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Orientamenti sugli aspetti del riscaldamento e del raffrescamento direttiva (UE) 2018/2001

ID 23817 | | Visite: 207 | Documenti Ambiente UEPermalink: https://www.certifico.com/id/23817

Orientamenti sugli aspetti del riscaldamento e del raffrescamento

Orientamenti sugli aspetti del riscaldamento e del raffrescamento Direttiva (UE) 2018/2001

ID 23817 | 15.04.2025 / In allegato

Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aspetti del riscaldamento e del raffrescamento negli articoli 15 bis, 22 bis, 23 e 24 della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413

C/2024/5043

GU C/2025/2238 del 15.04.2025

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La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ed è in vigore dal 20 novembre 2023, ha introdotto modifiche del quadro legislativo che disciplina le energie rinnovabili fino al 2030 e oltre. Nei presenti orientamenti la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili del 2018 è denominata «direttiva Rinnovabili» e la direttiva riveduta è denominata «direttiva Rinnovabili riveduta» o «direttiva riveduta».

La revisione della direttiva Rinnovabili è un pilastro del Green Deal europeo e delle strategie REPowerEU attraverso cui l’Unione ambisce a combattere i cambiamenti climatici e ridurre la propria dipendenza energetica dalla Russia. La direttiva Rinnovabili riveduta aumenta notevolmente il livello di ambizione in materia di energie rinnovabili, non solo innalzando l’obiettivo vincolante che l’Unione deve raggiungere collettivamente entro il 2030 dal 32 % al 42,5 % (con l’aspirazione a raggiungere il 45 %), ma anche integrando e rafforzando gli obiettivi parziali per le energie rinnovabili da conseguire in vari settori, compreso quello del riscaldamento e del raffrescamento.

Il riscaldamento e il raffrescamento consumano circa la metà dell’energia consumata nell’Unione. In questo settore la quota di energia rinnovabile, tuttora proveniente per lo più dalla biomassa, è cresciuta meno rapidamente rispetto a quanto avvenuto nella produzione di energia elettrica.

Al fine di intensificare la decarbonizzazione di questo settore, la direttiva riveduta ha rafforzato le disposizioni esistenti volte a promuovere la diffusione delle energie rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e nel teleriscaldamento e teleraffrescamento (rispettivamente gli articoli 23 e 24) introducendo nuovi obblighi e misure. Ha inoltre introdotto due nuove disposizioni per promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile nei settori dell’edilizia e dell’industria (rispettivamente i nuovi articoli 15 bis e 22 bis), entrambe strettamente collegate alle disposizioni in materia di riscaldamento e raffrescamento.

La Tabella 1 offre una rassegna generale della struttura dei diversi obiettivi di riscaldamento e al raffrescamento. La presente comunicazione mira ad agevolare l’attuazione dei nuovi obblighi e delle nuove misure contenuti nelle suddette disposizioni chiarendo in particolare la portata, la struttura e il computo degli obiettivi di cui agli articoli 15 bis, 22 bis, 23 e 24 della direttiva riveduta e la definizione di «calore e freddo di scarto» di cui all’articolo 2, paragrafo 9. Alcuni obblighi riguardano i nuovi obblighi di comunicazione sulle statistiche dell’energia. Anche se il primo anno di riferimento per la comunicazione ufficiale in SHARES sulla base della direttiva Rinnovabili riveduta sarà il 2025, gli Stati membri possono usare fin da oggi per questo calcolo la versione provvisoria dello strumento SHARES aggiornato, con largo anticipo rispetto al 21 maggio 2025, data di recepimento della direttiva Rinnovabili riveduta. Il riquadro 1 approfondisce questo aspetto.

La presente comunicazione è un mero documento di orientamento per il recepimento e l’attuazione della direttiva Rinnovabili riveduta e non va usata per interpretare altri atti giuridici.

Soltanto gli atti legislativi dell’UE hanno efficacia giuridica. L’interpretazione autentica della normativa deve discendere dal testo della direttiva e direttamente dalle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.

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Indice

1. Introduzione

2. Definizione di calore e freddo di scarto nella direttiva Rinnovabili

3. Computo della quota di energia rinnovabile di cui all’articolo 23
3.1. Analisi generale dell’articolo 23
3.2. Nuovi elementi dell’articolo 23
3.3. Aumento medio annuo
3.4. Flessibilità per il calore e il freddo di scarto e l’energia elettrica da fonti rinnovabili

4. Computo della quota di energia rinnovabile di cui all’articolo 24
4.1. Analisi generale dell’articolo 24
4.2. Nuovi elementi dell’articolo 24
4.3. Aumento annuo medio indicativo

5. Computo della quota di energia rinnovabile di cui all’articolo 15 bis
5.1. Analisi generale dell’articolo 15 bis
5.2. Quota nazionale indicativa
5.3. Portata dell’obiettivo
5.4. Flessibilità per il calore e il freddo di scarto

6. Computo della quota di energia rinnovabile di cui all’articolo 22 bis
6.1. Analisi generale dell’articolo 22 bis
6.2. Quota nazionale indicativa
6.3. Flessibilità per il calore e il freddo di scarto

Allegato A
Allegato B
Allegato C

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Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 bis Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’edilizia

1. Al fine di promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile nel settore dell’edilizia, gli Stati membri determinano una quota nazionale indicativa di energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030 che sia coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale dell’Unione nel 2030 nel settore dell’edilizia pari almeno al 49 %. I piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 includono la quota nazionale indicativa determinata dagli Stati membri e informazioni su come intendono raggiungerla.
2. Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini della quota nazionale indicativa paragrafo 1, fino a un limite del 20 % di tale quota. Se decidono di procedere in tal senso, la quota nazionale indicativa aumenta della metà della percentuale di calore e freddo di scarto conteggiata ai fini di tale quota.
3. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia nazionali e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno gli Stati membri introducono misure adeguate volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel parco immobiliare. Tali misure possono includere misure nazionali relative a incrementi sostanziali dell’autoconsumo di energia rinnovabile, alle comunità di energia rinnovabile, allo stoccaggio dell’energia a livello locale, alla ricarica intelligente e alla ricarica bidirezionale e ad altri servizi di flessibilità come la gestione della domanda, e in combinazione con miglioramenti dell’efficienza energetica relativi alla cogenerazione e importanti ristrutturazioni che aumentano il numero degli edifici a energia quasi zero e degli edifici che vanno oltre i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti a norma dell’articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.
Al fine di conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia nazionali e, se del caso, nei loro regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, gli Stati membri impongono l’uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete, negli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a un ammodernamento del sistema di riscaldamento, in conformità con la direttiva 2010/31/UE, laddove sia economicamente, tecnicamente e funzionalmente fattibile. Gli Stati membri consentono che tali livelli minimi siano soddisfatti mediante, tra l’altro, un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

Per gli edifici esistenti, il primo comma si applica alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l’obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici pubblici nazionali, regionali e locali svolgano un ruolo esemplare per quanto concerne la quota di energia rinnovabile utilizzata, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e all’articolo 5 della direttiva 2012/27/UE. Gli Stati membri possono consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo, tra l’altro, che i tetti degli edifici pubblici o misti pubblico-privato siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.
5. Ove ritenuto pertinente, gli Stati membri possono promuovere la cooperazione tra le autorità locali e le comunità di energia rinnovabile nel settore dell’edilizia, in particolare attraverso il ricorso agli appalti pubblici.
6. Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, gli Stati membri promuovono l’uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili e possono promuovere tecnologie innovative come i sistemi e le apparecchiature elettrificati di riscaldamento e raffrescamento intelligenti e basati sulle energie rinnovabili, integrati, se del caso, dalla gestione intelligente del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure adeguati quali le etichette energetiche sviluppate a norma del regolamento (UE) 2017/1369, gli attestati di prestazione energetica stabiliti ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2010/31/UE e altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello dell’Unione o nazionale, e garantiscono che siano fornite un’informazione e una consulenza appropriate sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi disponibili al fine di favorire l’aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e il passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili.

Articolo 22 bis Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’industria

1. Gli Stati membri si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell’industria indicativamente di almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto negli aumenti medi annui di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali, a condizione che il calore e il freddo di scarto siano alimentati da teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, escluse le reti che forniscono calore a un solo edificio o in cui tutta l’energia termica è consumata esclusivamente in loco e in cui l’energia termica non è venduta. Se decidono di procedere in tal senso, l’aumento medio annuo di cui al primo comma cresce della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto conteggiati.

Essi includono le politiche e le misure pianificate e adottate per raggiungere l’incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e le loro relazioni nazionale integrate per l’energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma dell’articolo 17 di tale regolamento.

Se l’elettrificazione è considerata un’opzione efficace sotto il profilo dei costi, tali politiche e misure promuovono l’elettrificazione dei processi industriali basata sulle energie rinnovabili. Tali politiche e misure puntano a creare condizioni di mercato favorevoli alla disponibilità di energie alternative da fonti rinnovabili economicamente valide e tecnicamente praticabili per sostituire i combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento industriale, con l’obiettivo di ridurre l’uso dei combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento a una temperatura inferiore a 200 °C. Nell’adottare tali politiche e misure, gli Stati membri tengono conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, dell’efficacia e della competitività internazionale e della necessità di affrontare gli ostacoli normativi, amministrativi ed economici.

Gli Stati membri assicurano che il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia almeno il 42 % dell’idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell’industria entro il 2030 e il 60 % entro il 2035. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le disposizioni seguenti:

a) per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell’idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso:

i) l’idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e biocarburanti;
ii) l’idrogeno prodotto dalla decarbonizzazione di gas industriale residuo e utilizzato per sostituire il gas specifico da cui è prodotto;
iii) l’idrogeno ottenuto come sottoprodotto o derivato da sottoprodotti negli impianti industriali;

b) per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell’industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e di biocarburanti;

c) per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all’allegato III.

Ai fini del quinto comma, lettera c), del presente paragrafo, per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti non inclusi nell’allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti, oppure se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO.

2. Gli Stati membri promuovono sistemi di etichettatura volontari per i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica. Tali sistemi di etichettatura volontari riportano la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione e prelavorazione delle materie prime, produzione e distribuzione, calcolata sulla base delle metodologie di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione o, di cui alla norma ISO 14067:2018.

3. Gli Stati membri indicano la quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica che prevedono di importare e di esportare nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate per l’energia e il clima presentate a norma dell’articolo 17 del medesimo regolamento. Sulla base di tale indicazione, la Commissione elabora una strategia dell’Unione per l’idrogeno importato e prodotto internamente con l’obiettivo di promuovere il mercato europeo dell’idrogeno nonché la produzione interna di idrogeno nell’Unione, sostenendo l’attuazione della presente direttiva e il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, tenendo debitamente conto della sicurezza dell’approvvigionamento e dell’autonomia strategica dell’Unione in materia di energia e di condizioni di parità sul mercato globale dell’idrogeno. Gli Stati membri indicano come intendono contribuire alla strategia nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle relazioni intermedie nazionali integrate per l’energia e il clima presentati a norma dell’articolo 17 del medesimo regolamento.

Articolo 23 Utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento

1. Al fine di promuovere l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro aumenta la quota di energia rinnovabile in tale settore di almeno 0,8 punti percentuali come media annuale calcolata per il periodo dal 2021 al 2025 e di almeno 1,1 punto percentuale come media annuale calcolata per il periodo dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota nazionale di consumo finale lordo di energia e calcolato secondo la metodologia indicata all’articolo 7.
Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini degli aumenti medi annui di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali. Se decidono di procedere in tal senso, l’aumento medio annuo cresce della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto conteggiati fino a un limite superiore di 1,0 punto percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3 punti percentuali per il periodo dal 2026 al 2030.

Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di conteggiare il calore e il freddo di scarto e della quantità stimata nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Oltre agli aumenti minimi annui di punti percentuali di cui al primo comma del presente paragrafo, ogni Stato membro si sforza di aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento dei punti percentuali indicativi aggiuntivi di cui all’allegato I bis della presente direttiva.

Gli Stati membri possono conteggiare l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento ai fini dell’aumento medio annuo di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali, a condizione che l’efficienza dell’unità di generazione di calore e di freddo sia superiore al 100 %. Se decidono di procedere in tal senso, l’aumento medio annuo cresce della metà dei punti percentuali di energia elettrica da fonti rinnovabili fino a un limite superiore di 1,0 punto percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3 punti percentuali per il periodo dal 2026 al 2030.

Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di conteggiare l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento mediante generatori di calore e di freddo la cui efficienza è superiore al 100 % ai fini dell’aumento annuo di cui al primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri includono le capacità stimate di energia elettrica da fonti rinnovabili delle unità di generazione di calore e di freddo la cui efficienza è superiore al 100 % nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri includono la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento mediante unità di generazione di calore e di freddo la cui efficienza è superiore al 100 % nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima presentate a norma dell’articolo 17 del medesimo regolamento.

1 bis. Per il calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e nel raffrescamento ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio nei due anni precedenti.
1 ter. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell’uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e includono, se del caso, un’analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia. Tale valutazione prende in considerazione le tecnologie disponibili ed economicamente praticabili per usi industriali e domestici nell’intento di fissare traguardi e misure per aumentare l’uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l’uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento al fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l’inquinamento atmosferico derivante dal riscaldamento e dal raffrescamento. Tale valutazione è conforme al principio dell’efficienza energetica al primo posto e si iscrive nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e accompagna la valutazione globale del riscaldamento e raffrescamento prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, nel calcolare la propria quota di energia rinnovabile destinata al settore del riscaldamento e del raffrescamento e l’aumento medio annuo in conformità di tale paragrafo, incluso l’aumento indicativo aggiuntivo di cui all’allegato I bis, ogni Stato membro:

b) qualora la sua quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento sia superiore al 60 % può considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo; e

c) qualora la sua quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento sia oltre il 50 % e fino al 60 %, può considerare la quota in questione come realizzazione della metà dell'aumento medio annuo.

Nel decidere quali misure adottare ai fini dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, gli Stati membri possono tener conto del rapporto costi-efficacia, in modo da considerare gli ostacoli strutturali legati alla quota elevata di utilizzo di gas naturale o al raffrescamento o a una dispersione degli insediamenti a bassa densità di popolazione.

Qualora tali provvedimenti comportino una diminuzione dell'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri lo comunicano, ad esempio mediante le loro relazioni intermedie integrate sull'energia e il clima ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1999, e forniscono alla Commissione una giustificazione che comprenda la scelta di misure di cui al presente paragrafo, secondo comma.

In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o ai locatari di edifici e alle PMI informazioni sulle misure efficaci in termini di costi e sugli strumenti finanziari al fine di migliorare l’uso delle energie da fonti rinnovabili nei sistemi di riscaldamento e di raffrescamento. Gli Stati membri forniscono le informazioni attraverso strumenti di consulenza accessibili e trasparenti.

3. Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono istituire e rendere pubblico un elenco di misure e possono designare e rendere pubbliche le entità incaricate dell'attuazione, quali i fornitori di combustibile, organismi pubblici o professionali che contribuiscano all'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1.

4. Per conseguire l’aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri si adoperano per attuare almeno due delle misure seguenti:

a) l’integrazione fisica dell’energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nelle fonti energetiche e nei combustibili destinati al riscaldamento e al raffrescamento;

b) l’installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, la connessione degli edifici a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti o l’utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;

c) misure corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, mediante sostegno alle misure d’installazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologie per le fonti di energia rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di installazione in materia di energie rinnovabili;

d) sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali, regionali e locali individuino il potenziale di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a livello locale, pianifichino e attuino progetti in materia di energia rinnovabile e infrastrutture e offrano consulenza in materia;

e) la creazione di quadri per la mitigazione del rischio al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e progetti relativi al calore e al freddo di scarto, consentendo, tra l’altro, il raggruppamento di progetti di minori dimensioni, nonché un collegamento più olistico di tali progetti con altre misure in materia di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia;

f) la promozione di accordi per l’acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili per consumatori aziendali e piccoli consumatori collettivi;

g) piani di sostituzione programmata delle fonti e dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili non compatibili con le fonti rinnovabili o piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe intermedie;

h) obblighi a livello regionale e locale in materia di pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili;

i) la promozione della produzione di biogas e della sua immissione nella rete del gas, in sostituzione del suo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

j) misure atte a promuovere l’integrazione della tecnologia di stoccaggio dell’energia termica nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento;

k) la promozione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento basate sulle energie rinnovabili, in particolare le comunità di energia rinnovabile, anche attraverso misure di regolamentazione, accordi di finanziamento e sostegno finanziario

l) altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari che contribuiscano all’installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e allo sviluppo di reti energetiche che forniscano energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento di edifici e industrie.

Nell’adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.

5. Gli Stati membri possono utilizzare le strutture già istituite in conformità degli obblighi nazionali di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e monitorare le misure di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Qualora le entità siano designate ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che il contributo di tali entità designate sia misurabile e verificabile e che le entità designate riferiscano ogni anno in merito:
a)
all'apporto totale dell'energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento;

b) all'apporto totale dell'energia da fonti rinnovabili fornita per il riscaldamento e il raffrescamento;

c) all'apporto di calore e freddo di scarto fornito per il riscaldamento e il raffrescamento;

d) alla quota dell'energia rinnovabile e del calore e freddo di scarto rispetto all'ammontare totale di energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; e

e) al tipo di fonte di energia rinnovabile.

Articolo 24 Teleriscaldamento e teleraffrescamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché ai consumatori finali siano fornite informazioni sulla prestazione energetica e sulla quota di energia da fonti rinnovabili dei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in un modo facilmente accessibile, ad esempio sulle bollette, sui siti web dei fornitori e su richiesta. Le informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili sono espresse almeno come percentuale del consumo finale lordo di energia nel riscaldamento e raffrescamento assegnata ai clienti di un dato sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento e includono informazioni sulla quantità di energia utilizzata per fornire un’unità di riscaldamento al cliente o all’utente finale.

2. Gli Stati membri adottano le misure e le condizioni necessarie per consentire ai clienti dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che non costituiscono teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti o che non sono tali entro il 31 dicembre 2025 sulla base di un piano approvato dall'autorità competente, di disconnettersi dal sistema risolvendo o modificando il contratto al fine di generare in proprio il riscaldamento o il raffrescamento da fonti rinnovabili.
Nel caso in cui sia collegata alla disconnessione fisica, la risoluzione del contratto può essere subordinata alla compensazione per costi causati direttamente dalla disconnessione fisica e per la parte non ammortizzata degli investimenti necessari per fornire calore e freddo al cliente in questione.

3. Gli Stati membri possono limitare il diritto di disconnettersi, risolvendo o modificando il contratto a norma del paragrafo 2, ai clienti che possono dimostrare che la soluzione alternativa prevista per la fornitura di riscaldamento o raffrescamento si traduce in un miglioramento significativo della prestazione energetica. La valutazione della prestazione energetica della soluzione alternativa può essere basata sull'attestato di prestazione energetica.

4. Gli Stati membri si adoperano per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento di 2,2 punti percentuali indicativi quale media annua calcolata per il periodo dal 2021 al 2030, partendo dalla quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento nel 2020, e stabiliscono le misure necessarie a tal fine nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. La quota di energia da fonti rinnovabili è espressa in termini di quota del consumo finale lordo di energia nel teleriscaldamento e teleraffrescamento adeguata a condizioni climatiche medie normali.
Gli Stati membri possono conteggiare l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nell’aumento medio annuo di cui al primo comma.

Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di conteggiare l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento ai fini dell’aumento annuo di cui al primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri includono le capacità stimate di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri includono la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima presentate a norma dell’articolo 17 del medesimo regolamento.

4 bis. Per il calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri utilizzano la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio nei due anni precedenti.
Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione dell’aumento medio annuo di cui al primo comma del paragrafo 4. Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 50 % e fino al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione della metà dell’aumento medio annuo di cui al primo comma del paragrafo 4.

Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 le misure necessarie all’attuazione dell’aumento medio annuo di cui al primo comma, paragrafo 4, del presente articolo.

4 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di capacità superiore a 25 MWth siano incoraggiati a connettere i fornitori terzi di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto o a offrire la connessione e l’acquisto di calore e freddo prodotti da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto da parte di fornitori terzi, sulla base di criteri non discriminatori stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro interessato, quando detti gestori sono soggetti a uno degli obblighi seguenti:

a) soddisfare la domanda di nuovi clienti;

b) sostituire la capacità esistente di produzione di calore o freddo;

c) ampliare la capacità esistente di produzione di calore o freddo.

5. Gli Stati membri possono consentire al gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di rifiutare la connessione e l’acquisto di calore o freddo da un fornitore terzo in tutti i casi seguenti:
a)
il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore e di freddo di scarto;

b) il calore o il freddo del fornitore terzo non soddisfa i parametri tecnici necessari per connettere e assicurare il funzionamento affidabile e sicuro del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

c) il gestore può dimostrare che la fornitura di tale accesso comporterebbe un aumento eccessivo del costo del calore o del freddo per i clienti finali rispetto al costo di utilizzo della principale fonte locale di calore o freddo con cui la fonte rinnovabile o il calore e il freddo di scarto sarebbero in competizione;

d) il sistema è un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente.

Gli Stati membri assicurano che il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che rifiuti di collegare un fornitore di calore o freddo ai sensi del primo comma fornisca all’autorità competente informazioni sui motivi del rifiuto e riguardo alle condizioni da soddisfare e alle misure da adottare nel sistema per consentire la connessione. Gli Stati membri assicurano l’esistenza di un processo adeguato per porre rimedio a rifiuti ingiustificati.

6. Gli Stati membri istituiscono, se necessario, un quadro di coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e le fonti potenziali di calore e freddo di scarto nei settori dell’industria e del terziario per promuoverne l’uso. Detto quadro di coordinamento assicura un dialogo sull’uso del calore e del freddo di scarto che coinvolga in particolare:

a) i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

b) le imprese del settore industriale e terziario che generano calore e freddo di scarto che possono essere recuperati economicamente tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, quali centri dati, impianti industriali, grandi edifici commerciali, impianti di stoccaggio dell’energia e trasporti pubblici;

c) amministrazioni locali responsabili della pianificazione e dell’approvazione di infrastrutture energetiche;

d) esperti scientifici che lavorano sui sistemi d’avanguardia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; e

e) comunità di energia rinnovabile coinvolte nel riscaldamento e nel raffrescamento.

7. Il diritto di disconnettersi risolvendo o modificando un contratto a norma del paragrafo 2 può essere esercitato da singoli clienti, da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti. Per i condomini, una tale disconnessione può essere praticata soltanto a livello dell'intero edificio, conformemente alla legge applicabile all'abitazione.

8. Gli Stati membri istituiscono un quadro nel quale i gestori di sistemi di distribuzione dell’energia elettrica e valutano almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, quali la gestione della domanda e l’accumulo termico di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili, e se l’uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.
Gli Stati membri assicurano che i gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica tengano debitamente conto dei risultati della valutazione prevista a norma del primo comma nella pianificazione e negli investimenti nella rete e nello sviluppo dell’infrastruttura nei rispettivi territori.

Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica al fine di assicurare che il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità, come la gestione della domanda, forniti da gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento possano partecipare ai mercati dell’energia elettrica.

Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.

9. Gli Stati membri assicurano che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti, pubblicamente disponibili e attuati dall’autorità competente.
10. Uno Stato membro non è tenuto ad applicare i paragrafi da 2 a 9 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) la sua quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento era, al 24 dicembre 2018, inferiore o pari al 2 % del consumo finale lordo di energia nel riscaldamento o raffrescamento;

b) la sua quota di teleriscaldamento o teleraffrescamento è aumentata oltre il 2 % del consumo finale di energia nel riscaldamento e raffrescamento al 24 dicembre 2018 grazie allo sviluppo di nuovi teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sulla base del suo piano nazionale integrato per l’energia e il clima presentato ai sensi degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e in conformità della valutazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1 ter, della presente direttiva;

c) il 90 % del consumo finale lordo di energia nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento avviene in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

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