Decreto MiTE 21 dicembre 2021
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Decreto MiTe n. 541 del 21 dicembre 2021 / Decreto Gasivori
(Comunicato GU n.5 del 08.01.2022)
Il Decreto n. 541 del 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha stabilito i parametri per la definizione di impresa gasivora, istituendo un contributo ordinario a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.
Secondo il testo del Decreto, a partire dal 1 Aprile 2022 le imprese potranno accedere a un sistema di agevolazioni che prevede significativi sgravi in bolletta.
Agevolazione
Si tratta di un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto di gas.
La fruizione del credito potrà avvenire esclusivamente in compensazione e sarà cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Accesso
Per poter accedere al contributo le imprese dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- operare in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del MITE 21 dicembre 2021;
- avere un consumo di gas naturale, nel primo trimestre 2022, pari o superiore a 23.646 Sm3.
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Articolo 1 (Finalità e oggetto)
1. Il presente decreto ha la finalità di definire un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:
a) l’istituzione di un elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale ed i requisiti delle imprese che possono esservi iscritte;
b) la tipologia dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas di cui al comma 1;
c) i livelli di contribuzione minima applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale e le relative indicazioni in materia di invarianza del gettito;
d) i criteri per riconoscere l’esenzione per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile;
e) i criteri generali relativi alla cumulabilità delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale considerando, qualora siano attive, anche quelle relative al consumo di energia elettrica;
f) i parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di gas a livello settoriale applicati alle imprese beneficiarie.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
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segue in allegato
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