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Decreto Legislativo n. 194 del 6 Novembre 2007

ID 1070 | | Visite: 17066 | Direttiva EMC

Decreto Legislativo n  194 del 6 Novembre 2007

Decreto Legislativo n. 194 del 6 Novembre 2007

Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

(G.U. n. 261 del 9/11/2007 S.O. 228) 

Modificato da: Decreto Legislativo 80/2016 EMC SO GU 21 Maggio 2016 n. 121

Il Testo coordinato D.Lgs n. 194/2007 e D.Lgs. n. 80/2016:

Collegati
[box-note]Decreto EMC Prodotti: Testo Coordinato 2016
Direttiva EMC 2004/108/CE
Decreto Legislativo 80/2016 EMC
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE[/box-note]

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Allegato riservato Decreto EM Prodotti - Testo coordinato 2016.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2016
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Guide for the EMC Directive 2014/30/EU

ID 2653 | | Visite: 12826 | Guide Nuovo Approccio

Guide for the EMC Directive 2014/30/EU

These guidelines are intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by the “new” Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMCD).

They assist in the interpretation of the Directive but do not substitute for it; they explain and clarify some of the most important aspects related to its application. The Guide is also intended to ensure the free movement of products in the EU Single Market by agreement of these explanations and clarifications, reached by consensus amongst Member States and other stakeholders.

These Guidelines are publicly available, but they are not binding in the sense of legal acts adopted by the Union. The legally binding provisions are those transposing the
EMCD at the national level. Finally, the reader’s attention is drawn to the fact that all references to the CE marking and EU Declaration of Conformity relate only to the EMCD and that the freedom to place an apparatus on the market in the EU Internal Market is only guaranteed when applying all relevant legislation.

This EMC Guide should always be read in conjunction with the 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules.

The purpose of this EMC Guide is to give guidance on certain matters and procedures of the Directive 2014/30/EU2 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMCD).

References in this EMC Guide to the Union or the single market are, accordingly, to be understood as referring to the EEA, or to the EEA market. The EMC sector is falling under the Mutual Recognition Agreement on Conformity Assessment between the EU and Switzerland, therefore, they are to be understood also to apply to Switzerland.

The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU (EMCD) repeals the previous EMCD 2004/108/EC and maintains the same objectives - to guarantee the free movement of equipment and to create an acceptable electromagnetic environment in the Union territory.

European Commission
Final Draft, 4 May 16

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Allegato riservato Guide for the EMC Directive 2014 30 EU May 2016.pdf
European Commissione - Draft May 2016
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Decreto Legislativo 86/2016 Bassa Tensione

ID 2648 | | Visite: 32442 | Direttiva BT/LV

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86

Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

(GU n.121 del 25-5-2016 - S.O. n. 16)

Entrata in vigore: 26 Maggio 2016

[box-warning]Abrogazioni

Art. 19. Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) la legge 18 ottobre 1977, n. 791;
b) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;
c) il decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277.[/box-warning]

[box-info]Direttiva BT

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014)[/box-info]

Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016
Direttiva click[/box-note]

Decreto Legislativo 80/2016 EMC

ID 2510 | | Visite: 23621 | Direttiva EMC



Decreto Legislativo 18 maggio 2016 n. 80

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

(GU n.121 del 25-5-2016 - S.O. n. 16)

Entrata in vigore: 26 Maggio 2016

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (GU L96 del 29.3.2014)

Il Testo coordinato D.Lgs n. 194/2007 e D.Lgs. n. 80/2016:

Collegati
[box-note]Vedi il Decreto Coordinato EMC D.Lgs. 194/2007 con il nuovo D.Lgs. 80/2016
Decreto Legislativo N. 194 del 6 Novembre 2007
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016
Direttiva click[/box-note]

Decreto Legislativo 82/2016 Recipienti semplici a pressione

ID 2513 | | Visite: 19056 | Direttiva SPVD

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 82

Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l’attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione).

GU Serie Generale n.121 del 25-5-2016 - Suppl. Ordinario n. 16

Entrata in vigore: 26 Maggio 2016

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione 

Decreto Recipienti Semplici Pressione (SPV): Testo Coordinato 2016

Decreto Legislativo N. 311 del 27 Settembre 1991

Nuova Direttiva SPVD 2014/29/UE

Direttiva click

Decreto Legislativo 81/2016 Esplosivi Uso Civile

ID 2515 | | Visite: 14183 | Direttiva esplosivi uso civile

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 81

Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

(GU n. 121 del 25 maggio 2016 SO n. 16)

Entrata in vigore: 26 Maggio 2016
_______

Direttiva 2014/28/UE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. (GU L 96/1 del 29.03.2014).

Collegati
[box-note]Nuova Direttiva 2014/28/UE
Direttiva click[/box-note]

Decreto 10 maggio 2016

ID 2645 | | Visite: 6471 | Direttiva MED

Decreto 10 maggio 2016

Attuazione della direttiva 2015/559/UE della Commissione del 9 aprile 2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

Direttiva (UE) 2015/559

Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo

Decreto MIT 31 luglio 2015 Equipaggiamento marittimo

 

RAPEX Report 20 del 20/05/2016 N. 12 A12/0594/16 Austria

ID 2626 | | Visite: 5314 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 20 del 20/05/2016

N. 12 A12/0594/16 Austria

Approfondimento tecnico: Ascender

Il prodotto, di marca Black Diamond, Mod. 620.003 RH/620.004 LH, è stato sottoposto alla procedura di richiamo, attivata dallo stesso Fabbricante, perché non conforme alla Direttiva 89/686/CEE Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

I rivetti che fissano la camma dentata al corpo dell’ascender potrebbero non essere stati fissati correttamente, conseguentemente, l’ascender e la camma possono staccarsi dalla corda.

C’è, inoltre, il rischio che anche i rivetti che collegano il fermo di sicurezza alla camma dentata non siano stati fissati correttamente, aumentando il rischio di distacco dell’ascender dalla corda, con conseguenti lesioni gravi o mortali per l’utilizzatore.

L’allegato II della Direttiva 89/686/CEE stabilisce che:

1.1 Principi di progettazione

1.1.1 Ergonomia
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui; sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.

1.1.2. Livelli e classi di protezione

1.1.2.1 Livelli di protezione quanto possibile elevati
II livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.

1.1.2.2 Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio
Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

Il 20 aprile 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018, ad eccezione:
a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX Report 19 del 13/05/2016 N.32 A12/0572/16 Spagna

ID 2597 | | Visite: 4148 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 19 del 13/05/2016

N.32 A12/0572/16 Spagna

Approfondimento tecnico: Bambola di plastica




Il prodotto, di marca Victoria Party, Mod. E6270747, è stato respinto alla frontiera perché non conforme al Regolamento N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La testa della bambola contiene ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (valore misurato: 20% in peso). La presenza della sostanza può essere pericolosa per la salute del bambino, causando possibili danni al sistema produttivo.

Il REACH vieta l’uso dei flatati in tutti i giocattoli e articoli di puericultura.

51. Flatati DEHP, DBP, BBP – Allegato XVII Regolamento N. 1907/2006.

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
3. SOPPRESSO DAL REGOLAMENTO (UE) 2015/326 del 2 marzo 2015.
4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

Con il REGOLAMENTO (UE) 2015/326 del 2 marzo 2015 La Commissione ha completato il riesame delle misure della voce 51 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), dibutilftalato (DBP) e benzilbutilftalato (BBP), conformemente al paragrafo 3 di tale voce.

Tale riesame è stato avviato il 4 settembre 2009 con la richiesta della Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di esaminare i nuovi dati scientifici disponibili e valutare se vi siano elementi tali da giustificare un riesame delle attuali restrizioni. Presentando le informazioni alla Commissione nel marzo 2010, l'ECHA ha indicato l'opportunità di una valutazione dei pertinenti fascicoli di registrazione REACH. La Commissione ha pertanto chiesto all'ECHA di procedere come suggerito. Tuttavia, nell'aprile 2011 il Regno di Danimarca ha avviato la procedura di restrizione per quanto riguarda la presenza di detti ftalati in articoli per uso in interni e articoli che possono entrare in contatto diretto con la pelle o le mucose, nel corso della quale, tra le altre cose, sono stati esaminati i fascicoli di registrazione. Come comunicato il 9 agosto 2014 (1), alla fine della procedura di restrizione la Commissione non ha proposto di modificare l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Inoltre, mediante il regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione ( 2), la Commissione ha incluso tali ftalati nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Di conseguenza, a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l'ECHA ha l'obbligo di esaminare dopo la «data di scadenza» se l'utilizzo di tali ftalati negli articoli suddetti presenti per la salute umana o per l'ambiente un rischio non adeguatamente controllato. Non è pertanto stato considerato necessario alcun ulteriore riesame delle misure per tale restrizione di detti ftalati, ed è quindi opportuno sopprimere il relativo paragrafo da tale voce.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX: Report annuale Certifico 2015

ID 2171 | | Visite: 7600 | RAPEX 2015

RAPEX: Report annuale Certifico 2015

Tutti gli Approfondimenti relativi al RAPEX di Certifico elaborati nel 2015:

Vedi tutti Report Certifico 2015

https://www.facebook.com/certifico.rapex

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/

Resp.: Giuseppe Zappia

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

RAPEX Report 17 del 29/04/2016 N.24 A12/0494/16 Austria

ID 2570 | | Visite: 5021 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 17 del 29/04/2016

N.24 A12/0494/16 Austria

Approfondimento tecnico: Set poliziotto giocattolo







Il prodotto, marca B&G, modello 20241, è stato sottoposto al ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE (Giocattoli) ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Le ventose possono essere facilmente staccate dai proiettili della pistola e, se ingerite dal bambino, possono provocare soffocamento.
Il punto 4.17.1, della norma tecnica EN 71-1, stabilisce che:

[…]

b. I materiali resilienti utilizzati usati per la superficie di impatto non si devono staccare, quando testati in accordo al punto 8.4.2.3 della norma EN 71-1.
Se la superficie di impatto è costituita da una ventosa, che passa completamente attraverso la superficie di prova E, non si deve staccare completamente durante i test di torsione e trazione cui deve essere sottoposta (punti 8.3 e 8.4.2.1 della norma EN 71-1).

[…]

d. I proiettili a ventosa devono avere una lunghezza superiore a 57 mm, misurata con la ventosa poggiata su di una superficie piana e senza l’influenza di alcuna forza diversa da quella prodotta dalla massa dello stesso oggetto.
Il requisito non si applica se la ventosa passa interamente attraverso la superficie di prova E.
Il requisito non si applica se la ventosa è parte integrante del proiettile.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

DPI, Impianti fune, Apparecchi gas: i Regolamenti UE del 31 Marzo 2016

ID 2446 | | Visite: 5241 | Nuovo Approccio



Regolamenti Prodotto UE 31 Marzo 2016

Il 31 Marzo 2016 sono stati pubblicati in GUUE 3 Regolamenti particolarmente attesi:

- Regolamento (UE) 2016/425 "Dispositivi di Protezione Individuale"
- Regolamento (UE) 2016/426 "Apparecchi a gas"
- Regolamento (UE) 2016/424 "Impianti a fune"

Una breve scheda sintesi:

_______________________________________________________________________________
Entrata in vigore: 20 Aprile 2016 Direttiva Abrogata Termine ultimo
Direttiva 89/686/CEE 21 Aprile 2018
Regolamento (UE) 2016/425 "Dispositivi di Protezione Individuale"
_______________________________________________________________________________
         
Entrata in vigore: 20 Aprile 2016 Direttiva Abrogata Termine ultimo
Direttiva 2009/142/CE 21 Aprile 2018
Regolamento (UE) 2016/426 "Apparecchi a gas"
_______________________________________________________________________________
          
Entrata in vigore: 20 Aprile 2016 Direttiva Abrogata Termine ultimo
Direttiva 2000/9/CE 21 Aprile 2018
Regolamento (UE) 2016/424 "Impianti a fune"
_______________________________________________________________________________

Linee guida Nuova Direttiva ATEX 2014/34/EU

ID 2241 | | Visite: 20990 | Guide Nuovo Approccio

Linee guida Nuova Direttiva ATEX 2014/34/EU

Official Version 1.0 April 2016 
Draft Version 0.4 September 2015

Guida alla applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione della legge degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Queste Linee Guida ATEX sono destinate ad essere un manuale per tutte le parti direttamente o indirettamente interessate dalla direttiva 2014/34/UE, comunemente indicata come ATEX ("Atmosfere EXplosibles") direttiva di "prodotto", applicabile dal 20 aprile 2016, in sostituzione della precedente direttiva 94/9/CE applicabile dal 1 luglio 2003 fino al 19 aprile 2016.

L'Attenzione dei lettori è richiamata sul fatto che queste linee guida hanno il solo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva 2014/34/UE, ed è la trasposizione nazionale pertinente del testo della direttiva che è giuridicamente vincolante.

Tuttavia, il documento rappresenta un punto di riferimento per garantire l'applicazione coerente della direttiva per tutte le parti interessate.

Le linee guida ATEX hanno lo scopo di contribuire a garantire la libera circolazione dei prodotti nell'ambito di applicazione della direttiva ATEX nell'Unione europea tra gli esperti Stati membri e le altre parti interessate.

Versioni:

1st Edition - April 2016
Draft 0.4 - September 2015

Ultimo controllo 28.04.2016

Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guidelines ATEX 2014 34 EU - 1st Edition April 2016.pdf
Official V. 1.0 April 2016
4318 kB 156
Allegato riservato Guidelines ATEX 2014-34-EU - Draft V.04.pdf
Draft V. 0.4 September 2015
2901 kB 109

Proposal for a Regulation of the european parliament and of the council on medical devices

ID 1873 | | Visite: 7639 | Direttiva MD

Nuovo Regolamento Dispositivi medici

Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/ce, del regolamento (ce) n. 178/2002 e del regolamento (ce) n. 1223/2009

L'attuale quadro normativo dell'UE sui dispositivi medici diversi dai dispositivi medicodiagnostici in vitro è costituito dalla direttiva 90/385/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi1 e dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici, che coprono un'ampia gamma di prodotti.

Quest'ultima direttiva suddivide i dispositivi medici in quattro classi di rischio: classe I (basso rischio, ad es. cerotti, occhiali correttivi), classe IIa (rischio medio-basso, ad es. tubi tracheali, materiali per otturazioni dentarie), classe IIb (rischio medio-alto, ad es. apparecchi a raggi x, placche ossee e viti) e classe III (alto rischio, ad es. valvole cardiache, protesi totali d'anca, impianti mammari). I dispositivi medici impiantabili attivi (ad es. pacemaker, defibrillatori impiantabili) disciplinati dalla direttiva sui dispositivi medici impiantabili attivi rientrano de facto nella classe III.

Le due direttive, adottate negli anni Novanta, sono basate sul "nuovo approccio" e mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno nonché un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza. I dispositivi medici non sono oggetto di un'autorizzazione pre-commercializzazione da parte di un'autorità di regolamentazione, ma di una valutazione della conformità che, nel caso dei dispositivi ad alto o medio rischio, comporta una terza parte indipendente denominata "organismo notificato".

Gli organismi notificati, circa ottanta in tutta Europa, sono designati e monitorati dagli Stati membri e operano sotto il controllo delle autorità nazionali. I dispositivi riconosciuti conformi recano la marcatura CE che ne consente la libera circolazione nei paesi UE/EFTA e in Turchia.

L'attuale quadro normativo ha dimostrato i propri meriti, ma è anche stato oggetto di dure critiche, in particolare quando le autorità sanitarie francesi hanno accertato che un fabbricante francese (Poly Implant Prothèse, PIP) per diversi anni ha apparentemente utilizzato silicone industriale anziché silicone di grado medico per la produzione di protesi mammarie, in violazione dell'autorizzazione rilasciata dall'organismo notificato, danneggiando la salute di migliaia di donne nel mondo.

In un mercato interno cui partecipano 32 paesi e che registra progressi scientifici e tecnologici costanti, sono emerse notevoli differenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme e questo compromette gli obiettivi principali delle direttive, che sono la sicurezza dei dispositivi medici e la loro libera circolazione nel mercato interno.

Esistono inoltre lacune o incertezze normative in rapporto ad alcuni prodotti (ad es. prodotti fabbricati utilizzando tessuti o cellule umani non vitali, dispositivi impiantabili o altri prodotti invasivi utilizzati per scopi cosmetici).

La presente revisione mira a superare questi difetti e lacune e a rafforzare ulteriormente la sicurezza dei pazienti. Occorre predisporre un quadro normativo solido, trasparente e sostenibile, che sia adeguato agli obiettivi perseguiti.

Tale quadro deve essere favorevole all'innovazione e alla concorrenzialità dell'industria dei dispositivi medici e far sì che i dispositivi medici innovativi possano accedere al mercato in modo rapido ed efficiente in termini di costi, a vantaggio dei pazienti e degli operatori sanitari. La presente proposta è adottata parallelamente a una proposta di regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD), come i test ematici, che sono disciplinati dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli aspetti orizzontali comuni a entrambi i settori sono armonizzati, mentre le caratteristiche specifiche di ciascun settore richiedono atti giuridici distinti. 

Bruxelles, 2012.9.26. COM(2012) 542 final

RAPEX 2016

ID 2337 | | Visite: 8767 | RAPEX

RAPEX EU

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

Alcune notifiche del sistema RAPEX potrebbero essere sottoposte a rettifica, consultare il sito ufficiale.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

ID 2442 | | Visite: 96697 | Regolamento DPI

Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

[box-warning]Testo Consolidato Regolamento DPI

Disponibile il testo Consolidato del Regolamento DPI 2016/425 Rev. 00 2018, che sarà aggiornato con le modifiche ed integrazioni al Regolamento, (previsti Capo VII Atti delegati e atti di esecuzione) e da altri documenti d'interesse:

- Allegato al presente articolo
- Alla pagina dell'ebook Regolamento DPI (UE) 2016/425[/box-warning]

Il Regolamento DPI entra in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018 (vedi eccezioni Art. 48).

Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Campo di applicazione
Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

Non si applica ai DPI:
a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
c) progettati per l'uso privato per proteggersi da:
i) condizioni atmosferiche non estreme;
ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Suddivisione/Catergorie di rischio
La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I):

Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Il Regolamento DPI è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018, ad eccezione:

a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.

GU L 81/51 del 31 Marzo 2016

______

Recepimento ITD.Lgs. 19 febbraio 2019 n. 17

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Direttiva 89/686/CEE DPI
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Guida transizione Direttiva DPI al Regolamento DPI
DPI Calzature Panoramica requisiti EN ISO 20349-2:2017
Norme armonizzate DPI [/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Regolamento DPI (UE) 2016 425 Rev. 00 Febbraio 2018.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
2059 kB 302

Decreto direttoriale 18 marzo 2016 - Idropulitrice

ID 2523 | | Visite: 6469 | Non Conformità CE

Decreto direttoriale 18 marzo 2016

Il decreto direttoriale del 18 marzo 2016 dispone il ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato di una idropulitrice del tipo Parkside PHD 100 B2.

Considerato che il provvedimento di divieto spagnolo e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che i suddetti prodotti sono risultati non conformi alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

1.5.1- Energia elettrica;
La macchina presenta un grado di protezione contro l 'ingresso dannoso dell'acqua inferiore al livello IPX 7 richiesto per gli apparecchi a mano, peraltro il punto non rispetta neanche la norma armonizzata EN 60335-2-2009:6, norma di riferimento citata nella dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante;

1.5.2- Elettricità statica;
La macchina non è progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose e/o sia munita di mezzi che consentano di scaricar/e;


MISE

Decreto direttoriale 18 marzo 2016 - Spiumatura volatili

ID 2525 | | Visite: 4374 | Non Conformità CE

Decreto direttoriale 18 marzo 2016

Il decreto direttoriale del 18 marzo 2016 dispone il ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato di una macchina per la spiumatura dei volatili tipo RF-169.

Il suddetto prodotto è risultato non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, come nel seguito indicato:

1.2.3 - "Avviamento" e 1.2.4.1 "Arresto normale"
La macchina non è munita di alcun interruttore on/off;

1.2.4.3 - "Arresto di emergenza"
La macchina può essere spenta solo staccando la spina della presa, non essendo dotata di un dispositivo di arresto di emergenza;

1.2.6 - "Guasto del circuito di alimentazione di energia"
Dopo il ripristino del! 'alimentazione, a seguito di un 'interruzione, la macchina si avvia immediatamente;

1.3. 7 "Rischi dovuti agli elementi mobili"
Gli elementi mobili della macchina sono accessibili e parti del corpo del! 'utilizzatore possono entrare in contatto con meccanismi rotanti e subire lesioni;

1.5.1 "Energia elettrica"
I cavi in PVC utilizzati per la macchina sono concepiti per carichi leggerissimi, leggeri e normali e sono classificati pericolosi per le finalità di utilizzo previsto della macchina (gocce che possono cadervi in presenza di acqua e uso temporaneo all'aperto) in relazione al! 'eventualità che il cavo venga bagnato e i carichi possano rivelarsi pesanti;

1.7.3 - "Marcatura delle macchine"
La macchina non reca alcuna indicazione dell'anno di fabbricazione e la targhetta di identificazione non è fissata sulla macchina in modo permanente.
Il motore non riporta: numero di serie o simbolo di identificazione del fabbricante numero dei trefoli, norme applicate, classe di temperatura/limite di temperatura ne fattori di potenza nominali; Considerato che tali non conformità comportano, per quanto riguarda l'assenza di un interruttore on/off e di un dispositivo di arresto di emergenza, nonché l'accessibilità dei mezzi mobili della macchina e la tipologia di cavi utilizzati per la stessa, gravi rischi di lesioni per gli utilizzatori, connessi ad una consequenziale perdita di controllo della macchina e alla possibilità di accedere alle sue parti attive, per cui è necessario richiamare l'attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;

MISE

RAPEX Report 21 del 27/05/2016 N.24 A12/0637/16 Ungheria

ID 2658 | | Visite: 5190 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 21 del 27/05/2016

N.24 A12/0637/16 Ungheria

Approfondimento tecnico: Passeggino giocattolo



Il prodotto “beautiful pram”, Mod. AS868, è stato sottoposto alle procedure di ritiro e richiamo dal mercato, perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE_Giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Il dispositivo di sicurezza del passeggino non risulta essere sufficientemente resistente è può sbloccarsi, causando il collasso del prodotto, che potrebbe ferire un bambino. Inoltre, le dita del bambino potrebbero rimanere intrappolate tra la parti della struttura del passeggino, durante la chiusura dello stesso.

La norma EN 71-1 stabilisce che:

a. I passeggini giocattolo e le carrozzine che incorporano una maniglia o un altro elemento strutturale che può ripiegarsi/chiudersi, devono avere almeno un dispositivo di blocco principale e un dispositivo di blocco secondario che agiscano sul meccanismo di apertura/chiusura. Almeno uno dei dispositivi, inoltre, deve attivarsi automaticamente quando il passeggino viene aperto/eretto, il giocattolo non deve crollare/chiudersi e il dispositivo di blocco non deve fallire.

b. I passeggini giocattolo e le carrozzine che non hanno le caratteristiche di quelli descritti al punto a) devono avere, comunque, un dispositivo di blocco, anche azionabile manualmente.

c. I dispositivi per la chiusura che hanno un movimento a forbice devono avere uno spazio di 12 mm tra le parti in movimento.

d. I giocattoli, con meccanismi a scorrimento o pieghevoli diversi da quelli dei punti a, b, c, che possono intrappolare le dita di un bambino, devono avere uno spazio di 12 mm tra gli elementi in movimento.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Cleaning validation in the food industry: General principles

ID 2650 | | Visite: 8328 | Documenti Marcatura CE ENTI

Cleaning validation in the food industry: General principles

ID 2650 | 26.05.2016

The objective of cleaning validation is to prove that the equipment is consistently cleaned of product, microbial residues, chemicals and soiling, including allergens to an acceptable level, to prevent possible crosscontamination of hazards between products.

This document focuses on the overall concept of cleaning validation and is intended as a general guideline for use by food manufacturers and inspectors.

It is not the intention to be prescriptive in specific validation requirements. This document serves as general guidance only, and the principles may be considered useful in their application in the production of safe food, and in the development of guidelines for the validation of specialized cleaning or inactivation processes.

Normally cleaning validation would be applicable for critical cleaning such as cleaning of product contact surfaces between production of one product and another, in particular if the food is intended to be consumed by certain high-risk consumers that include pregnant women, neonates, immuno-compromised adults and the elderly or consumers suffering from allergies. Further, cleaning validation is recommended if there is a significant risk of contamination and cross-contamination with hazards such as pathogens, toxins or allergens.

It can be used for any type of cleaning operation by food equipment manufacturers, engineering companies,
food manufacturers and providers of services and chemical products.

EHEDG April 2016

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Allegato riservato Cleaning Validation Food Industry - EHEDG 2016.pdf
EHEDG April 2016
301 kB 24

Decreto Legislativo 85/2016 ATEX

ID 2511 | | Visite: 56357 | Direttiva ATEX

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85

Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

GU  n.121 del 25-5-2016 - SO n. 16

Entrata in vigore: 26 Maggio 2016

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
(testo rilevante ai fini del SEE)

[box-note]Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Dichiarazione di Conformità UE ATEX Prodotti 2016
Direttiva click[/box-note]

Decreto Legislativo 84/2016 Strumenti misura

ID 2512 | | Visite: 19121 | Direttiva MID

Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 84 / Attuazione Direttiva strumenti di misura (MID)

ID 2512 | 26.05.2016

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84
Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13.

(GU n.121 del 25.05.2016 - S.O. n. 16)

Entrata in vigore: 26 Maggio 2016

Direttiva 2014/32/UE
Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione).

Collegati
[box-note]Direttiva 2014/32/UE[/box-note]

Decreto Legislativo 83/2016 Strumenti per pesare non automatici

ID 2514 | | Visite: 14128 | Direttiva Strumenti pesatura

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 83 / Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

ID 2514 | 26.05.2016

Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 83
Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

(GU n.121 del 25.05.2016 - SO n. 16)

Entrata in vigore: 26 Maggio 2016

Direttiva 2014/31/UE
del PalRamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014)

[box-info]Testo consolidato Decreto Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517
Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.

(GU n.306 del 31.12.1992 - SO. n. 138)[/box-info]

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517
Direttiva 2014/31/UE[/box-note]

Analisi delle cause di rottura di materiali metallici: esempi di applicazione

ID 2632 | | Visite: 6656 | Guide Marcatura CE INAIL

Analisi delle cause di rottura di materiali metallici: esempi di applicazione

Metodologia delle indagini di laboratorio "failure analysis" ed alcuni esempi applicativi

In questo quaderno di ricerca vengono presentati i risultati ottenuti da un insieme di studi, condotti presso il Laboratorio V Tecnologie Diagnostiche per la Sicurezza del DIT, volti ad accertare le cause che hanno portato alla rottura improvvisa di parti strutturali di componenti di impianto realizzate in lega metallica. In particolare viene presentata la metodologia delle indagini di laboratorio adottate per compiere tali studi (comunemente noti come failure analysis) ed alcuni esempi applicativi.

Sono illustrati i principi delle prove tecnologiche utilizzate per la comprensione dei fenomeni relativi alle rotture improvvise e viene fornita una chiave di lettura relativamente agli esiti di tali prove. Sono poi riportati alcuni esempi di particolare interesse, le cosiddette case histories, relativi a fenomeni di danneggiamento e/o rottura improvvisa poco noti in letteratura.

L’importanza che riveste questa tipologia di indagini per la sicurezza, l’affidabilità e la performance di impianti industriali è ben nota e documentata. Un qualsiasi malfunzionamento od anomalia, così come, a maggior ragione, una rottura accidentale, possono mettere gravemente a rischio l’incolumità delle persone. La comprensione del fenomeno e della natura delle cause che lo hanno generato consente di proporre delle soluzioni ed elaborare delle strategie sia a livello di interventi in corso d’opera, sia a livello di prevenzione. Gli studi di failure analysis effettuati e presentati in questo quaderno di ricerca consentono di comprendere i fenomeni chimico-fisici legati da alcune tipologie di eventi incidentali e di formulare delle azioni correttive volte ad evitare il ripetersi degli eventi stessi.

Quaderno di ricerca n. 9 2016
INAIL 2016

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Allegato riservato Quaderno Ricerca INAIL 9.pdf
INAIL 2016
11294 kB 234

EN ISO 12100: Tutte le definizioni

ID 321 | | Visite: 16366 | Documenti Riservati Marcatura CE


EN ISO 12100: Standard A per la Valutazione dei Rischi

Tutte le definizioni indicate nella norma di tipo A per la sicurezza delle macchine

La norma internazionale specifica la terminologia di base, i principi e una metodologia per ottenere la sicurezza nella progettazione del macchinario.

Specifica i principi di valutazione del rischio e riduzione del rischio per aiutare i progettisti a raggiungere questo obiettivo.

Questi principi sono basati sulla conoscenza e l’esperienza riguardanti la progettazione, l’uso, gli incidenti, gli infortuni e i rischi associati al macchinario.

Sono descritte le procedure per l’identificazione dei pericoli e la stima e la valutazione dei rischi durante le fasi pertinenti del ciclo di vita di una macchina, e per l’eliminazione dei pericoli o il raggiungimento di una sufficiente riduzione del rischio.

Sono fornite linee guida sulla documentazione e la verifica del processo di valutazione del rischio e riduzione del rischio.

La presente norma internazionale è inoltre destinata ad essere utilizzata come base per la preparazione di norme di sicurezza di tipo B o C.

La norma non tratta il rischio e/o i danni relativi ad animali domestici, beni materiali o ambiente.

Nota 1
L'appendice B fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi, allo scopo di chiarire questi concetti e di facilitare l'identificazione dei pericoli da parte del progettista.

Nota 2
L’uso pratico di diversi metodi per ogni fase della valutazione del rischio è descritto nell'ISO/TR 14121-2.

Download File CEM importabile in CEM4

Download File CEM importabile in CEM4 sito cem4.eu

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Allegato riservato EN ISO 12100 Le definizioni.PDF
Certifico
53 kB 277

Approccio Modulare: i Moduli per le Procedure di Valutazione della Conformità

ID 909 | | Visite: 26435 | Nuovo Approccio



Tabella dei Moduli per le Procedure di Valutazione della Conformità

La normativa comunitaria di armonizzazione prescrive la valutazione della conformità per i prodotti, le procedure da utilizzare vanno scelte tra i moduli stabiliti e specificati nell'allegato II della Decisione 768/2008/CE, conformemente ai criteri seguenti:

a) adeguatezza del modulo al tipo di prodotto;
b) natura dei rischi connessi al prodotto e misura in cui la valutazione della conformità corrisponde al tipo e al grado di rischio;
c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell’allegato II;
d) l’esigenza di evitare di imporre moduli troppo onerosi rispetto ai rischi coperti dalla normativa in questione.

Allegato II PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ:

Modulo A - Controllo interno della produzione
Modulo A1 - Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto
Modulo A2 - Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali effettuati a intervalli casuali
Modulo B - Esame CE di tipo
Modulo C - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
Modulo C1 - Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
Modulo C2 - Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
Modulo D - Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione
Modulo D1 - Garanzia della qualità del processo di produzione
Modulo E - Conformità al tipo fondata sulla garanzia della qualità del prodotto
Modulo E1 - Garanzia della qualità fornita dall’ispezione e dalla prova del prodotto finale
Modulo F - Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
Modulo F1 - Conformità basata sulla verifica del prodotto
Modulo G - Conformità basata sulla verifica dell’unità
Modulo H - Conformità basata sulla garanzia qualità totale
Modulo H1 - Conformità basata sulla garanzia qualità totale e sull’esame del progetto

Collegati
[box-note]Decisione N. 768/2008/CE
Regolamento (CE) N. 765/2008
Nuovo Quadro Normativo (NQN)
Direttiva click[/box-note]

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Allegato riservato Procedure valutazione conformita.pdf
Tabella
49 kB 686
Allegato riservato Decisione n. 768 2008 CE.pdf
Nuovo Approccio 2008
244 kB 495

RAPEX Report 18 del 06/05/2016 N.11 A12/0548/16 Gemania

ID 2569 | | Visite: 4467 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 18 del 06/05/2016

N.11 A12/0548/16 Germania

Approfondimento tecnico: Sandali femminili




Il prodotto, di marca Infiniti, è stato sottoposto alla procedura di richiamo dal mercato perché non conforme al Regolamento N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La quantità di cromo (VI) presente nel cuoio della soletta è troppo alta (valore misurato 21,9 mg/kg), di conseguenza, può provocare reazioni allergiche.

In base all’Allegato XVII del Regolamento N. 1907/2006 REACH, concernente le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi, gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la pelle non possono contenere cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg sul peso totale di parte in cuoio.

Di seguito il testo integrale del Regolamento relativamente a tutti i composti del cromo VI.

47. Composti del cromo VI – Allegato XVII Regolamento N. 1907/2006.
1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.
2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.
4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.
5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.
6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003% in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione prima del 1 maggio 2015.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

20 Aprile 2016: in vigore le Nuove Direttive di Prodotto UE 2014/2016

ID 2520 | | Visite: 8723 | Nuovo Approccio



20 Aprile 2016: In vigore le Nuove Direttive di Prodotto UE 2014/2016

In assenza, ad oggi, dei Decreti di recepimento, il MISE ha precisato, comunque, l'entrata in vigore dalla data del 20 Aprile, delle Nuove Direttive di Prodotto UE.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato e la concorrenza, ha emanato la Circolare del 21 marzo 2016 (prot. n. 79499) che provvede a comunicare che gli obblighi delle direttive di Prodotto UE sottoindicate, sono da applicare dal 20 Aprile 2016, anche nelle more del recepimento integrale:

Direttiva 2014/29/UE SVPD - Recipienti semplici a pressione
Direttiva 2014/30/UE EMC - Prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica
Direttiva 2014/31/UE NAWI - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Direttiva 2014/32/UE MID - Strumenti di misura
Direttiva 2014/33/UE - Ascensori e loro componenti di sicurezza
Direttiva 2014/34/UE ATEX - Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Direttiva 2014/35/UE LVD - Materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

La circolare intende chiarire che le disposizioni delle Direttive elencate troveranno applicazione, a partire dal giorno 20 aprile 2016, anche in caso di eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella definitiva pubblicazione dei decreti di recepimento italiani.

Un maggiore ritardo si è invece determinato relativamente allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con cui si intende recepire la direttiva relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, che presumibilmente sarà sottoposta all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri solo nei prossimi giorni, ai fini dell’avvio dell’iter per l’acquisizione dei diversi pareri in questo caso previsti prima della deliberazione definitiva.

In ogni caso eventuali ritardi nel recepimento, probabili quanto meno per quest’ultima direttiva, non dovrebbero determinare problemi sostanziali in quanto le disposizioni delle sette direttive sopra richiamate in parte sono già applicate ed in parte sono direttamente applicabili.

Più precisamente, sono in parte già applicate in quanto le direttive stesse, per il loro dichiarato carattere di “rifusione” di norme europee vigenti, riproducono le corrispondenti disposizioni delle analoghe precedenti direttive relative ai medesimi prodotti, già recepite nell’ordinamento interno, così come integrate e modificate dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (che pone norme generali in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE) e dalla Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale); regolamento e decisione che nel diritto europeo sono fonti che hanno in ogni caso diretta applicazione nell'ordinamento interno dei singoli Stati e che comunque, sono state già attuate.

La circolare, infatti, esplicita, che "Con la presente circolare, pertanto, questo Ministero, informandone anche le altre Amministrazioni competenti nonché tutte le altre parti interessate, provvede alla necessaria informativa e comunicazione al mercato circa le prescrizioni (per le quali si rinvia al contenuto delle direttive stesse, pubblicate in Gazzetta ufficiale) cui è comunque obbligatorio adeguarsi a decorrere dal prossimo 20 aprile 2016, anche nelle more del recepimento integrale delle direttive più volte menzionate".

Si evidenzia che la presente nota circolare è diretta in primo luogo agli Organismi di valutazione della conformità attualmente presenti sul sistema comunitario NANDO e che sono interessati alle predette direttive di prodotto oggetto di rifusione, con la sola esclusione di quella relativa al materiale elettrico che non prevede più il ricorso ad organismi di valutazione della conformità. Per tali Organismi si ritiene opportuno integrare le predette considerazioni in merito ai tempi di recepimento delle direttive in questione e, comunque, alla diretta applicabilità delle stesse, con le seguenti ulteriori specifiche considerazioni.

Circolare MISE del 21 marzo 2016 (prot. n. 79499)

Le nuove Direttive CE di Prodotto 2014

Nuovo Quadro Normativo (NQN)

Direttiva click

Collegamenti bullonati, modalità di serraggio in conformità alla EN 1090-2

ID 2316 | | Visite: 18492 | Documenti Marcatura CE ENTI

Collegamenti bullonati, modalità di serraggio in conformità alla EN 1090-2 

La norma armonizzata EN 1090-2 “Requisiti tecnici per strutture di acciaio” fornisce specifiche regole per i controlli da eseguire sui collegamenti bullonati.

Dopo il preliminare assemblaggio è necessario effettuare dei controlli visivi, verificando il corretto posizionamento delle rondelle ed accertando l’avvenuta certificazione di accuratezza dell’avvitatore, per poi procedere alle operazioni di serraggio di seguito descritte.

http://www.promozioneacciaio.it/

RAPEX Report 16 del 22/04/2016 N.19 A12/0468/16 Germania

ID 2536 | | Visite: 4914 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 16 del 22/04/2016

N.19 A12/0468/16 Germania

Approfondimento tecnico: Pompa ad immersione



Il prodotto pompa ad immersione, marca Heidmann, modello H00605, è stata sottoposta al ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 60335-1:2012 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 1: Norme generali”.

I cavi della pompa non sono correttamente marcati, risultando, quindi, impossibile valutare se gli stessi soddisfano i requisiti dei cavi in gomma e se sono adatti al contatto con l’acqua. L’utente potrebbe, pertanto, ricevere una scossa elettrica durante l’uso del prodotto.

La Direttiva 2006/42/CE Macchine, Allegato I RESS (Requisito Essenziale di Salute e Sicurezza) 1.5.1, stabilisce che:

RESS 1.5.1 Energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all’energia elettrica.

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE (ad oggi 2014/35/UE) si applicano alle macchine.

Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all’energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.

I rischi principali associati all’energia elettrica sono quelli di elettrocuzione dovuta al contatto diretto con elementi in tensione (contatto accidentale con elementi che sono normalmente in tensione) o al contatto indiretto (contatto con elementi che non sono normalmente in tensione ma lo sono a causa di un guasto), di ustione, incendio o esplosione dovuti a scintille elettriche o a causa del surriscaldamento delle attrezzature elettriche.

Il primo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che il fabbricante della macchina adotti le misure necessarie per evitare tutti i pericoli di natura elettrica. Questo requisito generale si applica a prescindere dalla tensione dell’alimentazione elettrica.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425

ID 2448 | | Visite: 41047 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione di Conformità UE - Regolamento DPI

Modello di Dichiarazione di Conformità UE Regolamento DPI

Rev. 2.0 2017

Regolamento (UE) 2016/425 - DPI
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Art. 2 Campo di applicazione
Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti (Art. 3):

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; 
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

Non si applica ai DPI
a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico; 
b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive; 
c) progettati per l'uso privato per proteggersi da: 
i) condizioni atmosferiche non estreme; 
ii) umidità e acqua durante la rigovernatura; 
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri; 
e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Articolo 15 Dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati IV, VI, VII e VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione.
3. Se a un DPI si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del DPI ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

ALLEGATO III DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I DPI
La documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 e stabiliti nell'allegato II.

La documentazione tecnica deve comprendere almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione completa del DPI e dell'uso cui è destinato;
b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;
f) i riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
i) relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell'allegato II, punto 1.4;
l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
m) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

ALLEGATO IV CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (Modulo A)
1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI interessato soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.
2. Documentazione tecnica Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta nell'allegato III.
3. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti applicabili del presente regolamento.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun esemplare di DPI che soddisfi i requisiti applicabili del presente regolamento.
4.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello di DPI e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI. La dichiarazione di conformità UE identifica il DPI per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Mandatario Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO V ESAME UE DEL TIPO (Modulo B)

ALLEGATO VI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (Modulo C)

ALLEGATO VII CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI (Modulo C 2)

ALLEGATO VIII CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE (Modulo D) 

ALLEGATO IX
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)

1. DPI (numero del prodotto, del tipo, del lotto o di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del DPI che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione del DPI, un'immagine a colori sufficientemente chiara può essere inclusa):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione …
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo … (riferimento a tale certificato).
8. Ove applicabile, il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità … [conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C 2) o conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D)] … sotto la sorveglianza dell'organismo notificato … (denominazione, numero).
9. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di … (luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.


Elaborato Certifico S.r.l.

Rev. 1.0 2016 (Nuovo Regolamento DPI in vigore dal 20 Aprile 2016 con applicazione definitiva il 21 Aprile 2018)

Rev. 2.0 2017 (Inserimento campo immagini | foto)

Collegati
[box-note]Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425[/box-note]

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RAPEX 2015

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RAPEX EU

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Decreto direttoriale 18 marzo 2016 Taglia-spacca legna

ID 2524 | | Visite: 5048 | Non Conformità CE

Decreto direttoriale 18 marzo 2016

Il decreto direttoriale del 18 marzo 2016 dispone il ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato di una taglia-spacca legna dei tipi Bonnetklippen e Brannhultsklippen.

Considerato che il provvedimento di divieto svedese e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che i suddetti prodotti sono risultati non conformi . alle seguenti prescrizioni éssenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

1.3.7 - Rischi dovuti agli elementi mobili e 1.1.2 - Principi d'integrazione della sicurezza (Connesso);
La macchina non dispone di carter o altri dispositivi di protezione dai rischi connessi agli elementi mobili


MISE

Apparecchi di sollevamento: Istruzioni e Marcature

ID 506 | | Visite: 12410 | Documenti Riservati Marcatura CE


Apparecchi di sollevamento: Istruzioni e Marcature

Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni e le Marcature per gli apparecchi di sollevamento

La EN 12644-1 specifica i requisiti per la presentazione e il contenuto del/dei libretto/i di istruzioni fornito/i dal fabbricante per l’utilizzo di apparecchi di sollevamento.

La  EN 12644-2 specifica i requisiti per le marcature, i segnali e gli avvertimenti per gli apparecchi di sollevamento.

Il manuale di istruzioni può essere pubblicato in una o più parti.

Ove appropriato, devono essere fatti riferimenti incrociati ad altre parti al fine di evitare ripetizioni inutili. 

Tutte le parti del libretto devono presentare un’identificazione chiara riguardo agli apparecchi di sollevamento a cui si applicano, compreso come minimo:

a) titolo del libretto;
b) titolo di altre parti (se appropriato);
c) modello e numero di serie dell’apparecchio di sollevamento (se appropriato);
d) elenco degli argomenti, numero di pagine e/o indice.

Il manuale di istruzioni deve essere scritto con termini, definizioni, unità e simboli riconosciuti a livello internazionale, comprensivi del relativo significato e legenda.

Il testo deve essere semplice e adattato alle persone che lo utilizzano, con tutte le informazioni chiare ed esaurienti. Illustrazioni, diagrammi, grafici e prospetti chiari e semplici devono essere utilizzati di preferenza insieme a testo scritto ed essere posizionati vicini a ogni testo corrispondente.

EN 12644-1
Apparecchi di sollevamento
Informazioni per l’impiego ed il collaudo - Istruzioni

EN 12644-2
Apparecchi di sollevamento
Informazioni per l’impiego e il collaudo - Marcatura

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Allegato riservato Check list Manuali e Marcature Apparecchi di sollevamento.pdf
EN 12644-1 e 2
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