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Vademecum End of Waste (EoW)

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Vademecum End of Waste EoW

Vademecum End of Waste (EoW) / Rev. 17.0 dell'11 Settembre 2024

ID 10935 | Rev. 17.0 dell'11 Settembre 2024 / Documento completo allegato

Il presente elaborato illustra la disciplina dell’end of waste, ovvero della cessazione della qualifica di rifiuto, procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. 

I criteri dell’End of Waste sono regolamentati dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti nel nostro ordinamento nell’articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006

Update Rev. 17.0 dell'11 Settembre 2024
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (GU n.213 del 11.09.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2024

Il vademecum risulta essere così strutturato:

Indice

0. Premessa
1. Iter normativo art. 184 ter TUA
2. Criteri applicazione End of waste
2.1 Decreti End of waste [Rev. 17.0 2024]
3. Consultazioni pubbliche degli schemi di regolamento EoW
4. Processi di recupero
5. Disposizioni per sostanze recuperate ai sensi del REACH
5.1 Identificazione della sostanza recuperata
5.2 Distinzione tra sostanza, miscela e articolo
5.3 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti
6. Esempi materiali criteri EoW
7. Interpelli ambientali 
Fonti

_____

Excursus

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto. Con riferimento al concetto di recupero, la direttiva espressamente (considerando n. 22) considera che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

Nel recepire la direttiva 2008/98/CE, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 184-ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto”, che al comma 2 in linea con quanto suggerito nella direttiva prevede che l’operazione di recupero possa consistere semplicemente nel controllare i rifiuti.

Ciò significa, in pratica, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto che sia volto a verificarne le caratteristiche affinché esso possa cessare di essere tale è un’operazione di recupero a tutti gli effetti. In conclusione la sottoposizione del rifiuto ad un’operazione di recupero affinché possa cessare di essere tale, deve essere intesa quale operazione il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all’interno dell’impianto o nell’economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).

Articolo 6 direttiva 2008/98/CE Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti.
Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale.
3. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e).
Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest’ultima lo imponga.
4. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.
Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti.
5. La persona fisica o giuridica che:
a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o
b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.
Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

L'art. 184-ter decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni individuate nelle lettere da a) a d) del medesimo comma (che riproducono sostanzialmente le condizioni indicate dalla direttiva).

Lo stesso articolo (al comma 2) dispone che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfino i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

Articolo 184-ter decreto legislativo n. 152 del 2006 (Cessazione della qualifica di rifiuto)

In rosso le modifiche di cui al Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77

In verde le modifiche di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo  parere  obbligatorio  e  vincolante  dell'ISPRA  o  dell'Agenzia  regionale  per  la protezione ambientale territorialmente competente,  che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-quater. Abrogato

3-quinquies. Abrogato

3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio.

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate "RENTRI" concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

5 -bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

....

RECER - Registro nazionale per le autorizzazioni

Sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno è stato pubblicato il Decreto 21 aprile 2020, recante “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero”, per semplicità denominato REcer, come previsto dal comma 3 septies dell’art. 184 ter del TUA.

Il provvedimento si compone di otto articoli e di un allegato e illustra le modalità di funzionamento, di organizzazione e di trasmissione dei dati del registro nazionale. In particolare, il Recer utilizza la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell’ambiente presso l’Albo nazionale gestori ambientali dove le autorità competenti dovranno inserire i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma e indicata nell’Allegato 1 del Decreto.

La funzionalità principale è quella di rendere disponibile i dati alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali e alle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 184-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le informazioni contenute nel registro nazionale possono essere utilizzate anche dal Ministero dell’ambiente per le istruttorie volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell’art. 184 –ter, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art. 184 -ter, comma 3-ter.

L’effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’ambiente e fino a che il registro non sarà effettivo, la trasmissione delle autorizzazioni sarà in ogni caso effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 -bis dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell’art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

_____

Criteri applicazione End of waste

I criteri dell’End of Waste sono regolamentati dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti nel nostro ordinamento nell’articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Quest’ultimo articolo ha dunque previsto che la definizione dei criteri relativi all’End of Waste avvenga primariamente mediate regolamento comunitario, oppure mediante uno o più decreti ministeriali.

Figura 1

Decreti End of waste:

Vademecum EoW Decreti status

[...]

Esempi materiali criteri EoW

Gli esempi che seguono riguardano materiali che soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale e/o che hanno cessato di essere rifiuti secondo la normativa nazionale. Materiali che soddisfano tali condizioni devono essere considerati sostanze recuperate nel contesto della Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate.

Carta recuperata

La carta recuperata è costituita principalmente da pasta di cellulosa. L’inventario EINECS identifica la pasta di cellulosa come segue: “Sostanze fibrose ottenute dal trattamento di materiali lignocellulosici (legno o altre fonti di fibre vegetali) con una o più soluzioni acquose di prodotti chimici per la trasformazione in pasta e/o per lo sbiancamento. É composta da cellulosa, emicellulosa, lignina e altri componenti minori. Le quantità relative di questi componenti dipendono dall’entità dei processi di trasformazione in pasta e di sbiancamento.” (numero EINECS 265-995-8).
La pasta di cellulosa è elencata nell’allegato IV e, di conseguenza, esentata da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione. La carta recuperata può contenere altri costituenti come pigmenti, inchiostri, colle, riempitivi e così via. Per quanto riguarda il processo di recupero e di riciclo, i costituenti che non hanno una funzione specifica nel materiale (pasta di cellulosa) possono di conseguenza essere considerati impurezze . La carta recuperata costituita esclusivamente da pasta di cellulosa con impurezze senza una funzione specifica nel materiale sarà di conseguenza esentata da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione.

Vetro recuperato

Secondo la letteratura scientifica, il vetro è lo stato di una sostanza piuttosto che una sostanza in quanto tale. A scopi legislativi, può essere definito nel modo migliore attraverso i suoi materiali di partenza e il suo processo di produzione, in modo simile a molte altre sostanze UVCB.

L’inventario EINECS presenta diverse voci per i vetri come le seguenti: vetro, non-ossido, composti chimici (CE: 295-731-7), vetro, ossido, fosfosilicato di calcio magnesio potassio sodio (CE: 305-415-3), vetro, ossido, fosfosilicato di calcio magnesio sodio (CE: 305-416-9) e vetro, ossido, sostanze chimiche (CE: 266-046-0)44.

Alcuni tipi di vetro sono esentati attraverso l’inclusione nell’allegato V, voce 11. Il vetro riciclato può contenere altri componenti come carta, colla, vernice o elementi estranei come plastiche, gomme, sabbia, metalli, pietre, ceramiche. Se la loro presenza nel materiale recuperato non è prevista, se non hanno una specifica funzione nel materiale e sono al di sotto del 20%, allora possono essere considerati impurezze. Il vetro recuperato costituito esclusivamente da tipi di vetro conformi alle prescrizioni di esenzione dell’allegato V contenente impurezze sarà esentato di conseguenza da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione.

... Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 17.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
17.0 11.09.2024 Decreto 28 giugno 2024 n. 127 Certifico Srl
16.0 28.03.2024 - Interpello ambientale 26.03.2024 - Attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone: Applicazione della disciplina dell’end of waste di cui al decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 ed attività di recupero R3/R12 di cui all’allegato C parte IV, d.lgs. 152/2006.
- Rinumerazione paragrafi.
- Aggiunto paragrafo 3: "Consultazioni pubbliche degli schemi di regolamento EoW".
Certifico Srl
15.0 18.03.2024 - Interpello ambientale 06.03.2024 - Applicazione EoW impianti orafi
- Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 / Conversione Legge 23 febbraio 2024 n. 18 “Decreto Milleproroghe 2024” - Modifica termine articolo 7 comma 1 e termine articolo 8 comma 1 DM 152/2022
Certifico Srl
14.0 24.11.2023 - Interpello ambientale 17.11.2023  Certifico Srl
13.0 04.11.2023 - Interpello ambientale 31.10.2023 Certifico Srl
12.0 04.08.2023 Interpello ambientale 04.08.2023 Certifico Srl
11.0 09.06.2023 - Decreto 4 aprile 2023 n. 59
- Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213
- Interpello ambientale 11.01.2023
Certifico Srl
10.0 01.03.2023 Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Decreto Milleproroghe 2023) Certifico Srl
9.0 07.12.2022 Interpello ambientale 25.11.2022 - End of waste rifiuti inerti Certifico Srl
8.0 16.11.2022 Interpello ambientale 10.11.2022 - End of Waste carta e cartone Certifico Srl
7.0 21.10.2022 Decreto 27 settembre 2022 n. 152 Certifico Srl
6.0 14.06.2022 - Aggiunto:
cap. 6 “Interpelli ambientali”: inserito
Interpello 01.06.2022 - Autorizzazione EoW rifiuti carta R12;
- Aggiornato:
paragrafo 2.1 Decreti End of waste con
Regolamento (EoW) inerti da costruzione notificato CE
Certifico Srl
5.0 06.06.2021 Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 Certifico Srl
4.0 10.02.2021 Decreto 22 settembre 2020 n. 188 Certifico Srl
3.0 24.09.2020 Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 Certifico Srl
2.0 21.07.2020 Decreto 31 marzo 2020 n. 78 Certifico Srl
1.0 08.07.2020 Regolamento (EoW) 
rifiuti spazzamento stradale
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