Slide background




Decreto Legislativo 7 settembre 2018 n. 114

ID 6965 | | Visite: 3654 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/6965

D lgs 114 2018

Decreto Legislativo 7 settembre 2018 n. 114 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. 

(GU Serie Generale n.232 del 05-10-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/2018

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti tecnici delle unità navali addette alla navigazione interna, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Ferma restando la necessità di mantenere un adeguato livello di sicurezza per tutte le unità navali adibite alla navigazione interna, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali nuove, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera v) , nelle vie d’acqua interne indicate nell’allegato I:
a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
b) navi per le quali il prodotto tra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;
d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unità considerate al comma 2, lettera a) ;
e) galleggianti speciali.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:
a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall’autorità competente;
b) unità navali militari, nonché unità e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando in navigazione nelle acque interne, purché provviste almeno di:
1) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) , numero 1), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) , numero 2); 2) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) , numero 3), o un certificato equivalente;
3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui  ai numeri 1) e 2);
4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
d) unità navali adibite alla navigazione marittima, quando in navigazione nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c) , in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

[...]

Art. 8. Certificato europeo della navigazione interna

1. Le unità navali di cui all’articolo 2, comma 1, sono munite del certificato europeo della navigazione interna, rilasciato dall’autorità competente di cui all’allegato VI, secondo il modello previsto nell’allegato VII ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. Il certificato è appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone navigabili degli Stati membri dell’Unione europea previste dall’articolo 4 della direttiva 2016/1629/UE, tenuto conto degli allegati III e IV. Il certificato è tenuto a bordo dell’unità navale.
2. Il certificato europeo della navigazione interna può essere modificato secondo quanto stabilito dall’articolo 2.07 dell’allegato V.
3. Prima dell’entrata in servizio dell’unità navale, il proprietario, l’armatore, o il loro rappresentante, chiede il rilascio del certificato europeo della navigazione interna all’autorità competente di cui all’allegato VI, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 4.
4. L’autorità competente di cui all’allegato VI rilascia, su richiesta del proprietario, dell’armatore dell’unità navale, o del loro rappresentante, un certificato europeo della navigazione interna alle unità navali non soggette alle disposizioni del presente decreto nel caso in cui queste ultime soddisfano i requisiti stabiliti dall’allegato II e le disposizioni amministrative di cui all’allegato V.
5. L’eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell’allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all’allegato V del presente decreto è annotata nel certificato europeo. Nel caso in cui l’autorità competente ritiene che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l’unità navale può continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati. I componenti o le parti nuove devono soddisfare i suddetti requisiti. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformità ai sensi del presente comma.
6. Un pericolo palese, ai sensi del comma 5, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell’unità navale di cui all’allegato II e le disposizioni amministrative di cui all’allegato V. Le deroghe previste negli allegati II e V non vanno considerate come lacune che costituiscono un pericolo palese.
7. Il proprietario, l’armatore dell’unità navale, o il loro rappresentante, chiede all’autorità competente di cui all’allegato VI il rinnovo del certificato europeo della navigazione interna prima della scadenza del suo periodo di validità. Il certificato è rinnovato a seguito dell’ispezione di cui all’articolo 6, comma 5, intesa a verificare che l’unità navale continua a essere conforme ai requisiti tecnici del presente decreto. L’autorità competente di cui all’allegato VI rinnova il certificato secondo quanto stabilito all’articolo 2.09 dell’allegato V.
8. A seguito della visita tecnica di cui all’articolo 6, comma 6, prima di un nuovo viaggio dell’unità navale, è rilasciato un nuovo certificato europeo della navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche dell’unità navale, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza.
Nel caso in cui il certificato precedente è stato
rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente di cui all’allegato VI informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l’autorità dello Stato membro dell’Unione europea che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo.
9. Al momento del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l’autorità competente di cui all’allegato VI verifica che non siano stati già rilasciati validi certificati della navigazione interna da parte di altri Stati membri dell’Unione europea nonché validi certificati di cui all’articolo 9, comma 1, del presente decreto.
10. Il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna rilasciato alle unità navali nuove è fissato dall’autorità competente di cui all’allegato VI e non supera:
a) cinque anni per le navi da passeggeri e le unità veloci;
b) dieci anni per tutti gli altri tipi di unità navale.
11. Il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna è annotato sul certificato.
12. In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario, dell’armatore dell’unità navale, o del loro rappresentante, la validità del certificato europeo della navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica dell’autorità competente di cui all’allegato VI. La proroga della validità è indicata su detto certificato, secondo quanto stabilito dall’articolo 2.09 dell’allegato V, e non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

_______

Aggiornamenti all'atto:

Decreto 31 ottobre 2018

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Legislativo 7 settembre 2018 n. 114.pdf)Decreto Legislativo 7 settembre 2018 n. 114
 
IT726 kB696

Tags: Trasporto marittimo

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Set 15, 2023 655

Circolare Prot. n. 26897 del 14 settembre 2023

Circolare Prot. n. 26897 del 14 settembre 2023 ID 20406 | 15.09.2023 Oggetto: Questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale ADR 2023 per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada. Si comunica che è stato predisposto il testo dei questionari… Leggi tutto
Set 11, 2023 883

Circolare Prot. n. 30769 del 5 settembre 2023

Circolare Prot. n. 30769 del 5 settembre 2023 MINISTERO DELL'INTERNODIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZADirezione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato OGGETTO: Legge 10 agosto 2023, n. 103, di conversione con… Leggi tutto
Regolamento di esec   UE  2023 1694
Set 08, 2023 939

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 / Revisione specifiche tecniche di interoperabilità ferroviaria (STI) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1300/2014, (UE)… Leggi tutto
Regolamento di esec   UE  2023 1695
Set 08, 2023 857

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 / STI "controllo-comando" ferrovie UE ID 20362 | 08.09.2023 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione del 10 agosto 2023 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2023 1693
Set 08, 2023 788

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 ID 20361 | 08.09.2023 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione del 10 agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del… Leggi tutto
Set 04, 2023 526

Circolare prot. n. 19259 del 22 giugno 2023

Circolare prot. n. 19259 del 22 giugno 2023 OGGETTO: Abilitazioni CQC per trasporto di merci e di persone, recanti date di scadenza di validità tali che, tra l'una e l'altra, vi è un intervallo superiore a dodici mesi: possibilità di allineare le due date di scadenza. Collegati[box-note]Carta di… Leggi tutto
Set 04, 2023 716

Circolare prot. n. 30382 del 30 agosto 2023

Circolare MIT prot. n. 30382 del 30 agosto 2023 / Registro unico telematico dei veicoli fuori uso / Fase sperimentale dal 27.07.2023 (limitata) ID 20324 | 04.09.2023 / In allegato MINISTERO DELL'INTERNODIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZADirezione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria,… Leggi tutto
International Code of Signals  2005 Ed
Ago 29, 2023 120

International Code of Signals

International Code of Signals / Ed. 2005 US ID 20263 | 29.08.2023 The Code is intended for communications between ships, aircraft and authorities ashore during situations related essentially to the safety of navigation and persons; it is especially useful when language difficulties arise. The Code… Leggi tutto
Ago 28, 2023 102

Circolare MIT prot. 9200 del 11 luglio 2023

Circolare MIT prot. 9200 del 11 luglio 2023 / Serie Merci Pericolose: n. 45/2023 ID 20261 | 29.08.2023 / In allegato ARGOMENTO: Decreto dirigenziale n° 724/2023 in data 14/06/2023 - Modifica dell’Allegato 1 (Norme di sicurezza e procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione… Leggi tutto

Più letti Trasporto

Convezione STWC
Nov 22, 2021 37618

Convenzione STCW

in IMO
Convezione STCW ’78 Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare Lo scopo principale della convenzione è promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione della ambiente marino stabilendo di comune… Leggi tutto
D P R  16 dicembre 1992 n  495
Apr 19, 2021 13030

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993(GU n.303 del 28-12-1992 - SO n. 134 ) Allegati i testi consolidati (Riservati Abbonati Trasporto ADR):- Versione aggiornata al 17.06.2019- Versione… Leggi tutto
Mag 01, 2017 13004

D.P.R. 4 giugno 1997 n. 448

Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997 n. 448 Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione.GU n. 301 del… Leggi tutto
Nov 22, 2021 12831

IGC Code

in IMO
IGC Code (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) ID 3631 | 14.02.2017 The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), adopted by resolution MSC.5(48),has been mandatory under… Leggi tutto