Schema Dlgs requisiti tecnici navi navigazione interna | Direttiva UE 2016/1629
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Schema Dlgs requisiti tecnici navi navigazione interna: attuazione Direttiva UE 2016/1629
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE
Atto del Governo: 031
Lo schema di decreto si compone di 26 articoli e IX allegati.
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ART. 1 (Finalità)
Il presente decreto stabilisce i requisiti tecnici delle unità navali addette alla navigazione interna, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione.
Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali addette alla navigazione interna nel territorio nazionale indicato nell'allegato I:
a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
b) navi per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a l 00 metri cubi, indipendentemente dalla lunghezza;
c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure destinati alla propulsione in formazione di coppia delle navi di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;
d) navi da passeggeri;
e) galleggianti speciali.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:
a) navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o di un canale;
b) unità navali militari, nonché unità e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
c) navi addette alle navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, che navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea;
d) navi addette alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando entrano temporaneamente nelle acque interne, purché provviste almeno di:
1) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all'articolo 3, comma l, lettera c), numero l), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione di cui all'articolo 3, comma l, lettera c), numero 2);
2) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all'articolo 3, comma l, lettera c), numero 3), o un certificato equivalente;
3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
e) navi addette alla navigazione marittima, quando entrano temporaneamente nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri l) e 2) della lettera d), in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
ART. 8 (Certificato europeo della navigazione interna)
l. Le unità navali di cui all'articolo 2, comma l, sono munite del certificato europeo della navigazione interna, rilasciato dall'autorità competente di cui all'allegato VI, secondo il modello previsto nell'allegato VII ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. Il certificato è appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone navigabili degli Stati membri dell'Unione europea previste dall'articolo 4 della direttiva 2016/1629/UE, tenuto conto degli allegati III e IV. II certificato è tenuto a bordo dell'unità navale.
2. Il certificato europeo della navigazione interna può essere modificato secondo quanto stabilito dall'articolo 2.07 dell'allegato V.
3. Prima dell'entrata in servizio dell'unità navale, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, chiede il rilascio del certificato europeo della navigazione interna all'autorità competente di cui all'allegato VI, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
4. L'autorità competente di cui all'allegato VI rilascia, su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante, un certificato europeo della navigazione interna alle unità navali non soggette alle disposizioni del presente decreto nel caso in cui queste ultime soddisfano i requisiti stabiliti dall'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V.
5. L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell'allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all'allegato V del presente decreto è specificata nel certificato europeo. Nel caso in cui l'autorità competente ritiene che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l'unità navale può continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; i componenti o le parti nuove devono soddisfare i suddetti requisiti. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformità ai sensi del presente comma.
6. Un pericolo palese, ai sensi del comma 5, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'unità navale di cui all'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V. Le deroghe previste negli allegati II e V non vanno considerate come lacune che costituiscono un pericolo palese.
7. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, chiede all'autorità competente di cui all'allegato VI il rinnovo del certificato europeo delle navigazione interna prima della scadenza del suo periodo di validità. Il certificato è rinnovato a seguito dell'ispezione di cui all'articolo 6, comma 5, intesa a verificare che l'unità navale continua a essere confanne ai requisiti tecnici del presente decreto. L'autorità competente di cui all'allegato VI rinnova il certificato secondo quanto stabilito all'articolo 2.09 dell'allegato V.
8. A seguito della visita tecnica di cui all'articolo 6, comma 6, prima di un nuovo viaggio del! 'unità navale, è rilasciato un nuovo certificato europeo della navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche del! 'unità navale, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza.
Nel caso in cui il certificato precedente è stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui all'allegato VI infonna, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorità dello Stato membro dell'Unione europea che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo.
9. Al momento del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorità competente di cui all'allegato VI verifica che non siano stati già rilasciati validi certificati della navigazione interna da parte di altri Stati membri dell'Unione europea nonché validi certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto.
10. Il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna rilasciato alle unità navali di nuova fabbricazione è fissato dali 'autorità competente di cui all'allegato VI e non supera:
a) cinque anni per le navi da passeggeri e le unità veloci;
b) dieci anni per tutti gli altri tipi di unità navale.
11. Per le unità navali non di nuova fabbricazione, prima che la visita tecnica di cui all'articolo 6, comma 5, abbia luogo, il periodo di validità del certif1cato europeo della navigazione interna è stabilito caso per caso dall'autorità competente di cui all'allegato VI, in base ai risultati della visita stessa. La durata del certificato non può essere in ogni caso superiore ai periodi indicati al comma 10.
12. Il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna è annotato sul certificato.
13. In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante, la validità del certificato europeo della navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica dell'autorità competente di cui all'allegato VI. La proroga della validità è indicata su detto certificato, secondo quanto stabilito dall'articolo 2.09 dell'allegato V, e non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.
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Con la direttiva 2006/87 /CE era stata prevista l'armonizzazione dei due certificati della navigazione interna esistenti, vale a dire il certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e il certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato o rinnovato dopo il 30 dicembre 2008, attestante la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici di cui all'allegato II della stessa direttiva, attraverso l'aggiornamento periodico dei requisiti tecnici richiesti per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna, sulla base degli aggiornamenti e adeguamenti al progresso tecnico effettuati sugli allegati tecnici della "Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno" dalla competente Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno (CCNR). Tuttavia, il mantenimento dell'equivalenza tra le due serie di certificati si era rivelato difficile a causa delle differenze di quadri giuridici e procedure decisionali riscontrate nell'ambito dell'Unione. La mancanza di certezza giuridica e il potenziale rischio per la sicurezza della navigazione che ne sono derivati sono stati di stimolo per l'introduzione di requisiti tecnici uniformi regolarmente aggiornati per tutte le vie navigabili interne dell'Unione europea, stabiliti con la direttiva 2016/1629/UE. Il legislatore europeo, proprio per queste motivazioni, ha ritenuto necessario apportare modifiche alla previgente disciplina (direttiva 2006/87/CE), al fine di allinearla alla normativa internazionale di settore.
Il corpo regolamentare della direttiva (UE) 2016/1629 rimane, tuttavia, sostanzialmente aderente a quello già fissato con la precedente direttiva 2006/87/CE; rimane invariato, infatti, il campo di applicazione e la classificazione in quattro zone di navigazione interna, distinte secondo la dimensione della via navigabile e la pericolosità della navigazione, nonché la zona "R", relativa alle vie navigabili per le quali deve essere rilasciato un certificato ai sensi della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. L'allegato I della direttiva contiene l'elenco delle vie navigabili dell'Unione europea incluse nelle zone di navigazione interna 1, 2 e 3. Non essendo incluse in tale elenco, ai sensi dell'articolo 4, comma l, lettera a) della direttiva, le vie navigabili interne italiane rientrano nella zona 4, in analogia alla direttiva precedente. Rimangono, altresì, sostanzialmente invariati i requisiti tecnici previsti per le navi della navigazione interna, non più pubblicati in allegato alla direttiva (come nel caso della direttiva 2006/87/CE), ma adottati con regolamento tecnico a se stante.
La direttiva, oltre a prevedere un corpo tecnico comune per le navi della navigazione interna, prevede di delegare maggiori poteri alla Commissione europea per rendere più rapide, efficaci e snelle le procedure per l'armonizzazione delle norme e l'uniformità di trattamento dei cittadini dei diversi Stati membri. Vengono delegate alla Commissione europea competenze di esecuzione riguardo all'autorizzazione di talune deroghe ai requisiti tecnici per unità navali specifiche, al riconoscimento delle società di classificazione e all'approvazione di requisiti tecnici supplementari o ridotti per le navi operanti in alcune zone non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, ferma restando la possibilità per g)i Stati membri di esonerare parzialmente o di autorizzare deroghe totali o parziali per le unità navali che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate a quelle di altri Stati membri, per le quali è prevista la mera notifica alla Commissione europea. La direttiva (UE) 2016/1629 mantiene inoltre il riconoscimento degli organismi di classificazione riconosciuti, approvati e autorizzati entro il 6 ottobre 2016 per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 22/09 e dell'articolo IO della direttiva 2006/87/CE. Infine, per evitare obblighi sproporzionati o superflui, nella direttiva viene fornito un elenco di Stati membri esonerati dall'obbligo .della direttiva. Peraltro, in considerazione proprio del fatto che l'Italia non ha vie navigabili interne collegate a quelle di altri Stati membri, nonché del fatto che l'articolo 24, paragrafo l, lettera a), della direttiva 20 16/1629/UE consente, appunto, allo Stato membro di prevedere deroghe, anche totali, per le unità navali che navigano su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile di altri Stati membri, si è deciso di non recepii·e l'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/1629, che modifica la direttiva 2009/100/CE. Al momento, quindi, la materia, che risulta ancora disciplinata in ambito nazionale dal decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, a seguito della evoluzione normativa europea, avvenuta con la direttiva 2016/1629/UE è aggiornata con il presente schema di decreto.
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Fonte: Camera dei Deputati
Collegati:
Direttiva (UE) 2016/1629
Direttiva 2006/87/CE
Convenzione SOLAS
Convenzione MARPOL
Tags: Trasporto marittimo