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Guide operative per la sicurezza degli impianti elettrici

ID 2150 | | Visite: 7331 | Documenti Sicurezza Enti

Guide operativa per la sicurezza degli impianti elettrici

ID 2150 | 21.12.2015

Le Guide sono uno strumento di prevenzione rivolto a tutti per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita sui possibili pericoli derivanti dall'utilizzo degli impianti elettrici.

Le Guide redatte da ITACA - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, sono rivolti a tutti soggetti (progettisti, responsabili della sicurezza, coordinatori, datori di lavoro e lavoratori) interessati a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Guide operative per la sicurezza degli impianti elettrici sono suddivise in:

1. Norme generali
2. Cantieri
3. Locali bagni e docce

ITACA

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 dicembre 2015, n. 25154

ID 2143 | | Visite: 5810 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 dicembre 2015, n. 25154 - Esposizione all'amianto e beneficio. Esposizione ultradecennale

L- Con sentenza emessa in data 16 maggio 2012, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da G.M., lavoratore alle dipendenze della Eridania s.p.a., avente ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8°, 1. n. 257/1992 e successive modifiche, in conseguenza dell'esposizione all'amianto subita durante l’attività lavorativa nei periodi indicati in ricorso.

2. - La Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto che l’esposizione all’amianto accertata per il G.M. si era protratta per un periodo inferiore al decennio (circa tre anni e mezzo), coincidente con il periodo di svolgimento delle mansioni di operaio addetto alla conduzione essiccatoio polpe, mentre per il periodo in cui egli era stato addetto alla conduzione impianti di depurazione delle acque, al servizio qualità ambiente e sicurezza e, poi, all’imballaggio dello zucchero e al magazzino, non vi era stata esposizione rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto.

2. - Contro la sentenza, il lavoratore propone ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste con controricorso l’INPS. Non svolgono attività difensiva l’INAIL e gli altri lavoratori, originari ricorrenti, Omissis.

Cassazione Penale, Sez. 4, udienza 20 novembre 2015, n. 48406

ID 2133 | | Visite: 4121 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, udienza 20 novembre 2015, n. 48406 - Infortunio con il macchinario in fase di manutenzione: cuffie di sicurezza non inserite. Colpa generica e colpa specifica per il datore di lavoro

1. Il Tribunale di Pisa, Sezione Distaccata di Pontedera, con sentenza 6/12/2011 condannava L.R. alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 590 comma 3 in relazione all'art. 583 numero 1 c.p., commesso in Pontedera il 12 ottobre 2009 ai danni del lavoratore C.G.

In particolare, in imputazione, veniva contestato all'imputato di aver cagionato lesioni personali al lavoratore C.G. della durata superiore ai 40 giorni (e precisamente amputazione subtotale del secondo dito della mano destra, che il predetto si procurava per aver urtato con la lama troncatrice che era in movimento) per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nel non aver fatto in modo che l'infortunato osservasse le norme vigenti e le disposizioni aziendali in materia che gli imponevano l'uso dei mezzi di protezione (quali la cuffia di protezione chiusa) e per non aver provveduto ad effettuare idonea manutenzione dell'attrezzatura di lavoro in uso all'infortunato al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 d. lgvo 81/80.

2. La Corte di appello di Firenze, con sentenza 17/04/2014 confermava la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'imputato L.R., deducendo contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 dicembre 2015, n. 47742

ID 2107 | | Visite: 5263 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 dicembre 2015, n. 47742 - Ribaltamento del trabattello e caduta a terra del lavoratore. Responsabilità datoriale

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia in data 17 novembre 2010, appellata da C.M.. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 590, 1 e 3 comma cod. pen. per aver, in qualità di amministratore unico e responsabile tecnico della ditta "Pentagono Servizi S.r.l. Impianti Elettrici Unipersonale" esercente attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, cagionato al lavoratore C.C., dipendente della società suddetta, lesioni personali gravi consistenti nell'"ematoma epidurale traumatico", dalle quali derivava una malattia della durata di sessantaquattro giorni. Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; in particolare,, in relazione all'attività di stesura dei cavi elettrici all'interno di una canalina metallica eseguita presso il cantiere denominato, "Freccia Rossa" dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. 626/1994 e 52 comma 7 DPR 164/1956 per aver omesso di prendere le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro fossero utilizzate correttamente; nello specifico, per non aver disposto e preteso che nessun operatore stazionasse sul piano in quota del trabattello, di fatto impiegato per portarsi in quota durante le operazioni di stesura di cavi elettrici suddette, durante gli spostamenti di tale attrezzatura da una postazione ad un'altra, stante il rischio di ribaltamento connesso a tale operazione. Cosicché mentre C.C. rimaneva posizionato sul piano in quota del ponteggio su ruote ed il collega O.P. spostava l'attrezzatura verso una nuova posizione di lavoro, spingendola manualmente, improvvisamente, a causa di uno spacco nel pavimento, il trabattello si ribaltava determinando la caduta a terra del C.C. che riportava così le sopradescritte conseguenze lesive.

2. Avverso la predetta decisione ricorre personalmente il C.M. deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

Il registro Nazionale dei Mesoteliomi - V Rapporto

ID 2093 | | Visite: 7168 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il registro Nazionale dei Mesoteliomi - V Rapporto

Il V Rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) riporta i dati di incidenza e di esposizione ad amianto per i casi di mesotelioma maligno rilevati dalle reti dei Centri Operativi Regionali (COR).

Sono descritte le misure epidemiologiche di incidenza, latenza, età media alla diagnosi, sopravvivenza per oltre 21.000 casi di mesotelioma con diagnosi dal 1993 al 2012. Sono mostrati i settori di attività economica e le mansioni maggiormente coinvolti nell'esposizione per i casi approfonditi dal punto di vista anamnestico.

Nella nuova pubblicazione del sistema di sorveglianza epidemiologica istituito presso l’Inail le informazioni relative a oltre 21mila casi con diagnosi compresa tra il 1993 e il 2012. A oltre 20 anni dalla messa al bando dell’amianto, raggiunto il periodo di massima incidenza per la lunga latenza della malattia.

A oltre 20 anni dalla messa al bando di ogni forma di estrazione, lavorazione, importazione e commercio di amianto, l’Italia è uno dei Paesi più colpiti al mondo dall’epidemia di patologie asbesto-correlate e sta attraversando il periodo di massima incidenza dei casi di mesotelioma, in conseguenza dell’intenso uso del materiale dal secondo dopoguerra fino al 1992 e della lunga latenza della malattia. Lo sottolinea il V Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM), il sistema di sorveglianza epidemiologica istituito presso l’Inail, che riporta le informazioni relative a oltre 21mila casi di mesotelioma maligno con una diagnosi compresa tra il 1993 e il 2012, rilevati dalla rete dei suoi Centri operativi regionali (Cor).

L’età media alla diagnosi è di 69,2 anni. Il 93% dei casi registrati risulta a carico della pleura. Sono presenti inoltre 1.392 casi peritoneali (6,5%), mentre 51 e 65 casi rispettivamente riguardano il pericardio e la tunica vaginale del testicolo. Come ricordato anche dal presidente dell’Inail, Massimo De Felice, nel suo intervento di oggi all’Assemblea nazionale sull’amianto, l’età media alla diagnosi è di 69,2 anni senza differenze apprezzabili per genere (70,2 anni nelle donne e 68,8 negli uomini). Fino a 45 anni la malattia è rarissima (solo il 2% del totale dei casi registrati), la percentuale di casi con una età alla diagnosi inferiore a 55 anni è pari invece al 9% del totale, mentre il 36,1% dei soggetti ammalati ha un’età compresa tra 65 e 74 anni.

Due malati su tre sono uomini. Il rapporto tra i casi che riguardano gli uomini per ogni caso di genere femminile è pari a 2,5. Il 71,6% dei 21.463 casi archiviati è infatti di sesso maschile. La percentuale delle donne passa dal 27,5% per i mesoteliomi pleurici a 31,4% e 41,3% rispettivamente per i casi del pericardio e del peritoneo. Il tasso standardizzato di incidenza (casi per 100mila residenti), calcolato sull’insieme delle regioni per le quali la rilevazione dei dati è completa, nel 2011 risulta pari a 3,64 negli uomini e 1,32 nelle donne per mesotelioma maligno della pleura (certo, probabile e possibile). Per la sede peritoneale il tasso passa a 0,17 e 0,13 rispettivamente negli uomini e nelle donne, per il pericardio a 0,003 nelle donne, e per la tunica vaginale del testicolo a 0,01. Prendendo in considerazione solo i casi di mesotelioma maligno certo, escludendo quindi quelli possibili e probabili, le stime diminuiscono di circa il 20%.

Il settore più coinvolto è l’edilizia. Le modalità di esposizione all’amianto sono state approfondite per 16.511 casi, pari al 76,9% del totale. Fra questi il 69,5% presenta un’esposizione professionale (certa, probabile, possibile), il 4,8% familiare, il 4,2% ambientale, l’1,6% per un’attività extralavorativa di svago o hobby, mentre resta improbabile o ignota nel 20% dei casi. Prendendo in considerazione l’intero periodo di osservazione (1993-2012) e i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivo professionale, i settori di attività maggiormente coinvolti sono l’edilizia (15,2% del totale), l’industria pesante, e in particolare la metalmeccanica (8,3%), la metallurgia (3,9%) e le attività di fabbricazione di prodotti in metallo (5,7%), i cantieri navali (6,7%) e l’industria del cemento-amianto (3,1%). Il quadro, comunque, è molto variegato e frazionato, con la presenza di numerosi ambiti produttivi nei quali l’esposizione è avvenuta per la presenza dell’amianto nel luogo di lavoro e non per uso diretto.

Ancora aperte questioni importanti. Nel nuovo Rapporto del ReNaM, realizzato dal dipartimento di Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail, si sottolinea anche che oggi sono disponibili informazioni ampie e solide sull’epidemiologia del mesotelioma maligno, ma rimangono aperte questioni importanti che riguardano la capacità di intervistare rapidamente i soggetti ammalati o i loro familiari, l’uniformità delle procedure di classificazione e codifica, la tempestiva disponibilità presso i Cor delle altre fonti informative necessarie alle verifiche di completezza, come le schede di dimissione ospedaliera, gli archivi di mortalità e i dati prodotti dalle esperienze di registrazione dei tumori.

La sfida è l’estensione della sorveglianza a tutti i tumori. L’estensione delle attività di sorveglianza epidemiologica da parte dei Cor a tutti i tumori di sospetta origine professionale e in particolare ai tumori del polmone, della laringe e dell’ovaio, per i quali recentemente l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) ha confermato l’evidenza di correlazione causale con l’inalazione di fibre aerodisperse di amianto, è la prossima sfida che il circuito del ReNaM dovrà affrontare per arrivare a rendere disponibili informazioni preziose per la sanità pubblica, la prevenzione e l’efficienza del sistema di tutele, analogamente a quanto già realizzato per la sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno.

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Allegato riservato Registro nazionale mesoteliomi - V Rapporto.pdf
INAIL 2015
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Codice di Prevenzione Incendi: il 18 Novembre è entrato in vigore

ID 2065 | | Visite: 7856 | Prevenzione Incendi



Codice di Prevenzione Incendi: il 18 Novembre è entrato in vigore

È entrato in vigore il 18 novembre, il Codice di prevenzione Incendi, introdotto con il Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il Codice si pone l'obiettivo di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Decreto 3 agosto 2015: Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)

Linee guida per l’elaborazione del Piano di Emergenza - UNI TS

ID 778 | | Visite: 21864 | Documenti Sicurezza Enti



Linee guida per l’elaborazione del Piano di Emergenza - UNI TS

Modello Piano di Emergenza ed Evacuazione
Linee guida per l’elaborazione del piano di emergenza - UNI TS

(D.M. 10 marzo 1998)

Le linee guida sono state elaborate allo scopo di facilitare il lavoro di redazione dei piani di emergenza da parte del personale incaricato e di garantire una certa uniformità degli elaborati e delle procedure per tutti i palazzi sede dell'Università di Trieste.

L’esigenza di elaborare questo documento discende dall’obbligo del datore di lavoro di individuare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e di dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
Il datore di lavoro è quindi tenuto ad adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza, riportandole, appunto, in un PIANO DI EMERGENZA (D.M. 10.03.1998, art.5).

Le linee guida sono state elaborate in conformità ai criteri di cui all’Allegato VIII del D.M. 10.3.1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”).

La struttura del piano prevede la descrizione dell’edificio, dell’attività svolta, dell’affollamento ipotizzabile, delle risorse a salvaguardia della sicurezza a disposizione, sia dal punto di vista strutturale (compartimentazioni, uscite, vie di fuga ecc.) che delle attrezzature (impianti e mezzi di rilevazione e spegnimento), che dell’organizzazione (sistemi di comunicazione, personale addestrato ecc.).

Le linee guida sono completate da alcuni esempi di norme comportamentali.

Sono allegati infine dei facsimile per la descrizione schematica dell’edificio.

Per i luoghi di lavoro più grandi e complessi, il piano d’emergenza deve essere completato dall’elaborazione delle planimetrie dell’edificio. Esse devono riportare i percorsi d’esodo, le uscite di sicurezza, gli estintori e gli idranti. Sono allegati alle presenti “linee guida” dei suggerimenti grafici per l’elaborazione delle planimetrie.

Una volta redatto, il piano d’emergenza deve essere portato a conoscenza a tutti i dipendenti ed ai lavoratori delle ditte esterne in forma adeguata, in modo che sia chiaro il comportamento da tenere nell’emergenza.

È particolarmente importante l’informazione concernente le vie di fuga e l’indicazione del punto di raccolta.

Si precisa infine che l’applicazione di queste linee guida non preclude l’utilizzo di altre metodologie, per quanto si ritiene opportuno riferirsi comunque agli scenari di rischio esposti di seguito.

Università di Triste
Formato doc

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Allegato riservato Modello Piano di Emergenza Evacuazione UNI TS.doc
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Electromagnetic fields in working life. A guide to risk assessment

ID 2059 | | Visite: 4511 | Documenti Sicurezza Enti

Electromagnetic fields in working life.

A guide to risk assessment

This guide is aimed at employers, trade union representatives and, of course, workers potentially exposed to electromagnetic fields. It is also designed as an aid to understanding the new EU Directive on occupational exposure to EMFs (2013/35 EU), which will enter into force in 2016.

The Guide presents an overview of occupational exposure to electromagnetic field according to frequency: static fields, low, intermediate and radio frequencies.

It focuses on certain occupations, on risk assessment and on the determination of exposure, which needs to be done according to the general provisions of EU Directive OSH “Framework Directive” 89/391/EEC. A specific chapter is dedicated to workers who face particular risks, e.g., persons with medical implants, pregnant women or persons taking certain medications.

Last but no least, the guide also presents recommendations as to how a precautionary approach can help to reduce high exposure.

2015 - ETUI

Direttiva 2013/35/UE: EMC lavoro

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Allegato riservato Guide EMF up-dated version 19 June 2015.pdf
Electromagnetic fields in working life. A guide to risk assessment
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Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2015, n. 44811

ID 2043 | | Visite: 4676 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2015, n. 44811 - Infortunio durante l'uso della macchina impastatrice. Nessun comportamento abnorme della vittima

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 13.11.2014, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Como in data 25.02.2014, nei confronti di B.F., in riferimento al reato di cui all'art. 590, cod. pen. Al B.F., per quanto rileva in questa sede, si contesta, nella sua qualità di titolare della omonima impresa individuale e di appaltatore di lavori di recupero sottotetto con formazione di due unità abitative e di datore di lavoro di H.M., di avere cagionato lesioni personali al richiamato lavoratore. Ciò in quanto il prevenuto aveva consentito che H.M. usasse la macchina impastatrice di proprietà di S.A., benché la stessa non fosse stata oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza, quali il microinterruttore e la griglia superiore della tramoggia. In particolare, al B.F. si addebita di non aver informato ed istruito il lavoratore che era incaricato della pulizia della impastatrice; e di non aver coordinato gli interventi di manutenzione e controllo periodico dell'impastatrice, da parte dell'impresa subappaltatrice.
La Corte territoriale, nel censire le specifiche ragioni di doglianza dedotte dall'appellante, rilevava che era stata riproposta la tesi in base alla quale l'infortunio era dipeso dal comportamento abnorme della parte offesa. Richiamate le pronunce ritenute idonee a delineare il panorama giurisprudenziale al riguardo, il Collegio sottolineava che il lavoratore non aveva esorbitato rispetto alle mansioni affidategli e che pertanto l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato B.F. doveva essere confermata.

2. Avvero la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione B.F., a mezzo del difensore. 
L'esponente con il primo motivo deduce la violazione di legge.
La parte ritiene che le circostanze di fatto, relative allo stato in cui si trovava la macchina impastatrice il giorno in cui ebbe a verificarsi l'infortunio (essendo, da terzi, stata rimossa la griglia protettiva), unitamente all'evenienza che la macchina era stata portata in cantiere il giorno stesso, valgono ad interrompere il nesso di causalità rispetto alla posizione dell'imputato. A sostegno dell'assunto, la parte richiama i principi affermati in riferimento alla condotta colposa del lavoratore, idonea ad escludere la responsabilità dell'imprenditore. E ritiene che il comportamento assunto dal H.M., che procedette alla pulizia del macchinario privo del congegno di sicurezza e della griglia di protezione, escluda la riconducibilità dell'evento al B.F..
Con il secondo motivo l'esponente denunzia il vizio motivazionale, osservando che erroneamente la Corte di Appello ha escluso il carattere abnorme della condotta realizzata dal dipendente infortunato. La parte rileva che nelle mansioni di pulizia del cantiere affidate al H.M. non possono ricomprendersi le operazioni di pulizia della macchina impastatrice; ed evidenzia che dette operazioni sono riconducibili alla sola iniziativa del predetto dipendente insubordinato. Ritiene che non può assegnarsi al datore di lavoro l'obbligo di vigilare sull'osservanza di divieti largamente imposti. Il deducente considera che il dipendente ha voluto esporsi a rischi per soddisfare esigenze personali, non ricollegabili all'attività lavorativa.

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2015, n. 43425

ID 2023 | | Visite: 4720 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2015, n. 43425 - Infortunio mortale con una macchina: modifica che vanifica le misure di sicurezza

1. In data 22/05/2014 la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Rovigo, rideterminando la pena inflitta a R.C. in mesi cinque e giorni dieci di reclusione a seguito della rilevata prescrizione dei reati ascritti ai capi 3 e 4 dell'imputazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Rovigo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato R.C. colpevole del reato di cui all'art. 589 cod. pen. (capo 1) per avere cagionato la morte di F.F. per negligenza, imprudenza ed inosservanza di legge perché, quale datore di lavoro, legale rappresentante dell'impresa ERRE DUE, aveva impiegato il predetto operaio agricolo qualificato super ad operazioni che importavano l'utilizzo di una macchina “pellettizzatrice” (marca (OMISSIS) ) adibita all'accatastamento su bancali di legno di sacchi di pellets per riscaldamento; la macchina era stata modificata con l'apertura di una via d'accesso agli organi in movimento in origine protetti da una barriera e tale apertura non era stata munita di un dispositivo che impedisse l'avvio della macchina in caso di accesso del lavoratore, il quale era stato così schiacciato dalla parte mobile superiore di una pressa mentre stava riposizionando un bancale mal collocato dal dispositivo automatico della macchina, bloccatasi per tale evento; la pressa si era, infatti, rimessa in movimento a seguito dell'operazione effettuata dal lavoratore; il giudice di primo grado aveva dichiarato l'imputata colpevole, altresì, della contravvenzione di cui agli artt. 72 e 389 lett.c) d.P.R. 27 aprile 1955, n.547 (capo 3), per avere omesso di dotare la portiera che consentiva di superare la schermatura di protezione degli organi in movimento della macchina di un dispositivo che all'apertura ne bloccasse il movimento e della contravvenzione di cui agli artt.35, comma 1, e 89 lett.a) d.lgs. 19 settembre 1994, n.626 per avere messo a disposizione dei lavoratori dipendenti un impianto costituito dalla “linea di produzione dei bancali di pellets” non idoneo ai fini della sicurezza, assolvendo invece l'imputata dalla contravvenzione di cui agli artt. 41 e 389 lett. c) d.P.R. n.547/1955 per avere omesso di munire la macchina di idonea protezione degli organi pericolosi.

 

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 2 Novembre 2015

ID 2011 | | Visite: 7249 | Interpelli Sicurezza lavoro



Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 2 Novembre 2015

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovi Interpelli pubblicati 2 Novembre 2015:

02/11/2015 - n. 10/2015 destinatario: Confindustria
Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999

02/11/2015 - n. 9/2015 Federcoordinatori
Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013

02/11/2015 - n. 8/2015 CISL
Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

02/11/2015 - n. 7/2015 USB VVF
Istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008

02/11/2015 - n. 6/2015 Federazione ANIE
Corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP

Fonte: MLPS
Elaborato: Certifico Srl - IT
Formato: Adobe portfolio

Consulta tutti gli Interpelli

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Allegato riservato MLPS Raccolta tutte le Istanze Interpello 2013-2014-2015.pdf
2013 | 2014 | 2015
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Decreto 21 ottobre 2015

ID 2007 | | Visite: 10350 | Prevenzione Incendi

Decreto 21 ottobre 2015

ID 2007 | 03.11.2015

Decreto 21 ottobre 2015
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.

(GU n.253 del 30.10.2015)

Att. 78 del DPR 151/2011
_______

Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane, così come definite nella regola tecnica di cui all’art. 3.

Art. 2. Obiettivi
1. Ai fi ni della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane sono progettate, realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione;
b) assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l’incendio, nell’ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;
c) garantire la stabilità delle strutture portanti;
e) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi, comprensiva dell’appendice tecnica, di cui all’allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

...segue

Att. 78 del DPR 1° agosto 2011, n. 151

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

--

Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 in quanto attività di nuova istituzione

STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANE

DATA

NORMA

ARGOMENTO

11/01/1988

DM 11/01/88

Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane.

21/05/2013

CHIARIMENTO 21/05/13, n° 6959

Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi. (Relativo  a quali attività considerare quando una regola tecnica, preesistente all’entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell’abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle “attività soggette a controllo” e, per esclusione, “non soggette”. N.d.R.)

 

Collegati

The Health and Safety (Safety Signs and Signals)

ID 2000 | | Visite: 5142 | Documenti Sicurezza Enti

Safety signs and signals

The Health and Safety (Safety Signs and Signals)

This guidance is for employers and dutyholders, and others who have responsibility for the control of work sites and premises, or operating equipment requiring verbal and/or non-verbal communications.

This third edition provides practical advice on how to comply with the Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.
It also updates references to legislation and standards and has been amended to accommodate the changes relating to the labelling and packaging of chemicals made by the Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (Amendments to Secondary Legislation) Regulations 2015.
Guidance on Regulations

L64 (Third edition)
Published 2015
Health and Safety Executive

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HSE 2015
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INSula: Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro - Medici competenti

ID 1994 | | Visite: 5778 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

INSula: Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Medici competenti

L’analisi dell’attività del Medico Competente, comprese le interazioni con le figure della prevenzione aziendale, con gli Organi di Vigilanza e con il Sistema Sanitario Nazionale nonché l’individuazione dei bisogni formativi, rappresentano uno strumento valido e attuale per acquisire informazioni utili al miglioramento della qualità e dell’efficacia degli interventi finalizzati alla tutela della SSL.

I risultati dell’indagine possono, pertanto, contribuire allo sviluppo e/o all’implementazione di modelli gestionali e operativi in grado di ottimizzare l’attività del Medico competente nonché ad elaborare, nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina, processi formativi finalizzati alla buona pratica in Medicina del Lavoro.

INAIL 2015
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INAIL 2015
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Relazione tecnica sugli incendi coinvolgenti impianti fotovoltaici - VVF

ID 1985 | | Visite: 9813 | Prevenzione Incendi

Relazione tecnica sugli incendi coinvolgenti impianti fotovoltaici

Analisi delle possibili criticita’ nella ricerca delle piu’ frequenti cause di incendio per gli adempimenti di polizia giudiziaria ed amministrativi generalita’

Un incendio sviluppatosi in qualsiasi struttura con presenza di un impianto fotovoltaico (FTV) richiede un esame attento delle cause che lo hanno sviluppato per capire se l’impianto fotovoltaico può esserne la causa o si trova semplicemente coinvolto.
La presente relazione vuole essere un contributo indirizzato ai Capi Partenza per consentire di trarre utili spunti nell’esame dell’ampia casistica che può presentarsi.

La presente guida si applica agli impianti FTV di tipo fisso (grid connected) ad destinati ad operare in parallelo alla rete del distributore di Energia (ENEL od altri) e ad impianti FTV di tipo isolato (stand alone).

Negli impianti ad isola non vi è l’allaccio alla rete Enel ma vi sono sempre presenti batterie cariche.

Di regola vi è un regolatore di carica per la trasformazione in alternata in quanto le schede elettroniche in commercio vengono alimentate dalla corrente AC.

In Italia gli impianti ad isola sono piccoli impianti di potenza limitata (si potrebbe trovare, al massimo, qualche piccola baita di montagna funzionante col sistema ad isola).

VVF 2015

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VVF 2015
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2015, n. 20533

ID 1980 | | Visite: 4972 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2015, n. 20533 - Infortunio mortale con la macchina ribobinatrice. Comportamento abnorme del lavoratore?

La Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto di rigetto della domanda di R.M. e T.G. , R.L. e R.R. , rispettivamente genitori e fratelli di R.Lo. deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro in data 22/9/2000 presso la Cartiera V. volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del loro congiunto.
La Corte territoriale ha ritenuto che fosse da escludersi la responsabilità del datore di lavoro per il grave incidente occorso al lavoratore in quanto il comportamento di quest’ultimo era stato eccezionale ed abnorme in palese violazione delle norme di sicurezza.
Ha rilevato che il lavoratore deceduto aveva riportato nel corso del rapporto di lavoro contestazioni di addebiti di cui due riguardavano comportamenti contrari alle norme di sicurezza; che dopo l’incidente l’ispettorato aveva disposto delle misure di sicurezza che però non riguardavano la parte dove era avvenuto l’incidente; che la macchina ribobinatrice, alla quale era addetto il lavoratore al momento dell’incidente, già nel 1994 era stata oggetto di ispezione e già si era provveduto alla segregazione delle parti pericolose.
La Corte ha,poi, riferito che per accedere alla zona rulli, dove era stato trovato il lavoratore incastrato tra i rulli e già morto, questi si era infilato strisciando in uno spazio di cm 39 dal suolo sotto un cancelletto, che impediva l’accesso ai rulli e la cui apertura bloccava la macchina; che ciò dimostrava l’abnormità dell’operazione posta in essere dalla vittima; che un eventuale affaticamento del lavoratore non poteva certo giustificare il comportamento abnorme di essersi introdotto con contorsione innaturale al di sotto della protezione per accedere alla zona rulli; che il lavoratore aveva partecipato a corsi di preparazione e comunque era considerato una persona capace.

Avverso la sentenza ricorrono i congiunti del deceduto formulando 5 motivi. Resistono la SCA Hygiene Products, già Cartiera V. e la soc INA Assitalia.

Compiti del Medico Competente: una scheda sintesi

ID 2149 | | Visite: 58649 | Documenti Sicurezza ASL



Compiti del Medico Competente: una scheda sintesi

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla:
- valutazione dei rischi
- programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
- attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
- organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
- attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale
- Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
- Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- La cartella va compilata con i dati contenuti nell’all. 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale, i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt. 186 “rischi fisici”e 230 “agenti chimici” del D.Lgs 81/08)
- Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale
- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, coppia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
- L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

3. INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA
- Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti
- Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
- Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione a cui partecipa il medico competente, ove nominato
- Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

4. SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione del documento di valutazione dei rischi

5. SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6)
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
- Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati La sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; □ visita medica preventiva in fase preassuntiva
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di saluta di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica 
- Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39 comma 3 D.Lgs. 81/08
- Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
- Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici i indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente
- Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento, le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti - Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53
- Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica idoneità:
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente
- Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
- Nei casi di espressione di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità

6. RICORSO ALL’ORGANO DI VIGILANZA
- Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

7. TRASMISSIONE DEI DATI ALLO SPISAL E ALL’ISPESL
- Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.

8. LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
- I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro, nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno e i livelli di esposizione, ove è possibile. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro, invia all’ISPESL, tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno.

SPISAL VR 2015

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Spisal Verona
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Cenni sulle problematiche di sicurezza di alcune macchine utensili

ID 1989 | | Visite: 6537 | Documenti Sicurezza ASL

Cenni sulle problematiche di sicurezza di alcune macchine utensili

Il documento denominato “Guida al sopralluogo in aziende del comparto metalmeccanico”, elaborato dal laboratorio ‘metalmeccanica’ nell’ambito dei piani di indirizzo della Regione Lombardia, è costituito da una check list per la conduzione di un sopralluogo di vigilanza nelle aziende del comparto metalmeccanico da parte degli operatori delle ASL.

Il lavoro è stato promosso dalla Regione anche verso le aziende del comparto metalmeccanico come compendio nella stesura delle valutazioni dei rischi aziendali.

Essendo rivolta espressamente ad esperti del settore, la linea guida è volutamente riassuntiva degli aspetti tecnici di sicurezza, per cui il rischio è indurre i datori di lavoro a ritenere, erroneamente, che l’impiego di tale guida sia di fatto sufficiente ad assolvere il compito di valutazione della sicurezza delle proprie macchine ed attrezzature.

Per esempio, con riferimento alla prima scheda relativa alle presse e trance (che riguarda indistintamente sia le macchine con innesto meccanico sia quelle di tipo idraulico), è pericoloso ritenere sufficiente
la semplice presenza di uno degli apprestamenti indicati per ritenere la macchina adeguata ai fini della sicurezza.

La finalità del presente lavoro è soprattutto richiamare l’attenzione sulla obiettiva complessità della materia, non facilmente riconducibile ad una semplice check list, la quale va considerata come mera esemplificazione dei rischi principali della specifica tipologia di macchina.

ASL BS
2012
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ASL BS Ed. 2012
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Guida rischio nanomateriali luoghi di lavoro

ID 2112 | | Visite: 6473 | Documenti Sicurezza UE

Guida rischio nanomateriali luoghi di lavoro

Pubblicata dall'Agenzia Europea per la Sicurezza sul Lavoro (EU OSHA) lo schema sintetico (in italiano) degli strumenti per la gestione in sicurezza dei nanomateriali nei luoghi di lavoro.

Il documento presenta vari strumenti per la gestione dei rischi che sono intesi a facilitare l’adozione di adeguate misure di prevenzione sul lavoro e ad assistere le imprese nella valutazione dei rischi legati ai nanomateriali.

In allegato anche la Guida al lavoro in sicurezza con i nanomateriali e i nanoprodotti per i datori di lavoro e i lavoratori (disponibile in inglese).

La Guida, basata sul sistema a fasce di controllo, è il risultato di uno sforzo comune tra i datori di lavoro e i lavoratori olandesi e le parti sociali (FNV, VNO-NCV e CNV) ed è finanziata dal ministero olandese degli Affari sociali e dell’occupazione.

E' intesa soprattutto a consentire ai datori di lavoro e ai lavoratori di organizzare un ambiente in cui sia possibile lavorare con i nanomateriali e i prodotti che li contengono in condizioni di sicurezza e ad assisterli nella definizione di adeguate misure di controllo e nell’attuazione di buone pratiche lavorative.

EU OSHA 2015

Rischio alcol lavoro-correlato: la normativa

ID 2036 | | Visite: 11512 | Conferenza Stato-Regioni



Elenco attività a rischio elevato infortuni (rischio alcol)

Elenco delle attività lavorative a rischio di cui all’art. 15, Legge 125/2001 inserito nel Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”.

Nel 2001, il comma 1 dell’articolo 15 della Legge 125, “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”, in relazione ad una serie di attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezzal'incolumità o la salute dei terzi - individuate con Intesa della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 - ha introdotto il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi:

1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione  di  generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attività di fochino (art.  27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione  e  uso di fuochi  artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica  30 dicembre  1970,  n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione  degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2)  dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla  sorveglianza  dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di  incidenti  rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere  di bordo; medico comunque   preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice  di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni  comportanti  l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi del gestore dell'infrastruttura  ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale  addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee  e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale  marittimo delle  sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile  della  produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
 

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 novembre 2015, n. 45056

ID 2088 | | Visite: 4779 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 novembre 2015, n. 45056 - Lavoratore irregolare si taglia un dito con una sega motorizzata. Responsabilità del "datore di lavoro"

1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di DI.V. avverso la sentenza emessa in data 25.11.2013 dalla Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma di quella in data 24.4.2012 del Tribunale di L'Aquila, dichiarava l'improcedibilità in ordine a taluni reati contravvenzionali perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena inflitta per il residuo delitto di lesioni colpose con violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro in danno di S.H., in mesi sei di reclusione.

2. Al DI.V. era contestato di aver, in qualità di datore di lavoro, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed in particolare perché, omettendo di fornire i necessari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e un'adeguata formazione e una sufficiente ed adeguata formazione in materia sicurezza, cagionato a S.H. lesioni personali gravi, dato che quest'ultimo, mentre stava tagliando della legna con una sega motorizzata verticale, si procurava lesioni consistite nell'amputazione parziale del quarto dito della mano destra, lesioni che comportavano un periodo di malattia superiore a quaranta giorni con indebolimento della funzione prensile della mano destra (fatto del 18/4/2008).

3. Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione del fatto ed in particolare alla sussistenza di un rapporto datoriale e alla responsabilità penale dell'imputato, avendo la Corte territoriale ripercorso lo stesso iter argomentativo del Tribunale ritenendo che le dichiarazioni della persona offesa in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro "irregolare" potesse essere riscontrato sulla scorta dei soli rapporti redatti dai pubblici ufficiali operanti (carabinieri e funzionari dell'ASL) e valutato come non credibile quanto riferito da soggetti presenti al fatto.

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2015, n. 45233

ID 2064 | | Visite: 8577 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2015, n. 45233 - Infortunio con un trapano a colonna privo dello schermo di protezione. Responsabilità del direttore di stabilimento

"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti.
Se ovviamente al C.G.D., in ragione della qualifica funzionale rivestita, non potevano farsi carico scelte gestionali generali rimesse al datore di lavoro, era peraltro del tutto pacifico che allo stesso, attesa la posizione apicale ricoperta nell'organigramma dello stabilimento, faceva capo una ben precisa e netta posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavori dipendenti in servizio nello stabilimento dallo stesso prevenuto diretto (cfr. Sez. 4 n. 6277/2007; Sez. 4 n. 19712/ 2009). Appare pertanto corretta l'indicazione della Corte di merito alle regole cui si sarebbe dovuto attenere l'imputato nel ruolo di dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento, sul rilievo specifico della mancata adozione di misure organizzative ed integrative di controllo e di vigilanza (demandate a colui che rivestiva un ruolo apicale nello stabilimento e quindi del tutto differenti da quelle di ordine esecutivo rientranti invece nelle mansioni del capo squadra o del semplice preposto) finalizzate ad evitare il pericolo del verificarsi di infortuni quale quello di cui è causa."

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza in data 30 ottobre 2012 appellata da C.G. D., concessa all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ritenuta unitamente alle già concesse attenuanti generiche prevalente sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in giorni 40 di reclusione, sostituita con la sanzione pecuniaria di € 1520,00 di multa, revocando in accoglimento di una specifica istanza difensiva il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il C.G.D. era stato tratto a giudizio (unitamente a V.G., nei cui confronti la sentenza di primo grado è passata in giudicato non essendo stata proposta impugnazione) per rispondere nella sua qualità di direttore dello stabilimento e responsabile della sicurezza della ditta P.H. S.p.A. del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche in danno di C.A..

3. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il C.G.D., lamentando la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 40 cpv cod. pen. nonché agli artt. 18 e 19 D.lgs.vo n. 81 del 2008; la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità intrinseca della motivazione in punto di riconducibilità del ruolo di preposto al C.G.D. anziché al V.G. nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per travisamento della prova ed omessa motivazione sul punto, rispetto agli atti del processo ed alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza, sempre in relazione al ruolo del preposto signor V.G.; la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod proc. pen. e 24 e 111 Cost., essendo il fatto addebitato in sentenza diverso da quello descritto al capo di imputazione; la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mancato espletamento dell'esame dell'imputato.

4. Sono stati presentati motivi nuovi con cui si invoca la applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

 

Direttiva 2013/35/UE: EMC lavoro

ID 2060 | | Visite: 18506 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva 2013/35/UE / Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti campi elettromagnetici

La Direttiva EMC lavoro prevede la Valutazione dei Rischi da esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da campi elettromagnetici

Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

(GU L 179/1 del 29.6.2013)
_______

1. La presente direttiva, che è la ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.

2. L’ambito di applicazione della presente direttiva include tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici.

3. I valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nella presente direttiva riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

4. L’ambito di applicazione della presente direttiva non include le ipotesi di effetti a lungo termine. La Commissione tiene sotto osservazione i più recenti sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un’adeguata risposta politica, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti. Mediante la relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva di cui all’articolo 15, la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in materia.

5. La presente direttiva non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione.

6. Fatte salve le disposizioni più rigorose o più specifiche contenute nella presente direttiva, la direttiva 89/391/CEE continua ad applicarsi integralmente all’intero settore di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2016.

Recepimento

La Direttiva 2013/35/UE è stata recepita con il D.Lgs. 159/2016 in data 02/09/2016

Pacchetto Formazione Sicurezza: Le linee Guida INAIL

ID 2057 | | Visite: 6326 | Documenti Sicurezza Enti

Pacchetto Formazione Sicurezza: Le linee Guida INAIL

L'INAIL con Deliberazione INAIL-CV n.17 del 10 novembre ha messo a disposizione alcune Linee di indirizzo per la progettazione di pacchetti formativi ed individuazione delle modalità per i bandi di erogazione della formazione.

1. Deliberazione INAIL-CIV n. 17 del 10 novembre 2015
2. Linee di indirizzo per la progettazione di pacchetti formativi ed individuazione delle modalità per i bandi di erogazione della formazione ai soggetti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Fonte: INAIL

Check list Carrelli elevatori industriali Rev. 01.2013

ID 514 | | Visite: 15383 | Documenti Riservati Sicurezza



Check list Carrelli elevatori industriali Rev. 01.2013

Check list di verifica conformità normativa e adeguamento carrelli elevatori industriali

Testo dei requisiti della Check list e file .cem importabile in Certifico Macchine 4.

Rev. 01.2013

Riferimenti
ISPESL 2002 - Adeguamento dei carrelli elevatori in riferimento al rischio di perdita accidentale di stabilita’
ISPESL 2006 - Linea guida per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature
D.Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza
Direttiva macchine 2006/42/CE
D.Lgs. 17/2010 - Attuazione della Direttiva macchine 2006/42/CE

Info e download File CEM importabile in Certifico Macchine 4

Info e download File CEM importabile in Certifico Macchine 4 | cem4.eu

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Check List Carelli elevatori
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Corte di Giustizia UE Direttiva macchine: "la marcatura CE non è una formalità"

ID 2018 | | Visite: 6939 | Cassazione Sicurezza lavoro

Corte di Giustizia UE Direttiva macchine: “la marcatura CE non è una formalità”

Sentenza 8.9.2005 - Causa C-40-04

Già dal 2005 la Corte sottolinea che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva macchine è snellire e semplificare l’iter di definizione della conformità delle stesse macchine, promuovendone la libera circolazione nel mercato interno. 

Tale obiettivo, per la Corte, sarebbe vanificato se la legislazione degli Stati Membri considerassero ugualmente responsabili della conformità delle macchine, alla stregua del fabbricante, operatori che si trovano a valle del fabbricante stesso.
__________

Negli ultimi anni l’Unione Europea è intervenuta a disciplinare l’immissione in commercio di molti prodotti mediante il meccanismo legislativo del così detto “Nuovo Approccio”.

Sostanzialmente l’Unione con il Nuovo Approccio stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che determinati prodotti (quali ad esempio le macchine da lavoro, i giocattoli, i dispostivi medici, etc…) devono possedere per poter essere considerati sicuri e poter liberamente circolare all’interno della Comunità Europea. 

Il possesso dei requisiti di sicurezza richiesti di un prodotto è “certificato” dall’apposizione della marcatura CE sullo stesso prodotto.

In tutte le discipline il soggetto incaricato di ideare, progettare e costruire i prodotti conformi ai requisiti minimi di sicurezza è il Fabbricante.

Ma che tipo di obblighi e responsabilità ricadono su distributore e importatore?

Sul punto purtroppo le direttive non sempre fanno chiarezza e spesso nell’attuazione delle stesse direttive i singoli stati membri introducono altri elementi di confusione.

Ma come spesso è successo nel diritto comunitario la Corte di Giustizia è intervenuta a far luce sulla non facile questione. 

Con la sentenza del 8 settembre 2005, emessa nella Causa C – 40/04, la Corte di Giustizia è, infatti, intervenuta a chiarire i limiti circa gli obblighi di controllo e verifica in capo all’importatore di apparecchiatura marcate CE.

Vediamo brevemente il caso.

Punto di partenza della pronuncia è il grave infortunio sul lavoro di cui è stato vittima il dipendente di una società finlandese al quale, mentre cambiava le lame di una pressa piegatrice idraulica, sono state recise otto dita. 

L’infortunio si è verificato a causa di un urto accidentale del pedale di avviamento della macchina da parte del dipendente che aveva provocato un movimento della pressa, nonostante la macchina non fosse in funzione e nonostante la stessa fosse staccata dalla corrente.

La pressa in questione risultava marcata CE, in forza della direttiva macchine (direttiva 98/37/CE) da fabbricante francese ed importata in Finlandia da imprese del luogo.

Nel corso del giudizio, il Tribunale Finlandese ha ritenuto parzialmente responsabile la società importatrice sulla base di quanto disposto dalla Legge finlandese in materia di sicurezza sul lavoro. 

In base alla normativa nazionale, infatti, il produttore, l’importatore e il venditore di una macchina hanno identici obblighi di verifica dei requisiti di sicurezza e tutela della salute dettati per l’impiego di macchine industriali sottoposte alla direttiva CE n. 98/37/CE. 

Davanti alla Suprema Corte, la Società importatrice della pressa incriminata contestava la compatibilità con le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci della normativa finlandese nella parte in cui si chiede all’’importatore di verificare la sicurezza di una macchina importata già marcata CE in un altro Stato Membro.

La Corte di Giustizia, chiamata a decidere sulla questione si è sostanzialmente pronunciata a favore dell’importatore.

La Corte ha, infatti, sottolineato che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva macchine è snellire e semplificare l’iter di definizione della conformità delle stesse macchine, promuovendone la libera circolazione nel mercato interno.

Tale obiettivo, per la Corte, sarebbe vanificato se la legislazione degli Stati Membri considerassero ugualmente responsabili della conformità delle macchine, alla stregua del fabbricante, operatori che si trovano a valle del fabbricante stesso.

Quindi, per la Corte, in presenza della marcatura CE l’importatore non è obbligato a verificare che la macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e, dunque, in caso di malfunzionamento non è penalmente responsabile degli eventuali danni subiti dal lavoratore.

Per la Corte gli Stati Membri possono unicamente, a loro discrezione, applicare delle disposizioni nazionali cheimpongano all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di 

1. verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato; 

2. fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

A parere di chi scrive la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un fondamentale leading case per tutte le materie disciplinate attraverso il meccanismo legislativo del Nuovo Approccio, come la direttiva macchine. 

La legislazione del Nuovo Approccio tipicamente riconosce precisi obblighi e responsabilità in capo ai diversi operatori economici (fabbricante in primis), come peraltro la stessa Corte ha sottolineato nella Sua pronuncia.

Ne discende che la diversità di ruoli prevista nelle diverse direttive del Nuovo Approccio non può non generare anche una diversità di obblighi e responsabilità.

Peraltro occorre valutare un ulteriore aspetto. 

Se si ammettesse un uguale responsabilità di diversi operatori, analogamente a quanto fatto dalla legge Finlandese, un utente o un consumatore che volesse lamentare un difetto di conformità del prodotto acquisito potrebbe aver difficoltà a far valere i propri diritti. 

Si potrebbe, infatti, generare un passaggio - scarico di responsabilità tra un soggetto ed un altro.

Anche in questo senso la sentenza della Corte non può che essere vista come rappresentativa non solo del settore coperto dalla direttiva macchine, ma di tutti i settori disciplinati dalle direttive del Nuovo Approccio.
La pronuncia quindi non fa che ribadire un principio del Nuovo Approccio che garantisce la certezza di tutela di utenti e consumatori:


il fabbricante è il solo responsabile della conformità dei prodotti ai requisiti minimi di sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie.



Avv. Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna
Sentenza Corte 08.09.2005 - Causa C-40-04

D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie - Indirizzi applicativi.

ID 2009 | | Visite: 16464 | Prevenzione Incendi

D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie- Indirizzi applicativi.

Circolare MI n. 12580 del 28 ottobre 2015

Con il D.M. 19 marzo 2015 recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per fa progettazione, fa costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 ", pubblicato nella G.U. n.70 del 25 marzo 2015, sono stati introdotti aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture.

Si tratta di aggiornamenti scaturiti dalla previsione dell'art.6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" e riguardano:

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuative e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002;
- strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m2;
- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011.

Nello specifico, gli Allegati I e II sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell 'Interne 18 settembre 2002, mentre l'Allegate III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.

...segue

Decreto 19 marzo 2015

Settore metalmeccanico: Modulo formativo

ID 561 | | Visite: 13264 | Documenti Riservati Sicurezza


Lavoratori del settore metalmeccanico: Formazione ed Informazione generale 

Modulo formativo/informativo sicurezza lavoratori settore metalmeccanico 

Cap. 1 Riferimenti normativi
Cap. 2 Macchine utensili
Cap. 3 Saldatura
Cap. 4 Impianti elettrici
Cap. 5 Prevenzione e protezione
Cap. 6 Carrello elevatore

- Presentazione ppt - n. 120 slides.
- Test di verifica apprendimento

Documento compreso nel Servizio Abbonamento Sicurezza lavoro

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Sicurezza Lavoro
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Cassazione Penale, Sez. 4, 26 ottobre 2015, n. 43001

ID 1999 | | Visite: 4685 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 ottobre 2015, n. 43001 - Violazione della specifica prescrizione contenuta nel POS di non far salire persone sulla gru a torre. Infortunio mortale e responsabilità

1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di A.L. avverso la sentenza emessa in data 17.10.2014 dalla Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma di quella in data 15.5.2010 del Tribunale di Bergamo-Sezione distaccata di Clusone, tra l'altro concedeva al predetto le attenuanti generiche valutate come equivalenti rispetto all'aggravante e riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi tre di reclusione con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; ciò in relazione al delitto di omicidio colposo in danno del dipendente M.E., con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (fatto del 22.8.2006).

2. Segnatamente, ad A.L., quale amministratore e legale rappresentante della Fratelli A. s.r.l., era contestato di non aver attuato le misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per non averle utilizzate correttamente; in particolare, per non aver provveduto ad assicurare che tutte le operazioni destinate a sollevare carichi fossero correttamente progettate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza e che gli accessori di sollevamento fossero scelti in modo idoneo; nonché per non aver valutato in concreto nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) il rischio correlato al posizionamento di pozzetti entro il cantiere e comunque per non aver adottato nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro e l'esperienza, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.

3. Il ricorrente deduce, in sintesi:

3.1. che la nomina dell'arch. (e coimputato) Omissis, già progettista e direttore dei lavori, quale responsabile dei lavori avrebbe dovuto escludere, di per sé, la responsabilità di A.L.;

3.2. che, tra l'altro, A.L. aveva previsto nel POS che la "gru a torre" usata dal capo cantiere A.I. (coimputato, fratello e patteggiante della pena), non dovesse essere utilizzata per trasportare persone, nemmeno per brevi tratti", sicché il rispetto di tale prescrizione da parte di A.I. avrebbe scongiurato il sinistro;

3.3. che la pena irrogata dalla Corte di Appello, benché ridotta rispetto a quella di primo grado, era comunque eccessiva, tenuto conto del l'effettuato risarcimento del danno la cui attenuante specifica avrebbe dovuto essere applicata.

Circolare MLPS n. 22 del 29 Luglio 2015: Criteri idoneità tecnica verificatori attrezzature

ID 1767 | | Visite: 8128 | Circolari Sicurezza lavoro

 

Circolare MLPS n. 22 del 29 Luglio 2015

Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011 - Idoneità tecnica verificatori attrezzature

La Direzione Generale tulela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali ha reso disponibile la Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 relativa alla disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.Lgs.  9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti concernenti l'applicazione del D.I. 11 aprile 2011, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni concernenti i criteri di idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma II, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

In particolare si fa riferimento al personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica e ai titoli di studio ed esperienze professionali dei quali deve essere in possesso.

Tale personale, secondo quanto previsto al punto I, lettera d), dell'Allegato I del D.I. 11 aprile 2011, deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

...segue

MLPS - 29 Luglio 2015

Opting out of the European Working Time Directive

ID 1983 | | Visite: 4858 | Documenti Sicurezza UE

Opting out of the European Working Time Directive

The European Working Time Directive lays down minimum safety and health requirements for the organisation of working time in the EU by, for example, establishing that all workers have the right to a limit to weekly working time of 48 hours. However, it also contains the possibility for Member States to allow for the opting out of that maximum as long as the individual workers agree.

This report looks at how the Member States make use of the possibility of opting out, the extent of its use and its main impacts.

Although national data about its use are scarce, the opt-out and long working hours continue to be the subject of heated debates involving governments and social partners across the EU. According to the research currently available, there are strong reasons to think that the limitation of working time is beneficial for everyone, including workers, employers, patients and clients

European Commission
2015

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UE 2015
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Cassazione Penale, Sez. 4, 28 luglio 2015, n. 33324

ID 1963 | | Visite: 4578 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 luglio 2015, n. 33324 - Infortunio con una macchina impastatrice. Non bastano due settimane di pratica per fare un operaio esperto

-1- Con sentenza del 14 luglio 2007, il tribunale di Milano, procedendo nelle forme del rito abbreviato, ha dichiarato G.S. colpevole, nella qualità di amministratore unico della "G.S. s.r.l.", del reato di lesioni personali colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del dipendente P.M.C., e lo ha condannato, con i doppi benefici, applicata la diminuente del rito, alla pena di tre mesi e venti giorni di reclusione.
Era accaduto che, nella giornata del 1° luglio 2008, il P.M.C. si era recato con altri due colleghi presso il cantiere sito in Milano, Omissis, per posizionare la macchina impastatrice di sabbia e cemento, denominata "Jumbo Mst 3000". Collocata la macchina nel cantiere, il P.M.C. aveva inserito il braccio sinistro nel serbatoio della stessa per prelevare alcuni oggetti colà riposti (si trattava di stivali di gomma, di ciabatte e di un cavo di corrente). A quel punto, la ventola posta nel serbatoio aveva incominciato a ruotare ed aveva intrappolato il braccio del lavoratore, che era poi riuscito ad arrestarne il movimento, non prima, tuttavia, che la macchina gli provocasse gravi lesioni, consistite in "scuoiamento braccio sinistro".
L'incidente è stato ascritto a colpa dell'imputato per non avere lo stesso adottato le necessarie misure affinché la macchina venisse utilizzata correttamente, avendo, in particolare, consentito che il microinterruttore con funzione di blocco degli organi in movimento fosse disattivato, e quindi non funzionante, e per non avere adempiuto agli obblighi di formazione ed informazione del dipendente relativamente all'uso dell'attrezzatura di lavoro alla quale era stato addetto, essendo stato il lavoratore solo affiancato, per circa due settimane, da un collega esperto nell'uso della impastatrice.

-2- Detta decisione, impugnata dall'imputato, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 28 novembre 2013.

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