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Modulo conversione consumi in tep

ID 17426 | | Visite: 9709 | Documenti impianti ENTIPermalink: https://www.certifico.com/id/17426

Modulo conversione consumi in tep EM

Modulo conversione consumi in tep (discrimina obbligo comunicazione energy manager)

ID 17426 | Update Rev. 1.0 del 29.10.2023 / In allegato

Il presente modulo consente di calcolare, per singolo vettore energetico, i consumi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) del soggetto nominante per verificare l'eventuale superamento delle soglie di legge che obbligano il soggetto alla nomina dell'energy manager (per l'industria 10.000 tep, per gli altri settori 1.000 tep).

Le celle in giallo consentono di inserire le quantità di fonti o vettori impiegate, la cui conversione in tep appare nella quarta colonna.

Nel foglio "condizioni di calcolo" è possibile visionare i coefficienti di conversione adottati da FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa della circolare MiSE del 18 dicembre 2014.

La legge 10/91 all’art. 19 obbliga le aziende del comparto industriale con consumi annui superiori ai 10.000 tep e quelle degli altri settori oltre i 1.000 tep alla nomina annuale (entro il 30 aprile) del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager).

Modulo conversione consumi in tep

Legge 9 gennaio 1991 n. 10

...

Art. 19. (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica. 

Comunicazione EM

Fig. 1 - Obbligo comunicazione Energy Manager
...

Circolare 2 marzo 1992 n. 219

Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

(GU n.57 del 09.03.1992)
...

TABELLA A
EQUIVALENTE ENERGETICO DI ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI
(Valori indicativi espressi in tep primari per unità fisica di prodotto)

Circolare 2 marzo 1992 n  219   Allegato A
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 29.10.2023 Circolare 2 marzo 1992 n. 219 Certifico Srl
0.0 23.08.2022 --- Certifico Srl

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