresa di trasporto viaggiatori ed il conducente che effettua il servizio è previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 285/2005 per i servizi di linea e dall’art. 6, comma 2, della legge n. 218/2003 per i servizi di noleggio con conducente.
Entrambe le norme prevedono, quale modalità per comprovare il predetto rapporto, l’utilizzo della dichiarazione di cui all’art. 47 del dPR n. 445/2000.
Le modalità attraverso le quali possono essere rese le dichiarazioni di cui al predetto art. 47 sono indicate dall’art. 38 del medesimo decreto, le cui disposizioni devono essere integrate dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD).
Il citato articolo 65, per la legittima presentazione di istanze o dichiarazioni in via telematica, prevede che le stesse siano sottoscritte mediante una delle modalità di formazione del documento digitale indicate dall’art. 20 del CAD.
In considerazione della valenza generale delle disposizioni del CAD, aventi lo scopo di digitalizzare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese e dell’applicabilità delle stesse a tutti i rapporti tra amministrazioni pubbliche e cittadini, nonché del processo di dematerializzazione e digitalizzazione, si ritiene che l’obbligo di esibizione dei documenti, in sede di controllo, possa essere sempre soddisfatto in formato digitale quando gli stessi rispettino i requisiti indicati dal capo II del CAD per la formazione del documento informatico e dalle relative linee guida adottate da AGID ai sensi dell’art. 71 del medesimo codice.
Analogamente, ai sensi dell’art. 22 del CAD, il documento digitale derivante da un documento nativo analogico ha la medesima efficacia quando la sua conformità al documento analogico di cui è copia è garantita mediante l’apposizione della firma digitale.
Qualora vengano esibiti documenti informatici prodotti in modo non conforme alle disposizioni del CAD e alle citate linee guida, l’organo di controllo potrebbe non riconoscere l’efficacia probatoria degli stessi, dando evidenza delle motivazioni che giustificano il mancato riconoscimento della validità.
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