Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2016, n. 49626

ID 3295 | | Visite: 2477 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3295

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2016, n. 49626 - Frattura da schiacciamento della falange. Rischio previsto ma nessuna misura di sicurezza adottata

Il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile, (sez. 4, n. 37986 del 27.6.2012, Battafarano, rv. 254365; conf. sez. 4, n. 3787 del 17.10.2014 dep. il 27.1.2015).

Nel caso che occupa, dunque, secondo la logica conclusione dei giudici di merito, l'imputato - pur avendo ampiamente previsto i rischi di quella lavorazione, nel DUVRI dell'azienda - non aveva posto in essere misure idonee a impedire comunque l'evento, cioè misure tecniche valide a neutralizzare il rischio di cui stiamo parlando. E tali omissioni sono state poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente, sul già ricordato presupposto che il datore di lavoro non ha soltanto l’obbligo di fornire al lavoratore gli strumenti idonei all'attività demandata, ma ha anche l'obbligo di verificare in modo puntuale e pregnante, che tali strumenti e tutti i DPI vengano diuturnamente utilizzati. Compito datoriale che è stato ritenuto essere ampiamente ed evidentemente disatteso nell'azienda dell’imputato, che permetteva all'infortunato di movimentare le pesantissime barre di metallo semplicemente utilizzando le mani.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2016, n. 49626.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
224 kB 32

Tags: Sicurezza lavoro DUVRI

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Mar 20, 2023 15

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 72

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 72 Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. (GU n.75 del 30.03.2000) Abrogato da: D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136 Collegati[box-note]Direttiva 96/71/CEDecreto Legislativo 17 luglio 2016,… Leggi tutto
Mar 20, 2023 27

Direttiva 96/71/CE

Direttiva 96/71/CE / Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. (GU L 18, 21.1.1997) [box-info]Recepimento Decreto… Leggi tutto
Mar 17, 2023 34

Decreto 26 novembre 2015

Decreto 26 novembre 2015 Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. (GU n. 33 del 10.02.2016) Collegati
Decreto 4 Marzo 2009Vademecum medico competente
Leggi tutto
Sistema informativo nazionale sorveglianza esposizioni pericolose e  intossicazioni   2017 2019
Mar 13, 2023 83

ISS: Esposizioni pericolose e intossicazioni | 12° Rapporto nazionale

ISS: Esposizioni pericolose e intossicazioni | 12° Rapporto nazionale ID 19203 | 13.03.2023 Rapporto ISTISAN 23/2 - Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni: casi rilevati nel triennio 2017-2019 Il rapporto descrive le caratteristiche dei… Leggi tutto

Più letti Sicurezza