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Decreto 15 giugno 2016

ID 3095 | | Visite: 4121 | Direttiva giocattoliPermalink: https://www.certifico.com/id/3095

Decreto 15 giugno 2016

Nuovi limiti a sostanze pericolose nei giocattoli

Modifiche all’allegato II, appendice C, del Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione
del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone.

Modifiche all’allegato A appendice C, del Decreto Legislativo n. 54 del 2011 (Attuazione Direttiva giocattoli 2009/48/CE) e relativa entrata in vigore.

1. Nell’allegato II, appendice C, del decreto legislativo n. 54 del 2011 sono aggiunte le seguenti voci, con applicazione a decorrere dal 24 maggio 2017:

Sostanza Numero CAS Valore limite
«Formammide 75-12-7 20 μg/m 3 (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall’inizio
della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti
oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto)»
«1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 2634-33-5 5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli,
conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN
71-11:2005».

 

Sostanza Numero CAS Valore limite
«Massa di reazione di:
5-cloro-2- metil-4-
isotiazolin-3-one (n. CE
247-500-7) e 2-metil-
2H-isotiazol-3-one
(n. CE 220-239-6) (3: 1)
55965-84-9 1 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
5-cloro-2-metil-isotiazolin-
3 (2H)-one
26172-55-4 0,75 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
2-metilisotiazolin-3(2H)-
one
2682-20-4 0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli».

Direttiva 2009/48/CE giocattoli

Decreto Legislativo n. 54 del 11 aprile 2011

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Tags: Marcatura CE Direttiva giocattoli

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