Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984
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Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984
ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato
Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica
L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dispone che, sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura, deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza rispondente ai requisiti indicati nel seguito dell'articolo stesso. Poiché il legislatore non precisa dove esattamente la predetta valvola deve essere collocata, l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ha posto il quesito al fine di superare alcune difformi valutazioni emerse in sede di attività di vigilanza congiunta negli impianti ferroviari. La questione è stata esaminata dalla Commissione Consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni, di cui all'art. 393 del citato D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, la quale ha espresso il parere che la valvola di sicurezza deve essere inserita non sul cannello, ma sulla derivazione.
Detta valvola, la quale deve essere rispondente ai requisiti indicati nella norma, va inserita subito dopo il manicotto e deve costituire apparecchiatura di insieme con la derivazione. Questo Ministero, condivide il parere dell'Organo collegiale. Invero, da una attenta lettura del capoverso dell'art. 253 si evince che la valvola deve essere inserita sulle derivazioni dei gas nel cannello di saldatura e ciò in quanto la funzione di alimentazione dei gas nel cannello è propria delle derivazioni. Una diversa interpretazione del testo condurrebbe a considerare "derivazioni" il punto di confluenza dei condotti dei gas medesimi nel cannello, il che non appare esatto e porterebbe ad una evidente forzatura del senso logico della frase. Se, dunque, l'interpretazione è corretta ne consegue che la derivazione, da una tubazione principale, da un gasometro, o da bombole di gas, adduce il gas combustibile a mezzo, appunto, di una tubazione "derivata" - sino nel cannello.
La derivazione, pertanto, va individuata in un tratto di tubazione e non in un tratto dell'impianto di saldatura. Individuato, come si è detto, l'esatto significato di "derivazione" è da dire che, in effetti, il legislatore non precisa esattamente in quale punto, lungo la tubazione, la valvola debba essere collocata. Dall'esame, però, dei requisiti previsti alla lettera a) dell'articolo in questione, si evidenzia che la valvola deve impedire il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile e, pertanto, pur se non viene indicato un preciso punto di inserimento nel tratto della derivazione, appare evidente come per conseguire il risultato imposto dal legislatore non vi sia molto margine di scelta discrezionale. Infatti, se la valvola non viene inserita il più a valle possibile della tubazione di derivazione, non sarà scongiurato il rischio che il gas comburente possa affluire nella tubazione rimasta a valle della valvola medesima. Tenendo conto che la tubazione della derivazione finisce in corrispondenza del cannello, dove appunto i tubi dell'ossigeno e del gas combustibile si innestano negli attacchi dei condotti relativi nel cannello di saldatura, evidentemente la valvola deve essere inserita nel tratto di congiunzione del tubo del gas combustibile con il condotto del cannello, ovverosia - allo scopo di ridurre al minimo il rischio di infortuni - subito dopo il manicotto.
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