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RAPEX Report 42 del 21/10/2016 N.26 A12/1329/16 Cipro

ID 3145 | | Visite: 4200 | RAPEX 2016

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 42 del 21/10/2016 N.26 A12/1329/16 Cipro

Approfondimento tecnico: Fischietto giocattolo

Il prodotto, di marca Play Go, Mod. CM 14-0360 / 4145, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Il livello di pressione acustica è troppo alto e può portare alla perdita dell’udito.

In accordo al punto 4.20.1 della norma tecnica EN 71-1, i fischietti devono essere classificati, in riferimento all’emissione sonora, come appartenenti alla categoria di esposizione 3.

La norma stabilisce che il livello di pressione sonora di emissione ponderata A (LpA), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, per i giocattoli a vento, deve essere:

- inferiore a 85 dB per giocattoli di categoria 2;

- inferiore a 90 dB per giocattoli di categoria 3.

Inoltre, il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderata C (LpCpeak), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, non deve superare i 110 dB.

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE 1

- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo superiori ai 30 s dopo ogni avvio della funzione sonora;

- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente superiori ai 30 s;

- giocattoli che usano cuffie o auricolari;

- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per più di 1/3 del tempo di gioco.

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE 2

- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s, dopo ogni avvio della funzione sonora;

- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s;

- sonagli e giocattoli da premere;

- giocattoli a fiato che sono imitazione di strumenti musicali;

- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/3 del tempo di gioco, ma per più di 1/10.

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE 3

- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 5 s dopo ogni avvio della funzione sonora;

- giocattoli che per produrre il suono richiedono un notevole sforzo fisico;

- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 5 s;

- giocattoli a fiato, come i fischietti;

- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/10 del tempo di gioco.

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RAPEX European Commission

Nuovi Regolamenti Dispositivi Medici: entro l'anno la pubblicazione

ID 3136 | | Visite: 6185 | Direttiva MD

Nuovi Regolamenti Dispositivi Medici e Dispositivi Medici diagnostici in vitro

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Notizia aggiornata: 05 Maggio 2017

In GU i nuovi Regolamenti:

Regolamento (UE) 2017/745 (Nuovo Regolamento Dispositivi Medici)

Regolamento (UE) 2017/746 (Nuovo Regolamento Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro)

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Update 21 Aprile 2017

Disponibili le Versioni Rev. 3, entro l'anno la pubblicazione in GUUE.

Il 15 giugno 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio ha approvato l'accordo sui nuovi regolamenti relativi ai dispositivi medici raggiunto con il Parlamento europeo il 25 maggio. La Commissione ha affermato di poter sostenere anch'essa l'accordo raggiunto dai due colegislatori.

In caso di conferma dell'accordo da parte della commissione ENVI del Parlamento, il Consiglio lo approverà a livello ministeriale.

Una volta che i progetti di regolamento saranno stati tradotti in tutte le lingue ufficiali.

Dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti i due progetti di regolamento saranno adottati dal Consiglio e dal Parlamento, probabilmente verso la fine dell'anno.

Le nuove norme si applicheranno tre anni dopo la pubblicazione per i dispositivi medici e cinque anni dopo la pubblicazione per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

"Le nuove norme dell'UE hanno un duplice obiettivo: garantire che i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro siano sicuri, consentendo nel contempo ai pazienti di beneficiare tempestivamente di soluzioni innovative in materia di assistenza sanitaria. Contribuiscono inoltre alla promozione della crescita e alla creazione di posti di lavoro nell'UE in quanto offrono ai produttori il corretto quadro giuridico per produrre i dispositivi richiesti dai pazienti", ha dichiarato Edith Schippers, ministro della sanità dei Paesi Bassi e presidente del Consiglio.

I dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro comprendono una vasta gamma di prodotti, dai cerotti alle protesi dell'anca, dai test di gravidanza ai test HIV.

I nuovi regolamenti dell'UE:

- rafforzano le norme relative all'immissione dei dispositivi sul mercato e rendono più rigorosa la sorveglianza dei prodotti una volta commercializzati; ciò contribuirà a garantire la sicurezza dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro

- stabiliscono disposizioni esplicite concernenti le responsabilità dei fabbricanti per il follow-up della qualità, delle prestazioni e della sicurezza dei dispositivi immessi sul mercato; ciòconsentirà ai fabbricanti di agire rapidamente qualora sorgano preoccupazioni e li aiuterà a migliorare costantemente i loro dispositivi in base a dati effettivi

- migliorano la tracciabilità dei dispositivi medici lungo tutta la catena di fornitura fino all'utente finale o al paziente grazie al numero di identificazione unico; ciò consentirà di adottare misure rapide ed efficaci in caso di problemi di sicurezza

- istituiscono una banca dati centrale per fornire ai pazienti, ai professionisti del settore sanitario e al pubblico ampie informazioni sui prodotti disponibili nell'UE così che possanocompiere scelte più consapevoli

Fonte UE

http://www.consilium.europa.eu/it/policies/new-rules-medical-in-vitro-diagnostic-devices/

Direttiva 75/324/CEE

ID 3132 | | Visite: 9713 | Direttiva ADD

Direttiva 75 324 CEE Aerosol

Direttiva 75/324/CEE ADD (Aerosol) / Consolidato 2018

Direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol 75/324/CEE

(GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40)

In allegato Testo consolidato 2018 con le modifiche apportate da:

M1 Direttiva 94/1/CE della Commissione del 6 gennaio 1994 L 23 28 28.1.1994
M2 Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 L 122 36 16.5.2003
M3 Direttiva 2008/47/CE della Commissione dell'8 aprile 2008 L 96 15 9.4.2008
M4 Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 L 87 109 31.3.2009
M5 Direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19 marzo 2013 L 77 20 20.3.2013
M6 Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione del 21 novembre 2016 L 314 11 22.11.2016

[box-note]Direttiva recepita IT con il D.P.R. 21 luglio 1982 n. 741[/box-note]

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The Aerosol Dispensers Directive (ADD) (Council Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers)​ is one of the oldest EU regulations related to product safety. The directive has two objectives which are fulfilled by technical harmonisation at the European level:

- Guaranteeing those products within the scope of the directive will be safe for consumers and other users in respect of hazards related to pressure and where appropriate, flammability and inhalation.

- Securing the free movement of aerosol dispensers throughout the EU. As such, Member States must allow the marketing on their territory of aerosol dispensers that comply with the directive.

The directive defines aerosol dispensers as: “any non-reusable container made of metal, glass or plastic and containing a gas compressed, liquefied or dissolved under pressure, with or without a liquid, paste or powder, and fitted with a release device allowing the contents to be ejected as solid or liquid particles in suspension in a gas, as a foam, paste or powder or in a liquid state".

An aerosol dispenser is composed of a container, an actuator (button), a valve, a propellant and the actual active product. The container is made from metal, plastic or glass and holds the propellant and the product. Within the container, the propellant exerts pressure on the product. When the actuator is pressed by the user, the pressure will force the product out of the container.

The Aerosol Dispensers Directive includes specific requirements related to flammability and pressure hazard as well as a general obligation to analyse all hazards which could apply to a particular aerosol product. Based on such an analysis, the aerosol dispenser is designed, constructed and tested accordingly and meets the appropriate safety requirements concerning its use.

Although there has not been a full revision since its adoption in 1975, the ADD has been modified three times for adaptations to technical progress. These modifications were of technical nature to accommodate changes in technology (e.g. safely increasing the pressure in the containers resulting in better performance of the products) or to ensure coherence with other legislation (e.g. those related to the labelling requirements derived from the CLP Regulation).

Europe is a world leader in the sector of aerosol dispensers which concerns mainly consumer products (large volumes of products in various sectors: cosmetic, healthcare, food, etc.) although there are also a substantial number of products for professional use on the market (e.g. construction products, paints, lubricants, etc.).

Collegati
[box-note]Evaluation of the Aerosol Dispensers Directive | 2018
D.P.R. 21 luglio 1982 n. 741[/box-note]

Decreto 8 giugno 2016

ID 3127 | | Visite: 5912 | Direttiva MD

Decreto 8 giugno 2016

Modifiche e aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND).

Alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND), approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, recante «Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)», sono apportate le modifiche e gli aggiornamenti elencati negli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi rispettivamente ai codici della Classificazione eliminati, ai codici aggiunti e ai codici le cui descrizioni sono modificate.

Il testo coordinato della CND, come risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto, è pubblicato sul sito web del Ministero della salute (www.salute.gov.it), nell’area tematica «Dispositivi Medici».

GU n. 242 del 15 Ottobre 2016

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=dispositivi-medici

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=39&area=dispositivi-medici&menu=vuoto

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA

http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=1

RAPEX Report 41 del 14/10/2016 N.25 A12/1289/16 Regno Unito

ID 3118 | | Visite: 3741 | RAPEX 2016

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 41 del 14/10/2016 N.25 A12/1289/16 Regno Unito

Approfondimento tecnico: Thermos

Il prodotto, di marca Thermate, Mod. 0-57024, è stato sottoposto alla procedura di richiamo dai consumatori, perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il thermos contiene fibre di amianto che, se si rompesse, potrebbero venire inalate. Le fibre di amianto sono cancerogene.

Allegato XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006

Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

Punto 6. Fibra di amianto

1. La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

Tuttavia, se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1 luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.

Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell'aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.

2. L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.

Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1 giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.

3. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell’immissione sul mercato che gli articoli recano un’etichetta conforme all’appendice 7 del presente allegato.

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Valutazione dei Rischi Argano Sollevamento

ID 502 | | Visite: 18079 | Documenti Riservati Marcatura CE


Valutazione dei Rischi Argano Sollevamento su norma tipo C

Norma verticale tipo C - EN 14492-1

Direttiva macchine 2006/42/CE
Modello esempio Valutazione dei Rischi

Argano di sollevamento

Valutazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute RESS p. 1,4

EN 14492-1 Apparecchi di sollevamento - Argani/paranchi motorizzati - P. 1

La EN 14492-1 è una norma di tipo C secondo la UNI EN ISO 12100-1 e fornisce un mezzo per soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva Macchine.

La norma si applica alla progettazione, alle informazioni per l utilizzo, alla manutenzione, alla prova di argani motorizzati il cui motore primo è un motore elettrico, idraulico, pneumatico o a combustione interna.

Modello esempio CEM4 - 2010 - pag. 95

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Allegato riservato Valutazione Rischi RESS All.I.zip
Direttiva Macchine
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Relazione Commissione Applicazione Regolamento CPR

ID 3114 | | Visite: 4918 | Regolamento CPR

Relazione Regolamento CPR (UE) 305/2011

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Il regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) ha sostituito la precedente direttiva sui prodotti da costruzione (CPD) fissando condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione nell'UE. Il CPR si applica pienamente da luglio 2013.

La presente relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, imposta dall'articolo 67, paragrafo 2, del CPR, presenta lo stato di attuazione del CPR e include le esperienze acquisite, il grado di realizzazione degli obiettivi del regolamento e gli aspetti da migliorare. Le prove fattuali alla base di questa relazione sono tratte dalle relazioni trasmesse dagli Stati membri e dalle parti interessate alla Commissione e dai regolari riscontri espressi dagli Stati membri e dalle principali parti interessate in primo luogo attraverso il gruppo consultivo, il comitato permanente per le costruzioni e il gruppo di cooperazione amministrativa per la sorveglianza del mercato (AdCo-CPR), nonché da uno studio esterno intitolato "Analysis of implementation of the Construction Products Regulation" (Analisi dell'attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione), completato nel luglio 2015.

La relazione non affronta tematiche già contemplate in studi specifici, in relazioni della Commissione e in relazioni che saranno presentate nel corso dell'anno, tra cui la relazione del 2014 sulle sostanze pericolose, la relazione sui poteri delegati adottata nel 2015 e la prossima relazione sul finanziamento dell'organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) attesa per il 1° gennaio 2017. Analogamente, la coerenza della normativa dell'UE applicabile al settore delle costruzioni, compreso il CPR, e i relativi costi e benefici per il settore sono soggetti a un vaglio di adeguatezza per il settore previsto per il 2017.

Quanto all'impatto economico del CPR, è stato avviato uno studio i cui risultati sono attesi per l'estate 2016.


Bruxelles, 7.7.2016 COM(2016) 445 final
UE Commissione

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

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Allegato riservato Relazione CPR 2016.pdf
Commissione 07.7.2016
369 kB 45

EN 1090-1: lo scopo e l'integrazione con altre norme/direttive di Prodotto

ID 1115 | | Visite: 17024 | Documenti Riservati Marcatura CE


EN 1090-1: Casi applicativi, border line ed integrazione con altre Direttive di Prodotto

Un prodotto (insieme) soggetto a EN 1090-1 può rientrare nel campo di applicazione o integrato in altre Direttive/Regolamenti (o viceversa).

La norma EN 1090-1 è armonizzata per il Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/21011: un prodotto per il quale sia applicabile la EN 1090-1 può essere soggetto ad altre Direttive e Regolamenti che prevedono la marcatura CE per taluni requisiti in forma esplicita diretta o borderline (o viceversa).

E’ quindi possibile che la marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per i componenti strutturali EN 1090-1 in accordo con il Regolamento CPR 305/2011 debba essere integrata con la Dichiarazione CE/UE di Conformità di Direttive/Regolamenti di Prodotto.

Questo può già avvenire ad esempio per i cancelli elettrici (CPR + Direttiva macchine), la valutazione dovrà comunque essere fatta di caso in caso.

Allegato Documento CEN/TC 135, in risposta alla richiesta della Commissione Europea, DG Enterprise and Industry, sullo scopo della EN 1090-1.

Elenco Prodotti coperti dalla EN 1090-1 (si/no) e possibilità di integrazione del Prodotto macchina/insieme, con i requisiti/norme della Direttiva macchine 2006/42/CE es:

Prodotti

Regolamento CPR 305/2011 (EN 1090-1)

Machinery Directive 2006/42/CE
28. Machinery supports, if integral part of the load bearing structure of the construction works
28. Supporti per macchine, se parti integranti della struttura
portante dell'opera di costruzione

SI

Possibile
39. Silos
39. Silos

SI

Possibile
11. Doors
11. Porte
NO Possibile
20. Gates
20. Cancelli
NO Possibile
61. Steel and aluminium components covered by the Machinery Directive
61. Componenti in acciaio e alluminio contemplati dalla Direttiva Macchine
NO SI
65. Stairs as part of machinery according to EN ISO 14122-3
65.
Scale come parte delle macchine secondo EN ISO 14122-3
NO SI
66. Structural components for cranes
66. Componenti strutturali per gru
NO SI


In allegato il Documento ufficiale di applicabilità della EN 1090-1 a taluni prodotti del TC 135.

Il documento è compreso nella Versione 1.3 del Prodotto EN 1090 Modello FPC

I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
Comunicazioni dirette previste al riguardo.

CEN/TC 135
Execution of steel structures and aluminium structures

Vedi la nostra policy

Technical Report IEC/TR 62061-1 Guidance application ISO 13849-1 and IEC 62061

ID 830 | | Visite: 13234 | Documenti Riservati Marcatura CE


IEC/TR 62061-1 Technical Report

IEC/TR 62061-1 TECHNICAL REPORT
Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery

These standards classify safety-related control systems that implement safety functions into levels that are defined in terms of their probability of dangerous failure per hour. ISO 13849-1 has five Performance Levels (PLs), a, b, c, d and e, while IEC 62061 has three safety integrity levels (SILs), 1, 2 and 3.


Edition 1.0 2010-07
Licenza: Certifico S.r.l.
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

https://webstore.iec.ch/publication/6424

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Allegato riservato Estratto IEC-TR_62061-1_ED_1.0.pdf
IEC Ed. 1.0
63 kB 124

ISO/TR 14121-2:2012 Risk assessment Hybrid Tool - Testo requisiti

ID 1480 | | Visite: 22535 | Documenti Riservati Marcatura CE



ISO/TR 12412-2:2012 Hybrid Tool

Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods

This second edition ISO 2012 which cancels and replaces the first edition (ISO / TR 14121-2:2007 ) has been significantly restructured and revised , in particular:

1 . The examples previously listed in Annex A , and a description of the risk assessment quantified, were suppressed ;

2 . The explanations of the methods or tools, taken from Annex A, are now presented in 5.3.5 and 5.4.4.1 hazard identification to risk assessment ;

3 . The terminology and criteria have been revised as a result, the information is provided in a more clear and comprehensive and in line with the ISO 12100 .

In particular , with regard to the method Hybrid Estimation of Risks ( Ref A7 Ed 2007), which is no longer provided in the Appendices, but in the rules of section 6.5 , has been corrected in the description of the frequency , the value 6 with the value 5, since this value previously created inconsistencies and in some cases not tabulated values ​​in the calculation of Estimated Risk .

See period :
"5 interval less than or equal to an hour - this value is not to be decreased At at any time"

The New Technical Report , prepared by Technical Committee ISO / TC 199, Safety of machinery in Store site at ISO:

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57180

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-iso-tr-14121-2-2013.html

ISO/TR 14121-2:2012
Safety of machinery 
Risk assessment 
Part 2: Practical guidance and examples of methods

Download File CEM

Tutti i file CEM

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Allegato riservato ISO TR 14121-2_2010.pdf
Testo Requisiti
71 kB 123
Allegato riservato ISO TR 14121-2_2012_Hibrid_Tool.pdf
Metodo Ibrido
50 kB 109

Dichiarazione di Prestazione DoP - Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011

ID 477 | | Visite: 226032 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione di Prestazione - DoP | Regolamento (UE) 305/2011 | CPR

ID 477 | Update Agosto 2017

Aggiornato Modello 2017 con:

- campo per indicazione sito disponibilità copia online - Regolamento Delegato (UE) 157/2014
- istruzioni compilazione - Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011, ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) e fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il CPR fornisce ulteriori chiarimenti di concetti e applicazione della marcatura CE; introduce procedure semplificate che ridurranno i costi sostenuti dalle imprese, in particolare quelli per le piccole e medie imprese (PMI).

La dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR).

La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del suo prodotto che vuole offrire al mercato.

Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o una valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) e può essere immettere il prodotto sul mercato.

Il fabbricante, rilasciando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Sulla base delle informazioni contenute nel DoP, gli utenti si assumeranno la piena responsabilità di tale decisione.

La DoP costituisce quindi l'elemento chiave per il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione, fornendo con la necessaria trasparenza e stabilendo un chiaro sistema di ripartizione delle responsabilità tra i soggetti.

Articolo 5 
Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:

a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;

b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure

c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

La DoP può anche essere resa disponibile online: Vedi DoP - Regolamento CPR 305/2011

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Matrice Revisioni

Revisione Anno Oggetto Autore
3.0 2017 Modifica P. 9 - Istruzioni Certifico Srl  
2.0 2015 Reg. (UE) 574/2014 Certifico Srl  
1.0 2015 --- Certifico Srl 

Collegati
[box-note]Modifica alla Dichiarazione di Prestazione DoP Regolamento CPR: Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014
DoP - Regolamento CPR 305/2011
Vedi il Prodotto Certifico per il CPR[/box-note]

Dichiarazione di Incorporazione: la corretta compilazione

ID 309 | | Visite: 35465 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione di Incorporazione La corretta compilazione

Direttiva macchine 2006/42/CE: Dichiarazione di Incorporazione

ID 309 | Rev. 1.0 del 20.01.2020 

La corretta compilazione

Un documento di approfondimento, punto per punto, sulla corretta compilazione della Dichiarazione di Incorporazione di Quasi-macchine di cui all'Allegato IIb della Direttiva macchine 2006/42/CE, estratto dalla Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010/2019.

[box-warning]Update Rev. 1.0 2020

Nella Rev. 1.0 2020 precisazioni su altri Regolamenti o Direttive dell’UE da riportare in D.I.

Da Guida alla Direttiva macchine 2006/42/CE 2010 par. 385

"Laddove la quasi-macchina (o parti di essa) sia soggetta ad altre normative del’UE oltre alla direttiva macchine, deve essere dichiarata anche la conformità agli altri regolamenti o direttive dell’UE. Se tali direttive o regolamenti prevedono una dichiarazione CE di conformità, deve essere stilata per la quasi-macchina una dichiarazione CE di conformità a norma di tali testi di legge. Queste dichiarazioni di conformità devono essere incluse nel fascicolo tecnico della macchina finale". [/box-warning]

Fabbricante
Mandatario
Persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente
Descrizione ed identificazione quasi-macchina
Produzione di serie
Dichiarazione esplicita requisiti essenziali applicati e rispettati
Regolamenti o Direttive dell’UE
Impegno alla trasmissione delle informazioni pertinenti le quasi-macchine
Luogo e data
Identità persona che redige e firma
Custodia

Fonti
Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010 ITA
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 2020 Aggiunta nota relativa a eventuali
parti soggette a Direttive CE nella D.I.
Certifico Srl
0.0 2013 --- Certifico Srl

[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010 ITA
Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC - Update May 2017[/box-note]

Direttiva Macchine - Dichiarazione di Incorporazione

ID 348 | | Visite: 17060 | Documenti Riservati Direttiva macchine


Direttiva Macchine - Dichiarazione di Incorporazione

Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb

[Elaborazione Software Certifico macchine 4]

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Certifico
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Guida alla nuova Direttiva RE 2014/53/UE - Draft

ID 3060 | | Visite: 9111 | Guide Nuovo Approccio


Guida alla nuova Direttiva RE 2014/53/UE - Draft

Questa guida è destinata a servire come manuale per tutte le parti direttamente o indirettamente interessate dalla direttiva 2014/53/UE (nuova Direttiva RE ex R&TTE).

La guida intende contribuire alla interpretazione della direttiva, ma non può prenderne il suo posto; essa spiega e chiarisce alcune delle questioni molto importanti relative alla applicazione della direttiva.

La guida si prefigge quindi di diffondere spiegazioni e chiarimenti tra gli Stati membri e alle altre parti interessate.

La guida si basa sulla direttiva RE e sul "Nuovo Quadro Normativo" descritto nella "Guida Blu 2014".

Il testo di questa guida è a disposizione del pubblico, ma non è vincolante, nel senso di un atto giuridico adottato dall'UE, in caso di contrasto tra le disposizioni della direttiva RE e questa guida, le disposizioni della direttiva RE prevalgono.

Infine, si richiama l'attenzione che tutti i riferimenti alla marcatura CE e alla dichiarazione di conformità UE riguardano unicamente la direttiva RE e affinchè un apparecchio radio possa essere immesso sul mercato unico dell'UE deve essere garantita solo se tutta la normativa applicabile viene rispettata, si deve far riferimento quindi, se necessario, ad altre direttive.

Questa guida sarà riesaminata periodicamente per essere aggiornata.

EU 2015 
Draft

Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/CE (Direttiva RED)

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EU 2015
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Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM - Note

ID 3049 | | Visite: 9929 | Direttiva NRMM

Regolamento 2016/1628 Non-Road Mobile Machinery - NRMM

Scheda e Note sul nuovo Regolamento che definisce i limiti di emissione per i motori di macchine mobili non stradali.

Il regolamento 2016/1628 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (NRMM) definisce i limiti di emissione per i motori di macchine mobili non stradali per le diverse gamme di potenza e applicazioni.

Modifica il Reg. (UE) n. 1024/2012 e il Reg. (UE) n. 167/2013;

Abroga dal 1 gennaio 2017 la direttiva 97/68/CE.

Disposizioni transitorie :

Fatti salvi i capi II e III, il presente regolamento non invalida, prima delle date di immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, alcuna omologazione UE o deroga.

Le autorità di omologazione possono, conformemente alla pertinente legislazione applicabile in data 5 ottobre 2016, continuare a rilasciare omologazioni UE fino alle date obbligatorie per l'omologazione UE di motori di cui all'allegato III e continuare a concedere deroghe conformemente a tale legislazione fino alle date obbligatorie per l'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III. Gli Stati membri possono, conformemente alla pertinente legislazione applicabile in data 5 ottobre 2016, continuare ad autorizzare l'immissione sul mercato di motori fino alle date obbligatorie per l'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III (calendario di applicazione omologazioni UE e immissione sul mercato).

Regolamento NRMM e direttiva macchine 42/2006

La direttiva 2006/42/CE determina i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione per migliorare il livello di sicurezza delle macchine immesse sul mercato. Tale direttiva però non stabilisce le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori destinati a macchine mobili non stradali. È pertanto opportuno applicare tale regolamento al fine di stabilire alcuni obblighi specifici per i costruttori di macchine mobili non stradali per garantire che l'installazione di motori su tali macchine sia effettuata in modo da non incidere negativamente sulle prestazioni del motore per quanto concerne le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante. Sono altresì necessari taluni obblighi per quanto concerne gli aspetti relativi ai limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante di motori destinati a macchine mobili non stradali così da garantire l'efficacia dei limiti di emissione per motori stabiliti nel presente regolamento.

Regolamento NRMM e Regolamento (UE) n. 167/2013

I valori limite specifici, i metodi di prova e le prescrizioni relativi alle emissioni inquinanti stabiliti nel presente regolamento dovrebbero applicarsi anche ai motori per i trattori agricoli e forestali di cui al regolamento (UE) n. 167/2013. Dato l'effetto combinato della proroga della fase IV per i trattori agricoli delle categorie T2, T4.1 e C2 e delle date di applicazione della fase V, la fase IV, relativamente all'intervallo di potenza tra 56 e 130 kW, avrebbe una durata molto breve. Onde evitare inefficienze e un onere superfluo, la data dell'omologazione UE obbligatoria della fase IV dovrebbe essere rinviata di un anno e l'entità della flessibilità dovrebbe essere aumentata di conseguenza. Inoltre, le disposizioni transitorie definite nel presente regolamento relativamente ai requisiti di applicazione della fase V dovrebbero applicarsi anche ai motori della fase IIIB. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione.

Regolamento NRMM e direttiva 2014/34/UE

Gli Stati membri rilasciano l'omologazione UE e autorizzano l'immissione sul mercato di motori che soddisfano i valori limite di emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante per i motori per uso speciale stabiliti nell'allegato VI, a condizione che i motori siano destinati a essere installati su una macchina mobile non stradale da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva, quale definita nell'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ambito di applicazione del regolamento NRMM

Si applica a tutti i motori, che sono installati o destinati a essere installati su macchine mobili non stradali e, per quanto concerne i limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante provenienti da tali motori, a dette macchine mobili non stradali, che rientrano nelle seguenti categorie:

1) «categoria NRE»:

a) motori per macchine mobili non stradali destinate e idonee a spostarsi o a essere spostate, su strada o altrimenti, non esclusi a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e non inclusi in nessun'altra categoria di cui ai punti da 2 a 10, del presente paragrafo,

b) motori con una potenza di riferimento inferiore a 560 kW utilizzati al posto di quelli rispondenti alla fase V delle categorie IWP, IWA, RLL o RLR;

2) «categoria NRG»: motori con una potenza di riferimento superiore a 560 kW, destinati esclusivamente a essere utilizzati in gruppi elettrogeni; i motori per gruppi elettrogeni diversi da quelli che presentano tali caratteristiche sono inclusi nelle categorie NRE o NRS a seconda delle relative caratteristiche;

3) «categoria NRSh»: motori portatili ad accensione comandata con una potenza di riferimento inferiore a 19 kW, destinati esclusivamente a essere utilizzati in macchine portatili;

4) «categoria NRS»: motori ad accensione comandata con una potenza di riferimento inferiore a 56 kW e non inclusi nella categoria NRSh;

5) «categoria IWP»:

a) motori destinati esclusivamente a essere utilizzati su navi per la navigazione interna, per la loro propulsione diretta o indiretta, o destinati alla loro propulsione diretta o indiretta, con una potenza di riferimento pari o superiore a 19 kW;

b) motori utilizzati al posto dei motori della categoria IWA purché rispettino l'articolo 24, paragrafo 8;

6) «categoria IWA»: motori ausiliari da utilizzare esclusivamente su navi della navigazione interna e con una potenza di riferimento pari o superiore a 19 kW;

7) «categoria RLL»: motori da utilizzare esclusivamente nelle locomotive, per la loro propulsione o destinati alla loro propulsione;

8) «categoria RLR»:

a) motori da utilizzare esclusivamente nelle automotrici, per la loro propulsione o destinati alla loro propulsione;

b) motori utilizzati al posto dei motori della fase V della categoria RLL;

9) «categoria SMB»: motori ad accensione comandata destinati esclusivamente a essere utilizzati in motoslitte; i motori per motoslitte diversi dai motori ad accensione comandata sono inclusi nella categoria NRE;

10) «categoria ATS»: motori ad accensione comandata destinati esclusivamente a essere utilizzati in ATV e SbS; i motori per ATV e SbS diversi dai motori ad accensione comandata sono inclusi nella categoria NRE.  

segue in allegato

Elaborato Certifico Srl - IT

Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM

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Allegato riservato RegolamentoUE 2016 1628 NRMM Note.pdf
Certifico Srl - 2016 Note
334 kB 28

Valutazione dei rischi Direttiva macchine: Esempio

ID 331 | | Visite: 26389 | Documenti Riservati Direttiva macchine



Valutazione dei rischi Direttiva macchine 2006/42/CE
Braga di sollevamento

Un documento completo di Valutazione dei Rischi di un accessorio di sollevamento, in riferimento ai RESS punti 1 e 4 dell'All. I della Direttiva Macchine.

Direttiva Macchine 2006/42/CE - All. I RESS p.1 e 4:

All. I p.1: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
All. I p.4: REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO

UNI EN ISO 12100:2010
ISO/TR 14141-2

Accessori di sollevamento: Braga di sollevamento
Autorizzazione RAMAL S.r.l. - PG

Pag.:  93
Formato: pdf
Elaborazione CEM4

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Allegato riservato Valutazione dei rischi-Braga di sollevamento-RAMAL.pdf
Certifico
3434 kB 396

Racking & shelving systems and the european machinery directive

ID 3044 | | Visite: 6024 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Racking & shelving systems and the european machinery directive

Typical racking & shelving situations

a. Hand loaded static racking and shelving operated by a freely traveling truck is not a machine according to the Directive. 

b. Static racking served by a narrow aisle truck that is not connected to the racking is not a machine according to the Directive. 

c. Racking in which the unit loads are moved by gravity and which is served by hand or by a freely travelling truck is not a machine according to the Directive. 

d. Mobile racking and shelving that is not power driven and that is hand loaded or served by a freely traveling truck is not a machine according to the Directive. 

e. Static drive-in shuttle-operated racking is part of a machine.

f. Static racking and shelving that is served by a stacker crane which is laterally (and sometimes also vertically) supported by the racking or shelving is part of a machine. g. Power driven mobile racking and shelving is a machine according to the Directive.

FEM 2011

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FEM 2011
372 kB 26

Regolamento (UE) n. 167/2013

ID 3042 | | Visite: 26022 | Regolamento Emissioni

Regolamento 167 2013

Regolamento (UE) n. 167/2013 "Mother Regulation"

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

GUUE L 60/1 del 02.03.2013

Entrata in vigore: 22.03.2013

[box-warning]News e allegati aggiornati al 16.11.2020[/box-warning]

________

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni amministrative e tecniche per l’omologazione di tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Il presente regolamento non si applica all’omologazione individuale di veicoli. Tuttavia, gli Stati membri che rilasciano tali omologazioni individuali accettano tutte le omologazioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate in virtù del presente regolamento anziché delle disposizioni nazionali in materia.

2. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che sono soggetti ad omologazione conformemente al presente regolamento. Il presente regolamento stabilisce altresì le prescrizioni per la vigilanza del mercato di parti ed equipaggiamenti di tali veicoli.

3. Il presente regolamento fa salva l’applicazione della legislazione in materia di sicurezza stradale.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai veicoli agricoli e forestali di cui all’articolo 4 progettati e costruiti in una o più fasi e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti nonché a parti ed equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli.

Il presente regolamento si applica specificamente ai veicoli seguenti:
a) trattori (categorie T e C);
b) rimorchi (categoria R); e
c) attrezzature intercambiabili trainate (categoria S).

2. Il presente regolamento non si applica a macchine intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale.
3. Per i veicoli seguenti, il costruttore può scegliere se richiedere l’omologazione ai sensi del presente regolamento o uniformarsi alle pertinenti prescrizioni nazionali:
a) rimorchi (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria S);
b) trattori a cingoli (categoria C);
c) trattori a ruote per uso speciale (categorie T4.1 e T4.2).

[...]

Articolo 4 Categorie dei veicoli

Ai fini del presente regolamento:
1) la «categoria T» comprende tutti i trattori a ruote; ogni categoria di trattori a ruote descritta ai punti da 2 a 8 è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto:
a) «a» per trattori a ruote con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h,
b) «b» per trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;
2) la «categoria T1» comprende trattori a ruote aventi carreggiata minima dell’asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm;
3) la «categoria T2» comprende trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1 150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm; nel caso in cui l’altezza del centro di gravità del trattore (misurata rispetto al terreno) divisa per la carreggiata minima media per ogni asse superi 0,90, la velocità di progetto massima è limitata a 30 km/h;
4) la «categoria T3» comprende trattori a ruote aventi massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600 kg;
5) la «categoria T4» comprende trattori a ruote per uso speciale;
6) la «categoria T4.1» (trattori molto alti rispetto al suolo) comprende trattori progettati per attività in coltivazioni alte e a filari, come le viti. Sono caratterizzati da un telaio o parte di esso sopraelevato che ne permette la circolazione parallelamente ai filari, con le ruote a destra e a sinistra di uno o più filari. Sono progettati per portare o azionare utensili che possono essere fissati anteriormente, tra gli assi, posteriormente o su una piattaforma. Quando il trattore è in azione, l’altezza libera dal suolo misurata verticalmente rispetto ai filari supera i 1 000 mm. Se il quoziente tra l’altezza del centro di gravità del trattore, misurata rispetto al suolo usando gli pneumatici in dotazione normale, e la media delle carreggiate minime di tutti gli assi supera 0,90, la velocità massima di progetto non può superare i 30 km/h;
7) la «categoria T4.2» (trattori extra larghi) comprende trattori caratterizzati da grandi dimensioni e destinati principalmente ad attività in grandi aree di terreno coltivato;
8) la «categoria T4.3» (trattori bassi rispetto al suolo) comprende trattori a quattro ruote motrici la cui attrezzatura intercambiabile è destinata all’uso agricolo o forestale, caratterizzati da un telaio di sostegno, munito di una o più prese di forza, aventi una massa tecnicamente ammissibile non superiore a 10 tonnellate, per i quali il rapporto tra tale massa e la massa massima a vuoto in ordine di marcia è inferiore a 2,5 e il cui centro di gravità, misurato rispetto al terreno con gli pneumatici di normale dotazione, si trova a un’altezza inferiore a 850 mm;
9) la «categoria C» comprende trattori a cingoli che si spostano su cingoli o su una combinazione di ruote e cingoli, le cui sottocategorie sono definite per analogia con la categoria T;
10) la «categoria R» comprende i rimorchi; ogni categoria di rimorchi descritta ai punti da 11 a 14 è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto:
a) «a» per rimorchi con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h,
b) «b» per rimorchi con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;
11) la «categoria R1» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 1 500 kg;
12) la «categoria R2» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1 500 kg ma non supera i 3 500 kg;
13) la «categoria R3» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg ma non supera i 21 000 kg;
14) la «categoria R4» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 21 000 kg;
15) la «categoria S» comprende le attrezzature intercambiabili trainate.
Ogni categoria di attrezzature intercambiabili trainate è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto:
a) «a» per le attrezzature intercambiabili trainate con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h;
b) «b» per le attrezzature intercambiabili trainate con velocità massima di progetto superiori a 40 km/h;
16) la «categoria S1» comprende un’attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 3 500 kg;
17) la «categoria S2» comprende un’attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 3 500 kg.

....

Articolo 76 Abrogazione

1. Fatto salvo l’articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento, la direttiva 2003/37/CE nonché le direttive 74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE e 2009/144/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2016.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti, per quanto riguarda la direttiva 2003/37/CE, secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 77 Modifica della direttiva 2006/42/CE

All’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2006/42/CE, il primo trattino è sostituito dal seguente: «— trattori agricoli e forestali, escluse le macchine installate su tali veicoli,».

Articolo 78 Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Dal 22 marzo 2013, le autorità nazionali non rifiutano l’omologazione UE o l’omologazione nazionale per un nuovo tipo di veicolo né vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di un nuovo veicolo qualora il veicolo in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un costruttore lo richiede.
________

...

Modificato da:

Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione del 19 settembre 2014 (GU L 364 1 18.12.2014)
- Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 252 53 16.9.2016)
Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione del 14 luglio 2016 (GU L 277 1 13.10.2016)
Regolamento delegato (UE) 2018/830 della Commissione del 9 marzo 2018 (GU L 140 15 6.6.2018)
Regolamento (UE) 2019/519 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 (GU L 91 42 29.3.2019)

Correlati:
[box-note]Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504
Regolamento (UE) 2016/1628[/box-note]

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Allegato riservato Regolamento (UE) n. 167 2013 Consolidato 2019.pdf
Testo consolidato 18.04.2019
904 kB 19
Allegato riservato Regolamento (UE) n. 167 2013 Consolidato 2017.pdf
Testo consolidato 01.01.2017
796 kB 681
Allegato riservato Regolamento UE 167 2013.pdf
Omologazione e vigilanza veicoli agricoli e forestali
1350 kB 836

EN 13000 Gru Mobili Check list - Non Conformità di marchi, documenti, caratteristiche

ID 190 | | Visite: 26460 | Documenti Riservati Direttiva macchine

EN 13000 gru mobili

Check list EN 13000 Gru Mobili

Check list Non Conformità di marchi, documenti, caratteristiche

Una breve guida per l'identificazione di Gru mobili non conformi

Marcatura delle macchine, documenti, caratteristiche

Le gru mobili immesse sul mercato UE per la prima volta devono essere conformi alla legislazione UE in materia e devono soddisfare i requisiti di sicurezza e  ambientali. 
Le macchine che non soddisfano questi requisiti non sono conformi e non possono essere immessi sul mercato UE.

La linea guida ha lo scopo di aiutare a distinguere facilmente tra gru mobili conformi e non conformi. 

Essa descrive solo i criteri essenziali che possono essere controllati anche senza una conoscenza approfondita e informazioni tecniche.

La linea guida non intende essere esauriente, ma è stata realizzata per agire come uno strumento di "early warning".

Tuttavia, se uno o più elementi sono fuori linea con i criteri, allora è probabile che si dispone di macchine non conformi. 

Gli incidenti con macchine non conformi è più probabile che accadano con quelle macchine che non rispettano gli standard ambientali richiesti dall'UE. 

Il gruppo di lavoro di FEM sulle gru mobili, è un organismo riconosciuto che rappresenta e promuove i produttori di gru mobile europei e delle industrie interessate, e chiede a tutte le autorità competenti e le parti interessate di lavorare insieme per eliminare non conformi gru mobili nell'UE.

FEM
Fédération Européenne de la Manutention 
Product Group Cranes and Lifting Equipment

[panel]UNI EN 13000:2014
Apparecchi di sollevamento - Gru mobili 
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13000:2010+A1 (edizione maggio 2014). 

La norma, di tipo C, si applica alla progettazione, costruzione e installazione dei dispositivi di sicurezza, alle informazioni per l'uso, alla
manutenzione e alle prove delle gru mobili definite dalla UNI ISO 4306-2 ad eccezione delle gru caricatrici in conformità alla UNI EN 12999. Il presente documento non si applica alle gru mobili costruite prima della pubblicazione della presente norma.
Comprende inoltre l'aggiornamento A1 che riporta le principali modifiche seguenti:
- Chiarimento sullo scopo della EN 13000.
- Introduzione del riferimento alla EN 13849 in sostituzione della EN 954.
- Monitoraggio degli stabilizzatori.
- Carichi del vento e condizioni di carico e di fuori servizio.
- Controllo dell'efficienza della EN 13000:2010 (RCL) punto 4.2.6.3.3 - ISO 7752 (il lay-out dei controlli per le gru cingolate è un obiettivo della presente versione).[/panel] 
 
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Allegato riservato Check list EN ISO 13000 FEM.pdf
FEM
2333 kB 316

Guideline Major Inspections of Mobile Elevating Work Platforms

ID 3134 | | Visite: 6207 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Guideline Major Inspections of Mobile Elevating Work Platforms

This document outlines a major inspection scheme to validate structural integrity and functionality of critical components of a mobile elevating work platform (MEWP).

Such a scheme may be undertaken to determine if a machine is within safe design and use criteria beyond the manufacturer’s design life. Design life is defined as the duration determined by the manufacturer for which a structure or a structural component may be used for its intended purpose with recommended maintenance.

MEWPs are designed and constructed to set criteria as defined by national and international standards dependent on which country/continent they are intended to be first put into service. As the benefits and efficiencies of using MEWPs are recognised by more industries and countries throughout the world, the number of machines in service is continually increasing. The growing demand for second-hand machines and the retention of machines in some rental fleets has led to the use of MEWPs beyond the original design life.

It is recognised that there are machines in general use which:

i) Have been in service for 10 years or more, yet may not have reached their design life with regard to design cycling i.e. usage

ii) Have reached their design life prior to 10 years because of excessive cycling and/or severe operating environment

Countries including Australia, Canada and Finland have formally documented a requirement for a “major inspection” in specific circumstances including where a MEWP is to be used beyond its original design life.

FEM/IPAF 2014

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FEM/IPF 2014
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Elenchi dei fabbricanti di dispositivi medici su misura

ID 3130 | | Visite: 9082 | Direttiva MD

Elenchi dei fabbricanti di dispositivi medici su misura

L'elenco è suddiviso per tipologia di fabbricante e mandatario di dispositivi medici su misura e aggiornato ogni quindici giorni circa. L’iscrizione avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Il fabbricante o il mandatario deve aver cura di verificare l’avvenuta iscrizione consultando i link sottostanti. La lettera (F) riportata  indica la qualifica di fabbricante, la lettera (M) la qualifica di mandatario.

L’Ufficio effettua periodici controlli sullo stato di aggiornamento degli elenchi. Qualora, da verifiche effettuate a campione sul registro delle imprese, l’attività risulti cessata, si procederà cancellando la posizione del fabbricante:

- OTTICO (pdf)
- OFTALMICO - PROTESI OCULARI (pdf)
- OFTALMICO - LENTI A CONTATTO (pdf)
- PODOLOGICO (pdf )
- ORTOPEDICO (pdf)
- ALTRO (pdf)

In particolare, nel mese di luglio 2015, per gli elenchi ODONTOTECNICO è stato effettuato il controllo di tutti i dati con il registro delle imprese. A partire dalla pubblicazione del 4 agosto, sono stati cancellati dall’elenco pubblicato i fabbricanti le cui attività sono risultate cessate.

Per eventuali errori rilevati è possibile inviare segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le segnalazioni dovranno riportare come oggetto della e-mail: "Oggetto: segnalazione errore elenco ODONTOTECNICI"

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=15&area=dispositivi-medici&menu=vuoto

http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=192

Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine: EN 12198-1

ID 2270 | | Visite: 19747 | Documenti Riservati Marcatura CE

Cover Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine 2021

Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine

ID 2270 | Rev. 1.0 del 05.09.2021 / Documento completo allegato

La norma EN 12198-1 armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE, se applicata, è Presunzione di Conformità per RESS "1.5.10 Radiazioni", nonché per aspetti di Sicurezza sul lavoro inerenti la Prevenzione e Protezione da Radiazioni emesse da macchine.

I macchinari alimentati da corrente elettrica oppure contenenti sorgenti di radiazioni possono emettere radiazioni o generare campi elettrici e/o magnetici. 

I campi e le emissioni di radiazioni variano in frequenza e in grandezza.

La Direttiva europea "Macchine" richiede certe precauzioni al fine di evitare o di ridurre i rischi causati dalla emissione di radiazioni da una macchina. Una macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto necessario al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o ridotti a proporzioni non pericolose (EN ISO 12100).

Secondo quanto riportato al punto 1.5.10 dell’Allegato I della direttiva macchine 2006/42/CE la progettazione e costruzione di tali macchinari deve essere tale da limitare qualsiasi emissione di radiazioni a quanto necessario al loro funzionamento e tale che i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o comunque non pericolosi.

[box-note]Allegato I direttiva macchine 2006/42/CE
[…]
1.5.10. Radiazioni

Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.

Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione.

Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.[/box-note]

[alert]UNI EN 12198-1:2009
Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 1: Principi generali
Recepisce: EN 12198-1:2000+A1:2008
Data entrata in vigore: 15 gennaio 2009
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12198-1:2000+A1 (edizione settembre 2008). La norma riguarda l'emissione dai macchinari di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante.
Essa fornisce consigli sulla costruzione di macchinari sicuri, nel caso in cui manchino norme pertinenti di tipo C.
Fornisce inoltre consigli su come identificare i campi o le emissioni di radiazioni, su come determinare la loro significatività e intensità, su come valutare i rischi possibili e su quali mezzi possono essere utilizzati per evitare o per ridurre le emissioni di radiazioni.
Le sorgenti di radiazioni fissate a una macchina che sono utilizzate unicamente per l'illuminazione sono escluse dallo scopo e campo di applicazione della norma.[/alert]

Per valutare il rischio di lesione causato da campi e da emissioni di radiazioni da una macchina, è necessario conoscere il tipo di radiazione emessa, il livello della emissione e l'intensità di detta emissione rispetto a possibili effetti nocivi sulla salute.

La norma EN 12198-1:2000+A1:2008 fornisce consigli ai fabbricanti e ai redattori di norme di tipo C su come identificare le emissioni di radiazioni da macchinari, su come decidere riguardo alla loro grandezza e significatività, su come valutare i rischi e su quali mezzi potrebbero essere utilizzati per evitare o per ridurre le emissioni di radiazioni dalle macchine.

La norma EN 12198-1:2000+A1:2008 riflette i principi generali per l'identificazione e la valutazione di radiazioni emesse da macchinari.

I dettagli della misurazione dell'emissione di radiazioni sono forniti nella parte 2 della presente norma. La parte 3 della presente norma contiene dettagli sulle misure di protezione atte a evitare o a ridurre l'esposizione a radiazioni di persone attraverso la riduzione delle emissioni e l'obbligo di fornire informazioni.

Le radiazioni emesse dai macchinari possono essere previste dal processo di lavorazione oppure possono verificarsi in modo involontario. Il punto 7 della presente norma stabilisce che il fabbricante deve assegnare alla macchina una categoria di progetto di emissione di radiazioni. Per le emissioni di radiazioni indesiderate, il livello di emissione dovrebbe essere ridotto a valori corrispondenti alla categoria 0.
L'emissione funzionale di radiazioni deve essere limitata al grado necessario per il funzionamento della macchina.

I livelli rimanenti di emissione devono essere valutati e deve essere determinata una categoria di emissione. Se necessario, devono essere applicate misure di protezione.

La norma EN 12198-1:2000+A1:2008 è di tipo B1 e fa parte di una serie di norme relative alla sicurezza del macchinario.

Il fabbricante ha la possibilità di riferirsi alla norma UNI EN 12198-1 del 2009, di riferimento per la valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario, e che riguarda l’emissione di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante (sia i campi elettromagnetici che le radiazioni ottiche). La norma fornisce consigli sulla costruzione di macchinari sicuri nel caso in cui manchino norme specifiche di prodotto (norme di tipo C) che contemplino la valutazione dei CEM. In funzione del livello di emissione di radiazioni (valori riportati in appendice B della UNI EN 12198:2009), la norma richiede che il fabbricante assegni alla macchina una categoria di emissione di radiazioni. Sono considerate tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, informazione, addestramento.

Le radiazioni emesse dai macchinari possono essere previste dal processo di lavorazione (emissioni funzionali) oppure possono verificarsi in modo involontario (emissioni indesiderate).

Per le emissioni di radiazioni indesiderate, il livello di emissione dovrebbe essere ridotto a valori corrispondenti alla categoria 0, mentre l’emissione funzionale di radiazioni deve essere limitata al grado necessario per il funzionamento della macchina, corrispondente alla categoria 1 o 2.

Il fabbricante deve dichiarare nelle istruzioni per l’uso quali siano gli impieghi previsti della macchina, la categoria di emissione di radiazioni e le procedure di funzionamento. Il fabbricante deve specificare, se necessario, il livello di competenza da raggiungere mediante addestramento ai fini dell’utilizzo del macchinario.

Nei casi in cui particolari condizioni operative possano ridurre le emissioni, il fabbricante deve fornirne dettagli appropriati nelle istruzioni.

Se la categoria di emissione di radiazioni è 1 o 2, il fabbricante deve dichiarare come informazione supplementare il tipo e il livello di radiazioni che possono essere emesse dalla macchina.

Classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda

Ai fini della presente norma, la classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda o energia è fornita nel prospetto seguente:

Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine EN 12198 1 Tabella 1

Principi
Nota 
Gli intervalli sopra specificati relativi alla frequenza e alla lunghezza d'onda delle radiazioni possono essere diversi in altri documenti riguardanti le radiazioni.

Caratteristiche delle emissioni di radiazioni

Le emissioni di radiazioni possono inoltre essere caratterizzate dalla loro intensità, durata, frequenza, distribuzione spaziale e spettrale, per esempio:

- onda continua;
- modulata, a impulsi;
- a banda larga (copre varie frequenze);
- con spettro continuo o discreto (spettro a righe);
- caratteristiche geometriche;
- coerente, non coerente;
- polarizzazione.

Procedura generale

Il fabbricante di una macchina deve eseguire una valutazione del rischio in conformità alla EN 1050. Tale valutazione comprende la determinazione dei limiti del macchinario, una identificazione di tutti i pericoli, una stima del rischio e una valutazione del rischio. Dopo la valutazione del rischio, se necessarie devono essere applicate misure per la riduzione dei rischi inaccettabili. Poi, può rivelarsi necessaria una ripetizione della valutazione del rischio, o solo di alcune parti di essa.

Per i rischi correlati alla emissione di radiazioni da una macchina, la procedura di valutazione del rischio e di riduzione del rischio che deve essere eseguita dal fabbricante consiste in:

[alert]- una valutazione dei rischi dovuti alla emissione di tutti i tipi di radiazioni
- applicazione di misure appropriate per l'eliminazione o la riduzione delle emissioni di radiazioni al fine di soddisfare i requisiti sulle emissioni
- verifica della conformità ai requisiti della presente norma. Può essere ragionevole integrare la fase di "verifica" nella procedura di "valutazione del rischio".[/alert]

Quando si specificano norme di tipo C per macchine particolari o per un gruppo di macchine, devono essere inclusi i dettagli di questa procedura.

Valutazione del rischio

Il fabbricante della macchina deve identificare le emissioni di radiazioni e valutare i rischi generati da tali emissioni. Questa valutazione deve includere ogni esposizione personale prevedibile causata da qualunque emissione dalla macchina in qualsiasi fase della sua vita.

Le emissioni di radiazioni possono derivare da:
a) l'intera macchina o sue parti;
b) materiale lavorato nella macchina;
c) interazione fra la macchina e il materiale sottoposto a lavorazione.

Nota 1 Dettagli della metodologia di valutazione del rischio sono forniti nella EN 292-1 e nella EN 1050.
Nota 2 Il livello di rischio dipende dalle proprietà della radiazione, dalla probabilità che si verifichi un'esposizione personale e dal grado di esposizione. Gli effetti sulla salute da esposizione alle radiazioni dipendono sia dal tipo di radiazioni, sia dall'intensità e dalla durata di detta esposizione. Questi effetti possono presentarsi a breve o a lungo termine e possono essere reversibili o irreversibili.

Procedura per la valutazione del rischio

La procedura per la valutazione del rischio dovuto all'emissione di radiazioni da un macchinario è composta dai passi seguenti:

- Identificazione delle emissioni di radiazioni (sorgenti, tipo di radiazioni, livello approssimativo di emissione ecc.).

Le emissioni trascurabili possono essere ignorate nei passi seguenti della procedura di valutazione del rischio e nei passi descritti nei punti 7, 8, 9 e 10. In assenza delle norme pertinenti di tipo C, il fabbricante deve determinare se le emissioni di radiazioni sono trascurabili o meno basandosi sull'esperienza, sui calcoli e sulle misurazioni di tecnici esperti. Le loro conclusioni devono essere documentate in una scheda di dati tecnici.

- La misurazione o la previsione dettagliata dei livelli di emissione deve essere effettuata in tutti i punti in cui le persone possono essere esposte durante il normale utilizzo.

- Identificazione delle emissioni più elevate di ogni tipo di radiazione durante tutte le fasi d'uso della macchina (vedere appendice A). Deve inoltre essere considerato il prevedibile uso scorretto durante queste fasi (vedere punto 3.12 della EN 292-1:1991)

Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine EN 12198 1 Figura 1

Figura 1 - Procedura per la valutazione del rischio

Procedura

- Assegnazione di una categoria di emissione di radiazioni per le fasi di funzionamento, messa a punto e pulizia relative all'utilizzo della macchina. L'assegnazione deve essere effettuata sulla base di una misurazione che includa opportunamente l'incertezza e/o la previsione della emissione di radiazioni per tutti i punti pertinenti.
- Controllo che i livelli di emissione sulla superficie accessibile della macchina durante l'utilizzo della macchina stessa siano così bassi da non superare i limiti di emissione della categoria 0.

Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine EN 12198 1 Figura 2

Figura 2 - Procedura

Misure di protezione per l'eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti all'emissione di radiazioni

I requisiti seguenti devono essere soddisfatti congiuntamente.

- Nell'area di lavorazione, l'emissione di radiazioni funzionale deve essere stabilita al livello più basso sufficiente per il funzionamento corretto della macchina durante le diverse fasi del suo utilizzo;
- nelle altre aree, l'emissione di radiazioni indesiderata deve essere eliminata o ridotta ad una proporzione tale che gli effetti a carico delle persone esposte siano nulli oppure limitati a proporzioni non pericolose.
Riguardo a questi requisiti, il fabbricante deve adottare le misure di protezione appropriate.

Se non sono sufficienti e in funzione della categoria di emissione di radiazioni assegnata alla macchina, può rivelarsi necessario che l'utilizzatore della macchina adotti misure di protezione supplementari. Il fabbricante deve fornire le informazioni necessarie agli utilizzatori della macchina.

Classificazione radiazioni

Categoria 0
Non sono necessarie misure speciali di protezione.

Categoria 1
Il fabbricante deve specificare, nelle informazioni per l'utilizzo, le misure di protezione appropriate che devono essere prese, considerando le caratteristiche tecniche della macchina e le informazioni sui livelli di emissione di radiazioni rimanenti in diverse aree attorno alla macchina.

Categoria 2
Le misure di protezione sono necessarie. L'individuazione di quali misure di protezione siano necessarie dipende dal livello di emissione, da come è impiegata la macchina e da altri fattori. Devono essere fornite informazioni sui pericoli, sui rischi e sugli effetti secondari. 
L'addestramento può essere necessario.
Quando una norma di tipo C per tipi o gruppi particolari di macchine è in fase di elaborazione, essa deve includere le misure di protezione necessarie.

Nota 
Indipendentemente dalla categoria della macchina, per alcuni individui, per esempio persone iper-fotosensibili o coloro che portano apparecchi elettrici o ferromagnetici impiantati, può rivelarsi necessario adottare misure di protezione supplementari.

Marcature

Le macchine rientranti nelle categorie 1 e 2 devono essere marcate.

La marcatura consiste in:

- un segnale di sicurezza che rappresenta il tipo di emissione di radiazione (campo magnetico, elettromagnetico, radiazione ottica).
- Il numero di categoria (categoria 1 o categoria 2).
- Il numero della presente norma: EN 12198.

Le figure 1, 2 e 3 mostrano esempi di marcatura.



EN 12198-1
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Principi generali

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[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
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Harmonisation framework mobile machinery

ID 3117 | | Visite: 5360 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Harmonisation framework mobile machinery

Study on the EU harmonisation of the requirements for the road circulation of mobile machinery

Mobile machinery is indispensable for the proper functioning of the agricultural, construction, municipal equipment, lifting/handling, gardening and forestry sectors. Various initiatives at an EU level have been undertaken to harmonise the requirements of the sector. These include (non-exhaustive list):

- the Non-Road Mobile Machinery (NRMM) Directive 97/68/EC;
- the Outdoor Noise Equipment Directive 2000/14/EC;
- the revised Machinery Directive 2006/42/EC;
- the Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles.

As a consequence of these EU efforts and initiatives, at least parts of the sector and its products have harmonised requirements today. However, disparate technical requirements, including third-party certification, remain at national level and create an additional burden on the industry. The lack of harmonisation entails additional costs for various actors along the value chain.

These costs primarily impact manufacturers (small and medium-sized as well as larger companies), where non-harmonisation causes difficulties in innovation, longer periods for the development of marketable products and necessary variants which comply with quite different provisions of Member States and delays in the introduction of new products within the EU, because of multiple third-party testing and certification.8 However, these costs may also have a bearing on the proper functioning of the agricultural, construction, municipal equipment, lifting/handling, gardening and forestry sectors for which this machinery is produced.

Since the publication of the Ifo (2001) study, which already assessed the costs of non-harmonisation, the number of Member States has almost doubled (from 15 to 28 Member States) and EU regulation and national regulations have evolved.

In several Member States, national regulations have been tightened since and the divergence between Member States appears to have grown over time. In essence, the issue at stake remains the same - non-harmonisation causes costs. However, the scale of the problem appears to have increased since and it risks to further increase in the future. Therefore, a new and updated assessment of the state-of-play with respect to non-harmonised requirements and their impacts is considered timely and necessary by the EC. In this context, the present study supports an Impact Assessment through outlining

Ecorys Brussels N.V.
2016

Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM

Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)

Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine

Regolamento (UE) n. 167/2013

Direttiva macchine 2006/42/CE

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Ecorys 2016
1988 kB 20

Modello Valutazione rischi Direttiva macchine su norma di tipo C

ID 173 | | Visite: 38853 | Documenti Riservati Marcatura CE


Modello Valutazione rischi Direttiva macchine su norma di tipo C

Linea di estrusione
EN 1114-3 Estrusori e linee di estrusione. Requisiti di sicurezza per traini

Modalità di effettuazione della Valutazione dei Rischi

La Direttiva Macchine prevede che il costruttore, effettui una Valutazione dei Rischi sui Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute "RESS" dell'Allegato I, considerando che è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' di rispondenza ai RESS dell'Allegato I, l’'applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate - NTA (Norme Tecniche pubblicate sulla GUCE, comunque facoltative, ma che la prassi giuridica ne avvalora l'applicazione), il primo passo da effettuare per il processo di marcatura CE è l'individuazione delle Norme Tecniche Armonizzate, in sequenza, tipo C (verticali), tipo B (comuni a gruppi), tipo A (orizzontali), ed effettuare sulle stesse, in relazione ad ogni RESS dell'Allegato I della Direttiva, l'Analisi dei Rischi.

Come si effettua la Valutazione dei Rischi

Per effettuare una corretta procedura di Valutazione dei Rischi è applicabile la Norma Tecnica Armonizzata (NTA) UNI EN ISO 12100 - Valutazione dei Rischi.

E' sempre da valutare che:

- LA MACCHINA RIENTRA COMPLETAMENTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NTA DI TIPO B/C.
- I REQUISITI DELLE NORME TECNICHE (ANCHE DI TIPO "C"), DEVONO "COPRIRE" TUTTI I RESS.

Quindi i passi da seguire, sono:

1) Individuazione delle Norme Tecniche Armonizzate tipo A, B, C.

2) Se esistente una norma tipo C (verticale), "sostanzialmente", da considerare eventuali Norme citate e correlate nella stessa, la Valutazione dei Rischi effettuata sui Requisiti della stessa è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' al rispetto dei RESS.

3) Se non esiste una norma di tipo C, occorre prendere in esame norme di tipo B e di tipo A, la "combinazione"(*) dei requisiti di tali Norme, considerate eventuali Norme citate e correlate nelle stesse, e la Valutazione dei Rischi effettuata considerando tale "combinazione" è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' al rispetto dei RESS.

(*) Approfondimenti necessari, non riportati nella presente informativa.

4) Nel caso in cui non esistano o non è possibile applicare Norme Tecniche Armonizzate A, B, C (o il costruttore non voglia applicare tali Norme, ricordiamo che è il carattere facoltativo di applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate), il costruttore potrà adottare sue soluzioni tecniche, tali comunque da poter/dover dimostrare il rispetto dei RESS. (Porre molta attenzione).


CEM4
Valutazione dei rischi su norme tecniche

Collegati
[box-note]CEM4 | Rel. 4.8.3 "New Standard Risk Assessment EN ISO 12100 / Report"
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

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Allegato riservato Valutazione dei Rischi EN 1114-3.pdf
Norma armonizzata EN 1114-3
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UE: Consultazione pubblica Direttiva macchine

ID 3111 | | Visite: 9215 | Direttiva macchine

Public consultation for the evaluation of Directive 2006/42/EC

Deadline: 16.12.2016

The consultation consists of an online questionnaire available in 6 official languages of the European Union: German, English, Spanish, French, Italian and Polish. It runs during 12 weeks, from 22 September until 16 December 2016.

This open consultation concerns the evaluation of the Machinery Directive 2006/42/EC.

The Machinery Directive aims to facilitate the functioning of the internal market for machinery while ensuring a high level of health and safety protection for machinery users (workers, consumers and other exposed persons) as well as environment protection for machinery used in pesticide applications. It defines mandatory essential health and safety requirements for machinery placed on the market or put into service within the EU (expressed by means of CE marking), and sets out requirements for associated conformity assessment, monitoring and enforcement procedures.

Examples of products covered by the Machinery Directive include small hand held power tools, gardening machinery, construction machinery, industrial robots, etc.

The provisions of this Directive have been incorporated into national laws. This consultation asks for your experience of the Directive as applied directly, and also as implemented through national laws. For simplicity however, we will refer to both as Machinery Directive in the questionnaire.

For further information, please contact the Machinery functional e-mail box: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MachineryDirectiveEvaluation

Direttiva macchine 2006/42/CE

UE: Consultazione pubblica Direttiva ascensori

ID 3110 | | Visite: 4438 | Direttiva ascensori

Public consultation for the Evaluation of the Lifts Directive

Deadline: 16/12/2016

Introduction

Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts aims at ensuring the free movement of lifts and safety components for lifts within the internal market and a high level of protection of the health and safety for users and maintenance personnel of lifts. It applies to:

  • Lifts intended for the transport of persons only;
  • Lifts intended for the transport of persons and goods;
  • Lifts intended for the transport of goods only, if the carrier is accessible to persons and if the controls of the lift are inside the carrier or can be reached from within the car.

It shall also apply to the safety components for use in such lifts listed in Annex IV.

More in particular, Directive 95/16/EC applies to new lifts, when they are first placed on the market and put into service. The provisions of the Directive are therefore not applicable to existing lifts, that is to say, lifts placed on the market and put into service before Directive 95/16/EC came into force (at the earliest, after the 1st July 1997 and at the latest, after the 1st July 1999).

New lifts, subject to the provisions of Directive 95/16/EC, include:

  • Lifts installed in new buildings;
  • Lifts installed in existing buildings;
  • Lifts installed in existing wells in replacement of existing lifts, including when the existing guide rails and their fixings or the fixings alone are retained.

In line with the “New Approach to Technical Harmonization and Standards”, the design and manufacturing of lifts and safety components for lifts and the installation of lifts are subject to essential health and safety requirements which are applicable to any lifts and safety components for lifts placed on the EU internal market. The essential health and safety requirements define the objectives to be attained in terms of lift safety. In general, the installer or manufacturer remains free to choose the means to attain those objectives, though conformity with the applicable essential health and safety requirements is mandatory.

In 2014, the Directive was aligned to the New Legislative Framework, which clarified the obligations of economic operators and the operating rules of notified bodies and improved consistency with respect to conformity assessment. The new Lifts Directive 2014/33/EU was published on the OJEU on 29 March 2014 and is applicable since 20 April 2016.

This recast only aligned Directive 95/16/EC to the New Legislative Framework, thus not entailing its full revision.

This Public Consultation is launched in the framework of the Evaluation of Directive 95/16/EC.

[1] It is open to everyone and aims at gathering data on the evaluation criteria, in particular the relevance, effectiveness and added value of the Directive; on newly developed technologies and their impact on the lift industry and safety; on the current state of the art of the accessibility to lifts granted to people with disabilities (either permanent or temporary); on the clarity and exhaustiveness of the definitions and rules provided in the Directive.

Language: The questionnaire has been drafted in 6 EU languages.
Implementation: The minimum period for public consultations is 12 weeks. 

Moreover, in line with the Regulatory Fitness and Performance programme of the European Commission (REFIT) and on behalf of DG GROW, an evaluation of the 1995 Lifts Directive is currently ongoing. To this purpose, four targeted surveys have also been developed, addressed specifically to:

  1. All Member State Authorities responsible for the Directive’s implementation;
  2. All Market Surveillance Authorities;
  3. All Notified Bodies;
  4. As many economic operators as possible (including SMEs), and their industry associations.

These targeted surveys are more detailed and specific than the Public Consultation, thus requiring an in-depth knowledge of the Lifts Directive. These surveys aim at gathering data on the implementation of the Directive, on the market and accidents related to lifts, on market surveillance activities, on costs and benefits entailed by the Directive.

If you belong to one of the above categories and would like to take part in the relevant targeted survey, please write to the following address:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Please consider that you may contribute to these targeted surveys until 15th September 2016, while the Public Consultation will remain open until the end of November.

[1] The alignment to the NLF addressed the horizontal elements of New Approach, but did not include a revision of the sector specific aspects of Directive 95/16/EC. Article 46 of Directive 2014/33/EU requires the Commission to submit a report to the Council and the European Parliament regarding the implementation and functioning of the Directive before 19 April 2018.  Taking into consideration the scientific and technological progress, there is a need to evaluate its relevance in relation with the scope and the health and safety requirements of Directive 95/16/EC.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/The_Evaluation_of_the_Lifts_Directive

Direttiva 95/16/CE Ascensori

Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE

Decreto 15 giugno 2016

ID 3095 | | Visite: 4382 | Direttiva giocattoli

Decreto 15 giugno 2016

Nuovi limiti a sostanze pericolose nei giocattoli

Modifiche all’allegato II, appendice C, del Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione
del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone.

Modifiche all’allegato A appendice C, del Decreto Legislativo n. 54 del 2011 (Attuazione Direttiva giocattoli 2009/48/CE) e relativa entrata in vigore.

1. Nell’allegato II, appendice C, del decreto legislativo n. 54 del 2011 sono aggiunte le seguenti voci, con applicazione a decorrere dal 24 maggio 2017:

Sostanza Numero CAS Valore limite
«Formammide 75-12-7 20 μg/m 3 (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall’inizio
della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti
oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto)»
«1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 2634-33-5 5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli,
conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN
71-11:2005».

 

Sostanza Numero CAS Valore limite
«Massa di reazione di:
5-cloro-2- metil-4-
isotiazolin-3-one (n. CE
247-500-7) e 2-metil-
2H-isotiazol-3-one
(n. CE 220-239-6) (3: 1)
55965-84-9 1 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
5-cloro-2-metil-isotiazolin-
3 (2H)-one
26172-55-4 0,75 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
2-metilisotiazolin-3(2H)-
one
2682-20-4 0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli».

Direttiva 2009/48/CE giocattoli

Decreto Legislativo n. 54 del 11 aprile 2011

RAPEX Report 40 del 07/10/2016 N.1 A12/1234/16 Spagna

ID 3091 | | Visite: 4661 | RAPEX 2016

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 40 del 07/10/2016 N.1 A12/1234/16 Spagna

Approfondimento tecnico: Detergente gel

Il prodotto, di marca MISTER POMEZ, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti.

Il prodotto è corrosivo. Sulla confezione non sono riportate le dovute avvertenze di sicurezza, il nome delle sostanze pericolose contenute e le indicazioni sul come comportarsi in caso di contatto con la pelle o ingestione.

Il Regolamento (CE) n. 648/2004 stabilisce che:

Articolo 11
Etichettatura

1. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.

2. Le seguenti informazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore:

a) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;

b) il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;

c) l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 3..

Le stesse indicazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa.

3. Sull'imballaggio dei detergenti è riportata l'indicazione del contenuto in conformità delle specifiche di cui all'allegato VII.A. Esso riporta altresì istruzioni per l'uso e precauzioni particolari, ove necessario.

4. Inoltre l'imballaggio dei detergenti messi in vendita al pubblico e destinati ad essere utilizzati come detergenti per bucato riporta le informazioni di cui all'allegato VII.B.

5. Quando uno Stato membro richieda sul proprio territorio l'etichettatura nella lingua o nelle lingue nazionali, il fabbricante e il distributore si conformano a tale requisito per le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicate le norme nazionali vigenti secondo cui rappresentazioni grafiche di frutta che possono indurre in errore l'utilizzatore circa l'uso di prodotti liquidi, non devono figurare sull'imballaggio nel quale i detergenti sono posti in vendita al consumatore.

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, il Regolamento (CE) n. 648/2004 fa riferimento alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE, ad oggi, abrogate dal Regolamento (CE) N. 1272/2008.

Il Regolamento (CE) N. 1272/2008 stabilisce che:

TITOLO III
COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA

CAPO I
Contenuto dell'etichetta

Articolo 17
Disposizioni generali

1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;

b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;

c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;

d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;

e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;

f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;

g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;

h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.

2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Cavi elettrici: obbligo marcatura CE Regolamento CPR dal 1° Luglio 2017

ID 3089 | | Visite: 102934 | Documenti Marcatura CE ENTI

Cavi elettrici: marcatura CE in accordo con il Regolamento CPR (UE) 305/2011 dal 1° Luglio 2017

Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento CPR.

La Commissione Europea, all’interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni (7 requisiti*), ha deciso di considerare per i cavi la Reazione e la Resistenza al Fuoco, riconoscendo l’importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in caso di incendio. 

Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è in vigore per tutti gli Stati dell’UE dal 1° Luglio 2013, nella Comunicazione della Commissione 2016/C 209/03 del 10 Giugno 2016, le tempistiche sono:

Data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata: 10.6.2016 
Data di scadenza del periodo di coesistenza: 1.7.2017

Dal 10 Giugno 2016, gli Organismi di certificazione potranno essere notificati (diventando Organismi Notificati) e successivamente potranno rilasciare i certificati di Costanza delle Prestazione o effettuare i test di laboratorio per consentire l’apposizione della marcatura CE e l’emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP).

Fino al 1° Luglio 2017, sussisterà un periodo di coesistenza, durante il quale produttori e importatori potranno immettere sul mercato indifferentemente cavi che rispettano o meno il Regolamento CPR.

Dopo questo periodo (1 anno) la marcatura CE e la Dichiarazione di Performance saranno obbligatorie per tutti i cavi per costruzione immessi sul mercato, anche nel caso non esistano ancora le prescrizioni in merito al loro utilizzo da parte delle autorità italiane.

Dopo il 1° Luglio 2017: I cavi non marcati CE potranno comunque essere utilizzati:
- in applicazioni differenti da edifici ed opere di ingegneria civile;
- al di fuori dell’Unione Europea (export).

EN 50575:2014
Cavi di energia, comando e comunicazioni
Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

In allegato all'articolo la Guida AICE sulla marcatura CE dei cavi:

I CAVI E IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE - CPR UE 305/11: Raccomandazioni dell’Industria Italiana di Cavi e Conduttori Elettrici

Anche il rilascio di sostanze nocive è tra le prestazioni ritenute rilevanti per i cavi, nonostante al momento non siano stati stabiliti livelli minimi prestazionali in quanto i cavi nel loro normale utilizzo non rilasciano sostanze nocive.

I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco:

- Aca,
- B1ca,
- B2ca,
- Cca,
- Dca,
- Eca,
- Fca

identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti.
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:

a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3
s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3
d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2.

Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione.

È compito degli Stati Membri definire la classe di reazione al fuoco relativa all’ambiente di installazione.

..segue

* I 7 requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata sono relativi a:
1) resistenza meccanica e stabilità
2) sicurezza in caso di incendio
3) igiene, salute e ambiente
4) sicurezza e accessibilità nell’uso
5) protezione contro il rumore
6) risparmio energetico e ritenzione del calore
7) uso sostenibile delle risorse naturali

AICE Settembre 2016

Collegati

Vedi il Focus: Cavi elettrici Marcatura CE

Focus Certifico 64-8;V4

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Tutte le comunicazioni norme armonizzate Regolamento (UE) CPR 305/2011

CEI 64-8 Variante V4: Allineamento CPR

Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC: Update February 2016

ID 2863 | | Visite: 14758 | Guide Nuovo Approccio

Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Update July 2017

Vedi Ed. 2.1 EN (Finale) a questa pagina

Draft Update - February 2016

Introduction to the Update of the 2nd Edition Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989.

The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009.

The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market.

The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions.

It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application. While the revised Machinery Directive was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a new Guide to its application.

The purpose of the Guide is to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU.

The Guide also provides information about other related EU legislation.

It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection. It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding. 

The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English.

As for the first 2nd Edition, this Update is planned to be made available also into other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission, therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference.

The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type.

It is intended to publish regular updates of the Guide in order to introduce answers to questions agreed by the Machinery Committee and the Machinery Working Group.

The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group and this Update of the 2nd Edition has been carried out by an external consultant.

The Commission wishes to warmly thank the members of the Editorial Group both for the huge amount of work they have carried out as well as for the efficient, constructive and cooperative spirit in which the drafts have been prepared.

In parallel to the work of the Editorial Group, a Machinery Core Group established by Orgalime, including representatives of the main sectors of machinery manufacturing, has provided invaluable input from the industry. The drafts prepared by the Editorial Group have been submitted to the Member States and stakeholders for comments. The Commission would also like to thank all those who have made comments. We have tried to take them into account as far as possible.

Of course, the Commission takes full responsibility for the content of the Guide.

Readers are invited to communicate any corrections or comments so that they can be taken into account in preparing future updates or a revised 3 rd Edition.

Brussels, February 2016

Collegati
[box-note]Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC: Update July 2016
Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Machinery Directive Guide Update 29 February 2016.pdf
European Commission Update 29 February 2016
5786 kB 168

Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione

ID 353 | | Visite: 24571 | Documenti Riservati Marcatura CE



Direttiva macchine 2006/42/CE: Dichiarazione CE di Conformità

La corretta compilazione

Un documento di approfondimento, punto per punto, sulla corretta compilazione della Dichiarazione CE di Conformità di macchine di cui all’Allegato IIa della Direttiva macchine 2006/42/CE, estratto dalla Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010.

Dati fabbricante
Mandatario
Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico
Descrizione ed identificazione macchina
Produzione di serie
Conformità alla direttiva macchine
Conformità ad altre direttive o regolamenti
Dichiarazione per le macchine in allegato IV
Citazione norme e Presunzione di Conformità
Citazione di altri documenti
Luogo e data
Identità persona che redige e firma
Custodia
Riproduzione firma

Fonte:
Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE
Ed. 2010/2019

Elaborato Certifico Srl

Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Dichiarazione CE di Conformità All. IIa Dir. 2006/42/CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità[/box-note]

RAPEX Report 39 del 30/09/2016 N.24 A12/1191/16 Polonia

ID 3062 | | Visite: 4800 | RAPEX 2016

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 39 del 30/09/2016 N.24 A12/1191/16 Polonia

Approfondimento tecnico: pompa per autobetoniera

Il prodotto, di marca CIFA, proveniente dall’Italia, mod. MK28.4.L 4Z/115RH, è stato sottoposto alla procedura di richiamo dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE – Macchine.

A causa di un difetto strutturale, dovuto al materiale usato per il sostegno della pompa, quando il braccio si trova nella sua massima estensione orizzontale si rompe colpendo gli operatori che si trovano nell’area di lavoro. Sono stati registrati quattro incidenti mortali.

La Direttiva Macchine 2006/42/CE, al RESS 1.3.2 (Requisito Essenziale di Sicurezza e Salute) dell’Allegato I, stabilisce che:

1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione.

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.

Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:

- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,

- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.

A norma dei primi due paragrafi del punto 1.3.2, gli elementi della macchina devono essere costruiti in modo da resistere alla rottura durante il funzionamento grazie all’impiego di materiali adeguati e progettando e costruendo i componenti e gli assemblaggi in modo che possano resistere alle sollecitazioni cui saranno sottoposti durante l’attività.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Obiezione a un atto delegato: cadmio in illuminazione

ID 3047 | | Visite: 3067 | Direttiva RoHS II

Obiezione a un atto delegato: esenzione relativa al cadmio nelle applicazioni di illuminazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sulla direttiva delegata della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio nelle applicazioni di illuminazione generale e di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (C(2015)00383 - 2015/2542(DEA))

(2016/C 353/04)

E' sollevata obiezione alla direttiva delegata della Commissione;

- Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che la direttiva delegata non può entrare in vigore;
- Ritiene che la direttiva delegata della Commissione non rispetti le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE per entrambe le esenzioni che essa inserisce nei punti 39 a) e 39 b) dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE;
- Ritiene in particolare che la motivazione addotta per l'esenzione di cui al punto 39 b) sia fondata su una situazione obsoleta per quanto concerne la fattibilità di sostituire il cadmio nei punti quantici; invita pertanto a procedere rapidamente a una nuova valutazione dell'esenzione esistente al punto 39 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE rispetto alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), con lo scopo di revocarla;
- Chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto della posizione del Parlamento;
- Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

 

Presse piegatrici: Valutazione dei Rischi in formato puntuale Check list

ID 298 | | Visite: 14365 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN 12622 Check list presse piegatrici

Presse piegatrici: Valutazione dei Rischi formato puntuale Check list

EN 12622:2010 p. 5.1.1 - Presse piegatrici idrauliche - Sicurezza.

Documento di Valutazione dei Rischi in formato puntuale Check list, elaborato con CEM4 sulla norma verticale EN 12622:2010 p. 5.1.1 - Presse piegatrici idrauliche - Sicurezza.

Con CEM4 puoi importare o generare delle Check list su standard di norme tecniche armonizzate o altro, sulle quali effettuare la Valutazione dei Rischi semplicemente spuntando i RESS coperti dell’All. I della Direttiva macchine 2006/42/CE (Presunzione di Conformità), cosi' come eventualmente riportato nelle Appendici Informative ZA/ZB delle norme tecniche armonizzate, ed annotare la tua Valutazione di conformità.

Modalità di Valutazione suggerita per:

1. macchine con norma tecnica armonizzata verticale (type C),
2. requisiti di sicurezza, quali sicurezza meccanica, elettrica, ecc
3. fasi/procedure, quali collaudo, manutenzione, ecc.

Collegati
[box-note]Presse piegatrici idrauliche: Check list sulla norma EN 12622
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Specifica Valutazione dei Rischi Check list EN 12622 p. 5.1.1.pdf
Certifico
1144 kB 251

Regolamento (UE) 1024/2016

ID 3043 | | Visite: 5188 | Regolamento Emissioni

Regolamento (UE) N. 1024/2012

REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»)

Check list rapida requisiti di sicurezza macchine alimentari - INAIL

ID 1533 | | Visite: 19362 | Guide Marcatura CE INAIL


Check list Sicurezza macchine alimentari

Schede di controllo rapido dei principali requisiti di sicurezza delle macchine alimentari

Il presente lavoro è costituito da 11 schede tecniche di cui 9 specifiche per alcune macchine alimentari, quelle tradizionalmente più presenti negli ambienti di lavoro, oltre due schede aggiuntive dedicate la prima ai contenuti minimi che devono essere presenti in una dichiarazione di conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE e l’altra con indicazioni specifiche alle problematiche di igiene e quindi con requisiti tecnici e istruzioni generali al fine di eliminare il rischio di infezione, malattia e contagio.

Il metodo seguito per realizzare le schede tecniche è stato quello di avvalersi di immagini coadiuvate da informazioni specifiche sui principali punti pericolosi delle macchine in esame. Si è ritenuto utile dare indicazioni secondo le prescrizioni dettate dalle norme armonizzate, in particolare norme di tipo C, norme specifiche per particolari famiglie di macchine.

Le norme, pur essendo a carattere volontario rappresentano il mezzo attraverso il quale è possibile soddisfare lo stato dell’arte ed in particolare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza (RES), dell’allegato I della direttiva macchine.

Frullatori
Frullatori e sbattitori portatili
Affettatrici
Sega a nastro per ossi e carne
Pelaverdure
Mescolatrici planetarie
Tagliaverdure
Macchine Tritacarne
Impastatrici

INAIL 2014

Download file CEM importabile CEM4

Download file CEM importabile CEM4 sito cem4.eu

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Check list Sicurezza macchine alimentali INAIL.pdf
INAIL 2014
2142 kB 559

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