EN 1090-1: lo scopo e l'integrazione con altre norme/direttive di Prodotto

EN 1090-1: Casi applicativi, border line ed integrazione con altre Direttive di Prodotto
Un prodotto (insieme) soggetto a EN 1090-1 può rientrare nel campo di applicazione o integrato in altre Direttive/Regolamenti (o viceversa).
La norma EN 1090-1 è armonizzata per il Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/21011: un prodotto per il quale sia applicabile la EN 1090-1 può essere soggetto ad altre Direttive e Regolamenti che prevedono la marcatura CE per taluni requisiti in forma esplicita diretta o borderline (o viceversa).
E’ quindi possibile che la marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per i componenti strutturali EN 1090-1 in accordo con il Regolamento CPR 305/2011 debba essere integrata con la Dichiarazione CE/UE di Conformità di Direttive/Regolamenti di Prodotto.
Questo può già avvenire ad esempio per i cancelli elettrici (CPR + Direttiva macchine), la valutazione dovrà comunque essere fatta di caso in caso.
Allegato Documento CEN/TC 135, in risposta alla richiesta della Commissione Europea, DG Enterprise and Industry, sullo scopo della EN 1090-1.
Elenco Prodotti coperti dalla EN 1090-1 (si/no) e possibilità di integrazione del Prodotto macchina/insieme, con i requisiti/norme della Direttiva macchine 2006/42/CE es:
Prodotti |
Regolamento CPR 305/2011 (EN 1090-1) |
Machinery Directive 2006/42/CE |
28. Machinery supports, if integral part of the load bearing structure of the construction works 28. Supporti per macchine, se parti integranti della struttura portante dell'opera di costruzione |
SI |
Possibile |
39. Silos 39. Silos |
SI |
Possibile |
11. Doors 11. Porte |
NO | Possibile |
20. Gates 20. Cancelli |
NO | Possibile |
61. Steel and aluminium components covered by the Machinery Directive 61. Componenti in acciaio e alluminio contemplati dalla Direttiva Macchine |
NO | SI |
65. Stairs as part of machinery according to EN ISO 14122-3 65. Scale come parte delle macchine secondo EN ISO 14122-3 |
NO | SI |
66. Structural components for cranes 66. Componenti strutturali per gru |
NO | SI |
In allegato il Documento ufficiale di applicabilità della EN 1090-1 a taluni prodotti del TC 135.
Il documento è compreso nella Versione 1.3 del Prodotto EN 1090 Modello FPC
I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
Comunicazioni dirette previste al riguardo.
CEN/TC 135
Execution of steel structures and aluminium structures
Vedi la nostra policy
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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CEN-TC135-information-about-the-scope-of-EN-1090-1.pdf CEN TC135 |
50 kB | 150 | |
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TC135 response to request from the European Commission scope EN 1090-1.pdf CEN TC135 |
419 kB | 224 |
Technical Report IEC/TR 62061-1 Guidance application ISO 13849-1 and IEC 62061

IEC/TR 62061-1 Technical Report
IEC/TR 62061-1 TECHNICAL REPORT
Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery
These standards classify safety-related control systems that implement safety functions into levels that are defined in terms of their probability of dangerous failure per hour. ISO 13849-1 has five Performance Levels (PLs), a, b, c, d and e, while IEC 62061 has three safety integrity levels (SILs), 1, 2 and 3.
Edition 1.0 2010-07
Licenza: Certifico S.r.l.
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
https://webstore.iec.ch/publication/6424
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Estratto IEC-TR_62061-1_ED_1.0.pdf IEC Ed. 1.0 |
63 kB | 124 |
ISO/TR 14121-2:2012 Risk assessment Hybrid Tool - Testo requisiti

ISO/TR 12412-2:2012 Hybrid Tool
Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods
This second edition ISO 2012 which cancels and replaces the first edition (ISO / TR 14121-2:2007 ) has been significantly restructured and revised , in particular:
1 . The examples previously listed in Annex A , and a description of the risk assessment quantified, were suppressed ;
2 . The explanations of the methods or tools, taken from Annex A, are now presented in 5.3.5 and 5.4.4.1 hazard identification to risk assessment ;
3 . The terminology and criteria have been revised as a result, the information is provided in a more clear and comprehensive and in line with the ISO 12100 .
In particular , with regard to the method Hybrid Estimation of Risks ( Ref A7 Ed 2007), which is no longer provided in the Appendices, but in the rules of section 6.5 , has been corrected in the description of the frequency , the value 6 with the value 5, since this value previously created inconsistencies and in some cases not tabulated values in the calculation of Estimated Risk .
See period :
"5 interval less than or equal to an hour - this value is not to be decreased At at any time"
The New Technical Report , prepared by Technical Committee ISO / TC 199, Safety of machinery in Store site at ISO:
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57180
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-iso-tr-14121-2-2013.html
ISO/TR 14121-2:2012
Safety of machinery
Risk assessment
Part 2: Practical guidance and examples of methods
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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ISO TR 14121-2_2010.pdf Testo Requisiti |
71 kB | 123 | |
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ISO TR 14121-2_2012_Hibrid_Tool.pdf Metodo Ibrido |
50 kB | 109 |
Dichiarazione di Prestazione DoP - Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
Dichiarazione di Prestazione - DoP | Regolamento (UE) 305/2011 | CPR
ID 477 | Update Agosto 2017
Aggiornato Modello 2017 con:
- campo per indicazione sito disponibilità copia online - Regolamento Delegato (UE) 157/2014
- istruzioni compilazione - Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014
Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011, ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) e fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Il CPR fornisce ulteriori chiarimenti di concetti e applicazione della marcatura CE; introduce procedure semplificate che ridurranno i costi sostenuti dalle imprese, in particolare quelli per le piccole e medie imprese (PMI).
La dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR).
La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del suo prodotto che vuole offrire al mercato.
Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o una valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) e può essere immettere il prodotto sul mercato.
Il fabbricante, rilasciando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.
Sulla base delle informazioni contenute nel DoP, gli utenti si assumeranno la piena responsabilità di tale decisione.
La DoP costituisce quindi l'elemento chiave per il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione, fornendo con la necessaria trasparenza e stabilendo un chiaro sistema di ripartizione delle responsabilità tra i soggetti.
Articolo 5
Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:
a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;
b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure
c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.
La DoP può anche essere resa disponibile online: Vedi DoP - Regolamento CPR 305/2011
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Matrice Revisioni
Revisione | Anno | Oggetto | Autore |
3.0 | 2017 | Modifica P. 9 - Istruzioni | Certifico Srl |
2.0 | 2015 | Reg. (UE) 574/2014 | Certifico Srl |
1.0 | 2015 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Modifica alla Dichiarazione di Prestazione DoP Regolamento CPR: Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014
DoP - Regolamento CPR 305/2011
Vedi il Prodotto Certifico per il CPR[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Dichiarazione di Prestazione 2017.pdf Rev. 2017 |
407 kB | 279 | |
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Dichiarazione di Prestazione 2017.docx Rev. 2017 |
35 kB | 200 | |
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Dichiarazione di Prestazione 2015.pdf Rev. 2015 |
201 kB | 40 | |
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Dichiarazione di Prestazione 2015.doc Rev. 2015 |
79 kB | 49 | |
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Dichiarazione di Prestazione - DoP.doc Rev. 2014 |
67 kB | 56 | |
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Dichiarazione di Prestazione - DoP.pdf Rev. 2014 |
85 kB | 99 |
Dichiarazione di Incorporazione: la corretta compilazione
Direttiva macchine 2006/42/CE: Dichiarazione di Incorporazione
ID 309 | Rev. 1.0 del 20.01.2020
La corretta compilazione
Un documento di approfondimento, punto per punto, sulla corretta compilazione della Dichiarazione di Incorporazione di Quasi-macchine di cui all'Allegato IIb della Direttiva macchine 2006/42/CE, estratto dalla Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010/2019.
[box-warning]Update Rev. 1.0 2020
Nella Rev. 1.0 2020 precisazioni su altri Regolamenti o Direttive dell’UE da riportare in D.I.
Da Guida alla Direttiva macchine 2006/42/CE 2010 par. 385
"Laddove la quasi-macchina (o parti di essa) sia soggetta ad altre normative del’UE oltre alla direttiva macchine, deve essere dichiarata anche la conformità agli altri regolamenti o direttive dell’UE. Se tali direttive o regolamenti prevedono una dichiarazione CE di conformità, deve essere stilata per la quasi-macchina una dichiarazione CE di conformità a norma di tali testi di legge. Queste dichiarazioni di conformità devono essere incluse nel fascicolo tecnico della macchina finale". [/box-warning]
Fabbricante
Mandatario
Persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente
Descrizione ed identificazione quasi-macchina
Produzione di serie
Dichiarazione esplicita requisiti essenziali applicati e rispettati
Regolamenti o Direttive dell’UE
Impegno alla trasmissione delle informazioni pertinenti le quasi-macchine
Luogo e data
Identità persona che redige e firma
Custodia
Fonti
Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010 ITA
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 2020 | Aggiunta nota relativa a eventuali parti soggette a Direttive CE nella D.I. |
Certifico Srl |
0.0 | 2013 | --- | Certifico Srl |
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010 ITA
Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC - Update May 2017[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Allegato IIB Direttiva 2006 42 CE Dichiarazione di Incorporazione.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2020 |
35 kB | 369 | |
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Dichiarazione di Incorporazione - La corretta compilazione Rev. 1.0 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2020 |
210 kB | 506 | |
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Dichiarazione di Incorporazione - La corretta compilazione Rev. 0.0 2013.pdf Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2013 |
527 kB | 457 |
Direttiva Macchine - Dichiarazione di Incorporazione

Direttiva Macchine - Dichiarazione di Incorporazione
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb
[Elaborazione Software Certifico macchine 4]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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DichiarazioneIncorporazione.doc Certifico |
66 kB | 160 |
Guida alla nuova Direttiva RE 2014/53/UE - Draft

Guida alla nuova Direttiva RE 2014/53/UE - Draft
Questa guida è destinata a servire come manuale per tutte le parti direttamente o indirettamente interessate dalla direttiva 2014/53/UE (nuova Direttiva RE ex R&TTE).
La guida intende contribuire alla interpretazione della direttiva, ma non può prenderne il suo posto; essa spiega e chiarisce alcune delle questioni molto importanti relative alla applicazione della direttiva.
La guida si prefigge quindi di diffondere spiegazioni e chiarimenti tra gli Stati membri e alle altre parti interessate.
La guida si basa sulla direttiva RE e sul "Nuovo Quadro Normativo" descritto nella "Guida Blu 2014".
Il testo di questa guida è a disposizione del pubblico, ma non è vincolante, nel senso di un atto giuridico adottato dall'UE, in caso di contrasto tra le disposizioni della direttiva RE e questa guida, le disposizioni della direttiva RE prevalgono.
Infine, si richiama l'attenzione che tutti i riferimenti alla marcatura CE e alla dichiarazione di conformità UE riguardano unicamente la direttiva RE e affinchè un apparecchio radio possa essere immesso sul mercato unico dell'UE deve essere garantita solo se tutta la normativa applicabile viene rispettata, si deve far riferimento quindi, se necessario, ad altre direttive.
Questa guida sarà riesaminata periodicamente per essere aggiornata.
EU 2015
Draft
Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/CE (Direttiva RED)
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guida Direttiva RE 2014 53 UE Draft.pdf EU 2015 |
544 kB | 38 |
Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM - Note
Regolamento 2016/1628 Non-Road Mobile Machinery - NRMM
Scheda e Note sul nuovo Regolamento che definisce i limiti di emissione per i motori di macchine mobili non stradali.
Il regolamento 2016/1628 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (NRMM) definisce i limiti di emissione per i motori di macchine mobili non stradali per le diverse gamme di potenza e applicazioni.
- Modifica il Reg. (UE) n. 1024/2012 e il Reg. (UE) n. 167/2013;
- Abroga dal 1 gennaio 2017 la direttiva 97/68/CE.
- Disposizioni transitorie :
Fatti salvi i capi II e III, il presente regolamento non invalida, prima delle date di immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, alcuna omologazione UE o deroga.
Le autorità di omologazione possono, conformemente alla pertinente legislazione applicabile in data 5 ottobre 2016, continuare a rilasciare omologazioni UE fino alle date obbligatorie per l'omologazione UE di motori di cui all'allegato III e continuare a concedere deroghe conformemente a tale legislazione fino alle date obbligatorie per l'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III. Gli Stati membri possono, conformemente alla pertinente legislazione applicabile in data 5 ottobre 2016, continuare ad autorizzare l'immissione sul mercato di motori fino alle date obbligatorie per l'immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III (calendario di applicazione omologazioni UE e immissione sul mercato).
Regolamento NRMM e direttiva macchine 42/2006
La direttiva 2006/42/CE determina i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione per migliorare il livello di sicurezza delle macchine immesse sul mercato. Tale direttiva però non stabilisce le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori destinati a macchine mobili non stradali. È pertanto opportuno applicare tale regolamento al fine di stabilire alcuni obblighi specifici per i costruttori di macchine mobili non stradali per garantire che l'installazione di motori su tali macchine sia effettuata in modo da non incidere negativamente sulle prestazioni del motore per quanto concerne le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante. Sono altresì necessari taluni obblighi per quanto concerne gli aspetti relativi ai limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante di motori destinati a macchine mobili non stradali così da garantire l'efficacia dei limiti di emissione per motori stabiliti nel presente regolamento.
Regolamento NRMM e Regolamento (UE) n. 167/2013
I valori limite specifici, i metodi di prova e le prescrizioni relativi alle emissioni inquinanti stabiliti nel presente regolamento dovrebbero applicarsi anche ai motori per i trattori agricoli e forestali di cui al regolamento (UE) n. 167/2013. Dato l'effetto combinato della proroga della fase IV per i trattori agricoli delle categorie T2, T4.1 e C2 e delle date di applicazione della fase V, la fase IV, relativamente all'intervallo di potenza tra 56 e 130 kW, avrebbe una durata molto breve. Onde evitare inefficienze e un onere superfluo, la data dell'omologazione UE obbligatoria della fase IV dovrebbe essere rinviata di un anno e l'entità della flessibilità dovrebbe essere aumentata di conseguenza. Inoltre, le disposizioni transitorie definite nel presente regolamento relativamente ai requisiti di applicazione della fase V dovrebbero applicarsi anche ai motori della fase IIIB. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione.
Regolamento NRMM e direttiva 2014/34/UE
Gli Stati membri rilasciano l'omologazione UE e autorizzano l'immissione sul mercato di motori che soddisfano i valori limite di emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante per i motori per uso speciale stabiliti nell'allegato VI, a condizione che i motori siano destinati a essere installati su una macchina mobile non stradale da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva, quale definita nell'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Ambito di applicazione del regolamento NRMM
Si applica a tutti i motori, che sono installati o destinati a essere installati su macchine mobili non stradali e, per quanto concerne i limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante provenienti da tali motori, a dette macchine mobili non stradali, che rientrano nelle seguenti categorie:
1) «categoria NRE»:
a) motori per macchine mobili non stradali destinate e idonee a spostarsi o a essere spostate, su strada o altrimenti, non esclusi a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e non inclusi in nessun'altra categoria di cui ai punti da 2 a 10, del presente paragrafo,
b) motori con una potenza di riferimento inferiore a 560 kW utilizzati al posto di quelli rispondenti alla fase V delle categorie IWP, IWA, RLL o RLR;
2) «categoria NRG»: motori con una potenza di riferimento superiore a 560 kW, destinati esclusivamente a essere utilizzati in gruppi elettrogeni; i motori per gruppi elettrogeni diversi da quelli che presentano tali caratteristiche sono inclusi nelle categorie NRE o NRS a seconda delle relative caratteristiche;
3) «categoria NRSh»: motori portatili ad accensione comandata con una potenza di riferimento inferiore a 19 kW, destinati esclusivamente a essere utilizzati in macchine portatili;
4) «categoria NRS»: motori ad accensione comandata con una potenza di riferimento inferiore a 56 kW e non inclusi nella categoria NRSh;
5) «categoria IWP»:
a) motori destinati esclusivamente a essere utilizzati su navi per la navigazione interna, per la loro propulsione diretta o indiretta, o destinati alla loro propulsione diretta o indiretta, con una potenza di riferimento pari o superiore a 19 kW;
b) motori utilizzati al posto dei motori della categoria IWA purché rispettino l'articolo 24, paragrafo 8;
6) «categoria IWA»: motori ausiliari da utilizzare esclusivamente su navi della navigazione interna e con una potenza di riferimento pari o superiore a 19 kW;
7) «categoria RLL»: motori da utilizzare esclusivamente nelle locomotive, per la loro propulsione o destinati alla loro propulsione;
8) «categoria RLR»:
a) motori da utilizzare esclusivamente nelle automotrici, per la loro propulsione o destinati alla loro propulsione;
b) motori utilizzati al posto dei motori della fase V della categoria RLL;
9) «categoria SMB»: motori ad accensione comandata destinati esclusivamente a essere utilizzati in motoslitte; i motori per motoslitte diversi dai motori ad accensione comandata sono inclusi nella categoria NRE;
10) «categoria ATS»: motori ad accensione comandata destinati esclusivamente a essere utilizzati in ATV e SbS; i motori per ATV e SbS diversi dai motori ad accensione comandata sono inclusi nella categoria NRE.
segue in allegato
Elaborato Certifico Srl - IT
Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RegolamentoUE 2016 1628 NRMM Note.pdf Certifico Srl - 2016 Note |
334 kB | 28 |
Valutazione dei rischi Direttiva macchine: Esempio

Valutazione dei rischi Direttiva macchine 2006/42/CE
Braga di sollevamento
Un documento completo di Valutazione dei Rischi di un accessorio di sollevamento, in riferimento ai RESS punti 1 e 4 dell'All. I della Direttiva Macchine.
Direttiva Macchine 2006/42/CE - All. I RESS p.1 e 4:
All. I p.1: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
All. I p.4: REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO
UNI EN ISO 12100:2010
ISO/TR 14141-2
Accessori di sollevamento: Braga di sollevamento
Autorizzazione RAMAL S.r.l. - PG
Pag.: 93
Formato: pdf
Elaborazione CEM4
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
Valutazione dei rischi-Braga di sollevamento-RAMAL.pdf Certifico |
3434 kB | 396 |
Racking & shelving systems and the european machinery directive
Racking & shelving systems and the european machinery directive
Typical racking & shelving situations
a. Hand loaded static racking and shelving operated by a freely traveling truck is not a machine according to the Directive.
b. Static racking served by a narrow aisle truck that is not connected to the racking is not a machine according to the Directive.
c. Racking in which the unit loads are moved by gravity and which is served by hand or by a freely travelling truck is not a machine according to the Directive.
d. Mobile racking and shelving that is not power driven and that is hand loaded or served by a freely traveling truck is not a machine according to the Directive.
e. Static drive-in shuttle-operated racking is part of a machine.
f. Static racking and shelving that is served by a stacker crane which is laterally (and sometimes also vertically) supported by the racking or shelving is part of a machine. g. Power driven mobile racking and shelving is a machine according to the Directive.
FEM 2011
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Racking Shelving Product FEM.pdf FEM 2011 |
372 kB | 26 |
Regolamento (UE) n. 167/2013
Regolamento (UE) n. 167/2013 "Mother Regulation"
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
GUUE L 60/1 del 02.03.2013
Entrata in vigore: 22.03.2013
[box-warning]News e allegati aggiornati al 16.11.2020[/box-warning]
________
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni amministrative e tecniche per l’omologazione di tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Il presente regolamento non si applica all’omologazione individuale di veicoli. Tuttavia, gli Stati membri che rilasciano tali omologazioni individuali accettano tutte le omologazioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate in virtù del presente regolamento anziché delle disposizioni nazionali in materia.
2. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che sono soggetti ad omologazione conformemente al presente regolamento. Il presente regolamento stabilisce altresì le prescrizioni per la vigilanza del mercato di parti ed equipaggiamenti di tali veicoli.
3. Il presente regolamento fa salva l’applicazione della legislazione in materia di sicurezza stradale.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai veicoli agricoli e forestali di cui all’articolo 4 progettati e costruiti in una o più fasi e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti nonché a parti ed equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli.
Il presente regolamento si applica specificamente ai veicoli seguenti:
a) trattori (categorie T e C);
b) rimorchi (categoria R); e
c) attrezzature intercambiabili trainate (categoria S).
2. Il presente regolamento non si applica a macchine intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale.
3. Per i veicoli seguenti, il costruttore può scegliere se richiedere l’omologazione ai sensi del presente regolamento o uniformarsi alle pertinenti prescrizioni nazionali:
a) rimorchi (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria S);
b) trattori a cingoli (categoria C);
c) trattori a ruote per uso speciale (categorie T4.1 e T4.2).
[...]
Articolo 4 Categorie dei veicoli
Ai fini del presente regolamento:
1) la «categoria T» comprende tutti i trattori a ruote; ogni categoria di trattori a ruote descritta ai punti da 2 a 8 è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto:
a) «a» per trattori a ruote con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h,
b) «b» per trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;
2) la «categoria T1» comprende trattori a ruote aventi carreggiata minima dell’asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm;
3) la «categoria T2» comprende trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1 150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm; nel caso in cui l’altezza del centro di gravità del trattore (misurata rispetto al terreno) divisa per la carreggiata minima media per ogni asse superi 0,90, la velocità di progetto massima è limitata a 30 km/h;
4) la «categoria T3» comprende trattori a ruote aventi massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600 kg;
5) la «categoria T4» comprende trattori a ruote per uso speciale;
6) la «categoria T4.1» (trattori molto alti rispetto al suolo) comprende trattori progettati per attività in coltivazioni alte e a filari, come le viti. Sono caratterizzati da un telaio o parte di esso sopraelevato che ne permette la circolazione parallelamente ai filari, con le ruote a destra e a sinistra di uno o più filari. Sono progettati per portare o azionare utensili che possono essere fissati anteriormente, tra gli assi, posteriormente o su una piattaforma. Quando il trattore è in azione, l’altezza libera dal suolo misurata verticalmente rispetto ai filari supera i 1 000 mm. Se il quoziente tra l’altezza del centro di gravità del trattore, misurata rispetto al suolo usando gli pneumatici in dotazione normale, e la media delle carreggiate minime di tutti gli assi supera 0,90, la velocità massima di progetto non può superare i 30 km/h;
7) la «categoria T4.2» (trattori extra larghi) comprende trattori caratterizzati da grandi dimensioni e destinati principalmente ad attività in grandi aree di terreno coltivato;
8) la «categoria T4.3» (trattori bassi rispetto al suolo) comprende trattori a quattro ruote motrici la cui attrezzatura intercambiabile è destinata all’uso agricolo o forestale, caratterizzati da un telaio di sostegno, munito di una o più prese di forza, aventi una massa tecnicamente ammissibile non superiore a 10 tonnellate, per i quali il rapporto tra tale massa e la massa massima a vuoto in ordine di marcia è inferiore a 2,5 e il cui centro di gravità, misurato rispetto al terreno con gli pneumatici di normale dotazione, si trova a un’altezza inferiore a 850 mm;
9) la «categoria C» comprende trattori a cingoli che si spostano su cingoli o su una combinazione di ruote e cingoli, le cui sottocategorie sono definite per analogia con la categoria T;
10) la «categoria R» comprende i rimorchi; ogni categoria di rimorchi descritta ai punti da 11 a 14 è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto:
a) «a» per rimorchi con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h,
b) «b» per rimorchi con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;
11) la «categoria R1» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 1 500 kg;
12) la «categoria R2» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1 500 kg ma non supera i 3 500 kg;
13) la «categoria R3» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg ma non supera i 21 000 kg;
14) la «categoria R4» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 21 000 kg;
15) la «categoria S» comprende le attrezzature intercambiabili trainate.
Ogni categoria di attrezzature intercambiabili trainate è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto:
a) «a» per le attrezzature intercambiabili trainate con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h;
b) «b» per le attrezzature intercambiabili trainate con velocità massima di progetto superiori a 40 km/h;
16) la «categoria S1» comprende un’attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 3 500 kg;
17) la «categoria S2» comprende un’attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 3 500 kg.
....
Articolo 76 Abrogazione
1. Fatto salvo l’articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento, la direttiva 2003/37/CE nonché le direttive 74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE e 2009/144/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2016.
2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti, per quanto riguarda la direttiva 2003/37/CE, secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 77 Modifica della direttiva 2006/42/CE
All’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2006/42/CE, il primo trattino è sostituito dal seguente: «— trattori agricoli e forestali, escluse le macchine installate su tali veicoli,».
Articolo 78 Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Dal 22 marzo 2013, le autorità nazionali non rifiutano l’omologazione UE o l’omologazione nazionale per un nuovo tipo di veicolo né vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di un nuovo veicolo qualora il veicolo in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un costruttore lo richiede.
________
...
Modificato da:
- Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione del 19 settembre 2014 (GU L 364 1 18.12.2014)
- Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 252 53 16.9.2016)
- Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione del 14 luglio 2016 (GU L 277 1 13.10.2016)
- Regolamento delegato (UE) 2018/830 della Commissione del 9 marzo 2018 (GU L 140 15 6.6.2018)
- Regolamento (UE) 2019/519 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 (GU L 91 42 29.3.2019)
Correlati:
[box-note]Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504
Regolamento (UE) 2016/1628[/box-note]
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Regolamento (UE) n. 167 2013 Consolidato 2019.pdf Testo consolidato 18.04.2019 |
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Regolamento (UE) n. 167 2013 Consolidato 2017.pdf Testo consolidato 01.01.2017 |
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Regolamento UE 167 2013.pdf Omologazione e vigilanza veicoli agricoli e forestali |
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RAPEX Report 38 del 23/09/2016 N.21 A12/1151/16 Danimarca
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 38 del 23/09/2016 N.21 A12/1151/16 Danimarca
Approfondimento tecnico: Batteria fuochi d'artificio
Il prodotto BOOM11, registrazione CE 1008-F2-69247088, categoria F2, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ed alla norma tecnica armonizzata EN 15947-4.
La batteria risulta essere instabile e non rimane in posizione verticale durante il funzionamento. A seguito di un eventuale ribaltamento, “i proiettili” incandescenti potrebbero colpire le persone nelle vicinanze provocando delle ustioni
Inoltre, il livello di pressione acustica misurato è troppo alto.
L’allegato I della Direttiva 2013/29/UE riporta i Requisiti Essenziali di Sicurezza che gli articoli pirotecnici, rientranti nel campo di applicazione della Direttiva stessa, devono rispettare. In particolare, con riferimento al caso in esame:
[…]
Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l’articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.
Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:
a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché dimensioni;
b) stabilità fisica e chimica dell’articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;
[…]
A. Fuochi d’artificio
1. Il fabbricante classifica i fuochi d’artificio secondo diverse categorie conformemente all’articolo 6 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull’etichetta:
a) i fuochi d’artificio della categoria F1 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
iii) la categoria F1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;
iv) i petardini da ballo della categoria F1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d’argento;
b) i fuochi d’artificio della categoria F2 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
c) i fuochi d’artificio della categoria F3 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.
[…]
La norma tecnica EN 15947-4 descrive come effettuare le prove per la verifica della conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva 2013/29/UE.
Parere N. 01852/2016 del 06/09/2016 CdS: Decreto Ascensori
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi -Adunanza di Sezione del 30 agosto 2016
NUMERO AFFARE 01516/2016
OGGETTO: Ministero dello sviluppo economico.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 246564 del 29/07/2016 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;
PREMESSO
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in oggetto.
L’atto normativo in esame ha natura di regolamento delegato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 stabilisce che “Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”.
Precisamente, il regolamento è volto a dare attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
L’Amministrazione richiedente premette, dunque, un’illustrazione del quadro generale della direttiva relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori.
La direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, il cui termine di recepimento scade il 19 aprile 2016, è nata sulla base della constatazione che la precedente analoga direttiva 95/16/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, aveva subito nel tempo sostanziali modificazioni e altre se ne rendevano necessarie.
Occorreva inoltre tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli ascensori, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.
Lo stesso andava considerato relativamente agli effetti prodotti sul quadro normativo europeo in materia di ascensori dalla decisione 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa.
Inoltre, l’esperienza aveva dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 95/16/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non erano sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l’Unione. È risultato quindi indispensabile stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.
L’ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.
La direttiva si colloca nel quadro del nuovo approccio secondo cui gli operatori economici sono responsabili della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, ed eventualmente la sicurezza dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire di immettere sul mercato ascensori e mettere a disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori solo se conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.
Il fabbricante e l’installatore, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trovano nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità resta quindi obbligo esclusivo del fabbricante o dell’installatore.
È necessario garantire che i componenti di sicurezza per ascensori provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione siano conformi ai requisiti previsti dalla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali componenti di sicurezza per ascensori. La direttiva ha pertanto previsto che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori conformi alle prescrizioni stabilite e di non immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Gli importatori si devono assicurare che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei componenti di sicurezza per ascensori e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.
All’atto dell’immissione di un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, ogni importatore deve indicare sul componente in questione il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Sono previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza non consentano tale indicazione.
Il distributore mette un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l’importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del componente di sicurezza per ascensori non incida negativamente sulla sua conformità.
Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un componente di sicurezza per ascensori in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva è considerato come fabbricante e si assume pertanto i relativi obblighi.
I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui componenti di sicurezza per ascensori in questione.
La garanzia della tracciabilità dei componenti di sicurezza per ascensori lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l’operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi della direttiva per l’identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non sono però tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro un componente di sicurezza per ascensori o ai quali essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.
Relativamente agli ascensori ed ai loro componenti di sicurezza la direttiva si limita a formulare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza.
Per agevolare la valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori a tali requisiti, viene conferita la presunzione di conformità agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012, sulla normazione europea.
Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli ascensori immessi nel mercato o i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, sono state previste procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, le procedure di valutazione della conformità sono scelte tra questi moduli.
Gli installatori o i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisce le informazioni richieste a norma della direttiva sulla conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori.
La marcatura CE, che indica la conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato, secondo procedure che richiedono l’intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la direttiva detta le norme specifiche che disciplinano l’apposizione della marcatura CE.
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella direttiva, ma per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.
Il sistema previsto a tal fine dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, poiché l’accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità. L’accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, è considerato dalla direttiva lo strumento preferibile per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi.
Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso a un’affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori da immettere sul mercato dell’Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.
Nell’interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell’applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.
I componenti di sicurezza per ascensori possono essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone. I componenti di sicurezza per ascensori sono considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.
Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali la procedura di salvaguardia attuale, al fine di migliorarne l’efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri, è completata con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l’adozione in relazione a ascensori o componenti di sicurezza per ascensori che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o eventualmente la sicurezza dei beni. Ciò può consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali ascensori e componenti di sicurezza per ascensori.
Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non sono previsti ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.
Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi ai componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
La direttiva risulta estremamente dettagliata, sicché gli spazi lasciati alla discrezionalità degli Stati membri in sede di recepimento sono minimi e sintetizzabili nei seguenti profili.
a) Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva: prevede che “La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza della legislazione dell’Unione, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio o utilizzati, purché ciò non implichi modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva”. Non si tratta di una nuova opzione e, in senso stretto, neppure di una opzione fra possibilità diverse, quanto piuttosto della salvaguardia di una possibilità già prevista ed in concreto esercitata sulla base della legislazione vigente attraverso il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativa agli ascensori in servizio. In particolare l’art. 11, comma 1 di detto decreto stabilisce che “Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato”. In definitiva, la facoltà riconosciuta dalla nuova direttiva risulta essere già stata esercitata.
b) Articolo 7, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 10, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 11, paragrafo 2, e articolo 17, comma 2, della direttiva: prevedono che informazioni, istruzioni, etichette e documentazioni prescritte siano redatte in una lingua facilmente comprensibile, a seconda dei casi, per gli utilizzatori finali o per le autorità competenti, prevedendo in alcuni casi esplicitamente ed in altri implicitamente, che gli Stati membri possano indicare in sede di recepimento quale sia tale lingua ovvero che le relativa richiesta sia precisata dall’autorità di controllo. Nello schema di regolamento è stata in tutti questi casi confermata l’opzione prescrivendo l’utilizzo della lingua italiana.
c) Articolo 21, paragrafo 2, articolo 27, paragrafo 3, e articolo 28, paragrafo 4, della direttiva: nel quadro della generale opzione già prevista dal Regolamento (CE) n. 765/2008 (secondo cui gli organismi di valutazione della conformità possono essere notificati previo accreditamento o mediante procedura “rafforzata” che garantisca i medesimi requisiti), confermando sostanzialmente la preferenza per la notifica previo accreditamento, l’articolo 21 della direttiva prevede che la valutazione ed il controllo degli organismi di valutazione della conformità ai fini della notifica possano essere eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Per contro, gli articoli 27 e 28 prevedono che “qualora l’organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni” e che “qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento (…), l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni”. L’opzione è stata confermata quanto al ricorso all’accreditamento come presupposto della notifica e non è stata esercitata quanto alle altre soluzioni alternative ipotizzate in quanto è stata confermata la scelta nazionale, già in atto sin dal 2011 ai sensi del citato regolamento europeo, di basare le notifiche nazionali sull’accreditamento;
d) Allegato I, punto 2.2, della direttiva: prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere accordo preventivo al ricorso ad altri mezzi appropriati, alternativi a quelli normalmente previsti, per evitare il rischio di schiacciamento quando la cabina viene a trovarsi nelle posizioni estreme. L’opzione era prevista già nel testo originario della precedente direttiva ed era stata esercitata già con il primo testo del DPR n. 162 del 1999, e recentemente meglio precisata con il nuovo articolo 17-bis del predetto regolamento introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8. L’esercizio dell’opzione resta confermato in tali termini.
CONSIDERATO
Trattandosi un regolamento delegato di attuazione di una direttiva UE occorre anzitutto verificarne la base formale.
La direttiva 2014/33/UE rifonde ed abroga la direttiva 95/16/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, adottato in base agli articoli 5 e 32 unitamente all’allegato C della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria per il 1995-1997).
Per il recepimento della direttiva in questione non è stata introdotta una nuova disposizione nella legge di delegazione europea 2014 atta a delegificare la materia, in quanto l’articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce già che le modificazioni delle direttive (nel caso di materia già delegificata) vengono attuate con le medesime modalità delle precedenti.
A tale possibilità fa eccezione l’ipotesi di cui all’articolo 35 comma 6 della citata legge n. 234 del 2012, che imporrebbe specifiche disposizioni normative nella legge di delegazione europea di riferimento, non sussistente nel presente caso, poiché non si prevedono nuovi organi o strutture amministrative né nuove spese o minori entrate.
Per il recepimento della Direttiva sono state quindi proposte essenzialmente integrazioni e modifiche al regolamento vigente in materia, e cioè al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive modificazioni, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l’impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.
Tale scelta appare legittima, poiché l’articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 2341 stabilisce:
“1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee”.
La direttiva 2014/33/UE modifica – attraverso il meccanismo della sostituzione – quella precedente, per la quale esisteva apposita norma di autorizzazione all’attuazione regolamentare. Ciò comporta che sia soddisfatto il duplice requisito previsto dalla disposizione appena citata perché l’attuazione possa avvenire con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L’unico articolo della direttiva 2014/33/UE che non può essere compiutamente attuato con tale strumento regolamentare, in virtù della riserva di legge vigente in materia, è il 43, secondo cui “Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi”e “Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive”.
Infatti nel regolamento sono stati unicamente introdotte prescrizioni per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi e di ritiri delle notifiche e sospensioni e revoche delle autorizzazioni per gli organismi di valutazione della conformità che dovessero violare le disposizioni ad esse applicabili e perdere i requisiti prescritti, rinviando la disciplina di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie o anche penali a un intervento legislativo, previsto dalla legge annuale di delegazione europea 2015.
Parimenti legittima, ed anzi opportuna, è la scelta di procedere all’attuazione tramite la tecnica della novella al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. A tal riguardo per la maggior parte degli articoli del decreto, quando non si tratti di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, la sostituzione del testo è la soluzione più coerente con il principio di semplificazione normativa, consentendo detta operazione di allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate e di armonizzare maggiormente anche nell’ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.
Lo schema di regolamento governativo, consta di cinque articoli e di un allegato (a sua volta articolato in 12 allegati).
In via generale va rilevato che nella formulazione del testo normativo si è adottato il criterio di non modificare il lessico utilizzato dalla direttiva, al fine di non dar adito a dubbi interpretativi; tale principio vale anche per la locuzione “requisiti essenziali di salute e sicurezza”,lessicalmente imprecisa, poiché i requisiti riguardano la tutela della salute, non la salute in sé considerata. L’opzione può essere condivisa, atteso che le disposizioni analitiche delle direttive UE devono essere trasposte in modo il più possibile conforme al testo, e senza apportare modifiche che non siano indispensabili per la comprensione del precetto.
Sul piano sostanziale, gli obiettivi che il regolamento si pone, in coerenza con il descritto quadro europeo, sono classificabili in due aree.
In primo luogo – e non può non avere priorità – quella inerente alla sicurezza degli edifici, declinabile in tre profili:
- il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza degli ascensori non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un’efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
- la tutela della salute e dell’incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione della manutenzione e dell’utilizzo degli impianti di ascensore;
- una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano protagonisti nella realizzazione di un mercato sicuro.
In secondo luogo quella inerente allo sviluppo del mercato, declinabile in due profili, a breve e medio periodo:
- migliorare il funzionamento del mercato e accrescere la credibilità del marchio CE, eliminando in tal modo i possibili ostacoli anche alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani ed in generale al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore;
- migliorare nel settore la competitività delle imprese e degli organismi notificati che rispettano gli obblighi normativi, come conseguenza del miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori non conformi alle norme di sicurezza.
Il regolamento, invece, non interviene con riguardo alla sicurezza degli ascensori in servizio installati anteriormente al 1999, ossia all’attuazione della prima direttiva comunitaria.
In Italia, secondo i dati forniti dalle stesse associazioni di categoria rappresentative degli operatori del settore, vi sono circa 700.000 ascensori installati antecedentemente all’attuazione (nel 1999) della Direttiva 95/16/CE, che ha previsto requisiti di sicurezza più efficaci e rigorosi rispetto a quelli all’epoca in uso e in linea con quelli ora sostanzialmente confermati dalla nuova direttiva. Tali ascensori quindi, ove non siano stati oggetto di autonomi interventi di adeguamento o di sostituzione di parti e componenti, non garantiscono a chi li utilizza il medesimo livello di sicurezza garantito dagli ascensori installati più recentemente ed in conformità alla predetta direttiva. Poiché la durata di un impianto di ascensori va ben oltre i venti anni, non può neppure ipotizzarsi che il problema si risolva naturalmente con il completarsi nel medio periodo di un autonomo processo di sostituzione di tutti gli impianti più vecchi. Facendo riferimento solo ai requisiti la cui carenza è più rilevante e, sulla base dell’esperienza, maggiormente collegata ad incidenti, è stato stimato che dei predetti 700.000 ascensori installati prima del 1999 circa il 40% siano ancora caratterizzati da un’inadeguata precisione di arresto della cabina dell’ascensore (problema cui risulta connesso più di un terzo degli infortuni rilevati), circa il 35% presentino problemi relativamente all’adeguatezza dei sistemi di protezione contro urti e schiacciamento per la chiusura delle porte della cabina o al piano (carenza cui risulta connesso più di un quarto degli infortuni rilevati), e circa il 70% è sprovvisto di adeguati dispositivi di illuminazione di emergenza o di richiesta di aiuto dalla cabina.
Formalmente la scelta di non intervento è legittima, poiché la materia è disciplinata non dalla direttiva cui si dà attuazione con il regolamento in esame, ma con la raccomandazione europea 95/216/CE, che è atto non vincolante.
Nella relazione AIR si chiarisce che l’Italia, sfruttando l’occasione offerta dalla direttiva, ha avviato la relativa analisi di impatto, concludendo circa la necessità di approfondire la tematica, rinviando l’intervento a un autonomo atto normativo, con lo scopo di determinare un ulteriore significativo abbattimento del già limitato numero di infortuni a utenti nel nostro Paese, infortuni spesso collegati proprio ai requisiti essenziali di sicurezza non presenti, e ad oggi non dovuti, per gli ascensori più vecchi.
Trattandosi di materia attinente all’incolumità pubblica, il Consiglio di Stato, pur non potendo censurare la scelta di rinvio, segnala al Governo l’esigenza di provvedere con urgenza, poiché, al di là dei dati statistici, comunque non tranquillizzanti, vi è un’esigenza – particolarmente avvertita nell’attuale fase storica – di sicurezza a tutti i livelli da parte della comunità nazionale, il cui soddisfacimento ha un impatto fondamentale sul rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. Né è il caso di correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti sia percepita come un’ingiustificata discriminazione che patiscono i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza.
Ciò posto, con riferimento alle singole disposizioni si evidenzia quanto segue.
Art. 1.
Le modifiche apportate dall’art. 1 sono – con le eccezioni prima indicate relative alle opzioni lasciate agli Stati membri – meramente riproduttive delle disposizioni della direttiva e, in taluni casi, delle disposizioni del precedente regolamento.
L’unica osservazione di carattere sostanziale riguarda il comma 1, lettera b) nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 4 al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 16, stabilendo che “Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell’Unione o le relative norme nazionali di attuazione”.
La disposizione applica il principio di specialità alla materia in esame, ma non si comprende come possa ravvisarsi un rapporto di specialità tra una normativa che disciplina gli ascensori ed i componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori ed un’altra normativa: l’oggetto della prima è già specifico. Probabilmente si intende fare riferimento a normative che riguardino particolari tipologie di edifici o particolari tipologie di rischio, ma allora questo andrebbe chiarito, onde evitare dubbi ermeneutici. Inoltre, l’Amministrazione dovrebbe chiarire in che modo una normativa UE e, a maggior ragione, la normativa italiana di attuazione, possano essere temporaneamente inapplicabili, sì da rendere comunque applicabile medio tempore il regolamento in esame.
Art. 2.
Le modifiche apportate dall’art. 2 rispondono essenzialmente a esigenze di coordinamento formale e di aggiornamento dei riferimenti interni del testo, e soprattutto per la parte che già nel testo vigente conteneva disciplina di rilievo esclusivamente nazionale e non di derivazione europea, ma perfettamente compatibili con le norme dell’Unione europea. Si tratta di disposizioni che in gran parte si muovono nell’ambito della facoltà per gli Stati membri, che la Direttiva 2014/33/UE fa salva all’articolo 3, comma 3, di adottare le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati.
L’unica osservazione sostanziale riguarda la lettera i), che modifica il comma 1 dell’articolo 15 e introduce, dopo il comma 2, alcuni nuovi commi aggiuntivi, per risolvere il problema connesso alla mancata salvaguardia, fra gli organi collegiali da escludere dalla generalizzata soppressione di quelli ritenuti non necessari, delle commissioni d’esame costituite dai Prefetti per il rilascio dell’abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori. L’Amministrazione riferisce che tale soppressione ha determinato una situazione di diffuso sostanziale blocco di tali abilitazioni, con riflessi negativi sui servizi di manutenzione e sulle stesse possibilità occupazionali che ne conseguono. La soluzione ipotizzata è quella di una rivitalizzazione della possibilità di costituire le commissioni d’esami in questione, con riproduzione ed aggiornamento delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento, prevedendo che i componenti siano in possesso di adeguate competenze tecniche e che almeno due di essi, tra cui il presidente, siano laureati in ingegneria. È introdotta però una maggiore flessibilità nella scelta della sede presso cui sostenere l’esame, in modo da favorire collaborazioni e sinergie fra gli uffici territoriali competenti che consentano di contenere i relativi oneri amministrativi e, al tempo stesso, di soddisfare comunque le esigenze di abilitazione, quando in una determinata circoscrizione prefettizia il numero contenuto delle richieste non giustifichi l’organizzazione di una sessione d’esame entro un tempo ragionevole. Per limitare gli oneri anche rispetto a quelli già fino ad oggi sostenuti è espressamente previsto che i componenti della Commissione non fruiscano di alcun compenso o gettone di presenza.
Per quanto l’esigenza possa essere meritevole e la soluzione attendibile, la norma è chiaramente priva di base legale, poiché non rientra né nel contenuto obbligatorio della direttiva, né in quello facoltativo. L’assenza di una base legale non può essere sanata da considerazioni di carattere sistematico, atteso che la disposizione, oltre a disporre l’abrogazione di alcune norme regolamentari, istituisce un nuovo organismo collegiale, non previsto da fonti primarie, in conflitto con la legislazione vigente in materia.
Art. 3.
La disposizione prevede l’adozione di tariffe per le attività svolte dai Ministeri interessati, e cioè quelle di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione di conformità di ascensori e componenti di sicurezza per gli ascensori, escludendo espressamente le attività svolte dall’organismo unico nazionale di accreditamento; le tariffe, e le relative modalità di versamento, sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e sono aggiornate almeno ogni due anni. Tale disposizione, pur non essendo attuativa della direttiva, si collega all’articolo 1, comma 1, lettera p), nella parte in cui introduce l’articolo 9-quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, ed all’articolo 1, comma 1, lettera o), nella parte in cui modifica l’articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 4.
Il comma 1 e il comma 2 contengono le nuove disposizioni transitorie. Recependo l’articolo 44 della direttiva, è previsto un regime transitorio ragionevole che consente di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, componenti di sicurezza per ascensori che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la nuova direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 95/16/CE.
I distributori possono quindi fornire componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato, vale a dire utilizzare gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva.
La disposizione riproduce una scelta effettuata in sede europea, come tale non discutibile. Essa, tuttavia, fa risaltare la segnalata lacuna in ordine agli impianti realizzati anteriormente all’applicazione della direttiva 95/16/CE.
Art. 5.
L’articolo 5 contiene la rituale clausola di invarianza finanziaria. Con tale disposizione si dispone, a conferma e rafforzamento di quanto già implicito nel contenuto delle predette nuove norme, che dall’attuazione delle disposizioni del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In realtà, per comprendere come un intervento di tale ampiezza possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è essenziale quanto osservato nella relazione tecnico-finanziaria, cui si rinvia.
Allegato A.
Contiene una novella interamente sostitutiva degli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. I 12 nuovi allegati, parzialmente corrispondenti nel contenuto a quelli sostituiti, sostanzialmente riproducono gli allegati alla nuova direttiva, di cui rispettano anche la numerazione.
P.Q.M.
Esprime parere favorevole con osservazioni.
L'ESTENSORE
Francesco Bellomo
IL PRESIDENTE
Franco Frattin
Maria Luisa Salvini
IL SEGRETARIO
RAPEX Report 37 del 16/09/2016 N.7 A12/1127/16 Paesi Bassi
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 37 del 16/09/2016 N.7 A12/1127/16 Paesi Bassi
Approfondimento tecnico: Accendini
Il prodotto, di marca Unilite, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla norma tecnica EN ISO 9994.
Il tempo di spegnimento della fiamma risulta essere troppo lungo e la sua altezza troppo elevata. Queste caratteristiche possono essere causa di ustioni per gli utilizzatori o fonti di innesco per un incendio.
Per quanto riguarda lo spegnimento della fiamma, la norma tecnica EN ISO 9994 stabilisce che non deve superare i 2 secondi se l’accendino è stato tenuto acceso per almeno 10 secondi (oppure se è stato tenuto acceso 5 secondi in caso di accendino regolabile con la fiamma impostata alla massima altezza).
L’altezza della fiamma, invece, per un accendino regolabile post-miscelato, non può essere superiore a 120 mm.
Altre caratteristiche importanti che gli accendini devono possedere per essere conformi alla norma tecnica EN ISO 9994 sono:
1. presenza di fiamma stabile senza scoppiettii, crepitii e scintille;
2. gas presente in quantità non superiore all’85% della capacità del serbatoio;
3. resistenza alla caduta da almeno 1,5 m di altezza senza subire danneggiamenti alla struttura esterna.
D.M. 3 agosto 1993
Nota MI 10514 del 29 Agosto 2016
Nota MI 10514 del 29 Agosto 2016
Oggetto della nota: Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015.
Comunicazione ex art. 14 (Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE).
Si fa seguito alle circolari ministeriali n. 557/PAS/U/003568/XV.H.MASS(77) BIS del 09/03/2015 e n. 557/PAS/U/012274/XV.H.MASS(77) BIS del19/08/2015.
Nelle circolari richiamate sono state diramate indicazioni afferenti la comunicazione al Prefetto in caso di movimentazione di articoli pirotecnici marcati CE ex art 14 del decreto legislativo m 123/2015, che ha novellato l'art. 6 bis del decreto m 158/ 2010.
Integrazione.
Fac-simile di rilevazione dati trasferimenti articoli pirotecnici CE
Linee guida Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione
Linee guida Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione
Guidelines Low Voltage Directive 2014/35/UE - Draft
Le linee guida Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione sono destinate ad essere un manuale per tutte le parti che direttamente o indirettamente sono interessate dalla direttiva 2014/35/UE, comunemente indicata come LVD, applicabile dal 20 aprile 2016, che sostituisce la precedente Direttiva 2006/95/CE.
Queste linee guida sostituiscono le "Linee guida per l'applicazione della direttiva 2006/95/CE" di agosto 2007 (ultima modifica gennaio 2012).
Le linee guida LVD si riferiscono solo alll'applicazione della direttiva 2014/35/UE, se non diversamente indicato.
L'attenzione dei lettori è richiamata sul fatto che queste linee guida hanno il solo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva 2014/35/UE, solo è il testo della direttiva e dalle leggi nazionali di recepimento della direttiva che sono legalmente vincolanti.
Tuttavia, questo documento rappresenta un punto di riferimento per assicurare l'applicazione coerente e armonizzata della direttiva da parte di tutti i soggetti interessati.
Essa è destinata non solo alle autorità competenti degli Stati membri, ma anche ai principali operatori economici interessati, come: produttori, importatori e distributori e le loro associazioni di categoria; enti preposti alla elaborazione di norme, nonché coloro che sono coinvolti nelle procedure di valutazione della conformità.
Queste linee guida non sono esaustive; essi si concentrano solo su alcune questioni, che, alla luce dell'esperienza, presentano un interesse diretto e specifico per l'applicazione della direttiva "Bassa tensione".
Queste linee guida dovrebbero essere utilizzate in combinazione con la direttiva stessa e con il documento della Commissione europea "La Guida Blu sull'attuazione delle norme di prodotto europee", che spiega ulteriormente concetti come "immissione sul mercato", "costruttore", "autorizzati rappresentante "," importatore ".
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Commissione EUROPEA
Draft 2015
Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto
Guida Blu: Guida attuazione direttive nuovo approccio e approccio globale
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Guidelines Low Voltage Directive 2014 35 UE.pdf European Commission - Draft 2015 |
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RAPEX Report 36 del 09/09/2016 N.20 A11/0079/16 Paesi Bassi
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 36 del 09/09/2016 N.20 A11/0079/16 Paesi Bassi
Approfondimento tecnico: Giocattolo per bolle di sapone
Il prodotto, di marca Toi-Toys, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
Il liquido per la produzione di bolle di sapone contiene batteri mesofili aerobi (quantità misurata: 67000 ufc/ml). I batteri possono provocare infezioni se vengono a contatto con la bocca, le mani, gli occhi. In base all’articolo 18 della Direttiva 2009/48/CE, prima di immettere un giocattolo sul mercato, i fabbricanti devono effettuare una valutazione della sicurezza degli stessi:
“Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un’analisi dei pericoli chimici, fisico meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.”
Solo se la valutazione della sicurezza obbligatoria eseguita a norma dell'articolo 18 della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli non riscontra rischi microbiologici, l'esame CE del tipo non è richiesto per quanto riguarda gli aspetti microbiologici del giocattolo. In caso contrario gli organismi notificati hanno adottato un protocollo su “Sicurezza microbiologia dei giocattoli contenenti mezzi acquosi” (Rev. 03 del 18 Febbraio 2016).
Il valore limite per la carica microbica aerobica totale TAMC, secondo il protocollo, non deve superare i 1000 ufc/g o ml (TAMC ≤ 1000 ufc/g o ml).
UE: Consultazione pubblica Direttiva ascensori
Public consultation for the Evaluation of the Lifts Directive
Deadline: 16/12/2016
Introduction
Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts aims at ensuring the free movement of lifts and safety components for lifts within the internal market and a high level of protection of the health and safety for users and maintenance personnel of lifts. It applies to:
- Lifts intended for the transport of persons only;
- Lifts intended for the transport of persons and goods;
- Lifts intended for the transport of goods only, if the carrier is accessible to persons and if the controls of the lift are inside the carrier or can be reached from within the car.
It shall also apply to the safety components for use in such lifts listed in Annex IV.
More in particular, Directive 95/16/EC applies to new lifts, when they are first placed on the market and put into service. The provisions of the Directive are therefore not applicable to existing lifts, that is to say, lifts placed on the market and put into service before Directive 95/16/EC came into force (at the earliest, after the 1st July 1997 and at the latest, after the 1st July 1999).
New lifts, subject to the provisions of Directive 95/16/EC, include:
- Lifts installed in new buildings;
- Lifts installed in existing buildings;
- Lifts installed in existing wells in replacement of existing lifts, including when the existing guide rails and their fixings or the fixings alone are retained.
In line with the “New Approach to Technical Harmonization and Standards”, the design and manufacturing of lifts and safety components for lifts and the installation of lifts are subject to essential health and safety requirements which are applicable to any lifts and safety components for lifts placed on the EU internal market. The essential health and safety requirements define the objectives to be attained in terms of lift safety. In general, the installer or manufacturer remains free to choose the means to attain those objectives, though conformity with the applicable essential health and safety requirements is mandatory.
In 2014, the Directive was aligned to the New Legislative Framework, which clarified the obligations of economic operators and the operating rules of notified bodies and improved consistency with respect to conformity assessment. The new Lifts Directive 2014/33/EU was published on the OJEU on 29 March 2014 and is applicable since 20 April 2016.
This recast only aligned Directive 95/16/EC to the New Legislative Framework, thus not entailing its full revision.
This Public Consultation is launched in the framework of the Evaluation of Directive 95/16/EC.
[1] It is open to everyone and aims at gathering data on the evaluation criteria, in particular the relevance, effectiveness and added value of the Directive; on newly developed technologies and their impact on the lift industry and safety; on the current state of the art of the accessibility to lifts granted to people with disabilities (either permanent or temporary); on the clarity and exhaustiveness of the definitions and rules provided in the Directive.
Language: The questionnaire has been drafted in 6 EU languages.
Implementation: The minimum period for public consultations is 12 weeks.
Moreover, in line with the Regulatory Fitness and Performance programme of the European Commission (REFIT) and on behalf of DG GROW, an evaluation of the 1995 Lifts Directive is currently ongoing. To this purpose, four targeted surveys have also been developed, addressed specifically to:
- All Member State Authorities responsible for the Directive’s implementation;
- All Market Surveillance Authorities;
- All Notified Bodies;
- As many economic operators as possible (including SMEs), and their industry associations.
These targeted surveys are more detailed and specific than the Public Consultation, thus requiring an in-depth knowledge of the Lifts Directive. These surveys aim at gathering data on the implementation of the Directive, on the market and accidents related to lifts, on market surveillance activities, on costs and benefits entailed by the Directive.
If you belong to one of the above categories and would like to take part in the relevant targeted survey, please write to the following address:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Please consider that you may contribute to these targeted surveys until 15th September 2016, while the Public Consultation will remain open until the end of November.
[1] The alignment to the NLF addressed the horizontal elements of New Approach, but did not include a revision of the sector specific aspects of Directive 95/16/EC. Article 46 of Directive 2014/33/EU requires the Commission to submit a report to the Council and the European Parliament regarding the implementation and functioning of the Directive before 19 April 2018. Taking into consideration the scientific and technological progress, there is a need to evaluate its relevance in relation with the scope and the health and safety requirements of Directive 95/16/EC.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/The_Evaluation_of_the_Lifts_Directive
Decreto 15 giugno 2016
Decreto 15 giugno 2016
Nuovi limiti a sostanze pericolose nei giocattoli
Modifiche all’allegato II, appendice C, del Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione
del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone.
Modifiche all’allegato A appendice C, del Decreto Legislativo n. 54 del 2011 (Attuazione Direttiva giocattoli 2009/48/CE) e relativa entrata in vigore.
1. Nell’allegato II, appendice C, del decreto legislativo n. 54 del 2011 sono aggiunte le seguenti voci, con applicazione a decorrere dal 24 maggio 2017:
Sostanza | Numero CAS | Valore limite |
«Formammide | 75-12-7 | 20 μg/m 3 (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall’inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto)» |
«1,2-benzisotiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 | 5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005». |
Sostanza | Numero CAS | Valore limite |
«Massa di reazione di: 5-cloro-2- metil-4- isotiazolin-3-one (n. CE 247-500-7) e 2-metil- 2H-isotiazol-3-one (n. CE 220-239-6) (3: 1) |
55965-84-9 | 1 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli |
5-cloro-2-metil-isotiazolin- 3 (2H)-one |
26172-55-4 | 0,75 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli |
2-metilisotiazolin-3(2H)- one |
2682-20-4 | 0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli». |
Direttiva 2009/48/CE giocattoli
Decreto Legislativo n. 54 del 11 aprile 2011
RAPEX Report 40 del 07/10/2016 N.1 A12/1234/16 Spagna
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 40 del 07/10/2016 N.1 A12/1234/16 Spagna
Approfondimento tecnico: Detergente gel
Il prodotto, di marca MISTER POMEZ, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti.
Il prodotto è corrosivo. Sulla confezione non sono riportate le dovute avvertenze di sicurezza, il nome delle sostanze pericolose contenute e le indicazioni sul come comportarsi in caso di contatto con la pelle o ingestione.
Il Regolamento (CE) n. 648/2004 stabilisce che:
Articolo 11
Etichettatura
1. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.
2. Le seguenti informazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore:
a) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
b) il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
c) l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 3..
Le stesse indicazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa.
3. Sull'imballaggio dei detergenti è riportata l'indicazione del contenuto in conformità delle specifiche di cui all'allegato VII.A. Esso riporta altresì istruzioni per l'uso e precauzioni particolari, ove necessario.
4. Inoltre l'imballaggio dei detergenti messi in vendita al pubblico e destinati ad essere utilizzati come detergenti per bucato riporta le informazioni di cui all'allegato VII.B.
5. Quando uno Stato membro richieda sul proprio territorio l'etichettatura nella lingua o nelle lingue nazionali, il fabbricante e il distributore si conformano a tale requisito per le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicate le norme nazionali vigenti secondo cui rappresentazioni grafiche di frutta che possono indurre in errore l'utilizzatore circa l'uso di prodotti liquidi, non devono figurare sull'imballaggio nel quale i detergenti sono posti in vendita al consumatore.
Per quanto riguarda le disposizioni relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, il Regolamento (CE) n. 648/2004 fa riferimento alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE, ad oggi, abrogate dal Regolamento (CE) N. 1272/2008.
Il Regolamento (CE) N. 1272/2008 stabilisce che:
TITOLO III
COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA
CAPO I
Contenuto dell'etichetta
Articolo 17
Disposizioni generali
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
Cavi elettrici: obbligo marcatura CE Regolamento CPR dal 1° Luglio 2017
Cavi elettrici: marcatura CE in accordo con il Regolamento CPR (UE) 305/2011 dal 1° Luglio 2017
Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento CPR.
La Commissione Europea, all’interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni (7 requisiti*), ha deciso di considerare per i cavi la Reazione e la Resistenza al Fuoco, riconoscendo l’importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in caso di incendio.
Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è in vigore per tutti gli Stati dell’UE dal 1° Luglio 2013, nella Comunicazione della Commissione 2016/C 209/03 del 10 Giugno 2016, le tempistiche sono:
Data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata: 10.6.2016
Data di scadenza del periodo di coesistenza: 1.7.2017
Dal 10 Giugno 2016, gli Organismi di certificazione potranno essere notificati (diventando Organismi Notificati) e successivamente potranno rilasciare i certificati di Costanza delle Prestazione o effettuare i test di laboratorio per consentire l’apposizione della marcatura CE e l’emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP).
Fino al 1° Luglio 2017, sussisterà un periodo di coesistenza, durante il quale produttori e importatori potranno immettere sul mercato indifferentemente cavi che rispettano o meno il Regolamento CPR.
Dopo questo periodo (1 anno) la marcatura CE e la Dichiarazione di Performance saranno obbligatorie per tutti i cavi per costruzione immessi sul mercato, anche nel caso non esistano ancora le prescrizioni in merito al loro utilizzo da parte delle autorità italiane.
Dopo il 1° Luglio 2017: I cavi non marcati CE potranno comunque essere utilizzati:
- in applicazioni differenti da edifici ed opere di ingegneria civile;
- al di fuori dell’Unione Europea (export).
EN 50575:2014
Cavi di energia, comando e comunicazioni
Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
In allegato all'articolo la Guida AICE sulla marcatura CE dei cavi:
I CAVI E IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE - CPR UE 305/11: Raccomandazioni dell’Industria Italiana di Cavi e Conduttori Elettrici
Anche il rilascio di sostanze nocive è tra le prestazioni ritenute rilevanti per i cavi, nonostante al momento non siano stati stabiliti livelli minimi prestazionali in quanto i cavi nel loro normale utilizzo non rilasciano sostanze nocive.
I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco:
- Aca,
- B1ca,
- B2ca,
- Cca,
- Dca,
- Eca,
- Fca
identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti.
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:
a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3
s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3
d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2.
Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione.
È compito degli Stati Membri definire la classe di reazione al fuoco relativa all’ambiente di installazione.
..segue
* I 7 requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata sono relativi a:
1) resistenza meccanica e stabilità
2) sicurezza in caso di incendio
3) igiene, salute e ambiente
4) sicurezza e accessibilità nell’uso
5) protezione contro il rumore
6) risparmio energetico e ritenzione del calore
7) uso sostenibile delle risorse naturali
AICE Settembre 2016
Collegati
Vedi il Focus: Cavi elettrici Marcatura CE
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Tutte le comunicazioni norme armonizzate Regolamento (UE) CPR 305/2011
CEI 64-8 Variante V4: Allineamento CPR
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC: Update February 2016
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC
Update July 2017
Vedi Ed. 2.1 EN (Finale) a questa pagina
Draft Update - February 2016
Introduction to the Update of the 2nd Edition Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989.
The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009.
The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market.
The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions.
It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application. While the revised Machinery Directive was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a new Guide to its application.
The purpose of the Guide is to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU.
The Guide also provides information about other related EU legislation.
It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection. It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding.
The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English.
As for the first 2nd Edition, this Update is planned to be made available also into other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission, therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference.
The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type.
It is intended to publish regular updates of the Guide in order to introduce answers to questions agreed by the Machinery Committee and the Machinery Working Group.
The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group and this Update of the 2nd Edition has been carried out by an external consultant.
The Commission wishes to warmly thank the members of the Editorial Group both for the huge amount of work they have carried out as well as for the efficient, constructive and cooperative spirit in which the drafts have been prepared.
In parallel to the work of the Editorial Group, a Machinery Core Group established by Orgalime, including representatives of the main sectors of machinery manufacturing, has provided invaluable input from the industry. The drafts prepared by the Editorial Group have been submitted to the Member States and stakeholders for comments. The Commission would also like to thank all those who have made comments. We have tried to take them into account as far as possible.
Of course, the Commission takes full responsibility for the content of the Guide.
Readers are invited to communicate any corrections or comments so that they can be taken into account in preparing future updates or a revised 3 rd Edition.
Brussels, February 2016
Collegati
[box-note]Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC: Update July 2016
Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Machinery Directive Guide Update 29 February 2016.pdf European Commission Update 29 February 2016 |
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Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione

Direttiva macchine 2006/42/CE: Dichiarazione CE di Conformità
La corretta compilazione
Un documento di approfondimento, punto per punto, sulla corretta compilazione della Dichiarazione CE di Conformità di macchine di cui all’Allegato IIa della Direttiva macchine 2006/42/CE, estratto dalla Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010.
Dati fabbricante
Mandatario
Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico
Descrizione ed identificazione macchina
Produzione di serie
Conformità alla direttiva macchine
Conformità ad altre direttive o regolamenti
Dichiarazione per le macchine in allegato IV
Citazione norme e Presunzione di Conformità
Citazione di altri documenti
Luogo e data
Identità persona che redige e firma
Custodia
Riproduzione firma
Fonte:
Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE
Ed. 2010/2019
Elaborato Certifico Srl
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Dichiarazione CE di Conformità All. IIa Dir. 2006/42/CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Direttiva macchine 2006 42 CE -Dichiarazione CE di Conformita' 2016.doc Certifico Srl - Rev. 00 2020 |
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Dichiarazione CE di Conformita - La corretta compilazione.pdf Certifico |
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RAPEX Report 39 del 30/09/2016 N.24 A12/1191/16 Polonia
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 39 del 30/09/2016 N.24 A12/1191/16 Polonia
Approfondimento tecnico: pompa per autobetoniera
Il prodotto, di marca CIFA, proveniente dall’Italia, mod. MK28.4.L 4Z/115RH, è stato sottoposto alla procedura di richiamo dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE – Macchine.
A causa di un difetto strutturale, dovuto al materiale usato per il sostegno della pompa, quando il braccio si trova nella sua massima estensione orizzontale si rompe colpendo gli operatori che si trovano nell’area di lavoro. Sono stati registrati quattro incidenti mortali.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE, al RESS 1.3.2 (Requisito Essenziale di Sicurezza e Salute) dell’Allegato I, stabilisce che:
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.
A norma dei primi due paragrafi del punto 1.3.2, gli elementi della macchina devono essere costruiti in modo da resistere alla rottura durante il funzionamento grazie all’impiego di materiali adeguati e progettando e costruendo i componenti e gli assemblaggi in modo che possano resistere alle sollecitazioni cui saranno sottoposti durante l’attività.
Obiezione a un atto delegato: cadmio in illuminazione
Obiezione a un atto delegato: esenzione relativa al cadmio nelle applicazioni di illuminazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sulla direttiva delegata della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio nelle applicazioni di illuminazione generale e di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (C(2015)00383 - 2015/2542(DEA))
(2016/C 353/04)
E' sollevata obiezione alla direttiva delegata della Commissione;
- Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che la direttiva delegata non può entrare in vigore;
- Ritiene che la direttiva delegata della Commissione non rispetti le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE per entrambe le esenzioni che essa inserisce nei punti 39 a) e 39 b) dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE;
- Ritiene in particolare che la motivazione addotta per l'esenzione di cui al punto 39 b) sia fondata su una situazione obsoleta per quanto concerne la fattibilità di sostituire il cadmio nei punti quantici; invita pertanto a procedere rapidamente a una nuova valutazione dell'esenzione esistente al punto 39 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE rispetto alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), con lo scopo di revocarla;
- Chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto della posizione del Parlamento;
- Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.
Presse piegatrici: Valutazione dei Rischi in formato puntuale Check list
Presse piegatrici: Valutazione dei Rischi formato puntuale Check list
EN 12622:2010 p. 5.1.1 - Presse piegatrici idrauliche - Sicurezza.
Documento di Valutazione dei Rischi in formato puntuale Check list, elaborato con CEM4 sulla norma verticale EN 12622:2010 p. 5.1.1 - Presse piegatrici idrauliche - Sicurezza.
Con CEM4 puoi importare o generare delle Check list su standard di norme tecniche armonizzate o altro, sulle quali effettuare la Valutazione dei Rischi semplicemente spuntando i RESS coperti dell’All. I della Direttiva macchine 2006/42/CE (Presunzione di Conformità), cosi' come eventualmente riportato nelle Appendici Informative ZA/ZB delle norme tecniche armonizzate, ed annotare la tua Valutazione di conformità.
Modalità di Valutazione suggerita per:
1. macchine con norma tecnica armonizzata verticale (type C),
2. requisiti di sicurezza, quali sicurezza meccanica, elettrica, ecc
3. fasi/procedure, quali collaudo, manutenzione, ecc.
Collegati
[box-note]Presse piegatrici idrauliche: Check list sulla norma EN 12622
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
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Specifica Valutazione dei Rischi Check list EN 12622 p. 5.1.1.pdf Certifico |
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Regolamento (UE) 1024/2016
Regolamento (UE) N. 1024/2012
REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»)
Check list rapida requisiti di sicurezza macchine alimentari - INAIL

Check list Sicurezza macchine alimentari
Schede di controllo rapido dei principali requisiti di sicurezza delle macchine alimentari
Il presente lavoro è costituito da 11 schede tecniche di cui 9 specifiche per alcune macchine alimentari, quelle tradizionalmente più presenti negli ambienti di lavoro, oltre due schede aggiuntive dedicate la prima ai contenuti minimi che devono essere presenti in una dichiarazione di conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE e l’altra con indicazioni specifiche alle problematiche di igiene e quindi con requisiti tecnici e istruzioni generali al fine di eliminare il rischio di infezione, malattia e contagio.
Il metodo seguito per realizzare le schede tecniche è stato quello di avvalersi di immagini coadiuvate da informazioni specifiche sui principali punti pericolosi delle macchine in esame. Si è ritenuto utile dare indicazioni secondo le prescrizioni dettate dalle norme armonizzate, in particolare norme di tipo C, norme specifiche per particolari famiglie di macchine.
Le norme, pur essendo a carattere volontario rappresentano il mezzo attraverso il quale è possibile soddisfare lo stato dell’arte ed in particolare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza (RES), dell’allegato I della direttiva macchine.
Frullatori
Frullatori e sbattitori portatili
Affettatrici
Sega a nastro per ossi e carne
Pelaverdure
Mescolatrici planetarie
Tagliaverdure
Macchine Tritacarne
Impastatrici
INAIL 2014
Download file CEM importabile CEM4
Download file CEM importabile CEM4 sito cem4.eu
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Check list Sicurezza macchine alimentali INAIL.pdf INAIL 2014 |
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Raccolta Linee Guida CIG Luglio 2016

Raccolta Linee Guida CIG Luglio 2016
Elenco delle Linee Guida CIG:
Nr. 01 Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti a combustibili gassosi (2010)
Nr. 02 ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile (2006)
Nr. 04 La gestione delle emergenze da gas combustibile (Settembre 2011)
Nr. 05 La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (2004) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15
Nr. 06 La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto del cliente finale (2005) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15
Nr. 07 Classificazione delle dispersioni di gas (Settembre 2011)
Nr. 08 Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità > 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16
Nr. 09 Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità < 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16
Nr. 10 L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas (2012)
Nr. 11 Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas (2014)
Nr. 12 - Mod. A/12 Mod. B/12 Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale (2015)
Nr. 13 Per l’applicazione della normativa sismica nazionale alle attività di progettazione, costruzione e verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione per gas combustibile (Novembre 2014)
Nr. 14 Raccomandazioni per la procedura di qualificazione del personale addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale in applicazione della UNI 11632 (Maggio 2016) NEW
Nr. 15 La gestione degli incidenti da gas combustibile (Settembre 2011)
Nr. 16 Esecuzione delle ispezioni programmate e localizzate delle dispersioni sulla rete di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8 (Settembre 2011)
Nr. 17 Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna (Marzo 2012)
Nr. 18 La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale (Dicembre 2014)
Nr. 19 La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di stoccaggio del gas naturale (Marzo 2015)
CIG
Comitato Italiano Gas
Linee Guida CIG
Rev. 1.0 - 2016
Elaborazione Certifico S.r.l. Perugia
Aggiornamenti:
Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Maggio 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Febbraio 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2015
Raccolta Linee Guida CIG | Dicembre 2014
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Raccolta Linee Guida CIG Luglio 2016.pdf Aggiornamento Luglio 2016 |
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Decreto Ascensori: testo consolidato 2016 (su Atto camera)
Decreto Ascensori: testo consolidato 2016 su schema atto Camera
Bozza di testo consolidato riguardante le modifiche apportate al D.P.R. n. 162 del 30/04/92 e s.i.m. dallo schema di D.P.R., atto del Governo n. 335 trasmesso alla Presidenza il 13 settembre 2016 per l'attuazione della nuova Direttiva ascensori 2014/33/UE.
Le modifiche al DPR n. 162/99 sono riportate:
- in colore rosso, riguardanti le parti di testo sostituite e/o abrogate;
- in colore blu, le nuove integrazioni o sostituzioni.
Certifico Srl - IT 2016
Ascensori e Componenti: disponibile lo schema del nuovo Regolamento
D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999
Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Parere N. 01852/2016 del 06/09/2016 CdS: Decreto Ascensori
Il Decreto pubblicato: D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23
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Decreto Ascensori 2016 - Testo consolidato Bozza.pdf Certifico Srl - 2016 |
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Decreto ascensori: il testo prossimo alla firma
Decreto Ascensori: il testo prossimo alla firma
Update: firmato DPR il 10 Gen 2016
In allegato il testo definitivo del Decreto Ascensori (DPR) che attua la Direttiva 2014/33/UE, importanti novità anche per l'esercizio e la manutenzione.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
Trasmesso alla Presidenza il 13 settembre 2016
La Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, viene recepita con DPR che modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Estratto
....
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE
Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del regolamento e sostituito dal seguente: "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori"
...
Allegato all'articolo:
- Relazione illustrativa
- Testo Decreto (DPR)
Seguiranno approfondimenti
Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
Annuncio all'Assemblea: 14 settembre 2016
Assegnazione ed esito:
X Attività Produttive (Assegnato il 14 settembre 2016 - Termine il 14 ottobre 2016)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 14 settembre 2016 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 14 ottobre 2016)
V Bilancio (Assegnato il 14 settembre 2016 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 29 settembre 2016)
Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Parere N. 01852/2016 del 06/09/2016 CdS: Decreto Ascensori
Il Decreto pubblicato: D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23
Nota Ministero della Salute 31.08.2016
Nota Min. Salute 31.08.2016
Chiarimenti sulle apparecchiature a risonanza magnetica (RM) utilizzate sull'uomo a scopo diagnostico.
Come noto, in applicazione della Direttiva 93/42/CEE, il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica Cenelec ha adottato gli standard internazionali (EN 60601-2- 33:2002 - Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the safety of magnetic resonance equipment for medical diagnosis) come norme tecniche armonizzate comunitarie, che forniscono rispondenza ai requisiti essenziali applicabili alla fabbricazione di apparecchiature a risonanza magnetica.
Alcuni riferimenti tecnici stabiliti dall'Allegato A e B del DM 3 agosto 1993, in particolare per gli aspetti riferibili al rateo di assorbimento specifico medio "SAR" ed i campi magnetici variabili (dB/dt), appaiono disallineati e non compatibili con quanto previsto nello specifico dalla sopra citata normativa tecnica, utilizzata dalle società fabbricanti di apparecchiature RM.
Si ritiene necessario precisare, al fine di prevenire eventuali divergenze interpretative in occasione di bandi di acquisto e successiva installazione di apparecchiature RM, che la marcatura CE delle apparecchiature RM ai sensi della Dir. 93/42/CEE è di fatto garanzia implicita di rispondenza anche ai requisiti tecnici previsti nelle Norme Tecniche armonizzate di settore, tanto da far decadere la dichiarazione di ottemperanza a quanto previsto nei contenuti tecnici di cui agli all.ti A e B del DM del 1993.
Decreto Ministeriale 3 agosto 1993
Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica
Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE
CEI 44-14 Guida EN 60204-1 Equipaggiamenti elettrici: marcature, documentazione e prove

CEI 44-14 Guida EN 60204-1 Equipaggiamenti elettrici: marcature, documentazione e prove
Estratto della Guida CEI 44-14
Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60204-1
Regole generali per l'equipaggiamento elettrico delle macchine
[box-warning]Attenzione norma CEI 44-14 abrogata in data 1-11-2006, utile per approccio alla EN 60204-1.[/box-warning]
Indice
1. MARCATURA, SEGNALI Dl AVVERTIMENTO E DESIGNAZIONI Dl RIFERIMENTO
1.1 Generalità
1.2 Segnali di avvertimento
1.3 Identificazione funzionale
1.4 Marcatura dell'equipaggiamento di comando e controllo
1.5 Designazioni di riferimento
2. DOCUMENTAZIONE TECNICA
2.1 Generalità
2.2 lnformazioni da fornire
2.3 lnformazioni principali
2.4 Schema di installazione
2.5 Schemi a blocchi (di sistema) e schemi funzionali
2.6 Schemi circuitali
2.7 Manuale di funzionamento
2.8 Manuale di manutenzione
2.9 Elenco delle parti
3. PROVE E VERIFICHE
3.1 Generalità
3.2 Continuità del circuito equipotenziale di protezione
3.3 Prove di resistenza dell'isolamento
3.4 Prove di tensione
3.5 Protezione contro le tensioni residue
3.6 Prove funzionali
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Marcatura CE
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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DT Equipaggiamenti elettrici marcature documentazione prove.pdf Ed. 2012 |
275 kB | 289 |
Direttiva giocattoli 2009/48/CE: Raccomandazioni e protocolli
Direttiva giocattoli 2009/48/CE: Raccomandazioni e protocolli
Portfolio contenente raccomandazioni e protocolli emessi dal gruppo di coordinamento degli organismi notificati.
Le raccomandazioni ed i protocolli, applicati su base volontaria, sono stati emessi per essere strumento di supporto per l'adempimento dei compiti dell'organismo notificato.
RACCOMANDAZIONI:
- Recommendation No 1 : format EC type examination certificate (Rev 3)
- Recommendation No 2 : NoBo identification number affixed to the toy (Rev 1)
- Recommendation No 3 : failure of safety limit (Rev 1)
- Recommendation No 4 : transitional period (Rev 1)
PROTOCOLLI:
- Protocol No 1 : Toys submitted to EC-Type Examination (Rev 5)
- Protocol No 2 : Microbiological safety of toys (Rev 3)
- Protocol No 3 : Rotor blades in helicopter toys (Rev 5)
- Protocol No 4 : Washability of toys approval
Commissione EUROPEA - Giocattoli
Direttiva 2009/48/CE giocattoli
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Recommendations and Protocols under Directive 2009_48_EC.pdf 09 Settembre 2016 |
2107 kB | 17 |
Decisione (UE) 2016/1610
Decisione (UE) 2016/1610
Decisione (UE) 2016/1610 della Commissione del 7 settembre 2016 relativa alla pubblicazione con una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del riferimento della norma armonizzata EN 13383-1: 2002 «Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche» in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7° Elenco norme armonizzate Regolamento UE Prodotti da Costruzione CPR 305/2011
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
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