STRESS Lavoro-correlato
Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per le attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali elaborato dal Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro.
Dal 31 dicembre 2010 è in vigore per tutte le aziende italiane l’obbligo di valutare il rischio da stress correlato al lavoro, introdotto in forma esplicita all’interno dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Dall’emanazione del Testo Unico si sono succeduti documenti scientifici e atti di indirizzo che hanno concorso a definire il concetto di stress lavoro-correlato e a sviluppare metodi e strumenti di valutazione.
Le Regioni hanno contribuito attivamente a tale percorso. Inizialmente indicazioni operative sono state formulate in Lombardia, Toscana e Veneto.
Alcune di queste esperienze hanno trovato una sede di confronto nell’ambito del “Network nazionale per la prevenzione del disagio psicologico nei luoghi di lavoro”, coordinato dall’ISPESL, fornendo un importate contributo alla “Proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro-correlato” (marzo 2010).
In seguito il Coordinamento tecnico interregionale P.I.S.L.L. ha istituito un sottogruppo di lavoro che ha realizzato la “Guida operativa sulla valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato” (marzo 2010), proposta alla Commissione consultiva permanente come base di discussione.
Infine le Regioni hanno partecipato ai lavori della Commissione consultiva e alla predisposizione delle indicazioni metodologiche pubblicate con la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2010.
Alcuni operatori di istituzioni regionali, già presenti nel Network, hanno successivamente partecipato alla predisposizione del manuale del Dipartimento di medicina del lavoro dell’INAIL ex ISPESL (maggio 2011) che integra la proposta metodologica del Network e del Comitato Tecnico Interregionale con il modello Management Standards adattandoli alle indicazioni della Commissione consultiva.
Tutti questi documenti hanno concorso in maniera via via più stringente a definire l’oggetto della valutazione, mettendo al centro della stessa non il benessere o il malessere dei lavoratori, ma l’organizzazione del lavoro.
In tal modo viene riaffermato con forza che il fine del processo di valutazione non è solo la pesatura del rischio, ma gli interventi correttivi e le azioni di miglioramento, cioè le misure di prevenzione che devono essere attuate per evitare che la situazione di rischio determini un danno alla salute dei lavoratori.
Il Coordinamento Interregionale P.I.S.L.L. ha ravvisato comunque la necessità, successivamente alle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva, di rinnovare il mandato al sottogruppo di lavoro per “Formulare indicazioni per la corretta gestione del rischio da stress lavoro-correlato e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.
Il sottogruppo ha aperto i lavori il 14 giugno 2011 e li ha conclusi a dicembre con l’approvazione del presente documento che riguarda, in attuazione del mandato, i requisiti minimi che le valutazioni devono soddisfare, i criteri per l’individuazione delle azioni correttive, i criteri per il controllo delle aziende da parte degli organi di vigilanza; nonché alcune indicazioni sul ruolo dei Servizi di prevenzione e sicurezza, le risorse professionali e la formazione degli operatori.
La scelta di impostare il documento sotto forma di FAQ (Frequently Asked Questions) ha l’obiettivo di fornire risposte puntuali e sintetiche ai numerosi interrogativi che sono sorti in relazione all’attuazione pratica delle indicazioni della Commissione consultiva.
Dopo l’emanazione di tali indicazioni vi è stato un accesso dibattito sulla validità dell’approccio valutativo proposto, che non prevede obbligatoriamente la raccolta della percezione soggettiva da parte dei lavoratori. In realtà metodiche di valutazione dello stress lavoro correlato di tipo oggettivo o più correttamente“osservazionali” sono sempre esistite e la loro validità scientifica non è mai stata messa in discussione.
Si tratta di metodi che prendono in esame fenomeni quali assenteismo, infortuni, turnover, misurano i carichi di lavoro, analizzano le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro, ecc. Generalmente sono metodi altamente specifici nell’individuare il tipo di carenze di un’organizzazione del lavoro deficitaria e suggerire possibili soluzioni mirate, ma possono a volte risultare meno sensibili dei metodi soggettivi, se descrivono l’organizzazione del lavoro come è formalmente e non come è percepita dai lavoratori.
In un documento del 2010 dell’OMS si afferma che il modo più accurato ed obiettivo di valutare lo stress lavoro-correlato è una combinazione di più strumenti tra cui misure oggettive del carico di lavoro e osservazioni delle condizioni di lavoro, confrontate con le informazioni provenienti dai lavoratori. (WHO, 2010).
Il modello introdotto dalle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva prevede, pertanto, l’utilizzo di strumenti e metodi di valutazione scientificamente corretti.
Ha inoltre il merito di porre al centro del processo l’adozione delle misure di prevenzione, secondo un approccio al rischio coerente con il D.Lgs. 81/08. Dovendo, tuttavia, fornire indicazioni concretamente attuabili per tutte le aziende di qualsiasi dimensione e per qualsiasi tipo di attività, le indicazione della Commissione definiscono un livello minimo dell’obbligo basato su due fasi della valutazione: la prima obbligatoria di tipo osservazionale, la seconda eventuale di tipo soggettivo.
Questo approccio sottintende una gerarchia, per cui nel caso in cui la valutazione oggettiva osservazionale non dimostri una situazione di stress lavoro-correlato, il processo si può concludere senza passare alla fase soggettiva.
E’ importante, pertanto, che, nell’ambito della verifica biennale da parte della Commissione consultiva, sia previsto uno studio della validità del metodo, con particolare riguardo alla possibilità che tale approccio determini falsi risultati negativi.
Inoltre le indicazioni della Commissione rinforzano la centralità dei soggetti aziendali della prevenzione quali protagonisti della valutazione preliminare, condotta con metodi osservazionali, nella lettura di elementi propri dell’organizzazione del lavoro, senza richiedere l’apporto di professionalità esterne.
In questo modo, non essendo indispensabile il ruolo di un consulente esterno che dovrebbe essere indipendente, risulta estremamente importante il coinvolgimento dei lavoratori, per evitare che la valutazione sia “viziata” da una visione unilaterale.
In sintesi i due elementi irrinunciabili del processo di valutazione per ogni tipo di azienda sono: la chiara indicazione delle misure di prevenzione in essere o da attuare allo scopo di contrastare i fattori stressogeni presenti sul lavoro e il coinvolgimento dei lavoratori nell'analisi del rischio e nell'individuazione delle soluzioni.
Sottogruppo interregionale "Stress lavoro-correlato" ed approvato dal Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL nella seduta del 15 febbraio 2012.
Gennaio 2012