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EU-OSHA: Safe maintenance in practice

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EU-OSHA: Safe maintenance in practice

Safe maintenance in practice

La nuova relazione dell'EU-OSHA "Safe maintenance in practice" (manutenzione sicura nella pratica) contiene informazioni su iniziative adottate con successo nel luogo di lavoro e illustra come è possibile gestire i rischi per la sicurezza e la salute nell'ambito della manutenzione. Molte imprese, compagnie di assicurazione e autorità hanno elaborato efficacemente soluzioni per migliorare la sicurezza e la salute durante le attività di manutenzione.

I nuovi approcci presentati nella relazione dimostrano chiaramente che buone pratiche di gestione nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro (SSL) sono essenziali per l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di manutenzione. Tutte le iniziative vengono anche riportate singolarmente nella base di dati contenente studi di casi per offrire un quadro più funzionale

European Agency for Safety and Health at Work
Working Environment Information

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EU OSHA
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Fire safety of industrial halls - A valorisation project

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Fire safety of industrial halls - A valorisation project

New fire safety regulations for single-storey buildings have appeared in several countries (Belgium, Spain and France) that could significantly reduce the application of steel in this type of building.

In order to provide strong technical arguments and solutions to avoid the introduction of excessive fire resistance requirements in the single-storey field throughout Europe, an ECSC research project ‘Fire safety of industrial halls and low-rise buildings’ has been carried out, with completion in 2007.

The project clearly demonstrated that a steel structure, if designed appropriately, fulfils the safety requirements in case of fire in terms of ‘non-progressive collapse’ and ‘nondangerous failure type’. On the basis of a series of parametric studies, several simple design rules and some key construction details have been proposed in order to help engineers to design safe steel structures for single-storey industrial buildings.

Dissemination of these results was an important aim of the project. Therefore the following actions have been taken.

- The simple design rules and construction details worked out for single-storey industrial buildings have all been summarised in a design guide.
- A background document has been created in order to give more detailed information from previous research, provide a summary of several European national requirements in fire regulation and include a survey of real fire cases.
- User-friendly ‘LUCA’ software has been developed for more efficient application of the design guide.
- Technical seminars have been organised in order to communicate all the abovementioned design tools to engineers in several European countries Additionally, a simplified method to evaluate heat flux depending on the distance from the façade is reported on in this project.

The method has been developed within a French national project, and includes large number of real scale fire tests in order to validate the methodology.

European Commission 2010

Guida Direttiva cantieri 92/57/CEE - Ed. 12.2010 EN

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Guida Direttiva cantieri 92/57/CEE - Ed. 12.2010 EN

Non-binding guide to good practice for understanding and implementing Directive 92/57/EEC on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites.
Ed. 12.2010

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

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Ed. 12/2010
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Guide to good practice Directive 92/57/EEC Construction Sites

ID 710 | | Visite: 5222 | Documenti Sicurezza UE


Guide to good practice Directive 92/57/EEC Construction Sites

Directive 92/57/EEC Construction Sites

Non-binding guide to good practice for understanding and implementing Directive 92/57/EEC on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites.

This non-binding guide gives practical information for understanding and implementing Directive 92/57-EEC on the minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites. By explaining the Directive and by giving good practice suggestions and examples, it aims to assist all parties involved in construction, including clients, project supervisors, designers, coordinators, contractors and other employers, workers, suppliers and others, in the following areas:

- (chapter 1) in understanding and implementing the general principles of prevention
- (chapter 2) in understanding the safety and health requirements of the Directive including when and to what it applies, the duties and roles of stakeholders and the documentation that is required
- (chapter 3) by identifying some typical hazards and risks during construction work
- (chapter 4) in managing risks throughout the duration of construction projects, from project preparation, during construction, and into the post-construction stage;
- (chapter 5) by summarising the duties of stakeholders by stages.

European Commission
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Unit F4
Manuscript completed in December 2010

OHSAS 18001, ISO 14001 and ISO 9001 in IRMM

ID 714 | | Visite: 5890 | Documenti Sicurezza Enti


OHSAS 18001, ISO 14001 and ISO 9001 in IRMM

An Integrated OHSAS 18001, ISO 14001 and ISO 9001
Management System in the Institute for ReferenceMaterials and Measurements

IRMM
The Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) is one of the seven institutes of the Joint Research Centre (JRC), a Directorate-General of the European Commission (EC).

The mission of IRMM is to promote a common and reliable European measurement system in support of EU policies.

The prime objective of IRMM is to build confidence in the comparability of measurements by the production and dissemination of internationally accepted quality assurance tools, including validated methods, reference materials, reference measurements, interlaboratory comparisons and training.

In today's company climate, certification and/or accreditation by an appropriate body is becoming the norm. There are many reasons to explain this tendency and in IRMM's case (Institute for Reference Materials and Measurements, one of the European Commission's Joint Research Centre's (JRC) seven institutes), these were so as to enhance safety, health, environmental and security performances; assure compliance with regulatory requirements and with EC policies; improve customer satisfaction (quality); enhance image of the institute and improve cost efficiency. IRMM can be considered as similar, in some ways, to EU Member State national laboratories but being at EU level and having the other "Directorates-General" (DGs) of the Commission as customers. These customers need to be able to categorically state that the measurements carried out in the JRC laboratories are of top quality and that in striving to obtain these high quality results, all environmental and occupational health and safety regulations of the Commission and of the respective member state were followed. As mentioned above, having appropriate accreditation and triple certification provides a management system through which these demands can be met. Aiming to attain triple certification (OHSAS 18001, ISO 14001 and ISO 9001) in ~ 2 years would normally be considered too much of a burden to place on staff and internal auditors alike. However, approaching this in an integrated way, conversely provided not only the mechanism for achieving it in such a short time but also the vehicle for maintaining it, with minimal resources (if comparing against going for certification one by one), and dramatic simplification. IRMM's long (50 years) experience in the nuclear field meant that the long standing good practices in this area could be immediately applied to the bio-safety and chemical laboratories, so it would be untrue to say that the starting point was zero. Nevertheless, the triple certification process brought a synergy to the institute which had hitherto been unknown with the net encompassing: the legal register and how new or changed regulations are followed up; the methodology for risk assessments; the scoring of the environmental aspects; the integration of safety and environmental objectives in the staff evaluation system; certain Safety, Health, Environment (SHE) procedures with a management support overlap e.g. coding system for purchases; internal and external communication aspects; integrated auditing; the reporting of non conformances, incidents and accidents and the way management reviews are carried out. The integration process also involved an examination of the Performance Indicators (including core process and SHE indicators), highlighting their strengths and weaknesses. This work includes some newly chosen performance indicators and their respective targets in the areas of Safety, Health and Environment. It also includes the first score cards of our Integrated Management System which when displayed on a "dashboard" provide a straightforward means of benchmarking our institute with our fellow institutes in the JRC. Last but not least, the fact that this institute wide effort, fully supported by the director, resulted in improvements in inter-departmental communication, enhanced awareness by the hierarchical line of their SHE responsibilities and duties and involvement of all staff, in one way or another. How this was achieved in this 2 year period, starting in January 2006 and ending with the external audit in December, 2007 will be described in this work with the aim of showing all (including SHE) benefits of a truly integrated management system.

European Commission
Joint Research Centre
Institute for Reference Materials and Measurements

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Allegato riservato OHSAS18001-ISO14001-ISO9001 - IRMM.pdf
OHSAS18001
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Guida Direttiva 2002/44/CE Rischio Vibrazioni

ID 719 | | Visite: 7530 | Documenti Sicurezza UE

Guida Direttiva 2002/44/CE Rischio Vibrazioni

Guida Rischio Vibrazioni UE

Guida non vincolante alle buone pratiche per l’applicazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)

La direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) intende introdurre, a livello comunitario, prescrizioni minime di protezione dei lavoratori esposti, nel corso del loro lavoro, ai rischi derivanti dalle vibrazioni.La stessa direttiva stabilisce “valori limite di esposizione” e “valori di esposizione che fanno scattare l’azione”.

Essa specifica inoltre gli obblighi dei datori di lavoro quanto a determinazione e valutazione dei rischi, stabilisce le misure da adottare per ridurre o evitare l’esposizione e spiega in dettaglio le modalità di una corretta informazione e formazione dei lavoratori.
Un datore di lavoro che intende effettuare lavori che implichino per l’addetto il rischio di esposizione alle vibrazioni deve attuare una serie di misure di protezione prima di realizzare le attività e durante la loro esecuzione.

La direttiva impone inoltre agli Stati membri dell’UE di porre in opera un sistema appropriato di controllo della salute dei lavoratori esposti ai rischi associati a vibrazioni.

La valutazione e la stima dei rischi associati all’esposizione alle vibrazioni e l’attuazione di misure di protezione possono risultare complesse.

La “guida alle buone pratiche” non vincolante faciliterà la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni all’intero corpo, la determinazione dei controlli da effettuare per eliminare o ridurre l’esposizione e l’introduzione di sistemi appropriati per prevenire l’insorgere e l’aggravarsi del danno.

Commissione europea
Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità
Unità F.4
Manoscritto terminato nell’agosto 2007
Ed. 2009

Guidance on Risk Assessment at Work

ID 728 | | Visite: 4753 | Documenti Sicurezza UE


Guidance on risk assessment at work

Health and Safety

La norma comunitaria più importante in materia di valutazione dei rischi è rappresentata dalla direttiva quadro 89/391/CEE.

Questa direttiva è stata recepita negli ordinamenti nazionali.

Gli Stati membri, tuttavia, hanno il diritto di adottare delle disposizioni più rigorose per tutelare i propri lavoratori.

La Commissione europea ha elaborato importanti linee guida per aiutare gli Stati membri, i datori di lavoro e i lavoratori a ottemperare agli obblighi a loro derivanti in materia di valutazione dei rischi ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE.

- Normativa
- Definizioni
- Scopo della valutazione dei rischi
- Strumenti di valutazione dei rischi
- Un approccio graduale alla valutazione dei rischi
- Come effettuare una valutazione dei rischi
- Fase 1. Individuare i pericoli e le persone a rischio
- Fase 2. Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
- Fase 3. Decidere l'azione preventiva
- Fase 4. Intervenire con azioni concrete
- Fase 5. Controllo e riesame

- Documentare la valutazione dei rischi
- Cosa fare?
- Ruoli e responsabilità dei datori di lavoro
- Ruoli e responsabilità dei lavoratori
- Suggerimenti per chi effettua la valutazione dei rischi

European Commission
Directorate General V
Employment, Industrial Relations and Social Affairs

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Allegato riservato Guidance on risk assessment at work.pdf
Guide UE
4795 kB 19

Guide Health and Safety in agriculture

ID 723 | | Visite: 5604 | Documenti Sicurezza UE


Guide Health and Safety in agriculture

A non-binding guide to best practice with a view to improving the application of related directives on protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work.

This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work.

This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders.

This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide.

European Commission
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Unit B.3
Manuscript completed in December 2011

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 11 Luglio 2014

ID 520 | | Visite: 8507 | Interpelli Sicurezza lavoro


Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 11 Luglio 2014

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovi Interpelli pubblicati 11 Luglio 2014:

11/07/2014 - n. 15/2014 Associazione Nazionale Costruttori Edili
Corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008

11/07/2014 - n. 14/2014
Regione Sicilia Effettuazione della formazione mediante "strutture formative di diretta emanazione"

11/07/2014 - n. 13/2014 Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008

11/07/2014 - n. 12/2014 Federfarma
Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning

11/07/2014 - n. 11/2014 Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL
Applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

11/07/2014 - n. 10/2014 Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Fonte: MLPS
Elaborato: Certifico Srl - IT
Formato: Adobe portfolio

Consulta tutti gli Interpelli

Vademecum - Polveri di legno

ID 653 | | Visite: 10659 | Documenti Riservati Sicurezza

Vademecum - Polveri di legno

Vademecum per il miglioramento della salute e sicurezza nelle lavorazioni con le polveri di legno.

La regione Lombardia ha pubblicato un vademecum in cui, tra l’altro, suggerisce le fasi per la valutazione del rischio cancerogeno: una valutazione preliminare, gli interventi correttivi e la verifica. Esiste un doppio rischio nella lavorazione del legno: rischio chimico e cancerogeno.

4.1 Indirizzi per la redazione del documento di valutazione
...

Per le sostanze chimiche il datore di lavoro deve valutare sia i rischi per la sicurezza sia i rischi per la salute dei lavoratori.
Per la redazione del documento di valutazione del rischio da agenti chimici si può far riferimento al Documento del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Province autonome “Protezione da agenti chimici”. Qualunque sia la metodologia utilizzata per la valutazione questa non può prescindere dalle riflessioni derivanti dalla illustrate peculiarità del comparto. 

Contenuti minimi del Documento di Valutazione del rischio da agenti chimici di cui all’art.223 del D.Lgs 81/2008.


-  le proprietà pericolose dei vari agenti e dei rispettivi prodotti di degradazione termica anche in relazione alla possibilità di esplosione e incendio;
-  le informazioni contenute nelle schede di sicurezza (che devono essere acquisite da ciascun produttore) o nelle schede tecniche di prodotto (che evidenziano ad es. le essenze);
-  il livello, il modo e la durata dell’esposizione;-  le caratteristiche dell’ambiente di lavoro: cubatura, requisiti di aerazione, concentrazione delle macchine operatrici, dimensione e peso dei pezzi lavorati;
-  le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi, le modalità e di lavorazione;
-  la descrizione delle operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
-  i valori limite di esposizione professionale;
-  gli effetti delle misure preventive e protettive adottate e da adottare;
-  le caratteristiche tecniche e le procedure in essere per la valutazione di efficienza degli impianti di protezione collettiva;
-  se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Per la valutazione del rischio per la salute possono essere vantaggiosamente utilizzati metodi per giungere a stime semiquantitative: indici di probabilità di rischio che associano le modalità ed entità delle esposizioni possibili con l’entità degli effetti [R=f(P,M)]. Questi algoritmi hanno numerosi limiti e vanno utilizzati con consapevolezza: è opportuno, nei casi incerti, confermare i risultati con una o più misurazioni ambientali “per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio-temporali” (Norma UNI-EN 689). Qualora l’indice di rischio si collochi, con ragionevole certezza, al di sotto della graduazione di cut-off prevista dall’algoritmo utilizzato e siano presenti in azienda sistemi e procedure che garantiscono nel tempo il mantenimento delle condizioni raggiunte, il rischio può ritenersi adeguatamente controllato, pur non esimendo dall’adottare ulteriori azioni di miglioramento ottenibili applicando le BAT (Best Available Technology, Migliore Tecnologia Disponibile) pertinenti. Conclusioni analoghe si possono trarre se, effettuate corrette misurazioni (3) della contaminazione ambientale ed esclusa la possibilità di esposizione cutanea, non sia superata la soglia di 1/10 del Valore Limite di Esposizione su 1 turno o di 1⁄4 del Valore Limite di Esposizione su 3 turni.

(3) In attesa di specifici aggiornamenti normativi possono essere assunte le indicazioni contenute nella Norma UNI EN 689/97, Appendici C (procedura formale) e D (procedura statistica).

Benché il DLgs. 81/08, nelle more dei Decreti previsti all’art. 232 c. 2 e c. 3, stabilisca che la responsabilità della valutazione di rischio IRRILEVANTE sia a carico del Datore di Lavoro, considerando la specificità del comparto, si ritiene che il giudizio di rischio IRRILEVANTE non possa essere assunto in presenza di una delle seguenti condizioni: 


- presenza di sostanze/essenze sensibilizzanti;
- assenza di sufficiente aerazione naturale o forzata dell’ambiente in relazione alla concentrazione delle macchine operatrici ed alla cubatura degli ambienti;
- assenza di dispositivi di aspirazione localizzata nelle zone di sviluppo di inquinanti;

4.2 Le misurazioni

Qualora le conclusioni della valutazione portino ad un giudizio conclusivo di rischio non irrilevante per la salute, deve essere affrontata la problematica delle misurazioni (art. 225 D.Lgs 81/2008).

Al di là dei requisiti intrinseci delle modalità di campionamento e analisi, per le quali si rimanda all’apposito allegato, risulta necessario premettere alcune considerazioni derivanti dall’analisi della peculiarità del comparto.

La determinazione delle concentrazioni delle polveri di legno si configura come determinazione di polveri inalabili e quindi la strategia di misurazione prevede:

-  l’uso di campionatori con una velocità di aspirazione di 1.25 m/s ± 10% ovvero
- campionatori conformi ISO/TR 7708 - 1983 (L) con flusso non inferiore ai 2 l/min. Si ritiene altresì valido l’uso di altri preselettori di polveri inalabili che garantiscano il rispetto della convenzione inalabile di cui alla norma UNI EN 481.
-  le pompe per il campionamento personale dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1232 del giugno 1999.
-  Durante i campionamenti individuali la faccia dell’orifizio di aspirazione deve essere parallela alla faccia dell’operatore.

Riguardo alla tipologia di filtri da utilizzare e l’eventuale loro condizionamento in atmosfera controllata si ritiene opportuno segnalare:

-  l’uso di filtri in PVC, materiale idrofobo che non risente della variabilità del contenuto di umidità delle polveri di legno;
-  il condizionamento ambientale degli stessi;
-  pesate con bilancia precisa allo 0,001 mg. (può essere accettabile una precisione allo 0,01 mg.).

L’art. 225 del D.Lgs 81/2008 prevede la possibilità di omettere l’effettuazione delle misurazioni quando “si possa dimostrare con altri mezzi in conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione”. Indicativamente, oltre al ben noto “ciclo chiuso”, si ritiene che un adeguato livello di prevenzione e protezione possa essere ragionevolmente raggiunto, per esempio, in presenza di:

-  impianto di aspirazione localizzata asservito a tutte le macchine con le caratteristiche di cui ai punti seguenti;
-  manutenzione programmata, verifica periodica dell’efficienza dell’impianto con misurazioni della velocità di cattura ai singoli punti di captazione. 


RL. 2010

Vademecum Attività saldatura - Reg. Lombardia

ID 665 | | Visite: 8869 | Documenti Sicurezza ASL


Vademecum Attività saldatura - Reg. Lombardia

Per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività di saldatura metalli

Ottobre 2012

Il Laboratorio di approfondimento "Tumori Professionali", avviato nell’ambito della realizzazione del piano regionale 2008-2010 per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro - DGR VIII/6918 del 2 aprile 2008, ha l’obiettivo d’individuare e promuovere soluzioni tecnologiche concretamente attuabili in grado di sostituire le sostanze cancerogene o, quanto meno, di ridurre al minimo le esposizioni professionali conseguenti alla loro presenza, in specifici comparti produttivi.

Si presentano in forma aggiornata i risultati conseguiti nelle aziende con “attività di saldatura inox”, curato dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) della ASL della provincia di Lecco, dall’Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro (UOOML) dell’A.O. «Alessandro Manzoni» di Lecco e dalla Clinica del Lavoro «Luigi Devoto» di Milano.

I risultati del gruppo di lavoro tecnico sono stati presentati e discussi in apposito Convegno a Milano il 10.05.2011.

Sulla base delle linee operative definite dal Laboratorio regionale, oltre ai rischi da agenti cancerogeni, è stato valutato il complesso dei rischi per la sicurezza e la salute presenti nel comparto, pervenendo così all’elaborazione d’indicazioni concrete per l’impostazione d’interventi appropriati ed efficaci con riferimento a tutti i rischi.

Il Laboratorio, al momento dell’avvio del progetto, ha attivato un gruppo di lavoro aperto alle forze sociali, con l’aspettativa di pervenire alla condivisone dei contenuti presenti nel vademecum.

Questo prodotto concorre in tal modo:

- ad orientare sulle scelte tecniche, organizzative e procedurali adeguate l’intero "sistema prevenzionistico" lombardo, inteso in senso lato “datori di lavoro, servizi di prevenzione e protezione aziendali, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, medici competenti, organi di vigilanza delle ASL, operatori delle UOOML, consulenti, organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori, ecc.”; lo strumento è pertanto messo a disposizione di tutti i soggetti, nell’ambito dell’obiettivo generale di favorire l’interazione ed allargare il numero di figure competenti, e potrà essere utilizzato per verifiche e auto analisi all’interno delle aziende;

- ad esprimere, in un documento condiviso, l’orientamento comune dei diversi interlocutori che compongono il gruppo di lavoro, in relazione agli aspetti ritenuti problematici per il comparto;

- a orientare i Servizi PSAL E UOOML alla promozione di percorsi preventivi che coinvolgano le figure aziendali per la gestione corretta dei principali problemi evidenziati.

Dopo la ratifica del Vademecum è prevista la sua diffusione su tutto il territorio regionale, a cura di SPSAL e UOOML, per pervenire ad una piena e corretta applicazione del Titolo IX – Capo II e delle altre norme contenute nel D.Lgs. 81/08 da parte della aziende lombarde.

In questa direzione si chiede ai Dipartimenti di Prevenzione Medica e ai SPSAL, in coordinamento con le UOOML del proprio territorio, di programmare la presentazione del documento alle Associazioni datoriali e dei lavoratori più rappresentative nell’ambito degli incontri del Comitato di coordinamento provinciale ex art. 7 del D. Lgs. 81/08.

Si chiede altresì, sempre a cura di SPSAL e UOOML, in coordinamento con tutte le parti sociali del territorio, di realizzare incontri con Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) e Medici competenti (MC) dedicati alla diffusione di questo prodotto.

Sulla base dell’Accordo stipulato tra la Direzione Regionale INAIL e la Regione Lombardia Direzione Generale Sanità le aziende che volontariamente assumeranno i criteri contenuti nel vademecum hanno la possibilità di accedere al sistema premiante INAIL (sconti tariffari), presentando a questo Istituto, nel format previsto per queste istanze, apposita domanda entro il 31 gennaio di ogni anno.

In applicazione all’Accordo citato, nonché aderendo alle previsione dell’art. 11, c. 3 bis del D.Lgs. 81/08 (così come modificato dal D.Lgs. 106/09)1, il presente documento sarà inviato, per il tramite della Cabina della regia del “Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro”, all’INAIL – sede regionale della Lombardia- al fine di delineare le modalità per un impiego delle soluzioni tecnologiche in esso contenute in senso promozionale e premiale per le imprese lombarde.

Inoltre il documento sarà trasmesso agli Organismi paritetici – Rappresentanze regionali - al fine di essere considerato per quanto previsto dal c. 3 del D.Lgs. 81/08 2.

La Regione Lombardia s’impegna a portare all’attenzione degli organismi nazionali, Commissione Consultiva permanente per la sicurezza e salute sul lavoro (art. 6 del D.Lgs. 81/08) e Coordinamento interregionale per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, le indicazioni di questo Vademecum per una loro ratifica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. v) e art. 6, comma 8, lett. d) del D.Lgs. 81/08 (procedura di validazione delle buone prassi).

Il documento è stato elaborato con la partecipazione dei seguenti Enti e Associazioni, componenti tecnico-scientifiche: Confindustria Lombardia, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Regione Lombardia, Apindustria,

Confartigianato Lombardia; operatori SPSAL della ASL di Lecco, operatori UOOML dell’AO di Lecco, Laboratorio Tumori Professionali e Università degli Studi di Milano, Unità Organizzativa Governo della prevenzione e Tutela sanitaria - DG Sanità Regione Lombardia.

PIANO REGIONALE 2008-2010
“PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”
D.G.R. N°VIII/6918 DEL 2 APRILE 2008

PIANO REGIONALE 2011-2013
“PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”
D.G.R. N° IX/1821 DEL 8 GIUGNO 2011

Direttive ATEX: Prodotti e Lavoro

ID 519 | | Visite: 25147 | Decreti Sicurezza lavoro

ATEX Lavoro 1999 92 CE

Direttiva 99/92/CE: ATEX Lavoro

Direttiva 2014/34/UE: nuova ATEX Prodotti

Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (Direttiva 99/92/CE)

Osservazione preliminare.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies.

1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis. Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione 2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV-ter, parte A, è determinato da tale classificazione. 

Zona 0.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. 

Zona 1
.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. 

Zona 2
.
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22.
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Note.1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.

2. Per "normali attività'" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
CEI EN 60079-10-1 (CEI  31-87):2016 Atmosfere esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas
CEI EN 60079-10-2 (CEI: 31-88):2016 Atmosfere esplosive - Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili

Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie - Direttiva 2014/34/UE

1. Gruppo di apparecchi I

a) La categoria di apparecchi M 1
comprende gli apparecchi progettati e, se del caso, dotati di mezzi di protezione speciali supplementari per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e assicurare un livello di protezione molto elevato. Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. Gli apparecchi di questa categoria devono rimanere operativi in atmosfera esplosiva, anche in caso di guasto eccezionale dell’apparecchio e sono caratterizzati da mezzi di protezione tali che:

- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di protezione richiesto,
- oppure qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall’altro, sia garantito il livello di protezione richiesto.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare i requisiti supplementari di cui all’allegato II, punto 2.0.1.

b) Categoria M 2
comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e basati su un livello di protezione elevato. Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili. In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l’alimentazione di energia di questi apparecchi deve interrompersi. I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria assicurano il livello di protezione richiesto durante il funzionamento normale, compreso in condizioni di funzionamento gravose, segnatamente quelle risultanti da forti sollecitazioni e da continue variazioni ambientali. Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare i requisiti supplementari di cui all’allegato II, punto 2.0.2.

Gruppo di apparecchi II

a) Categoria 1 
comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione molto elevato. Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un’atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. Gli apparecchi di questa categoria devono assicurare il livello di protezione richiesto, anche in caso di guasto eccezionale dell’apparecchio e sono caratterizzati da mezzi di protezione tali che:

- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di protezione richiesto,
- oppure qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall’altro, sia garantito il livello di protezione richiesto.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare i requisiti supplementari di cui all’allegato II, punto 2.1.

b) Categoria 2
b) La categoria di apparecchi 2 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione elevato. Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto. Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare i requisiti supplementari di cui all’allegato II, punto 2.2.

c) Categoria 3
La categoria di apparecchi 3 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione normale.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. Gli apparecchi di questa categoria garantiscono il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare i requisiti supplementari di cui all’allegato II, punto 2.3.

Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie - Direttiva 2014/34/UE

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

Direttiva 99/92/CE
relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. 

Direttiva 2014/34/UE
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Collegati:


Stress Lavoro-correlato: Indicazioni per la corretta gestione del rischio - CT Interregionale PISLL

ID 452 | | Visite: 12333 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


STRESS Lavoro-correlato

Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per le attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali elaborato dal Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro.

Dal 31 dicembre 2010 è in vigore per tutte le aziende italiane l’obbligo di valutare il rischio da stress correlato al lavoro, introdotto in forma esplicita all’interno dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08. 

Dall’emanazione del Testo Unico si sono succeduti documenti scientifici e atti di indirizzo che hanno concorso a definire il concetto di stress lavoro-correlato e a sviluppare metodi e strumenti di valutazione. 

Le Regioni hanno contribuito attivamente a tale percorso. Inizialmente indicazioni operative sono state formulate in Lombardia, Toscana e Veneto.

Alcune di queste esperienze hanno trovato una sede di confronto nell’ambito del “Network nazionale per la prevenzione del disagio psicologico nei luoghi di lavoro”, coordinato dall’ISPESL, fornendo un importate contributo alla “Proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro-correlato” (marzo 2010). 

In seguito il Coordinamento tecnico interregionale P.I.S.L.L. ha istituito un sottogruppo di lavoro che ha realizzato la “Guida operativa sulla valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato” (marzo 2010), proposta alla Commissione consultiva permanente come base di discussione. 

Infine le Regioni hanno partecipato ai lavori della Commissione consultiva e alla predisposizione delle indicazioni metodologiche pubblicate con la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2010. 

Alcuni operatori di istituzioni regionali, già presenti nel Network, hanno successivamente partecipato alla predisposizione del manuale del Dipartimento di medicina del lavoro dell’INAIL ex ISPESL (maggio 2011) che integra la proposta metodologica del Network e del Comitato Tecnico Interregionale con il modello Management Standards adattandoli alle indicazioni della Commissione consultiva.

Tutti questi documenti hanno concorso in maniera via via più stringente a definire l’oggetto della valutazione, mettendo al centro della stessa non il benessere o il malessere dei lavoratori, ma l’organizzazione del lavoro.

In tal modo viene riaffermato con forza che il fine del processo di valutazione non è solo la pesatura del rischio, ma gli interventi correttivi e le azioni di miglioramento, cioè le misure di prevenzione che devono essere attuate per evitare che la situazione di rischio determini un danno alla salute dei lavoratori.

Il Coordinamento Interregionale P.I.S.L.L. ha ravvisato comunque la necessità, successivamente alle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva, di rinnovare il mandato al sottogruppo di lavoro per “Formulare indicazioni per la corretta gestione del rischio da stress lavoro-correlato e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

Il sottogruppo ha aperto i lavori il 14 giugno 2011 e li ha conclusi a dicembre con l’approvazione del presente documento che riguarda, in attuazione del mandato, i requisiti minimi che le valutazioni devono soddisfare, i criteri per l’individuazione delle azioni correttive, i criteri per il controllo delle aziende da parte degli organi di vigilanza; nonché alcune indicazioni sul ruolo dei Servizi di prevenzione e sicurezza, le risorse professionali e la formazione degli operatori.

La scelta di impostare il documento sotto forma di FAQ (Frequently Asked Questions) ha l’obiettivo di fornire risposte puntuali e sintetiche ai numerosi interrogativi che sono sorti in relazione all’attuazione pratica delle indicazioni della Commissione consultiva. 

Dopo l’emanazione di tali indicazioni vi è stato un accesso dibattito sulla validità dell’approccio valutativo proposto, che non prevede obbligatoriamente la raccolta della percezione soggettiva da parte dei lavoratori. In realtà metodiche di valutazione dello stress lavoro correlato di tipo oggettivo o più correttamente“osservazionali” sono sempre esistite e la loro validità scientifica non è mai stata messa in discussione. 

Si tratta di metodi che prendono in esame fenomeni quali assenteismo, infortuni, turnover, misurano i carichi di lavoro, analizzano le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro, ecc. Generalmente sono metodi altamente specifici nell’individuare il tipo di carenze di un’organizzazione del lavoro deficitaria e suggerire possibili soluzioni mirate, ma possono a volte risultare meno sensibili dei metodi soggettivi, se descrivono l’organizzazione del lavoro come è formalmente e non come è percepita dai lavoratori.

In un documento del 2010 dell’OMS si afferma che il modo più accurato ed obiettivo di valutare lo stress lavoro-correlato è una combinazione di più strumenti tra cui misure oggettive del carico di lavoro e osservazioni delle condizioni di lavoro, confrontate con le informazioni provenienti dai lavoratori. (WHO, 2010).

Il modello introdotto dalle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva prevede, pertanto, l’utilizzo di strumenti e metodi di valutazione scientificamente corretti. 

Ha inoltre il merito di porre al centro del processo l’adozione delle misure di prevenzione, secondo un approccio al rischio coerente con il D.Lgs. 81/08. Dovendo, tuttavia, fornire indicazioni concretamente attuabili per tutte le aziende di qualsiasi dimensione e per qualsiasi tipo di attività, le indicazione della Commissione definiscono un livello minimo dell’obbligo basato su due fasi della valutazione: la prima obbligatoria di tipo osservazionale, la seconda eventuale di tipo soggettivo. 

Questo approccio sottintende una gerarchia, per cui nel caso in cui la valutazione oggettiva osservazionale non dimostri una situazione di stress lavoro-correlato, il processo si può concludere senza passare alla fase soggettiva. 

E’ importante, pertanto, che, nell’ambito della verifica biennale da parte della Commissione consultiva, sia previsto uno studio della validità del metodo, con particolare riguardo alla possibilità che tale approccio determini falsi risultati negativi.

Inoltre le indicazioni della Commissione rinforzano la centralità dei soggetti aziendali della prevenzione quali protagonisti della valutazione preliminare, condotta con metodi osservazionali, nella lettura di elementi propri dell’organizzazione del lavoro, senza richiedere l’apporto di professionalità esterne. 

In questo modo, non essendo indispensabile il ruolo di un consulente esterno che dovrebbe essere indipendente, risulta estremamente importante il coinvolgimento dei lavoratori, per evitare che la valutazione sia “viziata” da una visione unilaterale.

In sintesi i due elementi irrinunciabili del processo di valutazione per ogni tipo di azienda sono: la chiara indicazione delle misure di prevenzione in essere o da attuare allo scopo di contrastare i fattori stressogeni presenti sul lavoro e il coinvolgimento dei lavoratori nell'analisi del rischio e nell'individuazione delle soluzioni.

Sottogruppo interregionale "Stress lavoro-correlato" ed approvato dal Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL nella seduta del 15 febbraio 2012.
Gennaio 2012

Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012

ID 444 | | Visite: 10519 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012

Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo
 

Mappatura delle discariche che accettano in Italia i Rifiuti contenenti Amianto

ID 424 | | Visite: 15452 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Mappatura delle discariche che accettano in Italia i Rifiuti contenenti Amianto

L’INAIL - Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici (DIPIA) svolge, in collaborazione con gli Enti locali e nazionali, attività di ricerca e consulenza nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente. 

Esso si occupa, tra l’altro, della messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei Siti da bonificare di Interesse Nazionale (SIN), con particolare riferimento a quelli contaminati da amianto. 

Il Dipartimento ha in essere uno specifico gruppo di ricerca dedicato a tale agente cancerogeno, il Gruppo Amianto ed Aree ex-Estrattive Minerarie, che è il referente nazionale, per conto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), della Mappatura dell’Amianto. 

In tale ambito l’INAIL DIPIA Gruppo Amianto ed Aree ex-Estrattive Minerarie ha proceduto a realizzare in qualità di referente tecnico-scientifico del Ministero dell’Ambiente, le “Linee Guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla Mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto”, la “Banca Dati della Mappatura dei siti contaminati da amianto”, le “Linee Guida Generali da adottare per la corretta gestione delle attività di bonifica da amianto nei SIN”, la “Mappatura degli impianti di smaltimento che accettano Rifiuti Contenenti Amianto in Italia” (edizione 2012) e, da ultimo, le “Discariche italiane che accettano rifiuti contenenti amianto: analisi dei prezzi di smaltimento”. 

INAIL 2013

Rischi psicosociali: Scheda informativa Commisione europea

ID 705 | | Visite: 6370 | Documenti Sicurezza UE

Rischi psicosociali: Scheda informativa Commisione europea

Investing in well-being at work
Addressing psychosocial risks in times of change

Investire nel benessere al lavoro
Affrontare i rischi psicosociali in tempo di cambiamenti

Commissione europea - Ed. 10.2010

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Commissione Europea 2010
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Guidance Safety Toys Rev01 2011 en

ID 708 | | Visite: 6702 | Documenti Riservati Sicurezza


Guidance Safety Toys Rev. 01 2011

TOYS: Directive 2009/48/EC on the safety of toys

Guidance document on the application of directive 2009/48/ec on the safety of toys

April 2011
Version 1.0 dd 05/04/2011

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.
Office: B100 03/08. Telephone: direct line (32-2) 299 62 52. Fax: (32-2) 292 13 01 E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Rev. 01 2011
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Good Practice Risk Artificial Optical Radiation

ID 712 | | Visite: 6390 | Documenti Sicurezza UE

Good Practice Risk Artificial Optical Radiation

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2006/25/EC

Most workplaces contain artificial optical radiation sources and Directive 2006/25/EC lays down minimum health and safety requirements regarding exposure of workers to such sources. The European Commission non-binding guide to good practice for implementing Directive 2006/25/EC pinpoints applications posing minimal risk and provides guidance on others. It sets out an assessment methodology and outlines measures to reduce hazards and check for adverse health effects.

European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Unit B.3
Ed. 06.2010

Collegati

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Optical Radiation
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Guide - Occupational health and safety risks in the healthcare sector

ID 717 | | Visite: 4590 | Documenti Sicurezza UE


Guide - Occupational health and safety risks in the healthcare sector

Guide to prevention and good practice

About 10 % of workers in the European Union belong to the health and welfare sector, and many of them work in hospitals.

These workers may be exposed to a very wide variety of risks. EU legislation on health and safety at work currently covers most of these risks - nevertheless, the combination of such diverse risks arising at the same time and the fact that this is clearly a high-risk sector have given rise to a debate on the need for a specific approach in order to improve the protection of the health and safety of hospital personnel at Union level.

All the considerations and any measures designed to improve the health and safety of hospital personnel can be extended to workers in the health sector in general.

European Commission
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Unit B.3
Manuscript completed in December 2010
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011
ISBN 978-92-79-19454-2
© European Union, 2011
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.
Printed in Luxembourg

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Guide UE
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ENEL PRODUZIONE SPA - Premio europeo di Buone Prassi 2010/2011

ID 724 | | Visite: 6088 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


ENEL PRODUZIONE SPA - Premio europeo di Buone Prassi 2010/2011

ENEL PRODUZIONE SPA
Anche ENEL nei Premi europei di buona prassi 2010-2011

Ambienti di lavoro sani: una campagna europea sulla manutenzione sicura 

Come parte della campagna europea sulla manutenzione sicura 2010-11, l'EU-OSHA ha organizzato il decimo Concorso europeo di buona prassi, al fine di identificare esempi di buone pratiche nella gestione della sicurezza e della salute durante la manutenzione.
I premi riconoscono le organizzazioni che hanno dato un contributo eccezionale e innovativo alla manutenzione sicura.

Attraverso il concorso EU-OSHA propone soluzioni di buona prassi sul posto di lavoro e condivide informazioni sulle buone pratiche in tutta Europa.

Quaranta esempi dagli Stati membri, comprese le organizzazioni di tutte le dimensioni e da una vasta gamma di settori industriali.

EU-OSHA
2011

Linee guida agenti chimici

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Linee guida Agenti chimici

Linee direttrici pratiche di carattere non obbligatorio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici sul lavoro.

La direttiva 98/24/CE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ha come base giuridica l’articolo 137 del trattato sull’Unione europea e, quindi, stabilisce le condizioni minime di sicurezza e salute che dovranno essere applicate dagli Stati membri, fermo restando il loro diritto di disporre di una legislazione più rigorosa al riguardo.

Il presente documento è conforme alle prescrizioni dell’articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 98/24/CE relativa all’elaborazione di linee direttrici pratiche da parte della Commissione europea sugli articoli 3, 4, 5 e 6 e sul punto 1.3 dell’allegato della stessa direttiva.

In questo senso, si deve sottolineare che esso non abbraccia la totalità del testo della direttiva, ma esclusivamente gli aspetti contenuti in tali articoli, che sono:

- metodi di misura e valutazione delle concentrazioni nell’aria, sul luogo di lavoro, in rapporto ai valori limite di esposizione professionale della direttiva 2000/39/CE,
- valutazione dei rischi,
- principi generali di prevenzione,
- misure specifiche di prevenzione e protezione,
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi derivati ionici.

Commissione europea
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
Unità F.4
Redazione completata nel giugno 2005

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Guide UE
3978 kB 31

4° Rapporto ISPESL

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4° Rapporto ISPESL

4° Rapporto sull'attività di Sorveglianza del Mercato per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 98/37/CE

E' stato pubblicato, a cura dell'Ispesl, il 4° rapporto biennale sullo svolgimento delle attività di accertamento tecnico connesse all’azione di sorveglianza del mercato prevista dal D.P.R. n. 459/1996. Attività condotta in collaborazione con i Ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro e della Previdenza sociale e le Regioni.

Presentata nel dicembre 2006, l'indagine rivela che le segnalazioni pervenute al Ministero dello Sviluppo economico sono state 2070, mentre gli accertamenti richiesti dallo stesso Ministero all’Ispesl sono stati 1.317 (il 63,6%). Le segnalazioni provengono per l'89,3% dal sistema ASL. La percentuale restante è stata senalata nel 2,8% dei casi dalle Direzioni Provinciali del Lavoro; nell'1,1%dalle Arpa; nel 3,5% dall'Ispesl; nel 3,3% da altri Stati membri della UE e da privati.

In particolare, il Rapporto sottolinea che il 53,2% delle segnalazioni deriva da infortunio (5 infortuni sono avvenuti in un altro Paese della UE su macchine di costruzione italiana), il 36,3% da attività di vigilanza, il 7,7% da verifica periodica, il restante 2,8% proviene da altri Stati UE o da motivi di concorrenza.
Le segnalazioni, collegate ai soggetti istituzionali abilitati provengono per il 50,1% dal nord Italia, per il 45,0% dal centro, per il 4,9% dal sud, che permane in una situazione di forte insufficienza. Le macchine con richiesta di accertamento tecnico sono di costruzione italiana per l’82,3%, l’11,6% è dell’Unione Europea, il 6,1% di Paesi terzi, per un numero complessivo di 1.317.

4° Rapporto [Download 35 Mb]
- Introduzione e indice
- Esame generale delle segnalazioni di non conformità
- Analisi degli accertamenti tecnici di Sorveglianza del Mercato
- Analisi degli accertamenti tecnici di Sorveglianza del Mercato per tipologia di macchina
- Clausole di salvaguardia
- Documentazione di riferimento allo svolgimento dell'attività di Sorveglianza del Mercato
- Legislazione e normativa

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ISPESL
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Guida Ispesl per applicazione rischi agenti fisici D. Lgs. 81-2008

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Guida Ispesl per applicazione rischi agenti fisici D. Lgs. 81-2008

Relativamente agli agenti fisici l'emanazione del Decreto Legislativo 81/2008, pur essendosi fondamentalmente ispirata alla legislazione previgente, ha posto in capo alle aziende obblighi di valutazione e gestione del rischio che presentano anche elementi di novità.

Richiamato che l'obbligo alla valutazione e alla gestione di ogni rischio per la salute e sicurezza ricade su tutte le aziende nelle quali si applica integralmente il DLgs.81/2008. l'obiettivo di queste note è di fornire una prima serie di indicazioni operative che orienti gli attori aziendali della sicurezza ad una risposta corretta al provvedimento legislativo.

A seguito dei positivi riscontri sulle prime indicazioni operative per l'applicazione dei decreti 187/2005 (vibrazioni) e 195/2006 (rumore) si è puntato, aggiornandone i contenuti, a risolvere i più comuni quesiti (FAQ) che vengono proposti ai tecnici del settore. In alcuni casi il dibattito tecnico e la produzione normativa sono ancora in corso o appena avviati per cui vengono fornite anche indicazioni temporanee, ma sempre con l'obiettivo di indicare percorsi legislativamente corretti e tecnicamente attuabili. Le indicazioni a seguito riportate riguardano i rischi previsti ai Capi I. II e III del Titolo VIII del D. Lgs.81/2008. Sono attualmente in fase di preparazione analoghe indicazioni per il Capo V (radiazioni ottiche artificiali) e nell'occasione potranno essere aggiornati i contenuti del presente documento.

ISPESL
Aggiornata Dicembre 2008

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Linee Guida montaggio solai

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Linee Guida montaggio solai

LINEE GUIDA PER LE MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO ATTUABILI NELLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEI SOLAI

Linee guida sul controllo del rischio di caduta dall’alto durante la fase attinente alla posa dei solai nelle opere edili.

CIPRIANO BORTOLATO

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Iscrizione Professionisti Elenchi MI - Raccolta norme

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Autorizzazione ed iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui All’art. 16 del D.Lgs. 139/2006

Raccolta delle disposizioni ministeriali vigenti emanate Ed. 2014 e 2016

Per rispondere alle esigenze di chiarimento che talvolta pervengono in merito agli aspetti relativi alla autorizzazione ed alla iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui al D.lgs.139/2006, si è ritenuto utile predisporre la raccolta delle disposizioni che regolano tale settore. 

La raccolta contiene i decreti, le circolari emanate e la sintesi dei principali chiarimenti forniti, verrà integrata periodicamente con le nuove disposizioni che interverranno in materia. 

VVF Ed. 2014 / 2016

Collegati

Quesiti sicurezza lavoro - Agg. 06.2013

ID 455 | | Visite: 6361 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti sicurezza lavoro - Agg. 06.2013

FAQ sicurezza

Ministero del lavoro
Aggiornamento 04.07.2013

01. Lavoratori autonomi, impresa familiare e obblighi di sicurezza (art. 21, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
02. Stage e tirocini formativi (art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81)
03. Formazione addetto primo soccorso (art. 45 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81)
04. Microclima (art. 63 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81
05. Somministrazione di lavoro e obblighi di sicurezza (art. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
06. Cartella sanitaria e di rischio (art. 25, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
07. Idoneità tecnico professionali delle imprese appaltatrici (art. 26, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
08. Obblighi di sicurezza connessi a lavori o servizi di durata <2 giorni (art. 26, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81)
09. RSPP e congedo di maternità (art. 31, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
10. SPP unico (art. 31, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
11. Formazione del RSPP e ASPP (art. 32, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
12. Requisiti professionali RSPP (art. 32, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
13. Formazione RLS (art. 37, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
14. Aggiornamento della formazione del RLS (art. 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)
15. Sorveglianza sanitaria (art. 41, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
16. Sorveglianza sanitaria e movimentazione terra e merci (art. 41, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
17. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
18. Organismi paritetici (art. 51, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)
19. Dispositivi di protezione individuale (art. 74 e ss., D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
20. Nomina del responsabile dei lavori (art. 89, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
21. Associazioni sportive dilettantistiche
22. Registro infortuni
23. Salute e sicurezza e condominio
24. Salute e sicurezza nelle celle frigorifere
25. Spogliatoi e videosorveglianza
26. Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (art 29, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

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Le macchine in edilizia: caratteristiche e uso in sicurezza - INAIL

ID 446 | | Visite: 11404 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


L’argomento “macchine”, sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro, è molto complesso, ma le direttive macchine, insieme con un corposo apparato normativo di carattere tecnico ben disciplinano la loro produzione nell'ambito dell’Unione Europea.

In edilizia è utilizzata una molteplicità di macchine, sempre più evolute tecnologicamente, che agevolano i lavoratori del settore nella loro attività; pertanto, la conoscenza delle peculiarità operative delle attrezzature consente l’uso corretto delle macchine e la conseguente prevenzione dei rischi residui o collaterali.

Tali conoscenze sono indispensabili per gli operatori delle macchine e per tutti i soggetti che a vario titolo sono chiamati a svolgere un ruolo correlato alla
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e infine i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP e CSE).

Ogni macchina prodotta ha proprie caratteristiche e proprie istruzioni d’uso stabilite dal fabbricante da cui non si può prescindere; questo manuale è stato realizzato per fornire uno strumento tecnico finalizzato ad aumentare le specifiche conoscenze in materia di macchine, contenente indicazioni attinenti alle caratteristiche e ai dispositivi di sicurezza, che generalmente sono presenti in ogni macchina trattata.

Un ulteriore obiettivo dell’opera è fornire, relativamente alle macchine e agli argomenti illustrati, un valido supporto didattico per i corsi specifici di formazione previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La realizzazione del manuale è avvenuta attraverso un intenso e corposo lavoro di ricerca.
Essa è stata sviluppata in modo da ottenere, da un lato, dati e informazioni rilevati direttamente in cantiere, e dall’altro indicazioni desunte da leggi, norme tecniche e pubblicazioni specializzate.

Lo staff tecnico del CPT di Torino, ha operato sul campo eseguendo oltre sessanta rilievi di macchine, riportandone i dati principali su apposite schede e accompagnandole con un adeguato numero di fotografie utili a individuarne i particolari fondamentali; l’indagine su ogni macchina è stata completata dal reperimento del relativo libretto di istruzioni d’uso, di basilare importanza per conoscere le specificità della stessa.

Le indicazioni ottenute dai rilievi e le risultanze dell’analisi di tutta la documentazione disponibile, sono state utilizzate per elaborare il manuale.
I contenuti del manuale

L’opera è composta di due parti di cui la prima, di carattere generale, è costituita da tre capitoli complementari alla seconda parte specifica, concernente macchine ampiamente diffuse in edilizia; i tre capitoli sono:

- Le macchine e le norme (Capitolo I),
- La macchina in generale (Capitolo II),
- L’equipaggiamento elettrico delle macchine (Capitolo III).

Il Capitolo I chiarisce i precetti normativi dal punto di vista degli obblighi di ogni soggetto coinvolto, a vario titolo, nella filiera concernente le macchine, riporta gli obblighi normativi in merito all’attività formativa necessaria per i lavoratori e raggruppa le informazioni riguardanti le verifiche periodiche delle attrezzature, presenti nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Il Capitolo II tratta delle caratteristiche generali di sicurezza che ogni macchina deve avere, analizza i criteri principali di progettazione e realizzazione, le caratteristiche dei comandi e le tipologie di ripari delle parti pericolose.

Il Capitolo III affronta il particolare argomento riguardante l’impianto elettrico, di cui molte macchine sono dotate, illustrandone i principali concetti come la protezione contro la scossa elettrica, la protezione dell’equipaggiamento elettrico e i comandi.

La seconda parte del manuale è costituita da venti schede raggruppate, funzionalmente alla struttura del manuale, nei quattro gruppi indicati di seguito con le rispettive macchine.

INAIL
CPT Torino

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Allegato riservato Uso in sicurezza macchine in edilizia - INAIL.pdf
INAIL - CPT Torino
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Ergonomia settore metalmeccanico - INAIL

ID 440 | | Visite: 11126 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Ergonomia settore metalmeccanico

Manuale di raccomandazioni ergonomiche per le postazioni di lavoro metalmeccaniche

L’approccio ergonomico alla progettazione e valutazione delle postazioni di lavoro contribuisce anche al controllo ed al raggiungimento degli obiettivi lavorativi fissati per quella data postazione.

Infatti, l’applicazione dei principi ergonomici da un lato promuove la salute e la sicurezza degli operatori ma, dall'altro, incide sulle prestazioni umane, sul livello di produttività della postazione e sulla soddisfazione professionale complessiva, con una conseguente diminuzione dell’assenteismo oltre che di incidenti e malattie professionali.

Direzione Regionale della Campania

INAIL - Direzione Regionale della Campania
Erminia Attaianese Gabriella Duca
Fridericiana Editrice Universitaria

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Ergonomia settore metalmeccanico - INAIL.pdf
INAIL
786 kB 174

Legge Comunitaria Art. 29 - 2004

ID 411 | | Visite: 8943 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Legge Comunitaria Art 29 - 2004

E' stata realizzata dall'Ispesl una guida di 60 pagine che fornisce gli elementi per una corretta applicazione delle prescrizioni contenute nell' articolo 29 della legge 62/05 (Comunitaria 2004).

L'articolo 29 si applica solamente alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo. Pertanto non si applicano necessariamente ai prodotti di nuova fabbricazione.

Le linee guida sono rivolte ai datori di lavoro che, utilizzando tali attrezzature, devono garantire la sicurezza e la messa a norma delle macchine e più in generale possono essere utili strumenti per gli addetti alla tutela dei lavoratori.

ISPESL

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