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Dichiarazione ADCO sui requisiti di tracciabilità EMC

ID 9351 | | Visite: 3055 | Direttiva EMCPermalink: https://www.certifico.com/id/9351

Dichiarazione ADCO sui requisiti di tracciabilit  EMC

Dichiarazione ADCO sui requisiti di tracciabilità EMC

Durante le attività di sorveglianza del mercato EMC in tutta Europa,sono stati riscontrati molti marchi che non hanno soddisfatto i requisiti di tracciabilità dell'articolo 7.6 della direttiva EMC 2014/30/UE (OEDT). 

Pertanto, EMC ADCO 47 ha deciso di pubblicare una dichiarazione comune sui requisiti di tracciabilità EMC. Lo scopo di questa dichiarazione comune è di informare sui requisiti in atto.

Gli articoli pertinenti in relazione agli aspetti della tracciabilità sono 7.6, 9.3 e 11 dell'EMCD:

Art. 7 comma 6. I fabbricanti indicano sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

Art. 9. comma 3. Gli importatori indicano sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

Art. 11. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7 quando immette sul mercato un apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un apparecchio già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente direttiva.

Considerando 21. All’atto dell’immissione di un apparecchio sul mercato ogni importatore dovrebbe indicare sull’apparecchio il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchio non lo consentano. Si dovrebbero prevedere eccezioni per i casi in cui l’importatore debba aprire l’imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sull’apparecchio.

Inoltre, la Guida blu afferma nella sezione 4.2.2 quanto segue:

Non è previsto l'obbligo esplicito di far precedere l'indirizzo dalle parole «fabbricato da», «importato da» o «rappresentato da». Occorre tuttavia evitare di indurre in errore l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato in merito al luogo di fabbricazione e all'indirizzo di ciascun operatore economico. In assenza di queste indicazioni, sono le autorità di vigilanza del mercato a decidere qual è il ruolo di ciascun operatore economico. Spetta poi all'operatore economico dimostrare di svolgere un ruolo diverso.

Non è previsto l'obbligo di tradurre in tutte le lingue necessarie le parole «fabbricato da», «importato da» o «rappresentato da», che sono considerate facilmente comprensibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui è possibile contattare il produttore, in particolare dalle autorità di vigilanza del mercato. Il testo legale obbliga il produttore per mettere un unico punto di contatto sul prodotto. Un solo contatto punto in ogni prodotto è consentito. Questo non è necessariamente l'indirizzo in cui il file il produttore è effettivamente stabilito. Questo indirizzo può ad esempio essere quello di rappresentante autorizzato o del servizio clienti. Lo fa il singolo punto di contatto non è necessario trovarsi in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è reso disponibile. Il indirizzo o il paese non deve necessariamente essere tradotto nella lingua di lo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato ma il i caratteri della lingua utilizzata devono consentire di identificare l'origine e il nome del file azienda.

Un sito Web è un'informazione aggiuntiva, ma non è sufficiente come indirizzo. Normalmente un l'indirizzo è composto da una via e un numero o una casella postale, un numero e il codice postale e città, ma alcuni paesi potrebbero discostarsi da questo modello.

Se questi requisiti non sono (completamente) soddisfatti, si traduce in una non conformità formale, basato sull'articolo 40. Numero 1 sotto f) EMCD.

Le autorità di vigilanza del mercato dell'UE possono adottare misure appropriate in casi formali di non conformità, come quelli sopra menzionati. Queste misure possono includere una domanda per correzione, un'ammenda o addirittura un divieto di vendita se l'operatore economico persiste.

...

Chair EMC ADCO

Annex

Template of a correct data plate from manufacturer using a registered trade-mark:

Figura 1

Template of a correct data plate from manufacturer using a (registered trade) name:

Figura 2

Template of a correct data plate for an importer (instead of a name a registered trade mark could also be used):

Figura 3

Fonte: EU October 2019

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Tags: Marcatura CE Direttiva EMC Abbonati Marcatura CE

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