Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Documento di orientamento tutela specie animali | direttiva Habitat

ID 15119 | | Visite: 1580 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/15119

Direttiva Habitat   tutela specie animali

Documento di orientamento tutela specie animali | Direttiva Habitat

Comunicazione della Commissione Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat 

(2021/C 496/01)

GU C 496/1 del 9.12.2021

______

INDICE

INTRODUZIONE GENERALE
1. CONTESTO
2. ARTICOLO 12
2.1 Considerazioni giuridiche generali
2.2 Provvedimenti necessari per un regime di rigorosa tutela
2.2.1 Provvedimenti atti a istituire e attuare in modo efficace un regime di rigorosa tutela
2.2.2 Provvedimenti atti a garantire uno stato di conservazione soddisfacente
2.2.3 Provvedimenti relativi alle situazioni descritte nell'articolo 12
2.2.4 Disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), in relazione alle attività continuative
2.3 Disposizioni specifiche di tutela di cui all'articolo 12
2.3.1 Cattura o uccisione deliberata di esemplari di specie di cui all'allegato IV, lettera a)
2.3.2 Perturbazione deliberata delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione
2.3.3 Distruzione o raccolta deliberata di uova nell'ambiente naturale
2.3.4 Deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo
2.3.5 Possesso, trasporto, commercializzazione, ovvero scambio e offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale
2.3.6 Sistema di sorveglianza delle catture e delle uccisioni accidentali delle specie elencate nell'allegato IV, lettera a)
3. ARTICOLO 16
3.1 Considerazioni giuridiche generali
3.1.1 Obbligo di garantire il pieno, chiaro e preciso recepimento dell'articolo 16
3.1.2 Applicazione generale appropriata delle deroghe
3.2 Un sistema scrupolosamente controllato per la concessione di deroghe: le tre prove
3.2.1 Dimostrazione di una delle motivazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a e) (prova 1)
3.2.2 Assenza di un'altra soluzione valida (prova 2)
3.2.3 Impatto di una deroga sullo stato di conservazione (prova 3)
3.3 Considerazioni aggiuntive
3.3.1 Il ruolo dei piani d'azione per le specie
3.3.2 Valutazione d'impatto per piani/progetti e tutela delle specie
3.3.3 Il ruolo delle misure di compensazione
3.3.4 Deroghe multispecie
3.3.5 «Carattere temporaneo»: come affrontare la colonizzazione dei siti in via di sviluppo da parte delle specie elencate nell'allegato IV
3.4 Monitoraggio e comunicazione e delle deroghe
3.4.1 Monitoraggio degli impatti delle deroghe
3.4.2 Obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3
ALLEGATO I: RIFERIMENTI DEI CASI GIUDIZIARI
ALLEGATO II: ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI CONTEMPLATE DAGLI ALLEGATI II, IV E V
ALLEGATO III: ATTUAZIONE DELLARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA HABITAT - LESEMPIO DEL LUPO
______

Perché un documento di orientamento aggiornato sulla rigorosa tutela delle specie animali?

Il primo documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat è stato pubblicato nel 2007. Il suo obiettivo era quello di aiutare a comprendere meglio le disposizioni per la tutela delle specie e i termini specifici utilizzati.

In seguito al controllo dell'adeguatezza delle direttive UE sulla tutela della natura (2014-2016), la Commissione europea ha adottato il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia allo scopo di promuovere un'attuazione delle direttive migliore, più intelligente e più efficace sotto il profilo dei costi. L'azione 1 del piano d'azione richiedeva un aggiornamento di questo documento di orientamento. Ciò è stato ritenuto necessario alla luce delle ultime sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e per garantire una migliore coerenza con i più ampi obiettivi socioeconomici.

Il presente documento di orientamento è il risultato del processo di revisione: tiene conto dell'esperienza pratica acquisita dall'attuazione delle disposizioni in materia di tutela delle specie della direttiva Habitat negli anni successivi alla pubblicazione del primo documento di orientamento.

Scopo del documento di orientamento

Il presente documento si concentra sugli obblighi derivanti dagli articoli 12 e 16 della direttiva Habitat. Essi stabiliscono un regime di rigorosa tutela per le specie animali elencate nell'allegato IV, lettera a), della direttiva, pur ammettendo deroghe a tali disposizioni in determinate condizioni. Il documento si basa principalmente su sentenze pertinenti della CGUE e su esempi di sistemi di tutela delle specie in vigore in vari Stati membri.

Il documento è destinato alle autorità nazionali, regionali e locali, agli organismi di conservazione e ad altre organizzazioni responsabili dell'attuazione della direttiva Habitat o coinvolte in essa, nonché ai portatori di interessi. Il suo scopo è di assisterli nell'elaborazione di modalità efficaci e pragmatiche di applicazione delle disposizioni, garantendo nel contempo il pieno rispetto del quadro giuridico. Gli Stati membri e i principali portatori di interessi sono stati consultati su varie bozze del documento e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

Limiti del documento di orientamento

Il presente documento di orientamento illustra l'interpretazione della Commissione delle disposizioni pertinenti della direttiva, ma non è di per sé un testo legislativo; non introduce nuove norme ma fornisce indicazioni sull'applicazione di quelle esistenti. Solo la CGUE è competente a interpretare autorevolmente il diritto dell'UE.

Il documento di orientamento, che sarà ulteriormente aggiornato a intervalli regolari, dovrebbe essere letto alla luce della giurisprudenza emergente su questo argomento e anche dell'esperienza derivante dall'attuazione degli articoli 12 e 16 negli Stati membri.

Struttura del documento

Il documento è suddiviso in tre capitoli principali. Il capitolo 1 esamina il luogo di tutela delle specie nell'ambito del regime generale della direttiva Habitat. Il capitolo 2 esamina più approfonditamente le disposizioni giuridiche pertinenti dell'articolo 12 della direttiva. Il capitolo 3 esamina le possibilità di deroga ai sensi dell'articolo 16.

I punti chiave derivanti dalle analisi sono sintetizzati (in corsivo) all'inizio di ogni sezione. Nell'allegato I figurano i riferimenti completi ai procedimenti giudiziari citati nel testo. L'allegato II riporta l'elenco delle specie animali oggetto delle disposizioni sulla tutela delle specie. L'allegato III fornisce un esempio, nel caso del lupo, di come il documento di orientamento può essere applicato.

[...] Segue in allegato

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Documento di orientamento tutela specie animali- direttiva Habitat.pdf
CE 09.12.2021
2850 kB 2

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Biodiversita'

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 17, 2024 76

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 114

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 873
Apr 04, 2024 212

Regolamento delegato (UE) 2024/873

Regolamento delegato (UE) 2024/873 / Procedure di assegnazione gratuita quote di emissioni ID 21631 | 04.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme… Leggi tutto
The implementation of the DNSH priciple EU 2024
Apr 02, 2024 106

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ principle in selected EU instruments

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ (DNS) principle in selected EU instruments / A comparative analysis ID 21608 | 02.04.2024 / In allegato In its more common formulation in the European Union (EU) policy context, the Do No Significant Harm principle aims to ensure that EU policies… Leggi tutto

Più letti Ambiente