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Circolare n. 47/2024/GAS

ID 22881 | | Visite: 27 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/22881

Circolare n. 47/2024/GAS / Apertura portale gasivori dichiarazioni annualità 2025fino al 14 novembre 2024

ID 22881 | 06.11.2024 / Download Circolare (rielaborata)

Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale – di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021 – Apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2025
______

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021, nonché della deliberazione 541/2022/R/gas e s.m.i (di seguito: Delibera) dell’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente (di seguito: ARERA o Autorità), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) rende disponibile, con decorrenza 30 settembre 2024, il sistema telematico (di seguito: Portale) per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2025.

Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) selezionando la voce “Portali esterni”, “Energivori” e quindi “Portale Gasivori” o tramite il link: gasivori.csea.it

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2025

I. Imprese “NON neo costituite”

Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2025, è necessario accedere al Portale come illustrato al paragrafo precedente e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link “IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2024 – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025”.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.

La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 30 settembre 2024 e fino alle ore 23:59 del 14 novembre 2024.

Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Entro il 18 dicembre 2024 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell’Allegato A alla Delibera.

Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 12 dell’Allegato A alla Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 è stato fissato dall’ARERA pari a:

- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

Il termine per il pagamento del contributo fisso è di 15 giorni dal momento della presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo.

Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.

II. Imprese “neo costituite”

Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2024), o quelle costituite negli anni precedenti al 2024 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2024, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2024 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2024, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025”.

Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2024.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla Delibera.

La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all’acquisizione tramite il Portale.

L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 30 settembre 2024 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2024.

Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A alla Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2025, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2024 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.

Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:

1. le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2024, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;

2. le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2024, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre 2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al D.M. 21 dicembre 2021.

Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 12 dell’Allegato A alla Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 è stato fissato dall’ARERA pari a:

- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

Il termine per il pagamento del contributo fisso è di 15 giorni dal momento della presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo.

Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza

DETTAGLI DI CARATTERE OPERATIVO

Per tutti i dettagli di carattere operativo, si rinvia al manuale disponibile sul sito della CSEA nella sezione Portale Gasivori (cfr. Manuale utente) ed accessibile dal link che si trova al di sotto del box per le credenziali di accesso, nonché alla Guida alla corretta compilazione delle dichiarazioni allegata alla presente circolare (Allegato 1).

Per quanto non riportato nella presente circolare, si rinvia alle deliberazioni dell’ARERA in materia, agli avvisi pubblicati sul Portale Gasivori, nonché alle FAQ e al Vademecum.

Eventuali richieste di informazioni di carattere generale potranno essere formulate al numero 06/32101397.

Le richieste relative agli argomenti specifici di seguito indicati possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  per l’applicazione tecnica della normativa, operazioni societarie e aspetti di carattere legale;
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  per aspetti di carattere informatico (es. difficoltà di accesso da IP esteri);
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  per aspetti legati all’antimafia;
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  per aspetti amministrativi/contabili.

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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Tags: Impianti Impianti energy

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