Slide background
Slide background




Decisione delegata (UE) 2019/1764

ID 9343 | | Visite: 2711 | Regolamento CPRPermalink: https://www.certifico.com/id/9343

Decisione delegata UE 20191764

Decisione delegata (UE) 2019/1764

Decisione delegata (UE) 2019/1764 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura

GU L 270/81  del 24.10.2019

Entrata in vigore: 13.11.2019

______

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 28, paragrafo 2, considerando quanto segue:
(1) Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per quanto riguarda i kit per parapetti e i kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura. È quindi necessario stabilire quali sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione siano applicabili a tali kit per parapetti e a tali kit per ringhiere.
(2) Tenuto conto dell’esperienza acquisita in merito al comportamento dei prodotti in questione durante la loro durata di servizio, quale descritta nell’indagine effettuata sulle ragioni delle carenze di tali prodotti, la valutazione della loro prestazione per quanto riguarda tutte le caratteristiche essenziali, ad eccezione della reazione al fuoco, dovrebbe essere effettuata dal fabbricante prima dell’immissione del prodotto sul mercato. Sistemi più onerosi non sono necessari. Per quanto riguarda la prestazione in relazione alla reazione al fuoco, la scelta dei sistemi 1, 3 o 4 dovrebbe essere considerata appropriata facendo riferimento alle diverse sottofamiglie di prodotti,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai kit per parapetti e ai kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura.

Articolo 2

I kit per parapetti e i kit per ringhiere di cui all’articolo 1 sono sottoposti alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi specificati nell’allegato.

...

ALLEGATO
SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Tabella 1
Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco

Prodotto e usi previsti Sistema applicabile
Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere
di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali
della struttura
4

Tabella 2
Unicamente per la reazione al fuoco

Prodotto e usi previsti Sottofamiglie del prodotto Sistema applicabile
Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a
carichi verticali della struttura 
 

Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di
produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione
alla reazione al fuoco (ad esempio un’aggiunta di materiali ignifughi
o una limitazione del materiale organico)

Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che
consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove

Prodotti non appartenenti alle altre sottofamiglie

 

1

 

 

4

 

3

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE  2019 1764.pdf)Decisione delegata (UE) 2019/1764
 
IT502 kB737

Tags: Marcatura CE Regolamento CPR Reg. 305/2011

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto
Ott 29, 2024 156

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 118158

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto