Decisione delegata (UE) 2019/1764
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Decisione delegata (UE) 2019/1764
Decisione delegata (UE) 2019/1764 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura
GU L 270/81 del 24.10.2019
Entrata in vigore: 13.11.2019
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La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 28, paragrafo 2, considerando quanto segue:
(1) Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per quanto riguarda i kit per parapetti e i kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura. È quindi necessario stabilire quali sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione siano applicabili a tali kit per parapetti e a tali kit per ringhiere.
(2) Tenuto conto dell’esperienza acquisita in merito al comportamento dei prodotti in questione durante la loro durata di servizio, quale descritta nell’indagine effettuata sulle ragioni delle carenze di tali prodotti, la valutazione della loro prestazione per quanto riguarda tutte le caratteristiche essenziali, ad eccezione della reazione al fuoco, dovrebbe essere effettuata dal fabbricante prima dell’immissione del prodotto sul mercato. Sistemi più onerosi non sono necessari. Per quanto riguarda la prestazione in relazione alla reazione al fuoco, la scelta dei sistemi 1, 3 o 4 dovrebbe essere considerata appropriata facendo riferimento alle diverse sottofamiglie di prodotti,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
La presente decisione si applica ai kit per parapetti e ai kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura.
Articolo 2
I kit per parapetti e i kit per ringhiere di cui all’articolo 1 sono sottoposti alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi specificati nell’allegato.
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ALLEGATO
SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Tabella 1
Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco
Prodotto e usi previsti | Sistema applicabile |
Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura |
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Tabella 2
Unicamente per la reazione al fuoco
Prodotto e usi previsti | Sottofamiglie del prodotto | Sistema applicabile |
Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura |
Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che Prodotti non appartenenti alle altre sottofamiglie
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