RAPEX Report 40 del 07/10/2016 N.1 A12/1234/16 Spagna
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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 40 del 07/10/2016 N.1 A12/1234/16 Spagna
Approfondimento tecnico: Detergente gel
Il prodotto, di marca MISTER POMEZ, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti.
Il prodotto è corrosivo. Sulla confezione non sono riportate le dovute avvertenze di sicurezza, il nome delle sostanze pericolose contenute e le indicazioni sul come comportarsi in caso di contatto con la pelle o ingestione.
Il Regolamento (CE) n. 648/2004 stabilisce che:
Articolo 11
Etichettatura
1. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.
2. Le seguenti informazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore:
a) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
b) il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
c) l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 3..
Le stesse indicazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa.
3. Sull'imballaggio dei detergenti è riportata l'indicazione del contenuto in conformità delle specifiche di cui all'allegato VII.A. Esso riporta altresì istruzioni per l'uso e precauzioni particolari, ove necessario.
4. Inoltre l'imballaggio dei detergenti messi in vendita al pubblico e destinati ad essere utilizzati come detergenti per bucato riporta le informazioni di cui all'allegato VII.B.
5. Quando uno Stato membro richieda sul proprio territorio l'etichettatura nella lingua o nelle lingue nazionali, il fabbricante e il distributore si conformano a tale requisito per le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicate le norme nazionali vigenti secondo cui rappresentazioni grafiche di frutta che possono indurre in errore l'utilizzatore circa l'uso di prodotti liquidi, non devono figurare sull'imballaggio nel quale i detergenti sono posti in vendita al consumatore.
Per quanto riguarda le disposizioni relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, il Regolamento (CE) n. 648/2004 fa riferimento alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE, ad oggi, abrogate dal Regolamento (CE) N. 1272/2008.
Il Regolamento (CE) N. 1272/2008 stabilisce che:
TITOLO III
COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA
CAPO I
Contenuto dell'etichetta
Articolo 17
Disposizioni generali
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
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