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Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti: quadro normativo

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Classificazione caratterizzazione rifiuti

Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti

Documento allegato, riepilogativo, sulla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti, quando e perché fare l'analisi.

La normativa sui rifiuti contenuta nella parte quarta del D.Lgs. 152/06 prevede due procedure diverse ma coesistenti per stabilire se un rifiuto è ammissibile ad un determinato impianto di smaltimento o di recupero.
 Tali procedure sono applicate, spesso, contemporaneamente.

La normativa infatti prevede attualmente una caratterizzazione del rifiuto per pervenire alla sua "classificazione giuridica" ed una "analisi di caratterizzazione" per stabilire se esso è ammissibile ad un determinato impianto di smaltimento o recupero.

Troppo spesso si fa confusione fra classificazione e caratterizzazione di un rifiuto, in quanto i due termini sono utilizzati come sinonimi. Nella realtà si tratta di due aspetti ben distinti, ovvero di due momenti diversi del processo conoscitivo di un rifiuto.

L’articolo 184 del D.Lgs 152/2006 spiega il principio con cui si classifica un rifiuto, in primis per la sua origine, quindi “rifiuti urbani” o “rifiuti speciali”, e il processo da cui esso viene generato, nonchè lo stato fisico in cui si trova (solido, polveroso, fangoso, liquido).

Classificazione rifiuto

D.Lgs 152/2006
...
184. Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i), l), m)(lettere abrogate dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
n) (lettera abrogata dall'art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto.

5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.

5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010.

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’articolo 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.

Lo strumento che viene utilizzato per classificare un rifiuto è l’Elenco Europeo dei Rifiuti che porta all’individuazione del corretto codice CER e della caratteristica di pericolosità o di non pericolosità attribuita al rifiuto. In caso di rifiuto pericoloso vanno poi definite le specifiche caratteristiche di pericolo H (all. I Parte IV D.Lgs. 152/06) ad esso attribuite.

Vi sono molti casi, tuttavia, in cui il rifiuto in indagine non è riconducibile ad un processo produttivo codificato o tra i codici elencati per un certo processo non se ne trova uno che lo descriva in modo corretto. in molte situazioni, infatti, la voce del CER è generica e, di conseguenza, può essere utilizzata per rifiuti con origini le più disparate, con stati fisici o caratteristiche di pericolo diverse.

E’ a questo punto che occorre caratterizzare il rifiuto, ovvero determinare le caratteristiche del rifiuto attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. In sintesi: descrivere il processo da cui trae origine, le materie prime utilizzate o le sostanze con cui può essere entrato in contatto e le relative schede di sicurezza. Questi aspetti sono essenziali, inoltre, per la corretta attribuzione al rifiuto delle eventuali caratteristiche di pericolo così come, nell’ottica di un inquadramento gestionale del rifiuto, va inclusa la verifica di idoneità verso l’impianto di destino finale.

In molti casi è necessario un supporto analitico. E’ fondamentale comprendere, tuttavia, che non esistono analisi generiche o standard per definirne la caratterizzazione.
Sicuramente "caratterizzare" è più articolato del "classificare". In ogni caso è indispensabile fornire al soggetto che effettuerà la valutazione analitica del rifiuto informazioni inerenti il processo produttivo da cui esso ha tratto origine, la finalità dell’analisi e i risultati attesi (classificazione, caratterizzazione, definizione delle H di pericolo, compatibilità con quale tipologia di impianto di destino).

Quindi la procedura per la classificazione è una sola, quelle per la caratterizzazione sono diverse, infatti quest'ultima è in funzione dell’operazione e dell’impianto di smaltimento o di recupero che si intende adottare per il rifiuto.

Riepilogando:

A. Classificazione giuridica rifiuti
La classificazione del rifiuto e quindi la definizione del codice CER e conseguentemente la sua qualificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso dovrà avvenire seguendo in accordo all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

B. Analisi di caratterizzazione
L’analisi di caratterizzazione del rifiuto, è uno strumento a tutela del produttore e consiste in un’analisi che determina le caratteristiche del rifiuto attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Le informazioni sono sia di tipo merceologico (origine del rifiuto, odore, colore, morfologia, composizione, consistenza) sia di tipo analitico (tendenza a produrre percolato) e consentono di stabilire il codice CER del rifiuto.

B.1. Caratterizzazione ai fini dello smaltimento in discarica
Nel caso di smaltimento in discarica le procedure di analisi da seguire, i parametri da determinare ed i limiti da verificare a seconda del tipo di discarica sono quelli fissati dal D.M. 27.9.2010 come modificato dal D.M. 24.6.2015 ed essi riguarderanno sia il rifiuto tal quale sia l’eluato ottenuto dalla lisciviazione del rifiuto.

B.2 Caratterizzazione ai fini dell’incenerimento
In base alla normativa tecnica, unico parametro di riferimento per individuare il tipo di inceneritore a cui destinare i rifiuti è funzione della concentrazione di sostanze organiche alogenate, se nei rifiuti esse risultino o meno inferiori all’1%, e queste dovranno essere verificate preventivamente all’incenerimento.

B.3 Caratterizzazione ai fini del recupero
Ai fini della determinazione di idoneità del rifiuto ad essere recuperato in regime di procedure semplificate si dovrà verificare se possiede le caratteristiche previste dal D.M. 5.2.1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 dove sono individuate le categorie di rifiuti che possono essere recuperati utilizzando le procedure semplificate previste dagli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06.

B.4 Caratterizzazione ai fini del recupero dei fanghi in agricoltura
Parametri particolari e limiti specifici sono previsti dal D.Lgs. 99/92 per questo particolare impiego dei fanghi. Il numero di parametri da verificare previsto espressamente dal D.Lgs. è limitato a pochi elementi perché anche limitati sono i tipi di fango che per origine possono essere impiegati in agricoltura.

L’analisi di caratterizzazione del rifiuto devono essere effettuate, preferibilmente, presso laboratori accreditati previa consegna di un campione rappresentativo del rifiuto.

Responsabilità classificazione del rifiuto

Il D.Lgs 152/06 (testo unico ambientale) prevede che la classificazione del rifiuto sia a carico del produttore, il quale di conseguenza se ne assume tutte le responsabilità in caso di errata classificazione.

D.Lgs 152/06

Allegato D Parte IV

Classificazione dei rifiuti
: (premessa introdotta dall'art. 9 Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91)

1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014.

In base alla tipologia di trattamento a cui i rifiuti sono destinati, sono richieste analisi di diversa periodicità e tipologia.

Dall’esame della disciplina normativa vigente in materia emerge che sussiste l’obbligo di procedere all’analisi chimica dei rifiuti solo nelle seguenti ipotesi:

a) Per il conferimento in discarica: il D.M. 27 settembre 2010 (art. 2), al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall’art. 4 del D.Lgs 36/2003, impone al produttore l’obbligo di “caratterizzare” il rifiuto. La caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento, parametri critici, ecc.). Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all’anno.

D.M. 27 settembre 2010 
...
Art. 2 Caratterizzazione di base

1. Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall’art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell’allegato 1 al presente decreto.
3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l’inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.
6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

Campionamento

Il riferimento  utilizzato per il campionamento, anche richiamato nel Decreto 24 giugno 2015 per il conferimento dei rifiuti in discarica, è la norma UNI 10802:2013.
Tale norma ha come titolo “Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati”.
Si tratta di una norma corposa, ma di fondamentale importanza, poiché ciò che viene in essa descritto è applicabile a tutte le tipologie di rifiuti: liquidi, liquefattibili per riscaldamento, fanghi liquidi, fanghi pastosi, polveri o rifiuti granulari, rifiuti grossolani, monolitici o massivi.

Per il piano di campionamento si può far riferimento, nella norma, alla UNI EN 14899:2005 “Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento dei rifiuti – Schema quadro di riferimento per la preparazione e l’applicazione di un piano di campionamento”.

Nel processo di definizione del piano di campionamento l’obiettivo è tradotto in istruzioni tecniche specifiche e concrete per il campionatore. Utilizzando queste istruzioni, il campionatore preleva il tipo e il numero di campioni adeguato a soddisfare l’obiettivo del programma di prova, fornendo al responsabile decisionale le informazioni richieste sulla caratterizzazione dei rifiuti oggetto dell’indagine.

b) Per il conferimento ad impianti di termovalorizzazione (inceneritori): l’art. 7 del D.L.vo. 133/2005 (abrogato dal D.Lgs. 4 Marzo 2014, n. 46), prevede che il gestore dell’impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.

c) Per il conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato: per questo tipo di recupero, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.

d) Per i rifiuti cosiddetti “a specchio”. Per questi rifiuti la pericolosità o meno non è definibile a priori, poiché i processi produttivi che li generano possono in realtà avere come esito delle miscele più o meno cariche di inquinanti.

Si definiscono “a specchio” poiché per gli stessi è sempre presente una coppia di codici, una pericolosa e l’altra non pericolosa. Per esempio il codice “17.05.03* - Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose”, qualora non contenga inquinanti in concentrazioni rilevanti, può essere sostituito dal codice “17.05.04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03”, quindi non pericoloso.
Per tali rifiuti quindi la pericolosità viene attribuita o meno basandosi sul confronto delle concentrazioni degli inquinanti in essi contenuti con i valori soglia stabiliti dal Regolamento (UE) 1357/2014.

La pericolosità (dovuta nell’esempio sopra riportato alla presenza sostanze pericolose) deve essere stabilita da un’apposita analisi chimica che rilevi le concentrazioni delle sostanze contenute al fine di classificare il rifiuto stesso.

Disposizioni sui rifiuti dal 1° giugno 2015

Le nuove disposizioni entrate in vigore il 01 giugno 2015 sono le seguenti:

- il Regolamento (CE) 1272/2008 "CLP"
Sul presupposto che le imprese utilizzatrici di sostanze e miscele ricevano dai propri fornitori i prodotti accompagnati dalle schede dati di sicurezza, si dovrà riconsiderare la classificazione dei rifiuti sulla base della classificazione delle sostanze secondo il Regolamento CLP.

- il Regolamento (UE) n. 1357/2014, che ha rivisto le caratteristiche di pericolo;

- la Decisione 2014/955/UE ha modificato l’Elenco (o Catalogo) Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) e anch’essa entra in vigore il prossimo 01 giugno 2015.

Il rifiuto identificato con un codice CER a “specchio” (che nella descrizione ha la dicitura “diverso da”), dal 1° giugno 2015 la classificazione può essere fatta anche mediante metodi alternativi all’analisi.
Sempre decisi dal produttore del rifiuto che ne identifica le eventuali pericolosità ad esempio anche mediante:
a) schede di sicurezza;
b) processo produttivo;
c) analisi chimiche precedenti, che aiutino ad evidenziare criticità tipiche del rifiuto, ecc. Solo dopo aver verificato questi elementi si decide se è necessaria l’analisi chimica per verificare l’eventuale persistenza della pericolosità o meno del rifiuto.

Vedi Nota Confindustra 2015

La caratterizzazione analitica non è un obbligo per ogni conferimento in impianto”. Il destinatario possa, laddove lo ritenga opportuno, o debba, qualora sia espressamente previsto tra le prescrizioni della sua autorizzazione, sottoporre i rifiuti conferiti ad analisi, onde avere riscontro e conferma della loro classificazione. Infatti, “per gli impianti – che non siano discariche – autorizzati secondo la procedura ordinaria il D.Lgs. 152/2006 non prescrive nulla in merito, lasciando gli enti che rilasciano i titoli abilitativi per l’esercizio delle operazioni di gestione la facoltà di disporre in proposito nell’ambito delle prescrizioni autorizzatorie”.

Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01)

L'obiettivo della presente comunicazione è quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all'elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017.

In particolare, essa fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

La classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi e, in particolare, la comprensione del momento e delle circostanze in cui i rifiuti siano da considerarsi pericolosi è una decisione cruciale per l'intera catena di gestione dei rifiuti, dalla loro generazione fino al trattamento finale.

Vedi Documento

Provvedimenti autorizzativi

L'obbligo di analisi potrebbe trovare fondamento non in una disposizione di legge, ma in un provvedimento autorizzativo.

Infatti specifiche prescrizioni autorizzative possono prevedere, in capo ad un produttore di rifiuti che li conferisce in un determinato impianto di trattamento, l'obbligo di svolgere delle analisi in occasione di tale conferimento con una periodicità stabilita dal provvedimento stesso.

Si rileva, secondo parte della giurisprudenza, che i provvedimenti autorizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, in tema di prescrizioni sulle analisi, non possano risultare eccessivamente restrittivi: nello specifico, "una prescrizione contenuta in un'autorizzazione che imponga, ad ogni singolo conferimento di rifiuti e perciò per ogni partita in entrata, una particolare analisi chimica, praticamente su ogni pezzo, assume le caratteristiche della sproporzionalità e della non inerenza ed eccessivamente comprimenti l'iniziativa aziendale anche sotto il profilo economico (TAR Lombardia. Brescia, Sez. I, n. 207 del 1 marzo 2013).

Secondo quanto sopra, quindi, non esiste un generalizzato obbligo di analisi con frequenza annuale per il conferimento dei rifiuti a soggetti terzi, se non con riferimento alla particolare destinazione scelta peri medesimi nel caso concreto (es. discarica. recupero in forma semplificata).

Se l'impianto di destino finale cui i rifiuti vengono conferiti ai fini delle smaltimento/recupero è autorizzato allo svolgimento di determinate operazioni di recupero e smaltimento su rifiuti pericolosi e non pericolosi (che includono fra gli altri i codici CER assegnati dal produttore ai propri rifiuti), genericamente si può affermare che in merito alle prescrizioni in tema di accettazione dei rifiuti all'impianto sovente è prescritto che prima di accettare un nuovo rifiuto, il destinatario deve raccogliere le informazioni relative alla tipologia di rifiuto, al codice CER, e gli eventuali certificati di analisi.


Peraltro, la normativa vigente non richiede che il certificato di analisi accompagni sempre il formulario durante il trasporto dei rifiuti: è, peraltro, evidente che “l’unica certezza, a un riscontro su strada, circa la natura del rifiuto (pericoloso/non pericoloso) può essere fornita solo dal certificato di analisi.

In ordine ai rifiuti pericolosi, senza codice a specchio, si precisa che alcune tipologie di rifiuti (appunto, quelle con codice CER asteriscato) sono classificate come pericolose fin dall’origine. In questo caso è la legge stessa che classifica come pericolosi alcuni rifiuti sulla base del ciclo produttivo di provenienza in quanto, per il Legislatore, non vi sono dubbi che questi rifiuti possiedano caratteristiche chimico-fisiche o sostanze pericolose in quantità significative. Ciò detto, però, l’analisi chimica rimane comunque l’unico strumento che permette di conoscere le classi di pericolosità, necessarie per la compilazione del registro e del formulario.

I rifiuti identificati con codice CER a specchio possono o meno contenere sostanze classificate come pericolose in quantità significative. In tal caso è necessario che il produttore del rifiuto proceda ad un’analisi chimica di un campione rappresentativo del rifiuto per stabilire se la concentrazione di sostanze pericolose che vengono rilevate superano i limiti di legge, tale da classificare il rifiuto pericoloso ed attribuire il CER con asterisco; o viceversa non li superano e quindi il rifiuto non è pericoloso.

Analisi di classificazione-caratterizzazione dei rifiuti: quando e perché fare l'analisi

Tipologia di rifiuto Perchè è richiesta l'analisi (normativa) Quando fare l'analisi Cosa serve l'analisi 
CLASSIFICAZIONE
Rifiuto speciale non
pericoloso con codice
CER a specchio
(diverso di cui alla voce------*)
avviato al recupero/smaltimento
Art. 184 e ai sensi
dell’allegato D
Dlgs 152/2006.
Provvedimenti autorizzativi.
Al primo conferimento e ripetuta 1 volta all'anno ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera Per verificare
l'eventuale
pericolosità e poi
per assegnare il
codice di pericolo
HP
Rifiuto speciale non pericoloso, di cui si 
conosce l'origine e la scheda dati di sicurezza e la lavorazione non comporta modifiche nella natura chimica e composizione.
NON
OBBLIGATORIA
--- ---
Rifiuto speciale pericoloso con codice
CER ASSOLUTO
NON
OBBLIGATORIA
--- ---
CARATTERIZZAZIONE   
Rifiuto speciale non pericoloso destinato
ad impianti di recupero (R) autorizzati in “regime semplificato”
Art. 8 c. 4 del DM 05/02/1998 e s.m.i. Al primo conferimento all'impianto
di recupero e ripetuta ogni 24 mesi
ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.
Caratterizzazione
chimico fisica.
Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale pericoloso destinato ad impianti di
recupero (R) autorizzato in regime semplificato
Art. 7 comma 3 del DM 161/2002 Al primo conferimento all'impianto di
recupero e ripetuta ogni dodici
mesi ed ogni volta che viene a
modificarsi il processo che lo genera.
Caratterizzazione
chimico fisica.
Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale non pericoloso
destinato ad impianti di smaltimento (D)
Art.2 del DM 27.09.2010 Al primo conferimento in discarica e
ripetuta 1 volta all'anno ed ogni volta
che viene a modificarsi il processo
che lo genera
Caratterizzazione
chimico fisica.
Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale pericoloso
destinato ad impianti di smaltimento (D)
Art.2 del DM 27.09.2010 Al primo conferimento all'impianto di
smaltimento e ripetuta ogni anno ed
ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.
Caratterizzazione
chimico fisica.
Caratteristiche del rifiuto

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