Requisiti tecnici delle navi nelle acque interne
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Schema di recepimento direttiva (UE) 2016/1629
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti schema di recepimento della direttiva (UE) 2016/1629, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.
La delega legislativa al Governo contenuta nell’art. 1 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017 , n. 163) per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 deve essere esercitata entro il termine del 7 ottobre 2018; nella stessa data è fissato il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/1629.
Data termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/1629: 07 ottobre 2018.
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Estratto Schema di decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 Gennaio 2018
Articolo 1 Oggetto
Il presente decreto stabilisce:
a) i requisiti tecnici necessari ad assicurare la sicurezza delle unità navali in navigazione sulle vie navigabili interne di cui all'allegato 1; e
b) la classificazione di tali vie navigabili interne.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle seguenti unità navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale e indicate nell'allegato I:
a) navi di lunghezza (L) pari o superiore a 20 metri;
b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza (L), larghezza (B) e immersione (T) è
pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;
d) navi da passeggeri;
e) galleggianti speciali.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o canale;
b) alle navi da guerra;
c) alle navi adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, che:
i) navigano o si trovano nelle acque soggette a formazione di marea; oppure
ii) navigano temporaneamente sulle vie navigabili interne, purché provviste almeno di:
- un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o un certificato equivalente; un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973/78,
- nel caso di navi adibite alla navigazione marittima cui non si applicano la SOLAS, la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o la MARPOL, i certificati pertinenti e le marche di bordo libero prescritte dal diritto dei relativi Stati di bandiera,
- per le navi passeggeri cui non si applica alcuna delle convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 2009/45/CE e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, oppure
- per le imbarcazioni da diporto cui non si applica alcuna delle convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera che dimostri un livello
CAPO 2 CERTIFICATI PER LA NAVIGAZIONE
Articolo 4 Conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza
1. Le unità navali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che navigano sulle vie navigabili interne nazionali di cui all'allegato 1, sono costruite e mantenute conformemente ai requisiti stabiliti nel presente decreto.
2. La conformità di un'unità navale al paragrafo 1 è attestata da un certificato rilasciato in conformità del presente decreto.
Articolo 5 Certificati dell'Unione per la navigazione interna
1. I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rilasciati dall’Autorità competente come definita all’articolo 3, lettera u), conformemente al presente decreto. Al momento del rilascio di un certificato dell'Unione per la navigazione interna, l’Autorità competente verifica che all'unità navale in questione non sia già stato rilasciato un certificato valido di cui all'articolo 6.
2. I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono redatti conformemente al modello di cui all'allegato II.
3. L'elenco delle autorità competenti per il rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna è contenuto all’articolo 17 del presente decreto. Ogni modifica di tale elenco è stabilita con successivo decreto dell’Amministrazione, e notificata entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale alla Commissione europea.
4. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato alle unità navali in seguito a un'ispezione tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'unità navale e intesa a verificare che la stessa unità sia conforme ai requisiti degli allegati II e V.
5. Le procedure per la presentazione di una richiesta di ispezione e la determinazione del luogo e della data della medesima rientrano nei poteri delle autorità competenti che rilasciano il certificato dell'Unione per la navigazione interna. L'Amministrazione, con successivo decreto da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, stabilisce quali documenti devono essere presentati all’Autorità competente per il rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna.
L’Autorità competente stabilisce la procedura di accettazione ed esame dell’istanza in modo da assicurare che l'ispezione possa aver luogo entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta.
6. Le Autorità competenti rilasciano, su richiesta del proprietario dell'unità navale o del suo rappresentante, un certificato dell'Unione per la navigazione interna a unità navali che non sono soggette al presente decreto se le unità navali in questione soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto.
Articolo 6 Obbligo di certificato
Le unità navali, comprese nel campo di applicazione del presente decreto, che navigano sulle vie navigabili interne nazionali devono essere avere a bordo i seguenti documenti originali:
- un certificato dell'Unione per la navigazione interna, compresi, se del caso, i certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, oppure un certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna;
- nel caso si effettui un trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne, la documentazione prevista dalla normativa applicabile.
Articolo 7 Certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna
[...]
Articolo 8 Certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna
Articolo 9 Validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna
Articolo 10 Proroga eccezionale della validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna
Articolo 11 Rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna
Articolo 12 Sostituzione dei certificati dell'Unione per la navigazione interna
Articolo 13 Modifiche o riparazioni di rilievo delle unità navali
Articolo 14 Rifiuto di rilascio o rinnovo e revoca dei certificati dell'Unione per la navigazione interna
Articolo 15 Riconoscimento di certificati per la navigazione di unità navali di paesi terzi
Articolo 16 Registri dei certificati
CAPO 3 IDENTIFICAZIONE DELLE NAVI, ISPEZIONI E REQUISITI TECNICI MODIFICATI
Articolo 17 Numero unico europeo di identificazione delle navi
Articolo 18 Banca dati europea degli scafi
Articolo 19 Conduzione delle ispezioni tecniche
1. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 effettuano le ispezioni iniziali, periodiche, speciali e volontarie a cui il presente decreto fa riferimento.
2. Le autorità competenti possono esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dall'ispezione tecnica se da un attestato valido, rilasciato da una società di classificazione riconosciuta in conformità dell'articolo 20, risulta che l'unità navale soddisfa, in tutto o in parte, i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V.
3. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorità competenti ad effettuare le ispezioni tecniche, compresa qualsiasi modifica a tale elenco, al fine di consentire alla Commissione la tenuta di un elenco aggiornato delle autorità competenti e degli organismi di controllo in un idoneo sito web.
4. Le autorità competenti si conformano ai requisiti specifici in materia di organismi di controllo e di richieste di ispezioni ai sensi degli allegati II e V.
Articolo 20 Riconoscimento delle società di classificazione
Articolo 21 Controllo di conformità
Articolo 22 Requisiti tecnici modificati per determinate zone
Articolo 23 Deroghe per determinate categorie di unità navali
Articolo 24 Uso delle nuove tecnologie e deroghe per unità navali specifiche
Articolo 25 Difficoltà
Articolo 26 Registro degli impianti di tipo approvato
CAPO 4 DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27 Disposizioni transitorie relative all'uso di documenti
Articolo 28 Unità navali escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 82/714/CEE
Articolo 29 Adeguamento degli allegati
Articolo 30 Oneri
Articolo 31 Sanzioni
Articolo 32 Abrogazione
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. I riferimenti al decreto abrogato si intendono fatti al presente decreto, e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
Articolo 33 Entrata in vigore
Articolo 34 Disposizioni finanziarie
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ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato I: Elenco delle vie navigabili interne della Repubblica Italiana suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4
Allegato II: Requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali delle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e 4
Allegato III: Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici supplementari applicabili alle unità navali sulle vie navigabili interne delle zone 1 e 2 e della zona non collegata 3
Allegato IV: Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti applicabili alle unità navali sulle vie navigabili interne delle zone 3 e 4
Allegato V: Disposizioni procedurali dettagliate
Allegato VI: Società di classificazione
Allegato VII: Tavola di concordanza
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26.01.2018 Consultazione pubblica - Requisiti tecnici delle navi nelle acque interne
La consultazione è finalizzata alla verifica delle esigenze e alla valutazione del grado di accoglimento delle opzioni di recepimento della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La consultazione pubblica riguarda nello specifico le disposizioni:
- per il recepimento della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;
- per la modifica conseguente dei relativi strumenti normativi secondari attualmente vigenti o che abbiano già iniziato l’iter legislativo.
Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 12 febbraio 2018.
Fonte: MIT
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Tags: Trasporto marittimo