Imprese energivore: Elenchi / Note 2022
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Imprese energivore (a forte consumo di energia elettrica) - Elenchi / Note 2022
ID 15400 | Rev. 1.0 del 11.04.2022 / Documento completo allegato ed Elenchi 2021/2022
Il Documento allegato illustra la normativa delle imprese a forte consumo di energia elettrica, cosiddette "Imprese energivore" e la procedura per la dichiarazioni per l’ottenimento dello sgravio in bolletta secondo il D.M. 21 dicembre 2017 "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", che ha riformato il precedente Decreto 5 aprile 2013.
A. Disponibili Elenchi imprese energivore 2021/2022.
B. Riportati gli obblighi principali previsti dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
A. Elenchi
In data 18/12/2021, CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ha pubblicato l’elenco aggiornato delle imprese a forte consumo di energia elettrica, per le pratiche (Ante Riforma D.M. 5 aprile 2013) relative al periodo 2013- 2017, nonchè l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia (Post Riforma D.M. 21 dicembre 2017) trasmesso al SII – Anno 2018 – 2022 con indicazione della classe di appartenenza VAL.x FAT.x.
Sono oltre 3000 le Imprese energivore in Italia che hanno presentato pratiche nel 2021.
Il Portale (CSEA) è stato aperto dal giorno 5 novembre 2021 fino alle ore 23:59 del 6 dicembre 2021 per la raccolta delle dichiarazioni relative all’2022, per l’ottenimento dello sgravio in bolletta.
Il Portale è stato aperto in sessione suppletiva dal 28 febbraio 2022 al 30 marzo 2022
Elenchi | ||
XLS | Data | |
6° Elenco 2022 PDF | 6° Elenco 2022 XLS |
18.05.2022 |
5° Elenco 2022 PDF |
5° Elenco 2022 XLS |
18.04.2022 |
4° Elenco 2022 PDF | 4° Elenco 2022 XLS | 18.03.2022 |
1° Elenco 2022 PDF | 1° Elenco 2022 XLS | 18.12.2021 |
13° Elenco 2021 PDF (ultimo 2021) | 13° Elenco 2021 XLX (ultimo 2021) | 18.12.2021 |
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Il DM 21 dicembre 2017 ha ridefinito i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2018 (precedente D.M. 5 aprile 2013).
Dal 1° gennaio 2018 vengono classificate a forte consumo di energia le imprese che:
- abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno (1.000.000KWh/anno considerando anche l’autoconsumo da impianti di produzione da fonti rinnovabili) nel periodo di riferimento, intendendo per ciascun anno di competenza N il triennio che va da N-4 a N-2 (DM 21 dicembre 2017, art. 3), (per la dichiarazione 2022 il triennio di riferimento sarebbe stato 2018-2019-2020, con Delibera 479/2021/R/EEL è stato però esclusa l’annualità 2020 a seguito delle conseguenze economiche, finanziare e di consumo che la pandemia di Covid-19 ha fatto registrare nell’anno 2020)
e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01) (DM 21 dicembre 2017 art. 3);
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL non inferiore al 20% (DM 21 dicembre 2017 art. 3);
c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013 o 2014 dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (DM 21 dicembre 2017 art. 3);
e che:
- non accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (DM 21 dicembre 2017 art. 3).
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La percentuale di sgravio cambia in base alla classe energetica VAL o FAT:
CLASSE VAL (aziende energivore con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL≥ 20%) ha diritto a un livello di contribuzione agli oneri ASOS come da tabella seguente:
Classe di intensità elettrica rispetto al VAL | Livello di contribuzione alla tariffa ASOS |
---|---|
20% ≤iVAL <30% | 2,5% VAL |
30% ≤iVAL <40% | 1,5% VAL |
40% ≤iVAL <50% | 1% VAL |
iVAL ≥50% | 0,5% VAL |
Alle imprese che si possono avvalere della “clausola VAL” si applica un contributo ai costi delle rinnovabili proporzionale rispetto al proprio risultato aziendale.
CLASSE FAT (imprese energivore considerate eleggibili alle agevolazioni e con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL minore al 20%) ricevono una contribuzione in funzione dell’intensità elettrica su fatturato, come riportato nella tabella seguente:
Classe di intensità elettrica rispetto al VAL | Livello di contribuzione alla tariffa ASOS |
---|---|
iFAT <2% | 100% |
2% ≤iFAT <10% | 55% |
10% ≤iFAT <15% | 40% |
iFAT ≥15% | 25% |
Anche per queste imprese il contributo è proporzionale rispetto al fatturato.
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Le imprese energivore che presentano questi requisiti accedono, come detto, alle agevolazioni del DM 21 dicembre 2017.
...
B. Obblighi imprese energivore
Diagnosi Energetica e Attuazione interventi della DE o SG ISO 50001
Inoltre devono dare attuazione:
- ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse, o,
- ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001,
nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso.
Fig. 1 - Obbligo Diagnosi Energetica (DE) Imprese energivore
Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (GU n.165 del 18.07.2014) ha, infatti, introdotto l’obbligo di redigere una diagnosi energetica ogni quattro anni per le imprese a forte consumo di energia (energivore) e per le grandi imprese come definite all’art. 2.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
…
Art. 2 Definizioni
…
(v) grande impresa: ogni entita', a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attivita' economica con piu' di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Prima scadenza: 5 dicembre 2015 / Scaduto
Seconda scadenza: 5 dicembre 2019 / Scaduto
Terza scadenza: 5 dicembre 2024 / Prossimo
…
Ogni 4 anni (salvo altre comunicazioni)
La diagnosi energetica deve essere inviata ad ENEA, a cui il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 affida il compito di istituire, gestire e curare una banca dati alla quale dovranno essere inviati rapporti di diagnosi.
Inoltre, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 73 (GU n.175 del 14.07.2020), che ha modificato il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese energivore, di attuare almeno uno degli interventi di efficienza energetica individuati nella diagnosi energetica nel periodo che intercorre tra una diagnosi energetica e l’altra.
In alternativa a tali obblighi, le imprese energivore possono scegliere di implementare e adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001.
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa' di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2.
Tale obbligo di periodicita' non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.
1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non discriminatori.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (energivore), recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso.
Altre informazioni
FAQ Imprese energivore (Decreto 21 dicembre 2017)
Decreto MITE 27 ottobre 2021
Delibera 02 novembre 2021 479/2021/R/eel
Delibera 21 maggio 2019 192 2019/R/eel
Delibera 17 maggio 2018 285/2018/R/eel
Delibera 28 dicembre 2017 921/2017/R/eel
Delibera 28 giugno 2017 481/2017/R/eel
Decreto MISE del 21 Dicembre 2017
Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017
Comunicazione (2014/C 200/01)
Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017
Legge 20 novembre 2017 n. 167
Decreto 5 aprile 2013
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 11.04.2022 | 4° Elenco 2022 PDF 4° Elenco 2022 XLS |
Certifico Srl |
0.0 | 08.01.2022 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Decreto MITE 27 ottobre 2021
Delibera 02 novembre 2021 479/2021/R/eel
Decreto MISE del 21 Dicembre 2017
Delibera 28 giugno 2017 481/2017/R/eel
Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017
Comunicazione (2014/C 200/01)
Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017
Legge 20 novembre 2017 n. 167
Decreto 5 aprile 2013
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Elenco imprese energivore - Note Rev. 1.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2022 |
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