Legge 20 novembre 2017 n. 167
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Legge 20 novembre 2017 n. 167 / Consolidato al 31.12.2021
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017.
In Gazzetta ufficiale (n. 277 del 27.11.2017) la Legge europea 2017, approvata con Legge 20 Novembre, n. 117 "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017".
Entrata in vigore: 12 Dicembre 2017.
Di seguito alcune delle disposizioni della Legge, riguardo a:
- Testo Unico Ambiente D.lgs 152/2006 TUA in ordine a Disposizioni in materia di tutela delle acque, in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici, in materia di emissioni industriali.
- Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
- Disciplina sanzionatoria CLP/REACH D.Lgs. 186/2011, di cui alla violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità articolo 48.
- Codice protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003.
Adeguamento:
- in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica.
- in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili
Attuazione:
- Ascensori in ordine all'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori
Testo consolidato, riservato Abbonati sicurezza, al 31.12.2021, contenente le seguenti modifiche/abrogazioni:
29/12/2017
La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1144) la modifica dell'art. 11, comma 2.
31/12/2018
La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302)
ha disposto (con l'art. 1, comma 594) la modifica dell'art. 6, comma 3.
11/05/2019
La LEGGE 3 maggio 2019, n. 37 (in G.U. 11/05/2019, n.109)
ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 11, comma 2.
31/12/2019
Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n.305)
ha disposto (con l'art. 6, comma 3) la modifica dell'art. 11, comma 2.
14/08/2020
Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (in SO n.30, relativo alla G.U. 14/08/2020, n.203)
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253) ha disposto (con l'art. 33, commi 2-quater e 2-quinquies) la modifica dell'art. 11, comma 2.
13/10/2020
La LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 (in SO n.37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n.253)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30, relativo alla G.U. 14/08/2020, n. 203).
31/12/2020
Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31/12/2020, n.323)
nel modificare l'art. 1, comma 594 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. n. 62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n. 302) ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 6, comma 3.
31/12/2021
La LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (in SO n.49, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310)
ha disposto (con l'art. 1, comma 305) la modifica dell'art. 11, comma 2.
Estratto
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Art. 4. Modifiche all’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Caso EU Pilot 8925/16/CNECT
1. Dopo il comma 16 dell’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:
«16 -bis . In caso di violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6 -bis , dell’articolo 6 -ter , paragrafo 1, dell’articolo 6 -quater , paragrafi 1 e 2, dell’articolo 6 -sexies , paragrafi 1, 3 e 4, dell’articolo 7, paragrafi l, 2 e 3, dell’articolo 9, dell’articolo 11, dell’articolo 12, dell’articolo 14, dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazione. L’Autorità ordina inoltre all’operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Qualora l’Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6, dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6 -bis , dell’articolo 6 -ter , paragrafo 1, dell’articolo 6 -quater , paragrafo 1, dell’articolo 6 -sexies , paragrafi 1 e 3, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 11, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 14 o dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012, e successive modificazioni, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato. 16 -ter . In caso di violazione dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazione.
Qualora l’Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
16 -quater . L’Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16 -bis e 16 -ter , a spese dell’operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale».
Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE
Art. 15. Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele
1. Dopo l’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all’articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».
Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE
Art. 16. Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI
1. All’articolo 78 -sexies , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell’allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all’adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l’elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8 -bis dell’allegato 1 alla parte terza. Le autorità di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori».
Art. 17. Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici
1. Nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili», le parole: «Potenzialità impianto in A.E.» sono sostituite dalle seguenti: «Carico generato dall’agglomerato in A.E.».
2. Le eventuali ulteriori attività di monitoraggio e controllo derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di cui all’articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività svolte dal gestore unico del servizio idrico integrato.
3. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né conseguenze sull’applicazione del medesimo articolo 92 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
Art. 18. Disposizioni in materia di emissioni industriali - Caso EU Pilot 8978/16/ENVI
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, lettera 1 -bis ), dopo le parole: «producano effetti negativi e significativi sull’ambiente » sono aggiunte le seguenti: «o sulla salute umana»;
b) all’articolo 29 -ter , comma 2, le parole: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1»;
c) all’articolo 29 -quater , comma 2:
1) le parole: «almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione»;
2) le parole: «gli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento agli elementi»;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell’articolo 29 -octies , comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo»;
d) all’articolo 29 -quater , comma 13, lettera c) , dopo le parole: «consultazioni condotte» sono inserite le seguenti: «, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell’articolo 32 -bis ,»;
e) all’articolo 29 -decies , comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l’inottemperanza. La sospensione
è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell’autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»;
f) all’articolo 32 -bis , dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:
«2 -bis . Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell’Unione europea, in attuazione degli obblighi recati dall’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per l’esercizio di attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda del presente decreto»;
g) all’articolo 237 -ter ; comma 1, lettera b) , dopo la parola: «caldaie,» sono inserite le seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi,»;
h) all’articolo 237 -ter , comma 1, lettera c) , le parole:
«le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi» sono sostituite dalle seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi»;
i) all’articolo 237 -sexies , comma 3, lettera a) , le parole: «Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1»;
l) all’articolo 237 -sexies , dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 -bis . L’autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione»;
m) all’articolo 237 -nonies , dopo il comma l è inserito il seguente:
«1 -bis . Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, è comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, paragrafo A»; n) all’articolo 237 -terdecies , comma 8, dopo le parole:
«possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti, gassosi dell’impianto di» sono inserite le seguenti: «incenerimento o»;
o) all’articolo 237- octiesdecies , comma 5, dopo le parole:
«ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile» sono inserite le seguenti: «all’autorità competente e»; [...]
Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E DI FONTI RINNOVABILI
Art. 19. Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione
1. Nell’ambito dell’adeguamento di cui al presente articolo e al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all’anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all’attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione del presente comma.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020», e alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese.
Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all’attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza.
3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell’impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, applicando parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell’impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell’intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL)di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.
4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. [...]
Art. 20. Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Allo scopo di proseguire la politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020», all’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore, da stabilire con i decreti di cui al comma 5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a 1 MW elettrico per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:
a) l’incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;
b) l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5»;
b) al comma 4, lettera c) , le parole: «a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi».
Capo VIII ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 23. Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori
1. Al fine di assicurare l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall’articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un’apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un’azienda
sanitaria locale, ovvero da un’agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
2. La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.
4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 28. Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29:
1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 -bis . Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4 - bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4 -bis »;
b) al capo III del titolo VII della parte II, dopo l’articolo 110 è aggiunto il seguente:
«Art. 110 -bis . (Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici) . — 1. Nell’ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’ambito del riutilizzo dei dat, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
GU n. 277 del 27 Novembre 2017
Entrata in vigore: 12 Dicembre 2017
Normativa correlata:
Dlgs 259/2003 Codice comunicazioni elettroniche | Testo consolidato 2018
ebook Decreto Ascensori 2017
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