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Direttiva 2006/87/CE

ID 5517 | | Visite: 4653 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/5517

Direttiva 2006/87/CE

del 12 dicembre 2006 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio

GUUE L 389/1 30 dicembre 2006

Entrata in vigore: 30 dicembre 2006

______

La presente direttiva è intesa a incoraggiare il trasporto fluviale europeo, favorendo l'armonizzazione tecnica delle navi. Essa mira a imporre un grado elevato di sicurezza, equivalente al grado di sicurezza della navigazione sul Reno. A tal fine, prevede l'istituzione in ogni Stato membro di un certificato comunitario per la navigazione interna, rilasciato dalle autorità competenti, che autorizza le navi a circolare sulle vie navigabili della Comunità, tra cui il Reno.

All'interno dell'Unione, la coesistenza di diverse regolamentazioni tecniche sulle vie navigabili della Comunità ha ostacolato a lungo la libera circolazione delle navi.

La presente direttiva è volta quindi a rafforzare l’armonizzazione delle condizioni per il rilascio dei certificati tecnici per la navigazione da parte degli Stati membri.

Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri e volume pari ad almeno 100 m3. Si applica altresì ai galleggianti, ai rimorchiatori e agli spintori, nonché alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di dodici passeggeri oltre all'equipaggio. La presente direttiva non si applica alle navi traghetto e alle navi da guerra.

Vie navigabili

Le vie navigabili comunitarie interessate sono classificate in quattro zone navigabili più una zona R, il Reno, oggetto di una specifica convenzione. Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione, modificare la classificazione delle proprie vie navigabili. Tali modifiche sono comunicate alla Commissione almeno sei mesi prima.

Deroghe

È previsto tuttavia un regime di deroghe: ogni Stato membro, previa consultazione della Commissione, può autorizzare una riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano esclusivamente in talune zone.

Sono inoltre possibili deroghe per le imbarcazioni che navigano su vie navigabili non collegate a quelle degli altri Stati membri o che effettuano percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Ma gli Stati membri possono anche, a determinate condizioni, adottare requisiti tecnici complementari per le navi che navigano sulle loro vie navigabili.

Certificati

Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne della Comunità devono inoltre essere munite di un certificato comunitario. Qualora navighino nella zona R, oltre al certificato comunitario, devono essere munite di un certificato rilasciato ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Il certificato comunitario è rilasciato all'imbarcazione la cui chiglia è stata impostata dopo il 30 dicembre 2008 in seguito ad una visita tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'imbarcazione e intesa a verificare che la stessa unità è conforme ai requisiti definiti nell'allegato II della presente direttiva. Qualora le autorità competenti constatino la presenza di lacune, l'imbarcazione può continuare a operare, sempre che tali lacune non costituiscano un pericolo palese, fino a quando non siano sostituite o modificate le parti non conformi. Dopo di che tali parti dovranno soddisfare i requisiti dell'allegato II.

Il certificato comunitario può essere rilasciato dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti e lo comunica alla Commissione.

Competenze d'esecuzione

La direttiva 2006/137/CE è intesa ad adeguare la direttiva 2006/87/CE per renderla conforme alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione. La direttiva 2006/87/CE autorizza la Commissione ad aggiornare i requisiti tecnici riportati negli allegati della direttiva 2006/87/CE.

Trasporto di merci pericolose

La direttiva 2008/68/CE abroga l’articolo 6 della direttiva 2006/87/CE relativo al trasporto di merci pericolose e stabilisce un regime comune per tutti gli aspetti del trasporto interno, compresi quelli che riguardano la navigazione interna.

___________

Modificata da:

Direttiva 2006/137/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 L 389 261 30.12.2006
Direttiva 2008/59/CE del Consiglio del 12 giugno 2008 L 166 31 27.6.2008
Direttiva 2008/87/CE della Commissione del 22 settembre 2008 L 255 5 23.9.2008
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 L 260 13 30.9.2008
Direttiva 2008/126/CE della Commissione del 19 dicembre 2008 L 32 1 31.1.2009
Direttiva 2009/46/CE della Commissione del 24 aprile 2009 L 109 14 30.4.2009
Direttiva 2012/48/UE della Commissione del 10 dicembre 2012 L 6 1 10.1.2013
Direttiva 2012/49/UE della Commissione del 10 dicembre 2012 L 6 49 10.1.2013
Direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 L 158 356 10.6.2013
Direttiva 2013/49/UE della Commissione dell’11 ottobre 2013 L 272 41 12.10.2013

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Atto di recepimento IT:

Decreto Legislativo 24 febbraio 2009 n. 22

Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE. (GU n. 66 del 20-3-2009 - Suppl. Ordinario n.34)
Testo in vigore dal: 4-4-2009

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Tags: Trasporto marittimo

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