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Decreto 7 aprile 2017 n. 101

ID 4237 | | Visite: 6331 | Direttiva REDPermalink: https://www.certifico.com/id/4237

Decreto 7 aprile 2017 n. 101

Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Il decreto ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (attuazione nuova Direttiva RE(D) 2014/53/UE).

Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/2017

G.U. n. 147 del 26.06.2017

Modifiche al Decreto 7 aprile 2017 n. 101

Decreto Legislativo 9 luglio 2024 n. 100 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. (GU n.160 del 10.07.2024). Entrata in vigore: 11.07.2024

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Art. 1. Finalità, definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e di esecuzione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
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Art. 2. Attività di sorveglianza

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico è l’autorità di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 39 del decreto, e svolge in particolare le seguenti attività:

a) stabilisce il programma nazionale di sorveglianza del mercato;
b) cura il necessario coordinamento dell’intera attività di sorveglianza e controllo e fornisce direttive agli Ispettorati territoriali;
c) coadiuva l’attività di controllo svolta sul territorio, riceve copia della documentazione inerente ai controlli svolti e adotta i provvedimenti di propria competenza sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
d) individua i casi per i quali si richiede l’intervento di laboratori accreditati o, nell’ipotesi di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto, di organismi notificati per l’espletamento delle verifiche di laboratorio e ne cura il relativo iter procedimentale;
e) effettua la valutazione del rischio delle apparecchiature radio che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto e all’occorrenza decide l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
f) monitora gli infortuni e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati dalle apparecchiature radio;
g) attua le disposizioni di cui agli articoli 41 e 43 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
h) predispone i provvedimenti di attuazione degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea e ne cura adeguata pubblicità;
i) si interfaccia con la Commissione europea e con le autorità di sorveglianza degli altri Stati membri, sentita la Commissione consultiva;
l) ha contatti con le altre amministrazioni nazionali e locali che, in base alla normativa vigente, svolgono attività di controllo sul territorio;
m) riesamina, valuta e fornisce informazioni, ogni due anni, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico sul funzionamento del sistema di sorveglianza del mercato per le finalità di cui all’articolo 47 del decreto;
n) pubblica sul sito istituzionale del Ministero informazioni relative all’attività di sorveglianza, sfera di competenza e modalità di contatto;
o) acquisisce le informazioni rilasciate dagli Organismi notificati, relativamente ai certificati di esame UE del tipo ed alle approvazioni dei sistemi di qualità.

2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge attraverso gli ispettorati territoriali i seguenti compiti:
a) provvede allo svolgimento delle visite ispettive di controllo sul territorio anche sulla base delle indicazioni fornite nel programma nazionale di sorveglianza del mercato e adotta i provvedimenti di competenza;
b) svolge operazioni di prelievo, di sequestro e di confisca delle apparecchiature radio;
c) irroga le relative sanzioni.

3. Le attività ed i compiti di cui al presente articolo, nonché all’articolo 5 del presente regolamento, sono svolti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Art. 3. Controlli

1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto.

2. Per l’espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare:

a) presso il distributore:
1) la presenza della marcatura CE sull’apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull’imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull’apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato di pari altezza della marcatura CE;

2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell’allegato II del regolamento 765/2008 anche in caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE medesima e, laddove essa abbia un’altezza inferiore ai 5 mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta sull’apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le altre marcature apposte sull’apparecchiatura radio non devono compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE;

3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità UE o dalla dichiarazione di conformità UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all’allegato VI del decreto e all’allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformità UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica che all’indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformità UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all’allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata;

4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l’identificazione;

5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che l’indirizzo indichi un punto unico di contatto presso il quale il fabbricante può essere contattato e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;

6) per i prodotti importati da paesi terzi, la presenza su ciascuna apparecchiatura radio, ovvero sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni dell’apparecchiatura radio o la necessità di dover aprire l’imballaggio per apporle non lo consentano, del nome dell’importatore, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;

7) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all’articolo 4, comma 2, del decreto, la presenza della dichiarazione di conformità conforme all’allegato VI del decreto relativa alle combinazioni di apparecchiature radio e del software redatta in esito alla valutazione della conformità dell’apparecchiatura radio realizzata conformemente all’articolo 17 del decreto. L’eventuale software preinstallato o fornito a corredo dell’apparecchiatura deve essere compreso tra quelli previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto;

8) che ciascuna apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al pari di qualunque etichettatura, chiare, comprensibili e intelligibili. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica altresì che siano accluse le istruzioni che contengono le informazioni necessarie per l’uso dell’apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d’uso e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all’apparecchiatura radio di funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni inerenti alle bande di frequenza di funzionamento dell’apparecchiatura radio e la massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l’apparecchiatura radio;

9) in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l’uso, la disponibilità sull’imballaggio di informazioni che consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all’interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l’uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all’apparecchiatura radio;

10) per ciascuna apparecchiatura l’operatore economico ispezionato deve essere in grado di presentare, se più recenti di dieci anni, le informazioni relative sia all’operatore economico che gli abbia fornito l’apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l’abbia fornita;

11) per i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 del decreto, la presenza del numero di identificazione attribuito dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto;

12) che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non abbiano messo a rischio la conformità dell’apparecchiatura radio ai requisiti di cui all’articolo 3 del decreto;

13) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformità ai requisiti essenziali;

14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a seguito di accertata non conformità dell’apparecchiatura stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto;

15) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell’individuazione della normativa applicabile ai sensi dell’articolo 48 del decreto;

16) che non sia promossa pubblicità in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto;

17) che in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili siano rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto; 

b) presso l’importatore, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:
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Art. 4. Modalità di espletamento dei controlli

1. I controlli di cui all’articolo 3 e, ove necessario gli accertamenti tecnici, sono svolti dal personale incaricato all’attività ispettiva attraverso l’espletamento di visite ispettive. Al termine della visita ispettiva è compilato il verbale di accertamento, accompagnato da eventuali relazioni tecniche.

2. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva è autorizzato a svolgere le visite ispettive presso le sedi ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell’attività del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato, dell’importatore e del distributore delle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva è altresì autorizzato a svolgere le visite ispettive sulle apparecchiature radio in servizio o in uso.

3. Ove lo ritenga utile per lo svolgimento dei controlli di competenza, il personale incaricato ha facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, impianti e altre dipendenze in genere, di sentire in contraddittorio il responsabile o i dipendenti delle strutture ispezionate, dandone conto nel verbale di accertamento.

4. Il personale di cui al comma 2 del presente articolo ha il potere di acquisire tutta la documentazione inerente alla conformità dell’apparecchiatura radio, di estrarne copia e riprodurne atti.

5. Nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze ad altri servizi tutelati ovvero possano presentare i rischi di cui agli articoli da 40 a 42 del decreto, le apparecchiature radio in servizio o in uso, se lasciate in giudiziale custodia al soggetto ispezionato, sono disalimentate e suggellate.

6. Il personale incaricato preleva il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche, nonché sequestra le apparecchiature ai sensi dell’articolo 46, comma 10, del decreto presso:
a) il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito in Italia;
b) l’importatore o comunque presso la persona responsabile dell’immissione dell’apparecchiatura radio sul mercato;
c) i distributori;
d) gli utilizzatori.

7. Gli organi di Polizia che, nell’ambito delle proprie competenze effettuino prelievi o sequestri di apparecchiature radio di cui al decreto, consegnano le suddette apparecchiature al competente Ispettorato territoriale.

8. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l’importatore, possono decidere il ritiro dell’apparecchiatura dal mercato per evitare le verifiche di laboratorio e l’eventuale accollo delle relative spese.

9. Il responsabile della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l’originale del verbale all’Ispettorato territoriale di appartenenza per i successivi adempimenti. In ogni caso, il responsabile dell’Ispettorato territoriale, entro quindici giorni dalla verifica, invia al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, per via telematica copia del verbale redatto dal responsabile di ciascuna visita ispettiva, ivi inclusa tutta la documentazione acquisita ed eventuali provvedimenti di competenza già adottati.

10. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di Polizia, il documento è trasmesso sollecitamente all’Ispettorato territoriale competente per il seguito di competenza.

11. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico emette i provvedimenti di richiamo o di ritiro dell’apparecchiatura radio di cui all’articolo 46, comma 11, del decreto dopo aver sentito, se del caso, la Commissione consultiva.

12. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento in materia di controlli si applicano le disposizioni degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato in premessa.

13. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento e dalla specifica normativa di settore in materia di sanzioni si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. 
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segue in allegato

 

Collegati

Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128

Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)

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Decreto Legislativo 22 giugno 2016 , n. 128. Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.
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Art. 39.
Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio

1. Il Ministero è l’autorità di sorveglianza del mercato ed effettua tale attività anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all’articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modifi cazioni, irrogano le sanzioni di cui all’articolo 46.

2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Ai fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
...
GU  n. 163 del 14.6.2017

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