Direttiva (UE) 2025/794
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Direttiva (UE) 2025/794 / Modifiche Direttive CSDDD e CSRD
ID 23820 | 16.04.2025
Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.
GU L 2025/794 del 16.4.2025
Entrata in vigore: 17.04.2025
Recepimento IT: 31.12.2025
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Articolo 1 Modifiche della direttiva (UE) 2022/2464
L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 è così modificato:
a) il primo comma è così modificato:
i) alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:»;
ii) alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva:»;
b) il terzo comma è così modificato:
i) alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:»;
ii) alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva:».
Articolo 2 Modifica della direttiva (UE) 2024/1760
All’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 luglio 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni:
a) a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 3 000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 000 000 EUR nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2029 o successivamente a tale data;
b) a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 900 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio antecedente all’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2029 o successivamente a tale data;
c) a decorrere dal 26 luglio 2029 per quanto riguarda tutte le altre società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2030 o successivamente a tale data.».
Articolo 3 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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