Slide background




Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2016, n. 54519

ID 3420 | | Visite: 4581 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3420

Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2016, n. 54519 - DPI e formazione. Art. 18, comma 1, lett. I, D.Lgs. 81/08

1. Il Tribunale di Marsala con sentenza in data 24.6.2015, per quanto qui di interesse, ha condannato L.V., L.M. e S.A., alla pena di € 2.000,00 di ammenda, oltre alle spese processuali, per il reato di cui al capo b), art. 110 c.p., 18, comma 1, lett. D) ed L) e 55 D.Lgs. 81/08 perché nelle rispettive qualità, il L.M., come datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il L.V., come datore di lavoro, il S.A., come direttore tecnico di cantiere, non avevano fornito al lavoratore B.G. i necessari dispositivi individuali di protezione e non avevano fornito ai lavoratori B.G. e T.V. adeguata informazione e formazione sui rischi generici e specifici nel luogo di lavoro ed in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni di ciascuno.

2. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli art. 18, lett. I) e 55 D.Lgs. 81/08, in relazione all'art. 1 c.p. ed ai principi di legalità e tassatività (art. 606, lett. b, c.p.p.) perché erano stati condannati per la violazione di una norma, per l'appunto l'art. 18, comma 1, lett. I) che non rientrava tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, era presidiata da sanzione penale.

Con il secondo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.) e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, lett. e, c.p.p.) perché il Tribunale a) aveva ritenuto inattendibili i testi Omissis esclusivamente sulla base di una preconcetta sfiducia nei loro confronti, in quanto dipendenti della P.A., società degli imputati, ed in assenza di elementi positivi e concreti idonei ad inficiare la veridicità delle loro dichiarazioni, mentre aveva ritenuto netta, precisa e verosimile la testimonianza di B.G., il quale non aveva ricordato circostanze fondamentali, quali il nome dell'Impresa per la quale aveva lavorato, il periodo, l'assunzione, il nominativo del direttore di cantiere e del datore di lavoro; aveva mostrato riluttanza ai controlli dei Carabinieri; si era rifiutato di sottoscrivere le dichiarazioni rese a questi; aveva negato e poi affermato di aver ricevuto il tesserino di identificazione ed aveva firmato i documenti senza curarsi del loro contenuto; b) non aveva tenuto conto della documentazione attestante che la società era in regola con gli adempimenti assistenziali e previdenziali di maggior rilievo economico, il che avrebbe dovuto indurre un giudizio di inverosimiglianza della mancata osservazione della normativa in materia di sicurezza; c) Omissis aveva dichiarato alla Polizia giudiziaria di aver ricevuto tutti i dispositivi individuali di protezione ma non la dichiarazione di assunzione né le informazioni sui rischi dei luoghi di lavoro né il cartellino identificativo.

Con il terzo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis c.p. (art. 606, lett. b, c.p.p.) e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, lett. e, c.p.p.), perché il Tribunale aveva dato un aumento minimo per la continuazione con altro fatto ascritto agli imputati stante "l'effettiva rilevanza delle violazioni, non particolarmente elevata, in relazione alle dimensioni dell'impresa, al tipo di lavori effettuati ed ai rischi verosimilmente esistenti in concreto all'interno del cantiere e considerata la personalità degli imputati", ma poi non aveva escluso la punibilità per tenuità del fatto. 

I ricorrenti depositano ulteriore memoria in data 8.11.2016 in cui ribadiscono gli argomenti già svolti.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2016, n. 54519.pdf
Cassazione Penale, Sez. 3
281 kB 19

Tags: Sicurezza lavoro Dispositivi Protezione Individuale DPI

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile
Mag 27, 2025 414

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile / INAIL 2025 ID 24030 | 27.05.2025 / In allegato Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell'esposizione professionale ad… Leggi tutto
Utilizzo di fibre sostitutive dell amianto di nuova generazione
Mag 27, 2025 417

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione / INAIL 2025 ID 24029 | 27.05.2025 / In allegato Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro Le fibre sostitutive dell’amianto… Leggi tutto

Più letti Sicurezza