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Decreto 10 giugno 2014

ID 3478 | | Visite: 6619 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 10 giugno 2014

Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.

GU n.212 del 12 Settembre 2014

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55180

ID 3460 | | Visite: 3915 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55180 - Lavori di rimozione dei pannelli solari e infortunio mortale. Responsabilità del committente proprietario dell'appartamento

"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - sia in caso di omesso controllo all'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez.4, 9 febbraio 2016 n. 23171 Rv.266963).

Dal committente non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e l'andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez.3, 24 aprile 2016 n.35185, Rv 267744; Sez.4, 15 luglio 2015 n.44131, Rv 264974)."

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Cassazione Penale, Sez. 4
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INAIL: Rapporti 2015 per Regione

ID 3447 | | Visite: 6917 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Rapporti annuali regionali INAIL 2015

Pubblicati da INAIL i Rapporti annuali per regionale 2015, comprensivi di appendice statistica, inerenti i fenomeni infortunistici (Dati rilevati al 31 Ottobre 2016)

Nota metodologica - Dati rilevati al 31 ottobre 2016.
Indice delle tabelle
Sintesi dei fenomeni rilevanti
1. La situazione nel mondo del lavoro nei dati Inail
2. Infortuni
3. Malattie professionali
4. Cura, riabilitazione, reinserimento
5. Azioni e servizi
6. Schede monografiche
..

Dati rilevati al 31 ottobre 2016

INAIL: Rapporti 2014 per Regione

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55182

ID 3434 | | Visite: 3097 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55182 - Manutenzione della benna e distacco della retina diagnosticato sei mesi dopo il sinistro. E' necessario accertare la sussistenza del nesso causale

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 25 gennaio 2016, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Como in danno di P.S., riconoscendo il predetto colpevole del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod.pen in quanto, in violazione delle norme antinfortunistiche, aveva cagionato per colpa gravi lesioni, consistenti nel distacco di retina, a M.M., fabbro saldatore dipendente della ditta I. 2000 srl, di cui il P.S. era amministratore unico. Il M.M., durante l'operazione di manutenzione della benna (cucchiaio dentato) del mezzo escavatore, operazione che comportava la "puntatura" e la successiva saldatura di lamiere sul fondo della benna, nell'atto di saldare alla benna la lastra di metallo, di cui aveva eseguito la puntatura, era rimasto violentemente colpito all'occhio sinistro dalla lastra, staccatasi improvvisamente dal fondo.

2. Nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello, disattendendo i motivi di gravame, aveva confermato l'accertamento della penale responsabilità del P.S., rilevando come: 1) l'episodio dal quale era scaturito l'infortunio era stato confermato dai testi L. e M., colleghi di lavoro del M.M., i quali avevano assistito il lavoratore subito dopo che questi era stato colpito al volto dalla lastra di metallo, soccorrendolo e consigliandolo di recarsi in ospedale; 2) non coglievano nel segno i rilievi tesi a dimostrare l'inattendibilità della vittima; in particolare, l'impossibilità del ribaltamento della lastra di metallo, essendo pienamente plausibile la descrizione della dinamica dei fatti resa dalla persona offesa; 3) non era significativo che il M.M. si fosse recato dal medico oculista soltanto nel mese di maggio 2010, sei mesi dopo il sinistro, avvenuto il 9 novembre 2009, in quanto pienamente giustificato dal timore, da lui dichiarato, di subire conseguenze sul posto di lavoro; 4) quanto alla lamentata insussistenza del nesso di causalità, una volta accertato che il M.M. era stato certamente colpito all'occhio dalla lastra di metallo, rilevava la Corte d'appello come la lesione si fosse certamente provocata, avendo la parte offesa avvertito immediatamente difficoltà alla vista, decidendo di recarsi dal medico alcuni mesi dopo nella speranza di guarigione spontanea; del resto, le persone con vista ad un solo occhio possono comunque attendere alle proprie occupazioni; inoltre, del tutto destituite di fondamento erano le osservazioni di cui alla relazione del CT di parte dott. M., che, lungi dal formulare giudizi scientifici, si era limitato a rilevare come fosse impossibile che il M.M. non avesse sentito la necessità di recarsi da un oculista nella immediatezza del fatto; 5) la colpa del P.S. era comprovata dalla mancata adozione del Documento di valutazione dei rischi in ordine alle procedure di riparazione della benna dei mezzi escavatori.

3. P.S. ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia affidandosi a tre motivi.

4. Lamenta il ricorrente, con il primo motivo, il difetto di motivazione, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett.b) ed e), cod proc. pen, perchè la Corte territoriale aveva basato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa; non valutandone l'attendibilità con la necessaria cautela. In particolare, la Corte non aveva considerato la contraddittorietà della deposizione del M.M. tra quanto riferito in dibattimento e quanto dichiarato in sede di indagini, nonché le contraddizioni sotto il profilo temporale, essendo inverosimile che egli, avendo subito un sinistro con conseguenze così gravi, fosse ricorso alle cure del medico parecchi mesi dopo. Detta circostanza non permetteva neppure di affermare la sussistenza del reato in termini di nesso causale, non essendo accertabile se il distacco di retina, verificato dalla visita oculistica effettuata sei mesi dopo l'infortunio, fosse stato cagionato proprio da detto evento. Sul punto, con motivazione del tutto inadeguata, erano state disattese le conclusioni del consulente di parte, secondo cui il paziente che perde la visione bioculare non può attendere, per mesi, alle ordinarie occupazioni senza consultare uno specialista, essendo quindi impossibile che il danno lamentato si fosse verificato immediatamente dopo l'incidente occorso sul luogo di lavoro.

4.1. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, avendo errato la Corte territoriale nella mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale sulla base della valutazione della gravità della condotta dell'imputato che aveva sottovalutato la portata del sinistro, palesemente sottovalutata anche dalla parte offesa. Argomentava inoltre il ricorrente che la Corte d'Appello aveva omesso di considerare altri elementi rilevanti ai fini della determinazione della pena, secondo i criteri generali previsti dall'art. 133 cp.

4.2 Con il terzo motivo il P.S. si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, non essendosi la Corte territoriale pronunciata in ordine alla richiesta di disporre consulenza medico legale, non espletata in primo grado.

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55182.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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Indicazioni operative Formazione Sicurezza - RP 2016

ID 3399 | | Visite: 4348 | Documenti Sicurezza Enti

Indicazioni operative Formazione Sicurezza - RP 2016

Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 (Edizione - Dicembre 2016)

La Regione Piemonte ha approvato una nuova edizione delle “Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro”, che sostituisce integralmente tutte le precedenti, recepisce l’Accordo Stato Regioni 128/CSR del 7 luglio 2016, introduce un capitolo relativo alla realizzazione dei corsi per coordinatori della sicurezza e conferma i procedimenti conseguenti ad inadempienze dei soggetti formatori.

Il documento, che raccoglie le modalità e gli adempimenti previsti dalla normativa per la realizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato approvato con D.G.R. n. 17-4345 del 12 dicembre 2016 e pubblicato nel Supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2016.

La nuova edizione è stata realizzata con la collaborazione del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08, e si pone l’obiettivo di agevolare la corretta applicazione della normativa, nell’ottica di favorire la migliore qualità dei corsi di formazione e contribuire quindi a una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Regione Piemonte Dicembre 2016

Cassazione Civile, Sez. 6, 22 dicembre 2016, n. 26820

ID 3419 | | Visite: 3252 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. 6, 22 dicembre 2016, n. 26820 - Trauma perforante all'occhio sinistro. Nessun nesso causale con l'infortunio sul lavoro

La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva rigettato la domanda di S.G.B. tesa al riconoscimento, in relazione all’infortunio sul lavoro subito l’8.8.2008 a seguito del quale riportava un trauma perforante all’occhio sinistro con conseguente deficit visivo con un danno biologico pari o superiore al 2%, del suo diritto a percepire l’indennità per inabilità temporanea assoluta fino al 4 maggio 2009 e l’indennizzo per le menomazioni permanenti riportate.

Il giudice di appello ha ritenuto che correttamente il consulente chiamato in primo grado a verificare nuovamente, stante l’insufficienza della prima consulenza disposta, l’esistenza di un nesso causale tra l’infortunio subito ed il danno all’occhio riportato aveva escluso che il foro maculare alla retina non poteva essere conseguenza dell’infortunio denunciato ma, piuttosto, dovesse essere ricollegato ad un più risalente infortunio occorsogli in contesto non lavorativo e mai denunciato all'Inail.

Per la cassazione della sentenza ricorre S.G.B. censurandola in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (esistenza del nesso causale tra infortunio e danno) e denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il secondo consulente omesso di considerare che solo a seguito del secondo evento traumatico era stata effettuata la diagnosi di foro maculare, non risultante dalla documentazione precedente.

L’Inail si è costituito per resistere al ricorso di cui ha denunciato l'inammissibilità e comunque l’infondatezza.

Tanto premesso il ricorso è inammissibile poiché le censure non contengono una chiara e precisa indicazione del contenuto della documentazione medica che si assume essere stata erroneamente valutata dal consulente alle cui conclusioni la Corte di appello ha ritenuto di aderire.

Inoltre le censure, per come formulate, si risolvono nella inammissibile richiesta di un nuovo esame delle emergenze istruttorie. Una diversa e più favorevole valutazione delle stesse non consentita in sede di legittimità senza alcuna precisa indicazione di eventuali devianze dalle nozioni acquisite della scienza medica.

Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (cfr. Cass. n. 1652 del 2012 e n. 25687 del 2015).

Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso, ex art. 375 cod. proc. civ., n. 5, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

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Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. 6, 22 dicembre 2016, n. 26820.pdf
Cassazione civile, Sez. 6
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Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2016, n. 54480

ID 3407 | | Visite: 3537 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2016, n. 54480 - Infortunio mortale con la macchina raccoglitrice dotata di dispositivo di sicurezza deteriorato. Quando la marcatura CE non basta

"Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità (Cass., Sez. 4, n. 37060/2008, Rv. 241020).

In proposito, va anche ribadito che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. A detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Rv. 256948Sez. 4, n.22249 del 14/03/2014 Rv. 259229)."

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2016, n. 54480.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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TUS modificato dal CLP: dal 29 Marzo 2016

ID 2408 | | Visite: 11179 | Documenti Riservati Sicurezza

TUS modificato dal CLP: Commenti e aspetti tecnici illustrati

Quali obblighi sono previsti dal Decreto Legislativo 39/2016 che introduce il Regolamento CLP nel TUS.

Numerose le novità e implicazioni dell'entrata in vigore, dal 29 Marzo 2016, del Decreto Legislativo 39/2016 per la parte inerente l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) che modifica il TUS al Titolo IX "Sostanze pericolose".

Allegato un Documento di commento e di illustrazione delle novità con una Tabella di raccordo tra i Pittogrammi CLP e la segnaletica dell'Allegato XXV del TUS.

Il Documento è completo di:

- Documento TUS modificato dal CLP
- Decreto Legislativo 36/2016
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
- Raccolta pittogrammi CLP

In particolare si evidenziano:

1. Sostituzioni definizioni "Miscela"
2. Articolo 222 - Definizione di “Agenti chimici pericolosi"
3. Articolo 223 - Valutazione dei rischi - "Fornitori"
4. Articolo 223 - Valutazione dei rischi - "Fornita SDS conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)"
5. Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
6. Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria
7. Titolo IX capo II Protezione Agenti cancerogeni e mutageni - Articolo 234 - Definizioni
8. Allegato XXV - Nuovi Pittogrammi CLP in sostituzione della segnaletica
9. Allegato XXVI - Etichettatura di recipienti e tubazioni con i nuovi Pittogrammi CLP
10. Allegato XXVI - Etichettatura di zone, i locali o gli spazi adibiti a deposito

Allegato XXV
Il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è soppresso:

Sostanze nocive o irritanti

Il segnale di avvertimento "Pericolo generico" è sostituito dal cartello previsto del Regolamento CLP:

Pericolo generico TUS Pericolo generico Regolamento CLP

Ed è aggiunta la nota:

"Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose"

La nota comporta l'uso del segnale solo nei luoghi di deposito e "non in forma generica per il pericolo circa le sostanze chimiche o miscele pericolose".

La definizione dei pericoli deve essere effettuata ai sensi del Regolamento CLP:

- tossici acuti;
- corrosivi;
- irritanti;
- sensibilizzanti;
- tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento;
- tossici specifici per organo bersaglio;
- tossici in caso di aspirazione;
- cancerogeni e mutageni di categoria 2.

Modifiche da attuare a partire dal 29 Marzo 2016

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 , n. 39
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39

Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP

Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH

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Allegato riservato TUS modificato dal CLP Rev. 1.0 2016.zip
Certifico Srl - Rev. 1.0 2016
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Provvedimento 16 marzo 2006

ID 3378 | | Visite: 13605 | Conferenza Stato-Regioni

Provvedimento 16 marzo 2006

Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).

GU n. 75 del 30 Marzo 2006
_______

L'Accordo CSR del 13/07/2017 non ha sancita intesa CSR alla data del 21.08.2023.

L'allegato I è sostituito dall'allegato A dell'Accordo CSR del 13/07/2017

Accordo CSR del 13/07/2017

Individuazione delle attività lavorative che comportano, in caso di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi

Ritenuto necessario sotto tale profilo superare l'attuale condizione dì individuazione dì mansioni diverse per l'alcol e per le sostanze stupefacenti e psicotrope, previste rispettivamente nell'intesa del 16 marzo 2006 e nell'intesa del 30 ottobre 2007, con l'individuazione di una unica tabella delle le mansioni a rischio per le quali sia prevista la sorveglianza sanitaria a tutela del lavoratore e dei terzi.

Schema Accordo CSR del 13 luglio 2017

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Cassazione Penale, Sez. 4, 12 dicembre 2016, n. 52511

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Cassazione Penale, Sez. 4, 12 dicembre 2016, n. 52511 - ThyssenKrupp: la "colpa imponente" degli imputati. Affinchè si applichi l'art. 437 c.p. non occorre il verificarsi dell'evento

La Corte torna sull'incendio della ThyssenKrupp avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 Dicembre 2007 allorquando all'Interno dello stabilimento si determinarono l'innesco e lo sviluppo di un incendio che determinò la formazione di una nuvola incandescente di olio nebulizzato (flash fire) che si espanse e investì alcuni operai che si erano avvicinati all'incendio con estintori a breve gittata.

La Suprema Corte ritiene che il massimo responsabile delle scelte strategiche sulla gestione dello stabilimento di Torino, che nel 2007 era in via di dismissione e non venne fatto alcun investimento in sicurezza nonostante i numerosi motivi di allarme e, dunque, il massimo autore delle violazioni antinfortunistiche che hanno causato gli eventi di incendio e morte  sia E.H., amministratore delegato della ThyssenKrupp. Gli altri manager, coimputati, sono ritenuti informati e adesivi di tali scelte e, per tali ragioni, ritenuti colpevoli di omicidio colposo plurimo.

La Corte afferma la ricorrenza di una colpa imponente, tanto per la consapevolezza che gli imputati avevano maturato del tragico evento che poi ebbe a realizzarsi, sia per la pluralità e per la reiterazione delle condotte antidoverose riferite a ciascuno di essi che, sinergicamente, avevano confluito nel determinare all'interno dell'opificio di Torino una situazione di attuale e latente pericolo per la vita e per la integrità fisica dei lavoratori, sia infine per la imponente serie di inosservanze a specifiche disposizioni infortunistiche di carattere primario e secondario, non ultima la disposizione del piano di sicurezza che impegnava gli stessi lavoratori in prima battuta a fronteggiare gli inneschi di incendio, dotati di mezzi di spengimento a breve gittata, ritenuti inadeguati e a evitare di rivolgersi a presidi esterni di pubblico intervento.

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 12 dicembre 2016, n. 52511.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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Check list verifica attività formative AUSL Reggio Emilia

ID 2200 | | Visite: 10819 | Documenti Sicurezza ASL

Check list verifica attività formative SPSAL - AUSL Reggio Emilia

Controlli programmati in aziende per la verifica della Informazione e Formazione Lavoratori alla Sicurezza sul Lavoro.

Dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) della AUSL di Reggio Emilia i Moduli formato check list relativi al Controllo della Formazione:

1. Formazione Attrezzature
Verifica degli adempimenti richiesti dal TITOLO III DLgs 81/08 Accordo Stato Regioni 22.02.2012 Pubblicato il 12/03/2012 Entrata in vigore 12/03/2013.

2. Formazione genarale
Verifica degli adempimenti richiesti dal TITOLO I DLgs 81/08 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.


SPSAL 
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Reggio Emilia

Decreto 15 giugno 2015

ID 3363 | | Visite: 7342 | Prevenzione Incendi

Decreto 15 giugno 2015

Disposizioni integrative al decreto 6 agosto 2014 in materia di «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici».

GU n. 146 del 26.06.2015

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Responsabilità Sicurezza: I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni

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I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni

Pubblicazione ANCE sulla responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro

Premessa

Il legislatore, con il Testo Unico approvato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, successivamente  modificato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha elaborato una disciplina organica in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo la definizione e disciplina delle figure che svolgono un ruolo significativo all’interno dell’impresa.

Il settore dell’edilizia rappresenta da sempre uno dei settori produttivi maggiormente coinvolti nell’applicazione delle misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alle attività svolte nell’ambito dei cantieri di lavori pubblici e privati.

In tale ottica, l’Ance è da tempo impegnata nella diffusione della “cultura della sicurezza” attraverso la promozione della prevenzione e del rispetto delle regole finalizzate a tutelare i lavoratori presso le proprie Associazioni territoriali e le imprese associate.

Per tale ragione, l’Ance ritiene opportuno riformulare la propria pubblicazione in materia di tutela della sicurezza, alla luce del rinnovato assetto normativo. Per maggior chiarezza si è ritenuto opportuno  organizzare la struttura del presente lavoro approfondendo le figure rilevanti, ai fini della sicurezza, dapprima  nell’ambito di una generica organizzazione aziendale e poi con specifico riferimento alle imprese edili. Ciò con  il primario obiettivo di fornire uno strumento adeguato a chiarire i delicati profili di responsabilità che  coinvolgono le figure ricoprenti ruoli significativi all’interno dell’impresa e dei cantieri.

Premessa 
1. Le figure previste dal Testo Unico sicurezza e le relative posizioni di garanzia
1.1 Il datore di lavoro
1.2 Il dirigente
1.3 Il preposto
1.4 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

2. La delega di funzioni
2.1 I requisiti di validità
2.2 La posizione del delegante
2.2.1 Modelli di organizzazione e gestione
2.3 La posizione del delegato
2.4 La subdelega

3. Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici ed impresa affidataria
3.1 Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice
3.2 Dirigenti e preposti nei cantieri
3.3 L’impresa affidataria

PARTE SECONDA

Premessa
1. Lettere di incarico per l'intero complesso aziendale  
1.1 Lettera di incarico per dirigente
1.2 Lettera di incarico per preposto
1.3 Lettera di incarico per RSPP
1.4 Lettera di incarico per gli addetti al primo soccorso emergenza e antincendio
1.5 Lettera di incarico per medico competente
1.6 Lettera di incarico per ASPP

2. Lettera di incarico per il singolo cantiere
2.1 Lettera di incarico per il dirigente/direttore di cantiere
2.2 Lettera di incarico per preposti

3. Lettera di incarico per l'impresa affidataria
3.1 Lettera di incarico per dirigente
3.2 Lettera di incarico per preposti

4. Delega di funzioni in materia di sicurezza per imprese esecutrici
4.1 Delega per l'intero complesso aziendale
4.2 Delega per singolo cantiere

5 Delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro per imprese affidatarie
5.1 Delega per singolo cantiere

Fonte: ANCE

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 dicembre 2016, n. 24804

ID 3313 | | Visite: 3033 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 dicembre 2016, n. 24804 - Se il lavoratore preferisce un indumento più leggero rispetto alla giacca ignifuga e si ustiona, di chi è la responsabilità?

Con sentenza n. 101/2011, depositata il 14 febbraio 2011, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento del gravame incidentale di M.F., condannava la Impiantistica Navale Marchigiana S.r.l. a risarcire per intero il danno dallo stesso subito per effetto dell'infortunio verificatosi il 9 settembre 2005, allorquando il lavoratore, trovandosi in posizione supina in uno spazio di circa 60x60x80 cm nel doppiofondo della cassa dell'olio del motore di una nave in allestimento addetto ad operazioni di saldatura, veniva raggiunto da materia allo stato fuso, la quale colava all'Interno del colletto della camicia, provocando l'incendio della stessa e della maglietta di cotone e così determinando lesioni personali.
La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, come non fosse controverso che il lavoratore, al momento dell'infortunio, era schermato da una semplice pettorina di cuoio, che non aveva evitato le ustioni al dorso, e non dalla giacca ignifuga, che pur era disponibile e che avrebbe offerto una più ampia e migliore protezione.

La Corte rilevava poi che era proprio per rimediare all'imprudenza dei propri dipendenti che il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a predisporre ogni possibile e opportuna cautela al fine di evitare rischi e prevenire infortuni e che, nel caso di specie, la società appellata non aveva dimostrato, né dedotto, di avere assolto tale obbligo, in particolare controllando che venisse effettivamente indossata la giacca ignifuga, né che il comportamento del lavoratore fosse stato tanto incongruo e imprevedibile da costituire causa autonoma dell'infortunio, così da interrompere il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento e da escludere l'inadempimento del datore di lavoro.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Impiantistica Navale Marchigiana S.r.l. con tre motivi; M.F. è rimasto intimato.

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Circolare n 45 del 30 novembre 2016

ID 3301 | | Visite: 9018 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare n 45 del 30 novembre 2016

Abolizione Registro infortuni. Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali). 

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 novembre 2016, n. 24029

ID 3294 | | Visite: 3018 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 novembre 2016, n. 24029 - Riorganizzazione aziendale e ricollocazione del lavoratore: non sussiste mobbing

1 - La Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Biella che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha respinto le domande proposte nei confronti della Commerciale Brendolan s.r.l, poi incorporata dalla Maxi Di s.r.l., da P.D. , il quale aveva convenuto in giudizio la società allegando il carattere vessatorio della condotta tenuta nei suoi confronti dai vertici aziendali, che lo avevano ingiustamente privato di ogni mansione, costringendolo ad una forzosa inattività ed inducendolo a dimettersi. Aveva, quindi, domandato, "previa occorrendo dichiarazione di nullità delle dimissioni rassegnate per vizio del consenso", la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi Euro 543.022,87.

2 - La Corte territoriale ha ritenuto fondato l’appello principale (e conseguentemente assorbito l’incidentale relativo alla quantificazione del risarcimento), escludendo qualsiasi profilo di illegittimità della condotta tenuta dal datore di lavoro. Ha osservato, in sintesi, il giudice di appello che:

a) l’antefatto della vicenda era rappresentato dalla acquisizione da parte della Commerciale Brendolan s.r.l. del Gruppo T., alle dipendenze del quale il P. aveva in precedenza prestato attività lavorativa;
b) a seguito di detta acquisizione la società aveva dovuto attuare una complessa riorganizzazione ed aveva deciso di accentrare tutte le funzioni presso la sede di (omissis) e di avviare contestualmente una procedura di mobilità del personale in eccedenza assegnato all’unità di (omissis) , che si era conclusa con la collocazione in mobilità dei soli dipendenti che avevano aderito volontariamente;
c) le funzioni di responsabile degli acquisti dei prodotti ortofrutticoli, in precedenza svolte dal P. , erano state accentrate e ciò aveva fatto venir meno anche l’incarico ispettivo accessorio, limitato dal punto di vista qualitativo e quantitativo, che era stato assegnato, in aggiunta ai compiti in precedenza espletati, ad altro dipendente, il quale rivestiva una posizione sovraordinata rispetto a quella dell’appellante e svolgeva una generale attività di controllo e di supervisione dei punti vendita, non limitata al solo settore ortofrutticolo;
d) la missiva del 4.11.2005, con la quale la società aveva invitato il P. ad "aderire alla richiesta di godere temporaneamente.... di un periodo di ferie", era giustificata dalla necessità di individuare, all’esito della riorganizzazione aziendale, una diversa posizione lavorativa alla quale assegnare il ricorrente;
e) doveva, pertanto, essere escluso qualsivoglia intento persecutorio, giacché le scelte aziendali erano correlate alla operazione di acquisizione commerciale ed avevano riguardato tutto il personale assegnato alla sede di (omissis);
f) in ogni caso nel periodo compreso fra la lettera del 4 novembre 2005 e la instaurazione del procedimento cautelare l’appellante aveva prestato servizio per soli 24 giorni, sicché doveva escludersi qualsiasi pregiudizio alla professionalità del lavoratore;
g) il Tribunale aveva anche errato nel fare proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio quanto alla ritenuta sussistenza del nesso causale fra la condotta aziendale e l’insorgenza della patologia psichica, poiché i primi sintomi si erano manifestati nel giugno 2005, quando non era ancora stato compiuto il primo atto ritenuto ostile dal ricorrente, che lo aveva individuato nella lettera del 4.11.2005.

3 - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.D. sulla base di sei motivi. La MAXI DI s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Decreto ministeriale 9 aprile 2008

ID 3477 | | Visite: 15315 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto ministeriale 9 aprile 2008 / Tabelle delle malattie professionali

ID 3477 | Update news 18.11.2023

Revisione 2023

Con il Decreto 10 ottobre 2023 (GU n.270 del 18.11.2023), sono revisionate le Tabelle 4 (malattie professionali nell'industria) e 5 (malattie professionali nell'agricoltura) del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle malattie professionali).

Decreto ministeriale 9 aprile 2008: Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

Art. 1 Tabelle delle malattie professionali
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2. Revisione delle tabelle
Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all’art. 1, si provvede ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La cadenza degli aggiornamenti dell’Elenco (di cui all’art. 139 del D.P.R. 1124/65) è fissata mediante una disposizione legislativa (art. 10 comma 4 del D. Lgs. 38/2000), che prevede che l’aggiornamento sia annuale; analogamente per quanto riguarda l’aggiornamento delle Tabelle, la cadenza prevista è annuale (D.M. 9 aprile 2008).

Tali disposizioni relative alle cadenze di aggiornamento sono state, negli ultimi anni, disattese e, mentre l’aggiornamento dell’elenco avviene con 4 anni di ritardo, la data per l’aggiornamento delle Tabelle è di difficile previsione.

Le nuove tabelle entrano in vigore il 22 luglio 2008.

G.U. n. 169 del 21 luglio 2008

________

D. Lgs. 38/2000
...
Art. 10. Malattie professionali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa.

2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico.

Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1.

La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio. 5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

________

 

Vedasi DPR 30 giugno 1965 n. 1124 consolidato Novembre 2023

 

 

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2017, n. 291

ID 3459 | | Visite: 3363 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2017, n. 291 - Allestimento di impianti elettrici navali ed esposizione a polveri di amianto. Morte per mesotelioma pleurico

P.M.T., R.B. e R.S. appellavano la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda da loro proposta come eredi e congiunti di R.A. per il decesso di quest'ultimo il 27.9.2002 conseguente a mesotelioma pleurico contratto per esposizione a polveri di amianto nell'espletamento delle mansioni di allestimento degli impianti elettrici navali svolte alle dipendenze di Fincantieri navali italiani spa. La Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, condannava la società appellata al pagamento in favore di P.M.T. della somma di euro 168.302,000, in favore di R.B. della somma di euro 93,302,00 e di analoga somma in favore di R.S., oltre rivalutazione. La Corte territoriale osservava che non era in discussione la sussistenza del nesso causale tra la morte di R.A. e la pregressa esposizione alle polveri come emergeva dal riconoscimento dell'Inail, dagli atti del procedimento penale, dalla documentazione medica, dai materiali impiegati e dagli ambienti ove le lavorazioni si erano svolte, nonché dall'istruttoria svolta in primo grado. La società datrice di lavoro non aveva offerto la prova di aver adottato ex art. 2087 c.c. tutte le cautele necessarie ad evitare l'evento; gli aspiratori messi a disposizione dei lavoratori ex art. 21 D.P.R. n. 303/1956 erano inidonei vista la loro scarsa potenza ed efficienza anche in relazione al basso voltaggio ed alla limitata areazione degli ambienti all'interno della navi in costruzione (sul punto le dichiarazioni dei testi in ordine alle misure cautelative adottate erano del tutto generiche). Non era stata peraltro neppure dimostrata un'effettiva vigilanza da parte del datore di lavoro in ordine all'adozione delle maschere come dichiarato dai testi. Non si poneva affatto, nel caso in esame, la questione della conoscibilità della pericolosità delle polveri di amianto in quanto la norma prescrittiva dell'adozione della maschere di protezione era certamente in vigore. Circa il petitum, tenuto conto che la percentuale del danno biologico era pari al 60% in relazione alla malattia che aveva portato al decesso, del "periodo di i.t.p." indotto dai successivi ricoveri, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, il danno veniva determinato in euro 260.000,00 quale danno conseguente ai postumi stabilizzati e in euro 8.000,00 per il periodo di inabilità. Doveva altresì essere considerata la condotta datoriale e la consapevolezza per un periodo di tempo non trascurabile della causa della malattia e del suo inevitabile decorso, eventi idonei ad incidere nella sfera personale con liquidazione equitativa del danno in euro 32.000,00; dalle somme predette andava sottratto quanto già corrisposto dall'INAIL. Inoltre andava liquidato il danno per perdita del congiunto che andava liquidato equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso (età adulta dei figli e piuttosto avanzata del coniuge con convivenza solo del coniuge al momento del decesso) in euro 110.000,00 per il coniuge e in euro 35.000,00 per ciascuno degli eredi. Pertanto la società appellata veniva condannata alle somme complessive a titolo di risarcimento prima ricordate.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Fincantieri con 4 motivi illustrati da memoria; resistono gli appellati con controricorso.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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The GHS Column Model 2017 - IFA

ID 3437 | | Visite: 4400 | Documenti Sicurezza Enti

The GHS Column Model 2017

An aid to substitute assessment

Under the German Hazardous Substances Ordinance, firms are required to replace hazardous substances if possible with substances with a lower health risk. As an aid to the assessment of possible substitute substances, the Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (IFA) has developed the Column Model. On the basis of just a small amount of information on the products in question, substitute substances can be assessed with the aid of this table.

IFA 2017

 

Cassazione Civile, Sez. 5, 29 dicembre 2016, n. 27314

ID 3433 | | Visite: 3182 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. 5, 29 dicembre 2016, n. 27314 - Infortunio mortale di un lavoratore croato. Distacco dei lavoratori

Su segnalazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone, intervenuta per un infortunio mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore di nazionalità croata all'interno dello stabilimento della U.G.S. srl, la Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale accertando che la predetta società U.G.S., negli anni 2001 -2004, aveva utilizzato nel proprio stabilimento lavoratori croati formalmente posti alle dipendenze di due ditte croate con sede in Zagabria, occultandone l'impiego diretto attraverso la stipulazione di contratti di appalto che, secondo i verificatori, mascheravano una mera intermediazione di manodopera, vietata. Pertanto l'Agenzia delle Entrate notificava alla società U.G.S. quattro avvisi con i quali accertava la maggiore imposta Irap dovuta, l'omesso effettuazione di ritenute alla fonte Irpef sugli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti, oltre addizionale regionale e sanzioni.

Contro gli avvisi la società proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Pordenone che, previa riunione, li rigettava con sentenza n.97 del 2007.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 28.2.2011, annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Preliminarmente il giudice di appello rigettava l'eccezione proposta dall'Agenzia delle Entrate secondo cui i motivi di appello formulati dalla società in ordine alla applicabilità dell'istituto del distacco di manodopera previsto dall'art. 30 del d.lgs. n.273 del 2003, nonché della norma prevista dalla Convenzione tra Italia e Croazia contro le doppie imposizioni, integravano domande nuove non ammesse nel giudizio di appello.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per quattro motivi: 1) violazione dell'art.57 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 , in relazione all'art.360 n.4 cod.proc.civ. , nella parte in cui il giudice ha ammesso domande nuove nel giudizio di appello; 2) violazione e falsa applicazione dell'art.57 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 , sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell'art.360 primo comma n.3, per i medesimi motivi precedentemente indicati; 3) violazione e falsa applicazione dell'art.30 del d.lgs. n.276 del 2003 che disciplina il distacco di manodopera, in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ.; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n.974 del 1984 che ha recepito la Convenzione tra Italia e Croazia contro le doppie imposizioni, nella parte in cui ha disatteso la disposizione secondo cui, se l'attività lavorativa dipendente è svolta nello Stato italiano, la remunerazione percepita è ivi imponibile.

La società U.G.S. resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

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Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2016, n. 54519

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Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2016, n. 54519 - DPI e formazione. Art. 18, comma 1, lett. I, D.Lgs. 81/08

1. Il Tribunale di Marsala con sentenza in data 24.6.2015, per quanto qui di interesse, ha condannato L.V., L.M. e S.A., alla pena di € 2.000,00 di ammenda, oltre alle spese processuali, per il reato di cui al capo b), art. 110 c.p., 18, comma 1, lett. D) ed L) e 55 D.Lgs. 81/08 perché nelle rispettive qualità, il L.M., come datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il L.V., come datore di lavoro, il S.A., come direttore tecnico di cantiere, non avevano fornito al lavoratore B.G. i necessari dispositivi individuali di protezione e non avevano fornito ai lavoratori B.G. e T.V. adeguata informazione e formazione sui rischi generici e specifici nel luogo di lavoro ed in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni di ciascuno.

2. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli art. 18, lett. I) e 55 D.Lgs. 81/08, in relazione all'art. 1 c.p. ed ai principi di legalità e tassatività (art. 606, lett. b, c.p.p.) perché erano stati condannati per la violazione di una norma, per l'appunto l'art. 18, comma 1, lett. I) che non rientrava tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, era presidiata da sanzione penale.

Con il secondo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.) e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, lett. e, c.p.p.) perché il Tribunale a) aveva ritenuto inattendibili i testi Omissis esclusivamente sulla base di una preconcetta sfiducia nei loro confronti, in quanto dipendenti della P.A., società degli imputati, ed in assenza di elementi positivi e concreti idonei ad inficiare la veridicità delle loro dichiarazioni, mentre aveva ritenuto netta, precisa e verosimile la testimonianza di B.G., il quale non aveva ricordato circostanze fondamentali, quali il nome dell'Impresa per la quale aveva lavorato, il periodo, l'assunzione, il nominativo del direttore di cantiere e del datore di lavoro; aveva mostrato riluttanza ai controlli dei Carabinieri; si era rifiutato di sottoscrivere le dichiarazioni rese a questi; aveva negato e poi affermato di aver ricevuto il tesserino di identificazione ed aveva firmato i documenti senza curarsi del loro contenuto; b) non aveva tenuto conto della documentazione attestante che la società era in regola con gli adempimenti assistenziali e previdenziali di maggior rilievo economico, il che avrebbe dovuto indurre un giudizio di inverosimiglianza della mancata osservazione della normativa in materia di sicurezza; c) Omissis aveva dichiarato alla Polizia giudiziaria di aver ricevuto tutti i dispositivi individuali di protezione ma non la dichiarazione di assunzione né le informazioni sui rischi dei luoghi di lavoro né il cartellino identificativo.

Con il terzo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis c.p. (art. 606, lett. b, c.p.p.) e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, lett. e, c.p.p.), perché il Tribunale aveva dato un aumento minimo per la continuazione con altro fatto ascritto agli imputati stante "l'effettiva rilevanza delle violazioni, non particolarmente elevata, in relazione alle dimensioni dell'impresa, al tipo di lavori effettuati ed ai rischi verosimilmente esistenti in concreto all'interno del cantiere e considerata la personalità degli imputati", ma poi non aveva escluso la punibilità per tenuità del fatto. 

I ricorrenti depositano ulteriore memoria in data 8.11.2016 in cui ribadiscono gli argomenti già svolti.

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Cassazione Penale, Sez. 3
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Formazione RSPP Datori di Lavoro: Un FOCUS Riepilogativo

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Formazione RSPP Datori di Lavoro

FOCUS Riepilogativo sulla Formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP

1. Focus Formazione RSPP Datore di Lavoro
2. Accordo della Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223
3. Allegato I - La Formazione via e-learnig sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro
4. Allegato II - Individuazione macro categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007


ll 26 luglio 2012 è terminato il periodo transitorio previsto dall’Accordo della Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223 relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

I datori di lavoro con compiti di R.S.P.P. che entro la data dell’11 luglio 2012 abbiano frequentato corsi di formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del DM 16/01/1997, già approvati sia formalmente che documentalmente alla data di entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223, hanno potuto beneficiare dell’esenzione dall'obbligo di frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 del menzionato Accordo Stato/Regioni.

L’Accordo in materia di formazione per datori di lavoro che svolgano compiti di RSPP è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 (15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11 gennaio 2012) ed è entrato in vigore al termine dei sei mesi di regime transitorio previsto dall’Accordo.

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07.2012
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 dicembre 2016, n. 26159

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 dicembre 2016, n. 26159 - Caduta dall'impalcatura e mancanza di cinture di sicurezza. Onere della prova del lavoratore?

La Corte afferma che:

"L’impugnazione nel suo complesso mira a riproporre la lettura che della vicenda oggetto del giudizio ha accolto il giudice di prime cure, concludendo nel senso dell’assenza di un collegamento causale tra le violazioni della normativa di prevenzione riscontrate all’esito dell’accertamento e l’infortunio occorso al lavoratore: convincimento che si fonda sulla ritenuta esclusione dell’obbligo per il datore di lavoro di dotare il lavoratore, quale misura di prevenzione dell’evento poi verificatosi, di cinture di sicurezza (con bretelle collegate e fune di trattenuta) per lo svolgimento di attività implicanti il rischio di caduta dall’alto per essere questo svolto con l’ausilio di un impalcato provvisto di parapetto e che il primo giudice desume dalla dichiarazione dell’ispettore dello SPISAL incaricato dell’accertamento, derivandone l’essere l’infortunio dovuto ad una mera casualità se non ad un comportamento anomalo del lavoratore.

Ebbene è appunto tale convincimento che la Corte territoriale giunge a confutare, assumendo la necessità della dotazione di cinture di sicurezza in relazione alla ritenuta inidoneità dell’impalcato utilizzato ed in particolare del parapetto di cui era provvisto, di altezza insufficiente ad impedire una eventuale caduta e facendone discendere l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza e la responsabilità per l’evento occorso a prescindere dal comportamento in concreto tenuto dal lavoratore.

A fronte di tale ricostruzione le censure sollevate dal ricorrente non colgono nel segno. Risulta, infatti, inconferente la critica avanzata dai ricorrenti con riguardo all’orientamento interpretativo, che, peraltro, questo Collegio ritiene di dovere condividere, per cui il lavoratore/creditore non è tenuto ad allegare ed a fornire la prova del fatto negativo dell’inadempimento, e dunque tanto del fatto materiale quanto delle regole di condotta che assume essere state violate, ben potendo identificarsi nella specie il fatto in cui si sostanzia l’inadempimento nella mancata dotazione delle cinture di sicurezza imposto dall’art. 10 del d.P.R. n. 164/1956, per non ricorrere le condizioni di esonero dall’osservanza dell’obbligo ivi previste."

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Provvedimento 30 ottobre 2007

ID 3379 | | Visite: 15621 | Conferenza Stato-Regioni

Provvedimento 30 ottobre 2007

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

(Repertorio atti n. 99/CU).

GU n. 266 del 15.11.2007

Provvedimento 17 settembre 2008

Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza

Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR)(GU n.236 del 08-10-2008)

_______

L'Accordo CSR del 13/07/2017 non ha sancita intesa CSR alla data del 21.08.2023.

L'allegato I è sostituito dall'allegato A dell'Accordo CSR del 13/07/2017

 Individuazione delle attività lavorative che comportano, in caso di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi

Ritenuto necessario sotto tale profilo superare l'attuale condizione dì individuazione dì mansioni diverse per l'alcol e per le sostanze stupefacenti e psicotrope, previste rispettivamente nell'intesa del 16 marzo 2006 e nell'intesa del 30 ottobre 2007, con l'individuazione di una unica tabella delle le mansioni a rischio per le quali sia prevista la sorveglianza sanitaria a tutela del lavoratore e dei terzi.

Schema Accordo CSR del 13 luglio 2017

Collegati

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 dicembre 2016, n. 25551

ID 3375 | | Visite: 3148 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 dicembre 2016, n. 25551 - Sindrome depressiva ansiosa, stress. Se c'è stato risarcimento non si può pretendere altro

Con sentenza del 5/7 - 6/8/2013 la Corte d'appello di Genova ha rigettato l'impugnazione di D'A.M. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di La Spezia che le aveva respinto la domanda volta sia al riconoscimento della natura professionale della malattia da sindrome depressiva ansiosa reattiva a disturbo post-traumatico da stress conseguente alle prestazioni lavorative rese alle dipendenze del Ministero della Difesa, sia alla liquidazione dell'indennizzo richiesto per il danno biologico residuato.

Ha spiegato la Corte territoriale che l'appellante non poteva vantare alcun credito nei confronti dell'Inail, avendo già ricevuto dal datore di lavoro un risarcimento superiore alla somma rivendicabile a titolo di indennizzo verso l'istituto assicuratore, per cui mancava il danno stesso. In sostanza, secondo i giudici d'appello, l'appellante aveva già ottenuto dal datore di lavoro una somma comprensiva sia dell'importo indennizzabile dall'Inail che del risarcimento per l'ammontare del residuo danno differenziale, per cui il riconoscimento di ulteriori somme costituiva una indebita locupletazione da parte dell'assicurata.

Per la cassazione della sentenza ricorre la D'A.M. con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso l'Inail.

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Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 dicembre 2016, n. 25551.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
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Guida operativa sicurezza attività estrattive

ID 3368 | | Visite: 9877 | Documenti Sicurezza ASL

Guida operativa per la prevenzione e sicurezza nelle attività estrattive

L’obiettivo che la pubblicazione della Guida Operativa intende conseguire è quello di fornire uno strumento utile non solo al personale delle ASL, impegnato nella vigilanza del settore, ma a tutti gli operatori vi che operano a vario titolo: dagli imprenditori ai tecnici fino ai progettisti ed agli stessi lavoratori.

Il settore dell’attività estrattiva è stato da sempre normato, per gli aspetti inerenti la sicurezza dei lavoratori, da specifiche norme di settore. Anche dal punto di vista tecnico il settore estrattivo è spesso caratterizzato da problematiche peculiari e da uno “stato dell’arte” che ha alimentato lo sviluppo di applicazioni, soluzioni e metodi di tipo specifico. Questi trovano riscontro anche nello sviluppo di una letteratura tecnico-scientifica che, pur con punti di contatto con ambiti affini o interdipendenti (quali la geotecnica, la meccanica delle rocce, la scienza delle costruzioni, il tunneling, ecc.), ha da sempre avuto una certa “autonomia” sia in ambito nazionale che internazionale.

Fino agli anni ’90 la salute e la sicurezza nelle attività estrattive in Italia sono state affrontate dal DPR 128/59 “Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave”: tale riferimento nasce in un contesto in cui il settore estrattivo rappresentava a tutti gli effetti un ambito distinto dagli altri comparti lavorativi e nel quale la vigilanza – sia nei confronti degli aspetti amministrativi sia nei confronti di quelli inerenti la sicurezza – era affidata al Corpo delle Miniere (fino alla fine degli anni ’70), direttamente afferente al Ministero dell’industria dell’epoca.

Il DPR 128/59 contiene dunque disposizioni inerenti sia la sicurezza (con un approccio di tipo “prescrittivo” analogo a quello che ha guidato la stesura del DPR n. 547/55, ormai abrogato) sia la gestione amministrativa e tecnica dei giacimenti e dei siti estrattivi.

Con l’emanazione del D.Lgs. n. 626/94, è iniziato un processo di omogeneizzazione dell’approccio alle problematiche di sicurezza anche per il settore estrattivo che ha avuto un significativo momento di sintesi nell’emanazione del D.Lgs. n. 624/96.

Tale testo discende dall’attuazione delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE riguardanti il “miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive” e rappresenta un testo coordinato con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626/94. Il D.Lgs. n. 624/96 rappresenta a tutt’oggi il riferimento normativo specifico più recente, anche a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 626/94 e della contestuale emanazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Sulla base dei riferimenti normativi citati è stato impostato il lavoro di coordinamento sinora svolto dal Gruppo Regionale Attività Estrattive (GRAE), che si è rivelato molto prezioso proprio in chiave di condivisione delle problematiche inerenti i diversi aspetti in grado di condizionare la sicurezza delle attività estrattive e le azioni di vigilanza, assistenza e miglioramento dei criteri di intervento da parte degli Enti preposti.

La condivisione delle problematiche in atto ha consentito di fare emergere – e contestualmente risolvere in chiave di confronto e collaborazione - i possibili diversi approcci e interpretazioni che possono avere luogo nell’affrontare le stesse problematiche, ma anche aspetti normativi che richiedono un maggior approfondimento.

Il confronto e la condivisione delle idee e delle esperienze provenienti da tutta la Regione ha avuto come sintesi la stesura della presente Guida Operativa da intendersi anche come momento di revisione delle Linee Guida regionali, pubblicate dalla Regione Toscana nel 2000.

Fra gli aspetti che certamente sono emersi come maggiormente problematici (in termini di complessità tecnica e disomogeneità delle applicazioni, anche rispetto al contesto nazionale) meritano di essere citati innanzitutto quelli relativi alla normativa di riferimento, alle valutazioni sulla stabilità delle cave a giorno e in sotterraneo, all’uso di esplosivi, agli aspetti tecnici inerenti le attrezzature di lavoro e le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento, agli impianti asserviti all’attività produttiva ed alle misure di sicurezza necessarie ad esempio per la ventilazione o la riduzione dell’esposizione a polveri nocive. Come evidente dalla disamina del complesso quadro tecnico e normativo del settore emerge a livello regionale - ma anche sul piano nazionale - l’esigenza di individuare linee IX comuni di analisi ed intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle attività estrattive.

Dal punto di vista normativo, ad esempio, è opinione condivisa da più parti che i tempi siano maturi per iniziare a proporre ed affrontare una revisione delle norme specifiche che – dopo l’entrata in vigore del Testo Unico 81/08 e s.m.i. e dei riferimenti ad esso collegati – necessitano di essere adeguate e ricondotte ad una struttura più omogenea. L’eventuale riforma della normativa vigente – da promuovere presso le sedi opportune - rappresenta un importante obiettivo da intendere tuttavia in un’ottica a medio-lungo termine: nell’immediato è stato ritenuto importante dare spazio al confronto fra i diversi servizi PISLL attivi presso il territorio regionale in modo che le “buone prassi” localmente consolidate o in via di definizione per il settore venissero condivise ed eventualmente migliorate in un ambito collegiale.

L’obiettivo immediato di un coordinamento rispetto alle problematiche di sicurezza del settore estrattivo ha altresì consentito di creare una rete regionale di competenze - snella e di facile accesso per gli operatori del settore – che può consentire un miglioramento dell’efficacia delle diverse azioni di prevenzione, vigilanza, valutazione ed intervento da parte degli Enti preposti a livello regionale. Creare una rete di contatto fra figure di questo tipo - che abbiano maturato esperienze sul campo di natura specifica e specialistica - significa poter contare nel momento in cui tale esigenza si manifesti sul supporto di una rete di conoscenze e di esperienze in grado di agire, in un’ottica di collaborazione, a supporto dell’azione di vigilanza e prevenzione dei rischi.

Per la redazione di molti capitoli della Guida Operativa l’impegno è stato rivolto all’approfondimento di tematiche tecniche e normative; tutti gli approfondimenti tecnici presentati trovano riscontro nella normativa vigente a supporto dell’attività di vigilanza: i riferimenti normativi sono rappresentati dai già citati D.Lgs. n. 81/08, DPR n. 128/59 e D.Lgs. n. 624/96 nonché dalla LR n. 78/98, per quanto attiene le norme specifiche applicabili in campo estrattivo, dagli Eurocodici 7 e 8 (metodo di progettazione di tipo osservazionale, ISRM 2003), dal DM 14/01/2008 (e dalla Circolare n. 617 del 02/02/09) per quanto riguarda le nuove norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento al cap. 6 inerente la Progettazione Geotecnica, il DM n. 37/08 che disciplina l'attività di installazione degli impianti e, da ultimo in ordine cronologico, dal D.Lgs. n. 17/10 (Nuova Normativa Macchine).

In tale contesto la pubblicazione della “Guida operativa per la prevenzione e sicurezza nelle attività estrattive” è da intendere dunque come un primo risultato dell’azione di confronto e collaborazione fra Enti competenti afferenti alla stessa amministrazione regionale.

Regione Toscana

Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624

Decreto 6 agosto 2014

ID 3364 | | Visite: 9755 | Prevenzione Incendi

Decreto 6 agosto 2014

Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.

(GU n.192 del 20-8-2014)

Modificato da: Decreto 15 giugno 2015

Collegati

Decreto 1° dicembre 2016

ID 3362 | | Visite: 7723 | Prevenzione Incendi

Decreto 1° dicembre 2016

Disposizioni integrative al decreto 15 giugno 2015 in materia di salvataggio e antincendio nelle elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere.

Visto il decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 concernente «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2014, n. 192;

Considerato che il regolamento emanato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) per la costruzione ed esercizio degli eliporti il 20 ottobre 2011 prevede che per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere esistenti continua ad applicarsi la regolamentazione previgente e per quelle adibite a basi di operazioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) il responsabile dell’infrastruttura deve ottenere dall’ENAC la certificazione di eliporto entro il 31 dicembre 2014, termine prorogato al 30 giugno 2016 con la disposizione n. 1/DG del 21 gennaio 2015 dell’ENAC;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 15 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 giugno 2015, n. 146, concernente disposizioni integrative al decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014, che ha fissato fino al 30 giugno 2016 l’applicazione delle disposizioni ivi contenute nell’art. 2, relative alle elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e basi per operazioni HEMS, al fine di armonizzare la regolamentazione emanata dal Ministero dell’interno con quella dell’ENAC in materia di servizio di salvataggio e antincendio;

Atteso che l’ENAC con disposizione n. 71/DG del 28 luglio 2016 ha abrogato il paragrafo 1.4 del capitolo 1 del regolamento per la costruzione ed esercizio degli eliporti al fine di rideterminare un nuovo periodo di adeguamento per la conversione delle elisuperfici basi per operazioni HEMS in eliporti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di armonizzare la regolamentazione emanata dal Ministero dell’interno con quella dell’ENAC;

Decreta:

Art. 1.
1. Le disposizioni per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e basi per operazioni HEMS di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 15 giugno 2015 continuano ad applicarsi in relazione alle determinazioni assunte dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) con provvedimento n. 71/DG del 28 luglio 2016.

2. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2016

GU n. 289 del 12.12.2016

Regolamento ENAC Eliporti

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2016, n. 51947

ID 3314 | | Visite: 3023 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2016, n. 51947 - Caduta al suolo di un tuttofare in nero. Ampia nozione di lavoratore

1. Con sentenza in data 27 novembre 2015 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna pronunciata dal locale Tribunale nei confronti di A.F., titolare dell'impresa individuale di decorazioni pubblicitarie "Aeffe Pubblicità", ritenuto responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore I.I.D., operaio in nero, il quale, all'Interno dello stabilimento dell'impresa, durante le operazioni di posa in opera di pannelli in policarbonato isolanti di ampie dimensioni da collocarsi sulla controsoffittatura degli uffici, fino a raggiungere il colmo del capannone, dopo essere salito su una scala a forbice, era precipitato al suolo da un'altezza di tre metri circa e si era schiantato sulla sottostante scrivania in cristallo, riportando gravissime lesioni ad un occhio e al massiccio facciale.
All'imputato era stata contestata sia una colpa generica sia la violazione di specifiche norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, e precisamente: la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett.a) D.lgs.n.81/2008, contenente l'individuazione delle procedure per l'esecuzione dei lavori in quota; la mancata richiesta ai lavoratori del rispetto delle norme di sicurezza (utilizzo di un trabattello e dei necessari dispositivi di protezione individuale), in violazione dell'art. 18 comma 1 lett f) D.lgs.n.81/2008; il mancato controllo dell'osservanza di queste prescrizioni; il mancato adempimento, in favore della persona offesa, degli obblighi di informazione e di formazione sui rischi specifici cui ciascun lavoratore era esposto in ragione dell'attività svolta e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione (artt.36 e 37 D.lgs.n.81/2008); una negligenza, ricavabile dall'art.2087 c.c., consistita nella mancata adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori anche occasionali, e, nello specifico, delle tecniche necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi all'esecuzione dei lavori in quota.
La compiuta istruttoria aveva consentito di appurare tali condotte omissive e di verificare, attraverso le testimonianze raccolte, la pericolosità del lavoro che stava svolgendo l'I.I.D.: questi infatti, dopo essere salito su una prima scala a forbice collocata sul pavimento, si era spostato sul muro, vicino al quale andava installato il pannello isolante, ed operava su altra scala a forbice di una larghezza esattamente identica allo spessore del muro su cui era appoggiata, sì da non disporre di alcuna superficie utile circostante, ma avendo anzi lateralmente il vuoto fino al pavimento, mentre i fragili riquadri della controsoffittatura erano utilizzati sia come passaggio di persone sia come appoggio di materiali.
La Corte di Milano aveva quindi deciso che le modalità di svolgimento del lavoro erano di estrema pericolosità, che il datore di lavoro non aveva adottato alcuna misura di prevenzione idonea al tipo di lavorazione in quota, che nella condotta dell'infortunato non era ravvisabile un comportamento abnorme, che gli obblighi gravanti sull'imprenditore di predisporre le misure di protezione collettiva ed i dispositivi di protezione individuale avevano come destinatari non solo i lavoratori subordinati ma tutti i soggetti operanti nell'ambiente di lavoro, e dunque, nello specifico caso, anche l'I.I.D. che lavorava, senza un regolare contratto, come "tuttofare" e veniva chiamato secondo necessità.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.

2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge per erronea applicazione dell'art.40, secondo comma, c.p. La Corte territoriale, una volta esclusa l'esistenza di un lavoro subordinato, avrebbe dovuto accertare almeno l'esistenza di un lavoro autonomo, che comprendesse l'attività da cui era poi originato l'evento, mentre nel caso di specie all'I.I.D. non era stato affidato alcun incarico di collaborare con gli altri operai nelle opere di manutenzione interna del capannone. Per tale ragione non era ravvisabile alcun profilo di colpa del datore di lavoro, poiché nel processo di causazione dell'evento lesivo si era inserita, come causa estranea, la condotta dello stesso infortunato, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute.

2.2. Con un secondo motivo prospetta contraddittorietà, manifesta illogicità della sentenza in punto di nesso causale. La Corte, una volta accertata la causa naturale dell'evento, aveva ritenuto del tutto genericamente che le misure antinfortunistiche disertate, sarebbero state idonee, ove applicate, alla tutela del lavoratore, senza procedere ad un'ulteriore verifica sugli effetti concretamente preventivi delle misure pretermesse.

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2016, n. 51947.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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Circolare n. 31 del 2 settembre 2016

ID 3302 | | Visite: 3931 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare n. 31 del 2 settembre 2016

Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati. 

Decreto Legislativo n. 151/2015 / Abolizione registro infortuni
.
..

Art. 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
...

4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni (23 Dicembre 2015 / ndr) 

Circolare n 45 del 30 novembre 2016

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2016, n. 49626

ID 3295 | | Visite: 3002 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2016, n. 49626 - Frattura da schiacciamento della falange. Rischio previsto ma nessuna misura di sicurezza adottata

Il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile, (sez. 4, n. 37986 del 27.6.2012, Battafarano, rv. 254365; conf. sez. 4, n. 3787 del 17.10.2014 dep. il 27.1.2015).

Nel caso che occupa, dunque, secondo la logica conclusione dei giudici di merito, l'imputato - pur avendo ampiamente previsto i rischi di quella lavorazione, nel DUVRI dell'azienda - non aveva posto in essere misure idonee a impedire comunque l'evento, cioè misure tecniche valide a neutralizzare il rischio di cui stiamo parlando. E tali omissioni sono state poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente, sul già ricordato presupposto che il datore di lavoro non ha soltanto l’obbligo di fornire al lavoratore gli strumenti idonei all'attività demandata, ma ha anche l'obbligo di verificare in modo puntuale e pregnante, che tali strumenti e tutti i DPI vengano diuturnamente utilizzati. Compito datoriale che è stato ritenuto essere ampiamente ed evidentemente disatteso nell'azienda dell’imputato, che permetteva all'infortunato di movimentare le pesantissime barre di metallo semplicemente utilizzando le mani.

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2016, n. 49626.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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Promoting diversity and inclusion through workplace adjustments: A practical guide

ID 3285 | | Visite: 2926 | Documenti Sicurezza Enti

Promoting diversity and inclusion through workplace adjustments: A practical guide

This guide aims to explain the concept of reasonable adjustments (“reasonable accommodation”) and provide practical step-by-step guidance on how and when these should be provided in the workplace.

Reasonable accommodations enable employees to bring their full self to work and thereby contribute to business success.

Reasonable accommodation is a concept that is applicable to all workers. However, specific groups of workers are more likely to be in need of reasonable accommodations, including persons with disabilities, people living with HIV or AIDS, pregnant workers and those with family responsibilities as well as employees who hold a particular religion or belief. Employers that accommodate individual needs create environments that welcome the diversity of their staff, create greater inclusion and are economically more successful.

This guide is designed to help the reader understand the concept of reasonable accommodations, accompanying measures as well as the process and steps to provide workplace adjustments throughout the employment cycle, including practical examples.

ILO 2016

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