Direttiva delegata (UE) 2019/173 | Modifica All. III Direttiva ROHS II
Direttiva delegata (UE) 2019/173 | Modifica All. III Direttiva ROHS II
Direttiva delegata (UE) 2019/173 della Commissione del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro
GU L 33/17 del 05.02.2019
Entrata in vigore: 25.02.2019
Applicazione: a decorrere dal 1° marzo 2020
[panel]Update 29 Febbraio 2010 Recepimento
Decreto 17 gennaio 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
(GU n.51 del 29-02-2020)[/panel]
...
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
...
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 21 è sostituita dalla seguente:
«21 |
Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; |
21 a) |
Cadmio nel vetro stampato a colori con funzione di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 b) o 39, scade il 21 luglio 2021 |
21 b) |
Cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 a) o 39, scade il 21 luglio 2021 |
21 c) |
Piombo negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021». |
__________
Collegati:
[box-note]Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello
Direttiva 2011/65/UE RoHS II[/box-note]
Direttiva delegata (UE) 2019/171 | Modifica All. III Direttiva ROHS II
Direttiva delegata (UE) 2019/171 | Modifica All. III Direttiva ROHS II
Direttiva delegata (UE) 2019/171 della Commissione del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e suoi composti in contatti elettrici
GU L 33/11 del 05.02.2019
Entrata in vigore: 25.02.2019
Applicazione: a decorrere dal 1° marzo 2020
[panel]Update 29 Febbraio 2010 Recepimento
Decreto 17 gennaio 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
(GU n.51 del 29-02-2020)[/panel]
...
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
...
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 8 b) è sostituita dalla seguente:
«8 b) |
Cadmio e suoi composti in contatti elettrici |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; |
8 b)-I |
Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in: - interruttori automatici; - sensori di rilevamento termico; - dispositivi termici di protezione dei motori (esclusi i dispositivi termici di protezione ermetici); - interruttori a corrente alternata per: - un'intensità di 6 A e più e una tensione di 250 V CA e più; oppure - un'intensità di 12 A e più e una tensione di 125 V CA e più; - interruttori a corrente continua per un'intensità di 20 A e più e una tensione di 18 V CC e più; e - interruttori da usare con una frequenza della tensione di alimentazione ≥ 200 Hz |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021». |
__________
Collegati:
[box-note]Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello
Direttiva 2011/65/UE RoHS II[/box-note]
Direttiva delegata (UE) 2019/169 | Modifica All. III Direttiva ROHS II
Direttiva delegata (UE) 2019/169 | Modifica All. III Direttiva ROHS II
Direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori
GU L 33/5 del 05.02.2019
Entrata in vigore: 25.02.2019
Applicazione: al 1o marzo 2020.
[panel]Update 29 Febbraio 2010 Recepimento
Decreto 17 gennaio 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
(GU n.51 del 29-02-2020)[/panel]
...
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
...
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 7 c)-II è sostituita dalla seguente:
«7 c)-II |
Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore (1) |
Non si applica alle applicazioni disciplinate dalle voci 7 c)-I e 7 c)-I del presente allegato. Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; |
__________
Collegati:
[box-note]Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello
Direttiva 2011/65/UE RoHS II[/box-note]
Circolare ISPESL Prot. n. 173/06 del 16/1/2006
Circolare ISPESL Prot. n. 173/06 del 16/1/2006
Oggetto: Applicazione del D.M. 329/04 di attuazione dell'Art 19 del D. Lgs. 93/2000 - Ulteriori chiarimenti tecnici e procedurali
La presente Lettera Circolare è inviata a parziale modifica ed integrazione della precedente Lettera Circolare n. 15/05 del 6/12/2005 di pari oggetto, in seguito ad ulteriori
approfondimenti degli argomenti riportati.
Tali chiarimenti sono suscettibili di futuri aggiornamenti, in considerazione delle novità introdotte dal citato D.M. che possono dar luogo ad ulteriori incertezze di interpretazione e di
attuazione, in attesa della emanazione delle Specifiche tecniche a riguardo previste dall’art. 3 dello stesso D.M 329/04.
Art. 6 comma 1 lettera b) del D. M. 329/04 : Relazione tecnica, immatricolazioni e addebito
L’art. 6 relativo alla dichiarazione di messa in servizio di una attrezzatura a pressione, presuppone che al momento della presentazione della dichiarazione la eventuale verifica obbligatoria prevista all’art. 4 comma 2 sia già stata effettuata e che gli accertamenti tecnici relativi siano già stati eseguiti dal soggetto verificatore esaminando la documentazione tecnica necessaria
messa a disposizione dall’Utente.
I contenuti della relazione tecnica di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 6 pertanto hanno soltanto lo scopo di fornire informazioni tecniche sulle condizioni di installazione e di esercizio
della nuova attrezzatura ( o insieme) e sulle misure di sicurezza, protezione e controllo adottate, in modo che l’Ispesl e la ASL siano al corrente della natura della nuova installazione e possano archiviare il tutto per futuri adempimenti.
...
segue in allegato
Relazione tecnica messa in servizio PED
Relazione tecnica messa in servizio PED
Documento in elaborazione
Il Decreto PED 1° dicembre n. 329 "Messa in Servizio attrezzature a pressione, prevede che l'utilizzatore all'atto della messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica ISPESL (INAIL) invii una dichiarazione di messa in servizio con anche una relazione tecnica con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate.
Immissione nel mercato
La fabbricazione e l'immissione nel mercato di un’attrezzatura a pressione soggetta alle Direttive:
- Direttiva 2014/68/UE (Pressure Equipment Directive - PED);
- Direttiva 2014/29/UE (Simple Pressure Vessels - SPV)
è regolato dalle corrispondenti norme tecniche armonizzate ed in estrema sinstesi devono essere forniti all'acquirente (all'atto dell'immissione nel mercato):
- marcatura CE;
- dichiarazione di conformità;
- manuale d’installazione, uso e manutenzione in lingua italiana.
Installazione
L’installazione delle attrezzature a pressione deve essere eseguita conformemente al manuale d’installazione, uso e manutenzione del Fabbricante e alle altre norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e Decreto 1° dicembre 2004 n. 329:
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93.
Al termine delle operazioni di installazione la ditta esecutrice deve rilasciare una dichiarazione attestante che l’installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d’uso. (Art. 6. c. 1c Decreto 1° dicembre 2004 n. 329)
All'installazione il committente predispone la relazione tecnica indicata all’art. 6 c. 1b Decreto 1° dicembre 2004 n. 329 e
Dichiarazione di messa in servizio
Prima della messa in serivizio l'utilizzatore deve inviare la dichiarazione di messa in servizio secondo quanto indicato Art. 6 all'INAIL/ASL (da compilare secondo i modelli previsti dal decreto 11/04/2011 e predisposti dall'INAIL)
Al momento del sopralluogo dell’INAIL (o altri soggetti) il committente metterà a disposizione la documentazione, prevista appunto dal D.M. 329/2004, tra cui la Relazione Tecnica.
Decreto 1° dicembre 2004 n. 329
...
Art. 6. Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
1. All’atto della messa in servizio l’utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all’ISPESL e all’Unita' Sanitaria Locale (USL) o all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:
a) l’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d’uso;
d) il verbale della verifica di cui all’articolo 4, ove prescritta;
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacita' non superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonche¤ i serbatoi di gas criogenici liquefatti di capacita' non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone la proprieta' e la responsabilita' tecnica provvedono al loro rifornimento, l’interessato puo' compilare un’unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione di messa in servizio e' trasmessa dall’azienda all’ASL o all’USL e all’ISPESL.
3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all’articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere.
4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell’articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l’attrezzatura o l’insieme a condizione che l’utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
La relazione tecnica
Lettera Circolare ISPESL n° A00-09-0001351 del 21 aprile 2005
La relazione tecnica da allegare alla dichiarazione di messa in servizio deve essere redatta dall'Utilizzatore o da un tecnico competente delegato dall'Utilizzatore stesso (che comunque la deve controfirmare in qualità di datore di lavoro).
Indicazioni:
Una descrizione della funzionalità tecnologica dell'impianto e delle singole attrezzature costituenti l'impianto
Le condizioni di installazione e di esercizio nonché l'integrazione nell'Impianto delle Attrezzature
Le misure adottate per il non superamento dei limiti di pressione e temperatura ammissibili e la descrizione dei dispositivi di regolazione, controllo e sicurezza installati nonché il relativo dimensionamento tenendo anche conto dell'eventuale incendio esterno
Le misure adottate per ottemperare alle prescrizioni riportate nelle Istruzioni d'uso del Fabbricante delle singole attrezzatture (Rischi Residui) connessi con la natura dell'impianto nell'assiemaggio delle Attrezzature.
Non sono necessarie abilitazioni o iscrizioni ad Ordini professionali.
In accordo alla Circolare N.03/05 diramata dall’ISPESL in data 7/2/05, si indicano i punti da tenere in considerazione, ove pertinente, nella stesura della Relazione Tecnica:
- Dati completi dell’attrezzatura installata: costruttore / modello / anno di costruzione / volume / fluido / pressione / temperatura massima e minima / numero di fabbrica; tutto quello che è riportato nella targa identificativa.
- Schema d’impianto, riportante gli accessori di sicurezza, dispositivi di apertura/chiusura (es. valvole di intercettazione), e controllo (pressostati, trasduttori).
- Compatibilità tra le sollecitazioni localizzate indotte sull’attrezzatura a pressione con quelle dichiarate dal fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione;
- Dispositivi di apertura e chiusura;
- Scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza;
- Temperatura superficiale, in considerazione dell’uso previsto;
- Eventuale decomposizione dei fluidi instabili e/o reazioni fuggitive;
- Dispositivi di scarico e sfiato;
- Compatibilità dell’eventuale usura, corrosione e/o altre aggressioni chimiche con le condizioni dichiarate dal Fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione;
- Idoneità del progetto dell’installazione: in particolare le attrezzature a pressione che la compongono debbono essere adatte ed affidabili per l’applicazione prevista ed i relativi componenti debbono risultare correttamente integrati ed adeguatamente collegati;
- Operazioni di carico e scarico dell’attrezzatura a pressione che devono avvenire in condizioni di sicurezza e devono tener conto dell’eccessivo riempimento e/o eccessiva pressurizzazione (fase di carico), nonché della eventuale fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato (fase di scarico);
- Eventuali ipotesi di incendio esterno e relative protezioni;
- Dichiarazione dell’utilizzatore che l’esercizio di ogni attrezzatura a pressione è rispondente a quanto indicato nella relazione tecnica.
Per le attrezzature CE non integrate in insiemi, la relazione tecnica deve tenere conto anche di:
- La protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell’attrezzatura a pressione;
- Gli accessori di sicurezza ed il relativo dimensionamento tenendo conto anche di eventuale incendio esterno.
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
Direttiva PED schematizzata
PED e materiali: Norme / RES
Direttiva PED 2014/68/UE: novità e correlazioni CE/ISO 9001[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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INAIL 19 febbraio 2019 Milano.pdf INAIL 2019 |
3508 kB | 157 | |
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Relazione tecnica tubazioni.pdf INAIL - BS 2012 |
416 kB | 177 |
Evaluation study Low Voltage Directive 2014/35/EU | Orgalime
Orgalim answer to the stakeholder survey for the evaluation study of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
The Low Voltage Directive (LVD) ensures the free circulation of electrical products (in the voltage range between 50 V. AC/ 75 V. DC and 1000 V. AC/ 1500 V. DC) on the EU market, provided that these comply with essential safety requirements for all users. In place since 1973, the LVD was the first European Directive to adopt the ‘New Approach’ regulatory model and has provided industry with a stable means of demonstrating legal compliance while upholding a high level of health and safety ever since.
The technology sectors represented by Orgalim place great value on the fact that despite changes in technology over the years, the core elements of the LVD have remained unchanged.
Our industry firmly believes that the LVD remains fit for purpose. Orgalim’s comments on the roadmap underline this belief by addressing a number of key points.
To read the key points and Orgalim's answer to the stakeholder survey in full, please download the document above.
Orgalim 24 January 2019
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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LVD Stakeholder Survey - Orgalime answer.pdf Orgalim 2019 |
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Usabilità e personalizzazione del Dispositivo Medico
Usabilità e personalizzazione del Dispositivo Medico
Gli standard internazionali hanno reso il test di usabilità un obbligo. Nella prospettiva, sui mercati internazionali in cui si stanno aggiornando le attività regolatorie, l'immissione sul mercato sarà inibita ai dispositivi medici non sottoposti a test di usabilità.
Ad oggi, il test di usabilità non è ancora esplicitamente richiesto da nessun governo, anche se raccomandato. In realtà, se i fabbricanti dei dispositivi non conducono test di usabilità documentati, si espongono alle normative in evoluzione, agli stop sui mercati, a potenziali cause per responsabilità.
La U.S. Food and Drug Administration riconosce formalmente da tempo i test di usabilità per la convalida della progettazione di un dispositivo. La FDA chiama questo riconoscimento "validazione del design”, al fine di garantire che i dispositivi sono studiati secondo gli usi previsti e i test in condizioni di utilizzo reali o simulate.
L'FDA inoltre ha analizzato l'importanza di fattori umani e test-usabitity nel design, con prova su dispositivo reale o prototipo avanzato e, nella pubblicazione , indica il test come strumento per identificare i potenziali rischi connessi all'uso. Fin dal 1996, con la FDA ha fornito una guida dettagliata su come condurre un test.
CCIA PD Dec. 2011
Collegati
[box-note]Dispositivi medici: usabilità | Note
Linea guida sull’usabilità dei dispositivi medici FDA
CEI EN 60601-1-6
CEI EN 62366-1
Regolamento (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Usabilita' dispositivi medici CCIA PD.pdf CCIA PD 2011 |
2653 kB | 20 |
Linea guida sull’usabilità dei dispositivi medici FDA
Linea guida sull’usabilità dei dispositivi medici FDA
1. Applying human factors and usability engineering to medical devices
2. List of highest priority devices for human factors review
Nel 2016 FDA ha pubblicato una nuova versione della linea guida sull’usabilità, “Applying human factors and usability engineering to medical devices”. Tale documento conferma l’attenzione dell’Agenzia per la sicurezza dei dispositivi medici, sicurezza che potrebbe essere compromessa da errori e pericoli durante l’utilizzo degli stessi.
La linea guida ha come oggetto principale i requisiti di usabilità che dovrebbe avere l’interfaccia utente dei dispositivi e include tutti i punti di interazione tra il prodotto e l’utilizzatore ossia display, controlli, packaging, etichette prodotto, istruzioni per l’uso ecc.
Per alcune categorie di dispositivi, identificate nella linea guida “List of highest priority devices for human factors review”, il CDRH raccomanda ai fabbricanti di dispositivi medici di includere nella relativa procedura di approvazione o notifica pre-market gli aspetti di usabilità legati al dispositivo e contenuti nella linea guida in oggetto.
FDA 2016
Collegati
[box-note]Usabilità e personalizzazione del Dispositivo Medico
Dispositivi medici: usabilità | Note
CEI EN 60601-1-6
CEI EN 62366-1
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
EN ISO 14971 Dispositivi medici: Gestione e Valutazione del rischio
Norme armonizzate MD[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Applying Human Factors and Usability Engineering MD - FDA.pdf FDA 2016 |
918 kB | 31 | |
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List of Highest Priority Devices for Human Factors Review - FDA.pdf FDA 2016 |
359 kB | 19 |
RAPEX Report 03 del 18/01/2019 N. 24 A12/0068/19 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 03 del 18/01/2019 N. 24 A12/0068/19 Germania
Approfondimento tecnico: Portachiavi
Il prodotto, di marca e modello sconosciuti, è stato sottoposto alla procedura di distruzione perché non conforme con il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il metallo del portachiavi contiene cadmio (valore misurato: 91% in peso).
Il cadmio è dannoso per la salute umana, perché si accumula nel corpo, può danneggiare gli organi e può causare il cancro.
Regolamento (CE) n. 1907/2006
ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
23. Cadmium
[…] 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i. monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii. parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini. [...]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 03 del 18_01_2019 N. 24 A12_0068_19 Germania.pdf Portachiavi |
114 kB | 0 |
RAPEX Report 02 del 11/01/2019 N. 4 A12/0003/19 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 02 del 11/01/2019 N. 4 A12/0003/19 Germania
Approfondimento tecnico: Imbracatura da arrampicata
Il prodotto, di marca GHB, mod. SG-626, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (oggi abrogata dal Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale) ed alla norma tecnica EN 12277:2015 (Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova).
La resistenza del prodotto è inadeguata in quanto le connessioni tra la cintura e i cosciali e la connessione tra la cintura e la fibbia possono lacerarsi.
Ciò può portare alla caduta dello scalatore da un'altezza significativa.
L’imbracatura è di tipo C (in accordo alle definizioni della norma EN 12277:2015) ed è formata da una cintura e da un supporto subpelvico collegato ad essa disposto in modo da sostenere in posizione seduta una persona allo stato conscio.
La norma tecnica EN 12277:2015 descrive tutte le prove da eseguire per la verifica della resistenza di una imbracatura di tipo C.
Al termine delle prove:
- nessuna delle parti che trasmette il carico deve rompersi completamente;
- il manichino non deve essersi liberato dall’imbracatura e nessuna delle fibbie portanti o dei dispositivi di regolazione deve slittare di oltre 20 mm.
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RAPEX Report 02 del 11_01_2019 N. 4 A12_0003_19 Germania.pdf Imbragatura da arrampicata |
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Decreto 5 dicembre 2018 | Fenolo sicurezza giocattoli
Decreto 5 dicembre 2018 | Fenolo sicurezza nei giocattoli
Decreto 5 dicembre 2018 - Recepimento della direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo.
(GU Serie Generale n.9 del 11-01-2019)
...
Art. 1
Modifiche all'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e relativa entrata in vigore 1. Nell'allegato II, appendice C del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e' aggiunta la seguente voce:
Sostanza | Numero CAS | Valori limite |
Fenolo |
108-95-2 |
5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 |
...
Collegati:
[box-note]decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54
direttiva 2009/48/CE
direttiva (UE) 2017/738[/box-note]
EU RAPEX 2017 results per country
EU Rapid Alert System for dangerous non-food products 2017 results per country
The Rapid Alert System enables Alerts per country in 2017 national authorities to quickly exchange information about dangerous products, thus allowing other member countries to screen their market and take appropriate action should the same product be found.
2201 ALERTS The number of alerts received in the system on measures taken against dangerous products.
3952 follow up actions The number of follow up actions taken by other members in the network in response to the alerts concerning dangerous products.
RAPEX Report 01 del 04/01/2019 N. 4 A12/1992/18 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 01 del 04/01/2019 N. 4 A12/1992/18 Francia
Approfondimento tecnico: Disinfettante
Il prodotto, di marca Silcare, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il prodotto contiene alcol isopropilico, etanolo, perossido di idrogeno e metanolo (valori misurati rispettivamente: 39%, 23%, 1% e 1%), ma manca dell'etichettatura e delle indicazioni appropriate.
Il consumatore non è consapevole dei rischi e, utilizzando in modo errato, il prodotto potrebbe causare intossicazione e danni agli organi.
TITOLO III
Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura
CAPO I
Contenuto dell'etichetta
Articolo 17
Disposizioni generali
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
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RAPEX Report 01 del 04_01_2019 N. 4 A12_1992_18 Francia.pdf Disinfettante |
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Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide | Update 2018
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide | Update 2018
FEM, 18 Dicembre 2018
Regolamento UE 2016/1628 Requisiti relativi ai limiti di emissione di gas inquinanti e particolati e all'omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali (Regolamento NRMM).
Per le costruzioni, l'agricoltura, la movimentazione dei materiali, i macchinari per giardini, i settori delle attrezzature comunali e generatori.
L'obiettivo di queste domande frequenti (in prosieguo: la «FAQ») è quello di contribuire a una chiara comprensione del regolamento (UE) 2016/1628 (di seguito «regolamento») e della relativa normativa complementare:
A) Regolamento (UE) 2017/654 delegato della Commissione per quanto riguarda i requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali
B) Regolamento delegato dalla Commissione (UE) 2017/655 sul monitoraggio delle emissioni di gas inquinanti provenienti da motori a combustione in servizio installati su macchine mobili non stradali
C) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione sui requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali.
Questo regolamento:
- riguarda i limiti di emissione e le procedure di omologazione dei tipi di motori installati o destinati ad essere installati in macchine mobili non stradali
- è applicabile anche alle macchine mobili non stradali in cui sono installati questi motori
- è entrato in vigore il 6 ottobre 2016 ed è applicabile dal 1° gennaio 2017
FEM, insieme a CECE, CEMA, EGMF, Eunited Municipal Equipment, EUROMOT e EUROPGEN hanno pubblicato il 18 dicembre 2018, una versione aggiornata del documento Domande frequenti (FAQ) sul regolamento NRMM (UE) 2017/1628 e la sua integrazione legislativa (atti delegati e di attuazione).
Le principali modifiche inserite nel documento, rispetto alla prima pubblicazione delle FAQ, sono indicate di seguito:
[alert]- Introduzione modificata (per includere i nuovi riferimenti per integrare la legislazione - Atti delegati e di esecuzione)
- Nuove domande e risposte aggiunte, principalmente relative ai motori di transizione, nelle seguenti sezioni: 2.13, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 4.5
- Aggiuntivi o testo modificato, relativo ai requisiti di marcatura dei motori per motori Stage V e non Stage, marcatura delle macchine, spedizione separata e immissione sul mercato dei motori di ricambio, nelle seguenti sezioni: 3.5, 3.13, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.7, 9.2
- Bibliografia aggiornata e dettagli di contatto[/alert]
_________
EU Regulation 2016/1628: Requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery.
For construction, agricultural, materials handling, garden machinery, municipal equipment sectors and generator sets.
The purpose of this frequently asked questions (hereinafter ‘FAQ’) document is to contribute to a clear understanding of the Regulation (EU) 2016/1628 (hereafter referred to as ‘the regulation’) and the relevant supplementing legislation:
a) Commission Delegated Regulation (EU)2017/654 with regard to technical and general requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery
b) Commission Delegated Regulation (EU)2017/655 on monitoring of gaseous pollutant emissions from in-service combustion engines installed in non-road mobile machinery
c) Commission Implementing Regulation (EU)2017/656 on administrative requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for nonroad mobile machinery.
This regulation:
- concerns emission limits and type approval procedures for engines installed or intended to be installed in non-road mobile machinery
- it is also applicable to non-road mobile machinery where these engines are fitted
- entered into force on 6 October 2016 and is applicable from 1 January 2017 This FAQ:
- is intended to provide answers to key questions that are likely to be asked by users of the regulations, focusing especially on relevant provisions and obligations for the machine manufacturer (original equipment manufacturer (OEM)), importers and distributors
- does not cover the type-approval of the engine
...
Fonte: FEM- December 2018
Articoli correlati
[box-note] Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide [/box-note]
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Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide.pdf FEM - CECE 18.12.2018 |
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Regolamento (UE) n. 801/2013
Regolamento (UE) n. 801/2013
Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 225 del 23.8.2013
Collegati
[box-note]Regolamento (CE) N. 1275/2008
Regolamento (CE) N. 642/2009[/box-note]
RAPEX Report 51 del 21/12/2018 N. 2 A12/1964/18 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 51 del 21/12/2018 N. 2 A12/1964/18 Svezia
Approfondimento tecnico: Collana
Il prodotto, di marca Fashion.ND, è stato sottoposto alle procedure di rimozione dal sito web del venditore e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il metallo del pendente contiene cadmio (valore misurato: 68% in peso).
Il cadmio è dannoso per la salute umana, perché si accumula nel corpo, può danneggiare gli organi e può causare il cancro.
ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
23. Cadmium
[…] 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini. [...]
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RAPEX Report 51 del 21_12_2018 N. 2 A12_1964_18 Svezia.pdf Collana |
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RAPEX Report 50 del 14/12/2018 N. 58 A12/1901/18 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 50 del 14/12/2018 N. 11 A12/1827/18 Germania
Approfondimento tecnico: Stampante 3D
Il prodotto, di marca CTC, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme con la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
Mancano le istruzioni per l'uso nella lingua nazionale e manca l'isolamento nella parte inferiore del dispositivo.
L'utente toccando alcune parti del prodotto può ricevere una scossa elettrica.
Direttiva 2006/42/CE Macchine
Allegato I – RESS (Requisiti essenziali di sicurezza e salute)
1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.
Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere «Istruzioni originali» o una «Traduzione delle istruzioni originali»; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.
In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.
Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito.
1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
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RAPEX Report 50 del 14_12_2018 N. 58 A12_1901_18 Germania.pdf Stampante 3D |
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RAPEX Report 49 del 07/12/2018 N. 1 A12/1827/18 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 49 del 07/12/2018 N. 11 A12/1827/18 Germania
Approfondimento tecnico: Gioielli
Il prodotto, di marca iB, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La quantità di nichel rilasciato dagli orecchini è troppo alta (valore misurato: 0,42 mg/cm²/settimana).
Il nichel può causare reazioni allergiche se presente in articoli che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
27. Nickel
1. Non è consentito l’uso:
a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);
b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,
se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;
c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.
2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
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RAPEX Report 49 del 07_12_2018 N. 1 A12_1827_18 Germania.pdf Gioielli |
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Direttiva delegata (UE) 2019/172 | Modifica All. III Direttiva ROHS II
Direttiva delegata (UE) 2019/172 | Modifica All. III Direttiva ROHS II
Direttiva delegata (UE) 2019/172 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»
GU L 33/14 del 05.02.2019
Entrata in vigore: 25.02.2019
Applicazione: a decorrere dal 1° marzo 2020
[panel]Update 29 Febbraio 2010 Recepimento
Decreto 17 gennaio 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
(GU n.51 del 29-02-2020)[/panel]
...
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
...
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 15 è sostituita dalla seguente:
«15 |
Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip” |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; |
15 a) |
Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip” in presenza di almeno uno dei seguenti criteri: - un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; - una matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; - package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021». |
__________
Collegati:
[box-note]Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello
Direttiva 2011/65/UE RoHS II[/box-note]
Direttiva delegata (UE) 2019/170 | Modifica All. III Direttiva ROHS II
Direttiva delegata (UE) 2019/170 | Modifica All. III Direttiva ROHS II
Direttiva delegata (UE) 2019/170 della Commissione del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori
GU L 33/8 del 05.02.2019
Entrata in vigore: 25.02.2019
Applicazione: a decorrere dal 1° marzo 2020
[panel]Update 29 Febbraio 2010 Recepimento
Decreto 17 gennaio 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
(GU n.51 del 29-02-2020)[/panel]
...
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
...
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 7 c)-IV è sostituita dalla seguente:
«7 c)-IV |
Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti |
Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11». |
__________
Collegati:
[box-note]Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello
Direttiva 2011/65/UE RoHS II[/box-note]
RAPEX Report 05 del 01/02/2019 N. 8 A12/0181/19 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 05 del 01/02/2019 N. 8 A12/0181/19 Francia
Approfondimento tecnico: Accendino fantasia
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica europea “EN 13869:2016 - Accendini - Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”.
I bambini, giocando con il prodotto, possono ustionarsi o causare degli incendi.
La norma tecnica EN 13869:2016 stabilisce che nessun accendino deve essere attraente per i bambini.
Inoltre, il meccanismo o il sistema di un accendino che rende il prodotto resistente all’azionamento corretto da parte dei bambini devono:
a) azzerarsi automaticamente dopo ogni azionamento del meccanismo di accensione dell’accendino;
b) evitare di pregiudicare l’azionamento sicuro dell’accendino quando utilizzato in modo abituale e convenzionale;
c) essere efficace per la vita utile ragionevolmente prevista dell’accendino; e
d) essere difficile da inibire o disattivare.
Per accendino attraente per i bambini si intende:
“accendino, compreso qualsiasi supporto che possa essere incorporato successivamente o qualsiasi accessori che possa essere montato successivamente, che assomiglia mediante qualunque mezzo a un altro oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini più giovani di 51 mesi o destinato al loro utilizzo, oppure che ha effetti audio di intrattenimento o effetti animati”
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RAPEX Report 05 del 01_02_2019 N. 8 A12_0181_19 Francia.pdf Accendino fantasia |
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Circolare ISPESL Prot. N. 366/05 del 07/02/2005
Circolare ISPESL Prot. N. 366/05 del 7/2/05
OGGETTO: Controllo obbligatorio di messa in servizio di attrezzature certificate CE e di insiemi a pressione installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. In applicazione del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329 applicativo dell’art. 19 del D.Lgs 93/2000, ed in attesa delle relative Specifiche Tecniche sull’esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione di cui all’art. 3 del medesimo decreto ministeriale, si comunicano le modalità operative per gli accertamenti di cui all’oggetto relative alle attrezzature CE installate ed agli insiemi a pressione assemblati dall’utilizzatore sull’impianto.
Compiti dell’Utilizzatore
L’utilizzatore dovrà presentare ai sensi dell’art. 4 del D.M.1/12/2004 n. 329, apposita richiesta indirizzata al Dipartimento ISPESL competente per territorio d’installazione, intesa ad ottenere la verifica obbligatoria di messa in servizio. La richiesta dovrà riportare:
a – l’indirizzo completo della Sede legale della ditta
b – il luogo dell’impianto
c - l’elenco delle attrezzature e/o insiemi a pressione installati sull’impianto, con fotocopia delle dichiarazioni di conformità delle attrezzature certificate CE e indicazione, per ciascuna delle attrezzature a pressione non rientranti tra le esclusioni previste all’art. 5 del D.M. 1/12/2004, del valore della pressione PS (bar), del volume V. (litri) e del fluido d’esercizio;
d – una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 2 del DPR 20/10/1998 n. 403, attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel Manuale d’uso e manutenzione delle attrezzature certificate CE;
e - una relazione tecnica con lo schema dell’impianto recante le condizioni di installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate.
La relazione tecnica deve essere firmata da un tecnico competente ed abilitato, appositamente incaricato dalla ditta utente.
La relazione tecnica deve tenere in considerazione, ove pertinente, anche:
- la compatibilità tra le sollecitazioni localizzate indotte sull’attrezzatura a pressione con quelle dichiarate dal Fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione;
- i dispositivi di chiusura e di apertura;
- gli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza;
- la temperatura superficiale, in considerazione dell’uso previsto;
- l’ eventuale decomposizione dei fluidi instabili e/o reazioni fuggitive;
- i dispositivi di scarico e di sfiato;
- la compatibilità dell’eventuale usura, corrosione e/o altre aggressioni chimiche con le condizioni dichiarate dal Fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione;
- l’idoneità del progetto dell’installazione: in particolare le attrezzature a pressione che la compongono debbono essere adatte ed affidabili per l’applicazione prevista ed i relativi componenti debbono risultare correttamente integrati ed adeguatamente collegati;
- le operazioni di carico e scarico dell’attrezzatura a pressione che devono avvenire in condizioni di sicurezza e devono tener conto dell’eccessivo riempimento e/o eccessiva pressurizzazione (fase di carico), nonché della eventuale fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato (fase di scarico);
- la eventuale ipotesi d’incendio esterno e relative protezioni;
- dichiarazione dell’utilizzatore che l’esercizio di ogni attrezzatura a pressione è rispondente a quanto indicato nella relazione tecnica.
Per le attrezzature CE non integrate in insiemi, la relazione tecnica deve tenere conto anche de:
- la protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell’attrezzatura a pressione;
- gli accessori di sicurezza ed il relativo dimensionamento tenendo conto anche di eventuale incendio esterno;
...
Segue in llegato
Collegati
[box-note]Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329 [/box-note]
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Lettera Circolare ISPESL Prot. N. 366 05 del 07 febbraio 2005.pdf ISPESL - 2005 |
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Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU - December 2018
Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU
EC December 2018
These guidelines are intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by the “new” Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMCD).
This Guide should always be read in conjunction with the 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules. Moreover, other more specific guidance or documents might be issued by the Commission services, EMC Working Party or EMC ADCO providing guidance or information on specific issues or items, for example:
-Supplementary Guidance on the LVD/EMCD/RED (combined equipment);
-National language requirements for products covered by the EMCD.
The purpose of this Guide is to give guidance on certain matters and procedures of the EMCD. This version replaces the previous version of March 2018.
The new EMCD (Directive 2014/30/EU (EMCD) repeals and replaces the old EMCD (Directive 2004/108/EC). It maintains the same objectives - to guarantee the free movement of equipment and to create an acceptable electromagnetic environment in the Union territory.
The main objective of the EMCD is thus to regulate the electromagnetic compatibility of equipment. In order to achieve this objective, provisions have been put in place so that:
- equipment shall comply with the requirements of the EMCD when it is made available on the market and/or put into service when properly installed, maintained and used for its intended purpose;
- the application of good engineering practice is required for fixed installations, with the possibility for the competent authorities of Member States to request evidence of compliance of the fixed installation, and, when appropriate, initiate an evaluation if non-compliances are established.
After 2010, the Blue Guide was updated to the NLF. The NLF is a flexible regulatory framework for the marketing of products. In 2014 a set of Directives (including the new EMCD and the new LVD) were aligned according to the NLF. Also in 2014, the Radio Equipment Directive (RED) entered into force and is applicable as of 13 June 2016, subject to one year transitional period (ended on 12 June 2017).
The EMCD is applicable as of 20 April 2016.
The main changes in the new EMCD (Directive 2014/30/EU), as compared to the old EMCD (Directive 2004/108/EC), relate with the alignment with the new legislative framework, Standardisation Regulation (EU) No 1025/2012 and Article 291 of the TFEU (Implementing Acts).
The essential requirements have not been modified and therefore the substance of the harmonised standards for apparatus is not affected due to the new EMCD.
The scope remains mainly the same, compared to the old EMCD. The new EMCD introduces only a new exception on Custom built evaluation kits (see section 1.4.5).
However, the scope of the EMCD has been indirectly affected and modified due to the new RED, which has repealed and replaced the R&TTED. The new RED, compared to the R&TTED, has introduced some modifications (for more details, see
section 1.4.2.1 and Annex 4 of this Guide). As a result, equipment that was covered by the R&TTED, but is not covered by the RED, is no longer excluded from the EMCD and equipment which was not covered by the R&TTED, but it is covered by the RED, is now excluded from the EMCD.
This Guide has been structured in a logical way suitable for users who need to ensure that their equipment complies with the EMCD. It is divided into the following Chapters:
[alert]1. Scope: allows economic operators to quickly decide whether their equipment falls under the scope of the EMCD and if so, if it is apparatus or a fixed installation.
2. Essential requirements.
3. Obligations of economic operators
4. Conformity assessment procedure for apparatus: gives information including: the steps of an EMC assessment; information and documentation requirements; EU Declaration of Conformity and CE marking. More detailed guidance is provided for an EMC assessment where harmonised standards are not used or do not cover all essential requirements.
5. Procedures for fixed installations: on the relevant requirements and documentation needed for fixed installations, including the use of apparatus specifically for incorporation into a particular fixed installation.
6. Market surveillance: relates to the duties of the national authorities ensuring only compliant apparatus circulates in the Union.
7. Notified Bodies: their role, selection, coordination and the treatment of complaints.[/alert]
_________
European Commission
Final, 19 December 2018
Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Decreto Legislativo 80/2016 EMC
Vedi il Decreto Coordinato EMC D.Lgs. 194/2007 con il nuovo D.Lgs. 80/2016
Decreto Legislativo N. 194 del 6 Novembre 2007
Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016
Direttiva click
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio[/box-note]
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Guide for the EMCD_Directive 2014 30 EU_December_2018.pdf CE - Final December 2018 |
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RAPEX Report 04 del 25/01/2019 N. 1 A12/0134/19 Romania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 04 del 25/01/2019 N. 1 A12/0134/19 Germania
Approfondimento tecnico: Bicicletta
Il prodotto, di marca BTWIN, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché a seguito di alcuni test effettuati per il controllo qualità del prodotto, l’azienda fabbricante ha rilevato un difetto costruttivo relativo al parafango anteriore.
In alcuni casi, il parafango potrebbe bloccare la ruota causando la caduta del ciclista.
Modelli richiamati dall’azienda:
- B"TWIN B" Original 900 Full Suspension Hybrid Touring,
- B'TWIN B 'Original 500, B'TWIN B' Original 500 Hybrid Touring,
- B'TWIN B 'Original 900 Hybrid Touring,
- B'TWIN VTC B 'Original 700 Customable Hybrid.
La norma tecnica EN ISO 4210-2 “Cicli – Requisiti di sicurezza per biciclette – Parte 2: Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, mountain bike e biciclette da corsa” stabilisce che:
a) l’allineamento del gruppo ruota in una bicicletta deve consentire una distanza superficiale non minore di 6 mm tra il pneumatico e qualsiasi elemento del telaio o della forcella o un parafango e i relativi bulloni di collegamento;
b) il parafango anteriore non deve impedire la rotazione della ruota od ostruire lo sterzo;
c) le biciclette da città devono avere una distanza minima di 89 mm (senza sistema di trattenimento del piede) tra il pedale e il pneumatico anteriore o il parafango (ruotato in qualsiasi posizione). La distanza superficiale deve essere misurata in avanti e parallelamente all’asse longitudinale della bicicletta dal centro dell’asse di uno dei pedali all’arco sotteso dal pneumatico o dal parafango, scegliendo quello che determina la distanza minore.
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RAPEX Report 04 del 25_01_2019 N. 1 A12_0134_19 Romania.pdf Bicicletta |
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Dispositivi medici: usabilità | Note
Dispositivi medici: usabilità | Note 2019
ID 7639 | 27.01.2019
Il Documento allegato intende fornire note e spunto normativo sul concetto di "usabilità" dei Dispositivi medici come definito da EN 60601-1-6. Allegati altri documenti d'interesse.
Usability: Con questo termine – spesso tradotto in italiano con la locuzione “facilità d’uso” – si intende quella dimensione del prodotto/servizio connessa all’interazione che si stabilisce tra utilizzatore, prodotto e contesto d’uso, la cui criticità dipende dallo sforzo richiesto all’utente nell’ambito del processo d’uso. Un prodotto usabile ha le seguenti caratteristiche:
- è facile da imparare ed è altrettanto facile ricordare come si utilizza;
- è efficace ed efficiente nel suo uso;
- permette di recuperare velocemente gli errori fatti nel suo uso;
- è piacevole da utilizzare.
Ad oggi la tematica dell’usabilità sta assumendo sempre più rilevanza in ambito europeo e, conseguentemente, anche in Italia, da cui ne deriva la necessità che le apparecchiature siano sottoposte a test di “ingegneria dell’usabilità” che ne verifichino la facilità e la sicurezza di utilizzo.
Anche per quanto riguarda i dispositivi medici (DM) è raccomandata l’esecuzione di preventive specifiche prove volte ad evitare eventi avversi connessi ad un impiego non “user-friendly”, per cui vengono prese in esame le attuali disposizioni legislative e raccomandazioni inerenti i DM ed i possibili connessi scenari di responsabilità in caso di danno. In particolare gli Autori analizzano gli scenari di contenzioso derivanti da un uso non sicuro dei DM: dall’ipotesi di “premigenia” responsabilità del Ministero della Salute per omessa vigilanza alla responsabilità del professionista sanitario e del medico da mancata segnalazione di un difetto a carico delle apparecchiature mediche utilizzate, sino a quella organizzativa della struttura sanitaria cui viene richiesto sempre più, nella quotidiana pratica operativa, di adeguarsi a protocolli e raccomandazioni internazionali.
Nel caso dei DM, quindi, non è remota l’evenienza secondo cui in caso di danno da “mal-usabilità” potrà essere richiesto alla struttura sanitaria di fornire prova di essersi dotata di dispositivi sicuri e rispondenti alle raccomandazioni più attuali in tema di usabilità.
Documento completo in allegato
[box-info]CEI EN 60601-1-6:2005 - USABILITY Definition
...
2.211
USABILITY: Characteristic that establishes EFFECTIVENESS, EFFICIENCY and OPERATOR learnability and satisfaction
- EFFICIENCY resources expended in relation to the accuracy and completeness with which OPERATORS achieve goals
______
A seguire sono riportate le norme tecniche d'interesse, riguardanti l'ergonomia e l'usabilità dei dispositivi medici:
- ISO/IEC GUIDE 71, Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and person with disabilities; (Allegata)
- ISO/TR 22411, Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities;
- ISO 20282-1, Usability of everyday products - Part 1: Universal design and the evaluation of ease -of-operation, efficiency and satisfaction
- ISO/TS 20282-2, Usability of consumer products and products for public use - Part 2: Summative test method
- ISO/TR 16982, Ergonomics of human system interaction - Usability methods supporting human centered design
- IEC 62366, Application of usability engineering to medical devices; (CEI EN 62366-1)
- IEC 60601-1-6, General requirements for basic safety and essential performance; (CEI EN 60601-1-6)
- EN ISO 14155, Clinical investigation of medical devices for human subjects
- IEC/TR 61258, Guidelines for the development and use of medical electrical equipment educational materials.
- ISO/IEC TR 25060:2010 - Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: General framework for usability-related information
Allegati altri Documenti d'interesse sulla usabilità dei MD:
- Linee guida usabilità DM FDA 2016
- Usabilità dispositivi medici - CCIA PD 2011
- Sviluppo metodologia valutazione delle tecnologie sicurezza pazienti - MIn Salute 2011
- ISO IEC Guide 71 2014 Guide addressing accessibility in standards - ISO 2014
- Raccomandazione n. 9 - Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali - Min. Salute 2009
- Procedura implementazione Raccomandazione n. 9 aprile 2009 - AOL Federico II 2015
- Aspetti normativi e medico-legali usabilita DM - Bonelli, De Luca 2014
[box-note]Raccomandazioni agli operatori Min Salute - Update 13 Dicembre 2018
Il Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, ha elaborato, in collaborazione con esperti di Regioni e Province Autonome e altri stakeholder, le raccomandazioni elencate di seguito, ossia documenti specifici con l’obiettivo di offrire strumenti in grado di prevenire gli eventi avversi, promuovere l’assunzione di responsabilità e favorire il cambiamento di sistema.
Le raccomandazioni sono oggetto di revisione ed aggiornamento da parte dell’Ufficio 3 - Direzione generale della programmazione sanitaria, in collaborazione con Regioni e Province Autonome, Agenas, AIFA, ISS,Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza delle Cure – Sub Area Rischio Clinico, Società scientifiche e altri stakeholder.
Ultimo aggiornamento 13 dicembre 2018[/box-note]
[box-note]CEI EN 60601-1-6:2005
Variata da:
Apparecchi elettromedicali Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali - Norma collaterale: Usabilità
INTRODUCTION
MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT
This Collateral Standard describes a USABILITY ENGINEERING PROCESS, and provides guidance on how to implement and execute the PROCESS to provide MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT SAFETY. It is intended to be useful not only for manufacturers of MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT , but also for technical committees responsible for the preparation of particular standards.
IEC 60601-1:1988, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety
Amendment 1 (1991)
IEC 60601-1-8:2003, Medical electrical equipment – Part 1-8: General requirements for safety – Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
ISO 14971:2000,
NOTE An Index of all defined terms used in this collateral standard is found at the end of the document
2.201
NOTE 1 See also Annex BBB. Examples are given in Annex
2.204
[ANSI/AAMI/HE 74:2001, definition 3.24 modified]
NOTE The ACCOMPANYING DOCUMENTS are considered part of the EQUIPMENT and the OPERATOR-EQUIPMENT INTERFACE.
OPERATOR PROFILE
2.207
[ISO/IEC Guide 51:1999, definition 3.14, modified]
2.209
NOTE 1 USE ERROR includes slips, lapses, mistakes, and REASONABLY FORESEEABLE MISUSE.
2.211
2.212
2.213
set of RECORDS and other documents that are produced by USABILITY ENGINEERING activities
2.214
2.215
NOTE 1 The term “validated” is used to designate the corresponding status.
....
segue[/box-note]
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia Autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Usabilità e personalizzazione del Dispositivo Medico
Linea guida sull’usabilità dei dispositivi medici FDA
CEI EN 60601-1-6
CEI EN 62366-1
EN ISO 14971 Dispositivi medici: Gestione e Valutazione del rischio
Regolamento (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Raccomandazioni agli operatori | Min. Salute[/box-note]
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Aspetti normativi e medico-legali usabilita DM.pdf Bonelli, De Luca 2014 |
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Dispositivi medici - Usabilita' Rev. 00 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2019 |
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Procedura implementazione Raccomandazione n. 9 aprile 2009 AOL Federico II.pdf UNINA 2015 |
1208 kB | 39 | |
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Raccomandazione n. 9 aprile 2009 Feedback.docx Min Salute 2009 |
159 kB | 21 | |
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Raccomandazione n. 9, aprile 2009.pdf Min Salute 2009 |
253 kB | 28 | |
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ISO IEC Guide 71 2014 Guide addressing accessibility in standards.pdf ISO 2014 |
632 kB | 33 | |
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Sviluppo metodologia valutazione delle tecnologie sicurezza pazienti.pdf MIn Salute 2011 |
4688 kB | 32 | |
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Usabilita' dispositivi medici CCIA PD.pdf CCIA PD 2011 |
2653 kB | 35 |
Comunicazione 26/01 del 21.01.2019
Comunicazione 26/01/ del 21.01.2019
Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
...
(2019/C 26/01)
ITALIA
...
Articolo 4 regolamento (UE) 2016/426 Condizioni di fornitura del gas
1. Entro il 21 ottobre 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato II e nel formato appropriato, i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione dei carburanti gassosi usati sul loro territorio. Essi comunicano le relative modifiche entro sei mesi dall'annuncio delle previste modifiche.
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas [/box-note]
Direttiva Macchine Consultazione pubblica CE
Direttiva Macchine Consultazione pubblica CE fino all'11.02.2019
14 Gennaio 2019
La Commissione europea ha pubblicato il documento di Inception impact assesment sulla revisione della direttiva macchine. E' possibile fornire commenti fino all’11 Febbraio.
Gli obiettivi specifici della revisione sono:
[alert]1. creazione di condizioni di parità per gli operatori economici e promozione della competitività del settore dei macchinari nel mercato globale e digitale; e
2. aumentare il livello di fiducia dei consumatori e degli operatori nelle tecnologie digitali[/alert]
Le opzioni politiche che verranno prese in considerazione sono le seguenti:
- opzione 0 - scenario di base (nessuna modifica);
- opzione 1 - allineamento della direttiva con il "nuovo quadro legislativo", senza modifiche sostanziali del contenuto attuale (campo di applicazione, definizioni, requisiti essenziali di salute e sicurezza);
- opzione 2 - allineamento della direttiva con il "nuovo quadro legislativo", con modifiche a:
-- Campo di applicazione e definizioni, ad es. adeguare l'elenco dei prodotti esclusi in quanto soggetti alla direttiva bassa tensione, escludere o migliorare la definizione di "quasi-macchina” e / o
-- i requisiti essenziali di salute e sicurezza, in modo da:
consentire la documentazione digitale; e / o
trattare esplicitamente aspetti relativi alle tecnologie digitali emergenti, ad es. AI, sicurezza informatica, IoT.
- opzione 3 - adeguare lo scopo e le definizioni della direttiva e / o i requisiti essenziali di sicurezza e salute (come nell'opzione 2) senza allinearla al "nuovo quadro legislativo"; e
- opzione 4 (unitamente all'opzione 1, 2 o 3) - convertire la direttiva in un regolamento.
....
Fonte: CE
Collegati:
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE [/box-note]
Decreto 5 dicembre 2018 | Bisfenolo A sicurezza giocattoli
Decreto 5 dicembre 2018 | bisfenolo A sicurezza nei giocattoli
Decreto 5 dicembre 2018 - Recepimento della direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli.
(GU Serie Generale n.9 del 11-01-2019)
...
Art. 1
Modifiche alla tabella dell'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e relativa entrata in vigore
1. Nella tabella dell'allegato II, appendice C del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa al bisfenolo A e' sostituita dalla seguente:
Bisfenolo A | 80-05-07 | 0,04 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 |
________
Collegati:
[box-note]decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54
direttiva 2009/48/CE
direttiva (UE) 2017/898 [/box-note]
Circolare MIT prot. 33607 del 28/12/2018
Circolare protocollo 33607 del 28/12/2018
Nuova regolamentazione relativa alle prescrizioni per le emissioni e gli inquinanti gassosi e per l’omologazione dei motori a combustione interna destinate alle macchine mobili non stradali.
Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
...
La regolamentazione delle emissioni inquinanti relative alle macchine mobili non stradali è stata disciplinata a partire dal giugno 1998 dalla direttiva 97/68/CE e successive modifiche ed integrazioni.
La direttiva europea sopra indicata ha introdotto sia limiti di emissione per quanta riguarda gli inquinanti gassosi ed ii particolato sia modalità di omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, comprendendo in tale definizione una pluralità di macchine individuate non solo nelle macchine operatrici industriali (art. 58 del Codice della strada nazionale) e agricole (art. 57 comma 1 lettera b CdS) ma anche nelle autogru, nelle automotrici ferroviarie, apparecchiature portatili, ecc.
La normativa, come è noto, prevede più fasi di riduzione dei limiti di emissione in funzione della fascia di potenza e caratteristiche dei motori; per alcune categorie di motori si è pervenuti alla attuale fase IV.
L'Unione Europea, al fine di aggiornare le norme di omologazione, semplificarne le procedure ed armonizzarle a quanto già in vigore per i veicoli stradali, ha emanato, seguendo la procedura del nuovo approccio normativo, il Regolamento (UE) n. 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo "alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE'' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE n. 252 del 16 settembre 2016.
Il Regolamento base prevede l'emanazione di regolamenti delegati da parte della Commissione ed i conseguenti atti delegati sono al momento:
[alert]- RUE/2017/654 del 19.12.2016 da ultimo modificato dal RUE/2018/989, che fissa i requisiti tecnici e le modalità di prova;
- RUE/2017/655 del 19.12.2016 da ultimo modificato dal RUE/2018/987, concernente ii monitoraggio in servizio delle emissioni di inquinanti gassosi;
- RUE/2017/656 del 19.12.2016 da ultimo modificato dal RUE/2018/988, concernente le prescrizioni amministrative.
Le nuove norme sono applicabili dal 1° gennaio 2017, con opportuni tempi e procedure di passaggio rispetto alle norme preesistenti.[/alert]
Con la presente circolare si intendono fornire le necessarie istruzioni e informazioni sull'applicazione delle nuove norme e sulla fase di transizione da quelle precedenti. Al fine di non appesantire la lettura, si prenderanno in considerazione solo le disposizioni relative ai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali semoventi, rinviando alla lettura della norma per tutti i restanti argomenti.
... segue in allegato
Fonte: MIT
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM [/box-note]
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circolare_protocollo_33607_del _28-12-2018.pdf |
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RAPEX: Report annuale Certifico 2018
RAPEX: Report annuale Certifico 2018
Tutti gli Approfondimenti relativi al RAPEX di Certifico elaborati nel 2018:
Vedi tutti i Report pubblicati Certifico 2018
https://www.facebook.com/certifico.rapex
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/
Resp.: Giuseppe Zappia
RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
RAPEX 2019
RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
Alcune notifiche del sistema RAPEX potrebbero essere sottoposte a rettifica, consultare il sito ufficiale.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Regolamento (UE) 2016/2282
Regolamento (UE) 2016/2282
Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (C/2016/7767)
GU L 346 del 20.12.201
Giocattoli elettronici, luci e tecnologia: dal CEI info sicurezza
Giocattoli elettronici, luci e tecnologia: dal CEI info per la sicurezza
31.12.2018
Norme di riferimento
- Direttiva giocattoli 2009/48/CE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva RED 2014/53/UE
- Direttiva ErP (Energy related Products) 2009/125/CE
- Regolamento alimentatori (CE) 1275/2008
- Regolamento MOCA (CE) n. 1935/2004
- Regolamento GMP (CE) 2023/2006
- Direttiva RAEE 2012/19/UE
Premessa
Come ogni anno in questo periodo, il CEI richiama l’attenzione sugli oggetti elettrici ed elettronici per prevenire incidenti domestici come cortocircuiti, incendi e scosse elettriche: per fare questo è perciò necessario acquistare prodotti sicuri e affidabili, conformi alle normative e alle Direttive e Regolamenti Comunitari vigenti.
LA MARCATURA CE
In primo luogo, su tutti i prodotti acquistati all’interno del territorio comunitario, dev’essere presente la marcatura CE, che indica la rispondenza ai requisiti essenziali di tutte le Direttive dell’Unione Europea ad essi applicabili. La conformità alle norme tecniche armonizzate, elaborate dagli Organismi di normazione europei, è accettata come strumento valido per dimostrare che i prodotti sono conformi ai requisiti tecnici previsti dalla Legislazione Europea e, come tali, possono quindi essere immessi sul mercato comunitario. Il consumatore può inoltre trovare sul prodotto un marchio di qualità, rilasciato da un Organismo indipendente di certificazione, che attesta la conformità del prodotto alle norme per le quali è stato sottoposto a prove da parte dello stesso e che la relativa produzione è sottoposta a costante sorveglianza.
GIOCATTOLI ELETTRICI
In primo luogo, è importante mettere in primo piano la sicurezza e la salute dei bambini, e quindi, di conseguenza, dei giochi. La legislazione europea si basa sulla Direttiva giocattoli 2009/48/CE, che riguarda la sicurezza dei giocattoli, inclusa la loro libera circolazione all’interno dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda i giochi che hanno almeno una funzione che dipende dall’elettricità, come i “toys computer” (apparecchi con fattezze di computer, ad esempio pc e tablet per bambini) e “computer toys” (dispositivi ludici che si collegano a un pc o a un apparecchio audio-video), la Norma CEI, che può essere individuata sulle confezioni e sulle istruzioni dei giocattoli, è la CEI EN 62115 “Sicurezza dei giocattoli elettrici”, armonizzata ai fini della Direttiva menzionata che si applica anche a giocattoli che usano l’elettricità per funzioni secondarie rispetto a quella principale. Questa norma, come requisito generale, stabilisce che i giocattoli debbano essere costruiti in modo tale da non mettere a repentaglio la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di persone vicine quando gli stessi giocattoli sono utilizzati come previsto o nei modi prevedibili, tenendo in considerazione il normale comportamento dei bambini.
Altre norme armonizzate ai fini della Direttiva giocattoli 2009/48/CE sono la serie EN 71 “Sicurezza dei giocattoli”, suddivisa in diverse parti che, a titolo di esempio, trattano le proprietà meccaniche e quelle fisiche, l’infiammabilità, gli aspetti chimici, ecc. dei giocattoli prodotti o importati in Europa. La norma per il collegamento dei giocattoli all’alimentazione elettrica tramite trasformatori è la CEI EN 62115 “Prescrizioni particolari e prove per trasformatori per giocattoli”, che riguarda la sicurezza elettrica, termica e meccanica dei trasformatori per giocattoli e delle unità di alimentazione che incorporano trasformatori per giocattoli. Tale norma fornisce, ad esempio, indicazioni per garantire temperature ridotte per le parti accessibili ai bambini, prevenire il pericolo derivante dal loro possibile surriscaldamento e garantire una sufficiente tenuta meccanica dell’involucro.
Per i giocattoli, oltre alla già citata Direttiva giocattoli 2009/48/CE, è anche applicabile la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.
DECORAZIONI LUMINOSE NATALIZIE
Dal punto di vista normativo, le decorazioni luminose natalizie (catene luminose) sono apparecchi di illuminazione. Le norme che danno presunzione di conformità ai fini della Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE) sono le CEI EN 60598-2-20 e la CEI EN 60598-2-21. La prima specifica i requisiti di sicurezza per le catene luminose munite di sorgenti luminose collegate in serie o in parallelo, o una loro combinazione in serie/parallelo, per uso interno o esterno, alimentate con tensione non superiore a 250 V. La CEI EN 60598-2-21 riguarda i tubi luminosi (catene luminose sigillate) muniti di sorgenti luminose non sostituibili, collegate in serie o in parallelo o con una loro combinazione in serie/parallelo, per uso interno o esterno, alimentate con tensioni non superiori a 250 V. Entrambe queste norme devono essere lette congiuntamente alla norma generale Norma CEI EN 60598-1.
Le norme che danno presunzione di conformità ai fini della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE) sono le CEI EN 61547 (prescrizioni di immunità EMC), CEI EN 61000-3-2 (limiti per le emissioni di corrente armonica), CEI EN 61000-3-3 (limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker) e CEI EN 55015 (radiodisturbi).
Al momento dell’acquisto di una catena luminosa è importante accertarsi che siano presenti almeno le seguenti informazioni: i dati identificativi del costruttore o del venditore responsabile, il simbolo per la classe di isolamento II o III (che indica, per la classe II, che la protezione contro la scossa elettrica prevede un isolamento supplementare, mentre per la classe III che la protezione contro la scossa elettrica si basa su un’alimentazione a bassissima tensione ottenuta mediante un trasformatore di sicurezza), la tensione nominale della catena completa e il grado di protezione (IP) contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e umidità (per le catene luminose per “uso esterno”, il grado IP deve essere IP 44 o superiore); se invece la catena è prevista per il solo uso interno, occorre riportare la dicitura “solo per uso interno”. Tutte le caratteristiche elencate sono in genere riportate su un’etichetta indelebile, non rimovibile, applicata sulla catena stessa.
È utile infine ricordare che la sezione dei cavi deve essere appropriata in base all’utilizzo e alla costruzione della catena: 0,5 mm2 per le catene di classe II con lampade collegate in serie oppure 0,15 mm2 per le catene di classe III.
TECNOLOGIA AUDIO, VIDEO E ICT
Per gli apparecchi elettronici destinati alla ricezione, generazione, registrazione o riproduzione di segnali audio e video – quali ad esempio ricevitori e amplificatori, strumenti musicali, apparecchi didattici, videoproiettori, monitor,
videocamere, videogiochi – si applica la Norma CEI EN 60065 “Requisiti di sicurezza per apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari”, che tratta gli aspetti della sicurezza elettrica dei suddetti apparecchi quando destinati ad usi domestici o in comunità e luoghi pubblici.
Per apparecchiature riguardanti la tecnologia dell’informazione, quali ad esempio personal computer, si applica invece la Norma CEI EN 60950-1 “Requisiti generali di sicurezza delle apparecchiature per la tecnologia dell’informazione”, che specifica le prescrizioni di sicurezza previste per ridurre i rischi d’incendio, di scossa elettrica e di lesioni per gli operatori e per i non addetti che possono venire a contatto con le suddette apparecchiature. Per dovere di informazione si precisa che le due norme sopra citate potranno essere applicate fino al 20.12.2020, in quanto nel febbraio 2016 è stata pubblicata un’unica norma applicabile ai prodotti sopra menzionati, la CEI EN 62368-1 “Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni – Parte 1: Requisiti di sicurezza”. Quest’ultima, alla data indicata, sostituirà completamente sia la Norma CEI EN 60065 sia la Norma CEI EN 60950-1.
Questi apparecchi, oltre ad essere conformi ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE, devono essere conformi anche ai requisiti della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE) e, se muniti di dispositivi in radiofrequenza, alla Direttiva RED 2014/53/UE (Radio Equipment Directive)
Per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica richiesti dalla Direttiva ErP (Energy related Products) 2009/125/CE, meglio conosciuta come Direttiva Ecodesign, che rimanda per la definizione dei limiti energetici al Regolamento (CE) 278/2009 per i limiti di efficienza energetica degli alimentatori degli apparati di Information Technology e Regolamento (CE) 1275/2008 con il suo emendamento Regolamento (CE) 801/2013 per i limiti di consumo in Off Mode/Stand By, le Norme di riferimento per l’efficienza energetica degli alimentatori esterni e del consumo in Off Mode/Stand By sono la Norma CEI EN 50563: “Alimentatori esterni a.c. – d.c. e a.c. – a.c. – Determinazione della potenza nel modo senza-carico e della efficienza media nel modo attivo” e indirettamente la Norma CEI EN 50564: “Apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico e per ufficio – Misura del consumo di energia in bassa potenza”.
Inoltre, tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti correttamente a fine vita secondo le indicazioni della Direttiva RAEE 2012/19/UE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come specificato nelle etichette o nei fogli di istruzione d’uso e manutenzione.
HOVERBOARDS
In questi ultimi anni sono sempre più diffusi e proposti all’attenzione dei consumatori i dispositivi di trasporto personali auto-bilancianti, denominati più semplicemente monocicli elettrici auto-bilancianti o, più commercialmente, “hoverboards”. Questi prodotti, da quando sono presenti sul mercato, hanno subito ottenuto il consenso dei consumatori, in particolare di quelli più giovani, in quanto risultano essere alla moda nonché divertenti nel loro utilizzo se adoperati con criterio e con le dovute protezioni. Tali prodotti risultano essere semplici ed intuitivi da utilizzare, nonché comodi mezzi di trasporto per percorrere brevi distanze in città permettendo così spostamenti più rapidi rispetto alla camminata. La tecnologia di questi prodotti sfrutta sensori e microprocessori che, attraverso il principio della fisica della stabilità dinamica, riescono a mantenere il monociclo in equilibrio; sono composti da due pedane che si muovono su due assi con, alle estremità, due ruote parallele. I comandi per il loro spostamento vengono attivati attraverso leggere pressioni dei piedi sulla pedana, uno per volta o contemporaneamente. Ogni piede infatti comanda una ruota e deve essere inclinato in avanti per partire e accelerare, o indietro per frenare o andare in retromarcia. Le Direttive applicabili per questi apparecchi sono le medesime di quelle segnalate per gli altri prodotti tecnologici citati in questo articolo e per la verifica della loro sicurezza elettrica, in attesa che venga recepita la versione europea EN, ad oggi è applicabile la Norma IEC 60335-2-114:2018 ED 1.0 “Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-114: Particular requirements for self-balancing personal transport devices for use with batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes”.
BATTERIE E RICICLO
Per i prodotti alimentati a batteria, si raccomanda di utilizzare pile del tipo indicato dal costruttore e, soprattutto per le batterie ricaricabili, seguire le indicazioni per il loro corretto utilizzo. Inoltre, per tutelare i più piccoli e i più curiosi, è importante non lasciare le pile incustodite e accertarsi che i coperchi dei contenitori nei quali sono alloggiate le batterie siano stati adeguatamente chiusi.
A salvaguardia dell’ambiente, infine, si ricorda di smaltirle correttamente nelle aree previste per il riciclaggio o negli appositi raccoglitori, secondo quanto indicato nella Direttiva RAEE 2012/19/UE.
PICCOLI ELETTRODOMESTICI
Per chi cerca un regalo di Natale originale, l’offerta proposta dal mercato dei piccoli elettrodomestici è davvero notevole e, a seconda della loro tipologia, possono essere applicate Norme CEI diverse. Per molti di essi, come ad esempio i mescolatori, i frullatori, gli spremiagrumi, gli estrattori centrifughi, i macinacaffè, gli apparecchi per la preparazione degli alimenti ed altri, è applicabile la Norma CEI EN 60335-2-14 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per apparecchi da cucina”. Per la tipologia di apparecchi che hanno la funzione di cottura quali ad esempio i tostapane, i fornetti mobili, le griglie a contatto o a radiazione, è applicabile la Norma CEI EN 60335-2-9 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per griglie, tostapane e apparecchi per cottura similari”; per la tipologia di apparecchi che hanno la funzione di preparare le bevande quali, sempre a titolo di esempio, le macchine per caffè, i bollitori e le yogurtiere, è applicabile la Norma CEI EN 60335-2-15 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il riscaldamento di liquidi”.
Per i forni a microonde è applicabile la Norma CEI EN 60335-2-25 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per forni a microonde, compresi forni a microonde combinati”. Da segnalarsi che questa norma, tra le altre, prevede anche le verifiche relativamente alla dispersione dalla superficie esterna dell’apparecchio delle microonde misurandone la densità del loro flusso che dovrà rimanere al di sotto di un determinato valore.
Le sopra indicate norme, che devono essere applicate congiuntamente alla Norma CEI EN 60335-1“Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 1: Norme generali”, considerano i pericoli di elettrocuzione, non trascurando quelli meccanici, che comunemente si potrebbero incontrare durante l’utilizzo degli stessi apparecchi negli ambienti domestici.
Nel momento dell’acquisto di un piccolo elettrodomestico, oltre a valutare la sua utilità e il suo design, è anche importante constatare la sua sicurezza e, quindi, che sia stato sottoposto a verifiche e prove come richiesto dalle suddette norme. Questo è riscontrabile assicurandosi che sul prodotto sia riportata dal costruttore la marcatura CE e un Marchio di conformità, rilasciato da un Ente terzo, che appunto attestino la bontà in termini di sicurezza dell’apparecchio. Inoltre, essendo apparecchi che possono venire a contatto o trattano prodotti alimentari, è altresì importante assicurarsi che le parti dell’apparecchio a contatto con gli alimenti siano adatte allo scopo. In quest’ultimo caso, su queste parti, viene apposto un logo a testimonianza della loro compatibilità alimentare. Ai fini dell’utilizzo corretto ed in sicurezza degli apparecchi è di particolare rilevanza attenersi a quanto viene riportato nei libretti d’istruzione e nelle avvertenze che sono presenti all’interno delle confezioni degli stessi.
Ai fini legislativi i piccoli elettrodomestici sono soggetti ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e a quelli della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE). Se al loro interno vi sono dispositivi in radiofrequenza, come per gli apparecchi tecnologici trattati precedentemente, la Direttiva RED 2014/53/UE relativa alle apparecchiature radio, deve anch’essa essere presa in considerazione. Inoltre è anche applicabile la Direttiva RAEE 2012/19/UE, relativa allo smaltimento corretto a fine vita dell’apparecchio, e per i materiali (e oggetti) destinati a venire a contatto con gli alimenti devono essere osservati i Regolamenti dell’Unione Europea che trattano questo aspetto, primi fra tutti il Regolamento MOCA (CE) n. 1935/2004 e il Regolamento GMP (CE) 2023/2006.
Fonte CEI 2018
Guide to the radio equipment directive 2014/53/EU | December 2018
Guide to the radio equipment directive 2014/53/EU | December 2018
Version 12 December 2018
This Guide is intended to serve as a manual for all parties directly or indirectly affected by the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED). It should assist in the interpretation of the RED but cannot take its place; it explains and clarifies some of the most important issues related to the Directive’s application. The Guide also aims to disseminate widely the explanations and clarifications reached by consensus among Member States and other stakeholders.
This Guide will be reviewed periodically to be kept up to date.
This Guide is publicly available, but is not binding in the sense of a legal act adopted by any of the EU institutions, even if the word 'shall' is used in many parts of this Guide. In the event of any inconsistency between the provisions of the RED and this Guide, the provisions of the RED prevail.
The services of the European Commission undertake to maintain this guide to ensure that the information is accurate and up to date. Errors brought to the Commission’s attention, will be corrected. However, the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information in this guide. The information:
- is of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
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Finally, attention is drawn to the fact that all references to the CE marking and EU Declaration of Conformity relate to the RED only and radio equipment only benefits from the free circulation in the Union market if the product complies with the
provisions of all the applicable Union legislation. Reference is therefore made, whenever necessary but not always, to other EU legal acts.
The purpose of this document is to give guidance, subject to the preceding disclaimer, on certain matters and procedures pertaining to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (hereinafter referred to as 'the RED'), which is applicable as of 13th June 2016. This Guide brings together information previously available in several TCAM documents and related Commission’s websites.
The Guide is based on the RED and on the “New Legal Framework ” described in the “Blue Guide 2016” (the “Blue Guide”) and does not duplicate what is already contained in the Blue Guide which addresses horizontal issues. Hence, this Guide should be read in conjunction with the Blue Guide. Moreover, other more specific guidance or documents might be issued by the Commission services, TCAM or ADCO RED providing guidance or information on specific issues or items, for example:
-Supplementary Guidance on the LVD/EMCD/RED (combined equipment);
-Subclasses: class 1 equipment;
-Notification of draft interface regulations;
-National language requirements of the national implementation of the RED.
This version replaces the previous versions of 19 May 2017 and 5 June 2018.
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Contents
Introduction
1 Scope
1.1 General
1.2 Geographic application
1.2.1 Application in non-EU States, countries & territories
1.2.2 Mutual Recognition Agreements (MRAs)
1.2.2.1 MRA with Switzerland
1.2.3 Agreements on Conformity Assessment and Acceptance (ACAAs)
1.3 Placing on the market
1.4 Putting into service
1.5 Special measures regarding radio equipment at trade fairs, etc
1.6 Radio equipment
1.6.1 What is radio equipment?
1.6.2 What is explicitly excluded from the scope of the RED?
1.6.2.1 Radio equipment exclusively used for activities concerning public security, defence, State security
1.6.2.2 Radio equipment used by radio amateurs
1.6.2.3 Marine equipment
1.6.2.4 Airborne equipment
1.6.2.5 Custom-built evaluation kits
1.6.3 Specific cases / examples (non-exhaustive)
1.6.3.1 Non-radio products which function with radio equipment/electrical and electronic equipment with non-electrical products
1.6.3.2 Infrared devices (IR)
1.6.3.3 Products that use electromagnetic waves exclusively for other purposes than radio communication and/or radiodetermination
1.6.3.4 Antennas
1.6.3.5 Amplifiers and other equipment intended to be connected to antennas
1.6.3.6 DVB receivers
1.6.3.7 Jammers
1.6.3.8 Construction kits
1.6.3.9 Specific components (radio)
1.6.3.10 Radio equipment installed in vehicles
1.6.3.11 Fixed Installations
1.6.3.12 Power plugs attached to radio equipment
1.6.3.13 RFID TAG
1.6.3.14 Cabling and wiring
2 Obligations of the economic operators
2.1 General
2.2 Manufacturer
2.3 Authorised representative
2.4 Importer
2.5 Distributor
2.6 Description of the manufacturer’s responsibilities
3 Essential requirements
3.1 General
3.2 Essential requirements applicable to all radio equipment
3.3 Essential requirements applicable only to a certain type of radio equipment
4 Interface regulations & specifications
4.1 Notification of radio interface specifications
4.2 Assignment of radio equipment classes
5 Harmonised Standards
5.1 Introduction
5.2 Generic harmonised standards vs product specific harmonised standard
5.3 Revision of harmonised standards
6 Notified bodies
6.1 Introduction
6.2 General concept
6.2.1 Annex III procedure — EU-type examination and conformity to type based on internal production control
6.2.2 Annex IV procedure — Conformity based on full quality assurance
6.4 Coordination between notified bodies
7 Market surveillance and enforcement
8 Delegated Acts, Implementing Acts and Commission Decisions
8.1 Delegated and Implementing acts
8.1.1 Delegated acts
8.1.2 Implementing Acts
8.1 Commission Decisions adopted under the R&TTED
9 Other applicable or related EU legislation
9.1 General
9.2 EU Environmental legislation
9.3 Applicability of RED with other EU acts on safety or EMC
9.4 General Product Safety Directive 2001/95/EC (GPSD)
9.5 Relationship between the RED and LVD/EMCD
10 Comparison R&TTED – RED
10.1.1 Changes between the scopes
10.1.2 Other changes (non-exhaustive list)
10.1.3 What happens with Commission Decisions taken according to R&TTED?
10.1.4 What happens with the “Alert sign”?
11 Transitional provisions for products falling under the scope of the RED
11.1 Applicability of the RED and the new LVD/EMC
11.2 General comments
11.3 Overview of the applicability of the Directives 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU(LVD) and 2014/30/EU(EMCD)
11.3.1 Products within old LVD/EMCD and continue to be within new LVD/EMCD (even after applicability of RED)
11.3.2 Products within R&TTE that remain within the scope of RED
11.3.3 Products within old/new LVD/EMCD but then fall within RED (after applicability of RED)
For example pure television and sound broadcasting receivers
11.3.4 Products within R&TTED and then outside RED
For example pure wired telecom terminal equipment
ANNEX 1 — Organisations and committees mentioned in this document
ANNEX 2 — Acronyms and abbreviations
6.3 Information exchange
_________
Fonte: Commissione Europea
Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)
Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Norme armonizzate direttiva RED[/box-note]
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Guide to the Radio Equipment Directive 2014 53 EU.pdf Version 19 December 2018 |
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Decreto MISE 2 novembre 2018
Decreto 2 novembre 2018
Ministero dello Sviluppo Economico
Modifica dell'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo.
(GU Serie Generale n.285 del 07-12-2018)
...
Art. 1
Modifiche alla tabella di cui all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e relativa entrata in vigore.
1. Nella tabella di cui all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce per il piombo e' sostituita dalla seguente:
Piombo | 2,0 | 0,5 | 23,0 |
______
Collegati:
[box-note]decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54
direttiva 2009/48/CE
direttiva (UE) 2017/738[/box-note]
RAPEX Report 48 del 30/11/2018 N. 10 A12/1793/18 Ungheria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 48 del 30/11/2018 N. 10 A12/1793/18 Ungheria
Approfondimento tecnico: Girello
Il prodotto, di marca Chipolino, mod. PRAMR170XXX, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica europea EN 1273:2005 – Articoli per puericultura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova.
La resistenza del girello è inadeguata e non esiste nessuna protezione per impedirgli di scendere i gradini.
Se il prodotto si rompe o scende delle scale durante l’uso potrebbe ferire il bambino.
I girelli dotati di vassoio devono essere sottoposti alla prova descritta al punto 6.8.2 della norma tecnica EN 1273:2005. La prova prevede che venga collocata una massa da 30 kg sul sedile ed una da 10 kg sul vassoio. Le masse devono essere mantenute per 24 ore, al termine delle quali il girello non deve essersi deformato.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di scendere i gradini, il punto 5.12 della norma EN 1273:2005 prevede che il girello venga testato con l’aiuto di una piattaforma specifica.
Durante le prove con la piattaforma il girello deve mantenere sempre il contatto ed essere sostenuto dalla piattaforma stessa.
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RAPEX Report 48 del 30_11_2018 N. 10 A12_1793_18 Ungheria.pdf Girello |
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