Regolamento (UE) 2019/1781
Regolamento (UE) 2019/1781
Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione.
GU L 272/74 del 25.10.2019
Entrata in vigore: 14.11.2019
Modifiche/rettifiche:
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1781 dell'11 Marzo 2021
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Collegati:
[box-note]Direttiva 2009/125/CE
Direttiva 2009/125/CE - ERP[/box-note]
Decisione delegata (UE) 2019/1764
Decisione delegata (UE) 2019/1764
Decisione delegata (UE) 2019/1764 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura
GU L 270/81 del 24.10.2019
Entrata in vigore: 13.11.2019
______
La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 28, paragrafo 2, considerando quanto segue:
(1) Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per quanto riguarda i kit per parapetti e i kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura. È quindi necessario stabilire quali sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione siano applicabili a tali kit per parapetti e a tali kit per ringhiere.
(2) Tenuto conto dell’esperienza acquisita in merito al comportamento dei prodotti in questione durante la loro durata di servizio, quale descritta nell’indagine effettuata sulle ragioni delle carenze di tali prodotti, la valutazione della loro prestazione per quanto riguarda tutte le caratteristiche essenziali, ad eccezione della reazione al fuoco, dovrebbe essere effettuata dal fabbricante prima dell’immissione del prodotto sul mercato. Sistemi più onerosi non sono necessari. Per quanto riguarda la prestazione in relazione alla reazione al fuoco, la scelta dei sistemi 1, 3 o 4 dovrebbe essere considerata appropriata facendo riferimento alle diverse sottofamiglie di prodotti,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
La presente decisione si applica ai kit per parapetti e ai kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura.
Articolo 2
I kit per parapetti e i kit per ringhiere di cui all’articolo 1 sono sottoposti alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi specificati nell’allegato.
...
ALLEGATO
SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Tabella 1
Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco
Prodotto e usi previsti | Sistema applicabile |
Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura |
4 |
Tabella 2
Unicamente per la reazione al fuoco
Prodotto e usi previsti | Sottofamiglie del prodotto | Sistema applicabile |
Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura |
Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che Prodotti non appartenenti alle altre sottofamiglie
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1
4
3 |
Collegati:
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR [/box-note]
Report 2018 | Macchine e attrezzature OND
Report 2018 | Macchine e attrezzature OND
Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione "acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto” disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecniche. La rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all’aperto indicate nell’allegato 1 del medesimo decreto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone sia dell’ambiente.
Le attività hanno riguardato in particolare seguenti aspetti:
- Richieste formali ad aziende produttrici individuate dall’Istituto per la verifica della conformità alle disposizioni del Decreto;
- Istruttorie merito alla documentazione trasmessa dalle aziende produttrici al MATTM;
- Controlli ispettivi svolti presso aziende produttrici;
- Divulgazione degli obblighi normativi e dell’attività di controllo sul mercato;
- Gestione dei quesiti di natura tecnica posti dai produttori,
- Popolamento della banca dati “MARA”;
- Utilizzo della piattaforma ICSMS.
In ottemperanza dell’ art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, il MATTM, con la presente documentazione, fornisce alle autorità competenti degli altri Stati membri, per il tramite della Rappresentanza italiana presso la Comunità europea, informazioni sui risultati dell’attività di controllo sulle macchine ed attrezzature, disciplinate dal decreto, svolte nel corso dell’anno 2018.
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Sommario
Premessa
l. Richieste formali alle aziende produttrici
2. Istruttorie in merito alla documentazione trasmessa dalle aziende produttrici al MATTM
3. Controlli ispettivi svolti presso aziende produttrici
4. Divulgazione degli obblighi normativi e dell’attività di controllo sul mercato
5. Popolamento della banca dati MARA
6. Piattaforma ICSMS
7. Partecipazione al NOISE ADCO
Fonte: MATTM
Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
ebook Direttiva rumore macchine all'aperto (OND)[/box-note]
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Controllo mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare aperto 2018.pdf |
373 kB | 19 |
D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661 | Consolidato 2019
D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661 | Consolidato 2019
Testo Consolidato 2019 - Ed. 1.0 23 Ottobre 2019
D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas. (GU n.302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 231)
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Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 - Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n.248 del 22-10-2019)
Disponibile D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661 | Testo Consolidato 2019, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati.
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Ed. 1.0 2019
Modifiche ed abrogazioni al D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661:
[panel]- D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 - Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n.248 del 22-10-2019) Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2019[/panel]
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Certifico Srl - IT | Ed. 1.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati:
[box-note]Regolamento GAR | Regolamento (UE) 2016/426
Decreto Legislativo 21 febbraio 2019 n. 23
D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121
Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 | Consolidato 2019[/box-note]
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D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661 Consolidato 2019 Ed. 1.0.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 2019 |
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Decreto 18 giugno 2015
Decreto 18 giugno 2015
Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalita' ivi previste.
GU n.159 del 11 luglio 2015
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925 e successive
serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.
Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
Attrezzature a pressione trasportabili: attualizzate le regole ex D.M. 12 settembre 1925[/box-note]
Circolare MI 26422 Div. 3H del 13.11.2015
Circolare MI 26422 Div. 3H del 13.11.2015
(Pacchi bombole - Revisione periodica e marcatura)
...
Estratto Circolare allegata
Fino al luglio 2005 la progettazione, fabbricazione, identificazione e prove dei pacchi bombole sono state regolate solo dalle norme nazionali dei singoli stati membri, che sono rimaste comunque applicabili fino al 1 ° luglio 2007.
In Italia la normativa nazionale, costituita dal DM 12 settembre 1925 e successiva serie di norme integrative, comprendeva le disposizioni per la progettazione, fabbricazione, identificazione e prove iniziali e periodiche delle bombole, ma non conteneva disposizioni per i pacchi, non considerati come recipienti a pressione indipendenti dalle bombole componenti.
Tutti i pacchi bombole immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2007 sono stati progettati in accordo a un prototipo approvato da un Organismo Notificato, nonché fabbricati e sottoposti a prove iniziali e prove periodiche sotto la sorveglianza di un Organismo Notificato, in accordo alla norma EN 13769:2003 + A1:2005 (fino al 31 dicembre 2014 o alla norma EN IS0:10961:2012 (dal 1° gennaio 2015), e nel quadro delle disposizioni generali elle direttive 94/55/CE e 99/36/CE o della direttiva 2008/68/CE e della direttiva 2010/35/UE, che le hanno abrogate e sostituite.
La conformità alle norme e alle prove e verifiche prescritte è attestata dalle marcature di certificazione applicate al pacco. L'approvazione di prototipo può essere emessa anche per le singole parti del pacco: bombole, telaio, collettore, valvole, eventuali, manometri, fermo restando l'obbligo di approvazione del prototipo per l'insieme.
Nell'edizione ADR 2015 al capitolo 1.6 la disposizione transitoria 1.6.2.1, già presente nelle edizioni precedenti, prevede che "I recipienti costruiti prima del 1° gennaio 1997 e che non sono conformi alle disposizioni dell' ADR applicabili dal 1° gennaio 1997 ma il cui trasporto era autorizzato secondo le disposizioni ADR applicabili fino al 31 dicembre 1996 possono continuare possono ad essere trasportati dopo questa data a condizione che soddisfino le prescrizioni per gli esami periodici delle istruzioni di imballaggio P200 e P203".
Inoltre sono state inserite le disposizioni 1.6.2.13 e 1.6.15 che prevedono la possibilità di utilizzo sino al primo collaudo periodico successivo al 1° Luglio 2015 rispettivamente per:
- i pacchi bombole fabbricati prima del 1 ° luglio 2013 che non sono marcati conformemente ai punti 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 applicabili dal 1° gennaio 2013 o del 6.2.3.9.7.2 applicabili dal 1e gennaio 2015; e per:
- i pacchi bombole controllati periodicamente prima del 1° luglio 2015 che non sono marcati conformemente alle disposizioni del 6.2.3.9.7.3 applicabili dal 1° gennaio 2015.
Tutto ciò premesso al fine di allineare i pacchi bombole al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, norma di riferimento per il trasporto interno di merci pericolose, sentito il Comitato consultivo per le apparecchiature a pressione nella seduta del 10 giugno 2015, si richiama l'attenzione sulle disposizioni a cui sono soggetti le suddette categorie di attrezzature e le verifiche che debbono essere condotte sotto la responsabilità del proprietario medesimo, in particolare:
a) Tutti i pacchi bombole sono soggetti ad ispezione e revisione periodica di un pacco coincide con la data di scadenza della revisione periodica della bombola del pacco che scade per prima. Le prove periodiche devono essere eseguite in conformità alle disposizioni dell' ADR in vigore e in particolare della norma EN 15888:2014.
b) Per tutti i pacchi bombole deve essere indicata, a cura del proprietario/utilizzatore, in posizione facilmente evidente all'esterno del pacco, con caratteri indelebili verniciati o adesivi di altezza non inferiore a 20 mm, la data di scadenza della prossima revisione del pacco.
La presenza della indicazione della data di scadenza della revisione del pacco, dovrà essere controllata in occasione di ogni riempimento.
c) Per i pacchi bombole già sottoposti a valutazione di conformità o rivalutazione di conformità dei componenti e del pacco assemblato, in accordo alle direttive 99/36/CE o 2010/35/UE, come applicabile, la revisione periodica deve comprendere i procedimenti e le prove specificate nella norma EN 15288:2014.
In occasione della prima revisione periodica successiva al 1° luglio 2015 per i pacchi fabbricati prima del 1° luglio 2013, dovrà inoltre essere controllato che la marcatura del pacco sia conforme alle disposizioni dei punti 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 dell' ADR applicabili dal 1° gennaio 2013 o del 6.2.3.9.7.2 applicabili dal 1° luglio 2015. I pacchi bombole controllati periodicamente al 1° luglio 2015 che non sono marcati conformemente alle disposizioni di cui sopra potranno ancora essere utilizzati fino al prossimo controllo periodico successivo al 1° luglio 2015.
d) I pacchi bombole fabbricati e immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 se non già sottoposti a valutazione o rivalutazione di conformità, dovranno essere sottposti entro il 31 dicembre 2017 ad una ricognizione per l'accertamento, sotto la responsabilità d proprietario/utilizzatore sentito il parere del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti, che gli stessi soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dall'ADR in vigore al 31 dicembre 1996 marginale 2212 comma (1) "d" (nei pacchi bombole, le bombole sono collegate da un tubo collettore e sono solidalmente mantenute insieme da una struttura metallica) e marginale 2212 comma (2) "c" (pacchi bombole devono essere muniti di organi che garantiscano la loro manipolazione sicura; il tubo collettore e il rubinetto devono essere situati all'interno del telaio ed essere fissati in modo da essere p tetti da ogni avaria.
In caso di esito positivo della suddetta ricognizione il pacco interessato potrà essere mantenuto in servizio sul territorio nazionale fino alla scadenza della normale revisione periodica. In caso di esito negativo il pacco non potrà più essere riempito né trasportato suddette disposizioni.
In ogni caso le verifiche eseguite ed i risultati dell'accertamento dovranno essere registrati in un verbale che dovrà essere conservato dal proprietario fine alla prima revisione periodica. Dell'effettuazione delle citate verifiche dovrà farsi menzionare della relazione annuale redatta dal consulente alla sicurezza.
e) In occasione della prima revisione periodica di pacchi bombole prima del 1° luglio 2007 oltre alle normali verifiche e prove previste si dovrà procedere alla verifica che i componenti strutturali e interna, in particolare telaio, collettori, valvole ed eventuali m di servizio e conformi alle prescrizioni della norma EN 13769: Le parti che non risultassero conformi ai requisiti richiesti dovranno essere modificate o sostituite.
Completate le suddette ulteriori verifiche il pacco dovrà esse previste per la revisione periodica in accordo alla norma soddisfacente, all'adeguamento delle marcature ed iscrizioni punti 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 dell'ADR in vigore all'atto della rivalutazione.
...
segue in allegato
Collegati
[box-note]Circolare MI 26422 Div. 3H del 13.11.2015
Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato
Direttiva 2008/68/CE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
Circolare MI 26422 Div. 3H del 13.11.2015.pdf |
359 kB | 23 |
D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246
D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246
Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.
(GU n.170 del 22-7-1993)
Provvedimento abrogato da D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 106 (in allegato testo nativo 1993)
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR[/box-note]
Normativa dell'Unione sull'armonizzazione
Normativa dell'Unione sull'armonizzazione / Update Febbraio 2024
ID 9281 | 20.02.2024
Elenco consolidato Norme armonizzate a Febbraio 2024
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione nell'ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Comunicazione 2018/C 209/02 del 15 Giugno 2018)
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1729 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alla norma armonizzata per la valutazione della conformità redatta a sostegno dei regolamenti (CE) n. 765/2008 e (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e degli atti dell’Unione che incorporano le disposizioni di riferimento della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263/36 del 16.10.2019).
3. Decisione di esecuzione(UE) 2020/1835 della Commissione del 3 dicembre 2020 relativa alle norme armonizzate per l’accreditamento e la valutazione della conformità (GU L 408/6 del 04.12.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2024/581 della Commissione, del 16 febbraio 2024, relativa alla norma armonizzata per l’accreditamento dei laboratori medici redatta a sostegno del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/581 del 20.02.2024)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.
[box-download]In Allegato Documento PDF con l'elenco consolidato Normativa dell'Unione sull'armonizzazione a Febbraio 2024 riservato Abbonati.[/box-download]
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Vedi la nuova sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"
...
Elenco consolidato Normativa dell’Unione sull’armonizzazione al 20 Febbraio 2024
(consolidato con Comunicazione 2018/C 209/02 del 15 Giugno 2018,Decisione di esecuzione (UE) 2019/1729, Decisione di esecuzione (UE) 2020/1835 e la Decisione di esecuzione (UE) 2024/581)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione Nota 4 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
CEN |
EN ISO 9000:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario (ISO 9000:2015) |
11.12.2015 |
EN ISO 9000:2005 Nota 2.1 |
15.9.2018 |
|
CEN |
EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti (ISO 9001:2015) |
11.12.2015 |
EN ISO 9001:2008 Nota 2.1 |
15.9.2018 |
|
CEN |
EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso (ISO 14001:2015) |
11.12.2015 |
EN ISO 14001:2004 Nota 2.1 |
15.9.2018 |
|
CEN |
EN ISO 14004:2016 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione (ISO 14004:2016) |
10.6.2016 |
EN ISO 14004:2010 Nota 2.1 |
30.4.2019 |
|
CEN |
EN ISO 14015:2010 Gestione ambientale - Valutazione ambientale di siti e organizzazioni (EASO) (ISO 14015:2001) |
5.10.2011 |
|
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|
CEN |
EN ISO 14020:2001 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali (ISO 14020:2000) |
16.6.2009 |
|
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CEN |
EN ISO 14021:2016 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II) (ISO 14021:2016) |
12.8.2016 |
EN ISO 14021:2001 Nota 2.1 |
31.10.2018 |
|
CEN |
EN ISO 14024:2018 Etichette e dichiarazioni ambientali -Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure (ISO 14024:2018) |
Questa è la prima pubblicazione |
EN ISO 14024:2000 Nota 2.1 |
31.12.2020 |
|
CEN |
EN ISO 14031:2013 Gestione ambientale - Valutazione delle prestazioni ambientali - Linee guida (ISO 14031:2013) |
28.11.2013 |
EN ISO 14031:1999 Nota 2.1 |
28.2.2014 |
|
CEN |
EN ISO 14040:2006 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento (ISO 14040:2006) |
16.6.2009 |
|
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CEN |
EN ISO 14044:2006 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida (ISO 14044:2006) |
16.6.2009 |
|
|
|
|
EN ISO 14044:2006/A1:2018 |
Questa è la prima pubblicazione |
Nota 3 |
31.12.2020 |
|
CEN |
EN ISO 14050:2010 Gestione ambientale - Vocabolario (ISO 14050:2009) |
5.10.2011 |
|
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CEN |
EN ISO 14063:2010 Gestione ambientale - Comunicazione ambientale - Linee guida ed esempi (ISO 14063:2006) |
5.10.2011 |
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CEN |
EN ISO 14064-1:2012 Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione (ISO 14064-1:2006) |
28.11.2013 |
|
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Ritirata dal 01.07.2022 |
CEN |
EN ISO 14064-1:2019 |
04.12.2020 |
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Pubblicata 04.12.2020 |
CEN |
EN ISO 14064-2:2012 Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione (ISO 14064-2:2006) |
28.11.2013 |
|
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Ritirata dal 01.07.2022 |
CEN |
EN ISO 14064-2:2019 Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione (ISO 14064-2:2019)
|
04.12.2020 |
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Pubblicata 04.12.2020 |
CEN |
EN ISO 14064-3:2012 Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra (ISO 14064- 3:2006) |
28.11.2013 |
|
|
Ritirata dal 01.07.2022 |
CEN |
EN ISO 14064-3:2019 Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra (ISO 14064-3:2019)
|
04.12.2020 |
|
|
Pubblicata 04.12.2020 |
CEN |
EN ISO 14065:2013 Gas a effetto serra - Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento (ISO 14065:2013) |
7.9.2013 |
EN ISO 14065:2012 Nota 2.1 |
31.10.2013 |
|
CEN |
EN ISO 15189:2012 Laboratori medici - Requisiti riguardanti la qualità e la competenza (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15) |
13.3.2013 |
EN ISO 15189:2007 Nota 2.1 |
30.11.2015 |
Ritirata dal 20.08.2025 |
CEN |
EN ISO 15189:2022 quale modificata dalla norma EN ISO 15189:2022/A11:2023, Laboratori medici - Requisiti riguardanti la qualità e la competenza (ISO 15189:2022) |
20.02.2024 |
Pubblicata 20.02.2024 |
||
CEN |
EN ISO 15195:2003 Medicina di laboratorio -Requisiti per i laboratori che eseguono misure di riferimento (ISO 15195:2003) |
5.10.2011 |
|
|
Ritirata dal 01.07.2022 |
CEN |
EN ISO 15195:2019 Medicina di laboratorio - Prescrizioni relative alle competenze dei laboratori di taratura che impiegano procedimenti di misura di riferimento (ISO 15195:2018)
|
04.12.2020 |
|
|
Pubblicata 04.12.2020 |
CEN |
EN ISO/IEC 17000:2004 Valutazione della conformità -Vocabolario e principi generali (ISO/IEC 17000:2004) |
16.6.2009 |
|
|
|
CEN |
EN ISO/IEC 17011:2017 Valutazione della conformità -Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità (ISO/IEC 17011:2017) |
9.3.2018 |
EN ISO/IEC 17011:2004 Nota 2.1 |
31.12.2020 |
|
CEN |
EN ISO/IEC 17020:2012 Valutazione della conformità - Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano ispezioni (ISO/IEC 17020:2012) |
25.5.2012 |
EN ISO/IEC 17020:2004 Nota 2.1 |
1.3.2015 |
|
CEN |
EN ISO/IEC 17021-1:2015 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti (ISO/IEC 17021-1:2015) |
11.12.2015 |
EN ISO/IEC 17021:2011 Nota 2.1 |
8.7.2017 |
|
CEN |
EN ISO/IEC 17024:2012 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone (ISO/IEC 17024:2012) |
7.9.2013 |
EN ISO/IEC 17024:2003 Nota 2.1 |
1.7.2015 |
|
CEN |
EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura (ISO/IEC 17025:2005) EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006
|
|
|
|
Ritirata dal 01.07.2021 |
CEN |
EN ISO/IEC 17025:2017 Valutazione della conformità - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (ISO/IEC 17025:2017) |
9.3.2018 |
EN ISO/IEC 17025:2005 Nota 2.1 |
31.12.2020 |
|
CEN |
EN ISO/IEC 17029:2019 Valutazione della conformità - Principi generali e prescrizioni per gli organismi di validazione e verifica (ISO/IEC 17029:2019)
|
04.12.2020 |
|
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Pubblicata 04.12.2020 |
CEN |
EN ISO 17034:2016 Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento (ISO 17034:2016) |
8.9.2017 |
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CEN |
EN ISO/IEC 17040:2005 Valutazione della conformità -Requisiti generali per la valutazione eseguita da pari di organismi di valutazione della conformità ed organismi di accreditamento (ISO/IEC 17040:2005) |
16.6.2009 |
|
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|
CEN |
EN ISO/IEC 17043:2010 Valutazione della conformità -Requisiti generali per prove valutative interlaboratorio (ISO/IEC 17043:2010) |
28.11.2013 |
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CEN |
EN ISO/IEC 17050-1:2010 Valutazione della conformità -Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore -Parte 1: Requisiti generali (ISO/IEC 17050-1:2004, versione corretta 2007-06-15) |
5.10.2011 |
EN ISO/IEC 17050- 1:2004 Nota 2.1 |
5.10.2011 |
|
CEN |
EN ISO/IEC 17050-2:2004 Valutazione della conformità -Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore -Parte 2: Documentazione di supporto (ISO/IEC 17050- 2:2004) |
16.6.2009 |
|
|
|
CEN |
EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità -Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi (ISO/IEC 17065:2012) |
7.9.2013 |
EN 45011:1998 Nota 2.1 |
15.9.2015 |
|
CEN |
EN ISO/IEC 17067:2013 Valutazione della conformità -Elementi fonda- mentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto (ISO/IEC 17067:2013) |
12.2.2016 |
|
|
|
CEN |
EN ISO 19011:2011 Linee guida per audit di sistemi di gestione (ISO 19011:2011) |
25.5.2012 |
EN ISO 19011:2002 Nota 2.1 |
31.5.2012 |
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1729: norma ritirata dal: 01.01.2021 |
CEN |
EN ISO 19011:2018 Linee guida per audit di sistemi di gestione (ISO 19011:2018) |
16.10.2019 |
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1729: norma pubblicata: 16.10.2019 |
CEN |
EN ISO 22870:2016 Analisi decentrate (Point-of-care testing, POCT) - Requisiti per la qualità e la competenza (ISO 22870:2016) |
10.3.2017 |
EN ISO 22870:2006 Nota 2.1 |
30.11.2019 |
|
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
...
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Elenco consolidato Norme armonizzate normativa Unione Febbraio 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2024 |
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Elenco consolidato Norme armonizzate normativa Unione Dicembre 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2020 |
217 kB | 17 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate normativa Unione Ottobre 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
457 kB | 13 |
Orgalim Contribution to the Guide of Interpretation to the Machinery Directive
Orgalim Contribution to the Guide of Interpretation to the Machinery Directive 2006/42/EC
Settembre 2019
L'attuale direttiva macchine 2006/42/CE, allegato I, sezione 1.7.4. non specifica se le istruzioni debbano essere rese disponibili in formato cartaceo o elettronico. Tuttavia, la Guida di interpretazione della direttiva macchine (edizione luglio 2017) afferma che l'operatore economico ha la possibilità di fornirli in un archivio elettronico, ma senza fornire ulteriori chiarimenti.
In questo documento, Orgalim vorrebbe suggerire alcuni chiarimenti alle spiegazioni fornite nella guida all'interpretazione, fornire esempi pratici sui diversi formati in cui le istruzioni possono essere fornite e giustificare i vantaggi di ciascuno dei mezzi alternativi di fornire istruzioni. Infine, vorremmo presentare un nuovo testo da inserire nella prossima revisione della guida.
In linea con l'opinione espressa dalle altre parti interessate nell'ultima riunione del gruppo di lavoro sui macchinari, Orgalim ritiene che gli operatori economici necessitino di un approccio flessibile su questo tema poiché una soluzione unica per tutte non funziona e la possibilità di fornire istruzioni in formato digitale inoltre il modulo cartaceo offre molte opportunità in termini di usabilità per tutte le parti coinvolte.
Quando si immettono macchine sul mercato, le informazioni e in particolare le istruzioni fornite dall'operatore economico sull'uso sicuro delle macchine possono assumere varie forme. In effetti, nella maggior parte dei casi, la macchina viene consegnata a un cliente finale o ad un datore di lavoro che mette in servizio la macchina e la utilizza da sola o, in alternativa, rende la macchina disponibile ai propri dipendenti per svolgere il proprio lavoro.
Un punto importante è che all'operatore economico dovrebbe essere offerta la flessibilità di decidere insieme alla persona successiva nella catena del valore quale forma di istruzioni soddisfa meglio le sue esigenze. Questa flessibilità dovrebbe essere estesa lungo l'intera catena del valore.
... continua in allegato
Fonte: Orgalim
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[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)[/box-note]
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Orgalim Contribution to the Guide of Interpretation to the Machinery Directive 2006 42 EC.pdf |
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Norme armonizzate Direttiva 2001/95/CE GPSD
Norme armonizzate Direttiva 2001/95/CE GPSD / Update 02 Dicembre 2024
Elenco consolidato Norme armonizzate a Dicembre 2024
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com. (2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2001/95/CE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. (2017/C 267/03 dell’11.08.2017).
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione del 9 ottobre 2019 sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 259/65 del 10.10.2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1808 della Commissione del 30 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 per quanto riguarda le norme europee relative a determinati articoli per puericultura, ai mobili per l’infanzia, alle attrezzature fisse di allenamento e alla propensione all’innesco delle sigarette. (GU L 402/140 del 1° dicembre 2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1401 della Commissione del 12 agosto 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 per quanto riguarda le norme europee relative a determinati articoli per puericultura, ai mobili per l’infanzia, all’attrezzatura da ginnastica, agli accendini e al materiale per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (GU L 213/59 del 16.08.2022)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2406 della Commissione, del 12 settembre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 per quanto riguarda le norme europee relative a determinati articoli per puericultura, mobili per l’infanzia, attrezzatura da ginnastica e prodotti laser (GU L 2024/2406 del 13.9.2024)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2962 della Commissione, del 29 novembre 2024, che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti, per quanto riguarda la revoca della pubblicazione dei riferimenti delle norme EN 581-1:2006 (Mobili per esterno - Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività - parte 1: Requisiti generali di sicurezza), EN 12491:2001 (Attrezzatura per parapendio - Paracadute di emergenza - Requisiti di sicurezza e metodi di prova), EN 1651:1999 (Attrezzature per parapendio - Imbracature - Requisiti di sicurezza e prove di resistenza) e EN 1273:2005 (Articoli per puericultura - Girelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.(GU L 2024/2962 del 2.12.2024). Entrata in vigore: 03.12.2024
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.
[box-download]In Allegato Documento PDF con l'elenco consolidato delle norme armonizzate Direttiva Sicurezza generale dei prodotti a Agosto 2022 riservato Abbonati.[/box-download]
Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Vedi la nuova sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"
...
Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2001/95/CE GPSD al 02 Dicembre 2024
(consolidato con la Comunicazione dell’ 11.08.2017 (2017/C 267/03 del 11.08.2017), la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 del 10.10.2019, la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1808 del 1° dicembre 2020, la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1401 del 16 agosto 2022, la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2406 del 12 settembre 2024 e la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2962 della Commissione del 29 novembre 2024)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione della Commissione |
Decisione di esecuzione Nota 3 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
CEN |
EN 581-1:2006 Mobili per esterno - Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività - Requisiti generali di sicurezza. |
22.7.2006 |
|
|
2006/514/EC |
Soppressa con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2962 |
CEN |
EN 716-1:2017+AC:2019 Mobili - Lettini per bambini e lettini pieghevoli per uso domestico - parte 1: Requisiti di sicurezza |
16.08.2022 |
|
|
|
Dec. di es. (UE) 2022/1401 la norma è pubblicata dal 16.08.2022 |
|
EN 913:2018 Attrezzatura da ginnastica - Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova |
10.10.2019 |
EN 913:2008
|
|
|
Dec.es. (UE) 2019/1698 La norma è soppressa a decorrere dal 13 marzo 2026 |
CEN |
EN 913:2018+A1:2021
|
13.09.2024 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2024/2406 |
CEN |
EN 914:2020 Attrezzatura da ginnastica - Barre parallele e combinazioni barre parallele/asimmetriche - Requisiti e metodi di prova, inclusa la sicurezza |
16.08.2022 |
|
|
|
Dec. di es. (UE) 2022/1401 la norma è pubblicata dal 16.08.2022 |
CEN |
EN 915:2008 Attrezzatura da ginnastica - Barre asimmetriche - Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza |
11.7.2014 |
|
|
2014/357/EU |
|
CEN |
EN 916:2003 Attrezzatura da ginnastica - Plinti per volteggio - Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC 2014/357/EU |
|
CEN |
EN 957-2:2003 Attrezzatura fissa di allenamento - Parte 2: Attrezzatura di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova |
22.7.2006 |
|
|
2006/514/EC 2014/357/EU |
|
CEN |
EN 957-6:2010+A1:2014 Attrezzatura fissa di allenamento - Parte 6: Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova |
16.1.2015 |
EN 957-6:2010 Nota 2.1 |
|
2014/875/EU |
|
CEN |
EN 957-7:1998 Attrezzatura fissa di allenamento - Vogatori, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova |
22.7.2006 |
|
|
2006/514/EC 2014/357/EU |
|
CEN |
EN 1129-1:1995 Mobili - Letti ribaltabili - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 1: Requisiti di sicurezza |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
|
CEN |
EN 1129-2:1995 Mobili - Letti ribaltabili - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 2: Metodi di prova |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
|
CEN |
EN 1130:2019 Mobili per bambini - Culle - Requisiti di sicurezza e metodi di prova EN 1130:2019/AC:2020 |
16.08.2022 |
|
|
|
Dec. di es. (UE) 2022/1401 la norma è pubblicata dal 16.08.2022 |
CEN |
EN 1272:2017 Articoli per puericultura - Seggiolini da tavolo - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
16.08.2022 |
|
|
|
Dec. di es. (UE) 2022/1401 la norma è pubblicata dal 16.08.2022 |
CEN |
EN 1273:2005 Articoli per puericultura - Girelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
17.2.2009 |
|
|
2009/18/EC |
Soppressa con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2962
|
CEN |
EN 1400:2013+A2:2018 Articoli per puericultura - Succhietti per neonati e bambini piccoli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
16.08.2022 |
|
|
|
Dec. di es. (UE) 2022/1401 la norma è pubblicata dal 16.08.2022 |
CEN |
EN 1466:2014 Articoli per puericultura - Sacche porta bambini e supporti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
9.10.2015 |
EN 1466:2004 +A1:2007 Nota 2.1 |
30.11.2015 |
(EU) 2015/1345 |
|
CEN |
EN 1466:2014/AC:2015 |
16.08.2022 |
|
|
|
Dec. di es. (UE) 2022/1401 la norma è pubblicata dal 16.08.2022 |
CEN |
EN 1651:1999 Attrezzature per parapendio - Imbracature - Requisiti di sicurezza e prove di resistenza |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
Soppressa con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2962
|
CEN |
EN 1930:2011 Articoli per puericoltura - Barriere di sicurezza - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
9.10.2015 |
|
|
(EU) 2015/1345 |
|
CEN |
EN ISO 4210-1:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 1: Termini e definizioni (ISO 4210-1:2014) |
9.10.2015 |
EN 14764:2005 EN 14766:2005 EN 14781:2005 Nota 2.1 |
|
(EU) 2015/681 |
|
CEN |
EN ISO 4210-2:2015 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - parte 2: Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna e da corsa (ISO 4210-2:2015) |
10.10.2019 |
EN ISO 4210-2:2014
|
|
|
Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 4210-3:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 3: Metodi di prova comuni (ISO 4210-3:2014) |
9.10.2015 |
EN 14764:2005 EN 14766:2005 EN 14781:2005 Nota 2.1 |
|
(EU) 2015/681 |
|
CEN |
EN ISO 4210-4:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 4: Metodi di prova di frenatura (ISO 4210-4:2014) |
9.10.2015 |
EN 14764:2005 EN 14766:2005 EN 14781:2005 Nota 2.1 |
|
(EU) 2015/681 |
|
CEN |
EN ISO 4210-5:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 5: Metodi di prova dello sterzo (ISO 4210-5:2014, versione corretta 2015-02-01) |
9.10.2015 |
EN 14764:2005 EN 14766:2005 EN 14781:2005 Nota 2.1 |
|
(EU) 2015/681 |
|
CEN |
EN ISO 4210-6:2015 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - parte 6: Metodi di prova del telaio e della forcella (ISO 4210-6:2015 |
10.10.2019 |
EN ISO 4210-6:2014
|
|
|
Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 4210-7:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 7: Metodi di prova di ruote e cerchioni (ISO 4210-7:2014) |
9.10.2015 |
EN 14764:2005 EN 14766:2005 EN 14781:2005 Nota 2.1 |
|
(EU) 2015/681 |
|
CEN |
EN ISO 4210-8:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 8: Metodi di prova del pedale e dell’unità di sistema (ISO 4210-8:2014) |
9.10.2015 |
EN 14764:2005 EN 14766:2005 EN 14781:2005 Nota 2.1 |
|
(EU) 2015/681 |
|
CEN |
EN ISO 4210-9:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 9: Metodi di prova di sella e reggisella (ISO 4210-9:2014) |
9.10.2015 |
EN 14764:2005 EN 14766:2005 EN 14781:2005 Nota 2.1 |
|
(EU) 2015/681 |
|
CEN |
EN ISO 8098:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette da ragazzo (ISO 8098:2014) |
9.10.2015 |
|
|
(EU) 2015/681 |
|
CEN |
EN ISO 9994:2019 Accendini - Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2018) |
16.08.2022 |
|
|
|
Dec. di es. (UE) 2022/1401 la norma è pubblicata dal 16.08.2022 |
CEN |
EN ISO 11243:2016 Portapacchi per biciclette - Requisiti e metodi di prova (ISO 11243:2016) |
11.10.2019 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN 12196:2003 Attrezzatura da ginnastica - Cavalli e cavalline - Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
|
CEN |
EN 12197:1997 Attrezzatura da ginnastica - Barre orizzontali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
|
CEN |
EN 12221-1:2008+A1:2013 Articoli per puericultura - Fasciatoi per uso domestico - Parte 1: Requisiti di sicurezza |
9.10.2015 |
|
|
(EU) 2015/1345 |
|
CEN |
EN 12221-2:2008+A1:2013 Articoli per puericultura - Fasciatoi per uso domestico - Parte 2: Metodi di prova |
9.10.2015 |
|
|
(EU) 2015/1345 |
|
CEN |
EN 12346:1998 Attrezzatura da ginnastica - Spalliere, scale in lattice e strutture per scalate - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
|
CEN |
EN 12432:1998 Attrezzatura per ginnastica - Assi di equilibrio - Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
|
CEN |
EN 12491:2001 Attrezzatura per parapendio - Paracadute di emergenza - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
Soppressa con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2962
|
CEN |
EN 12655:1998 Attrezzatura per ginnastica - Anelli - Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
|
CEN |
EN 12790-1:2023 |
13.09.2024 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2024/2406 |
CEN |
EN 12790-2:2023 |
13.09.2024 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2024/2406 |
CEN |
EN ISO 12863:2010 |
01.12.2020 |
|
|
|
Decisione di esec. (UE) 2020/1808: Pubblicata 01.12.2020 |
CEN |
EN 13120:2009+A1:2014 Tende interne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza |
10.10.2014 |
|
|
2014/531/EU |
|
CEN |
EN 13209-1:2004 Articoli per puericultura - Zaini porta- bambini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova - Parte 1: Zaini porta- bambini con telaio |
22.7.2006 |
|
|
2006/514/EC |
|
CEN |
EN 13209-2:2015 Articoli per puericoltura - Zaini porta- bambini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova - Parte 2: Zaini di materiale flessibile |
Questa è la prima pubblicazione |
EN 13209- 2:2005 Nota 2.1 |
31.8.2017 |
(EU) 2017/1014 |
|
CEN |
EN 13219:2008 Attrezzatura da ginnastica - Trampo- lini - Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova |
9.10.2015 |
|
|
2014/357/EU |
|
CEN |
EN 13319:2000 Accessori per l’immersione - Profon- dimetri e dispositivi combinati per la misurazione di profondità e tempo - Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
|
CEN |
EN 13869:2016 Accendini - Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
Questa è la prima pubblicazione |
EN 13869:2002 +A1:2011 Nota 2.1 |
31.8.2017 |
(EU) 2017/1014 |
|
CEN |
EN 13899:2003 Attrezzatura per sport su rotelle - Pattini a rotelle - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
|
CEN |
EN 14059:2002 Lampade ad olio decorative - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
24.4.2004 |
|
|
C(2004) 1493 |
|
CEN |
EN 14344:2004 |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
La norma è soppressa a decorrere dal 13 marzo 2026 |
CEN |
EN 14344:2022 |
13.09.2024 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2024/2406 |
CEN |
EN 14350-1:2004 Articoli per puericultura - Dispositivi per bere - Parte 1: Requisiti generali e meccanici e prove |
15.10.2005 |
|
|
2005/718/EC |
|
CEN |
EN 14682:2014 Sicurezza dell’abbigliamento per bambi- ni - Cordoncini e lacci nell’abbiglia- mento per bambini - Specifiche |
9.10.2015 |
EN 14682:2007 Nota 2.1 |
|
(EU) 2015/1345 |
|
CEN |
EN 14988:2017+A1:2020 Seggioloni per bambini - Requisiti e metodi di prova |
16.08.2022 |
|
|
|
Dec. di es. (UE) 2022/1401 la norma è pubblicata dal 16.08.2022 |
CEN |
EN 16120:2012+A2:2016 Articoli per puericultura - Rialzi per sedie |
16.08.2022 |
|
|
|
Dec. di es. (UE) 2022/1401 la norma è pubblicata dal 16.08.2022 |
CEN |
EN 16156:2010 Sigarette - Valutazione della propen- sione all’innesco - Requisiti di sicu- rezza |
17.11.2011 |
|
|
2011/496/EU |
|
CEN |
EN 16281:2013 Prodotti a protezione dei bambini - Dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
11.7.2014 |
|
|
2014/358/EU |
|
CEN |
EN 16433:2014 Tende interne - Protezione dai rischi di strangolamento - Metodi di prova |
10.10.2014 |
|
|
2014/531/EU |
|
CEN |
EN 16434:2014 Tende interne - Protezione dai rischi di strangolamento - Requisiti e metodi di prova per dispositivi di sicurezza |
10.10.2014 |
|
|
2014/531/EU |
|
CEN |
EN 16890:2017 |
01.12.2020 |
|
|
|
Decisione di esec. (UE) 2020/1808: Pubblicata 01.12.2020 La norma è soppressa a decorrere dal 13 marzo 2026 |
CEN |
EN 16890:2017+A1:2021 |
13.09.2024 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2024/2406 |
CEN |
EN 17022:2018 |
01.12.2020 |
|
|
|
Decisione di esec. (UE) 2020/1808: Pubblicata 01.12.2020 |
CEN |
EN 17072:2018 |
01.12.2020 |
|
|
|
Decisione di esec. (UE) 2020/1808: Pubblicata 01.12.2020 |
CEN |
EN 17191:2021 |
13.09.2024 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2024/2406 |
CEN |
EN ISO 20957-1:2013 Attrezzatura fissa di allenamento - Parte 1: Requisiti di sicurezza generali e metodi di prova (ISO 20957-1:2013) |
11.7.2014 |
EN 957-1:2005 Nota 2.1 |
|
2014/357/EU |
|
CEN |
EN ISO 20957-4:2016 Attrezzatura fissa di allenamento - parte 4: Panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-4:2016) |
10.10.2019 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 20957-5:2016 Attrezzatura fissa di allenamento - parte 5: Biciclette fisse per l’esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-5:2016) |
10.10.2019 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 20957-8:2017 Attrezzatura fissa di allenamento - parte 8: Stepper, scalatori e simulatori di scalata - Requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-8:2017) |
10.10.2019 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 20957-9:2016 Attrezzatura fissa di allenamento - parte 9: Attrezzi ellittici d’allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-9:2016) EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 |
10.10.2019 |
|
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|
Dec.es. (UE) 2019/1698 Decisione di esec. (UE) 2020/1808: Sostituita 01.12.2020 |
CEN |
EN ISO 20957-10:2017 Attrezzatura fissa di allenamento - parte 10: Biciclette per l’esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-10:2017) |
10.10.2019 |
|
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|
Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 25649-1:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua - parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova (ISO 25649-1:2017) |
10.10.2019 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 25649-2:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua - parte 2: Informazione per il consumatore (ISO 25649-2:2017) |
10.10.2019 |
|
|
|
Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 25649-3:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua - parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe A (ISO 25649-3:2017) |
10.10.2019 |
|
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|
Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 25649-4:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua - parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe B (ISO 25649-4:2017) |
10.10.2019 |
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Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 25649-5:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua - parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe C (ISO 25649-5:2017) |
10.10.2019 |
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Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 25649-6:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua - parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D (ISO 25649-6:2017) |
10.10.2019 |
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Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN ISO 25649-7:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua - parte 7: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe E (ISO 25649-7:2017) |
10.10.2019 |
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Dec.es. (UE) 2019/1698 |
CEN |
EN 50689:2021 |
13.09.2024 |
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Dec.es. (UE) 2024/2406 |
Cenelec |
EN IEC 62368-1:2020 Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni - parte 1: Requisiti di sicurezza |
16.08.2022 |
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Dec. di es. (UE) 2022/1401 la norma è pubblicata dal 16.08.2022 |
EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 |
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Nota: la presente pubblicazione riguarda solo le disposizioni 3.3.19 “Esposizione al suono” e 10.6 “Protezione contro le fonti di energia acustica” della norma EN IEC 62368-1:2020/A11:2020. |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 3: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
...
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Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Settembre 2019
I testi consolidati dell'elenco delle norme armonizzate per Direttiva / Regolamento UE pubblicate Marzo 2019 / Settembre 2019
Come consultare i riferimenti delle norme armonizzate 2019
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi delle Direttive nuovo approccio UE devono essere letti in relazione alle pubblicazioni precedenti.
Per facilitare la consultazione sono stati realizzati dei "testi consolidati" che saranno aggiornati nel tempo, che riportano l'elenco di tutte le norme armonizzate pubblicate per Direttiva/Regolamento UE.
I testi consolidati Marzo 2019 / Settembre 2019:
30 Settembre 2019
Norme armonizzate Direttiva PED
06 Agosto 2019
Direttiva EMC
23 Luglio 2019
Direttiva Giocattoli
15 Luglio 2019
Direttiva ATEX
05 Giugno 2019
Direttiva Imbarcazioni da diporto
29 Maggio 2019
Documenti EAD CPR
20 Marzo 2019
Regolamento CPR
19 Marzo 2019
Direttiva Macchine
Collegati
[box-note]Norme armonizzate Click
Direttiva click[/box-note]
Norme armonizzate Direttiva 2014/68/UE PED
Norme armonizzate Direttiva 2014/68/UE PED / Gennaio 2025
Elenco consolidato Norme armonizzate a Gennaio 2025
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della Direttiva PED 2014/68/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (2018/C 326/03) - (GU C 326/94 del 14.09.2018).
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/165 abroga la comunicazione 2017/C 389/01
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione del 27 settembre 2019 relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L250/95 del 30.09.2019) Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/165
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/542 della Commissione, del 16 aprile 2020, che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 (Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/165) per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza per la protezione da pressioni eccessive, tubi di acciaio saldati a pressione, recipienti a pressione non fissati e tubazioni metalliche metalliche (GU L 121/4 del 20.04.2020).
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/157 della Commissione del 9 febbraio 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 (Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/165) per quanto riguarda le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni (GU L 46/40 del 10.02.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1801 della Commissione dell'11 ottobre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 (Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/165) per quanto riguarda le norme armonizzate per tubazioni industriali metalliche, bulloneria per flange e loro giunzioni e generatori di vapore in acciaio inossidabile. (GU L 361/53 del 12.10.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/2272 della Commissione del 20 dicembre 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 (Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/165) per quanto riguarda le norme armonizzate per tubi di acciaio inossidabile senza saldatura e saldati, fucinati in acciaio per impieghi a pressione ad alta temperatura e con limite di elasticità elevato, recipienti a pressione non esposti a fiamma e apparecchi per il rifornimento dei veicoli per veicoli a gas naturale. (GU L 457/10 del 21.12.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1844 della Commissione del 28 settembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 (Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/165) per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d'incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d'acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore. (GU L 254/58 del 3.10.2022)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione, del 30 gennaio 2025, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2025/165 del 31.1.2025)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.
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Vedi la nuova sezione 2019/2025 "Norme armonizzate click"
...
Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva 2014/68/UE PED al 31 Gennaio 2025
(consolidato con la Comunicazione del 14 Settembre 2018 (2018/C 326/03), la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 del 30 Settembre 2019, la Decisione di esecuzione (UE) 2020/542 del 20 Aprile 2020 e Decisione di esecuzione (UE) 2021/157 del 10 Febbraio 2021, la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1801 dell'11 ottobre 2021), la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2272 del 20 dicembre 2021, la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1844 del 28 settembre 2022 e la Decisione di esecuzione (UE) 2025/165)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione Nota 4 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
CEN |
EN 3-8:2021 Estintori d’incendio portatili - parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della EN 3-7 |
31.01.2025 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 19:2023 Valvole industriali - Marcatura delle valvole metalliche |
31.01.2025 |
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|
Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 19:2016 Valvole industriali - Marcatura delle valvole metalliche |
12.8.2016 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2025/165la norma è ritirata dal 31.07.2026 |
CEN |
EN 267:2009+A1:2011 Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata |
31.01.2025 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 334:2005+A1:2009 Regolatori di pressione del gas per pressioni in entrata fino a 100 bar |
31.01.2025 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 378-2:2016 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - parte 2: Progettazione, costruzione, prova, marcatura e documentazione |
31.01.2025 |
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|
Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 593:2017 Valvole industriali - Valvole metalliche a farfalla per scopi generali |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 676:2003+A2:2008 Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 |
31.01.2025 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 764-4:2014 Attrezzature a pressione - parte 4: Definizione delle condizioni tecniche di fornitura dei materiali metallici |
31.01.2025 |
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|
Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 764-5:2014 Attrezzature a pressione - parte 5: Documentazione di ispezione dei materiali metallici e conformità alle specifiche del materiale |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 764-7:2002 Attrezzature a pressione - parte 7: Sistemi di sicurezza per attrezzature a pressione non esposte a fiamma EN 764-7:2002/AC:2006 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1057:2006+A1:2010 Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1092-1:2018 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - parte 1: Flange di acciaio |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 1092-3:2003 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - parte 3: Flange in leghe di rame EN 1092-3:2003/AC:2007 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1092-4:2002 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - parte 4: Flange in leghe di alluminio |
31.01.2025 |
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|
Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1171:2015 Valvole industriali - Valvole a saracinesca di ghisa |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1349:2009 Valvole di regolazione per il processo industriale |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 1515-4:2021 Flange e loro giunzioni - Bulloneria - parte 4: Selezione della bulloneria per le attrezzature soggette alla direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1562:2019 Fonderia - Getti di ghisa malleabile |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1563:2018 Fonderia - Ghise sferoidali |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1564:2011 Fonderia - Getti di ghisa ausferritica a grafite sferoidale |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1591-1:2013 Flange e loro giunzioni - Regole di progettazione delle giunzioni con flange circolari con guarnizioni - parte 1: Metodo di calcolo |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1626:2008 Recipienti criogenici - Valvole per il servizio criogenico |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1653:1997 Rame e leghe di rame - Piastre, lastre e dischi per caldaie, recipienti a pressione e serbatoi per acqua calda EN 1653:1997/A1:2000 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1759-3:2003 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubi, valvole, raccordi ed accessori designate mediante Classe - parte 3: Flange in leghe di rame EN 1759-3:2003/AC:2004 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1759-4:2003 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubi, valvole, raccordi ed accessori designate mediante Classe - parte 4: Flange in leghe di alluminio |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1797:2001 Recipienti criogenici - Compatibilità tra gas e materiali |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1866-2:2014 Estintori d’incendio carrellati - parte 2: Requisiti per la fabbricazione, resistenza a pressione e prove meccaniche per estintori, con una pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, che sono conformi ai requisiti espressi nella EN 1866-1 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1866-3:2013 Estintori d’incendio carrellati - parte 3: Requisiti per l’assemblaggio, la fabbricazione e la resistenza a pressione di estintori a CO2 conformi ai requisiti della EN 1866-1 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 1983:2013 Valvole industriali - Valvole a sfera di acciaio |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 1984:2010 Valvole industriali - Valvole a saracinesca di acciaio |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 4126-1:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 1: Valvole di sicurezza (ISO 4126-1:2013) EN ISO 4126-1:2013/A2:2019 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN ISO 4126-2:2019 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 2: Dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-2:2018) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 4126-3:2020 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-3:2020) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 4126-4:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 4: Valvole di sicurezza comandate da pilota (ISO 4126-4:2013) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 4126-5:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 5: Sistemi di sicurezza controllati (CSPRS) (ISO 4126-5:2013) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 4126-7:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 7: Dati comuni (ISO 4126-7:2013) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 9606-1:2017 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - parte 1: Acciai (ISO 9606-1:2012, comprese Cor 1:2012 e Cor 2:2013) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 9606-2:2004 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - parte 2: Alluminio e leghe di alluminio (ISO 9606-2:2004) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 9606-3:1999 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - parte 3: Rame e leghe di rame (ISO 9606-3:1999) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 9606-4:1999 Saldatura - Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - parte 4: Nichel e leghe di nichel (ISO 9606-4:1999) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 9606-5:2000 Saldatura - Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - parte 5: Titanio e leghe di titanio, zirconio e leghe di zirconio (ISO 9606-5:2000) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 9712:2022 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive (ISO 9712:2021) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10028-1:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - parte 1: Requisiti generali |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 10028-2:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - parte 2: Acciai non legati e legati con caratteristiche specifiche ad elevate temperature |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10028-3:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - parte 3: Acciai saldabili a grano fine, normalizzati |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10028-4:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - parte 4: Acciai legati al nichel con caratteristiche specifiche a basse temperature |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10028-5:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - parte 5: Acciai a grano fine, idonei alla saldatura, ottenuti mediante lavorazione termomeccanica |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10028-6:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - parte 6: Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10028-7:2016 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - parte 7: Acciai inossidabili |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10204:2004 Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10213:2007+A1:2016 Getti di acciaio per impieghi a pressione |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10216-1:2013 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 1: Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10216-2:2013 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10216-3:2013 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 3: Tubi di acciaio legato a grano fine |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10216-4:2013 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 4: Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a bassa temperatura |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10216-5:2021 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 5: Tubi di acciaio inossidabile |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10217-1:2019 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 1: Tubi di acciaio non legato, saldati elettricamente e saldati ad arco sommerso per impieghi a temperatura ambiente |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10217-2:2019 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 2: Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10217-3:2019 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 3: Tubi di acciaio legato a grano fine, saldati elettricamente e saldati ad arco sommerso per impieghi a temperature basse, ambiente ed elevate |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10217-4:2019 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 4: Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10217-5:2019 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 5: Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10217-6:2019 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 6: Tubi di acciaio non legato saldati ad arco sommerso per impieghi a bassa temperatura |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10217-7:2021 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 7: Tubi di acciaio inossidabile |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10222-1:2017 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 1: Requisiti generali per fucinature libere |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10222-2:2017+A1:2021 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 2: Acciai ferritici e martensitici aventi caratteristiche specifiche a temperatura elevata |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10222-3:2017 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 3: Acciai al nichel con caratteristiche specifiche per basse temperature |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10222-4:2017+A1:2021 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 4: Acciai saldabili a grano fine con elevato limite di elasticità |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10222-5:2017 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 5: Acciai inossidabili martensitici, austenitici ed austeno-ferritici |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10253-2:2021 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - parte 2: Acciai non legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 10253-4:2008 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - parte 4: Acciai inossidabili austenitici ed austeno-ferritici (duplex) lavorati plasticamente con requisiti specifici di controllo EN 10253-4:2008/AC:2009 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10269:2013 Acciai e leghe di nichel per elementi di fissaggio con proprietà specifiche a elevate e/o basse temperature |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10272:2016 Barre di acciaio inossidabile per impieghi a pressione |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 10273:2016 Barre laminate a caldo di acciaio saldabile per impieghi a pressione con caratteristiche specificate a temperature elevate |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10305-4:2016 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 4: Tubi senza saldatura trafilati a freddo per sistemi idraulici e pneumatici |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 10305-6:2016 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 6: Tubi saldati trafilati a freddo per sistemi idraulici e pneumatici |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN ISO 10931:2005 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Poli(vinilidene fluoruro) (PVDF) - Specifiche per i componenti e il sistema (ISO 10931:2005) EN ISO 10931:2005/A1:2015 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12178:2016 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Indicatori del livello del liquido - Requisiti, prove e marcatura |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12263:1998 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Dispositivi-interruttori di sicurezza per la limitazione della pressione - Requisiti e prove |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 12261:2024 Contatori di gas - Contatori di gas a turbina |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12266-1:2012 Valvole industriali - Prove di valvole metalliche - parte 1: Prove in pressione, procedimenti di prova e criteri di accettazione - Requisiti obbligatori |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12288:2010 Valvole industriali - Valvole a saracinesca di lega di rame |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 12392:2016 Alluminio e leghe di alluminio - Semilavorati - Requisiti particolari per prodotti destinati alla fabbricazione di apparecchi a pressione |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12420:2014 Rame e leghe di rame - Fucinati e stampati |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12434:2000 Recipienti criogenici - Tubi flessibili criogenici EN 12434:2000/AC:2001 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 12451:2012 Rame e leghe di rame - Tubi tondi senza saldatura per scambiatori di calore |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12452:2012 Rame e leghe di rame - Tubi alettati senza saldatura per scambiatori di calore |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12516-1:2014+A1:2018 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell’involucro - parte 1: Metodo tabulare per gli involucri delle valvole di acciaio |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12516-2:2014+A1:2021 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell’involucro - parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12516-3:2002 Valvole - Resistenza meccanica dell’involucro - parte 3: Metodo sperimentale EN 12516-3:2002/AC:2003 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12516-4:2014+A1:2018 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell’involucro - parte 4: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole realizzati in materiali metallici diversi dall’acciaio |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12542:2020 Attrezzature e accessori per GPL - Recipienti a pressione fissi cilindrici di acciaio saldato, prodotti in serie per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL) con un volume non maggiore di 13 m3 - Progettazione e fabbricazione |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12735-1:2020 Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione - parte 1: Tubi per sistemi di tubazioni |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12735-2:2016 Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione - parte 2: Tubi per apparecchiature |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12778:2002 Articoli per cottura - Pentole a pressione per uso domestico EN 12778:2002/A1:2005 EN 12778:2002/AC:2003 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12952-1:2015 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 1: Generalità |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12952-2:2021 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12952-3:2022 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione della caldaia |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12952-3:2011 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione della caldaia |
12.8.2016 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165la norma è ritirata da 31.07.2026 |
CEN |
EN 12952-5:2021 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 5: Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della caldaia |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 12952-6:2021 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12952-7:2012 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 7: Requisiti per l’apparecchiatura della caldaia |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12952-8:2022 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 8: Requisiti degli impianti di combustione della caldaia per combustibili liquidi e gassosi |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 12952-8:2002 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 8: Requisiti degli impianti di combustione della caldaia per combustibili liquidi e gassosi |
12.8.2016 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165la norma è ritirata da 31.07.2026 |
CEN |
EN 12952-9:2022 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 9: Requisiti degli impianti di combustione della caldaia, alimentati con combustibili solidi polverizzati |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12952-9:2002 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 9: Requisiti degli impianti di combustione della caldaia, alimentati con combustibili solidi polverizzati |
12.8.2016 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165la norma è ritirata da 31.07.2026 |
CEN |
EN 12952-10:2021 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 10: Requisiti dei dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12952-11:2007 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 11: Requisiti dei dispositivi di limitazione della caldaia e degli accessori |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12952-14:2004 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 14: Requisiti per i sistemi di abbattimento degli NOx nei fumi (DENOX) che utilizzano ammoniaca liquida in pressione e soluzione acquosa di ammoniaca |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 12952-16:2022 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 16: Requisiti degli impianti di combustione a griglia e a letto fluido della caldaia, alimentati con combustibili solidi |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12952-16:2002 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 16: Requisiti degli impianti di combustione a griglia e a letto fluido della caldaia, alimentati con combustibili solidi |
12.8.2016 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165la norma è ritirata da 31.07.2026 |
CEN |
EN 12952-18:2012 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie - parte 18: Istruzioni operative |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12953-1:2012 Caldaie a tubi da fumo - parte 1: Generalità |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12953-2:2012 Caldaie a tubi da fumo - parte 2: Materiali per le parti in pressione delle caldaie e degli accessori |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12953-3:2016 Caldaie a tubi da fumo - parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12953-4:2018 Caldaie a tubi da fumo - parte 4: Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della caldaia |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12953-5:2020 Caldaie a tubi da fumo - parte 5: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12953-6:2011 Caldaie a tubi da fumo - parte 6: Requisiti per l’apparecchiatura della caldaia |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12953-7:2002 Caldaie a tubi da fumo - parte 7: Requisiti degli impianti di combustione della caldaia per combustibili liquidi e gassosi |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 12953-8:2001 Caldaie a tubi da fumo - parte 8: Requisiti per la protezione da sovrappressione EN 12953-8:2001/AC:2002 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12953-9:2007 Caldaie a tubi da fumo - parte 9: Requisiti dei dispositivi di limitazione della caldaia e degli accessori |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12953-12:2003 Caldaie a tubi da fumo - parte 12: Requisiti degli impianti di combustione a griglia per combustibili solidi |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 12953-13:2012 Caldaie a tubi da fumo - parte 13: Istruzioni operative |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 13121-1:2021 Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - parte 1: Materie prime - Condizioni di specifica e criteri di accettazione |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13121-2:2003 Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - parte 2: Materiali compositi - Resistenza chimica |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13121-3:2016 Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per utilizzi fuori terra - parte 3: Progettazione e lavorazione |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13134:2000 Brasatura forte - Qualificazione della procedura |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 13136:2013+A1:2018 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Dispositivi di limitazione della pressione e relative tubazioni - Metodi di calcolo |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13175:2019+A1:2020 Attrezzature e accessori per GPL - Specifiche e prove per valvole e accessori di recipienti a pressione per gas di petrolio liquefatto (GPL) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 13348:2016 Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per gas medicali o per vuoto |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13371:2001 Recipienti criogenici - Accoppiamenti per il servizio criogenico |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13397:2001 Valvole industriali - Valvole a membrana di materiali metallici |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13445-1:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 1: Generalità |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13445-2:2021+A1:2023 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 2: Materiali |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13445-2:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 2: Materiali |
21.12.2021 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165la norma è ritirata dal 31.07.2026 |
CEN |
EN 13445-3:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 3: Progettazione |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13445-4:2021+A1:2023 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 4: Costruzione |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13445-4:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 4: Costruzione |
21.12.2021 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165la norma è ritirata dal 31.07.2026 |
CEN |
EN 13445-5:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 5: Controlli e prove |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13445-6:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzati in ghisa sferoidale |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13445-8:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 8: Requisiti aggiuntivi per recipienti a pressione di alluminio e leghe di alluminio |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13445-10:2021 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 10: Requisiti aggiuntivi per recipienti in pressione in nichel e leghe di nichel |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13458-1:2002 Recipienti criogenici - Recipienti fissi isolati sotto vuoto - parte 1: Requisiti fondamentali |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13458-2:2002 Recipienti criogenici - Recipienti fissi isolati sottovuoto - parte 2: Progettazione, fabbricazione, controlli e prove EN 13458-2:2002/AC:2006 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13480-1:2017 Tubazioni industriali metalliche - parte 1: Generalità EN 13480-1:2017/A1:2019 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13480-2:2017 Tubazioni industriali metalliche - parte 2: Materiali EN 13480-2:2017/A3:2018 EN 13480-2:2017/A1:2018 EN 13480-2:2017/A2:2018 EN 13480-2:2017/A7:2020 EN 13480-2:2017/A8:2021 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13480-3:2017 Tubazioni industriali metalliche - parte 3: Progettazione e calcolo EN 13480-3:2017/A3:2020 EN 13480-3:2017/A2:2020 EN 13480-3:2017/A1:2021 EN 13480-3:2017/A4:2021 EN 13480-3:2017/A5:2022 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13480-3:2017 Tubazioni industriali metalliche - parte 3: Progettazione e calcolo EN 13480-3:2017/A3:2020 EN 13480-3:2017/A2:2020 EN 13480-3:2017/A1:2021 EN 13480-3:2017/A4:2021 |
12.10.2021 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165la norma è ritirata dal 31.07.2026 |
CEN |
EN 13480-4:2012 Tubazioni industriali metalliche - parte 4: Fabbricazione e installazione EN 13480-4:2012/A1:2013 EN 13480-4:2012/A2:2015 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13480-5:2017 Tubazioni industriali metalliche - parte 5: Collaudo e prove EN 13480-5:2017/A1:2019 EN 13480-5:2017/A2:2021 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13480-6:2017 Tubazioni industriali metalliche - parte 6: Requisiti addizionali per tubazioni interrate EN 13480-6:2017/A1:2019 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13480-8:2017 Tubazioni industriali metalliche - parte 8: Requisiti addizionali per tubazioni di alluminio e leghe di alluminio |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13547:2013 Valvole industriali - Valvole a sfera di lega di rame |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 13585:2012 Brasatura forte - Qualificazione dei brasatori e degli operatori per la brasatura forte (ISO 13585:2012) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13648-1:2008 Recipienti criogenici - Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione - parte 1: Valvole di sicurezza per il servizio criogenico |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13648-2:2002 Recipienti criogenici - Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione - parte 2: Dischi di rottura per il servizio criogenico |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13709:2010 Valvole industriali - Valvole a globo e valvole a globo di intercettazione e ritegno di acciaio |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13789:2010 Valvole industriali - Valvole a globo di ghisa |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13799:2022 Attrezzature e accessori per GPL - Indicatori di livello per serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13831:2007 Vasi di espansione chiusi a diaframma per impianti ad acqua |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13835:2012 Fonderia - Ghise austenitiche |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 13923:2005 Serbatoi in pressione ottenuti per avvolgimento di filamenti (FRP) - Materiali, progettazione, fabbricazione e prove |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14129:2014 Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14197-1:2003 Recipienti criogenici - Recipienti fissi isolati non sotto vuoto - parte 1: Requisiti fondamentali |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14197-2:2003 Recipienti criogenici - Recipienti fissi isolati non sotto vuoto - parte 2: Progettazione, fabbricazione, controlli e prove EN 14197-2:2003/A1:2006 EN 14197-2:2003/AC:2006 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14197-3:2004 Recipienti criogenici - Recipienti fissi isolati non sotto vuoto - parte 3: Requisiti di esercizio EN 14197-3:2004/A1:2005 EN 14197-3:2004/AC:2004 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14222:2021 Generatori di vapore in acciaio inossidabile |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 14276-1:2020 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - parte 1: Recipienti - Requisiti generali |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14276-2:2020 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - parte 2: Tubazioni - Requisiti generali |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14359:2006+A1:2010 Accumulatori idropneumatici per trasmissioni idrauliche |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14382:2005+A1:2009 Dispositivi di sicurezza per le stazioni e le installazioni di regolazione della pressione del gas - Valvole di sicurezza del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14394:2005+A1:2008 Caldaie per riscaldamento - Caldaie con bruciatori ad aria soffiata - Potenza termica nominale minore o uguale a 10 MW e temperatura massima di esercizio di 110 °C |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14570:2014 Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra e interrati |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14585-1:2006 Tubazioni metalliche ondulate per applicazioni a pressione - parte 1: Requisiti |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 14917:2021 Compensatori di dilatazione a soffietto metallico per impieghi a pressione |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 15001-1:2023 Infrastrutture gas - Installazione di tubazioni gas con pressione di esercizio maggiore di 0,5 bar per installazioni industriali e maggiore di 5 bar per installazioni industriali e non industriali - parte 1: Requisiti funzionali dettagliati per progettazione, materiali, costruzione, ispezione e prova |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 15001-1:2009 Infrastrutture gas - Installazione della tubazione di gas con pressione di esercizio maggiore di 0,5 bar per installazioni industriali e maggiore di 5 bar per installazioni industriali e non industriali - parte 1: Requisiti funzionali dettagliati per progettazione, materiali, costruzione, ispezione e prova |
12.8.2016 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165la norma è ritirata dal 31.07.2026 |
CEN |
EN ISO 15493:2003 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Acrilonitrile - Butadiene - Stirene (ABS), policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato (PVC-C) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie metrica (ISO 15493:2003) EN ISO 15493:2003/A1:2017 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN ISO 15494:2018 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PB), polietilene (PE), polietilene ad elevata resistenza alla temperatura (PE-RT), polietilene reticolato (PE-X), polipropilene (PP) - Serie metrica per specifiche per i componenti e il sistema (ISO 15494:2015) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 15613:2004 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Qualificazione sulla base di prove di saldatura di pre-produzione (ISO 15613:2004) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 15614-1:2004 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel (ISO 15614-1:2004) EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 15614-2:2005 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - parte 2: Saldatura ad arco dell’alluminio e delle sue leghe (ISO 15614-2:2005) EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 15614-4:2005 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - parte 4: Saldatura di finitura di getti di alluminio (ISO 15614-4:2005) EN ISO 15614-4:2005/AC:2007 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 15614-5:2004 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - parte 5: Saldatura ad arco di titanio, zirconio e loro leghe (ISO 15614-5:2004) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 15614-6:2006 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - parte 6: Saldatura ad arco e a gas del rame e di sue leghe (ISO 15614-6:2006) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN ISO 15614-7:2007 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - parte 7: Riporto mediante saldatura (ISO 15614-7:2007) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 15614-8:2016 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - parte 8: Saldatura di tubi a piastra tubiera (ISO 15614-8:2016) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 15614-11:2002 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - parte 11: Saldatura a fascio elettronico e a fascio laser (ISO 15614-11:2002) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 15620:2019 Saldatura - Saldatura ad attrito dei materiali metallici (ISO 15620:2019) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 15776:2022 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e componenti di recipienti a pressione realizzati in ghisa con allungamento a rottura minore o uguale al 15 % |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN 15776:2011+A1:2015 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzati in ghisa con allungamento a rottura minore o uguale al 15 % |
12.8.2016 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165la norma è ritirata dal 31.07.2026 |
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EN ISO 16135:2006 Valvole industriali - Valvole a sfera di materiali termoplastici (ISO 16135:2006) EN ISO 16135:2006/A1:2019 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 16136:2006 Valvole industriali - Valvole a farfalla di materiali termoplastici (ISO 16136:2006) EN ISO 16136:2006/A1:2019 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN ISO 16137:2006 Valvole industriali - Valvole di ritegno di materiali termoplastici (ISO 16137:2006) EN ISO 16137:2006/A1:2019 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN ISO 16138:2006 Valvole industriali - Valvole a membrana di materiali termoplastici (ISO 16138:2006) EN ISO 16138:2006/A1:2019 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN ISO 16139:2006 Valvole industriali - Valvole a saracinesca di materiali termoplastici (ISO 16139:2006) EN ISO 16139:2006/A1:2019 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 16668:2016+A1:2018 Valvole industriali - Requisiti e prove per valvole metalliche come accessori a pressione |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 16767:2020 Valvole industriali - Valvole di ritegno metalliche |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN 17278:2021 Veicoli a gas naturale - Apparecchi per il rifornimento dei veicoli |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 21009-2:2015 Recipienti criogenici - Recipienti fissi isolati sottovuoto - parte 2: Requisiti di funzionamento (ISO 21009-2:2015) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 21013-3:2016 Recipienti criogenici - Componenti per il rilascio della pressione per servizio criogenico - parte 3: Dimensionamento e determinazione della portata (ISO 21013-3:2016) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 21028-1:2016 Recipienti criogenici - Requisiti di tenacità per i materiali a temperatura criogenica - parte 1: Temperature minori di -80 °C (ISO 21028-1:2016) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN ISO 21028-2:2018 Recipienti criogenici - Requisiti di tenacità per materiali a temperatura criogenica - parte 2: Temperature comprese tra -80 °C e -20 °C (ISO 21028-2:2018) |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
CEN |
EN ISO 21787:2006 Valvole industriali - Valvole a globo di materiali termoplastici (ISO 21787:2006) EN ISO 21787:2006/A1:2019 |
31.01.2025 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2025/165 la norma è pubblicata |
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EN ISO 21922:2021 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Valvole - Requisiti, prove e marcatura (ISO 21922:2021) |
31.01.2025 |
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(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, tel. +32 2 55008 11; fax +32 2 550 0819 (http://www.cen.eu)
- CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, tel. +32 2 55008 11; fax +32 2 550 0819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: Europa/growth
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Collegati:
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Elenco consolidato Norme armonizzate PED Gennaio 2025.pdf Certifico Srl - Rev. 6.0 2025 |
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Elenco consolidato Norme armonizzate PED Dicembre 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 4.0 2021 |
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Elenco consolidato Norme armonizzate PED Ottobre 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 3.0 2021 |
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Elenco consolidato Norme armonizzate PED Febbraio 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2021 |
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Elenco consolidato Norme armonizzate PED Aprile 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2020 |
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Elenco consolidato Norme armonizzate PED Settembre 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
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RAPEX Report 38 del 20/09/2019 N. 29 A11/0059/19 Danimarca

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 38 del 20/09/2019 N. 29 A11/0059/19 Danimarca
Approfondimento tecnico: Accessorio per decespugliatore
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
I coltelli possono staccarsi facilmente in caso di usura del sistema di collegamento.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l’utilizzazione.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all’ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l’utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:
- al momento del contatto utensili/pezzo, l’utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell’avviamento e/o dell’arresto dell’utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell’utensile debbono essere coordinati.
A norma dei primi due paragrafi del punto 1.3.2, gli elementi della macchina devono essere costruiti in modo da resistere alla rottura durante il funzionamento grazie all’impiego di materiali adeguati e progettando e costruendo i componenti e gli assemblaggi in modo che possano resistere alle sollecitazioni cui saranno sottoposti durante l’attività.
In taluni casi, le norme armonizzate forniscono le specifiche relativamente ai materiali, alla progettazione, alla costruzione e alle prove di taluni elementi cruciali della macchina. In altri casi, questi requisiti possono essere soddisfatti attenendosi a pratiche e principi ingegneristici consolidati.
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RAPEX Report 38 del 20_09_2019 N. 29 A11_0059_19 Danimarca.pdf Accessorio per decespugliatore |
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RAPEX Report 37 del 13/09/2019 N. 2 A12/1340/19 Italia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 37 del 13/09/2019 N. 2 A12/1340/19 Italia
Approfondimento tecnico: Anello
Il prodotto, di marca BIJOU BRIGITTE, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
L'anello rilascia una quantità eccessiva di nickel (valore misurato fino a 42 μg/cm²/settimana).
Il nichel è un forte sensibilizzante e può causare reazioni allergiche se presente in articoli che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
27. Nickel
1. Non è consentito l’uso:
a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);
b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini, - collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;
c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.
2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
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RAPEX Report 37 del 13_09_2019 N. 2 A12_1340_19 Italia.pdf Anello |
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Decreto 12 agosto 2019 | Tariffe (STED)
Decreto 12 agosto 2019 | Tariffe (STED)
Approvazione delle tariffe per le attività prestate dagli Sportelli telematici del diportista (STED)
(GU Serie Generale n.215 del 13-09-2019)
Entrata in vigore: 01.09.2019
...
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le tariffe da corrispondere a titolo di corrispettivo, per il funzionamento dello Sportello telematico del diportista (STED), per le operazioni richieste ai soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152.
Art. 2. Corrispettivo per le attività prestate dagli sportelli telematici del diportista
1. Per le attività di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, è previsto il pagamento di un corrispettivo di € 9,50 per ogni operazione richiesta.
Art. 3. Modalità di pagamento
1. Il pagamento degli importi di cui all’art. 2 si Effettua mediante versamento sul conto corrente postale n. 1046787295 intestato al «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale», con causale: «Corrispettivo attività STED».
...
Collegati:
[box-note]Codice della Nautica da Diporto
Sistema telematico centrale della nautica da diporto (Siste)
Decreto 19 giugno 2019 | Associazioni costruttori, importatori e distributori unita' da diporto [/box-note]
Decreto 12 agosto 2019 | Diritti (STED)
Decreto 12 agosto 2019
Approvazione dei diritti dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto
(GU Serie Generale n.215 del 13-09-2019)
Entrata in vigore: 01.09.2019
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce gli importi dei diritti e dei compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto.
Art. 2. Diritti e compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto
1. L’importo dei diritti di cui all’art. 1 è determinato nella Tabella I allegata al presente decreto.
______
Tabella I
Diritti per le attività rese dagli sportelli telematici del diportista (STED) Art. 63, comma 1 -bis , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
Rilascio licenze di navigazione |
29,57 euro |
Aggiornamento licenze di navigazione |
17,76 euro |
Iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) |
35,48 euro |
Rinnovo licenze |
29,57 euro |
Trascrizione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto ATCN. |
23,65 euro |
Copia di un documento |
11,82 euro |
Rilascio di un duplicato |
29,57 euro |
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione |
23,65 euro |
...
Collegati:
[box-note]Codice della Nautica da Diporto
Sistema telematico centrale della nautica da diporto (Siste)
Decreto 19 giugno 2019 | Associazioni costruttori, importatori e distributori unita' da diporto [/box-note]
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione del 6 agosto 2019 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773
GU L 237/1 del 13.09.2019
...
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’ Unione Europea
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Per facilitare un'attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione adottati a norma della presente direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti della Commissione.
(2) La direttiva 2014/90/UE richiede che la Commissione indichi i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova stabilite negli strumenti internazionali, nonché le date a partire dalle quali tali requisiti e norme di prova devono essere applicati.
(3) L'equipaggiamento divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione nell'ambito della direttiva 2014/90/UE e dei suoi atti di esecuzione deve essere esplicitamente elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento.
(4) È ragionevole e proporzionato consentire a un nuovo elemento conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di essere immesso sul mercato o installato a bordo di una nave dell'UE per un periodo transitorio.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 è abrogato.
Articolo 3
1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306» nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 16 marzo 2020.
2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 19 giugno 2018 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 19 giugno 2021.
3. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione 2019/1397» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 3 ottobre 2019 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 3 ottobre 2022.
...
Collegati:
[box-note]Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
Convenzione SOLAS[/box-note]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 della Commissione del 10 settembre 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici
GU L 234/23 dell'11 settembre 2019
_________
Articolo 1 Designazione dei gruppi di esperti
1. È designato un gruppo di esperti in ciascuno dei seguenti settori per svolgere i compiti di cui all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746:
1) ortopedia, traumatologia, riabilitazione, reumatologia;
2) sistema circolatorio;
3) neurologia;
4) sistema respiratorio, anestesiologia, terapia intensiva;
5) endocrinologia e diabete;
6) chirurgia generale e plastica, odontoiatria;
7) ostetricia e ginecologia, compresa la medicina riproduttiva;
8) gastroenterologia ed epatologia;
9) nefrologia e urologia;
10) oftalmologia;
11) dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD).
2. È designato un ulteriore gruppo di esperti incaricato della decisione di cui all'allegato IX, sezione 5.1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/745.
Articolo 2 Nomina di consulenti e istituzione dell'elenco centrale
1. Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/745, i consulenti sono nominati nei gruppi di esperti in seguito a un invito a manifestare interesse e alla consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici («MDCG») sulla base dei criteri di selezione stabiliti in tale invito a manifestare interesse.
2. Il numero dei membri di ciascun gruppo di esperti è determinato nell'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/745 e previa consultazione dell'MDCG, i consulenti che soddisfano i criteri indicati nell'invito, ma non sono nominati membri di un gruppo di esperti, sono inclusi in un elenco centrale di esperti disponibili (l'«elenco centrale»).
4. I consulenti sono selezionati in base alla necessità di garantire:
a) competenze cliniche, scientifiche o tecniche adeguate e aggiornate nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
b) indipendenza, imparzialità, obiettività e assenza di conflitti di interessi, come previsto all'articolo 107 del regolamento (UE) 2017/745;
c) equilibrata rappresentanza geografica.
5. Qualora ciò sia necessario a causa del carico di lavoro di un determinato gruppo di esperti o della necessità di fornire la competenza necessaria a un determinato gruppo di esperti, è possibile fornire a tale gruppo di esperti consulenti supplementari nominati tra quelli presenti nell'elenco centrale.
6. Qualora ciò sia necessario a causa del carico di lavoro di un determinato gruppo di esperti o della necessità di fornire la competenza necessaria a un determinato gruppo di esperti, è possibile fornire a tale gruppo di esperti consulenti nominati tra quelli presenti nell'elenco centrale o tra i membri di un altro gruppo di esperti, per compiti specifici e per un periodo limitato.
7. L'elenco centrale può essere aggiornato avviando successivi inviti a manifestare interesse.
Articolo 3 Sottogruppi
1. Un gruppo di esperti può, d'intesa con la Commissione, istituire sottogruppi permanenti o ad hoc incaricati di compiti specifici e composti di un certo numero di suoi membri.
2. I sottogruppi operano secondo il regolamento interno comune dei gruppi di esperti di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
Articolo 4 Durata del mandato
1. I consulenti sono nominati membri di un gruppo di esperti per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo.
2. Qualora un consulente non soddisfi più le condizioni di cui agli articoli 12 e 15 o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, presenti le dimissioni o non sia più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo di esperti, la Commissione lo può rimuovere dall'incarico.
3. Qualora un consulente sia rimosso durante il suo mandato, per il periodo residuo è nominato un sostituto tra i consulenti che figurano nell'elenco centrale.
[...]
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]
Dichiarazione ADCO sui requisiti di tracciabilità EMC
Dichiarazione ADCO sui requisiti di tracciabilità EMC
Durante le attività di sorveglianza del mercato EMC in tutta Europa,sono stati riscontrati molti marchi che non hanno soddisfatto i requisiti di tracciabilità dell'articolo 7.6 della direttiva EMC 2014/30/UE (OEDT).
Pertanto, EMC ADCO 47 ha deciso di pubblicare una dichiarazione comune sui requisiti di tracciabilità EMC. Lo scopo di questa dichiarazione comune è di informare sui requisiti in atto.
Gli articoli pertinenti in relazione agli aspetti della tracciabilità sono 7.6, 9.3 e 11 dell'EMCD:
[panel]Art. 7 comma 6. I fabbricanti indicano sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
Art. 9. comma 3. Gli importatori indicano sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
Art. 11. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7 quando immette sul mercato un apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un apparecchio già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente direttiva.
Considerando 21. All’atto dell’immissione di un apparecchio sul mercato ogni importatore dovrebbe indicare sull’apparecchio il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchio non lo consentano. Si dovrebbero prevedere eccezioni per i casi in cui l’importatore debba aprire l’imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sull’apparecchio.[/panel]
Inoltre, la Guida blu afferma nella sezione 4.2.2 quanto segue:
[panel]Non è previsto l'obbligo esplicito di far precedere l'indirizzo dalle parole «fabbricato da», «importato da» o «rappresentato da». Occorre tuttavia evitare di indurre in errore l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato in merito al luogo di fabbricazione e all'indirizzo di ciascun operatore economico. In assenza di queste indicazioni, sono le autorità di vigilanza del mercato a decidere qual è il ruolo di ciascun operatore economico. Spetta poi all'operatore economico dimostrare di svolgere un ruolo diverso.
Non è previsto l'obbligo di tradurre in tutte le lingue necessarie le parole «fabbricato da», «importato da» o «rappresentato da», che sono considerate facilmente comprensibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE.[/panel]
L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui è possibile contattare il produttore, in particolare dalle autorità di vigilanza del mercato. Il testo legale obbliga il produttore per mettere un unico punto di contatto sul prodotto. Un solo contatto punto in ogni prodotto è consentito. Questo non è necessariamente l'indirizzo in cui il file il produttore è effettivamente stabilito. Questo indirizzo può ad esempio essere quello di rappresentante autorizzato o del servizio clienti. Lo fa il singolo punto di contatto non è necessario trovarsi in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è reso disponibile. Il indirizzo o il paese non deve necessariamente essere tradotto nella lingua di lo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato ma il i caratteri della lingua utilizzata devono consentire di identificare l'origine e il nome del file azienda.
Un sito Web è un'informazione aggiuntiva, ma non è sufficiente come indirizzo. Normalmente un l'indirizzo è composto da una via e un numero o una casella postale, un numero e il codice postale e città, ma alcuni paesi potrebbero discostarsi da questo modello.
Se questi requisiti non sono (completamente) soddisfatti, si traduce in una non conformità formale, basato sull'articolo 40. Numero 1 sotto f) EMCD.
Le autorità di vigilanza del mercato dell'UE possono adottare misure appropriate in casi formali di non conformità, come quelli sopra menzionati. Queste misure possono includere una domanda per correzione, un'ammenda o addirittura un divieto di vendita se l'operatore economico persiste.
...
Chair EMC ADCO
Annex
Template of a correct data plate from manufacturer using a registered trade-mark:
Template of a correct data plate from manufacturer using a (registered trade) name:
Template of a correct data plate for an importer (instead of a name a registered trade mark could also be used):
Fonte: EU October 2019
____
Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Decreto Legislativo 80/2016 EMC
Vedi il Decreto Coordinato EMC D.Lgs. 194/2007 con il nuovo D.Lgs. 80/2016
Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016
Direttiva click[/box-note]
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![]() |
Dichiarazione ADCO sui requisiti di tracciabilità EMC.pdf |
119 kB | 5 |
Rettifica della direttiva 2011/65/UE | 22.10.2019
Rettifica della direttiva 2011/65/UE | 22.10.2019
Rettifica della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
GU L 268/77 del 22.10.2019
...
Pagina 91, articolo 2, paragrafo 4, lettera e)
anziché: e) "agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;"
leggasi: e) "agli impianti fissi di grandi dimensioni;".
Collegati:
[box-note]Direttiva 2011/65/UE RoHS
Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]
Regolamento (UE) 2019/515
Regolamento (UE) 2019/515
Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008.
(GU L 91 del 29.3.2019)
______
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di rafforzare il funzionamento del mercato interno migliorando l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e rimuovendo gli ostacoli ingiustificati al commercio.
2. Il presente regolamento stabilisce le regole e le procedure relative all'applicazione da parte degli Stati membri del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi, in relazione a merci soggette all'articolo 34 TFUE, che sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro, tenuto conto dell'articolo 36 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Il presente regolamento prevede anche l'istituzione e la gestione negli Stati membri di punti di contatto per i prodotti nonché la cooperazione e lo scambio di informazioni nel contesto del principio del reciproco riconoscimento.
...
Collegati
[box-note]Regolamento (CE) N. 764/2008
Regolamento (CE) N. 765/2008
Decisione 768/2008/CE
Nuovo Quadro Normativo (NQN)[/box-note]
D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121
D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121
Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
(GU Serie Generale n.248 del 22-10-2019)
Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2019
Vedi il Testo Consolidato 2019 D.P.R n. 661/1996
...
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni regolamentari per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile e per l’adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
2. Le disposizioni del presente decreto nonché quelle della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, come modificata dal decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, integrano ed attuano il quadro normativo della disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio degli apparecchi, delle condizioni di fornitura del gas, dei requisiti essenziali di sicurezza, della libera circolazione, come stabilita dagli articoli, rispettivamente, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2016/426, nonché nei connessi allegati I e II. La disciplina degli obblighi degli operatori economici, della conformità degli apparecchi ed accessori, della notifica degli organismi di valutazione della conformità, della vigilanza del mercato dell’Unione, è contenuta nei Capi, rispettivamente, II, III, IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei connessi allegati III, IV e V.
Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni) .
— 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed ai relativi accessori, di seguito indicati anche con “apparecchi” e “accessori”, secondo il campo di applicazione previsto dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 2016/426.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.»;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Opzione linguistica) . — 1. Le istruzioni ed informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori ai sensi dei punti 1.5 e 1.7 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426, nonché la traduzione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 15 del medesimo regolamento europeo, per apparecchi ed accessori immessi o messi a disposizione nel mercato italiano, sono redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.»;
c) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Obblighi per gli organismi notificati stabiliti in Italia) . — 1. Gli organismi notificati per la valutazione di conformità di apparecchi e accessori stabiliti in Italia ottemperano agli obblighi di informazione di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/426 nei confronti del Ministero dello sviluppo economico e dell’organismo unico nazionale di accreditamento, nonché nei confronti del Ministero dell’interno relativamente ad apparecchi e accessori rilevanti ai fini della normativa antincendio.
2. Contro le decisioni degli organismi notificati relative alla certificazione di apparecchi ed accessori può essere espletata l’apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall’organismo unico nazionale di accreditamento.»;
d) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica) . — 1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi,
compiti di valutazione della conformità a norma del regolamento (UE) n. 2016/426, il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell’avvio e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità stabiliti nel territorio nazionale e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 25 del medesimo regolamento europeo.
2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell’autorizzazione e della notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi ed in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 dall’organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L’autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l’accreditamento ed è rilasciata, entro trenta giorni dalla domanda dell’organismo corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
3. Le modalità di svolgimento dell’attività di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l’organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’interno sono regolati con apposita convenzione non onerosa o protocollo di intesa fra gli stessi. L’organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al comma 3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di notifica e, unitamente al Ministero dell’interno, ai fini dell’attività di autorizzazione, nonché l’organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell’attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/426.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.»;
e) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Procedure per la vigilanza sul mercato) . — 1. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, la vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell’Unione, è svolta in conformità all’articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, secondo le procedure e le prescrizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso gli operatori economici interessati e, a tal fine, le persone incaricate:
a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o di vendita dei prodotti;
b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all’accertamento;
c) prelevano campioni per l’esecuzione di esami e prove.
3. Quando per i controlli ci si avvale di organismi o laboratori accreditati sono adottate modalità che escludono la possibilità di conflitto o sovrapposizione di interessi con l’attività di certificazione.»;
f) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità di apparecchi e accessori, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato) . — 1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli operatori economici interessati, oltre alle spese relative alle procedure di valutazione della conformità di apparecchi e accessori di cui al capo III del regolamento (UE) n. 2016/426, le spese per le attività di vigilanza sul mercato di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426 e sono a carico dei richiedenti le spese per le attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 2016/426.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma 1 svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall’organismo unico nazionale di accreditamento, nonché i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell’entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni.»;
g) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 sono abrogati;
h) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII sono abrogati.
_____
Vedi il Testo Consolidato Regolamento GAR
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas
Decreto Legislativo 21 febbraio 2019 n. 23
Direttiva 2009/142/CE
Direttiva 90/396/CEE
D.P.R. N. 661 del 15 Novembre 1996
Apparecchi a GAS: In arrivo il Nuovo Regolamento che modifica la direttiva 2009/142/CE
Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426
Dichiarazione UE di Conformita' | Regolamento GAR
Legge 25 ottobre 2017 n. 163[/box-note]
Direttiva 1999/36/CE
Direttiva 1999/36/CE
Direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili
(GU L 138/20 del 1.6.1999)
Abrogata da: Direttiva 2010/35/UE
Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE
Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78
Rivalutazione Pacchi bombole non marcate “π”
Pacchi bombole ADR: Obblighi Consulente ADR[/box-note]
RAPEX Report 42 del 18/10/2019 N. 4 A12/1546/19 Lituania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 42 del 18/10/2019 N. 4 A12/1546/19 Lituania
Approfondimento tecnico: Set di riparazione pneumatici
Il prodotto, di marca YANSHENG, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La colla del set contiene una quantità eccessiva di toluene (valore misurato: 26% in peso).
Il toluene è cancerogeno e tossico se inalato o se viene a contatto con la pelle.
Regolamento (CE) N. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
48. Toluene
Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.
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RAPEX Report 42 del 18_10_2019 N. 4 A12_1546_19 Lituania.pdf Set di riparazione pneumatici |
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RAPEX Report 41 del 11/10/2019 N. 10 A12/1487/19 Romania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 41 del 11/10/2019 N. 10 A12/1487/19 Romania
Approfondimento tecnico: Bavaglino
Il prodotto, di marca IKEA, mod. MATVRÅ, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norma tecnica EN 12586:2011 “Articoli per puericultura - Trattieni succhietti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”.
Pagina di richiamo dell’azienda: RICHIAMO BAVAGLINO MATVRÅ
Il bottone del bavaglino MATVRÅ potrebbe staccarsi e causare il rischio di soffocamento.
La norma tecnica EN 12586:2011 stabilisce, al punto 5.10.10, che tutti i bottoni fissati in modo permanente non devono potersi staccare né durante l’uso normale né se sottoposti ad un forza di (90 ± 5) N.
La norma EN 12586:2011 specifica i requisiti di sicurezza relativi a materiali, fabbricazione, prestazioni, imballaggio ed etichettatura dei trattieni succhietti. Essa comprende i metodi di prova per i requisiti meccanici e chimici specificati.Tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati per fissare un succhietto per lattanti e bambini piccoli a qualsiasi altro prodotto rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma.
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Decreto 2 agosto 2019
Decreto 2 agosto 2019
Modifica all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI.
(GU Serie Generale n.241 del 14-10-2019)
...
Art. 1. Modifiche alla tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e relativa entrata in vigore.
1. Nella tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce corrispondente al cromo VI è sostituita dalla seguente:
Elemento | mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile | mg/kg di materiale per giocattoli liquidi o colloso | mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura |
Cromo (VI) | 0,02 | 0,005 | 0,053 |
...
NB: riga sostituita (ridotto il valore di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura da mg/kg 0,2 a 0,053):
Elemento | mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile | mg/kg di materiale per giocattoli liquidi o colloso | mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura |
Cromo (VI) | 0,02 | 0,005 | 0,2 |
Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo N. 54 del 11 Aprile 2011
Giocattoli | Direttiva 2009/48/CE e NTA
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli[/box-note]
RAPEX Report 40 del 04/10/2019 N. 41 A12/1452/19 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 40 del 04/10/2019 N. 41 A12/1452/19 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Essiccatore
Il prodotto Pedrotti Grain Dryer, di marca sconosciuta, mod. 250M, è stato sottoposto alle seguenti misure di sicurezza: avviso ai consumatori relativo i rischi presenti e divieto temporaneo di fornitura.
L'accesso alle parti mobili pericolose della macchina è possibile quando il riparo interbloccato viene chiuso in modo errato.
Esiste un rischio molto elevato di lesioni mortali da contatto con parti in movimento se una persona inserisce la testa/parte superiore del corpo nell'apertura presente.
Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.4.2.2 Ripari mobili interbloccati
I ripari mobili interbloccati devono:
- per quanto possibile restare uniti alla macchina quando siano aperti,
- essere progettati e costruiti in modo che la loro regolazione richieda un intervento volontario.
I ripari mobili interbloccati devono essere associati ad un dispositivo di interblocco che:
- impedisca l’avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari sono chiusi, e
- dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi.
Se un operatore può raggiungere la zona pericolosa prima che sia cessato il rischio dovuto alle funzioni pericolose della macchina, i ripari mobili devono essere associati ad un dispositivo di bloccaggio del riparo, oltre che ad un dispositivo di interblocco che:
- impedisca l’avviamento delle funzioni pericolose della macchina fin quando il riparo non è chiuso e bloccato, e
- tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non è cessato il rischio di lesioni dovuto alle funzioni pericolose della macchina.
I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l’avviamento o provochi l’arresto delle funzioni pericolose della macchina.
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Regolamento (UE) 2017/745 MDR: Persona responsabile rispetto normativa (PR)
Regolamento (UE) 2017/745 MDR: Persona responsabile rispetto normativa - PR/PRRC
ID 9231 | 08.10.2019
Documento allegato sulla nuova Figura “Persona responsabile del rispetto della normativa” (PR o PRRC da Person Responsible for Regulatory Compliance), introdotta dal Regolamento (UE) 2017/745, (e Regolamento (UE) 2017/746 IDVR) con schemi di lettura individuazione e competenze.
Inserite le precisazioni della Guida MEDDEV MDCG 2019-7 Guidance on Article 15 of the Medical Device Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) regarding a ‘person responsible for regulatory compliance’ (PRRC)
Excursus
Il nuovo Regolamento sui Dispositivi Medici Regolamento (UE) 2017/745 all'Art. 15 individua la "Persona responsabile del rispetto della normativa" (Person Responsible for Regulatory Compliance - PRRC)
Al Considerando (34) del Regolamento (UE) 2017/745 è riportata la ratio sulla Figura della PR:
"Si dovrebbe garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi, nonché le attività di sorveglianza post-commercializzazione e di vigilanza a essi relative, siano effettuati all'interno dell'organizzazione del fabbricante da una persona responsabile del rispetto della normativa e in possesso di requisiti minimi di qualificazione".
Il Regolamento (UE) 2017/745 MDR interviene in modo incisivo su diversi aspetti chiave, dalle procedure di valutazione della conformità, alle indagini e alla valutazione clinica, alla vigilanza e la sorveglianza del mercato, introducendo al contempo disposizioni per garantire trasparenza e tracciabilità dei DM.
I fabbricanti debbono garantire e documentare un sistema per la gestione della qualità, ivi compreso il Post-Market Clinical Follow-up (PMCF).
La Persona responsabile del rispetto della normativa, dovrà possedere le competenze necessarie nel settore dei dispositivi medici per supportare il fabbricante di DM per tutti gli aspetti riguardanti la conformità normativa. Tale figura può essere interna o esterna, in relazione alla dimensione dell'Impresa.
Articolo 15 - Persona responsabile del rispetto della normativa
1. I fabbricanti, all'interno della loro organizzazione, dispongono di almeno una persona responsabile del rispetto della normativa che possieda le competenze necessarie nel settore dei dispositivi medici.
Le competenze necessarie sono attestate da una delle seguenti qualifiche:
a) un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici;
b) quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici.
Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di qualifiche professionali, i fabbricanti di dispositivi su misura possono dimostrare le competenze necessarie di cui al primo comma mediante il possesso di almeno due anni di esperienza professionale nel pertinente campo di fabbricazione.
2. Le microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione non sono tenute ad avere la persona responsabile del rispetto della normativa all'interno della loro organizzazione ma sono tenute ad averla a disposizione in maniera permanente e continuativa.
3. La persona responsabile del rispetto della normativa ha il compito di assicurarsi almeno che:
a) la conformità dei dispositivi sia adeguatamente controllata conformemente al sistema di gestione della qualità in base al quale i dispositivi sono fabbricati prima del rilascio di un dispositivo;
b) la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE siano redatte e aggiornate;
c) siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 10;
d) siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di cui agli articoli da 87 a 91;
e) nel caso di dispositivi oggetto di indagine, sia rilasciata la dichiarazione di cui all'allegato XV, capo II, punto 4.1.
4. Qualora più persone siano congiuntamente responsabili del rispetto della normativa, a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, i rispettivi ambiti di competenza sono stabiliti per iscritto.
5. La persona responsabile del rispetto della normativa non subisce alcuno svantaggio all'interno dell'organizzazione del fabbricante in relazione alla corretta esecuzione dei propri compiti, indipendentemente dal fatto che sia o meno un dipendente dell'organizzazione.
6. I mandatari dispongono in maniera permanente e continuativa di almeno una persona responsabile del rispetto della normativa in possesso delle competenze necessarie nel campo della regolamentazione applicabile ai dispositivi medici nell'Unione.
Le competenze necessarie sono attestate da una delle seguenti qualifiche:
a) un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici;
b) quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici.
[box-warning]Persona responsabile del rispetto della normativa (PR/PRRC)
Il fabbricante ha l’obbligo di individuare la figura all’interno della propria organizzazione, per il mandatario e le micro/piccole imprese sarà sufficiente dimostrare che ne possono disporre in maniera permanente e continuativa, quindi possibile anche all'esterno dell'organizzazione.[/box-warning]
Fig.1 - Individuazione della Figura PR
Qualifica PR necessarie nel settore dei dispositivi medici
Fig.2 - Qualifica Figura PR GI/MI/Micro/PI
[box-note](N) Raccomandazione 2003/361/CE
La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Microimpresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.[/box-note]
...
Guidance MDCG 2019-7
Guidance on Article 15 of the Medical Device Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) regarding a ‘person responsible for regulatory compliance’ (PRRC)
...
Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
Copia autorizzata Abbonati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/746
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Raccolta Linee guida MEDDEV Dispositivi medici[/box-note]
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Regolamento (UE) 2017 745 MDR Persona responsabile rispetto normativa (PR) Rev. 00 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2019 |
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MDCG 2019-7.pdf EC - July 2019 |
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RAPEX Report 39 del 27/09/2019 N. 1 A12/1406/19 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 39 del 27/09/2019 N. 1 A12/1406/19 Svezia
Approfondimento tecnico: Manichetta da giardino
Il prodotto, di marca Nyby Sweden, mod. 5-10-001 è stato ritirato dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il materiale del tubo contiene una quantità eccessiva di piombo (valore misurato: 0,06% in peso).
Il piombo è dannoso per la salute umana in quanto si accumula nel corpo e può danneggiare il feto.
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
63. Piombo
1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.
2. Ai fini del paragrafo 1:
i) «articoli di gioielleria» comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:
a) braccialetti, collane e anelli;
b) articoli di gioielleria per piercing;
c) orologi da polso e bracciali da uomo;
d) spille e gemelli per polsini;
ii) «singole parti» comprende i materiali che costituiscono l’articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria.
3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.
4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) al vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*);
b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;
d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.
5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.
6. La Commissione riesamina, entro il 9 ottobre 2017, i paragrafi da 1 a 5 della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.
7. Da non immettere sul mercato o usare negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05 % in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini.
Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 μg/cm2 all'ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili.
Ai fini del presente paragrafo si ritiene che un articolo o una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.
8. A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica:
a. agli articoli di gioielleria di cui al paragrafo 1;
b. al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/ CEE;
c. alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [codice NC 7103 istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o con miscele contenenti tali sostanze;
d. agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C;
e. alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti;
f. agli strumenti musicali;
g. agli articoli e alle parti di articoli contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 % in peso;
h. alle punte per strumenti di scrittura;
i. articoli religiosi;
j. alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone;
k. agli articoli rientranti nel campo di applicazione:
i) della direttiva 94/62/CE;
ii) del regolamento (CE) n. 1935/2004;
iii) della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
iv) della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (***).
9. Entro il 1 luglio 2019 la Commissione riesamina il paragrafo 7 e il paragrafo 8, lettere e), f), i) e j), della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 7, comprese le prescrizioni relative all'integrità del rivestimento e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.
10. A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 1o giugno 2016.
(*) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.
(**) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
(***) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
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RAPEX European Commission
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RAPEX Report 39 del 27_09_2019 N. 1 A12_1406_19 Svezia.pdf Manichetta da giardino |
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Verbali del gruppo di lavoro ATEX 1997-2018
Verbali del gruppo di lavoro ATEX 1997-2018
Update Settembre 2019
Consolidated minutes of the meetings of the working group of the ATEX Directives 94/9/EC and 2014/34/EU committee
This document includes the consolidated minutes of the meetings held from October 1997 until February 2018 (37 meetings).
I. 28-29 October 1997
II. 23-24 June 1998
III. 1 December 1998
IV. 8-9 June 1999
V. 9 March 2000
VI. 8 December 2000
VII. 28-29 June 2001
VIII. 27 March 2002
IX. 6-7 February 2003
X. 4 December 2003
XI. 8 July 2004
XII. 2 December 2004
XIII. 30 June 2005
XIV. 1 December 2005
XV. 29 June 2006
XVI. 30 November 2006
XVII. 10 July 2007
XVIII. 22 November 2007
XIX. 25 June 2008
XX. 23 January 2009
XXI. 22 June 2009
XXII. 16 December 2009
XXIII. 7 July 2010
XXIV. 21 January 2011
XXV. 1 July 2011
XXVI. 21 February 2012
XXVII. 12 July 2012
XXVIII. 19 February 2013
XXIX. 10 July 2013
XXX. 26 February 2014
XXXI. 8 July 2014
XXXII. 17 February 2015
XXXIII. 1 October 2015
XXXIV. 18 February 2016
XXXV. 5 July 2016
XXXVI. 11 July 2017
XXXVII. 7 February 2018
XXXVIII. 5 July 2018
Fonte: Commissione Europea
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Collegati:
[box-note]ATEX Prodotti | Direttiva 2014/34/UE e NTA
Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX[/box-note]
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Verbali del gruppo di lavoro ATEX 1997-2018.pdf |
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Circolare n. A00-09/0005411/08 del 10/11/2008
Circolare n. A00-09/0005411/08 del 10/11/2008
Apparecchi a pressione: scadenza per la denuncia di recipienti e tubazioni.
L’11/2/2009 è la data ultima entro la quale i recipienti per liquidi e le tubazioni esistenti al 12/2/2005, commercializzati fino al 29/5/02 e non certificati PED, esclusi dalla previgente normativa e rientranti nel campo di applicazione del D.M. 329/04, devono essere denunciati all’ISPESL
L’obbligo L’art. 16 del Decreto del Ministero delle attività produttive 1 dicembre 2004, n° 329 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n° 93”, fissava in 4 anni dalla sua entrata in vigore (avvenuta il 12 febbraio 2005), il limite entro il quale l’utilizzatore di apparecchi, rientranti nel campo di applicazione descritto sotto, deve presentare una denuncia all’ISPESL, in cui riporta:
a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza);
b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n° 93/2000;
c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura. A seguito della denuncia dell’utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettuerà presso l’utente un intervento di riqualificazione periodica sull’attrezzatura denunciata.
[box-note]D.M. 329/04
...
Art. 16 Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
1. L’utilizzatore deve denunciare all’ISPESL entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorieta' alla riqualificazione periodica.
2. La denuncia all’ISPESL deve contenere:
a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza);
b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura.
3. A seguito della denuncia dell’utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l’utente un intervento di riqualificazione periodica sull’attrezzatura denunciata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10.[/box-note]
Campo di applicazione
Sono soggetti recipienti per liquidi e tubazioni esistenti al 12/2/2005, commercializzati fino al 29/5/2002 e non certificati PED, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica in accordo alle Tabelle Allegato A e Allegato B del D.M. 329/04.
Esclusioni
Sono escluse, dall’obbligo di denuncia, tutte le attrezzature escluse dal D.M. 329/04 ai sensi dell’art.2 nonché le attrezzature escluse dall’obbligo di riqualificazione periodica ai sensi dell’art.11 dello stesso decreto il cui testo è allegato a questa circolare.
Da dove deriva l’obbligo
Ricordiamo che il decreto 93/2000 ha recepito la Direttiva PED (direttiva 97/23/CE) e concerne le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui pressione massima ammissibile (PS) è superiore a 0,5 bar. In particolare l’art.19 prevedeva che il Ministero individuasse le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e le prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonché alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi a una o più delle procedure di seguito elencate:
a) dichiarazione di messa in servizio;
b) controllo di messa in servizio;
c) riqualificazione periodica;
d) controllo dopo riparazione.
La circolare esplicativa emanata dall’ISPESL Con la circolare n. A00-09/0005411/08 del 10/11/2008 l’ISPESL ha reso note la procedura per la denuncia e la valutazione degli apparecchi soggetti all’obbligo e ribadito i contenuti della denuncia stessa. Invitiamo quindi le imprese che utilizzano apparecchi a pressione a prendere visione della circolare ISPESL e a valutare con attenzione gli eventuali obblighi.
Collegati
[box-note]Direttiva 97/23/CE PED
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]
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Circolare A00 09 0005411-08 del 10 Novembre 2008 Ispesl.pdf ISESL 2008 |
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Dispositivo Uomo Presente sedile Carrelli elevatori
Dispositivo Uomo Presente sedile Carrelli elevatori | Note
ID 9109 | Rev. 00 del 25.09.2019
Note legislative e normative relative alla necessità o meno del "Dispositivo Uomo Presente" installato (o da installare per adeguamenti, ecc) nei carrelli elevatori (interruttore/sensore sedile) che abiliti lo spostamento solo se il conducente è a bordo. (Documento completo allegato)
[box-info]La Direttiva macchine 2006/42/CE, legislazione di riferimento, prevede all'Allegato I RESS 3.3.2 che "qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando", e non menziona espressamente la soluzione tecnica di "un dispositivo ad uomo presente", quale interruttore/sensore sul sedile.
La soluzione tecnica andrà ricercata nelle norme tecniche armonizzate (Presunzione di conformità) altre norme e guide interpretative UE/INAIL/altro nel concetto di “Buona tecnica/stato dell’arte”.[/box-info]
Oltre agli aspetti legislativi (generici DM) e di norme, l'installazione dovrà essere prevista anche in funzione della Valutazione del rischio.
Il dispositivo, se installato, non deve essere bypassabile ed i circuiti di controllo devono essere conformi almeno alla categoria 1 della EN ISO 13849-1:2008 (Vedi Guida DM e UNI EN 1175-1:2010 Requisiti generali per carrelli alimentati a batteria)
A. Estratto Legislativo
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Allegato I
...
3. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.
...
3.3.2. Avviamento/spostamento
Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando.
______
B. Guida ufficiale DM
Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC
...
§304 Controllo dei movimenti di marcia da parte di un conducente a bordo
Il requisito di cui al primo paragrafo del punto 3.3.2 deriva dal fatto che deve essere sicuro il movimento di marcia di macchine semoventi con conducente a bordo e il conducente deve averne il controllo permanente.
Non deve essere possibile iniziare i movimenti di marcia della macchina se il conducente non è a bordo ai comandi (alla guida) e non deve essere possibile per i macchinari di continuare a muoversi se il conducente lascia la posizione di guida.
Il requisito di cui al primo paragrafo del punto 3.3.2 può essere considerato come soddisfatto se:
1. i dispositivi di controllo sono del tipo a tenuta durante la marcia, e tornano in folle quando rilasciati (arrestano/impediscono i movimenti del macchinario).
2. i dispositivi per il controllo dei movimenti di marcia della macchina non sono facilmente accessibili dall'esterno della cabina di guida.
Se queste due condizioni non sono soddisfatte, devono essere prese altre misure per impedire il movimento se il conducente non è ai comandi.
Tali misure possono includere, ad esempio:
- installazione di un dispositivo di abilitazione come un sensore sul bracciolo a supporto del controllo del dispositivi, un sensore di posizione nel sedile o un interruttore del sedile.
Tali dispositivi devono essere scelti e progettati senza che nascano altri rischi, quali vibrazioni del macchinario o movimenti prevedibili del conducente durante la guida.
I dispositivi e la loro integrazione nel sistema di controllo deve avere un livello di prestazione adeguato RESS 1.2.1 (EN ISO 13849-1)
Nello schema seguente (Fig. 1), il processo di Valutazione del Rischio relativa al requisito 3.3.2 dell'Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE, in accordo con quanti riportato nella Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC:
Fig. 1 Processo di Valutazione del rischio RESS 3.3.2 dell'Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE
C. Estratto norme
UNI EN ISO 3691-1:2015
4.2.2.4 Movimento motorizzato
Il movimento di marcia motorizzato del carrello con un operatore a bordo deve essere possibile solo se l'operatore si trova nella normale posizione operativa.
UNI EN 1175-1:2010
5.9.5 Prevenzione del movimento
Un dispositivo separato indipendente dal dispositivo di controllo della velocità (acceleratore) deve impedire automaticamente il funzionamento del circuito di marcia quando l'operatore lascia il mezzo, ad es. interruttore sul sedile, interruttore sul timone di guida. Laddove sono previsti controlli di marcia separati remoti dalla posizione di guida, il dispositivo può essere ignorato quando viene selezionato questo sistema. I circuiti di controllo devono essere conformi almeno alla categoria 1 in EN ISO 13849-1:2008.
Evitare lo scatto spurio del dispositivo a causa di condizioni operative, come terreni accidentati, per esempio. incorporando un ritardo in un interruttore del sedile.
NOTA
Il ritardo in qualsiasi interruttore del sedile dovrebbe essere eccessivamente lungo per ridurre al minimo la possibilità che i comandi del carrello rimangano attivi mentre l'operatore sta scendendo.
....
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
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Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Check list EN 1175-1 Carrelli industriali batteria
EN 1175-1:1998+A1:2010 - Type C
UNI EN ISO 24134:2019 | Sicurezza dei carrelli industriali
Vademecum Sicurezza carrelli elevatori[/box-note]
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Dispositivo Uomo Presente sedile Carrelli elevatori - Legislazione e norme Rev. 00 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2019 |
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Decreto 2 maggio 2019
Decreto 2 maggio 2019
Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche.
(GU Serie Generale n.134 del 10-06-2019)
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Collegati:
[box-note]Codice della Nautica da Diporto[/box-note]
FAQ on the ecodesign directive update June 2019
FAQ on the ecodesign directive update June 2019
Update June 2019
Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its Implementing Regulations.
This document will be regularly updated.
This Frequently Asked Questions (FAQ) document summarises questions and answers of general interest regarding the Ecodesign Directive 2009/125/EC and its implementing Regulations.
The answers provided reflect a common understanding between Commission services and the Market Surveillance Authorities of Member States. The answers as such are not legally binding. A binding interpretation of Community law is the sole competence of the European Court of Justice.
These FAQ cannot go beyond or substitute for the requirements of the Ecodesign Directive or its implementing Regulations. The Ecodesign Directive is addressed to the Member States and must be transposed into national law according to Article 23. The Ecodesign Regulations (implementing measures) are binding in their entirety and directly applicable in all Member States.
Table of Contents
[panel]Ecodesign Directive 2009/125/EC of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products
Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for televisions
Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products
Commission Regulation (EU) No 622/2012 of 11 July 2012 amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products
Commission Regulation (EC) No 643/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances.
Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 06 April 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies
Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps - Amended by Commission Regulation (EU) 2015/1428 of 25 August 2015
Commission Regulation (EC) No 245/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps
without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council
Commission Regulation (EC) No 107/2009 of 4 February 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for simple set-top boxes
Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment
Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 1275/2008 with regard to ecodesign requirements for standby, off mode electric power consumption of electrical and
electronic household and office equipment, and amending Regulation (EC) No 642/2009 with regard to ecodesign requirements for televisions
Commission Regulation (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines
Commission Regulation (EU) No 1016/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household dishwashers
Commission Regulation (EC) No 327/2011 of 30 March 2011 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW
Commission Regulation (EC) No 547/2012 of 25 June 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps
Commission Regulation (EC) No 1194/2012 of 12 December 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for directional lamps, for light emitting diode lamps and related equipment
Commission Regulation (EU) No 206/2012 of 6 March 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans
Commission Regulation (EU) No 617/2013 of 26 June 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for computers and computer servers
Commission Regulation (EC) No 666/2013 of 8 July 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for vacuum cleaners
Commission Regulation (EU) No 813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters
Commission Regulation (EU) No 814/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks
Commission Regulation (EC) No 66/2014 of 14 January 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for domestic ovens, hobs and range hoods
Commission Regulation (EC) No 548/2014 of 21 May 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for small, medium and large power transformers
COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1189 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers 108
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1095 of 5 May 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, condensing units and process chillers
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1188 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local space heaters
COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2281 of 30 November 2016 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products, with regard to ecodesign requirements for air heating products, cooling products, high temperature process chillers and fan coil units[/panel]
...
Fonte: European Commission
Collegati:
[box-note]Direttiva 2009/125/CE
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Norme armonizzate Direttiva Ecodesign[/box-note]
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FAQ on the ecodesign directive update June 2019.pdf |
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RAPEX Report 36 del 06/09/2019 N. 22 A12/1318/19 Ungheria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 36 del 06/09/2019 N. 22 A12/1318/19 Ungheria
Approfondimento tecnico: Magnete decorativo
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 87/357/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
Il prodotto, a causa della sua forma caratteristica, del colore e delle dimensioni può essere confuso con un prodotto alimentare.
Dei piccoli elementi possono essere facilmente staccati dal prodotto ed i bambini potrebbero metterli in bocca rischiando di soffocare.
Direttiva 87/357/CEE
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nel paragrafo 2 che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.
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RAPEX Report 36 del 06_09_2019 N. 22 A12_1318_19 Ungheria.pdf Magnete decorativo |
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Valvole di sicurezza PED: Quadro normativo
Valvole di sicurezza PED: Quadro normativo
ID 9070 | 11.09.2019
Nel presente documento viene riportata una sintesi dell’intero quadro normativo relativo alle valvole di sicurezza rientranti in Direttiva 2014/68/UE PED (rischio derivante da pressioni superiori a quelle di esercizio), analizzando sia la Marcatura CE che la gestione/verifica in accordo alla legislazione nazionale italiana.
Le valvole di sicurezza sono dei dispositivi per la limitazione diretta della pressione e rientrano, ai fini della Marcatura CE, nel campo di applicazione della Direttiva 2014/68/UE PED.
[panel]Direttiva 2014/68/UE | Articolo 2 Definizioni
…
4) «accessori di sicurezza»: i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili, compresi i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati (CSPRS) e dispositivi di limitazione che attivino i sistemi di regolazione o che chiudano o che chiudano e disattivino l’attrezzatura, come i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR);[/panel]
Indice documento
0. Premessa
1. Marcatura CE Direttiva 2014/68/UE
1.1 Norme di riferimento Direttiva 2014/68/UE PED
1.2 Marcatura valvole di sicurezza EN ISO 4126-1:2013
1.3 Dichiarazione di Conformità UE valvola di sicurezza
2. Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004
3. Decreto 11 Aprile 2011
4. Schema riepilogativo verifiche valvole di sicurezza
Excursus
_____________
1. Marcatura CE Direttiva 2014/68/UE
[panel]Campo applicazione Direttive PED
Direttiva 2014/68/UE
….
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.[/panel]
Le valvole di sicurezza, sono obbligatorie ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, quando vi è la possibilità di un superamento dei limiti di pressione ammissibili (Rif. P. 2.10, allegato I) oppure se previste da una norma specifica di prodotto (ad esempio: UNI EN 12952-10:2005 “Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 10: Requisiti per la protezione dagli eccessi di pressione”).
Figura 1 – Schema riepilogativo applicazione Direttiva 2014/68/UE PED
__________
2. Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004
Come per gli impianti e le apparecchiature in pressione, così per le valvole di sicurezza la normativa di riferimento in Italia è il Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004.
Il Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004 riguarda le seguenti verifiche (Rif. Articolo 1):
- verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio»;
- verifiche periodiche;
- verifiche di riqualificazione periodica;
- verifiche di riparazione o modifica.
[panel]Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:
a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000;
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e gia' posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche:
a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi;
b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
d) verifiche di riparazione o modifica.[/panel]
Nel testo del DM sono presenti diversi riferimenti alle valvole di sicurezza, in particolare nell’articolo 13 su “Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche”. Si legge in proposito che per le valvole di sicurezza, la verifica può consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione. In altre parole, le verifiche vanno effettuate nel rispetto di quanto previsto dal fabbricante o in base alle scadenze relative alle verifiche di riqualificazione del recipiente su cui sono installate.
Sempre nel Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004 si riporta il significato della formula “verifiche di riqualificazione”. Nella fattispecie, per verifiche di riqualificazione s’intendono:
a) verifiche di integrità come definite all’articolo 12 e
b) verifiche di funzionamento come definite all’articolo 13.
Le ispezioni da parte di tecnici abilitati devono concentrarsi di conseguenza su due fronti, la verifica di integrità da un lato e la verifica di funzionamento dall’altro.
Per quanto riguarda la taratura delle valvole di sicurezza in occasione della verifica periodica di funzionamento occorre organizzare con anticipo la metodologia di verifica della taratura più idonea al caso e più rapida possibile per limitare fermi impiantistici. Le strade percorribili sono due:
- la taratura classica su banco di prova o
- la taratura in esercizio con martinetto idraulico.
Nel primo caso l’impianto va fermato, si smonta la valvola e si esegue la taratura, nel secondo caso, dopo opportuna manutenzione, si effettua la taratura della valvola in esercizio grazie a uno strumento chiamato per l’appunto martinetto idraulico.
[...]
Norme di riferimento Direttiva 2014/68/UE PED
[panel]EN ISO 4126-1:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 1: Valvole di sicurezza (ISO 4126-1:2013)
UNI EN ISO 4126-1:2019 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - Parte 1: Valvole di sicurezza
UNI EN ISO 4126-2:2019 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - Parte 2: Dispositivi di sicurezza a disco di rottura (non armonizzata Direttiva 2014/68/UE)
EN ISO 4126-3:2006 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-3:2006)
EN ISO 4126-4:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 4: Valvole di sicurezza comandate da pilota (ISO 4126-4:2013)
EN ISO 4126-5:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 5: Sistemi di sicurezza controllati (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)
EN ISO 4126-7:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 7: Dati comuni (ISO 4126-7:2013)
EN 13648-1:2008 Recipienti criogenici - Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione - parte 1: Valvole di sicurezza per il servizio criogenico
EN 14382:2005+A1:2009 Dispositivi di sicurezza per le stazioni e le installazioni di regolazione della pressione del gas - Valvole di sicurezza del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar[/panel]
...
segue in allegato
Fonti
Direttiva 2014/68/UE PED
Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)
EN ISO 4126-1:2013
Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004
Decreto 11 Aprile 2011
D.Lgs. 81/08
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
D.LGS. 81/2008 TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA LAVORO
Direttiva PED Schematizzata[/box-note]
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Valvole di sicurezza PED - Quadro normativo Rev.00 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2019 |
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