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Con sentenza del 5/7 - 6/8/2013 la Corte d'appello di Genova ha rigettato l'impugnazione di D'A.M. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di La Spezia che le aveva respinto la domanda volta sia al riconoscimento della natura professionale della malattia da sindrome depressiva ansiosa reattiva a disturbo post-traumatico da stress conseguente alle prestazioni lavorative rese alle dipendenze del Ministero della Difesa, sia alla liquidazione dell'indennizzo richiesto per il danno biologico residuato.
Ha spiegato la Corte territoriale che l'appellante non poteva vantare alcun credito nei confronti dell'Inail, avendo già ricevuto dal datore di lavoro un risarcimento superiore alla somma rivendicabile a titolo di indennizzo verso l'istituto assicuratore, per cui mancava il danno stesso. In sostanza, secondo i giudici d'appello, l'appellante aveva già ottenuto dal datore di lavoro una somma comprensiva sia dell'importo indennizzabile dall'Inail che del risarcimento per l'ammontare del residuo danno differenziale, per cui il riconoscimento di ulteriori somme costituiva una indebita locupletazione da parte dell'assicurata.
Per la cassazione della sentenza ricorre la D'A.M. con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso l'Inail.
INAIL, 2019
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