Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2015, n. 44811

ID 2043 | | Visite: 4665 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2043

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2015, n. 44811 - Infortunio durante l'uso della macchina impastatrice. Nessun comportamento abnorme della vittima

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 13.11.2014, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Como in data 25.02.2014, nei confronti di B.F., in riferimento al reato di cui all'art. 590, cod. pen. Al B.F., per quanto rileva in questa sede, si contesta, nella sua qualità di titolare della omonima impresa individuale e di appaltatore di lavori di recupero sottotetto con formazione di due unità abitative e di datore di lavoro di H.M., di avere cagionato lesioni personali al richiamato lavoratore. Ciò in quanto il prevenuto aveva consentito che H.M. usasse la macchina impastatrice di proprietà di S.A., benché la stessa non fosse stata oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza, quali il microinterruttore e la griglia superiore della tramoggia. In particolare, al B.F. si addebita di non aver informato ed istruito il lavoratore che era incaricato della pulizia della impastatrice; e di non aver coordinato gli interventi di manutenzione e controllo periodico dell'impastatrice, da parte dell'impresa subappaltatrice.
La Corte territoriale, nel censire le specifiche ragioni di doglianza dedotte dall'appellante, rilevava che era stata riproposta la tesi in base alla quale l'infortunio era dipeso dal comportamento abnorme della parte offesa. Richiamate le pronunce ritenute idonee a delineare il panorama giurisprudenziale al riguardo, il Collegio sottolineava che il lavoratore non aveva esorbitato rispetto alle mansioni affidategli e che pertanto l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato B.F. doveva essere confermata.

2. Avvero la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione B.F., a mezzo del difensore. 
L'esponente con il primo motivo deduce la violazione di legge.
La parte ritiene che le circostanze di fatto, relative allo stato in cui si trovava la macchina impastatrice il giorno in cui ebbe a verificarsi l'infortunio (essendo, da terzi, stata rimossa la griglia protettiva), unitamente all'evenienza che la macchina era stata portata in cantiere il giorno stesso, valgono ad interrompere il nesso di causalità rispetto alla posizione dell'imputato. A sostegno dell'assunto, la parte richiama i principi affermati in riferimento alla condotta colposa del lavoratore, idonea ad escludere la responsabilità dell'imprenditore. E ritiene che il comportamento assunto dal H.M., che procedette alla pulizia del macchinario privo del congegno di sicurezza e della griglia di protezione, escluda la riconducibilità dell'evento al B.F..
Con il secondo motivo l'esponente denunzia il vizio motivazionale, osservando che erroneamente la Corte di Appello ha escluso il carattere abnorme della condotta realizzata dal dipendente infortunato. La parte rileva che nelle mansioni di pulizia del cantiere affidate al H.M. non possono ricomprendersi le operazioni di pulizia della macchina impastatrice; ed evidenzia che dette operazioni sono riconducibili alla sola iniziativa del predetto dipendente insubordinato. Ritiene che non può assegnarsi al datore di lavoro l'obbligo di vigilare sull'osservanza di divieti largamente imposti. Il deducente considera che il dipendente ha voluto esporsi a rischi per soddisfare esigenze personali, non ricollegabili all'attività lavorativa.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (n. 44811 del 09 novembre 2015.pdf)n. 44811 del 09 novembre 2015
Cassazione Penale, Sez. 4
IT242 kB1025

Tags: Sicurezza lavoro Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Giu 30, 2024 15

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 70

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 103

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto
Giu 26, 2024 96

Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024

Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024 ID 22124 | 26.06.2024 Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024 - Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sostituzione rappresentanti del… Leggi tutto
Giu 20, 2024 283

Ordinanza Regione Lazio 19.06.2024 / Tutela rischio calore lavoro

Ordinanza Regione Lazio del 19.06.2024 / Tutela rischio calore lavoro ID 22103 | 20.06.2024 / In allegato Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica — Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza