Direttiva 94/25/CE Imbarcazioni diporto
Direttiva 94/25/CE Imbarcazioni diporto
Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
M1 Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003
M2 Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
M3 Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008
M4 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
Rettificato da:
C1 Rettifica, GU L 127 del 10.6.1995, pag. 27 (94/25/CE)
[box-warning]Abrogazione
Abrogata da: Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354/90 del 28.12.2013)[/box-warning]
Collegati
[box-note]Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016[/box-note]
Direttiva 89/686/CEE DPI
Direttiva 89/686/CEE DPI
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE)
GUUE n. L399/18 del 30.12.89
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Modificata da:
- Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 L 220 1 30.8.1993
- Direttiva 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 L 276 11 9.11.1993
- Direttiva 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996
- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
- Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
Attenzione, la direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018, sostituita dal Regolamento (UE) 2016/425:
Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
[box-note]D.M. 2 maggio 2001
Regolamento (UE) 475/2016
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992[/box-note]
Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione
Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione
Direttiva 2006/95/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
(GU L 374 del 27.12.2006)
Abrogata da: Nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE[/box-note]
KANde3-04-01
Dall’articolo 95 del Trattato CE risulta l’obbligo degli stati membri di garantire, in ambito del libero scambio di merci, un alto livello di sicurezza e salute. A tal proposito le direttive basate sui principi del Nuovo Approccio fissano, in forma generale, dei requisiti di sicurezza essenziali che vengono concretizzati nelle norme europee armo-nizzate mediante indicazioni tecniche.
Fonte KAN
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KANde3-04-01.pdf KAN |
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KAN06-3i
In Europa esistono 25 direttive fondate sui principi del Nuovo Approccio, le quali contribuiscono in maniera sostanziale al buon funzionamento del mercato interno.
Esse, tuttavia, presentano ancora oggi delle cospicue differenze originate da diversi sviluppi storici e necessitano, in alcuni ambiti, di un ravvicinamento. Dopo ampie discussioni iniziate già nel 2002 la Commissione Europea ha avanzato le prime proposte relative ad un atto giuridico orizzontale (regolamento o direttiva) inteso a riassumere, unificare e migliorare, sulla base dell'esperienza finora maturata, tutti gli elementi fra loro affini e ricorrenti in ciascuna direttiva.
Ciò riguarda soprattutto le procedure di valutazione della conformità, i requisiti che gli enti notificati sono chiamati a rispettare, l'accreditamento, la sorveglianza del mercato e la funzione della normazione.
Nonostante finora non sia stata presentata alcuna proposta concertata dalla Commissione e non sia pertanto possibile formulare una valutazione conclusiva né per quanto attiene ai contenuti, né per quanto riguarda la forma giuridica, l’iniziativa va, in linea di principio, accolta con favore.
Dall’armonizzazione degli aspetti orizzontali la KAN si aspetta nasca un impulso in grado di contribuire ad un atteggiamento di maggiore fiducia nell'efficienza del mercato interno.
Fonte KAN
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KAN06-3i.pdf KAN |
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Obiezione formale pubblicazione norme
Il numero delle obiezioni formali ovvero delle comunicazioni, da parte degli Stati membri, dell’intenzione di presentare delle obiezioni formali contro norme europee armonizzate va crescendo. Se nel periodo compreso fra il1998 e il 2004 il numero delle procedure di questo tipo avviate in relazione al settore della Direttiva macchine era ancora esiguo, nel solo 2005 le norme sottoposte a discussione sono state ben sette. Nel 2006 il numero delle norme discusse in seno ai comitati della Commissione competenti era pari a nove, mentre al termine del primo trimestre del 2007 era già passato a sei.
Fonte: KAN
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Obiezione formale pubblicazione norme (1).pdf KAN |
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Staubexplosionsschutz an Maschinen und Apparaten

Beispielsammlung
Staubexplosionsschutz an Maschinen und Apparaten
Teil 2: Stetigförderer, Übergabestellen und Empfangsbehälter
Die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) hat sich zum Ziel gesetzt, durch fachlich orientierte Sektionen die Risiken, die in den verschiedenen Arbeitsbereichen wahrgenommen werden durch Informationsaustausch, Veröffentlichungen und Kolloquien aufzuzeigen, zu bewerten und Maßnahmen vorzuschlagen, durch die die Risiken und damit Arbeitsunfälle und Berufskrankeiten auf ein tragbares Maß reduziert werden können.
Die Vorstände der Sektionen „Prävention in der chemischen Industrie“ und „Maschinen - und Systemsicherheit“ der IVSS haben eine „Arbeitsgruppe Explosionsschutz“ eingesetzt, um den internationalen Erfahrungsaustausch unter Fachleuten zu fördern und für bestimmte Probleme gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Sie wollen auf diesem Weg einen Beitrag zu einem hohen und unter Industrieländern vergleichbaren Stand der Technik auf dem Gebiet leisten. Sie sind gewillt, ihr Wissen den industriell noch weniger entwickelten Ländern weiterzugeben.
Das Thema „Explosionssicherheit“ von Maschinen wird z. B. in der Europäischen Union in zwei Richtlinien behandelt, in der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und in der Explosionsschutzrichtlinie ATEX (94/9/EG). In beiden Richtlinien werden grundlegende Anforderungen (ESR) festgelegt.
Eine wesentliche Forderung beider Richtlinien ist es, Risikobeurteilungen durchzuführen. Sie sind die Grundlage für den Einsatz der Maschinen in den Betrieben. Dieser ist in einer weiteren Richtlinie geregelt, der ATEX 137
Richtlinie (1999/92/EG). Auch hier wird eine Risikobeurteilung gefordert. Das Kompendium soll es den Verantwortlichen in den Betrieben erleichtern, das Explosionsrisiko bei der Auswahl und dem Betrieb, der in dieser
Broschüre beschriebenen Anlagen und Maschinen in explosionsgefährdeten Bereichen abzuschätzen und die auf Grund der Risikobewertung abzuleitenden Schutzmaßnahmen zu treffen. Das Kompendium setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Der erste Teil befasst sich mit Mühlen, Brechern, Abscheidern und Siebmaschinen. Der hier vorliegende zweite Teil beschäftigt sich mit Stetigförderern, Übergabestellen und Empfangsbehältern.
Die Sektionen „Maschinen- und Systemsicherheit“ und „Prävention in der chemischen Industrie“ leisten so einen Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung eines hohen und vergleichbaren Standes der Technik. Dies wird auch über die aktive Mitarbeit von Mitgliedern ihrer Arbeitskreise in Ausschüssen der EU unterstützt.
ISSA Prevention Series No. 2057 (G)
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IFA: Software SISTEMA EN ISO 13849-1

SISTEMA EN ISO 13849-1
Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications
Agg. 02.2013
Il software SISTEMA fornisce a chi sviluppa e verifica sistemi di controllo relativi alla sicurezza per le macchine un supporto completo per la valutazione della sicurezza nel contesto della norma EN ISO 13849-1.
Lo strumento consente di creare un modello della struttura realizzata con i componenti per il sistema di controllo relativo alla sicurezza sulla base delle architetture designate, permettendo in tal modo di calcolare automaticamente con diverso livello di dettaglio i parametri di affidabilità, compreso quello del Performance Level ottenuto (PL).
IFA - Istituto per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro dell'Assicurazione per gli Incidenti sul Lavoro in Germania
The SISTEMA software utility provides developers and testers of safety-related machine controls with comprehensive support in the evaluation of safety in the context of ISO 13849-1. The tool enables you to model the structure of the safety-related control components based upon the designated architectures, thereby permitting automated calculation of the reliability values with various levels of detail, including that of the attained Performance Level (PL).
Relevant parameters such as the risk parameters for determining the required performance level (PLr), the category of the SRP/CS, measures against common-cause failures (CCF) on multi-channel systems, the average component quality (MTTFd) and the average test quality (DCavg) of components and blocks, are entered step by step in input dialogs. Each parameter change is reflected immediately on the user interface with its impact upon the entire system. Users are spared time-consuming consultation of tables and calculation of formulae, since these tasks are performed by the software. The final results can be printed out in a summary document.
Software Rev. 1.1.4
Esempi
Librerie
ASTEEL SENSOR
Banner Engineering
BBH Products GmbH
Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Bihl Wiedemann GmbH
Bosch Rexroth AG
Danfoss Drives A/S
DATALOGIC AUTOMATION
Eaton Electrical Sector EMEA, Moeller GmbH
EUCHNER GmbH Co. KG
Fiessler Elektronik GmbH
Gunnebo Troax AB
ifm electronic gmbh
ABB AB Jokab Safety
Kollmorgen Europe GmbH
Kübler GmbH
Lenze Automation GmbH
Leuze electronic GmbH Co. KG
OMRON
Panasonic Electric Works Europe AG
Parker Hannifin GmbH (follow link to product name)
Pepperl Fuchs GmbH
PHOENIX CONTACT ELECTRONICS GmbH
Pilz GmbH & Co. KG
Pizzato Elettrica S.r.l.
REER S.p.a.
riese electronic gmbh
Rockwell Automation, Inc
ROSS EUROPA GmbH
Schmersal GmbH
Schneider Electric Automation GmbH
SEW EURODRIVE
SICK AG
Sigmatek GmbH & Co. KG
TR-Electronic GmbH
wenglor sensoric gmbh
WERMA Signaltechnik GmbH(direct download)
Wieland Electric GmbH
Norme CIG

Elenco norme CIG Aprile 2011
NORME UNI CIG
1‐ Norme UNI CIG in vigore
2‐ Linee Guida CIG
3‐ Norme UNI CIG in corso di pubblicazione
4‐ Progetti di Norma CIG ad Inchiesta Pubblica o all'esame Dopo Inchiesta pubblica
NORME UNI EN
1‐ Norme UNI EN pubblicate
2‐ Progetti di Norma EN già sottoposti a Voto Formale o a UAP
3‐ Progetti di Norma EN a Voto Formale o ad UAP
4‐ Progetti di Norma EN all'esame dopo Inchiesta Pubblica
5‐ Progetti di Norma EN ad Inchiesta Pubblica
6‐ Norme EN Armonizzate ai sensi della Direttiva 2009/142/CE (Ex 90/396/CEE)
NORME UNI EN ISO
1‐ Norme UNI EN ISO pubblicate
Aggiornamenti
Raccolta Linee Guida CIG Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG Luglio 2015
Raccolta Linee Guida CIG Dicembre 2014
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Elenco_Norme_CIG_04.2011.pdf CIG |
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Linee guida segatrici a nastro CECIMO

Linee guida per la marcatura CE delle segatrici a nastro per la lavorazione del metallo
I macchinari e i dispositivi che sono vincolati da specifiche direttive europee non possono essere immessi sul mercato unico a meno che non siano marcati CE.
La marcatura CE affissa su un prodotto indica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti fondamentali (per esempio, i requisiti di salute e sicurezza) della Direttiva/e applicabile/i.
Tuttavia, la sorveglianza del mercato nell'Unione Europea spesso non riesce a impedire l'ingresso nel mercato interno di macchinari importati non conformi e/o la circolazione in Europa di macchinari europei non conformi.
Le macchine che non soddisfano le norme essenziali di salute e sicurezza minacciano la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e mettono in pericolo le vite dei lavoratori.
Inoltre, i costruttori e i fornitori che non sono conformi ai regolamenti europei beneficiano di costi di produzione ridotti acquisendo, ingiustamente, un relativo vantaggio sul mercato.
Questo distorce la concorrenza e mina la competitività dei costruttori europei che investono una quantità significativa delle loro risorse nello sviluppo di prodotti con norme di alta sicurezza che soddisfano i regolamenti europei.
Possono verificarsi casi di non conformità a causa di mancanza di informazione (o di disinformazione) da parte dei costruttori che non riescono a soddisfare la norme pertinenti, o a causa di infrazioni da parte dei costruttori che vogliono tagliare, scorrettamente, i loro costi di produzione.
I punti deboli del sistema devono essere affrontati con urgenza. In primo luogo è necessaria una migliore divulgazione, verso gli operatori, dei regolamenti dell’Unione Europea, delle norme e delle procedure relative alla valutazione di conformità; questo per migliorare i meccanismi ex-ante volti a garantire la conformità con la legge dell’Unione Europea. In secondo luogo, i meccanismi ex-post (sorveglianza del mercato) dovrebbero essere rafforzati.
CECIMO ritiene che una sorveglianza del mercato efficace richieda una stretta collaborazione tra gli operatori economici, le autorità doganali e gli organi di vigilanza.
In linea con questa visione, la guida si propone di contribuire al lavoro in fase di sviluppo e guidato dalla Commissione Europea, volto a migliorare la sorveglianza di mercato nel mercato interno, secondo il New Legislative Framework.
Ci auguriamo che questa guida possa essere una preziosa fonte di informazione per i costruttori, i venditori e gli utilizzatori di macchine utensili, così come per le autorità doganali, al fine di poter rilevare nel mercato interno i prodotti non conformi. Una sorveglianza di mercato che funziona meglio contribuirà alla creazione di un ambiente di lavoro più sicuro per i lavoratori e di un’industria europea più competitiva.
CECIMO
The European Association of the Machine Tool Industries
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Linee guida segatrici a nastro ITA.pdf CECIMO |
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Electric Vehicles Standards Panel

EVSP
Electric Vehicles Standards Panel
ANSI
American National Standards Institute
Electric vehicles (“EVs,” a/k/a electric drive vehicles) offer the potential to significantly reduce the United States’ (U.S.) use of imported oil, create a multitude of well paying jobs through the establishment of a broad, domestic EV industry, and reduce on-road vehicular emissions. In order to achieve this potential, and broadly penetrate the consumer market, EVs must be undeniably safe, becomemore cost competitive, and otherwise satisfy user expectations and needs.
While there are many types of EVs, including those powered by fuel cells and other technologies, this roadmap’s primary focusis on light duty, on road plugin electric vehicles(PEVs)that are recharged via a connection to the electrical grid, as well as the supporting charging infrastructure needed to power them. PEVsinclude full battery electric vehicles(BEVs) and plugin hybrid electric vehicles(PHEVs).
Some Plug-in models are also extended range electric vehicles(EREVs) that function as a full BEV, plus have a feature to extend vehicle range beyond the battery (e.g., via a gasoline generator and other possibilities). Conventional hybrid EVs(HEVs) which are recharged by an internal combustion engine are yet another type of EV and, while not the focus of this roadmap, are noted where there are relevant safety and other considerations.
Given the current range limitations of plug-in EVs on battery power alone, a critical need is the establishment of a supporting charging infrastructure to enable vehicle recharging at home, at work, and in public locations. Thisinfrastructure must be reliable and broadly interoperable regardless of the type of EV or charging systemutilized.
Equally important is the establishment of a comprehensive and robust support services sector that includes training of emergency first responders, vehicle technicians, electrical installers and inspectors, as well as education of authorities having jurisdiction, building owners, and consumers.
Standards, code provisions, and regulations, as well as conformance and training programs, cross over all these areas and are a critical enabler of the large-scale introduction of EVs and the permanent establishment of a broad, domestic EV and infrastructure industry and supportservices environment.
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ANSI_EVSP_Roadmap_April_2012.pdf ANSI |
1929 kB | 34 |
Guide to safeguarding common machinery and plant

Guide to safeguarding common machinery and plant
Workplace Health and Safety Queensland
Purpose
The Guide to safeguarding common machinery and plant has been developed to help people conducting a business or undertaking (including employers and self-employed people) and workers to ensure common machinery and plant in the workplace is safe and without risk to health and safety.
This guide raises awareness of a range of hazards associated with common machinery and plant, as well as risks that may result from these types of hazards. Practical advice is provided in relation to the methods that can be used to safeguard common machinery and plant in the workplace, and advice on how to select and implement the appropriate safeguards.
This is achieved by using a risk management approach whereby hazards are identified, the degreen of risk of each hazard is assessed, control measures are identified and implemented and finally, monitoring and review of the effectiveness of the chosen control measures is performed.
It should be noted that the information contained in this document is intended for guidance only, and that there may be additional hazards and subsequent risks at your workplace which have not been specifically addressed in this guide.
You are still required under the Workplace Health and Safety Act 1995 to identify and assess these risks and ensure that appropriate control measures are implemented and reviewed to prevent or minimise exposure to these risks.
WHSQ
Workplace Health and Safety Queensland
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guide to safeguarding common machinery and plant - WHSQ.pdf Guide |
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Direttiva R&TTE 1999/5/CE
Direttiva R&TTE 1999/5/CE
ID 84 | 31.05.2014
Direttiva 1999/5/CE de Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
GU L 91/10 del 7.4.1999
[box-info]Abrogazione
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.
(GU L 153 del 22.5.2014)[/box-info]
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)[/box-note]
Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE
Direttiva 93/42/CEE
Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici.
(GU L 169 del 12.7.1993)
[panel]Attuata da Decreto Legislativo N. 46 del 24 Febbraio 1997
Decreto Legislativo N. 46 del 24 Febbraio 1997 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.”
GU 6 marzo 1997, n. 54, SO[/panel]
RIFERIMENTI
Direttiva 93/42/CEE | 1.8.1993 | 1.7.1994 | GU L 169 del 12.7.1993, pagg. 1-43 |
Direttiva 98/79/CE | 7.12.1998 | 7.12.1999 | GU L 331 del 7.12.1998, pagg. 1-37 |
Direttiva 2000/70/CE | 13.12.2000 | 13.12.2001 | GU L 313 del 13.12.2000, pagg. 22-24 |
Direttiva 2001/104/CE | 10.1.2002 | 13.12.2001 | GU L 6 del 10.1.2002, pagg. 50-51 |
Regolamento (CE) n. 1882/2003 | 20.11.2003 | --- | GU L 284 del 31.10.2003, pagg. 1-53 |
Direttiva 2007/47/CE | 11.10.2007 | 11.10.2007 | GU L 247 del 21.9.2007, pagg. 21-55 |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 28-31)
Regolamento (UE) n. 722/2012 della Commissione, dell’8 agosto 2012, relativo ai requisiti particolari per quanto riguarda i requisiti di cui alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio per i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici fabbricati con tessuti d’origine animale (GU L 212 del 9.8.2012, pagg. 3-12)
Direttiva 2005/50/CE della Commissione, dell’11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 210 del 12.8.2005, pagg. 41-43)
Direttiva 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 28 del 4.2.2003, pagg. 43-44)
Direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d’origine animale (GU L 105 del 26.4.2003, pagg. 18-23) (Abrogata da: Regolamento (UE) n. 722/2012)
Raccomandazione 2013/473/CE della Commissione, del 24 settembre 2013, relativa alle verifiche e alle valutazioni effettuate dagli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pagg. 27-35)
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In evidenza il nuovo Regolamento MD 2017 che applica a decorre dal 26 maggio 2021:
Regolamento (UE) 2017/745 - Dispositivi medici
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.
Entrata in vigore: 25 Maggio 2017
GU L 117/92 del 05.05.2017
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo N. 46 del 24 Febbraio 1997
Regolamento (UE) 2017/745
Norme armonizzate Direttiva Dispositivi medici[/box-note]
ATEX Guida alla certificazione - ISPESL

ATEX Guida alla certificazione
Direttiva 94/9/CE - ATEX in materia di prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive
L'ISPESL- Dipartimento Omologazione e Certificazione è impegnato da diversi anni nel settore della certificazione di prodotto per quanto riguarda le attrezzature in pressione.
Con il recepimento della direttiva 94/9/CE ATEX che ha ampliato il campo di applicazione della legislazione previgente anche alle apparecchiature “non elettriche”, l'ISPESLsi è trovato nella necessità di essere autorizzato quale organismo di certificazione secondo la direttiva ATEX al fine di esaudire le richieste sempre più pressanti di certificazione congiunta PED-ATEX.
Gli operatori che fino ad oggi hanno lavorato nel campo delle attrezzature in pressione, sono stati marginalmente coinvolti nelle problematiche relative alla sicurezza delle atmosfere esplosive, settore peraltro già ampliamente conosciuto da tutti gli addetti alla sicurezza per quel che riguarda il materiale e gli impianti elettrici.
Per questo motivo si è ritenuto opportuno elaborare una guida alla certificazione mirata princi- palmente agli aspetti e alle problematiche delle apparecchiature “non elettriche” rientranti nel campo di applicazione della direttiva.
Il documento è stato realizzato sulla base dei contenuti della direttiva 94/9/CE nonché delle norme tecniche e delle guide alle norme di buona tecnica del settore.
La guida non può comunque essere considerata esaustiva dell'argomento, visti i continui pareri emessi dall'ATEX Standing Committee e l'evoluzione che gli standard tecnici esistenti subisco- no a causa dell'esperienza maturata e dell'avanzamento tecnologico in materia. Aquesto proposito si è ritenuto opportuno riportare, in appendice alla guida, una raccolta dei pareri espressi dall'ATEX Standing Committee nel corso degli ultimi anni.
Considerata la vastità delle argomentazioni da affrontare e la rapida evoluzione normativa in materia, si è ritenuto opportuno suddividere la guida in due parti al fine di affrontare meglio sia i contenuti puramente tecnici che gli orientamenti normativi ed interpretativi sulla direttiva. Tutti i riferimenti normativi contenuti nella guida devono intendersi aggiornati al gennaio 2005.
La realizzazione del documento è stata coordinata dall'ing. Fausto Di Tosto, referente dell'Unità di Certificazione ATEX, a cui va un sentito ringraziamento per il lodevole impegno prestato.
ISPESL
Recepimento direttiva 2009/105/CE
Recepimento direttiva 2009/105/CE
D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311.
Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
GU n.233 del 4-10-1991
Collegati
[box-note]Direttiva 2009/105/CE Recipienti semplici a pressione
Nuova Direttiva SPVD 2014/29/UE
Decreto Legislativo N. 311 del 27 Settembre 1991[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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D.Lgs. 27 settembre 1991 n. 311 Consolidato 2018.pdf |
739 kB | 1 |
Direttiva 94/9/CE ATEX
Direttiva 94/9/CE ATEX
ID 219 | 15.06.2014
Direttiva 94/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
(GUUE L 100/1 DEL 19.04.1994)
[box-info]Recepimento
Decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998 n. 126
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (GU n.101 del 04.05.1998) [/box-info]
_________
Modificata da:
- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
- Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
Rettificato da:
- Rettifica, GU L 21 del 26.1.2000, pag. 42 (94/9/CE)
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[box-warning]Abrogazione
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE (Articolo 43)
La direttiva 94/9/CE, modificata dal regolamento di cui all’allegato XI, parte A, è abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII.[/box-warning]
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Decreto Legislativo 85/2016 ATEX
D.P.R. n. 126 del 23 Marzo 1998[/box-note]
Direttiva 95/16/CE Ascensori
Direttiva 95/16/CE Ascensori
Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori.
(GU L 213 del 7.9.1995)
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Modificata da:
- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006
[box-warning]Abrogata da: Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE (Articolo 47)
La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV.[/box-warning]
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE[/box-note]
Direttiva 97/23/CE PED
Direttiva 97/23/CE / Direttiva attrezzature a pressione PED
Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio 29 maggio 1997, n. 97/23 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.
GU L 191/1 del 09.07.1997
Attuata con il: D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 (GU n. 91 del 18 aprile 2000 - SO n. 62)
Abrogata e sostituita da: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo N. 93 del 25 Febbraio 2000
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]
KANde3-04-02
Nell'opinione pubblica viene talvolta destata impressione che le norme europee sulla sicurezza delle macchine non soddisfino le condizioni fissate dalla Commissione Europea nel mandato assegnato agli organismi europei di normazione, obbietta però che, tra il 1992 e il 2004, con 475 norme europee elaborate sulla base della direttiva macchine, solo circa 20 di esse sono state contestate. Il documento difende in particolare, dalle critiche della Francia, di cui ad allegato ZA nel quale viene indicato il rapporto esistente tra ciascuna norma e i requisiti essenziali della rispettiva direttiva. Viene inoltre spiegato che una maggiore dovizia di particolari, più che chiarire molti punti, causerebbe piuttosto una maggiore confusione e infine viene spiegato perchè i dubbi espressi a proposito della internazionalizzazione della normazione risultino ingiustificati.
Fonte KAN
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KANde3-04-02.pdf KAN |
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Elaborazione norma ISO
La politica praticata dagli organismi europei di normazione, nonché dalla Commissione Europea prevede dichiaratamente che alla base delle norme europee vengano poste, per quanto possibile, delle norme internazionali e che queste ultime siano preferibilmente recepite senza subire modifiche. L'elaborazione delle norme ISO si svolge in maniera simile a quella delle norme EN1, anche se con alcune peculiarità.
Fonte KAN - Werner Sterk
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Elaborazione norma ISO.pdf KAN |
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Il concetto di Presunzione di Conformità
Il concetto di Presunzione di Conformità - KAN.de
L’applicazione di una norma dà luogo alla presunzione di conformità laddove il titolo della norma in questione sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.
Ciò vale naturalmente soltanto per quanto riguarda quei requisiti essenziali delle direttive di riferimento che risultano coperti dalle disposizioni della norma. Oltre a provvedere all’analisi – in via di principio necessaria – del campo di applicazione e dell’allegato ZA/ZB, ciascuno dovrebbe pertanto verificare regolarmente all’interno della Gazzetta Ufficiale se una norma sia stata eventualmente sostituita, se la presunzione di conformità cui essa dà luogo sia stata limitata o se, addirittura, il suo titolo sia stato rimosso.
Gli utilizzatori delle norme armonizzate dovrebbero sapere con esattezza quali dei requisiti delle direttive di riferimento siano in esse concretizzati e quali no.
Chi fa affidamento solo sulla parte normativa delle norme armonizzate credendo di tener così presenti tutti i requisiti delle direttive si muove su un terreno insidioso.
È perciò consigliabile verificare con cura in che misura sia effettivamente data la presunzione di conformità.
[box-note]Cos'è la Presunzione di Conformità
La presunzione di conformità altro non è se non un’inversione dell’onere della prova. Ciò significa che un prodotto conforme a norma può essere contestato – p. es. dalle autorità di sorveglianza del mercato – solo ove la violazione dei requisiti della direttiva di riferimento da parte del costruttore venga concretamente provata, il che, in alcuni casi specifici, è senz'altro possibile.
La presunzione di conformità vale inoltre esclusivamente per quei requisiti delle direttive effettivamente coperti da norme armonizzate i cui titoli sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.[/box-note]
Macchine: particolarità
Per le norme facenti capo alla Direttiva macchine vale inoltre la guida CEN 414 5 . Ai punti 5.3 e 6.4.2.2 quest’ultima stabilisce che l’indicazione – per l’utilizzatore così importante – dei requisiti della direttiva trattati e non all’interno della norma debba essere riportata in modo inequivocabile anche nel campo di applicazione. Data la ristrettezza dei tempi ad oggi molte norme hanno potuto essere adeguate alla nuova Direttiva macchine 2006/42/CE solo formalmente. Anche per questo nell’allegato Z di alcune norme, i cui titoli sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE in relazione alla nuova Direttiva macchine, viene fatto presente che parte considerevole dei requisiti essenziali non è coperta. Ne consegue che l’applicazione di queste norme dà luogo alla presunzione di conformità solo in misura molto limitata, ragion per cui il costruttore deve anche poter dimostrare in che modo soddisfa i suddetti requisiti della direttiva. Sono purtroppo rarissimi i casi in cui agli utilizzatori di tali norme queste lacune vengono fatte presenti anche nel campo di applicazione, in linea con quanto previsto dalla guida CEN 414. È dunque da temersi che molti non siano affatto al corrente di questo deficit. Poiché le macchine prodotte unicamente secondo queste norme potrebbero presentare delle carenze di sicurezza occorre che a questa situazione venga al più presto posto rimedio
Fonte: KAN.de
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PresunzioneConformità.pdf KAN |
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Machine Safety Prevention of mechanical hazards

Machine Safety
Prevention of mechanical hazards
Fixed guards and safety distances
This guide mainly discusses the prevention of mechanical hazards.
It describes methods for eliminating hazards at source or for reducing them, as well as ways to protect against them by using fixed guards.
The risk reduction or distance protection principles presented in the guide are general and are appropriate for the majority of machines.
For some machines (for example, conveyors, metal presses, drills, rubber machines, etc.), before applying the generic solutions proposed in this guide, one should consult Québec regulations, standards relating to these machines (ISO, CSA, ANSI, etc.), or the technical guides published by the CSST (such as the guide Sécurité des convoyeurs à courroie), or by other organizations (ASP, INRS, IRSST, etc.), which can provide details on how to ensure the safety of these machines.
This guide is not an exhaustive collection of solutions, but it covers some of the currently known protection principles.
For more information on machine safety, refer to the bibliography at the end of the document, or consult the Web site: www.centredoc.csst.qc.ca.
1. General information
1.1 Plan of the guide
1.2 Current laws and regulations
1.3 Definitions of the terms used in this guide
2. General risk-management principles
2.1 Risk assessment
2.1.1 Risk analysis
2.1.2 Risk evaluation
2.2 Risk reduction
2.2.1 Hazard elimination and risk reduction
2.2.2 Guards and protective devices
2.2.3 Warnings, work methods and personal protective equipment
2.2.4 Training and information
2.2.5 Verification of the final result
3. Guards
3.1 Fixed guards
3.2 Choice of type of guards
4. Protection against crushing hazards
4.1 Protection using a minimum gap between the moving components
4.2 Protection by reducing the forces and energy levels of moving components
5. Safeguarding by distance
5.1 Access by reaching upwards
5.2 Access by reaching over a fixed distance guard
5.3 Access by reaching through an opening in a guard
5.3.1 Openings in the guard
5.3.2 Tunnel guards
5.3.3 Limiting movement
5.4 Access by reaching under a guard
5.4.1 Lower and upper limbs
5.4.2 Lower limbs only
5.4.3 Limiting movement
6 Protection of in-running nips
6.1 Creation of in-running nips
6.2 Delimiting the drawing-in zone
6.3 General information on the use of fixed nip guards
6.3.1 Protection of two cylinders in contact
6.3.2 Protection of two cylinders not in contact
6.3.3 Protection of a cylinder close to a stationary component
6.3.4 Protection of a cylinder in contact with a stationary flat surface
6.3.5 Protection of a cylinder in contact with a belt or a flat moving component
Appendix
Appendix A Quick reference: Hazards
Appendix B Annex B of ISO 14120:2002
Appendix C Figure 1 of ISO 12100-2:2003
Appendix D Examples of use
IRSST
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) et Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST)
Legal deposit - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009
ISBN 978-2-550 (French version)
ISBN 978-2-89631-341-9
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Guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L157 del 9 giugno 2006 è stata pubblicata la Direttiva 2006/42/CE che sostituirà la Direttiva Macchine 98/37/CE.
La Direttiva 2006/42/CE contiene diverse novità che è opportuno i fabbricanti di macchine conoscano e valutino con attenzione per predisporre le opportune misure di adeguamento entro la data di applicazione obbligatoria.
Fonte: Federmacchine
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Guida Federmacchine.pdf Federmacchine |
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Linee guida marcatura CE segatrici a nastro per metallo

Linee guida per la marcatura CE delle segatrici a nastro per la lavorazione del metallo
Come definito nella norma EN 13898:2003 le segatrici a nastro sono dotate di utensili dentati da taglio.
Dividiamo questi tipi di macchine in macchine manuali, a ciclo semiautomatico e automatiche.
Queste macchine sono utilizzate per tagliare pezzi di metallo. Le segatrici a nastro svolgono un'azione di taglio uniforme, come risultato di un carico distribuito uniformemente sui denti della sega.
I macchinari e i dispositivi che sono vincolati da specifiche direttive europee non possono essere immessi sul mercato unico a meno che non siano marcati CE.
La marcatura CE affissa su un prodotto indica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti fondamentali (per esempio, i requisiti di salute e sicurezza) della Direttiva/e applicabile/i. Tuttavia, la sorveglianza del mercato nell'Unione Europea spesso non riesce a impedire l'ingresso nel mercato interno di macchinari importati non conformi e/o la circolazione in Europa di macchinari europei non conformi. Le macchine che non soddisfano le norme essenziali di salute e sicurezza minacciano la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e mettono in pericolo le vite dei lavoratori.
Inoltre, i costruttori e i fornitori che non sono conformi ai regolamenti europei beneficiano di costi di produzione ridotti acquisendo, ingiustamente, un relativo vantaggio sul mercato. Questo distorce la concorrenza e mina la competitività dei costruttori europei che investono una quantità significativa delle loro risorse nello sviluppo di prodotti con norme di alta sicurezza che soddisfano i regolamenti europei.
Possono verificarsi casi di non conformità a causa di mancanza di informazione (o di disinformazione) da parte dei costruttori che non riescono a soddisfare la norme pertinenti, o a causa di infrazioni da parte dei costruttori che vogliono tagliare, scorrettamente, i loro costi di produzione.
I punti deboli del sistema devono essere affrontati con urgenza. In primo luogo è necessaria una migliore divulgazione, verso gli operatori, dei regolamenti dell’Unione Europea, delle norme e delle procedure relative alla valutazione di conformità; questo per migliorare i meccanismi ex-ante volti a garantire la conformità con la legge dell’Unione Europea. In secondo luogo, i meccanismi ex-post (sorveglianza del mercato) dovrebbero essere rafforzati.
CECIMO ritiene che una sorveglianza del mercato efficace richieda una stretta collaborazione tra gli operatori economici, le autorità doganali e gli organi di vigilanza.
In linea con questa visione, la guida si propone di contribuire al lavoro in fase di sviluppo e guidato dalla Commissione
Europea, volto a migliorare la sorveglianza di mercato nel mercato interno, secondo il New Legislative Framework.
Ci auguriamo che questa guida possa essere una preziosa fonte di informazione per i costruttori, i venditori e gli utilizzatori di macchine utensili, così come per le autorità doganali, al fine di poter rilevare nel mercato interno i prodotti non conformi.
Una sorveglianza di mercato che funziona meglio contribuirà alla creazione di un ambiente di lavoro più sicuro per i lavoratori e di un’industria europea più competitiva.
CECIMO
The European Association of the Machine Tool Industries
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CECIMO marcatura CE segatrici a nastro metalli ITA.pdf CECIMO |
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Guida pale caricatrici non conformi

Guida per l’identificazione delle pale caricatrici non conformi
Questa pala caricatrice è conforme alle direttive CE?
Gli elementi principali di non conformità con le direttive europee sono:
› marcatura,
› documenti,
› istruzioni,
› emissioni dei motori diesel,
› emissioni sonore,
› strutture di protezione contro il ribaltamento (ROPS) e contro la caduta di oggetti (FOPS),
› avvertenze e targhe di sicurezza,
› sistemi di accesso,
› blocco del telaio articolato
Il Cece, come associazione riconosciuta dei produttori di macchine da cantiere, sollecita le autorità competenti e tutti gli operatori del settore a collaborare strettamente per eliminare dal mercato dell’unione europea le macchine non conformi.
CECE
Associazione europea dei produttori di macchine per costruzioni
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Pala caricatrice Conforme Sicurezza CECE.pdf CECE |
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Unione europea. Istruzioni per l’uso
Unione europea. Istruzioni per l’uso
Sicurezza dei prodotti e marcatura CE
Il passaporto dei prodotti per il mercato comunitario
La collana Unione europea. Istruzioni per l’uso nasce dalla volontà delle Camere di commercio piemontesi di fornire alle imprese operanti nella regione strumenti utili e di facile consultazione in cui trovare informazioni aggiornate sulle principali normative e finanziamenti di origine comunitaria.
Queste pubblicazioni vogliono essere di stimolo per adeguare la propria attività e i propri prodotti ai requisiti richiesti dall’UE, e anche uno spunto per trovare nuovi strumenti operativi e nuove soluzioni per la propria attività imprenditoriale.
Obiettivo della collana è infatti quello di avvicinare e informare le imprese piemontesi sulle tematiche comunitarie: dal contenuto dell’etichetta all’obbligo di apposizione della marcatura CE, dal marchio comunitario ai programmi europei di finanziamento. La Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte fanno parte del consorzio Alps, il nodo per il Nord Ovest Italia della rete Enterprise Europe Network, creata dalla Commissione europea per supportare l’attività imprenditoriale e la crescita delle imprese europee.
Inoltre, Unioncamere Piemonte coordina la rete regionale degli Sportelli Europa presso le Camere di commercio di tutte le altre province piemontesi. Nell’ambito dell’Alps Enterprise Europe Network e degli Sportelli Europa, il sistema camerale piemontese fornisce gratuitamente informazioni operative su:
- finanziamenti, programmi e gare d’appalto comunitarie
- normativa comunitaria e degli altri Paesi europei relativa alle attività d’impresa
- cooperazione fra imprese e ricerca di partner commerciali o produttivi all’estero.
Vengono organizzati, inoltre, corsi e seminari sulle più importanti novità in ambito comunitario e viene offerto alle imprese piemontesi un servizio gratuito di aggiornamento via e-mail sulle principali novità normative e sulle opportunità di collaborazione con altre imprese europee.
Unioncamere Piemonte
Alps - Enterprise Europe Network
Via Cavour, 1710123 Torino
www.pie.camcom.it
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Sicurezza dei prodotti e marcatura CE - Unioncamere Piemonte.pdf UE |
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Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE
Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE
Update July 2017
Vedi Ed. 2.1 Luglio 2017 EN
Disponibile la Ed. 2.1 2017 (Finale) a questa pagina
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La direttiva 2006/42/CE è la versione rivista della direttiva “macchine”, la cui prima versione è stata adottata nel 1989.
La nuova direttiva macchine, che si applica dal 29 dicembre 2009, ha un duplice scopo: armonizzare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine sulla base di un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, garantendo al contempo la libera circolazione delle macchine nel mercato dell’UE.
La direttiva macchine rivista non introduce modifiche radicali rispetto alle versioni precedenti: chiarisce e consolida le prescrizioni della direttiva, allo scopo di migliorarne l’applicazione pratica.
Mentre era all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo il testo riveduto della direttiva macchine, la Commissione ha convenuto di predisporre una nuova guida alla sua applicazione.
La presente guida intende agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE.
La guida fornisce inoltre informazioni su altri strumenti normativi pertinenti dell’UE.
Essa è rivolta a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato.
Essa può essere di interesse anche per gli avvocati e gli studiosi del diritto dell’UE in materia di mercato interno, di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei consumatori.
La guida è stata approvata dal comitato “macchine” il 2 giugno 2010.
Si precisa che solo la direttiva macchine e le relative normative nazionali di recepimento sono giuridicamente vincolanti
Commissione europea
2a edizione giugno 2010
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
ebook Direttiva macchine e Norme Tecniche Armonizzate[/box-note]
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guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_it.pdf Guide UE |
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Direttiva Prodotti da costruzione 89/106/CEE
Direttiva 89/106/CEE (CPD)
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (89/ 106/CEE)
(GU L 40/ 12 11.2.89)
Abrogata da:
Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88/10 04.04.2011).
[box-note]Regolamento (UE) N. 305/2011
Articolo 65 Abrogazione
1. La direttiva 89/106/CEE è abrogata.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 66 Disposizioni transitorie
1. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento.
2. I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1° luglio 2013.
3. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo pubblicati prima del 1° luglio 2013 in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come documenti per la valutazione europea.
4. I fabbricanti e gli importatori possono usare, come valutazioni tecniche europee, i benestare tecnici europei rilasciati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 per tutto il periodo in cui tali benestare sono in corso di validità.[/box-note]
Collegati
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR[/box-note]
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva 2004/108/CE
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
(GU L 390 del 31.12.2004)
Direttiva abrogata e sostituita da:
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE recepita con il Decreto Legislativo N. 194 del 6 Novembre 2007 (G.U. n. 261 del 9/11/2007 S.O. 228)
EMC Prodotti e NTA:
Il Testo coordinato D.Lgs n. 194/2007 e D.Lgs. n. 80/2016:
Collegati
[box-note]EMC Prodotti | Direttiva 2014/30/UE e NTA
Vedi il Decreto Coordinato EMC D.Lgs. 194/2007 con il nuovo D.Lgs. 80/2016
Decreto Legislativo N. 194 del 6 Novembre 2007
Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016
Direttiva click[/box-note]
Direttiva 2009/48/CE giocattoli
Direttiva 2009/48/CE giocattoli / Consolidato 2022
Update 13.12.2022 / In allegato testo consolidato ufficiale al 05.12.2022
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli
(GU L 170/1 del 30.6.2009)
Modificata da:
- Direttiva 2012/7/UE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE del 2 marzo 2012
- Regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione del 17 luglio 2013
- Direttiva 2012/7/UE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE del 2 marzo 2012
- Regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione del 17 luglio 2013
- Direttiva 2014/79/UE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE del 20 giugno 2014
- Direttiva 2014/81/UE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE del 23 giugno 2014
- Direttiva 2014/84/UE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE del 30 giugno 2014
- Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE del 23 novembre 2015
- Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE del 23 novembre 2015
- Direttiva (UE) 2017/738 del ConsiglioTesto del 27 marzo 2017 (GU L 110/6 del 27.4.2017)
- Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 (GU L115/47 del 4.5.2017)
- Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 (GU L 138/128 del 25.5.2017)
- Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 (GU L 122/29 del 17.05.2018)
- Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione del 18 novembre 2019 (GU L 298/5 del 19.11.2019)
- Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre 2019 (GU L 299/51 del 20.11.2019)
- Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione dell’11 dicembre 2020 (GU L 423/53 del 15.12.2020) - Testo consolidato 05.07.2022
- Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione dell’11 dicembre 2020 (GU L 423/58 del 15.12.2020) - Testo consolidato 05.07.2022
- Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione del 3 giugno 2021 (GU L 197/110 del 4.6.2021) - Testo consolidato 05.12.2022
Testo consolidato epub/pdf:
Articoli correlati
[box-note]Dichiarazione CE di Conformità | Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Decreto Legislativo N. 54 del 11 Aprile 2011
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Archivio Comunicazioni Norme armonizzate direttiva giocattoli[/box-note]
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Direttiva 2009 48 CE Testo consolidato 05.12.2022.pdf |
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Direttiva 2009 48 CE Testo consolidato 05.07.2022.pdf Direttiva giocattoli |
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Direttiva 2009 48 CE Testo consolidato 21.05.2021.pdf Direttiva giocattoli |
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Direttiva 2009 48 CE Testo consolidato 26.11.2018.pdf Direttiva giocattoli |
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Direttiva 2009 48 CE Testo consolidato 24.11.2017.pdf Direttiva giocattoli |
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