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Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 febbraio 2017, n. 3630

ID 3642 | | Visite: 3498 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 febbraio 2017, n. 3630 - A casa per un infortunio sul lavoro, aiuta nella rosticceria della moglie: licenziato

1.Con sentenza del 14 ottobre 2013, la Corte d'appello di Genova, in riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettò la domanda avanzata da G. M., dipendente della società Poste Italiane s.p.a., nei confronti della predetta società e volta alla declaratoria d'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 7 gennaio 2011 per aver lavorato nei giorni 22 e 23 ottobre 2010 nella rosticceria della moglie mentre era assente dal lavoro per infortunio.

2. La Corte, premessa la legittimità dell'impiego di agenzie investigative per verificare il comportamento dei lavoratori assenti per malattia, osservava che dalla c.t.u. espletata era emerso che il lavoratore, pure affetto da malattia traumatica, in quei giorni era pressoché guarito ed idoneo alla prestazione lavorativa. Che, pertanto, pur non avendo potuto incidere negativamente sul suo stato di salute la prestazione nella rosticceria, doveva ritenersi che il predetto avesse posto in essere un comportamento che ricade nella previsione dell'art. 54 lett. d) ultimo periodo del c.c.n.l. di settore (laddove questo prevede che il dipendente debba astenersi, in periodo di malattia e infortunio, dallo svolgere attività lavorativa, ancorché non remunerata) e si pone in contrasto con i doveri di cui all'art. 2104 cc. e del codice etico. Rilevava che si trattava di comportamento grave che, incidendo sul dovere fondamentale del dipendente di rendere la prestazione di lavoro, era idoneo a ledere il vincolo fiduciario.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il M. con sei motivi. La società resiste con controricorso illustrato con memorie.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2017, n. 5281

ID 3612 | | Visite: 4638 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2017, n. 5281 - Responsabilità del committente - capo condominio per la caduta da un ponteggio di un dipendente della ditta aggiudicataria delle opere di rifacimento del prospetto del condominio

1. La Corte di appello di Palermo con la impugnata sentenza, in riforma della sentenza emessa in data 11/4/2014 dal Tribunale di quella città, ha assolto L.M. dall'imputazione di omicidio colposo ai danni di S.S.. L'imputato - quale capo condominio dell'immobile sito a Palermo in via OMISSIS, e, quindi, committente dei lavori per le opere di rifacimento del prospetto del medesimo condominio - era stato ritenuto dal giudice di primo grado responsabile del decesso dello S.S. (dipendente della ditta aggiudicataria dei lavori, che era precipitato a terra dall'altezza del 2° - 3° piano, nell'atto di scendere dal ponteggio metallico montato per la realizzazione delle suddette opere di rifacimento) per aver omesso di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e in particolare per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice.

2. Avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Palermo propongono impugnazione sia le già costituite parti civili S.L., G.G., S.A.e S.R.; sia il PM, su sollecitazione delle suddette parti civili.

3. Le parti civili ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la valida stipulazione di un accordo tra l'imputato e la ditta esecutrice dei lavori (e, dunque, aveva ritenuto non provato che l'imputato avesse mai autorizzato la messa in opera del ponteggio dal quale, poi, sarebbe caduto l'operaio S.S.), nonché laddove la Corte aveva fondato il giudizio assolutorio sull'errata comprensione del senso letterale della memoria illustrativa a firma del teste B.F..

3.1. Sotto il primo profilo, i ricorrenti si dolgono che la Corte ha ritenuto attendibili le deposizioni rese dai testi G.P. e I.R. (che sarebbero state riportate, peraltro sommariamente, senza una autonoma lettura critica), mentre ha ritenuto inattendibili e comunque non ha preso in considerazione le dichiarazioni rese dai testi S.L. e B.F. e C.S.. In particolare, secondo le parti civili ricorrenti, il contratto si era già perfezionato, in quanto il rag. C.S., all'udienza del 27/3/2013, aveva riferito che: il L.M., proprio il giorno dell'infortunio (15 gennaio 2007), si era recato presso il suo studio di consulenza per fare ripartire, sulla base dei millesimi condominiali, la somma pattuita con l'impresa B.F.; e, nell'occasione, su richiesta del L.M., il suo collaboratore S.A. aveva effettuato la ripartizione della spesa tra i condomini, stampando e consegnando al L.M. le ricevute di quietanza da rilasciare ai condomini. In definitiva, i giudici di appello, non avrebbero effettuato alcun vaglio critico sulle principali fonti di accusa e sugli elementi di riscontro che ne confermavano la credibilità e la attendibilità e dunque non si sarebbero misurati con i numerosi punti specifici che avevano fondato il giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale di Palermo.

3.2. Sotto il secondo profilo, i ricorrenti osservano che la Corte territoriale, in diverse parti della motivazione, per sostenere la lacunosità e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste B.F., ha richiamato il 2/6 contenuto della memoria illustrativa, firmata dallo stesso ed acquisita nel corso dell'istruzione dibattimentale. In particolare, nella impugnata sentenza, viene sostenuto due volte (cfr.p. 5) che nella predetta memoria si leggerebbe che il B.F. aveva invitato l'amministratore del condominio a presentare la documentazione necessaria per la formale stipula del contratto, quando invece nella predetta memoria si legge esattamente il contrario (e cioè che il B.F. era stato invitato dall'amministratore a presentare la documentazione necessaria).

4. Il Pubblico Ministero ricorrente denuncia vizio motivazionale, laddove la Corte di appello «in poche stringate paginette» ha dato rilevanza alla documentazione che sarebbe stata richiesta al B.F. al fine della conclusione del contratto, giungendo ad affermare del tutto illogicamente che sarebbe stato il B.F. a richiedere all'amministratore di presentare la documentazione necessaria per la formale stipula del contratto; nonché laddove aveva ritenuto attendibile il teste G.P. (questi, quale condomino, avrebbe potuto temere il proprio coinvolgimento personale nei fatti) ed il teste B.F. (questi, al fine di mantenere buoni rapporti con il condominio, poteva essere stato spinto a rivedere le proprie precedenti dichiarazioni).

5. In vista dell'odierna udienza, tramite difensore, deposita nota l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, chiedendo l'accoglimento dei proposti ricorsi. Secondo l'Istituto, la Corte territoriale, nell'escludere che il L.M. abbia avuto una responsabilità nella causazione del tragico evento, avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di responsabilità civile del committente.

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2017, n. 5281.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626

ID 3595 | | Visite: 33179 | Decreti Sicurezza lavoro

La "Nuova Sicurezza" con il DLgs. 626/94 (D.Lgs. 242/96) / 1997-2017

Data news 07.02.2017

Il 1° Gennaio 1997 entravano in vigore gli obblighi più rilevanti del D.Lgs. 626/94 modificato dal D.Lgs. 242/96, decreti che sono andati a normare, in modo innovativo, la sicurezza e salute sul lavoro.

Pubblicato in gazzetta il 12 Novembre 1994, il D.Lgs. 626/94 dopo quasi diciotto mesi di polemiche e discussioni, viene modificato dal D.Lgs. n. 242/1996 pubblicato il 6 maggio 1996, che andò ad agire su una serie di disposizioni del precedente spostando in avanti alcuni termini: si arrivò quindi alla versione definitiva delle nuove norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro che si aggiunsero a quelle in vigore fino ad allora, ma emanate negli anni 50, le principali:

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164; (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; (Norme generali per l'igiene del lavoro)

"Un mondo nuovo per le attività soggette e per la nascita di nuove attività professionali"

Proponiamo i testi originali, per capire da dove si è iniziato e riflettere sul percorso normativo e la sua efficacia fino ad oggi.

Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

(GU n. 265 del 12.11.1994 - SO n. 141)

[box-info]Direttive UE recepite con il D.Lgs. 626/1994:

Direttiva n. 269/90/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) - Pubblicate nel n. L 156 del 21 giugno 1990 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 61 del 6-8-1990)

Direttiva n. 270/90/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attivita' lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) - Pubblicate nel n. L 156 del 21 giugno 1990 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 61 del 6-8-1990)

Direttiva n. 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE - Pubblicata nel n. L 196 del 26 luglio 1990 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 71 del 10-9-1990)

Direttiva n. 391/89/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - Pubblicata nel n. L 183 del 29 giugno 1989 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 65 del 21-8-1989)

Direttiva n. 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) - Pubblicata nel n. L 374 del 31 dicembre 1990 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 14 del 18-2-1991)

Direttiva n. 654/89/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 391/89/CEE) - Pubblicate nel n. L 393 del 30 dicembre 1989 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 14 del 19-2-1990)

Direttiva n. 655/89/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 391/89/CEE) - Pubblicate nel n. L 393 del 30 dicembre 1989 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 14 del 19-2-1990)

Direttiva n. 656/89/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 391/89/CEE) - Pubblicate nel n. L 393 del 30 dicembre 1989 (Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana - 2a Serie Speciale U.E. n. 14 del 19-2-1990)[/box-note]

Entrata in vigore del decreto: 27-11-1994. Gli artt. 33 e 36 entrano in vigore il 13/02/1995.

Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

GU n. 104 del 06.05.1996 - SO 75

...

Articolo 30: Disposizioni transitorie e finali

...
3. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 3 del presente decreto, devono essere osservate:

a) entro il 1 luglio 1996 dalle imprese di cui all'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f), del decreto legislativo n. 626/1994;

b) entro il 1 gennaio 1997 negli altri settori di attivita'.

Con notevole ritardo rispetto alla loro emanazione, nel 1994 il D.Lgs. n. 626 introduce nell’ordinamento italiano otto direttive CEE degli anni 89-90, allineando la normativa italiana a quella europea.

Le fonti italiane del diritto, ed in particolare del diritto relativo all’argomento

Cardine di tutto l’ordinamento giuridico italiano e la Costituzione della Repubblica, approvata dalla Assemblea Costituente nel 1946; essa denuncia i principi fondamentali del nostro Stato, ed ogni norma ritenuta in contrasto con essa può essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale la quale, se riscontra questa «divergenza» annulla parzialmente o totalmente la norma o la sua parte contrastante con la Costituzione.

Le leggi vengono approvate dai due rami del Parlamento, promulgate dal Presidente della Repubblica e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.); entrano in vigore di norma 15 giorni dopo la loro pubblicazione, salvo disposizione diversa.

In casi di straordinaria necessità ed urgenza, come previsto dalla Costituzione, il Governo può emettere un Decreto-Legge (abbreviato in D.L.) il quale, emanato dal Capo dello Stato, entra in vigore immediatamente il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Parlamento ha 60 giorni per convertirlo in legge, eventualmente con modifiche al testa; in caso di mancata approvazione entro i 60 giorni il D.L. decade, e perde efficacia sin dall’inizio.

Il Decreto Legislativo (D.Lgs. o D.Lvo) viene emesso dal Governo su delega del Parlamento, quando sia necessario formulare norme complesse in settori particolarmente tecnici; non ha quindi necessita di approvazione del Parlamento, il quale ha appunto delegato il Governo alla sua emanazione. Data la complessità delle norme, in genere il Decreto Legislativo lascia passare un tempo più lungo dei 15 giorni tra la pubblicazione e la entrata in vigore.

Il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) è pure emanato su delega del Parlamento, in genere come regolamento tecnico di attuazione della legge con cui il Parlamento ha fissato alcuni principi generali; anche in questo caso normalmente l’ entrata in vigore è  piuttosto lontana dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tutti questi provvedimenti vengono indicati, per comodità, con un numero progressivo annuo distinto per leggi, D.L., D.Lgs, D.P.R., seguito dall’anno di emanazione. Così si parla del D.Lgs. n. 626/1994, del D.P.R. n. 303/1956, ecc.

Su alcune materie il Parlamento, con legge, può consentire l’emanazione di specifiche norme sotto forma di Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.), o di Decreti Interministeriali (D.L) emanati congiuntamente da due o più ministri su materie che li riguardano entrambi, o di Decreti Ministeriali (D.M.) emanati da un singolo ministro; anche tutti questi decreti devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ma non hanno un numero progressivo. Si indicano perciò come «Decreto Ministeriale del 12 aprile 1996» e spesso si ha difficoltà a reperirli sulla Gazzetta in quanto a volte vengono pubblicati con molto ritardo rispetto alla loro data.

Su molti argomenti vengono poi emesse, da ciascun ministero, le Circolari Ministeriali che, pur essendo un fatto interno del singolo ministero, sono pubblicate spesso sulla Gazzetta per l’interesse rilevante che hanno per molti cittadini.

Nell'elencazione delle fonti del diritto è stato seguito un ordine gerarchico, nel senso che una norma minore (D.M., D.P.R.) non può andare contro la disposizione di ordine superiore, e naturalmente nessuna può andare contro la Costituzione.

Altra fonte di diritto sono, per alcune materie, le leggi regionali, pubblicate nei singoli Bollettini Ufficiali di ogni regione.

Nel diritto del lavoro assumono grande importanza anche i Contratti Collettivi di lavoro, i quali comunque vincolano soltanto le Aziende appartenenti alle Associazioni di categoria che hanno stipulato ogni singolo contratto.

A livello europeo, il Parlamento europeo e il Consiglio (al tempo il Consiglio della Comunità Europea) emana una serie di Direttive UE (CEE/CE) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. 
Le direttive, sono definite con due numeri, il primo relativo all'anno di emanazione ed il secondo progressivo; così per esempio il D.Lgs. n. 626/1994 ha recepito, insieme ad altre, la direttiva quadro sulla sicurezza e salute sul lavoro 89/391/CEE.

Le direttive entrano in vigore quando sono «recepite», cioè introdotte nella legislazione nazionale, da una apposita legge, detta Legge Comunitaria la quale spesso delega il Governo ad emanare appositi D.Lgs. o D.P.R. di attuazione.

Nei recepimenti, l’Italia è spesso in ritardo rispetto agli altri Paesi UE, con molte procedure d'infrazione; ma è interessante notare che si sta affermando una linea di giurisprudenza, cioè di autorevoli sentenze, la quale riconosce alla direttiva una validità quasi automatica, anche prima che sia stata introdotta nell'ordinamento nazionale con il relativo recepimento.

Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali

Procedure d'infrazione

 

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Cassazione Civile, Sez. 6, 26 gennaio 2017, n. 2017

ID 3582 | | Visite: 4007 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. 6, 26 gennaio 2017, n. 2017 - Ipoacusia mista bilaterale. Quantificazione del danno e percentuale di invalidità indennizzabile

V.N. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva accertato che l’incidenza dell’ipoacusia mista bilaterale più grave a destra era valutabile in misura inferiore al 6% e perciò non indennizzabile.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La consulenza disposta in appello, sulla quale la Corte territoriale ha poi fondato la decisione, aveva omesso di considerare che l’attività lavorativa era stata pacificamente svolta per oltre trenta anni in un contesto di rumori pacificamente otolesivi (circostanza accertata in primo grado e sulla quale si era formato il giudicato non avendo l’Inail proposto appello incidentale sul punto) e che vi erano elementi sufficienti a far ritenere sussistente un danno quantificabile nella misura almeno dell’11%.

L’inail si è difeso con controricorso.

Tanto premesso il ricorso è inammissibile poiché la censura è finalizzata ad ottenere un riesame del merito della controversia non consentito davanti al giudice di legittimità. 

La Corte territoriale ha escluso l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento di una percentuale di invalidità indennizzabile in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il ctu con valutazione di fatto incensurabile in questa sede a meno che non si prospetti, e non è questo il caso, palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.

In tutti gli altri casi le censure costituiscono mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico - formale, e si traducono, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. 12.9.2016 n. 17935 e già 22 febbraio 2013, n. 4570; id. 15 gennaio 2013, n. 767 del 2013; 23 novembre 2012, n. 20773; 12 dicembre 2011, n. 26558; Cass. 29 aprile 2009, n. 9988; 3 aprile 2008, n. 8654). Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, né - ancor meno - se ne indicano le fonti: ci si limita, invece, a svolgere solo osservazioni concernenti il merito di causa senza evidenziare quali sarebbero gli accertamenti strumentali omessi e quali le affermazioni scientificamente errate.

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 375 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

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Cassazione civile, Sez. 6
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REACH e CLP: novità rischio chimico TUS - INAIL

ID 3282 | | Visite: 9455 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

TUS, REACH e CLP.

L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro

Il volume costituisce l’insieme degli atti del Convegno Nazionale “REACH_2016 - TU2016, REACH e CLP. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” (Bologna, 19 ottobre 2016) e del Convegno Nazionale “REACH_EDILIZIA - L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell'ambiente da costruire e nell’ambiente costruito” (Bologna, 20 ottobre 2016), promossi ed organizzati dall’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, dall’Autorità Competente per i controlli REACH e CLP del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena e dall’Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Il Convegno REACH 2016 ha approfondito le novità e le problematiche relative allo stato di avanzamento dell’applicazione dei Regolamenti europei delle sostanze chimiche (REACH e CLP) nei luoghi di lavoro, in stretto legame con la normativa sociale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento al Titolo IX del decreto legislativo n.81/2008.

Infatti, va annotato che nonostante le imprese abbiano obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto quelle micro e piccole, utilizzano sostanze chimiche senza conoscerne adeguatamente la relativa regolamentazione europea.

L’applicazione del REACH e del CLP nei luoghi di lavoro per le imprese, insieme ai loro responsabili aziendali e consulenti in materia di salute e di sicurezza, devono seguire e realizzare nuovi compiti ed indispensabili ed adempimenti normativi.

L’iniziativa ha avuto obiettivo di indirizzare, sostenere ed assistere le imprese ed i loro RSPP, ASPP, i professionisti, i consulenti del lavoro, le associazioni di categoria nonché tutti coloro che sono coinvolti nella gestione dei prodotti chimici, per meglio comprendere e mettere in atto gli obblighi derivanti dal REACH e dal CLP, oltre ad integrare le peculiarità dei due Regolamenti Europei nell’ambito delle loro attività di gestione aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

INAIL 2016

Procedura determinazione spore fungine in atmosfera

ID 3558 | | Visite: 4035 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Procedura sperimentale per la determinazione di spore fungine in atmosfera

Il documento costituisce l’analisi di ergosterolo nel bioaerosol come indicatore della presenza di spore fungine in atmosfera. Il Rischio Biologico all’interno dei luoghi di lavoro dovuto ai microorganismi trasportati dall’aria non sempre è ben conosciuto e, di conseguenza, correttamente prevenuto.

Alcune norme UNI riportano i principi generali e i metodi per il controllo della biocontaminazione e la valutazione e interpretazione dei dati. Tali metodi richiedono la conta al microscopio dei microorganismi che causa tempi lunghi di analisi e scarsa accuratezza. Al contrario, l’utilizzo di indicatori chimici della presenza generica di entità microbiche ridurrebbe i costi e velocizzerebbe l’informazione.

Edizioni: Inail -  2016

Adeguamento Sicurezza Tornio parallelo

ID 554 | | Visite: 21846 | Documenti Riservati Sicurezza



Adeguamento Sicurezza Tornio parallelo

Adeguamento di Sicurezza Tornio parallelo in conformità all'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e norme di Buona Tecnica(*)

- Riferimenti Legislativi
- Relazione preliminare di Verifica Conformità
- Stima del Rischio
- Misure di Adeguamento
- Misure Procedure
- Segnaletica addetti
- Attestazione Conformità

Certifico Srl
Anno 2013
Fascicolo completo
formato doc

(*)In questa revisione non è esaminata la conformità alla EN ISO 23125:2015

Norma armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE: 
EN ISO 23125:2015 Macchine utensili - Sicurezza - Torni (ISO 23125:2015)

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 gennaio 2017, n. 1185

ID 3535 | | Visite: 4310 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 gennaio 2017, n. 1185 - Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca

Con sentenza depositata il 3.10.2013 la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame interposto da A.C. avverso le sentenze del Tribunale di Milano con le quali erano state, con la sentenza n. 5210/2010, accolta la domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sull’importo rivalutato dal 5.8.1994 al pagamento effettivo, e con le sentenze nn. 5015/2010 e 4940/2010 rigettate le domande dalla lavoratrice proposte - aventi ad oggetto la condanna della Italtel s.p.a. al risarcimento dei danni subiti per la perdita, dall’1.9.1994, della quota di pensione dovuta al mancato versamento tempestivo dei contributi previdenziali per il periodo maggio 1992- agosto 1994 e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti dalle condotte mobbizzanti subite.

La Corte di appello riteneva, con riguardo alla domanda relativa al danno da mobbing, e non potendosi riconoscere un danno in re ipsa, la correttezza della statuizione del giudice di prime cure che aveva rilevato la carenza di allegazioni specifiche circa il pregiudizio derivante dal preteso comportamento persecutorio dell’azienda, ed aggiungeva che neppure erano stati forniti elementi da cui trarre presunzioni; con riguardo al danno pensionistico, la Corte rilevava che (come dedotto dalla stessa lavoratrice) non si era formata alcuna prescrizione di contributi e che, anzi, il datore di lavoro (seppur nel giugno 2004) aveva effettuato il versamento dei contributi; con riguardo al pagamento degli accessori sull’importo corrisposto dalla società a titolo di trattamento di fine rapporto, la Corte rilevava che - alla data della prima offerta di pagamento da parte della società (ossia dopo il primo licenziamento del 10.1.1991), offerta rifiutata dalla lavoratrice - la somma era completa (seppur inferiore rispetto all’entità liquidata giudizialmente con riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro del 4.8.1994).

Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice propone ricorso affidato a sette motivi. Resiste con controricorso la società Italtel s.p.a. che deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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DPR 22 ottobre 2001 n. 462

ID 3525 | | Visite: 59823 | Decreti Sicurezza lavoro

DPR 462 2001

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

(GU n. 6 del 22 ottobre 2001)

 Update 01.03.2020

Pubblicata nella GU n. 51 del 29.2.2020 S.O. n. 10 la Legge 28 febbraio 2020 n. 8  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.

Art. 36. Informatizzazione INAIL

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). 

- 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.

Update 31.12.2019

D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 | Milleproroghe 2020
...
Art. 36. Informatizzazione INAIL 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: 
«Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe).

- 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.»


___________

Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” (di seguito indicato come DPR 462/01) disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

Al riguardo, il DPR 462/01 ha previsto l’emanazione di uno o più decreti volti a: dettare disposizioni per adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti; individuare i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

Il successivo D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. (di seguito indicato come D.Lgs. 81/2008) che ha abrogato, tra gli altri, il DPR 547/55, ha lasciato ferme le disposizioni del DPR 462/01 in materia di “verifiche periodiche”.

Lo stesso D.Lgs. 81/2008 ha introdotto un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro rinviando ad un successivo decreto le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle “verifiche” e dei “controlli” sopra richiamati.

Da ultimo si fa presente che la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, ha previsto l'attribuzione all'INAIL di tutte le funzioni già svolte dall'ISPESL tra le quali anche quelle e elative alle attività di verifica degli impianti di cui al DPR 462/01.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462.

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;

Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;

Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1° agosto 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

Emana il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attivitaà produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3. Verifiche a campione

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita©alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.

2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

a)localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
b)tipo di impianto soggetto a verifica;
c)dimensione dell'impianto.

3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5. Messa in esercizio e omologazione

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.

2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.

6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7. Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.

Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). 

- 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.

Art. 8. Variazioni relative agli impianti

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Capo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 9. Abrogazioni 1.

Sono abrogati:

a)gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
b)gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonchè i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.

2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. 

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attività produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sirchia, Ministro della salute Visto,
il Guardasigilli:Castelli

Testo consolidato 2020

Vedi DPR n. 462/2001 Consolidato 2020

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Nota VVF 11973 del 05/10/2016: Sorgenti di radiazioni mobili ionizzanti

ID 3519 | | Visite: 6402 | Prevenzione Incendi

Nota VVF prot. n. 11973 del 05/10/2016: Sorgenti di radiazioni mobili ionizzanti

Assoggettabilità all'attivita n.58 dell'All. I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.).

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento circa i corretti adempimenti da porre in atto nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, per le sorgenti di radiazioni mobili, di cui all'art. 27 comma 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i..

Come noto, infatti, il D.P.R. 151/2011, modificando il previgente quadro nmmativo, ha previsto l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, al n.58 dell' All. I, delle pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi.

Pertanto, perle pratiche ricomprese all'art. 27 comma 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i, essendo le stesse assoggettate all' obbligo di nulla osta, dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi, presso il Comando provinciale VV.F. territorialmente competente sulla sede operativa primaria del titolare del nulla osta.

In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 230/95 e s.m.i circa il regime autorizzativo per le pratiche ex art 27 co. 1 bis, il buon esito delle succitate procedure di cui al D.P.R. 151/2011, costituisce titolo autorizzativo all'impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso "piu siti, luoghi o localita non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica".

Segue

Radiazioni ionizzanti: quadro normativo

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2017, n. 2406

ID 3505 | | Visite: 4453 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2017, n. 2406 - Deposito esterno formato da cisterne di materiale infiammabile. Responsabilità di un RSPP per mancata idonea valutazione dei rischi

L'interpretazione sistematica offerta dalla giurisprudenza di legittimità, ha determinato una significativa evoluzione del ruolo assunto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel senso di una maggior responsabilizzazione di tale figura professionale, la quale, benché sia chiamata a svolgere funzioni di natura puramente consultiva e propulsiva, ha il dovere di coadiuvare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella stesura del relativo documento nonché per il coordinamento del servizio di prevenzione e protezione. Conseguentemente per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è ipotizzabile una responsabilità penale qualora, agendo con negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e discipline, abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una misura di prevenzione che si assume doverosa e la cui attuazione avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento lesivo.

La "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro era tenuto a fare a norma del D.lgs. n.626 del 1994, art.8, individuandolo ai sensi dell'art. 8 bis del citato decreto tra le persone i cui requisiti siano adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (v. ora D.lgs. 81 del 2008 artt. 31 e 32), non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.

Quanto detto però non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro, possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP.

In vero, all'imputato, quale professionista esperto, prima consulente e poi RSPP dell'azienda A. non poteva sfuggire la valutazione del "dove" e "come" venissero depositati, spostati, travasati, usati e poi smaltiti i detti materiali liquidi altamente infiammabili; né esorbitava dai suoi obblighi la ponderazione della collocazione e dell'utilizzo delle cisterne presenti nel piazzale dell'azienda (di dimensioni tali da non poter essere "non notate"). Eppure di tutto ciò non v'è traccia nei documenti di valutazione dei rischi ...

"Egli non poteva ignorare, e se lo ha fatto ciò è ascrivibile a colpa, l'esistenza del deposito esterno formato da cisterne di materiale infiammabile."

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Health and safety at work is everybody’s business

ID 3487 | | Visite: 3354 | Documenti Sicurezza UE

Health and safety at work is everybody’s business

Practical guidance for employers

This guidance document complements the European Commission's Communication "Safer and Healthier Work for All – Modernisation of EU Occupational Safety and Health legislation and policy".

It is a practical guide for employers, to be adapted to national circumstances, providing an overview of the main obligations and existing tools and resources which can help to put those obligations in practice.

Its objective is to assist effective and efficient implementation of the occupational safety and health framework. A brief word on the law: at the EU level, the legislation sets minimum requirements throughout the EU and comprises the Framework Directive 89/391/EEC and more than 25 related directives on various subjects. EU directives have to be transposed into national law and implemented by the Member States.

Employers will therefore first of all need to look at the national legislation; firstly, it contains the relevant (transposed) EU provisions, and secondly, it may contain important additional requirements that employers may need to comply with. Member States are indeed allowed to adopt more stringent protective measures than those foreseen in the EU directives. It is also the national competent authorities, usually the labour inspectorates, who are primarily responsible for enforcing the national provisions transposing the directive.

European Commission 2016

Vademecum Attività di saldatura - Regione Lombardia

ID 434 | | Visite: 24120 | Documenti Sicurezza ASL


Vademecum Attività di saldatura

Per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività di saldatura metalli

Update Dicembre 2016 (Autovalutazione rischio saldatura acciaio inox)

Il Laboratorio di approfondimento "Tumori Professionali", avviato nell’ambito della realizzazione del piano regionale 2008-2010 per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro - DGR VIII/6918 del 2 aprile 2008, ha l’obiettivo d’individuare e promuovere soluzioni tecnologiche concretamente attuabili in grado di sostituire le sostanze cancerogene o, quanto meno, di ridurre al minimo le esposizioni professionali conseguenti alla loro presenza, in specifici comparti produttivi.

Si presentano in forma aggiornata i risultati conseguiti nelle aziende con “attività di saldatura inox”, curato dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) della ASL della provincia di Lecco, dall’Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro (UOOML) dell’A.O. «Alessandro Manzoni» di Lecco e dalla Clinica del Lavoro «Luigi Devoto» di Milano. 

I risultati del gruppo di lavoro tecnico sono stati presentati e discussi in apposito Convegno a Milano il 10.05.2011.

Sulla base delle linee operative definite dal Laboratorio regionale, oltre ai rischi da agenti cancerogeni, è stato valutato il complesso dei rischi per la sicurezza e la salute presenti nel comparto, pervenendo così all’elaborazione d’indicazioni concrete per l’impostazione d’interventi appropriati ed efficaci con riferimento a tutti i rischi.

Il Laboratorio, al momento dell’avvio del progetto, ha attivato un gruppo di lavoro aperto alle forze sociali, con l’aspettativa di pervenire alla condivisone dei contenuti presenti nel vademecum.

Questo prodotto concorre in tal modo:

- ad orientare sulle scelte tecniche, organizzative e procedurali adeguate l’intero "sistema prevenzionistico" lombardo, inteso in senso lato “datori di lavoro, servizi di prevenzione e protezione aziendali, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, medici competenti, organi di vigilanza delle ASL, operatori delle UOOML, consulenti, organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori, ecc.”; lo strumento è pertanto messo a disposizione di tutti i soggetti, nell’ambito dell’obiettivo generale di favorire l’interazione ed allargare il numero di figure competenti, e potrà essere utilizzato per verifiche e auto analisi all’interno delle aziende;

- ad esprimere, in un documento condiviso, l’orientamento comune dei diversi interlocutori che compongono il gruppo di lavoro, in relazione agli aspetti ritenuti problematici per il comparto;

- a orientare i Servizi PSAL E UOOML alla promozione di percorsi preventivi che coinvolgano le figure aziendali per la gestione corretta dei principali problemi evidenziati.

Dopo la ratifica del Vademecum è prevista la sua diffusione su tutto il territorio regionale, a cura di SPSAL e UOOML, per pervenire ad una piena e corretta applicazione del Titolo IX – Capo II e delle altre norme contenute nel D.Lgs. 81/08 da parte della aziende lombarde.

In questa direzione si chiede ai Dipartimenti di Prevenzione Medica e ai SPSAL, in coordinamento con le UOOML del proprio territorio, di programmare la presentazione del documento alle Associazioni datoriali e dei lavoratori più rappresentative nell’ambito degli incontri del Comitato di coordinamento provinciale ex art. 7 del D. Lgs. 81/08.

Si chiede altresì, sempre a cura di SPSAL e UOOML, in coordinamento con tutte le parti sociali del territorio, di realizzare incontri con Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) e Medici competenti (MC) dedicati alla diffusione di questo prodotto.

Sulla base dell’Accordo stipulato tra la Direzione Regionale INAIL e la Regione Lombardia Direzione Generale Sanità le aziende che volontariamente assumeranno i criteri contenuti nel vademecum hanno la possibilità di accedere al sistema premiante INAIL (sconti tariffari), presentando a questo Istituto, nel format previsto per queste istanze, apposita domanda entro il 31 gennaio di ogni anno.

In applicazione all’Accordo citato, nonché aderendo alle previsione dell’art. 11, c. 3 bis del D.Lgs. 81/08 (così come modificato dal D.Lgs. 106/09)1, il presente documento sarà inviato, per il tramite della Cabina della regia del “Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro”, all’INAIL – sede regionale della Lombardia- al fine di delineare le modalità per un impiego delle soluzioni tecnologiche in esso contenute in senso promozionale e premiale per le imprese lombarde.

Inoltre il documento sarà trasmesso agli Organismi paritetici – Rappresentanze regionali - al fine di essere considerato per quanto previsto dal c. 3 del D.Lgs. 81/08 2.

La Regione Lombardia s’impegna a portare all’attenzione degli organismi nazionali, Commissione Consultiva permanente per la sicurezza e salute sul lavoro (art. 6 del D.Lgs. 81/08) e Coordinamento interregionale per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, le indicazioni di questo Vademecum per una loro ratifica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. v) e art. 6, comma 8, lett. d) del D.Lgs. 81/08 (procedura di validazione delle buone prassi).

Il documento è stato elaborato con la partecipazione dei seguenti Enti e Associazioni, componenti tecnico-scientifiche: Confindustria Lombardia, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Regione Lombardia, Apindustria,

Confartigianato Lombardia; operatori SPSAL della ASL di Lecco, operatori UOOML dell’AO di Lecco, Laboratorio Tumori Professionali e Università degli Studi di Milano, Unità Organizzativa Governo della prevenzione e Tutela sanitaria – DG Sanità Regione Lombardia.

PIANO REGIONALE 2008-2010 “PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” D.G.R. N°VIII/6918 DEL 2 APRILE 2008

PIANO REGIONALE 2011-2013 “PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” D.G.R. N° IX/1821 DEL 8 GIUGNO 2011

PIANO REGIONALE 2014-2018  “PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” D.G.R. N° X/1104 DEL 20 DICEMBRE 2013

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Prevenzione del rischio cancerogeno

Piano mirato di prevenzione: “Applicazione del vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività di saldatura di acciai inox

Nel periodo 2016-2017, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Servizio PSAL) svilupperà un piano finalizzato alla prevenzione del rischio cancerogeno, da campi elettromagnetici (CEM) e da radiazioni ottiche artificiali (ROA) in imprese che effettuano attività di saldatura di acciai inox.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei Piani Mirati di Prevenzione promossi dalla Regione Lombardia.

La finalità del piano mirato è quella di diffondere i contenuti del Vademecum regionale e promuovere la riduzione al livello tecnico più basso possibile dell’esposizione a cancerogeni, in particolare cromo e nichel, nonché dei CEM e ROA.

Decreto 10 giugno 2014

ID 3478 | | Visite: 6619 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 10 giugno 2014

Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.

GU n.212 del 12 Settembre 2014

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55180

ID 3460 | | Visite: 3915 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55180 - Lavori di rimozione dei pannelli solari e infortunio mortale. Responsabilità del committente proprietario dell'appartamento

"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - sia in caso di omesso controllo all'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez.4, 9 febbraio 2016 n. 23171 Rv.266963).

Dal committente non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e l'andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez.3, 24 aprile 2016 n.35185, Rv 267744; Sez.4, 15 luglio 2015 n.44131, Rv 264974)."

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Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2017, n. 6604

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Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2017, n. 6604 - Terremoto a L'Aquila e crollo della Casa dello studente. Respinto il ricorso degli ingegneri e architetti che avevano provveduto alla ristrutturazione

Depositate il 13 febbraio 2017 le conclusioni della Corte di Cassazione sulla tragica vicenda della ormai nota "Casa dello Studente" a l'Aquila.

La Corte respinge i ricorsi e conferma le condanne a quattro anni di reclusione per gli ingegneri B.D.P., P.C. e T.R., e a due anni e sei mesi per P.S., il presidente della Commissione collaudo dell'Azienda per il diritto agli studi universitari.

La figura del progettista, ove si inserisca in una situazione in cui altri siano già intervenuti, è tenuta ad informarsi circa i pregressi interventi e, se del caso, a proporre o ad effettuare i necessari adeguamenti: è questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte esaminando quanto è successo alla Casa dello studente, un principio applicabile a tutti i disastri, come quello di Rigopiano, nei quali un evento naturale fa da detonatore a grossi errori di progettazione.

Gli imputati hanno infatti trascurato che la casa dello studente era stata trasformata da edificio destinato, negli anni '60, ad abitazioni private, in una vera e propria struttura alberghiera e, come tale, completamente stravolta rispetto all'originaria destinazione d'uso.

Dunque è chiaro che non è loro addebitabile la realizzazione della variazione, avvenuta molti anni prima, ma è altrettanto chiaro che tale situazione non andava ignorata.

La Cassazione, in diversi punti, afferma poi che la zona in questione è zona considerata a rischio sismico almeno dal 1965 e proprio per questo il sisma del 6 aprile non è stato nè imprevedibile nè eccezionale.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 febbraio 2017, n. 3184

ID 3611 | | Visite: 3651 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 febbraio 2017, n. 3184 - Illegittimo mutamento di mansioni e mobbing. Ricorso inammissibile

H.ER. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì con cui vennero rigettate le sue domande dirette al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto di una serie di condotte illegittime e vessatorie datoriali, con conseguente annullamento delle dimissioni da lui rassegnate per giusta causa l'11.7.06 e condanna della società cooperativa agricola a r.l. 'Omissis' al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Assumeva il ricorrente di aver subito un illegittimo mutamento di mansioni (da addetto alle pulizie alla macellazione dei polli), peraltro avvenuto al rientro di un permesso non retribuito per recarsi in Marocco ed in contrasto con l'art. 2087 c.c., non avendo l'azienda ottemperato alle prescrizioni mediche limitative dell'idoneità del lavoratore alle nuove mansioni. In tali condotte il ricorrente ravvisava anche un 'mobbing' da parte della datrice di lavoro. Resisteva la Cooperativa.

Con sentenza depositata il 9 gennaio 2014, la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame, ritenendo non provate le domande alla luce delle risultanze processuali, già in tal senso valutate dal Tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore, affidato a tredici motivi.

Resiste la società cooperativa con controricorso, poi illustrato con memoria.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Check list Documentazione aziendale sicurezza lavoro

ID 1028 | | Visite: 21982 | Documenti Sicurezza ASL



CHECK LIST
Documentazione aziendale relativa alla  sicurezza sul lavoro

Aggiornamento Gennaio 2017

Premessa

Lo scopo è quello di garantire alle imprese la chiara individuazione e l’agevole reperimento  delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa.

La linea guida prevede che le amministrazioni che effettuano la vigilanza facciano conoscere l’oggetto dei loro controlli e forniscano risposte alle richieste di chiarimento sottoposte dagli  utenti (aziende e cittadini), assicurandone la più ampia diffusione.

Questa check list elenca i principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui  l’azienda deve essere in possesso.

Da questa lista sono esclusi i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il D.Lgs. 81/2008 e che non rientrano, salvo situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dallo SPISAL.

In altri documenti, presenti nel sito tematico, sono/saranno indicate le modalità di effettuazione dei controlli e le richieste di documentazione effettuate di routine durante i controlli ispettivi.

ULSS 9 TV

Revisioni:
Ver. 4 del 24/06/2013
Ver. 10 del 06/11/2014
Ver. 14 del 19/04/2016
Ver. 15 del 02/01/2017

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Allegato riservato Check Documentazione Sicurezza azienda V.15.pdf
Rev. 15 del 02.01.2017
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Allegato riservato Check Documentazione Sicurezza azienda V.14.pdf
Rev. 14 del 29.04.2016 - ULSS 9 TV
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Allegato riservato Check Documentazione Sicurezza azienda V.10.pdf
Rev. 10 del 06.11.2014 - ULSS 9 TV
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Allegato riservato Checklist Documentazione azientale USLL9 TV.pdf
Rev. 3 del 26.06.2013 - ULSS 9 TV
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Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2017, n. 4706

ID 3581 | | Visite: 3328 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2017, n. 4706 - Guasto della macchina tagliatrice e lavoro più pericoloso per gli operai: necessario aggiornare la valutazione dei rischi e di conseguenza formazione e dpi

Le lesioni furono cagionate dal cattivo funzionamento del macchinario, che aveva indotto gli operai ad un lavoro più impegnativo e difficile di quello consueto: essi si dovevano occupare, infatti, anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina.

La considerazione, svolta dai giudici di appello, che tale lavoro fosse oggettivamente più pericoloso del precedente, ed imponesse, come tale, una specifica preparazione sui maggiori rischi connessi al guasto del macchinario e l'adozione di misure di sicurezza adeguate allo scopo, è immune da censure.

Deve in particolare osservarsi che il lavoratore era stato all'epoca del suo ingresso in azienda formato sui rischi inerenti la rifilatura manuale di pannelli già sagomati da una macchina tagliatrice: per fare ciò era stato dotato di un guanto di protezione e di un taglierino di piccole dimensioni.

Il cattivo funzionamento della macchina aveva reso necessaria un'attività manuale più incisiva ed intensa, in quanto doveva essere impressa nel taglio del pannello una forza maggiore da parte del lavoratore addetto, tanto che il guanto antitaglio era risultato uno strumento di protezione insufficiente, circostanza dimostrata da pregressi simili infortuni verificatisi nonostante l'uso del guanto.

La formazione svolta in passato e la scelta dello strumento individuale di protezione era risultata perciò insufficiente, mentre sarebbe stato necessario - come ben evidenziato dalla Corte di merito - valutare il nuovo e maggiore rischio e considerare l'utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l'aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del macchinario.

Per la gestione del taglio aggravato dalla macchina non funzionante occorreva una informazione appropriata sullo specifico rischio, doveva essere valutato se l'operazione di taglio dei pannelli (non la semplice rifilatura) potesse essere tutta affidata alla mano dell'uomo e se fossero necessari strumenti diversi dal piccolo cutter in dotazione.

La valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro.

Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto "dinamico" del rischio, che impone l'adeguamento degli strumenti di protezione e l'aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto.

Nel caso in esame il rischio nuovo era dovuto al guasto della macchina tagliatrice.

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2017, n. 4706.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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Lavoratori immigrati: sicurezza in agricoltura

ID 3559 | | Visite: 4324 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Salute e sicurezza in agricoltura. Un’indagine conoscitiva su lavoratori immigrati (ed. 2016)

Il volume rientra tra gli output del progetto approvato nell’ambito del Bando 2013 CCM del Ministero della salute.

Al suo interno vengono presentati i risultati dell’indagine sulla percezione del rischio e fabbisogno formativo dei lavoratori immigrati in agricoltura e nella regione Lombardia, più specificamente nel territorio cremonese e mantovano, al fine di individuare criticità e bisogni percepiti che possono fornire momenti di riflessione e di discussione nei diversi ambiti di riferimento nell’ottica del miglioramento della tutela della Ssl.

Inail -  2016

Allergia da animali da laboratorio (LAA)

ID 3557 | | Visite: 6286 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Allergia da animali da laboratorio (LAA)

Tecnici degli stabulari, veterinari, ricercatori sono alcune delle figure professionali operanti negli ambienti degli stabulari ospitanti animali da laboratorio quali topi, ratti, porcellini d’India, conigli, primati non umani che possono rappresentare fonti di esposizione di allergeni di origine biologia per gli operatori.

Il d.lgs. 26/2014 e il d.lgs. 81/2008 rappresentano regolamenti normativi che non possono e non devono essere scissi ai fini della tutela del benessere e della salute animale e umana.

La tematica della Laboratory animal allergy (LAA) è stata affrontata in maniera multidisciplinare portando alla realizzazione di uno strumento – il Manuale informativo – su vari aspetti della LAA.

Edizioni: Inail - 2016

Audit Matrix for the ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001)

ID 1926 | | Visite: 5873 | Documenti Sicurezza Enti

Audit Matrix for the ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001)

In 2001 the ILO developed the ILO Guidelines on Occupational Safety and Health (OSH) Management Systems, ILO-OSH 2001, to help governments, employers and workers to continually improve their OSH performance. Auditing is one of the key steps in both implementing an OSH management system and evaluating its performance.

This guide is a practical tool that will help in identifying the strengths and weaknesses in an organization’s OSH management system, and in highlighting opportunities for improvement. It should be used in tandem with the Implementation Guidance for the ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems, ILO-OSH 2001.

By using the guide, auditors will be able to measure an organization’s OSH performance, and compare it against the 16 items described in ILO-OSH 2001, with a view to identifying weaknesses, providing solutions for improvement, and continually improving OSH performance.

02 January 2013

Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3300

ID 3534 | | Visite: 3972 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3300 - Infortunio con il macchinario: comportamento imprudente ma non abnorme del lavoratore. Responsabilità della datrice di lavoro

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, su gravame di F.E.C., ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di costei dal Tribunale di Frosinone in data 8.06.2011, in ordine al delitto di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle leggi antinfortunistiche.

1.1 Il fatto addebitato all'imputata: il giorno 15.1.2006, nella qualità di datrice di lavoro, in quanto rappresentante legale della società "Nuovo Centro Solai F. S.r.l.", cagionava l'infortunio occorso al dipendente S.V., Questi, mentre operava nel reparto "scassero", ultimo stadio dell'impianto di trasporto per elementi prefabbricati in cemento, ed era intento a rifornire il nastro trasportatore della macchina, denominata "depuratore di palette", collocando sui "vassoi" i separatori metallici e le calamita che raccoglieva da terra, perché prodotti di precedenti pulizie di vassoi, veniva agganciato alla gamba sinistra dallo spigolo esterno del vassoio che lo schiacciava contro una colonnina metallica di scorrimento del vassoio; in ragione di tanto subiva lesioni personali giudicate guaribili in un tempo superiore ai 40 giorni.

1.2 I profili di colpa a carico dell'imputata venivano individuati dai giudici del merito nella violazione della disposizione di cui all'art. 35, n. 2 e 38 D.lvo 626/94 ed in particolare perché: a) la zona in cui è avvenuto l'infortunio era priva di adeguate barriere che impedissero l'accesso all'area durante la movimentazione dei vassoi; b) il macchinario era privo di protezione contro i contatti accidentali; c) l'infortunato aveva ricevuto informazione e formazione a livello soltanto formale, a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di fornire anche una formazione specifica, da intendersi come un'azione positiva e concreta volta ad assicurarsi che le regole vengano assimilate dai lavoratori e rispettate nella prassi; d) l'infortunato ha dichiarato di aver ricevuto istruzioni di salire sul carrello da un altro operaio, e ciò dimostrerebbe l'esistenza di una prassi pericolosa che il datore di lavoro aveva l'obbligo di far cessare.

2. Ricorre per cassazione l'imputata affidando il ricorso a quattro motivi.

2.1 Con il primo denuncia contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione del combinato disposto degli arti. 40 e 590 cod. pen.. Quanto al punto a) è irrilevante ai fini della sussistenza del nesso causale la circostanza che non siano state predisposte barriere idonee ad impedire l'accesso del personale all'area dove è avvenuto l'infortunio. Infatti, le barriere di interclusione avrebbero dovuto prevenire gli infortuni connessi all'intrusione nel reparto di persone non addette al lavoro, in quanto non esperte del funzionamento delle macchine di "scassero", nonché gli infortuni che sarebbero, comunque, potuti derivare agli operai che lavoravano in zone contigue. Lo S.V. non era una persona esterna, bensì un operaio impiegato a lavorare proprio con il macchinario di movimentazione dei carrelli, dunque, formato per intervenire all'interno del perimetro che sarebbe stato delimitato dalle barriere. Di conseguenza, anche se tali barriere fossero state predisposte, l'evento si sarebbe verificato ugualmente.

2. 2 Con il secondo motivo si denunciano altro vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 35, n. 2 d.lgs 626/94 e art. 41, co. 2 cod. pen.. Erra la Corte del merito a ritenere che il macchinario di movimentazione dei carrelli era privo di protezioni atte a prevenire contatti accidentali in danno degli operatori addetti, poiché: a) esso era di recente fabbricazione e conforme alla normativa italiana ed europea; b) la velocità di spostamento dei carrelli era minima (circa un metro ogni trenta secondi), per cui il rischio concreto connesso alla movimentazione era del tutto marginale; c) proprio al fine di ridurre al minimo il rischio era stato predisposto il dispositivo di sicurezza del pulsante c.d. ad uomo presente. Tale meccanismo era controllato da altro dipendente il quale era in grado di intervenire; d) la movimentazione dei carrelli era accompagnata da apposita segnalazione acustica; e) la mansione cui era addetto la p.o. era oggettivamente semplice e non rischiosa. E' chiaro dunque, per la ricorrente, che l'infortunio è avvenuto a causa della condotta anomala, imprudente e distratta tenuta dallo S.V. che è salito sul carrello trasgredendo le precise direttive impartitegli, che non si è avveduto del sopraggiungere del carrello nonostante la sua lentezza e la segnalazione acustica. L'Infortunio è dipeso anche dalla contemporanea condotta negligente dell'operatore addetto al comando c.d. uomo a terra, avendo l'imputata predisposto un ambiente di lavoro adeguato ed essendo l'infortunio avvenuto a causa di queste due concomitanti circostanze.

2. 3 Il terzo motivo ha ad oggetto altro vizio di motivazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 40 e 590 cod. pen., poiché l'infortunio non è stato determinato da mancanza della necessaria competenza tecnica del lavoratore. S.V. aveva avuto precise direttive di non salire sui carrelli e di non accedere all'area mentre essi erano in movimento e le ha trasgredite e questo risulta dagli atti. Né può essere interpretato l'art. 38 d.lgls 626/94 nel senso che esso imponga al datore di lavoro un obbligo di vigilanza nei confronti del lavoratore, bensì solo di addestrarlo alle sue mansioni.

2. 4 Il quarto motivo è relativo alla censura di travisamento della prova in relazione alla argomentazione sub d), con conseguente vizio di motivazione. La Corte d'appello travisa la prova relativa all'esistenza di una prassi pericolosa, assolutamente non acquisita agli atti, cioè quella di consentire agli addetti alla rimozione dei prodotti di scarto di salire sul carrello. Invero, lo S.V. ha affermato che a suggerirgli di salire sul carrello era stato altro operaio, l'albanese; che sussistesse una prassi era una mera supposizione della p.o., la sua affermazione in tal senso è assolutamente non credibile, perché in contraddizione, in quanto, essendo stato assunto da appena tre giorni, non poteva riferire su di una prassi consolidata in azienda.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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DPR 462/01 - Organismi abilitati

ID 744 | | Visite: 24246 | Decreti Sicurezza lavoro

Elenco organismi abilitati alle verifiche (DPR 462/01)

Update Novembre 2016

Elenco organismi abilitati alle verifiche in ordine al DPR 462/01 relativo al "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

Organismi abilitati in ordine di decreto DPR 462/01

Aree di abilitazione al DPR 462/01:

1) Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
2) Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
3) Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;
4) Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

MISE

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2018869

DPR 22 ottobre 2001 n. 462

Guida tecnica verifica impianti DPR 462/01

Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 gennaio 2017, n. 1179

ID 3506 | | Visite: 3595 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 gennaio 2017, n. 1179 - Il riconoscimento della responsabilità datoriale per violazione dell'art. 2087 presuppone la denuncia al DL, da parte del lavoratore, di una patologia connessa all'attività lavorativa

La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 8 febbraio 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da M.B., il quale, assunto alle dipendenze della s.p.a. GMAC Italia s.p.a. per lo svolgimento di mansioni di recupero di crediti, aveva effettuato, seguendo le direttive aziendali, lunghi tragitti alla guida di una autovettura (da ultimo una Opel Corsa), riportando una patologia alla schiena che lo aveva costretto ad assentarsi per lunghi periodi sino a superare il periodo di comporto, ciò che aveva determinato il suo licenziamento.

Il M.B. aveva chiesto che fosse riconosciuta la responsabilità della società per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ., per non avere adottato le misure idonee alla tutela della sua integrità fisica durante la guida, con conseguente non computabilità nel periodo di comporto delle assenze dovute alla patologia alla schiena.

La Corte, respingendo il gravame, ha escluso che la patologia lamentata dal ricorrente fosse ricollegabile alla inosservanza di obblighi di comportamento imposti da disposizioni di legge ovvero alla omessa predisposizione di misure di sicurezza atte ad evitare il danno alla salute.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il M.B. sulla base di cinque motivi. Resiste la società General Motors Financial Italia s.p.a., già GMAC Italia s.p.a.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Linee guida GNL

ID 3489 | | Visite: 14576 | Prevenzione Incendi

Progetti di prevenzione incendi Impianti GNL

Linee guida progetti di prevenzione incendi impianti alimentazione GNL | VVF

Circolare VVF 5870 del 18 maggio 2015

1. Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo 1-gnl, 1-gnc e 1-gnc/gnl per autotrazione. (*)

2. Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (gnl) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall ' autotrazione.

(*) La Guida Parte 1 è ora una RTV con il Decreto 30 giugno 2021
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (GU n.166 del 13.07.2021)
Entrata in vigore: 12.08.2021

Collegati

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Allegato riservato Circolare 5870 del 18 maggio 2015 Linee guida GNL.pdf
VVF 2015
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Piano di Controllo Manutenzione Attrezzature

ID 3113 | | Visite: 14302 | Documenti Riservati Sicurezza

Piano di Controllo Manutenzione Attrezzature

Progettare e attuare un piano di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro.

Quando è necessario predisporre un piano di controllo e manutenzione di un’attrezzatura?

La legge impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori solamente attrezzature di lavoro in possesso degli specifici requisiti di sicurezza previsti dalla normativa (Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n. 81, articolo 70 comma 1). Per garantire la permanenza nel tempo dei suddetti requisiti, il datore di lavoro deve far si che le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione (art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 del citato Decreto 81/2008). Quindi, in generale, tutte le attrezzature e gli impianti devono essere soggetti a controlli e manutenzione secondo programmi stabiliti dal datore di lavoro (prescrizioni ribadite anche negli articoli 64, 80 e 86 del Decreto 81/2008) e queste attività devono essere esplicitate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o in altra documentazione – tipicamente una procedura - a cui comunque il DVR dovrà far riferimento, al fine di esercitare una corretta gestione dei rischi derivanti dall’uso delle attrezzature stesse.

Ricordando che, col termine di “attrezzatura di lavoro” si intende “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,destinato ad essere usato durante il lavoro”, così come definito dall’articolo 69 comma 1 lettera a) Decreto 81/2008.

Cosa si intende per controllo e manutenzione?

Gli interventi da effettuare su un’attrezzatura di lavoro al fine di garantirne nel tempo il mantenimento dei requisiti di sicurezza, possono sostanzialmente dividersi in:

1) Controlli e Manutenzioni Ordinari 
I componenti critici per la sicurezza, ovvero quelle parti del macchinario il cui guasto può costituire un pericolo per i lavoratori, vengono sottoposti, con cadenza prestabilita, a controlli o interventi manutentivi in modo da prevenirne il guasto che può causare un incidente o un infortunio. Tale approccio preventivo è utile, non solo per ridurre la probabilità di accadimento di un infortunio, ma anche per garantire il corretto funzionamento del macchinario nel tempo, riducendone quindi i tempi di fermo, a tutto vantaggio della produttività.

2) Manutenzioni Straordinarie
Sono interventi non previsti, effettuati sul macchinario in seguito ad un guasto.

3) Verifiche periodiche
Sono verifiche obbligatorie per legge che vengono svolte solamente dagli enti preposti (ASL, INAIL o soggetti abilitati) con periodicità definita dalla normativa. In particolare, devono essere sottoposti a verifiche periodiche:

a. le attrezzature di cui all’allegato VII del Decreto 81/2008 (articoli 71 e 86 Decreto 81/2008);
b. gli impianti elettrici (DPR 462/2001: articolo 4 per gli impianti ex mod. A ed ex mod. B, e articolo 6 per gli impianti ex mod. C).

segue

Confimi Apindustria Bergamo
Regione Lombardia

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RL - 2015
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Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38

ID 3479 | | Visite: 10415 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n  38

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 / Consolidato 04.2023

ID 2479 | 18.08.2023

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144", corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2000). 

GU n.66 del 20 Marzo 2000 (SO n. 47)

Entrata in vigore del decreto: 16.3.2000
________

Modifiche all'atto:

29/12/2000
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (in SO n.219, relativo alla G.U. 29/12/2000, n.302)

30/05/2001
DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2001, n. 202 (in G.U. 30/05/2001, n.124)

30/04/2002
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2002, n. 79 (in G.U. 30/04/2002, n.100)

15/01/2003
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297 (in G.U. 15/01/2003, n.11)

18/05/2005
Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2005, n. 191 (in G.U. 18/05/2005 n. 20)

03/10/2006
DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 03/10/2006, n.230)

27/12/2006
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (in SO n.244, relativo alla G.U. 27/12/2006, n.299)

31/12/2018
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302)

18/03/2021
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 (in G.U. 18/03/2021, n.67)

22/03/2021
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22/03/2021, n.70) convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120)

14/04/2021
Corte costituzionale, sentenza 25 febbraio 2021, n. 63 (in G.U. 14/04/2021 n. 15)

21/05/2021
LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 (in SO n.21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n.120)

25/05/2021
DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (in G.U. 25/05/2021, n.123) convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176)

24/07/2021
LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 (in SO n.25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n.176)

29/12/2022
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29/12/2022, n.303) - Testo consolidato 04.2023

Decreto ministeriale 9 aprile 2008

ID 3477 | | Visite: 15315 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto ministeriale 9 aprile 2008 / Tabelle delle malattie professionali

ID 3477 | Update news 18.11.2023

Revisione 2023

Con il Decreto 10 ottobre 2023 (GU n.270 del 18.11.2023), sono revisionate le Tabelle 4 (malattie professionali nell'industria) e 5 (malattie professionali nell'agricoltura) del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle malattie professionali).

Decreto ministeriale 9 aprile 2008: Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

Art. 1 Tabelle delle malattie professionali
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2. Revisione delle tabelle
Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all’art. 1, si provvede ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La cadenza degli aggiornamenti dell’Elenco (di cui all’art. 139 del D.P.R. 1124/65) è fissata mediante una disposizione legislativa (art. 10 comma 4 del D. Lgs. 38/2000), che prevede che l’aggiornamento sia annuale; analogamente per quanto riguarda l’aggiornamento delle Tabelle, la cadenza prevista è annuale (D.M. 9 aprile 2008).

Tali disposizioni relative alle cadenze di aggiornamento sono state, negli ultimi anni, disattese e, mentre l’aggiornamento dell’elenco avviene con 4 anni di ritardo, la data per l’aggiornamento delle Tabelle è di difficile previsione.

Le nuove tabelle entrano in vigore il 22 luglio 2008.

G.U. n. 169 del 21 luglio 2008

________

D. Lgs. 38/2000
...
Art. 10. Malattie professionali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa.

2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico.

Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1.

La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio. 5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

________

 

Vedasi DPR 30 giugno 1965 n. 1124 consolidato Novembre 2023

 

 

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2017, n. 291

ID 3459 | | Visite: 3363 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2017, n. 291 - Allestimento di impianti elettrici navali ed esposizione a polveri di amianto. Morte per mesotelioma pleurico

P.M.T., R.B. e R.S. appellavano la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda da loro proposta come eredi e congiunti di R.A. per il decesso di quest'ultimo il 27.9.2002 conseguente a mesotelioma pleurico contratto per esposizione a polveri di amianto nell'espletamento delle mansioni di allestimento degli impianti elettrici navali svolte alle dipendenze di Fincantieri navali italiani spa. La Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, condannava la società appellata al pagamento in favore di P.M.T. della somma di euro 168.302,000, in favore di R.B. della somma di euro 93,302,00 e di analoga somma in favore di R.S., oltre rivalutazione. La Corte territoriale osservava che non era in discussione la sussistenza del nesso causale tra la morte di R.A. e la pregressa esposizione alle polveri come emergeva dal riconoscimento dell'Inail, dagli atti del procedimento penale, dalla documentazione medica, dai materiali impiegati e dagli ambienti ove le lavorazioni si erano svolte, nonché dall'istruttoria svolta in primo grado. La società datrice di lavoro non aveva offerto la prova di aver adottato ex art. 2087 c.c. tutte le cautele necessarie ad evitare l'evento; gli aspiratori messi a disposizione dei lavoratori ex art. 21 D.P.R. n. 303/1956 erano inidonei vista la loro scarsa potenza ed efficienza anche in relazione al basso voltaggio ed alla limitata areazione degli ambienti all'interno della navi in costruzione (sul punto le dichiarazioni dei testi in ordine alle misure cautelative adottate erano del tutto generiche). Non era stata peraltro neppure dimostrata un'effettiva vigilanza da parte del datore di lavoro in ordine all'adozione delle maschere come dichiarato dai testi. Non si poneva affatto, nel caso in esame, la questione della conoscibilità della pericolosità delle polveri di amianto in quanto la norma prescrittiva dell'adozione della maschere di protezione era certamente in vigore. Circa il petitum, tenuto conto che la percentuale del danno biologico era pari al 60% in relazione alla malattia che aveva portato al decesso, del "periodo di i.t.p." indotto dai successivi ricoveri, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, il danno veniva determinato in euro 260.000,00 quale danno conseguente ai postumi stabilizzati e in euro 8.000,00 per il periodo di inabilità. Doveva altresì essere considerata la condotta datoriale e la consapevolezza per un periodo di tempo non trascurabile della causa della malattia e del suo inevitabile decorso, eventi idonei ad incidere nella sfera personale con liquidazione equitativa del danno in euro 32.000,00; dalle somme predette andava sottratto quanto già corrisposto dall'INAIL. Inoltre andava liquidato il danno per perdita del congiunto che andava liquidato equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso (età adulta dei figli e piuttosto avanzata del coniuge con convivenza solo del coniuge al momento del decesso) in euro 110.000,00 per il coniuge e in euro 35.000,00 per ciascuno degli eredi. Pertanto la società appellata veniva condannata alle somme complessive a titolo di risarcimento prima ricordate.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Fincantieri con 4 motivi illustrati da memoria; resistono gli appellati con controricorso.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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